01.01.2022 - * / In vigore
01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.03.2020
12.10.2014 - 31.12.2016
01.09.2014 - 11.10.2014
01.10.2013 - 31.08.2014
01.01.2012 - 30.09.2013
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.06.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.05.2005
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1

Legge federale
sulla protezione della natura e del paesaggio
(LPN)
1

del 1° luglio 1966 (Stato 21 dicembre 1999) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24sexies della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 19654, decreta:


Art. 1


5

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 24sexies capoversi 2 a 5 della Costituzione federale6 , intesa a: a.

rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto
degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti
culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela; b.

sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi
nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e
del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; c.

sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della
protezione della natura, della protezione del paesaggio o della
conservazione dei monumenti storici; d.

proteggere la fauna e la flora indigene e il loro spazio vitale
naturale;

e.

promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei
monumenti storici, nonché la formazione e il perfezionamento
di specialisti.

RU 1966 1679 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

2

[CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 della Cost. federale del 18 apr. 1999
(RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

4

FF 1965 III 77 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

6

[CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 2-5 della Cost. federale del 18
apr. 1999 (RS 101).

451

Scopo

Protezione della natura e del paesaggio 2

451

Capo I:

Protezione della natura, protezione del paesaggio e conser vazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti
della Confederazione7


Art. 2

1

Per adempimento dei compiti della Confederazione conformemente all'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale8, devonsi
particolarmente intendere: a.9

l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione
d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli
edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; b.

il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la
costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti
per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di
notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento; c.

l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d'edifici agricoli,
correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e
impianti di comunicazione.

2 Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c
sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione.10

Art. 3

1

La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto
degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali 7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

8

[CS 1 3; RU 1962 803]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 ( RS
101).

9

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle
telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.11).

10

Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

11

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Adempimento
dei compiti della
Confederazione

Obblighi della
Confederazione
e dei Cantoni11

Legge federale

3

451

siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.12 2

Essi adempiono questo dovere: a.

costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri
edifici e impianti, oppure rinunciando a costruirli (art. 2 lett.
a);

b.

subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a
oneri o negandoli (art. 2 lett. b); c.

subordinando a condizioni la concessione di sussidi oppure negandola (art. 2 lett. c).

3

Questo dovere vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo l'articolo 4. Il provvedimento non deve eccedere quant'è necessario
alla protezione dell'oggetto e delle sue adiacenze.

4 Le autorità federali sentono i Cantoni interessati prima di prendere
una decisione. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio, l'Ufficio federale della cultura nonché gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione della presente legge conformemente agli articoli 62a e 62b della legge sull'organizzazione del 21
marzo 199713 del Governo e dell'Amministrazione.14

Art. 4

Nel caso di paesaggi e abitati caratteristici, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali secondo l'articolo 24sexies capoverso 2 della
Costituzione federale15, devonsi distinguere: a.

gli oggetti d'importanza nazionale; b.

gli oggetti d'importanza regionale e locale.


Art. 5

1

Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni
pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.16 12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

13

RS 172.010

14

Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

15

[CS 1 3; RU 1962 803]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 ( RS
101).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

Classificazione
degli oggetti

Inventari federali
degli oggetti
d'importanza
nazionale

Protezione della natura e del paesaggio 4

451

Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti.
Devono inoltre contenere: a.

la descrizione esatta degli oggetti; b.

la ragione della loro importanza nazionale; c.

i pericoli possibili; d.

i provvedimenti di protezione già presi; e.

la protezione cui devesi provvedere; f.

le proposte di miglioramento.

2

Gl'inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.


Art. 6

1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario
federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato
intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile,
anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati
provvedimenti di sostituzione.17 2

Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, semprechè non s'opponga un
interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.


Art. 7


18

1 Se l'adempimento del compito è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
oppure, secondo competenza, l'Ufficio federale della cultura decide se
occorre la perizia della commissione secondo l'articolo 25 capoverso
1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui
all'articolo 25 capoverso 2.

2 Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto
iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un
danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione 17

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

18

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Importanza
dell'inventario

Perizia della
commissione

Legge federale

5

451

dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve
essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo.


Art. 8


19

La commissione competente può, in casi gravi, dare di moto proprio e
in qualsiasi fase della procedura un parere sulla maniera di rispettare o
conservare intatto un oggetto. Il parere deve nondimeno essere dato il
più presto possibile. A richiesta, le saranno forniti tutti i documenti
necessari.


Art. 9


20

L'ufficio federale competente può chiedere una perizia anche al servizio tecnico cantonale (art. 25 cpv. 2), alla commissione cantonale di
protezione della natura e del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici o ad altro organismo designato dal Cantone oppure chiedere il parere di associazioni che si occupano della protezione della
natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.


Art. 10


21

Nei casi di cui agli articoli 7, 8 e 9 deve sempre essere chiesto il parere
dei governi cantonali. Questi invitano i Comuni interessati a presentare
le loro osservazioni.


Art. 11

Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall'obbligo d'autorizzazione giusta l'articolo 126 capoverso 4 della legge militare22, l'autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia.23 Nemmeno è tenuto a fornire documenti per le perizie facoltative.


Art. 12


24

1

In quanto le decisioni dei Cantoni e le decisioni delle autorità federali siano impugnabili in ultima istanza mediante ricorso al Consiglio
federale o ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, il di19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

22

RS 510.10

23

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS
510.10).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

Perizia
facoltativa

Altre perizie

Parere dei
Cantoni

Riserva delle
opere militari

Mezzi giuridici
dei Comuni e
delle
associazioni

Protezione della natura e del paesaggio 6

451

ritto di ricorrere spetta ai Comuni e alle associazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di dieci anni e si occupino per
statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.

2

Il Consiglio federale designa le associazioni che hanno diritto di ricorso.

3

I Comuni e le associazioni sono anche autorizzati: a.

ad avvalersi dei mezzi giuridici cantonali; b.

a presentare opposizioni e domande conformemente agli articoli 9, 35 e 55 della legge federale sulla espropriazione25.

4

Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le installazioni o gli impianti siano già stati oggetto, nell'adempimento di compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi del capoverso 1.

5

Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è inoltre ammissibile se nel corso di una procedura
cantonale relativa alla progettazione, alle installazioni o all'impianto, i
Comuni e le associazioni non hanno interposto rimedi giuridici, benché ne avessero la possibilità, contro la prima decisione comunicata
conformemente all'articolo 12a capoverso 1.

a26 1

Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle associazioni tramite notifica scritta o pubblicazione sul
Foglio federale o sull'organo ufficiale del Cantone. Di regola la pubblicazione dura 30 giorni.27 2

Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, Comuni e
associazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a
questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 1.

3

I Comuni e le associazioni che non hanno interposto rimedi giuridici possono intervenire come parti nell'ulteriore fase procedurale soltanto
se la decisione viene modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.

25

RS 711

26

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

27

Per. 2 introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Comunicazione
della decisione e
intervento

Legge federale

7

451

4

I capoversi 1 e 3 non sono applicabili se sul progetto si decide nell'ambito della procedura di cui alla legge federale sull'espropriazione28
.

b29 1

I Cantoni possono ricorrere contro le decisioni di autorità federali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

2

L'ufficio federale competente può ricorrere contro le decisioni cantonali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei mezzi
giuridici del diritto federale e cantonale.

Capo II:

Promovimento della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti
storici da parte della Confederazione e provvedimenti federali
30

Art. 13

1

La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando sussidi
sino al 35 per cento delle spese per la conservazione e la manutenzione
di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per le acquisizioni e
i lavori d'esplorazione e di documentazione necessari.31 Il sussidio è
assegnato solamente se anche il Cantone contribuisce equamente alle
spese. L'aliquota del sussidio è determinata secondo l'importanza
dell'oggetto da proteggere (art. 4), l'ammontare delle spese e la capacità finanziaria del Cantone.32 1bis

L'aliquota del sussidio può essere elevata al massimo fino al 45 per cento delle spese se è dimostrato che l'aliquota prevista al capoverso 1
non permette di finanziare i provvedimenti indispensabili.33 28

RS 711

29

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

32

Nuovo testo giusta il n. I 421 della LF del 5 mag. 1977 su provvedimenti per equilibrare le
finanze, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2249; FF 1977 I 793).

33

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

Mezzi giuridici
dei Cantoni e
dell'ufficio
federale
competente

Sussidi per la
conservazione
d'oggetti
meritevoli di
protezione

Protezione della natura e del paesaggio 8

451

2

L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni per la conservazione, manutenzione e cura dell'oggetto e delle sue adiacenze.

3

I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC34).
Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio
federale disciplina le deroghe all'obbligo della menzione.35 4

I Cantoni esaminano e valutano i singoli progetti e li attuano per fasi.

Su questa base la Confederazione e i Cantoni stabiliscono un piano di
finanziamento comune. Il Consiglio federale disciplina la procedura e
la partecipazione dei Cantoni all'esecuzione dei suoi provvedimenti
promozionali.36


Art. 14


37

La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei
monumenti storici aventi un'importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell'interesse pubblico.

a38 1

La Confederazione può accordare sussidi per: a.

i progetti di ricerca; b.

la formazione e il perfezionamento di specialisti; c.

le relazioni pubbliche.

2

La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l'interesse nazionale lo richiede.


Art. 15

1

La Confederazione può, mediante contratto o, qualora ciò non sia possibile, mediante espropriazione, acquistare o tutelare siti naturali,
luoghi storici oppure rarità naturali e monumenti d'importanza nazio34

RS 210

35

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

36

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

38

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

Sussidi alle
associazioni

Ricerca,
formazione,
relazioni
pubbliche

Acquisto e tutela
d'oggetti
meritevoli di
protezione

Legge federale

9

451

nale. Può affidarne l'amministrazione a Cantoni, Comuni o associazioni.39 2

Per l'espropriazione è applicabile la legge federale del 20 giugno 193040 sull'espropriazione.


Art. 16

Allorchè un pericolo imminente minacci un sito naturale secondo l'articolo 15, un luogo storico o un monumento culturale d'importanza nazionale, il Dipartimento federale dell'interno41 può, con provvedimenti
temporanei, sottoporlo alla protezione della Confederazione e far prendere le disposizioni conservative necessarie.

a42 L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo
massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di
preventivo.


Art. 17


43

Se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la
restituzione totale o parziale dei sussidi concessi.

a44 Il Consiglio federale fissa i casi nei quali la commissione competente
può effettuare una perizia di propria iniziativa o a richiesta di terzi,
previo consenso dell'autorità cantonale competente.

Capo III: Protezione della fauna e della flora indigene

Art. 18

1

L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

40

RS 711

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257;
FF 1985 II 1261).

42

Introdotto dal n. 9 dell'all. della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS
616.1).

43

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991
(RS 616.1).

44

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

Provvedimenti
conservativi

Assegnazione di
sussidi

Restituzione di
sussidi

Perizie speciali

Protezione di
specie animali e
vegetali

Protezione della natura e del paesaggio 10

451

altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà
tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

1bis

Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno
una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle
biocenosi.45

1ter

Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera
l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confa cente.46 2

Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di
protezione.

3

La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo
d'estinguersi, in Svizzera.

4

Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.

a47 1

Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli
scopi della protezione.

2

I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni
provvedimenti e badano alla loro esecuzione.

3

Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non
ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'interno può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.

45

Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1°
gen. 1985 (RS 814.01).

46

Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1°
gen. 1985 (RS 814.01).

47

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF
1985 II 1261).

Biotopi
d'importanza
nazionale

Legge federale

11

451

b48 1

I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.

2

Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica
con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi
dell'utilizzazione agricola.

c49 1

La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori
e mediante un'adeguata utilizzazione agricola e forestale.

2

I proprietari fondiari e i gestori che, nell'interesse della protezione perseguita, limitano l'utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno
diritto a un equo compenso.

3

Se omette l'utilizzazione necessaria alla protezione perseguita, il proprietario fondiario deve tollerare l'utilizzazione da parte di terzi, ordinata dall'autorità.

4

Se per conseguire la protezione perseguita è necessario acquistare terreni, i Cantoni hanno la facoltà d'espropriare. Nelle loro disposizioni d'esecuzione, possono dichiarare applicabile la legge federale del
20 giugno 193050 sulla espropriazione, fermo stante che le opposizioni
rimaste controverse sono decise dal governo cantonale. Se l'oggetto da
proteggere si estende sul territorio di più Cantoni, è applicabile la
legge federale sulla espropriazione.

d51 1

La Confederazione finanzia gli inventari dei biotopi d'importanza nazionale e contribuisce al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione accordando indennità che coprano il 60-90
per cento delle spese. In casi eccezionali può assumersi le spese complessive.

2

I Cantoni52 assumono le spese per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza regionale o locale e per la compensazione 48

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF
1985 II 1261).

49

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF
1985 II 1261).

50

RS 711

51

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta
il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

52

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

Biotopi d'importanza regionale e
locale e
compensazione
ecologica

Situazione dei
proprietari
fondiari e dei
gestori

Finanziamento

Protezione della natura e del paesaggio 12

451

ecologica. La Confederazione vi partecipa con indennità fino al 50 per
cento.

3

Per la determinazione delle indennità secondo i capoversi 1 e 2, la Confederazione tiene conto della capacità finanziaria dei Cantoni e del
loro onere globale per la protezione delle zone palustri e dei biotopi.


Art. 19

La raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d'animali
viventi in libertà è sottoposta all'obbligo d'un permesso della competente autorità cantonale. Questa può restringere il permesso a specie,
luoghi, tempi e quantità determinati, o in altra maniera, vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo. Sono riservati i prodotti agricoli e forestali ordinari, e la raccolta di funghi, bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, salvo non si tratti
di specie protette.


Art. 20

1

Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può parimente prendere
i provvedimenti adeguati per proteggere determinate specie animali
minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.

2

I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie.

3

Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in
commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.53

Art. 21


54

1

La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti
annientata.

2

Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla
sua crescita.55

53

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF
1995 IV 589).

54

Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore
dal 1° gen. 1985 (RS 814.01).

55

Introdotto dall'art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

Raccolta di
piante selvatiche
e cattura
d'animali;
obbligo d'un
permesso

Protezione di
piante e animali
rari

Vegetazione
ripuale

Legge federale

13

451


Art. 22

1

L'autorità cantonale competente può, in determinati territori, permettere eccezioni per la raccolta e il dissotterramento di piante protette e
la cattura d'animali a scopo scientifico, didattico o terapeutico.

2

Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla
legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.56 3

Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, l'autorizzazione è
rilasciata da questa autorità.... 57.58

Art. 23


59

Per l'acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio
federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi
né le aziende agricole e forestali.

Capo IIIa:60 Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza
nazionale

a La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d.

b 1

Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.

2

Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:

56

Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore
dal 1° nov. 1992 (RS 814.20).

57

Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

58

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS
510.10).

59

Nuovo testo giusta l'art. 27 n. 2 della LF del 20 giu. 1986 su la caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.0).

60

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

Permessi
straordinari

Specie animali e
vegetali estranee:
autorizzazione
obbligatoria

Protezione delle
paludi

Definizione e
delimitazione
delle zone
palustri

Protezione della natura e del paesaggio 14

451

a.

è unica nel suo genere, o b.

in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.

3

Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo
conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente
con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari
interessati.

4

La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.

c 1

Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa
scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.

2

I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e
manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia.

3

La Confederazione accorda indennità pari al 60-90 per cento delle spese dei provvedimenti di protezione e manutenzione. Per determinare l'indennità tiene conto della capacità finanziaria dei Cantoni e del
loro onere globale per la protezione delle zone palustri e dei biotopi.

d 1

Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi
tipici delle zone medesime.

2

Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili:

a.

l'utilizzazione agricola e forestale; b.

la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati
lecitamente;

c.

misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; d.

gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle
lettere a a c.

Protezione delle
zone palustri

Interventi di
configurazione e
utilizzazione
delle zone
palustri

Legge federale

15

451

Capo IV: Disposizioni penali

Art. 24


61

1

È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto: a.62 distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico
protetto, un paesaggio naturale protetto oppure un biotopo
protetto;

b.

dissoda, sotterra o annienta altrimenti la vegetazione ripuale ai
sensi dell'articolo 21.

c.63 distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o antichità sotterrate di notevole valore scientifico (art. 724 cpv. 1
CC64).

d.65 importa o esporta, fa transitare nel Paese o entra in possesso di piante o prodotti vegetali menzionati negli allegati I-III della
Convenzione del 3 marzo 197366 sul commercio internazionale
delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione violandone le disposizioni.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 40 000 franchi.

a67 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque: a.

disattende una condizione o un onere che, richiamata la presente disposizione penale, gli sono imposti nell'assegnazione
di un sussidio federale; b.68 contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25a e la
cui violazione è stata dichiarata punibile.

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257;
FF 1985 II 1261).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

63

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb.. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

64

RS 210

65

Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF
1995 IV 589)

66

RS 0.453

67

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF
1985 II 1261).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152
1153; FF 1995 IV 589) Delitti

Contravvenzioni

Protezione della natura e del paesaggio 16

451

c.

senza averne diritto compie un atto sottoposto all'obbligo di un
permesso giusta gli articoli 19, 22 capoverso 1 o 23.

b69 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale
amministrativo70.

c71 È applicabile l'articolo 58 del Codice penale svizzero72 sulla confisca
degli oggetti e dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti.

d73 1

L'azione penale spetta ai Cantoni.

2

L'Ufficio federale dell'agricoltura74 persegue e punisce i reati di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera d conformemente alla legge sul diritto penale amministrativo75. Se, nel contempo, vi è infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che
emana anche il decreto penale con procedura abbreviata.76
e77 Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia
una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge,
un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto, un biotopo o
la vegetazione ripuale protetti può essere obbligato a: a.

annullare i provvedimenti presi illecitamente; b.

assumersi i costi per la riparazione dei danni; c.

fornire un adeguato risarcimento se i danni non possono essere
riparati.

69

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF
1985 II 1261).

70

RS 313.0

71

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF
1985 II 1261).

72

RS 311.0

73

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF
1985 II 1261).

74

Attualmente: «Ufficio federale di veterinaria» (art. 13 n. 5 lett. b dell'O sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici, RS 172.010.15;
RU 1998 1822 art. 4).

75

RS 313.0

76

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF
1995 IV 589).

77

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta
il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Applicazione a
persone
giuridiche e a
società
commerciali

Confisca

Azione penale

Ripristino

Legge federale

17

451

Capo V: Organizzazione e informazione78

Art. 25


80

1

Il Consiglio federale designa una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione
dei monumenti storici.

2

I Cantoni designano i servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

Capo VI: Disposizioni finali
a81 1

La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato
della natura e del paesaggio.

2

Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione.

b82 1

I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispondenti
alla legge federale del 22 giugno 197983 sulla pianificazione del territorio.

2

Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione
del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito
d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale84.

78

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
1155 1176; FF 1993 II 1213).

79

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155
1176; FF 1993 II 1213).

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 III 897).

81

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155
1176; FF 1993 II 1213).

82

Originariamente art. 25a. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

83

RS 700

84

[CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. federale del 18 apr.
1999 (RS 101).

Organizzazione79 Informazione e
consulenza

Ripristino di
paludi e zone
palustri

Protezione della natura e del paesaggio 18

451

3

Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o
l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato
originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità.


Art. 26

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 196786 85

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF
1991 III 897).

86

DCF del 27 dic. 1966 (RU 1966 1687) Entrata in
vigore85