01.07.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 30.06.2023
01.12.2021 - 31.12.2021
01.04.2019 - 30.11.2021
01.01.2017 - 30.03.2019
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1

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 19903, decreta: Titolo primo: Marchi Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Protezione del marchio

Art. 1

Definizione 1 Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda.

2

Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi.


Art. 2

Motivi assoluti d'esclusione Sono esclusi dalla protezione come marchi: a. i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono;

b. le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica;

c. i segni che possono indurre in errore; d. i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.

RU 1993 274

1 [CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 122 e 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2437).

3

FF 1991 I 1

232.11

Proprietà industriale 2

232.11


Art. 3

Motivi relativi d'esclusione 1

Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: a. i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; b. i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; c. i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.

2

Sono considerati marchi anteriori: a. i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);

b. i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).

3

Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.


Art. 4

Registrazione a favore di un utente autorizzato È parimenti escluso dalla protezione il marchio registrato senza il consenso del titolare a nome di un agente, di un rappresentante o di un altro utente autorizzato o la cui registrazione è mantenuta nonostante la revoca del consenso.

Sezione 2: Insorgenza del diritto al marchio; priorità

Art. 5

Insorgenza del diritto al marchio Il diritto al marchio insorge con la registrazione.


Art. 6

Priorità derivante dal deposito Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo.


Art. 7

Priorità in virtù della Convenzione di Parigi 1

Se un marchio, conformemente alle prescrizioni, è stato oggetto di un primo deposito che ha avuto luogo o ha effetto in un altro Stato membro della Convenzione di Parigi5 , il depositario o il suo avente causa può rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso marchio in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera abbia luogo entro sei mesi dal primo deposito.

4

RS 0.232.01/.04 5

RS 0.232.01/.04

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 3

232.11

2

Il primo deposito in uno Stato che accorda alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato membro della Convenzione di Parigi.


Art. 8

Priorità risultante da un'esposizione Chi presenta un prodotto o servizi contraddistinti con un marchio in un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 19286 concernente le esposizioni internazionali, organizzata in uno Stato membro della Convenzione di Parigi7, può rivendicare per il deposito la data dell'apertura dell'esposizione, a condizione che il marchio sia depositato entro sei mesi da tale data.


Art. 9

Dichiarazione di priorità 1

Chi rivendica il diritto di priorità risultante dalla Convenzione di Parigi8 o da un'esposizione deve, al momento del deposito, produrre una dichiarazione di priorità e un documento di priorità.

2

Il diritto di priorità decade se non sono rispettati i termini e le formalità fissati nell'ordinanza.

3

L'iscrizione di una priorità costituisce unicamente una presunzione a favore del titolare del marchio.

Sezione 3: Esistenza del diritto al marchio

Art. 10

Durata di validità e proroga della registrazione 1

La registrazione è valida durante dieci anni a contare dalla data del deposito.

2

La registrazione è prorogata di dieci anni se è stata presentata una richiesta in questo senso e le tasse previste nell'ordinanza sono state pagate.9 3 La richiesta di proroga dev'essere presentata all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) entro i dodici mesi che precedono, ma al più tardi nei sei mesi che seguono la scadenza della registrazione.10 4 …11

6

RS 0.945.11

7

RS 0.232.01/.04 8

RS 0.232.01/.04 9

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273).

11

Abrogato dal n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

Proprietà industriale 4

232.11


Art. 11

Uso del marchio

1

Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato.

2

L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio.

3

L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare.


Art. 12

Conseguenze del mancato uso 1

Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso.

2

Se l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data.

3

Chi invoca il mancato uso del marchio lo deve rendere verosimile; la prova dell'uso incombe allora al titolare del marchio.

Sezione 4: Contenuto del diritto al marchio

Art. 13

Diritto esclusivo

1

Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.

2

Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno: a. sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio; b. sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo; c. sia usato per offrire o fornire servizi; d.12 sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti; e. sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.

12 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 5

232.11

2bis

Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di merci fabbricate a titolo commerciale avviene per scopi privati.13 3 Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.14


Art. 14

Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente 1

Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito.

2

Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda.


Art. 15

Marchi famosi

1

Il titolare di un marchio famoso può vietarne a terzi l'uso per tutti i prodotti o servizi se un tale uso minaccia il carattere distintivo del marchio o ne sfrutta o mette in pericolo la rinomanza.

2

Sono fatti salvi i diritti acquisiti prima che il marchio sia divenuto famoso.


Art. 16

Riproduzione di marchi nei dizionari e in altre opere di riferimento Se un marchio è riprodotto in un dizionario, in un'altra opera di riferimento o in un'opera simile senza l'indicazione che si tratta di un marchio registrato, il titolare può esigere dall'editore, dal curatore della pubblicazione o dal distributore che la riproduzione del marchio sia completata con una tale indicazione, il più tardi in occasione di una nuova stampa.

Sezione 5: Modificazioni del diritto al marchio

Art. 17

Trasferimento

1

Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il diritto al marchio per i prodotti o i servizi per i quali esso è rivendicato.

2

Il trasferimento è valido soltanto nella forma scritta. Esso è opponibile ai terzi di buona fede soltanto dopo la registrazione.

3

Le azioni previste dalla presente legge possono essere intentate contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento.

4

Salvo convenzione contraria, il trasferimento dell'azienda implica il trasferimento del relativo diritto al marchio.

13 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

14 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Proprietà industriale 6

232.11

a15 Divisione della domanda o della registrazione 1

Il titolare del marchio può chiedere per scritto in ogni tempo la divisione della registrazione o della domanda di registrazione.

2

I prodotti e i servizi sono ripartiti tra le domande o le registrazioni divisionarie.

3

Le domande o registrazioni divisionarie mantengono la data del deposito e la data di priorità della domanda o registrazione iniziale.


Art. 18

Licenza

1

Il titolare del marchio può autorizzare terze persone a usare il marchio per l'insieme o per una parte del territorio svizzero per tutti o una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato.

2

La licenza è iscritta nel registro su richiesta di parte. Essa diviene pertanto opponibile ad ogni diritto al marchio acquisito posteriormente.


Art. 19

Usufrutto e diritto di pegno; esecuzione forzata 1

Il marchio può essere oggetto di un usufrutto, di un diritto di pegno e di misure di esecuzione forzata.

2

L'usufrutto e il diritto di pegno sono opponibili ai terzi di buona fede soltanto dopo l'iscrizione nel registro.

Sezione 6: Trattati internazionali

Art. 20

1 …16

2

I trattati internazionali dei quali la Svizzera è parte e che accordano diritti più estesi di quelli previsti dalla presente legge si applicano anche ai cittadini svizzeri.

Capitolo 2: Marchio di garanzia e marchio collettivo

Art. 21

Marchio di garanzia

1

Il marchio di garanzia è un segno usato da più aziende, sotto il controllo del titolare del marchio, che serve a garantire la qualità, la provenienza geografica, il tipo di fabbricazione o altre caratteristiche comuni di prodotti o servizi di tali aziende.

2

Il marchio di garanzia non può essere usato per i prodotti e i servizi del titolare o di un'azienda che gli è strettamente connessa sul piano economico.

15

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273).

16 Abrogato dal n. II 11 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 7

232.11

3

Il titolare deve autorizzare contro congruo compenso l'uso del marchio di garanzia per i prodotti e i servizi che presentano le caratteristiche comuni garantite dal regolamento del marchio.


Art. 22

Marchio collettivo

Il marchio collettivo è il segno di un gruppo d'aziende di produzione, di commercio o di servizi che serve a distinguere i prodotti o i servizi dei membri del gruppo da quelli di altre aziende.


Art. 23

Regolamento del marchio 1

Il depositante di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo deve rimettere all'Istituto17 un regolamento concernente l'uso del marchio.

2

Il regolamento del marchio di garanzia menziona le caratteristiche comuni dei prodotti o servizi che questo deve garantire; esso prevede inoltre un controllo efficace dell'uso del marchio e sanzioni adeguate.

3

Il regolamento del marchio collettivo designa la cerchia delle aziende autorizzate a usare tale marchio.

4

Il regolamento non deve violare l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.


Art. 24

Approvazione del regolamento Il regolamento deve essere approvato dall'Istituto. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23.


Art. 25

Regolamento illecito

Se il regolamento non soddisfa o non soddisfa più le condizioni previste dall'articolo 23 e se il titolare del marchio non rimedia a questo stato di fatto entro il termine fissato dal giudice, la registrazione del marchio è nulla allo scadere di tale termine.


Art. 26

Uso contrario al regolamento Se il titolare tollera che il marchio di garanzia o il marchio collettivo sia ripetutamente usato in modo contrario alle disposizioni essenziali del regolamento e non pone rimedio a questo stato di cose entro il termine fissato dal giudice, la registrazione del marchio è nulla allo scadere di tale termine.


Art. 27

Trasferimento e licenza Per essere validi, il trasferimento del marchio di garanzia o del marchio collettivo e la concessione di licenze su marchi collettivi devono essere iscritti nel registro.

17

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Proprietà industriale 8

232.11

Capitolo 3: Registrazione dei marchi Sezione 1: Procedura di registrazione

Art. 28

Deposito

1

Chiunque può depositare un marchio.

2

Per il deposito si deve inviare all'Istituto: a. la domanda di registrazione con l'indicazione del nome o della ragione commerciale del depositante;

b. la riproduzione del marchio; c. la lista dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato.

3

Per il deposito devono essere pagate le tasse previste a tale scopo nell'ordinanza.18 4

…19


Art. 29

Data del deposito

1

Il marchio è depositato non appena sono stati inoltrati i documenti menzionati all'articolo 28 capoverso 2.

2

Se, dopo il deposito, il marchio è sostituito o modificato in parti essenziali o se la lista dei prodotti o dei servizi viene estesa, la data del deposito è quella del giorno del deposito di tali modificazioni.


Art. 30

Decisione e registrazione 1

L'Istituto dichiara la domanda irricevibile se le condizioni del deposito previste dall'articolo 28 capoverso 2 non sono soddisfatte.

2

Respinge la domanda di registrazione se: a. il deposito non soddisfa le condizioni formali fissate dalla presente legge o dall'ordinanza;

b. le tasse prescritte non sono state pagate; c. vi sono motivi assoluti d'esclusione; d. il marchio di garanzia o il marchio collettivo non soddisfanno le esigenze previste dagli articoli 21 a 23.

3

Se non vi è motivo di rigetto, registra il marchio.

18

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

19

Abrogato dal n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 9

232.11

Sezione 2: Procedura di opposizione

Art. 31

Opposizione

1

Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1.

2

L'opposizione deve essere motivata e inviata per scritto all'Istituto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine.


Art. 32

Plausibilità dell'uso Se il resistente invoca il mancato uso del marchio anteriore conformemente all'articolo 12 capoverso 1, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi motivi.


Art. 33

Decisione su opposizione Se l'opposizione è fondata, la registrazione è parzialmente o totalmente revocata; in caso contrario l'opposizione è respinta.


Art. 34

Indennità di parte

Nella decisione su opposizione l'Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente.

Sezione 3: Cancellazione della registrazione

Art. 35

L'Istituto cancella in tutto o in parte la registrazione del marchio se: a. il titolare domanda la cancellazione; b. la registrazione non è prorogata; c. la registrazione è dichiarata nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato.

Sezione 4:20

Art. 36

20 Abrogata dal n. 21 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Proprietà industriale 10

232.11

Sezione 5:

Registro, pubblicazioni e comunicazione elettronica con le autorità21

Art. 37

Tenuta del registro

L'Istituto tiene il registro dei marchi.


Art. 38

Pubblicazioni

1

L'Istituto pubblica: a. la registrazione del marchio (art. 30 cpv. 3); b. la proroga della registrazione del marchio (art. 10 cpv. 2); c. la revoca della registrazione del marchio (art. 33); d. la cancellazione della registrazione del marchio (art. 35).

2

Il Consiglio federale fissa quali altre iscrizioni debbano essere pubblicate.

3

L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.22

Art. 39

Pubblicità del registro, consultazione degli atti 1

Chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo contenuto e ottenere estratti.

2

Chiunque ha inoltre il diritto di consultare il fascicolo dei marchi registrati.

3

Il Consiglio federale fissa i casi nei quali il fascicolo può essere consultato prima della registrazione del marchio.


Art. 40


23

Comunicazione elettronica con le autorità 1

Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

3

Il registro dei marchi può essere tenuto in forma elettronica.

4

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

21 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

22 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF FF 2000 2432).

23

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 11

232.11

5

Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Sezione 6:

Proseguimento della procedura in caso d'inosservanza dei termini

Art. 41

1 Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell'Istituto, il depositante o il titolare del diritto può chiedere all'Istituto il proseguimento della procedura. È fatto salvo l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa.25 2

La domanda dev'essere presentata entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al più tardi sei mesi dopo lo scadere del termine inosservato; entro lo stesso termine dev'essere compiuto integralmente l'atto omesso e devono essere versate le tasse previste nell'ordinanza.26 3 L'accettazione della richiesta reintegra la situazione che sarebbe risultata dal compimento tempestivo dell'atto.

4

Il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza: a. dei termini per inoltrare richiesta di proseguimento della procedura (cpv. 2); b. dei termini per rivendicare una priorità ai sensi degli articoli 7 e 8; c. del termine per presentare l'opposizione giusta l'articolo 31 capoverso 2; d.27 del termine per presentare la richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3.

Sezione 7: Rappresentanza

Art. 42

28 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera.

24 RS

172.021

25 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

26

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

27 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

28 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sui consulenti in brevetti, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2259; FF 2008 305).

Proprietà industriale 12

232.11

Sezione 8: Tasse

Art. 43

1 Oltre alle tasse previste dalla presente legge, devono essere versate tasse per le prestazioni compiute dall'Istituto in seguito a una domanda speciale.

2

…29

Capitolo 4: Registrazione internazionale dei marchi

Art. 44

30 Diritto applicabile

1

Il presente capitolo si applica alle registrazioni internazionali ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 luglio 196731 per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 198932 (Protocollo di Madrid) effettuate tramite l'Istituto o che esplicano effetto in Svizzera.

2

Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili, salvo che l'Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid o il presente capitolo non dispongano altrimenti.


Art. 45


33

Domande di registrazione nel registro internazionale 1

Tramite l'Istituto è possibile richiedere: a. la registrazione internazionale di un marchio, se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 dell'Accordo di Madrid34 oppure dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid35;

b. la modifica di una registrazione internazionale, se la Svizzera è il Paese del titolare del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid; c. la registrazione internazionale di una domanda, se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid.

2

Per la registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione o di modifica di una registrazione internazionale devono essere pagate le tasse previste nell'Accordo di Madrid, nel Protocollo di Madrid e nell'ordinanza pertinente.

29

Abrogato dal n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273).

31

RS 0.232.112.3 32

RS 0.232.112.4 33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273).

34

RS 0.232.112.3 35

RS 0.232.112.4

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 13

232.11


Art. 46

Effetto della registrazione internazionale in Svizzera 1

Una registrazione internazionale con effetto di protezione per la Svizzera ha lo stesso effetto del deposito presso l'Istituto e dell'iscrizione nel registro svizzero.36 2 Tale effetto è considerato non intervenuto se e nella misura in cui al marchio oggetto di registrazione internazionale è negata la protezione per la Svizzera.

a37 Trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di registrazione nazionale 1

Una registrazione internazionale può essere trasformata in una domanda di registrazione nazionale se:

a. la domanda è depositata presso l'Istituto entro tre mesi dalla data della radiazione dal registro internazionale;

b. la registrazione internazionale e la domanda di registrazione nazionale concernono il medesimo marchio;

c. i prodotti e servizi menzionati nella domanda sono effettivamente coperti dalla registrazione internazionale con effetto in Svizzera; d. la domanda di registrazione nazionale è conforme alle altre prescrizioni della presente legge.

2

Non sono ammesse opposizioni contro la registrazione di marchi depositati secondo il capoverso 1.

Titolo 2: Indicazioni di provenienza

Art. 47

Principio

1

Le indicazioni di provenienza sono riferimenti diretti o indiretti alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti alle caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza.

2

Non sono indicazioni di provenienza ai sensi del capoverso 1 i nomi o segni geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza dei prodotti o servizi.

3

È vietato l'uso di: a. indicazioni di provenienza non pertinenti; b. designazioni che possono essere confuse con un'indicazione di provenienza non pertinente;

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273).

37

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273).

Proprietà industriale 14

232.11

c. un nome, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi di altra provenienza, se ne risulta un rischio di inganno.

4

Le indicazioni di provenienza regionali o locali che si applicano a servizi sono considerate pertinenti se tali servizi soddisfanno i criteri di provenienza propri all'insieme del Paese.


Art. 48

Provenienza dei prodotti 1

La provenienza di un prodotto è determinata secondo il luogo di fabbricazione o l'origine delle materie di base e delle componenti usate.

2

Possono essere poste condizioni supplementari, quali il rispetto di principi di fabbricazione o di esigenze di qualità usuali o prescritte nel luogo di fabbricazione.

3

Nel singolo caso i criteri devono essere definiti in funzione dell'influenza esercitata sulla rinomanza dei prodotti; se corrisponde agli usi, l'indicazione di provenienza è presunta corretta.


Art. 49

Provenienza dei servizi 1

La provenienza di un servizio è determinata secondo: a. la sede sociale di chi fornisce il servizio; b. la nazionalità delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione; c. il domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione.

2

Possono essere poste condizioni supplementari quali il rispetto dei principi usuali o prescritti per le prestazioni di servizi o il legame tradizionale di chi fornisce i servizi con il Paese di provenienza.

3

Nel singolo caso i criteri devono essere definiti in funzione dell'influenza esercitata sulla rinomanza dei servizi; se corrisponde agli usi, l'indicazione di provenienza è presunta corretta.


Art. 50

Disposizioni particolari Nell'interesse dell'economia in generale o di un singolo settore, il Consiglio federale può precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per prodotti o servizi determinati. Esso sente dapprima il parere dei Cantoni e delle associazioni professionali e economiche interessati.


Art. 51

Segno d'identificazione del produttore Se lo esigono gli interessi di un settore economico, il Consiglio federale può prescrivere l'obbligo d'apporre un segno d'identificazione del produttore sui prodotti di tale settore.

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 15

232.11

Titolo 3: Protezione giuridica Capitolo 1: Protezione di diritto civile

Art. 52

Azione d'accertamento Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico previsto dalla presente legge.


Art. 53

Azione di cessione del diritto al marchio 1

Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.

2

L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.

3

Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.38 4 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.39

Art. 54


40

Trasmissione delle sentenze Le autorità giudiziarie trasmettono all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.


Art. 55

Azione d'esecuzione di una prestazione 1

La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice: a. di proibire una violazione imminente; b. di fare cessare una violazione attuale; c.41 di ingiungere al convenuto d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

38 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

39 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

40 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

41 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Proprietà industriale 16

232.11

2

Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni42 volte a ottenere il risarcimento, la riparazione del torto morale o la restituzione di un utile, giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

2bis

L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo che il marchio è stato registrato. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.43 3 L'uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo costituisce pure una violazione del diritto al marchio.

4

Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.44


Art. 56

Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni di consumatori 1

Le azioni previste dagli articoli 52 e 55 capoverso 1 possono inoltre essere intentate in materia di protezione d'indicazioni di provenienza da parte:

a. delle associazioni professionali o economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei membri; b. delle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.

2

Le stesse associazioni e organizzazioni sono legittimate ad intentare l'azione prevista dall'articolo 52 qualora questa riguardi un marchio di garanzia o un marchio collettivo.


Art. 57

Confisca nella procedura civile 1

Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza oppure delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.45 2 Il giudice decide se il marchio o l'indicazione di provenienza debbano essere resi irriconoscibili o se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinata maniera.

42

RS 220

43 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

44 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

45 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 17

232.11


Art. 58


46



Art. 59


47
Provvedimenti cautelari Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: a. assicurare le prove; b. accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; c. salvaguardare lo stato di fatto; o d. attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.


Art. 60

Pubblicazione della decisione Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della decisione a spese dell'altra parte. Egli determina tipo e portata della pubblicazione.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 61


48

Violazione del diritto al marchio 1

Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola il diritto al marchio di un terzo, nel senso che: a. usurpa, contraffà o imita il marchio altrui; b. usa il marchio usurpato, contraffatto o imitato per immettere sul mercato prodotti o fornire servizi oppure per offrire, importare, esportare o far transitare tali prodotti o servizi o per fare loro pubblicità.

2

È punito con la stessa pena, su querela della parte lesa, chiunque rifiuta d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

3

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

46 Abrogato dal n. II 9 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

47 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

48 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Proprietà industriale 18

232.11


Art. 62

Uso fraudolento del marchio 1

Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:49 a. contrassegna illecitamente prodotti o servizi con il marchio di un terzo a scopo di inganno, facendo credere che si tratta di prodotti o di servizi originali; b. offre o immette in commercio come originali prodotti muniti illecitamente del marchio di un terzo oppure offre o fornisce come originali servizi contrassegnati con il marchio di un terzo.

2

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.50 3 Chi importa, esporta, fa transitare o immagazzina prodotti che sa destinati a scopo d'inganno nelle relazioni commerciali è, su querela della parte lesa, punito con una multa fino a 40 000 franchi.51

Art. 63

Uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo 1

Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente usa un marchio di garanzia o un marchio collettivo in modo contrario al regolamento.52 2 Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

3

Se sono toccate disposizioni poco importanti del regolamento, il giudice può rinunciare a qualsiasi pena.

4

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.53 49 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

50 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

51 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

52 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

53 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 19

232.11


Art. 64

Uso di indicazioni di provenienza non pertinenti 1

Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:54 a. usa un'indicazione di provenienza non pertinente; b. usa una designazione che può essere confusa con un'indicazione di provenienza non pertinente;

c. crea un rischio di inganno usando un nome, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi d'altra provenienza.

2

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.55

Art. 65

Infrazioni relative al segno d'identificazione del produttore È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni relative al segno d'identificazione del produttore.

a56 Atti esenti da pena

Gli atti di cui all'articolo 13 capoverso 2bis sono esenti da pena.


Art. 66

Sospensione della procedura 1

Il giudice può sospendere il procedimento penale se il prevenuto invoca la nullità della registrazione in un procedimento civile.

2

Se il prevenuto solleva l'eccezione di nullità della registrazione nel procedimento penale, il giudice gli può impartire un termine ragionevole per fare accertare tale nullità in un procedimento civile.

3

La prescrizione è interrotta durante la sospensione del procedimento.


Art. 67

Infrazioni commesse nell'azienda Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197457 sul diritto penale amministrativo si applicano alle infrazioni commesse nella gestione di un'azienda, da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante.

54 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

55 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

56 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

57

RS 313.0

Proprietà industriale 20

232.11


Art. 68


58

Confisca nel procedimento penale L'articolo 69 del Codice penale59 è applicabile; il giudice può ordinare che un oggetto munito illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza sia confiscato in quanto tale.


Art. 69

Competenze delle autorità cantonali Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 3: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 70


60

Denuncia di merci sospette 1

L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, qualora si sospetti l'imminente importazione, esportazione o transito di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

2

In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 possa presentare una domanda secondo l'articolo 71

Art. 71

Domanda d'intervento

1

Il titolare del marchio, il titolare di una licenza legittimato all'azione, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, che abbia indizi concreti per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo della merce.61 2 Il richiedente deve fornire tutte le informazioni utili di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda; le rimetterà in particolare una descrizione esatta dei prodotti.

3

L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente. Può riscuotere una tassa per coprire le spese amministrative.

58 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

59 RS

311.0

60 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

61 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 21

232.11


Art. 72


62

Ritenzione della merce 1

Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, all'esportazione o al transito sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

2

L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali a decorrere dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

3

In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

a63 Campioni 1 Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

2

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

3

Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti.

Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

b64 Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari 1

Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 72a capoverso 1.

2

Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

3

L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

c65 Domanda di distruzione della merce 1

Insieme con la domanda secondo l'articolo 71 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

62 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

63 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

64 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

65 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Proprietà industriale 22

232.11

2

Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1.

3

La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 72 capoversi 2 e 3.

d66 Consenso 1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

2

Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 72 capoversi 2 e 3.

e67 Mezzi probatori

Prima della distruzione della merce, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

f68 Risarcimento 1 Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

2

Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

Art. 72g69 Spese 1 Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.

2

Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 72e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 72f capoverso 1.

h70 Dichiarazione di responsabilità e risarcimento 1

Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da 66 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

67 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

68 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

69 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

70 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza. LF 23

232.11

parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

2

Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

Titolo 4: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 73

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Capitolo 2:

Abrogazione e modificazione di leggi federali

Art. 74

Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 26 settembre 189071 concernente la protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali è abrogata. L'articolo 16bis capoverso 2 rimane tuttavia applicabile sino all'entrata in vigore dell'articolo 36 della presente legge.


Art. 75

Modificazione del diritto in vigore …72

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 76

Marchi depositati o registrati 1

I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto.

2

In deroga al capoverso 1, sono tuttavia applicabili le disposizioni seguenti: a. la priorità è retta dal diritto anteriore; b. i motivi che giustificano il rigetto delle domande di registrazione, ad eccezione dei motivi assoluti d'esclusione, sono retti dal diritto anteriore;

c. le opposizioni alla registrazione di marchi già depositati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono irricevibili;

71

[CS 2 829; RU 1951 931 art. 1, 1971 1617, 1988 1776 all. n. I lett. e] 72 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1993 274.

Proprietà industriale 24

232.11

d. la validità della registrazione prende fine con lo scadere del termine previsto dal diritto anteriore; fino allora, la registrazione può essere prorogata in ogni momento; e. la prima proroga della registrazione di un marchio collettivo sottostà, quanto alla forma, alle stesse prescrizioni del deposito.


Art. 77

Marchi che finora non potevano essere registrati Se le domande di registrazione concernenti marchi esclusi dalla registrazione dal diritto anteriore, ma non dal nuovo diritto, sono pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il giorno dell'entrata in vigore è ritenuto data del deposito.


Art. 78

Priorità d'uso

1

Chi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ha usato per primo un marchio su prodotti o sul loro imballaggio o per designare servizi, gode di un diritto prioritario rispetto a quello del primo depositante, a condizione di depositare il marchio entro due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge e di indicare il momento a partire dal quale il marchio è stato usato.

2

…73

a74 Legittimazione all'azione dei titolari di licenza Gli articoli 55 capoverso 4 e 59 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 79

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 199375 Art. 36: 1° gennaio 199476 73 Abrogato dal n. II 11 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

74 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sui brevetti, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

75

DCF del 23 dic. 1992.

76

O del 26 apr. 1993 (RU 1993 1839).