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742.211

Legge federale
concernente la costituzione di pegni
sulle imprese di strade ferrate e di navigazione
e la liquidazione forzata di queste imprese

del 25 settembre 1917 (Stato 1° gennaio 2010)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 agosto 19161,

decreta:

1 FF 1996 III 441 ted., 529 fr.

I. Costituzione di pegni

Art. 1

Per la costituzione di pegni sopra strade ferrate o imprese di navigazione in possesso della concessione federale è necessaria l'autorizzazione del Consiglio federale.

Art. 2

Il Consiglio federale pubblica nel Foglio federale la domanda d'autorizzazione per la costituzione di pegno e fissa un termine conveniente per chi volesse fare opposizione. Se intervengono opposizioni, il Consiglio federale fissa agli opponenti un termine di trenta giorni per promuovere la loro azione davanti al Tribunale federale.

Art. 3

Spirato questo termine e liquidate le opposizioni intervenute, l'autorizzazione sarà accordata purchè risulti che la costituzione di pegno serve di garanzia per debiti già esistenti o per un prestito da destinarsi al compimento, al miglioramento o all'estensione dell'impresa, all'aumento del materiale d'esercizio, all'estinzione di debiti od a qualsiasi altro scopo vantaggioso all'impresa.

Art. 4

Il diritto di pegno resta definitivamente costituito dal giorno dell'autorizzazione, quando si tratta di garantire debiti già esistenti, ed eventualmente quando si tratta di un nuovo prestito da contrarre. In quest'ultimo caso il pegno diviene definitivo pel fatto del versamento.

Art. 5

1 Per i pegni è tenuto un registro speciale, nel quale sono inscritte tutte le costituzioni di pegni esistenti e tutte quelle che saranno d'or innanzi autorizzate, indicando l'importo dei crediti, il loro grado e le altre stipulazioni.

2 A tal fine il Consiglio federale deve essere in ogni caso informato del risultato dell'emissione di un prestito.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni per l'impianto e la tenuta del registro dei pegni.2

4 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.3

2 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

3 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

Art. 6

Se esiste un pegno anteriore, esso conserva il suo diritto di priorità in quanto i portatori dei titoli del primo prestito non concedano al nuovo prestito diritti eguali o di preferenza.

Art. 7

Se all'atto d'un prestito anteriore un'impresa ha dato l'assicurazione di non emettere titolo alcuno conferente diritti eguali o di preferenza, non sarà consentito il pegno pel nuovo prestito se non alla condizione che siano mantenuti i diritti garantiti ai creditori del prestito anteriore, a meno che questi non vi rinunzino.

Art. 8

Quando sia il caso di decidere una rinuncia al diritto di pegno o al grado, dovranno essere convocati in assemblea i portatori dei titoli dei prestiti in questione. Se la maggioranza delle somme rappresentate vota per la rinuncia, il Consiglio federale ne pubblica la decisione, fissando un termine perentorio d'opposizione di trenta giorni almeno. Chi non fa opposizione entro questo termine, si riterrà accettante la decisione della maggioranza; chi fa opposizione conserva per la sua parte di credito i diritti del suo titolo.

Art. 9

1 Un'impresa ferroviaria può costituire il pegno tanto su tutta la rete, quanto su singole linee.

2 Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le officine, le rimesse, le case di cantoniere e tutti gli altri edifizi che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, incluso il materiale adibito alla manutenzione della linea costituita in pegno.4

4 Nuovo testo giusta il n. II 15 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

Art. 10

Il pegno costituito sopra un'impresa di navigazione comprende:

a.
tutti gli immobili destinati all'esercizio, compresi gli edifizi, i cantieri, i depositi, gli impianti dei porti e dei pontili d'approdo;
b.
l'effettivo delle navi e il loro equipaggiamento, l'arredamento completo dei depositi, cantieri, officine, impianti di porti e di pontili d'approdo, nonché tutto l'altro materiale destinato all'esercizio e alla manutenzione.
Art. 11

1 I creditori pignoratizi non possono recare incaglio all'esercizio dell'impresa; essi non possono neppure far opposizione alcuna alle modificazioni che fossero apportate ai beni stabili ed al materiale. Il pegno è limitato all'effettivo esistente all'atto della liquidazione. I creditori pignoratizi sono però autorizzati ad opporsi alla vendita dell'impresa o di singole parti della stessa, all'alienazione dei beni stabili o del materiale d'esercizio e alla fusione con altre imprese, qualora fosse con ciò compromessa la sicurezza del loro credito.

2 Le contestazioni che potessero nascere in simili casi tra l'impresa e i suoi creditori pignoratizi saranno, ad istanza di questi ultimi, giudicate da Tribunale federale.

Art. 12

I titoli di pegno devono, oltre al debito dell'impresa, indicare anche:

a.
la linea costituita in pegno co' suoi punti estremi e la sua lunghezza chilometrica; l'impresa di navigazione costituita in pegno coll'estensione indicata nella concessione;
b.
i diritti di pegno e di priorità anteriori;
c.
le condizioni d'interesse e di pagamento.

II. Liquidazione forzata

Art. 13

Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti.

Art. 14

La realizzazione del pegno ha per effetto la liquidazione di tutto il patrimonio dell'impresa.

Art. 15

1 Quando un'impresa di strada ferrata o di navigazione non sia esercitata che come impresa accessoria di un'impresa principale di altra natura e questa sia posta in fallimento, la procedura di fallimento ha luogo contro l'impresa principale secondo la legge federale dell'11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno secondo gli articoli 9 e 10 sono invece realizzati e ripartiti in conformità delle disposizioni della presente legge.

2 L'eccedenza del prezzo di vendita di questi beni, dopo pagati i crediti privilegiati e garantiti da pegno secondo l'articolo 40, entra nella massa del fallimento; se questi crediti sono rimasti scoperti, sono collocati nel fallimento secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

3 In tali casi il Tribunale federale può rinunciare alla nomina d'un commissario particolare per la liquidazione dell'impresa e incaricare di ciò l'amministrazione della massa principale.

Art. 16

1 I creditori pignoratizi hanno diritto di domandare la liquidazione quando sia spirato il termine fissato pel pagamento del capitale, o se alla scadenza non sia stato pagato l'interesse assicurato ai portatori dei titoli.

2 L'istanza è diretta al Tribunale federale.

Art. 17

1 Ogni prestito, benché diviso in obbligazioni parziali, costituisce un credito unico.

2 Se la domanda di liquidazione è presentata soltanto da alcuni portatori d'obbligazioni parziali, il Tribunale federale convoca un'assemblea di tutti i portatori di titoli del prestito di cui si tratta, sottomettendo loro la domanda. L'assemblea, a maggioranza assoluta delle somme rappresentate, decide se intende votare la liquidazione.

3 Se però l'impresa è in ritardo di un anno almeno col pagamento del capitale o dell'interesse scaduto, la domanda deve aver corso quand'anche non fosse presentata che da alcuni portatori d'obbligazioni.

Art. 18

Hanno diritto di domandare la liquidazione alle stesse condizioni anche i portatori di obbligazioni che non possiedono alcun diritto di pegno.

Art. 19

1 Se la liquidazione è domandata dalla maggioranza delle somme rappresentate, oppure, nel caso di ritardo di un anno, da singoli portatori di titoli, il Tribunale federale fissa alla impresa un termine fino a sei mesi al più, entro il quale essa deve soddisfare i creditori, avvertendola che in caso contrario, allo spirare di quel termine, sarà ordinata la liquidazione e posto all'incanto il pegno.

2 Se vi sono motivi sufficienti, il Tribunale federale può prorogare questo termine, ma una volta sola e non per più di sei mesi.

Art. 20

Se i creditori, che hanno domandato la liquidazione, non vengono soddisfatti nel termine accordato, il Tribunale federale ordina la liquidazione dei beni della impresa.

Art. 21

Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore.

Art. 22

1 All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto.

2 L'amministratore del fallimento è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Tribunale federale.

3 Contro le decisioni amministrative dell'amministratore della massa gli interessati possono ricorrere al Tribunale federale.

Art. 23

1 Il Tribunale federale dà la necessaria pubblicità al decreto di liquidazione e invita i creditori, i cui crediti non sono inscritti d'ufficio nel registro dei debiti, a insinuare le loro pretese, avvertendoli che omettendo essi d'inoltrarle entro il termine stabilito restano esclusi dalla massa.

2 La pubblicazione indica il luogo dove i creditori devono insinuare i loro crediti, e fissa il termine entro cui ciò deve seguire. Questo termine non può essere minore di trenta giorni.

3 Coll'insinuazione delle loro pretese i creditori devono produrre anche i documenti giustificativi.

Art. 24

1 I crediti garantiti da pegno e i prestiti con obbligazioni parziali sono dall'amministratore del fallimento inscritti d'ufficio nel registro dei debiti, e i portatori di questi titoli non sono tenuti a insinuare i loro crediti.

2 Tali prestiti collettivi sono inscritti come credito indiviso e per la totalità del capitale restante.

Art. 25

1 L'intervento d'un creditore può essere ammesso anche dopo lo spirare del termine fissato per l'insinuazione dei crediti, quand'egli produca la prova di non aver ciò potuto fare per causa di malattia, di assenza o di servizio militare, o perché, domiciliato fuori della Svizzera, dimostri la probabilità che l'apertura della liquidazione gli sia rimasta ignota.

2 La domanda di ammissione deve in ogni caso essere presentata all'amministratore del fallimento prima della ripartizione dei beni della massa.

3 L'amministratore decide sulla domanda presentata, previo esame dei mezzi di prova forniti.

4 Contro la decisione dell'amministratore, l'istante e i creditori della massa possono nel termine di quattordici giorni, ricorrere al Tribunale federale.

Art. 26

L'amministratore esamina i crediti insinuati e le pretese avanzate contro la massa e decide sulla loro validità e sul loro importo. Queste decisioni saranno comunicate per iscritto ai pretendenti. Inoltre dovrà pubblicarsi il luogo dove si può prendere cognizione dello specchio delle pretese state avanzate e delle decisioni. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione potrà essere interposto ricorso al Tribunale federale contro la decisione dell'amministratore.

Art. 27

1 L'amministratore fa stendere un inventario completo della sostanza dell'impresa e la fa stimare da periti, che sono nominati dal Tribunale federale.

2 Se è costituita in pegno soltanto una parte della rete di un'impresa ferroviaria oppure se vi sono pegni anteriori sull'una o sull'altra linea, i periti determinano anzitutto la parte del materiale adibito alla manutenzione che deve essere attribuito a quella o a quelle linee (art. 9 cpv. 2) in ragione della lunghezza chilometrica e del movimento. Il Tribunale federale fissa questa ripartizione in un tanto per cento; le diverse linee col rispettivo materiale loro attribuito sono valutate a parte.6

3 I fondi che non fanno parte dell'oggetto costituito in pegno (art. 9 e 10) sono, a domanda dell'amministratore, realizzati dall'autorità cantonale competente a norma del diritto ordinario. Il prodotto sarà versato nella massa generale sotto riserva dei pegni e privilegi esistenti.

4 ...7

5 Il Consiglio federale prende le misure necessarie per eseguire questa separazione.

6 Se, all'apertura di una liquidazione, la separazione non fosse ancora stata fatta, questa sostanza e queste cauzioni devono essere restituite dalla massa antecedentemente ad ogni ripartizione ad altri creditori.

6 Nuovo testo giusta il n. II 15 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

7 Abrogato dal n. I 9 della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di risanamento 1994 (RU 1995 3517; FF 1995 I 65).

Art. 28

1 Dopo intese le proposte dell'amministratore e sentito il parere del Consiglio federale e dei Governi cantonali nel cui territorio si trova l'impresa, il Tribunale federale fissa le condizioni dell'incanto e il prezzo d'asta.

2 Se sono costituite in pegno o gravate da pegni anteriori soltanto singole linee, il loro prezzo d'asta viene fissato separatamente, e il Tribunale federale determina se le medesime debbano essere messe all'incanto da sole, oppure insieme con tutta la rete.

Art. 29

Il tempo e il luogo dell'incanto è fissato e pubblicato dal Tribunale federale.

Art. 30

L'amministratore dirige l'incanto. Egli chiama un segretario giurato a stendere e controfirmare il processo verbale.

Art. 31

Le offerte all'incanto si ammettono solo se fatte da persone o da società, che si sono previamente giustificate presso il Consiglio federale come capaci di sufficienti garanzie per gli obblighi pecuniari e d'altra natura che intendono assumere.

Art. 32

1 Quando all'incanto sia fatta un'offerta che raggiunga o oltrepassi il prezzo d'asta, l'amministratore l'accetta e delibera l'oggetto dell'incanto all'offerente.

2 Se sono fatte due o più offerte oltrepassanti il prezzo d'asta, l'amministratore deliera l'oggetto dell'incanto al miglior offerente.

Art. 33

Se l'offerta più alta resta inferiore al prezzo d'asta, il Tribunale federale sentito il rapporto dell'amministratore e consultati il Consiglio federale e i Governi cantonali interessati, come pure i creditori dell'impresa decide se sia da accettare quella offerta oppure procedere ad un secondo incanto.

Art. 34

Quando si tenga un secondo incanto e non sia fatta alcuna offerta raggiungente il prezzo d'asta, il Tribunale federale, dopo sentiti il Consiglio federale e i Governi cantonali interessati, come anche i creditori dell'impresa, può aggiudicare l'oggetto dell'incanto al miglior offerente o prendere altra disposizione opportuna.

Art. 35

L'acquirente assume l'impresa sulla base della concessione stata data al proprietario precedente, sotto riserva della ratifica federale giusta l'articolo 10 della legge federale del 23 dicembre 18728 su la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate sul territorio della Confederazione Svizzera, nonché gli articoli 3 e 112 dell'ordinanza del Consiglio federale del 19 dicembre 19109 sulla navigazione nelle acque svizzere delle imprese in possesso della concessione federale.

8 [CS 7 3; RU 1949 I 571 art. 55 lett. b, RU 1958 347 art. 96 cpv. 1 n. 1]. Ora: giusta l'art. 9 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie (RS 742.101).

9 [CS 7 347; RU 1958 1099 art. 16 lett. c, 1959 373 art. 24, RU 1972 347art. 55 lett. a]. Ora: anche gli art. 30, 31 e 50 dell'O del 26 nov. 1998 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (RS 744.11).

Art. 36

All'incanto degli altri oggetti dell'attivo può partecipare chiunque, ed essi sono deliberati al miglior offerente, quando l'offerta raggiunga o superi il prezzo d'asta.

Art. 37

Per gli oggetti pei quali non è offerto almeno il prezzo d'asta, si procede ad un secondo incanto, nel quale sono ceduti al miglior offerente.

Art. 38

La vendita si fa verso pagamento in contanti o contro garanzie giudicate sufficienti dall'amministratore.

Art. 39

I crediti dell'impresa saranno, per quanto è possibile, incassati dall'amministratore. Ciò che non è ancora rientrato al giorno dell'incanto viene venduto all'asta.

Art. 40

Il prodotto dell'incanto e il rimanente attivo dell'impresa servono a pagare i debiti della medesima nell'ordine seguente:

1.
le spese di liquidazione compreso un disavanzo eventuale sull'esercizio durante la liquidazione;
2.
i contributi per l'assicurazione degli edifizi;
3.
i debiti dell'impresa per stipendi e mercedi;
4.
e somme dovute agli impresari dei lavori le quali sono in base al contratto restate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa;
i crediti di altre imprese di trasporto provenienti sia dal servizio diretto compresi i noli per la locazione del materiale rotante estraneo, sia dall'uso in comune di stazioni e di tronchi di linea,
a.
in quanto provengano dal mese dell'apertura della liquidazione forzata o dai quattro mesi che l'hanno immediatamente preceduto;
b.
in quanto, trattandosi di crediti anteriori ai quattro mesi, siano stati richiesti per via giuridica nel termine di quattro mesi dopo la loro origine, e la procedura esecutiva o giudiziaria promossa abbia continuato senza interruzione e senza aver potuto conseguire pagamento sino all'apertura della liquidazione;
5.
i portatori di obbligazioni, ai quali prima della costituzione del pegno è stato consentito un diritto di priorità a cui non hanno rinunciato (art. 7 e 8), per il capitale e tre interessi annui;
6.
i creditori pignoratizi secondo il loro grado, per il capitale e tre interessi annui, in quanto il prodotto del pegno basti a pagarli. Il grado è determinato dalla data dell'autorizzazione di costituire il pegno rilasciata dal Consiglio federale, con riserva però dell'articolo 6.
Venendo in liquidazione fondi non pertinenti alla ferrovia o che non servono alla navigazione, sarà tenuto conto dei pegni e privilegi da cui sono gravati;
7.
l'importo dei crediti pignoratizi non coperto dal prodotto del pegno e tutti gli altri debiti della impresa.
Art. 41

Se l'attivo non giunge a pagare intieramente una classe di creditori aventi i medesimi diritti, la somma disponibile sarà ripartita fra loro in proporzione dei loro crediti.

Art. 42

Quando l'amministratore abbia cosi stabilito il grado dei creditori e le quote spettanti agli stessi, i creditori saranno invitati mediante pubblicazione dell'amministratore a prendere conoscenza di questa classificazione e ripartizione, e a presentare le eventuali opposizioni in iscritto all'amministratore entro trenta giorni a datare dalla pubblicazione.

Art. 43

L'amministratore decide sulle opposizioni intervenute e comunica la sua decisione agli opponenti per iscritto e agli altri creditori mediante pubblicazione. Gli opponenti e gli altri creditori della massa possono ricorrere al Tribunale federale contro la decisione dell'amministratore entro il termine di trenta giorni a datare dalla pubblicazione.

Art. 44

1 Sono parimente giudicate dal Tribunale federale tutte le altre contestazioni che avessero a sorgere durante la liquidazione fra l'impresa e i suoi creditori, o fra i creditori tra loro, o che venissero sollevate da parte di terzi contro la massa.

2 Le liti pendenti al momento dell'apertura del fallimento saranno terminate davanti il giudice già adito.

Art. 45

Terminate tutte le contestazioni, l'amministratore presenta il suo rapporto, corredato dei processi verbali, al Tribunale federale, il quale decide dove e in qual modo deve seguire il pagamento dei creditori.

Art. 46

Se, tacitati tutti i creditori, resta un'eccedenza, questa viene ripartita tra i proprietari primitivi dell'impresa proporzionalmente alla loro partecipazione.

Art. 47

Avvenendo che il portatore di titoli di un prestito non si presenti a ricevere il saldo, l'importo viene depositato ad interesse per conto del creditore. Trascorsi dieci anni senza che la somma sia stata ritirata, essa è versata nella cassa di soccorso dei malati dell'impresa.

Art. 48

Se giusta gli articoli 13 e 28 della legge federale del 23 dicembre 187210 su la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate sul territorio della Confederazione Svizzera, una ferrovia debba essere messa a pubblico incanto, il Tribunale federale nomina un commissario per l'incanto, il quale procede in conformità delle disposizioni della presente legge relative a siffatta operazione.

10 [CS 7 3; RU 1949 I 571 art. 55 lett. b. RU 1958 348 art. 96 cpv. 1 n. 1]. Ora: giusta gli art. 6 cpv. 1 lett. a, e 90 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie (RS 742.101).

Art. 49

Il Tribunale federale presenterà al Consiglio federale un rapporto circonstanziato sull'apertura, le operazioni e la chiusura della liquidazione.

Art. 50

Per le imprese appartenenti allo Stato o a comuni la liquidazione si limiterà alla realizzazione del pegno e alla ripartizione del prodotto secondo le disposizioni che precedono. Ai creditori, i cui crediti non sono stati coperti dalla liquidazione del pegno, rimangono riservati i loro diritti contro lo Stato, il comune e gli eventuali coobbligati.

III. Concordato

Art. 51

1 Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta.

2 Il concordato ha per oggetto la rinunzia a certi diritti di creditore, come la riduzione dell'ammontare dei crediti correnti o garantiti da pegno, la riduzione del saggio dell'interesse, il condono d'interessi, la conversione d'un saggio d'interesse fisso in un saggio variabile secondo il risultato dell'esercizio la rinunzia al pegno o al grado dei pegni, la conversione di crediti in azioni e la proroga della scadenza di diritti di credito.

3 Non può essere imposto ai creditori l'obbligo di nuove prestazioni.

4 L'oggetto del concordato può anche essere la conversione d'azioni privilegiate in azioni ordinarie. In questo caso gli azionisti privilegiati sono trattati come creditori e le disposizioni della presente legge concernente i creditori valgono anche in loro confronto.

Art. 52

1 Il concordato deve garantire il pagamento integrale:

1.
delle spese di procedura del concordato;
2.
delle spese d'esercizio durante la procedura compresi i prestiti che il commissario avesse conclusi, col consenso del Dipartimento federale Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)11 per continuare l'esercizio;
3.
dei contributi all'assicurazione degli edifizi;
4.
dei debiti dell'impresa per stipendi e mercedi;
5.
delle somme dovute agli impresari di lavori che sono depositate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa;
6.
dei crediti di altre imprese di trasporto provenienti sia dal servizio diretto, compresi i noi per la locazione del materiale rotante estraneo, sia dall'uso in comune di stazioni e di tronchi di linea e di pontili d'approdo, in quanto questi crediti godano nella procedura di liquidazione di un diritto di privilegio;
7.
del patrimonio delle casse di malati, di soccorso e di pensione, in quanto lo stesso non sia separato dai beni dell'impresa, nonché dei versamenti che le imprese sono obbligate a eseguire in virtù degli statuti di queste casse e dei quali fossero in arretrato.

2 Inoltre l'impresa deve garantire, per la durata del contratto, la continuazione delle prestazioni dovute al personale in virtù dei contratti o dei regolamenti.

11 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 53

1 Il concordato può disporre che una parte da determinarsi del reddito netto dell'impresa sia assegnata a quei creditori che nel concordato hanno rinunziato a diritti, sempreché l'importo di questa parte non ecceda la perdita risultata dal concordato. Ogni creditore può in ogni tempo ricorrere per la tutela del suo diritto al Tribunale federale.

2 La disposizione del presente articolo non è applicabile ai creditori, i cui crediti sono stati convertiti in azioni.

Art. 54

1 L'impresa, che voglia fare un concordato, deve presentare la sua domanda accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da altre eventuali prove della sua insolvibilità al Tribunale federale. Questo decide, dopo aver udito il Dipartimento, se la domanda sia da prendere in considerazione.

2 Se la proprietà dell'impresa è una società anonima o cooperativa, occorre per la validità della domanda il consenso o l'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 55

1 Se il Tribunale federale prende in considerazione la domanda, concede all'impresa una proroga per la durata della procedura e le assegna un termine di tre mesi per presentargli il progetto di concordato.

2 Nello stesso tempo, esso nomina un commissario le cui attribuzioni, ove la presente legge non disponga altrimenti, sono eguali a quelle del commissario nel concordato secondo la legge federale dell'11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul fallimento.

3 Il commissario è sottoposto alla direzione e alla vigilanza del Tribunale federale. Contro la sua gestione e le sue decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale federale.

4 Il commissario può richiedere dall'impresa un'anticipazione per le spese che gli incombono.

Art. 56

1 Durante la proroga, non si può iniziare o proseguire alcuna esecuzione contro l'impresa, né presentare una domanda di liquidazione; il corso di tutte le prescrizioni o perenzioni che potrebbero essere interrotte mediante esecuzione rimane sospeso.

2 Resta parimente sospesa durante la proroga qualsiasi procedura di liquidazione che fosse già aperta contro l'impresa.

Art. 57

1 Il commissario provvede a che l'esercizio dell'impresa sia continuato in conformità della concessione. Vigila altresì che l'impresa eseguisca soltanto i pagamenti necessari pel mantenimento dell'esercizio.

2 È applicabile la disposizione dell'articolo 82.

Art. 58

1 Il commissario verifica il bilancio presentato valendosi all'occorrenza di periti.

2 Fa stimare i beni dell'impresa da periti designati dal Tribunale federale.

3 La stima si riferirà in particolare anche al valore venale che l'impresa avrebbe nella liquidazione qualora l'acquirente dovesse assumere l'obbligo della concessione.

4 Il commissario verifica la stima e preavvisa sul punto di sapere se le offerte fatte nel progetto di concordato siano eque.

Art. 59

1 Il commissario compila un elenco del debiti.

2 In questo elenco si comprendono i crediti che sono inscritti nel registro dei pegni del Dipartimento, i crediti ipotecari del diritto civile comune e le obbligazioni parziali dei prestiti pubblici non garantiti da pegno, compresi gli interessi arretrati.

3 Il commissario, mediante pubblico avviso, invita i creditori dell'impresa ad insinuare per iscritto entro trenta giorni i loro crediti, in quanto non debbano essere compresi d'ufficio nell'elenco dei debiti, sotto la comminatoria che in caso d'omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato.

Art. 60

1 Spirato il termine per l'insinuazione, il commissario convoca, mediante un secondo avviso pubblico, ogni gruppo di creditori da cui si richiede un cambiamento dei loro diritti, ad un'adunanza speciale per deliberare e decidere sul concordato.

2 In questa pubblicazione sono richiamate ai creditori le norme concernenti il diritto di voto e il modo di votazione ed è loro comunicato che gli atti possono essere esaminati presso il commissario nei venti giorni che precedono la prima adunanza del gruppo.

3 Le adunanze sono tenute al più tardi entro i tre mesi dopo spirato il termine per l'insinuazione e devono essere fissate in modo che abbiano a succedersi il più sollecitamente possibile.

4 Il commissario ha il diritto di riunire più gruppi per la deliberazione.

Art. 61

1 Nell'intervallo, il commissario invita l'impresa a pronunciarsi sui crediti inscritti nell'elenco. Decide in seguito se e per quale somma si debbano computare i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, e se i relativi titolari abbiano diritto di prendere parte alle deliberazioni sul concordato. Non resta con ciò pregiudicata la decisione del giudice sulla sussistenza dei detti crediti.

2 Il commissario comunica la sua decisione per iscritto ai creditori interessati e all'impresa.

Art. 62

Possono prender parte alle deliberazioni sul concordato i creditori ai quali è richiesto un cambiamento dei loro diritti. I detentori dei crediti enumerati all'articolo 52 ne sono quindi esclusi.

Art. 63

1 I creditori sono divisi in gruppi. Ciascun gruppo comprende i creditori che di fronte all'impresa si trovano nella stessa situazione giuridica e che secondo il concordato devono fare un sacrificio diverso da quello di altri creditori.

2 I creditori pignoratizi del diritto civile comune (creditori ipotecari e creditori con pegno manuale) entrano nel gruppo dei creditori chirografari per quella parte del loro credito che secondo la stima del commissario non resta coperta dal pegno.

3 Se un credito ipotecario del diritto civile comune è diviso in obbligazioni parziali, tutti i creditori delle obbligazioni sono rappresentati, per la parte scoperta del loro credito, dal rappresentante. (art. 875 CC13).

Art. 64

1 Nelle adunanze dei gruppi di creditori il commissario dirige le deliberazioni, espone la situazione dell'impresa e completa, ove occorra, il preavviso dato in conformità dell'articolo 58.

2 L'impresa sarà parimente rappresentata e a richiesta darà tutti gli schiarimenti.

Art. 65

1 Un gruppo è ritenuto aderire al concordato quando la maggioranza dei creditori che esercitano il loro diritto di voto accetti la parte del concordato relativa al gruppo e rappresenti più della metà del totale dei crediti del gruppo.

2 Per la conversione di crediti in azioni occorre però una maggioranza di almeno i due terzi dei voti rappresentanti almeno i due terzi dei crediti in ogni gruppo.

3 I creditori che aderiscono al concordato devono confermarlo per iscritto.

4 Le dichiarazioni d'adesione possono ancora essere fatte entro trenta giorni dall'adunanza del gruppo. I creditori che aderiscono in questo modo sono computati tanto pel numero dei voti quanto per l'ammontare dei loro crediti.

5 Chi non fa dichiarazione né all'adunanza del gruppo né entro il termine successivo, non è computato nel numero dei voti e, per quanto concerne i crediti, è considerato come rifiutante.

6 Il concordato si ritiene accettato quando tutti i gruppi vi abbiano aderito.

Art. 66

1 Spirati quaranta giorni dopo l'ultima adunanza dei gruppi, il commissario sottopone al Tribunale federale gli atti col suo parere se il concordato sia stato accettato e se si debba omologarlo.

2 Il giorno dell'udienza in cui il Tribunale federale pronuncia sull'omologazione del concordato è fatto pubblicamente noto in tempo utile, avvertendo i creditori che potranno far valere per iscritto le loro opposizioni al concordato entro venti giorni dalla pubblicazione.

3 Il Tribunale federale sente sopra queste opposizioni le osservazioni del commissario.

Art. 67

1 Le deliberazioni sul concordato devono essere terminate entro sei mesi dalla presentazione del progetto.

2 Qualora ciò non sia possibile, il Tribunale federale accorda, dopo aver sentito il commissario, un nuovo termine di sei mesi al più.

3 Ove il concordato non sia stato accettato entro il termine, le deliberazioni saranno considerate come non riuscite.

Art. 68

Il Tribunale federale omologa il concordato accettato:

1.
quando sia fornita sufficiente garanzia per le prestazioni assunte. L'impresa può essere dispensata dall'obbligo di fornire garanzia qualora la natura delle prestazioni lo giustifichi o quando vi sia espressa rinuncia da parte dei singoli creditori;
2.
quando le disposizioni del concordato siano conformi agli interessi dei creditori e mantengano fra i diversi gruppi un rapporto che tenga sufficiente conto dell'equità e del grado avuto sin qui dai crediti;
3.
quando l'impresa non si sia resa colpevole di azioni od omissioni disoneste o gravemente colpose in pregiudizio dei suoi creditori.
Art. 69

Omologando il concordato, il Tribunale federale assegna in pari tempo ai creditori, i cui crediti sono contestati, un termine per farli valere in giudizio; decide altresì se debbano essere fornite garanzie dall'impresa e determina quali saranno in questo caso le conseguenze dell'omissione.

Art. 70

Il commissario pubblica il decreto d'omologazione del Tribunale federale. Fa noto mediante lettera raccomandata ad ogni creditore, il cui credito è contestato, il termine assegnato per promuovere l'azione.

Art. 71

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori dell'impresa che non sono esclusi dalla procedura di concordato, e anche per quelli che non hanno insinuato i loro crediti.

Art. 72

Ove un creditore possieda anche garanzie fornite da terzi, egli le perde soltanto nel caso in cui abbia aderito al concordato senza il loro consenso.

Art. 73

È nulla ogni promessa con cui l'impresa assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti a' termini del concordato.

Art. 74

1 Ogni creditore, riguardo al quale l'impresa è in mora nell'adempimento delle prestazioni impostele dal concordato, può domandare al Tribunale federale la revoca di questo per quanto concerne il suo credito.

2 Parimente ogni creditore può ottenere dal Tribunale federale la revoca del concordato, se provi che questo è stato conseguito con mezzi sleali.

Art. 75

La revoca del concordato conseguito con mezzi sleali dev'essere pubblicata.

Art. 76

Se il Tribunale federale prende in considerazione la domanda di concordato presentata da un'impresa la cui liquidazione è già pronunziata, fanno regola le seguenti norme:

La procedura del concordato è seguita solo in quanto sia richiesto dallo stato della liquidazione.

L'amministratore della massa adempie le funzioni del commissario.

Ove il concordato non sia accettato o sia revocato, il Tribunale federale ordina che la liquidazione sia continuata.

Ove il concordato sia omologato, la liquidazione è annullata e la massa ritorna all'impresa, che ne dispone liberamente nei limiti del concordato.

Art. 77

Se un'impresa è riscattata in virtù d'una concessione, l'importo capitale dei debiti condonati in conseguenza del concordato è dedotto dal conto di costruzione.

IV. Proroga straordinaria

Art. 78

1 In tempo di guerra o in caso di condizioni analoghe straordinarie ogni impresa, che in virtù d'una concessione federale eserciti una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se si trovi in ristrettezze finanziarie, domandare una proroga di tutti i suoi debiti o di una determinata parte di essi.

2 La domanda di proroga, corredata dell'ultimo bilancio approvato e di altre eventuali prove delle ristrettezze finanziarie, deve essere presentata al Consiglio federale, che statuisce sulla domanda e sulla durata della proroga.

3 Non è concessa proroga pel pagamento di stipendi, mercedi e indennità di responsabilità civile in caso d'infortuni.

4 Il Consiglio federale può eccezionalmente prolungare la durata della prima proroga.

5 Può revocare in ogni tempo una proroga concessa.

6 Il decreto del Consiglio federale che accorda, prolunga o revoca una proroga è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 79

1 Accordando una proroga il Consiglio federale nomina un commissario. Questi è posto sotto la direzione e la vigilanza del Dipartimento, al quale devono essere diretti i reclami contro la gestione e le decisioni del commissario.

2 Salva la disposizione dell'articolo 82, il commissario deve specialmente vigilare a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto e a che l'impresa non faccia se non i pagamenti da lui autorizzati.

Art. 80

L'articolo 56 della presente legge è applicabile anche alla proroga straordinaria.

Art. 81

Sui capitali e sugli interessi dei capitali prorogati decorre l'interesse del cinque per cento.

Art. 82

Durante la proroga il Consiglio federale può consentire facilitazioni per quanto concerne gli obblighi derivanti dalla concessione dell'impresa, autorizzando in particolare quest'ultima a ridurre il numero dei treni o delle corse e, se la concessione prevede soltanto l'esercizio di stagione, ad abbreviarne la durata; può altresì autorizzare la sospensione completa dell'esercizio, sempreché non si compromettano in tal modo interessi essenziali.

V. Disposizioni finali

Art. 83

Il Tribunale federale può delegare le competenze che gli sono conferite dalla presente legge ad una delle sue sezioni o alla camera delle esecuzioni e dei fallimenti.

Art. 84

1 Colla presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie di leggi federali anteriori.

2 Sono abrogate in particolare:

1.
la legge federale del 24 giugno 187414 concernente le ipoteche sulle strade ferrate nel territorio della Confederazione Svizzera e la liquidazione forzata di queste imprese;
2.
a legge federale del 20 dicembre 187815 sulle garanzie per le casse di malati, di soccorso, di deposito, di risparmio e di pensioni degli impiegati delle ferrovie, come pure per le cauzioni da questi ultimi deposte;
3.
la legge federale del 2 luglio 188016 sulla garanzia delle indennità per il servizio diretto delle ferrovie e per l'uso in comune di stazioni e di tronchi di strada.

14 [RU 1 118, 30 560, 31 77, 32 152]

15 [RU 4 51]

16 [RU 5 225]

Art. 85

L'articolo 30 numero 1 della legge federale dell'11 aprile 188917 sulla esecuzione e sul fallimento è completato come segue:

...18

Data dell'entrata in vigore: 15 gennaio 191819

17 RS 281.1

18 Testo inserito nella L menzionata.

19 DCF dell'8 gen. 1918 (RU 34 40).