Art. 1 Scopo
Scopo della presente legge è di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento.
235.1
del 19 giugno 1992 (Stato 1° marzo 2019)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19883,
decreta:
2 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
Scopo della presente legge è di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento.
1 La presente legge si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di:
2 Essa non si applica:
I seguenti termini significano:
4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
7 Abrogata dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito.8
2 Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità.
3 I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.
4 La raccolta di dati personali e in particolare le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata.9
5 Quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione. Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere anche esplicito.10
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
9 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
10 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate onde assicurare che dati non pertinenti o incompleti in considerazione dello scopo per cui sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati.11
2 Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.
11 Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 I dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.
2 Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se:
3 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 26) deve essere informato sulle garanzie date conformemente al capoverso 2 lettera a e sulle regole di protezione dei dati conformemente al capoverso 2 lettera g. Il Consiglio federale regola i dettagli di questo obbligo di informare.
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 I dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate circa le esigenze minime in materia di protezione dei dati.
13 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). Abrogato dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
1 Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati.
2 Il detentore della collezione di dati le deve comunicare:14
3 Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato.
4 Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica l'identità del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera.
5 L'informazione è di regola gratuita e scritta16, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
6 Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].
1 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:
2 Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:
3 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l'organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.
4 Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.
5 Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l'informazione.
17 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
1 Il detentore di una collezione di dati usata esclusivamente per la diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico può rifiutare, limitare o differire l'informazione in quanto:
2 Gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale possono inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione qualora una collezione di dati serva loro esclusivamente quale strumento personale di lavoro.
1 Il trattamento di dati personali può essere affidato a terzi mediante convenzione o per legge se:
2 Il mandante deve in particolare assicurarsi che il terzo garantisca la sicurezza dei dati.
3 Il terzo può far valere gli stessi motivi giustificativi del mandante.
18 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 Per migliorare la protezione e la sicurezza dei dati, i fornitori di sistemi e di programmi di trattamento dei dati, nonché le persone private o gli organi federali che trattano dati personali possono sottoporre i loro sistemi, le loro procedure e la loro organizzazione a una valutazione da parte di organismi di certificazione riconosciuti e indipendenti.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Esso tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale.
19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tiene un registro delle collezioni di dati accessibile via Internet. Ognuno può consultare questo registro.
2 Gli organi federali devono notificare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tutte le collezioni di dati, per la registrazione.
3 Le persone private devono notificare le collezioni se:
4 Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operative.
5 In deroga ai capoversi 2 e 3, il detentore della collezione di dati non deve notificare la collezione se:
6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di notifica delle collezioni di dati e di tenuta e pubblicazione del registro, nonché la funzione e i compiti dei responsabili della protezione dei dati conformemente al capoverso 5 lettera e, come pure la pubblicazione di un elenco dei titolari delle collezioni di dati esentati dall'obbligo di notifica conformemente al capoverso 5 lettere e ed f.
20 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.
2 Egli non ha in particolare il diritto di:
3 Di regola non vi è lesione della personalità quando la persona interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro trattamento.
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge.
2 Un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se:
22 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
23 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
1 Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.
2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:
3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.
4 L'obbligo di informare del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:
5 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 4.
24 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
1 Le azioni concernenti la protezione della personalità sono rette dagli articoli 28, 28a e 28l del Codice civile26. L'attore può in particolare chiedere che l'elaborazione dei dati venga bloccata, che se ne impedisca la comunicazione a terzi o che i dati personali siano rettificati o distrutti.
2 Se non può essere dimostrata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.
3 L'attore può inoltre chiedere che la rettifica, la distruzione, il blocco, segnatamente quello della comunicazione a terzi, nonché la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati.
4 Sulle azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso il giudice decide in procedura semplificata secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 200827.
25 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
1 L'organo federale che nell'adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati.
2 Se organi federali trattano dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati, il Consiglio federale può regolare in modo specifico i controlli e la responsabilità in materia di protezione dei dati.
28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale.
2 I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente:
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 Su preavviso favorevole dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale se:
2 La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se:
3 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato.
4 L'organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l'interruzione del trattamento.
5 Il trattamento automatizzato dei dati deve in ogni caso essere interrotto se la relativa base giuridica non è entrata in vigore mediante una legge in senso formale entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.
31 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (FF 2003 1885, 2006 3291; RU 2006 4873). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 15 dic. 2006 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 L'organo federale che raccoglie sistematicamente dei dati, in particolare per mezzo di questionari, comunica lo scopo e il fondamento giuridico del trattamento, le categorie dei partecipanti alla collezione di dati e dei destinatari dei dati.
2 ...32
32 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 Se vengono raccolti dati personali, gli organi federali hanno l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.
2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:
3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.
4 L'obbligo di informare degli organi federali decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:
33 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
1 Gli organi federali possono rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2.
2 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, gli organi federali sono tenuti a rispettare l'obbligo di informare, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.
34 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
1 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 17, oppure se:
1bis Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 200437 sulla trasparenza se:
2 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 non sono adempite.
3 Gli organi federali possono permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali degni di particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale.39 40
3bis Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.41
4 L'organo federale rifiuta la comunicazione, la limita o la vincola a oneri, se:
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
38 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).
39 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [(art. 33 LRC; RU 1974 1051).
41 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).
1 La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile blocchi la comunicazione di determinati dati personali.
2 L'organo federale rifiuta o toglie il blocco se:
3 È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 1bis.43
42 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
43 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.3).
1 Conformemente alla legge federale del 26 giugno 199845 sull'archiviazione, gli organi federali offrono all'Archivio federale di riprendere tutti i dati personali di cui non hanno più bisogno in modo permanente.
2 Gli organi federali distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:
44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
46 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica, se:
2 Le esigenze delle disposizioni seguenti non devono essere rispettate:
1 Se un organo federale compie un'attività soggetta al diritto privato, il trattamento dei dati personali è retto dalle disposizioni applicabili alle persone private.
2 La sorveglianza è esercitata conformemente alle disposizioni valevoli per gli organi federali.
47 Abrogato dall'art. 31 della LF del 21 mar. 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, con effetto dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1546; FF 1994 II 1004).
1 Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile:
2 Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'organo federale può aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.
3 Il richiedente può in particolare esigere che l'organo federale:
4 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196848 sulla procedura amministrativa. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 di tale legge non sono applicabili.
5 ...49
49 Abrogato dal n. 26 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Finché è in corso una procedura concernente l'accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge del 17 dicembre 200451 sulla trasparenza che contengono dati personali, la persona interessata può, nell'ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell'articolo 25 della presente legge rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.
50 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).
1 L'Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.
2 Il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 200053 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.
3 L'Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere o sollecitare istruzioni da alcuna autorità o da terzi.54 È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.
4 Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.
5 All'Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.
52 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
54 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
1 Il mandato dell'Incaricato può essere rinnovato due volte.56
1bis Il mandato è rinnovato tacitamente, salvo che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.57
2 Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.
3 Il Consiglio federale può destituire l'Incaricato prima della scadenza del suo mandato se:
55 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
56 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
57 Introdotto dal n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
1 L'Incaricato non può esercitare alcuna attività accessoria.
2 Il Consiglio federale può autorizzare l'Incaricato a esercitare un'attività accessoria sempreché non siano pregiudicati il pieno adempimento della sua funzione, l'indipendenza e la reputazione. La decisione è pubblicata.
58 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
1 L'Incaricato59 sorveglia l'osservanza da parte degli organi federali della presente legge e delle altre prescrizioni della Confederazione relative alla protezione dei dati. Tale sorveglianza non può essere esercitata sul Consiglio federale.
2 L'Incaricato accerta i fatti, di sua iniziativa o sulla base di notificazioni di terzi.
3 Allo scopo di chiarire i fatti, l'Incaricato può esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. Gli organi federali devono collaborare all'accertamento dei fatti. È applicabile per analogia l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196860 sulla procedura amministrativa concernente il diritto di rifiutare la testimonianza.
4 Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo federale di modificare o di cessare il trattamento. Esso informa della raccomandazione il dipartimento competente o la Cancelleria federale.
5 Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al dipartimento competente o alla Cancelleria federale. La decisione del dipartimento o della Cancelleria è comunicata con atto formale alla persona interessata.61
6 L'Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 5 e contro la decisione dell'autorità di ricorso.62
59 Nuova denominazione giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
61 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
62 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
L'Incaricato consiglia i privati in materia di protezione dei dati.
1 L'Incaricato accerta i fatti di sua iniziativa o su domanda di terzi quando:
2 L'Incaricato può inoltre esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. È applicabile per analogia l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196865 sulla procedura amministrativa concernente il diritto di rifiutare la testimonianza.
3 Dopo aver accertato i fatti, l'Incaricato può raccomandare di modificare o di cessare il trattamento.
4 Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al Tribunale amministrativo federale per decisione. Contro questa decisione l'Incaricato è legittimato a ricorrere.66
63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 L'Incaricato fa rapporto all'Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.67
2 Nei casi d'interesse generale, egli può informare il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni. I dati personali che soggiacciono al segreto d'ufficio possono essere pubblicati soltanto con il consenso dell'autorità competente. Se quest'ultima rifiuta di dare il proprio consenso, decide definitivamente il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati.68
67 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
68 Nuovo testo del per. giusta il n. 26 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
1 L'Incaricato ha in particolare gli altri compiti seguenti:69
2 L'Incaricato può consigliare gli organi dell'amministrazione federale in materia di protezione dei dati, anche se la presente legge non è applicabile in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettere c e d. Tali organi possono accordargli accesso ai loro atti.
69 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).
70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
71 Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
72 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
73 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
75 Introdotta dal n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
76 Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979).
77 Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2 Qualora nell'ambito dell'accertamento dei fatti secondo l'articolo 27 capoverso 2 o secondo l'articolo 29 capoverso 1 risulti che le persone interessate rischiano di subire un pregiudizio non facilmente riparabile, l'Incaricato può chiedere provvedimenti cautelari al presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati. La procedura è retta per analogia dagli articoli 79-84 della legge del 4 dicembre 194778 di procedura civile federale.
1 Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che:
2 Sono punite con la multa le persone private che intenzionalmente:80
79 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
80 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).
81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a querela di parte, con la multa.82
2 È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta per conto della persona astretta all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.
3 La rivelazione illecita di dati personali segreti e degni di particolare protezione o di profili della personalità è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o di formazione.
82 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2 ...83
3 Esso può prevedere deroghe agli articoli 8 e 9 per quanto concerne le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero.
4 Esso può inoltre determinare:
5 Esso può concludere trattati internazionali in materia di protezione dei dati, nella misura in cui siano conformi ai principi della presente legge.
6 Esso disciplina il modo di porre al sicuro le collezioni i cui dati, in caso di guerra o di crisi, possono mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica delle persone interessate.
83 Abrogato dall'art. 25 della LF del 26 giu. 1998 sull'archiviazione, con effetto dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2243; FF 1997 II 753).
1 Nella misura in cui non esistono prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati che garantiscano una protezione adeguata, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato dagli articoli 1-11a, 16, 17, 18-22 e 25 capoversi 1-3 della presente legge.84
2 I Cantoni designano un organo incaricato di controllare il rispetto della protezione dei dati. Sono applicabili per analogia gli articoli 27, 30 e 31.
84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 I detentori di collezioni di dati devono, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, notificare le collezioni esistenti che devono essere registrate secondo l'articolo 11.
2 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, essi devono prendere le misure necessarie ad assicurare l'esercizio del diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 8.
3 Gli organi federali possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2000 le collezioni di dati esistenti che contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, senza che siano soddisfatte le premesse dell'articolo 17 capoverso 2.85
4 Nel settore dell'asilo e degli stranieri, il termine previsto nel capoverso 3 è prorogato fino all'entrata in vigore della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo completamente riveduta e della modifica della legge federale del 26 marzo 193187 sulla dimora e il domicilio degli stranieri.88
85 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 26 giu. 1998, in vigore fino al 31 dic. 2000 (RU 1998 1586; FF 1998 1145 1149).
86 RS 142.31. Entrata in vigore il 1° ott. 1999.
87 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I].
88 Introdotto dal n. II del DF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2372; FF 1997 I 781).
Il diritto anteriore è applicabile alla nomina e alla cessazione del mandato dell'Incaricato fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica.
89 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i detentori di collezioni di dati devono essere in grado di assicurare l'informazione delle persone interessate ai sensi degli articoli 4 capoverso 4 e 7a.
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
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92 Le mod. possono essere consultate alla RU 1993 1945.