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01.01.2008 - 30.11.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
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01.01.2001 - 30.06.2006
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235.1

Legge federale
sulla protezione dei dati

(LPD)

del 19 giugno 1992 (Stato 1° marzo 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19883,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

3 FF 1988 II 353

Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di:

a.
persone private;
b.
organi federali.

2 Essa non si applica:

a.
ai dati personali trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale e che non vengono comunicati a estranei;
b.
ai dibattiti delle Camere federali e delle commissioni parlamentari;
c.
ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure a quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza;
d.
ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato;
e.
ai dati personali trattati dal Comitato internazionale della Croce Rossa.
Art. 3 Definizioni

I seguenti termini significano:

a.
dati personali (dati)4: tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile;
b.
persone interessate: persone fisiche o giuridiche i cui dati sono oggetto di trattamento;
c.
dati personali degni di particolare protezione: i dati concernenti:
1.
le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
2.
la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza,
3.
le misure d'assistenza sociale,
4.
i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali;
d.
profilo della personalità: una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica;
e.
trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati;
f.
comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione;
g.
collezione di dati: ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate;
h.
organi federali: autorità e servizi della Confederazione, come pure persone nella misura in cui sono loro affidati compiti federali;
i.5
i. detentore di una collezione di dati: la persona privata o l'organo federale che decide in merito allo scopo e al contenuto della collezione di dati;
j.6
legge in senso formale:
1.
leggi federali,
2.
decisioni vincolanti per la Svizzera di organizzazioni internazionali e accordi internazionali con contenuto normativo approvati dall'Assemblea federale.
k.7
...

4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

7 Abrogata dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati

Art. 4 Principi

1 I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito.8

2 Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità.

3 I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.

4 La raccolta di dati personali e in particolare le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata.9

5 Quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione. Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere anche esplicito.10

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

9 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

10 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 5 Esattezza dei dati

1 Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate onde assicurare che dati non pertinenti o incompleti in considerazione dello scopo per cui sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati.11

2 Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

11 Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 612 Comunicazione di dati all'estero

1 I dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.

2 Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se:

a.
garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero;
b.
la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
c.
il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto e i dati trattati concernono l'altro contraente;
d.
nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;
e.
nel caso specifico la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata;
f.
la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al loro trattamento;
g.
la comunicazione ha luogo all'interno della stessa persona giuridica o società oppure tra persone giuridiche o società sottostanti a una direzione unica, sempreché emittente e destinatario sottostiano a regole sulla protezione dei dati che assicurano una protezione adeguata.

3 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 26) deve essere informato sulle garanzie date conformemente al capoverso 2 lettera a e sulle regole di protezione dei dati conformemente al capoverso 2 lettera g. Il Consiglio federale regola i dettagli di questo obbligo di informare.

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 7 Sicurezza dei dati

1 I dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate circa le esigenze minime in materia di protezione dei dati.

Art. 7a13

13 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). Abrogato dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 8 Diritto d'accesso

1 Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati.

2 Il detentore della collezione di dati le deve comunicare:14

a.15
tutti i dati che la concernono contenuti nella collezione, comprese le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
b.
lo scopo e se del caso i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei partecipanti alla collezione e dei destinatari dei dati.

3 Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato.

4 Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica l'identità del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera.

5 L'informazione è di regola gratuita e scritta16, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

6 Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

Art. 917 Restrizione del diritto d'accesso

1 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

a.
una legge in senso formale lo preveda;
b.
interessi preponderanti di un terzo lo esigano.

2 Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

a.
un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga;
b.
la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'inchiesta.

3 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l'organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

4 Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.

5 Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l'informazione.

17 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale

1 Il detentore di una collezione di dati usata esclusivamente per la diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico può rifiutare, limitare o differire l'informazione in quanto:

a.
i dati personali forniscano informazioni sulle fonti d'informazione;
b.
occorrerebbe permettere la consultazione di progetti di pubblicazioni; o
c.
la libera formazione dell'opinione del pubblico risulti compromessa.

2 Gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale possono inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione qualora una collezione di dati serva loro esclusivamente quale strumento personale di lavoro.

Art. 10a18 Trattamento dei dati da parte di terzi

1 Il trattamento di dati personali può essere affidato a terzi mediante convenzione o per legge se:

a.
non è diverso da quello che il mandante stesso avrebbe il diritto di fare; e
b.
nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta.

2 Il mandante deve in particolare assicurarsi che il terzo garantisca la sicurezza dei dati.

3 Il terzo può far valere gli stessi motivi giustificativi del mandante.

18 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 1119 Procedura di certificazione

1 Per migliorare la protezione e la sicurezza dei dati, i fornitori di sistemi e di programmi di trattamento dei dati, nonché le persone private o gli organi federali che trattano dati personali possono sottoporre i loro sistemi, le loro procedure e la loro organizzazione a una valutazione da parte di organismi di certificazione riconosciuti e indipendenti.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Esso tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale.

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 11a20 Registro delle collezioni di dati

1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tiene un registro delle collezioni di dati accessibile via Internet. Ognuno può consultare questo registro.

2 Gli organi federali devono notificare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tutte le collezioni di dati, per la registrazione.

3 Le persone private devono notificare le collezioni se:

a.
trattano regolarmente dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità; o
b.
comunicano regolarmente dati personali a terzi.

4 Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operative.

5 In deroga ai capoversi 2 e 3, il detentore della collezione di dati non deve notificare la collezione se:

a.
i dati sono trattati da una persona privata in virtù di un obbligo legale;
b.
il Consiglio federale ha esentato il trattamento dall'obbligo di notifica perché non arreca pregiudizio ai diritti delle persone interessate;
c.
utilizza i dati esclusivamente per la pubblicazione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale a carattere periodico e non li comunica a terzi senza che le persone interessate ne siano a conoscenza;
d.
i dati sono trattati da un giornalista che si serve della collezione esclusivamente come strumento di lavoro personale;
e.
ha designato un responsabile della protezione dei dati che controlli autonomamente se le disposizioni interne in materia di protezione dei dati siano rispettate e tiene un inventario delle collezioni;
f.
ha ottenuto il marchio di qualità inerente alla protezione dei dati in virtù di una procedura di certificazione ai sensi dell'articolo 11 e il risultato della valutazione è stato comunicato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di notifica delle collezioni di dati e di tenuta e pubblicazione del registro, nonché la funzione e i compiti dei responsabili della protezione dei dati conformemente al capoverso 5 lettera e, come pure la pubblicazione di un elenco dei titolari delle collezioni di dati esentati dall'obbligo di notifica conformemente al capoverso 5 lettere e ed f.

20 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private

Art. 12 Lesioni della personalità

1 Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.

2 Egli non ha in particolare il diritto di:

a.
trattare dati personali in violazione dei principi degli articoli 4, 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1;
b.
senza giustificazione, trattare dati di una persona contro la sua esplicita volontà;
c.
senza giustificazione, comunicare a terzi dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.21

3 Di regola non vi è lesione della personalità quando la persona interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro trattamento.

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 13 Motivi giustificativi

1 Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge.

2 Un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se:

a.
il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione22 di un contratto e concerne dati personali dell'altro contraente;
b.
il trattamento avviene nell'ambito di un rapporto di concorrenza economica, attuale o previsto, con un'altra persona, a condizione che nessun dato personale trattato sia comunicato a terzi;
c.
i dati personali sono trattati allo scopo di valutare il credito di una persona, a condizione che tali dati non siano degni di particolare protezione, non servano a compilare profili della personalità e siano comunicati soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la conclusione o l'esecuzione23 di un contratto con la persona interessata;
d.
i dati personali sono trattati a titolo professionale in vista esclusivamente della diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico;
e.
i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d'identificare le persone interessate;
f.
i dati collezionati concernono una persona della vita pubblica, nella misura in cui si riferiscono alla sua attività pubblica.

22 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

23 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

Art. 1424 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità

1 Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

a.
l'identità del detentore della collezione di dati;
b.
le finalità del trattamento dei dati;
c.
le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati.

3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

4 L'obbligo di informare del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

a.
la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure
b.
l'informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

5 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 4.

24 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 1525 Pretese giuridiche

1 Le azioni concernenti la protezione della personalità sono rette dagli articoli 28, 28a e 28l del Codice civile26. L'attore può in particolare chiedere che l'elaborazione dei dati venga bloccata, che se ne impedisca la comunicazione a terzi o che i dati personali siano rettificati o distrutti.

2 Se non può essere dimostrata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

3 L'attore può inoltre chiedere che la rettifica, la distruzione, il blocco, segnatamente quello della comunicazione a terzi, nonché la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati.

4 Sulle azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso il giudice decide in procedura semplificata secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 200827.

25 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

26 RS 210

27 RS 272

Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali

Art. 1628 Organo responsabile e controlli

1 L'organo federale che nell'adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati.

2 Se organi federali trattano dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati, il Consiglio federale può regolare in modo specifico i controlli e la responsabilità in materia di protezione dei dati.

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 17 Fondamenti giuridici

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale.

2 I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente:

a.
ciò sia indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale;
b.29
il Consiglio federale lo autorizza nel caso specifico poiché non sono pregiudicati i diritti della persona interessata; o
c.30
la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al trattamento.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 17a31 Trattamento automatizzato dei dati nell'ambito di sistemi pilota

1 Su preavviso favorevole dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale se:

a.
i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale;
b.
sono presi provvedimenti sufficienti per impedire lesioni della personalità; e
c.
la messa in opera del trattamento dei dati esige imperativamente una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale.

2 La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se:

a.
l'adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche i cui effetti devono essere previamente valutati;
b.
l'adempimento di un compito richiede misure organizzative o tecniche importanti la cui efficacia deve essere previamente esaminata, segnatamente nell'ambito di una collaborazione tra organi federali e cantonali; o
c.
essa richiede la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità alle autorità cantonali mediante una procedura di richiamo.

3 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato.

4 L'organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l'interruzione del trattamento.

5 Il trattamento automatizzato dei dati deve in ogni caso essere interrotto se la relativa base giuridica non è entrata in vigore mediante una legge in senso formale entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.

31 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (FF 2003 1885, 2006 3291; RU 2006 4873). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 15 dic. 2006 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 18 Raccolta di dati personali

1 L'organo federale che raccoglie sistematicamente dei dati, in particolare per mezzo di questionari, comunica lo scopo e il fondamento giuridico del trattamento, le categorie dei partecipanti alla collezione di dati e dei destinatari dei dati.

2 ...32

32 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 18a33 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

1 Se vengono raccolti dati personali, gli organi federali hanno l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

a.
l'identità del detentore della collezione di dati;
b.
le finalità del trattamento dei dati;
c.
le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati;
d.
il diritto d'accesso di cui all'articolo 8;
e.
le conseguenze del suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti.

3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

4 L'obbligo di informare degli organi federali decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

a.
la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure
b.
l'informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.
5 Se l'obbligo di informare pregiudica la competitività di un organo federale, il Consiglio federale può limitare tale obbligo alle raccolte di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità.

33 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 18b34 Restrizione dell'obbligo di informare

1 Gli organi federali possono rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2.

2 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, gli organi federali sono tenuti a rispettare l'obbligo di informare, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

34 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 19 Comunicazione di dati personali

1 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 17, oppure se:

a.
i dati, nel caso specifico, sono indispensabili al destinatario per l'adempimento del suo compito legale;
b.35
la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso;
c.36
la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta alla loro comunicazione; o
d.
il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta il proprio consenso oppure blocca la comunicazione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; nella misura del possibile alla persona interessata deve prima essere data l'occasione di pronunciarsi.

1bis Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 200437 sulla trasparenza se:

a.
i dati personali da comunicare sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici; e
b.
sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.38

2 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 non sono adempite.

3 Gli organi federali possono permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali degni di particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale.39 40

3bis Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.41

4 L'organo federale rifiuta la comunicazione, la limita o la vincola a oneri, se:

a.
lo esige un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o
b.
lo esige un obbligo legale di mantenere il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

37 RS 152.3

38 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).

39 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [(art. 33 LRC; RU 1974 1051).

40 RU 1993 2022

41 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).

Art. 20 Blocco della comunicazione42 dei dati

1 La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile blocchi la comunicazione di determinati dati personali.

2 L'organo federale rifiuta o toglie il blocco se:

a.
esiste un obbligo legale alla comunicazione; o
b.
l'adempimento del suo compito ne fosse altrimenti pregiudicato.

3 È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 1bis.43

42 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

43 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.3).

Art. 2144 Offerta di documenti all'Archivio federale

1 Conformemente alla legge federale del 26 giugno 199845 sull'archiviazione, gli organi federali offrono all'Archivio federale di riprendere tutti i dati personali di cui non hanno più bisogno in modo permanente.

2 Gli organi federali distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

a.
sono resi anonimi;
b.46
devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

45 RS 152.1

46 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 22 Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica, se:

a.
i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo del trattamento;
b.
il destinatario comunica i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo federale; e
c.
i risultati del trattamento sono pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate.

2 Le esigenze delle disposizioni seguenti non devono essere rispettate:

a.
articolo 4 capoverso 3 sullo scopo del trattamento;
b.
articolo 17 capoverso 2 sui fondamenti giuridici per il trattamento dei dati degni di particolare protezione e dei profili della personalità; e
c.
articolo 19 capoverso 1 sulla comunicazione di dati.
Art. 23 Attività di diritto privato di organi federali

1 Se un organo federale compie un'attività soggetta al diritto privato, il trattamento dei dati personali è retto dalle disposizioni applicabili alle persone private.

2 La sorveglianza è esercitata conformemente alle disposizioni valevoli per gli organi federali.

Art. 25 Pretese e procedura

1 Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile:

a.
si astenga dal trattamento illecito di dati personali;
b.
elimini le conseguenze di un trattamento illecito;
c.
accerti il carattere illecito del trattamento.

2 Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'organo federale può aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

3 Il richiedente può in particolare esigere che l'organo federale:

a.
rettifichi o distrugga dati o ne impedisca la comunicazione a terzi;
b.
comunichi a terzi o pubblichi la sua decisione, in particolare la rettifica, la distruzione, il blocco o la menzione che rileva il carattere contestato dei dati.

4 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196848 sulla procedura amministrativa. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 di tale legge non sono applicabili.

5 ...49

48 RS 172.021

49 Abrogato dal n. 26 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 25bis 50 Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali

Finché è in corso una procedura concernente l'accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge del 17 dicembre 200451 sulla trasparenza che contengono dati personali, la persona interessata può, nell'ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell'articolo 25 della presente legge rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.

50 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).

51 RS 152.3

Sezione 5:
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 2652 Nomina e statuto

1 L'Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

2 Il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 200053 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

3 L'Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere o sollecitare istruzioni da alcuna autorità o da terzi.54 È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

4 Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.

5 All'Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.

52 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

53 RS 172.220.1

54 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Art. 26a55 Rinnovo e cessazione del mandato

1 Il mandato dell'Incaricato può essere rinnovato due volte.56

1bis Il mandato è rinnovato tacitamente, salvo che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.57

2 Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.

3 Il Consiglio federale può destituire l'Incaricato prima della scadenza del suo mandato se:

a.
intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; oppure
b.
ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

55 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

56 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

57 Introdotto dal n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Art. 26b58 Attività accessoria

1 L'Incaricato non può esercitare alcuna attività accessoria.

2 Il Consiglio federale può autorizzare l'Incaricato a esercitare un'attività accessoria sempreché non siano pregiudicati il pieno adempimento della sua funzione, l'indipendenza e la reputazione. La decisione è pubblicata.

58 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Art. 27 Sorveglianza sugli organi federali

1 L'Incaricato59 sorveglia l'osservanza da parte degli organi federali della presente legge e delle altre prescrizioni della Confederazione relative alla protezione dei dati. Tale sorveglianza non può essere esercitata sul Consiglio federale.

2 L'Incaricato accerta i fatti, di sua iniziativa o sulla base di notificazioni di terzi.

3 Allo scopo di chiarire i fatti, l'Incaricato può esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. Gli organi federali devono collaborare all'accertamento dei fatti. È applicabile per analogia l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196860 sulla procedura amministrativa concernente il diritto di rifiutare la testimonianza.

4 Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo federale di modificare o di cessare il trattamento. Esso informa della raccomandazione il dipartimento competente o la Cancelleria federale.

5 Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al dipartimento competente o alla Cancelleria federale. La decisione del dipartimento o della Cancelleria è comunicata con atto formale alla persona interessata.61

6 L'Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 5 e contro la decisione dell'autorità di ricorso.62

59 Nuova denominazione giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

60 RS 172.021

61 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

62 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 29 Accertamenti e raccomandazioni nel settore privato

1 L'Incaricato accerta i fatti di sua iniziativa o su domanda di terzi quando:

a.
metodi di trattamento possono ledere la personalità di un numero considerevole di persone (errore di sistema);
b.63
devono essere registrate collezioni di dati (art. 11a);
c.64
vi è obbligo d'informare secondo l'articolo 6 capoverso 3.

2 L'Incaricato può inoltre esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. È applicabile per analogia l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196865 sulla procedura amministrativa concernente il diritto di rifiutare la testimonianza.

3 Dopo aver accertato i fatti, l'Incaricato può raccomandare di modificare o di cessare il trattamento.

4 Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al Tribunale amministrativo federale per decisione. Contro questa decisione l'Incaricato è legittimato a ricorrere.66

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

65 RS 172.021

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 30 Informazione

1 L'Incaricato fa rapporto all'Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.67

2 Nei casi d'interesse generale, egli può informare il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni. I dati personali che soggiacciono al segreto d'ufficio possono essere pubblicati soltanto con il consenso dell'autorità competente. Se quest'ultima rifiuta di dare il proprio consenso, decide definitivamente il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati.68

67 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

68 Nuovo testo del per. giusta il n. 26 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 31 Altri compiti

1 L'Incaricato ha in particolare gli altri compiti seguenti:69

a.
assistere gli organi federali e cantonali in questioni concernenti la protezione dei dati;
b.
pronunciarsi sui progetti di atti legislativi e di provvedimenti della Confederazione rilevanti per la protezione dei dati;
c.
collaborare con le autorità incaricate della protezione dei dati in Svizzera e all'estero;
d.70
valutare in che misura la legislazione in materia di protezione dei dati all'estero assicura una protezione adeguata;
e.71
esaminare le garanzie e le regole della protezione dei dati che gli sono state comunicate secondo l'articolo 6 capoverso 3;
f.72
esaminare le procedure di certificazione ai sensi dell'articolo 11 e, a sua discrezione, emanare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4 e dell'articolo 29 capoverso 3;
g.73
assumere i compiti conferitigli dalla legge del 17 dicembre 200474 sulla trasparenza;
h.75
sensibilizzare il pubblico alla protezione dei dati.

2 L'Incaricato può consigliare gli organi dell'amministrazione federale in materia di protezione dei dati, anche se la presente legge non è applicabile in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettere c e d. Tali organi possono accordargli accesso ai loro atti.

69 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

71 Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

72 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

73 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

74 RS 152.3

75 Introdotta dal n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Sezione 6:77 Protezione giuridica

77 Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 33

1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2 Qualora nell'ambito dell'accertamento dei fatti secondo l'articolo 27 capoverso 2 o secondo l'articolo 29 capoverso 1 risulti che le persone interessate rischiano di subire un pregiudizio non facilmente riparabile, l'Incaricato può chiedere provvedimenti cautelari al presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati. La procedura è retta per analogia dagli articoli 79-84 della legge del 4 dicembre 194778 di procedura civile federale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 34 Violazione degli obblighi d'informazione, di notifica e di collaborazione

1 Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che:

a.
contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8-10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;
b.
omettono intenzionalmente:
1.
di informare la persona interessata conformemente all'articolo 14 capoverso 1, oppure
2.
di fornire alla persona interessata le informazioni previste dall'articolo 14 capoverso 2.79

2 Sono punite con la multa le persone private che intenzionalmente:80

a.81
omettono di informare l'Incaricato conformemente all'articolo 6 capoverso 3 o di notificare le loro collezioni di dati secondo l'articolo 11a o, in tal ambito, forniscono informazioni inesatte;
b.
forniscono all'Incaricato, in occasione dell'accertamento dei fatti (art. 29), informazioni inesatte o rifiutano di collaborare.

79 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

80 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 35 Violazione dell'obbligo di discrezione

1 Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a querela di parte, con la multa.82

2 È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta per conto della persona astretta all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.

3 La rivelazione illecita di dati personali segreti e degni di particolare protezione o di profili della personalità è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o di formazione.

82 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 36 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 ...83

3 Esso può prevedere deroghe agli articoli 8 e 9 per quanto concerne le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero.

4 Esso può inoltre determinare:

a.
le collezioni di dati il cui trattamento deve essere oggetto di un regolamento;
b.
le condizioni alle quali un organo federale può far trattare dati personali da un terzo o trattarli per conto di un terzo;
c.
il modo secondo il quale possono essere utilizzati i mezzi di identificazione delle persone.

5 Esso può concludere trattati internazionali in materia di protezione dei dati, nella misura in cui siano conformi ai principi della presente legge.

6 Esso disciplina il modo di porre al sicuro le collezioni i cui dati, in caso di guerra o di crisi, possono mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica delle persone interessate.

83 Abrogato dall'art. 25 della LF del 26 giu. 1998 sull'archiviazione, con effetto dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2243; FF 1997 II 753).

Art. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 Nella misura in cui non esistono prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati che garantiscano una protezione adeguata, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato dagli articoli 1-11a, 16, 17, 18-22 e 25 capoversi 1-3 della presente legge.84

2 I Cantoni designano un organo incaricato di controllare il rispetto della protezione dei dati. Sono applicabili per analogia gli articoli 27, 30 e 31.

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).

Art. 38 Disposizioni transitorie

1 I detentori di collezioni di dati devono, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, notificare le collezioni esistenti che devono essere registrate secondo l'articolo 11.

2 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, essi devono prendere le misure necessarie ad assicurare l'esercizio del diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 8.

3 Gli organi federali possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2000 le collezioni di dati esistenti che contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, senza che siano soddisfatte le premesse dell'articolo 17 capoverso 2.85

4 Nel settore dell'asilo e degli stranieri, il termine previsto nel capoverso 3 è prorogato fino all'entrata in vigore della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo completamente riveduta e della modifica della legge federale del 26 marzo 193187 sulla dimora e il domicilio degli stranieri.88

85 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 26 giu. 1998, in vigore fino al 31 dic. 2000 (RU 1998 1586; FF 1998 1145 1149).

86 RS 142.31. Entrata in vigore il 1° ott. 1999.

87 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I].

88 Introdotto dal n. II del DF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2372; FF 1997 I 781).

Art. 38a89 Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010

Il diritto anteriore è applicabile alla nomina e alla cessazione del mandato dell'Incaricato fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica.

89 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 39 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 199390

90 DCF del 14 giu. 1993

Disposizione transitoria della modifica del 24 marzo 200691

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i detentori di collezioni di dati devono essere in grado di assicurare l'informazione delle persone interessate ai sensi degli articoli 4 capoverso 4 e 7a.

Allegato

Modifica di leggi federali

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...92

92 Le mod. possono essere consultate alla RU 1993 1945.