Versione in vigore, stato 01.01.2022

01.01.2022 - * / In vigore
  DEFRITRM • (html)
  DEFRITRM • (pdf)

01.02.2021 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.01.2021
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2015
01.01.2012 - 31.12.2012
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

442.1

Legge federale
sulla promozione della cultura

(Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

dell'11 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3
della Costituzione federale1,2
visti i messaggi del Consiglio federale dell'8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura3 e la legge Pro Helvetia4,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

3 FF 2007 4421

4 FF 2007 4459

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

a.
la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti:
1.5
salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale,
2.
creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve,
3.6
mediazione dell'arte e della cultura,
4.
scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera,
5.
scambi culturali con l'estero;
b.
l'organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).

6 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 2 Campo d'applicazione

1 È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:

a.
legge del 18 dicembre 19927 sulla Biblioteca nazionale;
b.
legge del 12 giugno 20098 sui musei e le collezioni;
c.
legge federale del 6 ottobre 19959 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
d.
legge del 14 dicembre 200110 sul cinema;
e.
legge del 20 giugno 200311 sul trasferimento dei beni culturali;
f.
legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio;
g.13
legge del 21 marzo 201414 sulle scuole svizzere all'estero.

2 Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27.

7 RS 432.21

8 RS 432.30

9 [RU 1996 2280 2514. RU 2009 6605 all. n. I]

10 RS 443.1

11 RS 444.1

12 RS 451

13 Introdotta n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

14 RS 418.0

Art. 3 Scopi

La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti:

a.
rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;
b.
promuovere un'offerta culturale variata e di alta qualità;
c.
creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali;
d.
permettere e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura;
e.
far conoscere all'estero la creazione culturale svizzera.
Art. 4 Sussidiarietà

Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.

Art. 5 Coordinamento e collaborazione

1 La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.

2 Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.

Capitolo 2: Promozione della cultura

Sezione 1: Condizioni generali

Art. 6 Interesse nazionale

1 Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15

2 L'interesse nazionale è dato segnatamente se:

a.
un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
b.
un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
c.
il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
d.
un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
e.16
un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale;
f.
una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale;
g.
un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 8 Progetti prioritari

La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che:

a.
permettono o facilitano alla popolazione l'accesso alla cultura;
b.
contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la pluralità culturale o linguistica.

Sezione 2: Misure promozionali e di sostegno

Art. 917 Sicurezza sociale degli operatori culturali

1 La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:

a.
alla cassa pensioni dell'operatore culturale che riceve l'aiuto finanziario; o
b.
a un'altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198218 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.

17 In vigore dal 1° gen. 2013.

18 RS 831.40

Art. 10 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale

1 La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d'esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d'importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.

2 La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.

Art. 11 Promozione delle nuove leve

La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l'acquisizione e l'approfondimento dell'esperienza necessaria.

Art. 12 Promozione della formazione musicale

1 La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.

2 Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.20

3 Può affidare a terzi l'attuazione del programma Gioventù e Musica.21

4 Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.22

20 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

21 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

22 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).

Art. 12a23 Tariffe delle scuole di musica

1 Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.

2 Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.

23 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

Art. 13 Premi, riconoscimenti e acquisti

La Confederazione può:

a.
assegnare premi;
b.
conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti culturali;
c.
acquistare opere d'arte.
Art. 16 Manifestazioni culturali e progetti

1 La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.

2 Può sostenere progetti che:

a.
nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
b.
sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.
Art. 20 Creazione artistica

La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante:

a.
contributi per la realizzazione di opere;
b.
committenze;
c.
contributi per la realizzazione di progetti.
Art. 21 Sostegno degli scambi culturali

1 La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all'interno del Paese.

2 Essa può presentare all'estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.

3 Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.

Sezione 3: Competenza e coordinamento

Art. 22 Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti:

a.
la collaborazione culturale;
b.
la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.
Art. 23 Misure di sostegno

1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.28

2 Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31-45).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

Art. 24 Coordinamento delle misure all'estero

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all'estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.

Sezione 4: Forme di sostegno e procedura

Art. 25 Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.29

2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199030 sui sussidi.

29 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

30 RS 616.1

Art. 26 Disposizioni procedurali

1 Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.

2 Nella procedura di ricorso non può essere invocata l'inadeguatezza.

Sezione 5: Finanziamento e controllo

Art. 27 Priorità nella promozione culturale e finanziamento

1 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.

2 La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.

3 L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno:

a.31
limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19-21;
b.
limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
c.
un credito d'impegno32 secondo l'articolo 16a della legge federale del 1° luglio 196633 sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

32 Nuova espr. giusta l'all. n. 2 della L del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

33 RS 451

Art. 28 Strategie promozionali

1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.34

2 Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.

3 Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 27 capoverso 3.

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

Art. 29 Autorità specializzata e coordinamento

1 Quale autorità specializzata, l'Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.

2 Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.

Art. 30 Statistica e valutazione

1 L'Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.

2 La Confederazione esamina periodicamente l'efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.

3 I risultati dell'esame sono pubblicati. L'Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l'opportunità di pronunciarsi sugli stessi.

Capitolo 3: Fondazione Pro Helvetia

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 31 Forma giuridica e sede

1 La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica.

2 La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.

3 Essa ha sede a Berna.

Art. 32 Compiti

1 La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.

2 La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.

Sezione 2: Organi e personale

Art. 33 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

a.
il consiglio di fondazione;
b.
la direzione;
c.
l'ufficio di revisione.
Art. 34 Consiglio di fondazione

1 Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.

2 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un'adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.

3 Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.

4 I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della fondazione. Il membro che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Un conflitto d'interessi permanente esclude l'appartenenza al consiglio di fondazione.

5 Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:

a.
provvede all'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
b.
adotta il preventivo;
c.
adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
d.
nomina il direttore;
e.
nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
f.
controlla la gestione;
g.
nomina i membri della commissione di esperti;
h.
disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
i.
emana il regolamento interno e l'ordinanza sui sussidi della Fondazione.

6 L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200035 sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.

Art. 35 Direzione

1 La direzione è l'organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.

2 I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Un conflitto d'interessi permanente esclude l'appartenenza alla direzione.

3 Il direttore presiede la direzione. Egli:

a.
assume il personale della Fondazione;
b.
rappresenta la Fondazione verso l'esterno;
c.
decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.

4 Il regolamento interno disciplina i dettagli.

Art. 36 Ufficio di revisione

1 L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.

2 Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l'indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727-731a del Codice delle obbligazioni36, fatto salvo il capoverso 3.

3 L'ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.

4 Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per gravi motivi.

Art. 37 Commissione di esperti

1 La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.

2 I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.

3 La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.

4 L'organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.

Art. 38 Segreteria

1 La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all'estero.

2 La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fondazione.

Art. 39 Personale

1 Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.

2 La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers37.

3 L'articolo 6a LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.

4 La rimunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale.

5 Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).

Sezione 3: Finanze

Art. 40 Finanziamento

1 La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.

2 La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all'articolo 27 capoverso 3 lettera a.

3 Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.

Art. 41 Tesoreria

1 L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell'ambito della tesoreria centrale.

2 L'Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 23 capoverso 2.

3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.

Art. 42 Presentazione dei conti

1 La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.

4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.

Art. 43 Imposte

1 La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2 Sono fatte salve le imposte federali seguenti:

a.
l'imposta sul valore aggiunto;
b.
l'imposta preventiva;
c.
le tasse di bollo.

Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 44 Vigilanza

1 La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.

Art. 45 Obiettivi strategici

1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato. Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione.

2 Il Consiglio federale verifica annualmente l'adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Allegato

(art. 47)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati:

1.
la legge federale del 19 dicembre 200340 sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia;
2.
la legge federale del 20 marzo 200841 sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;
3.
la legge federale del 16 dicembre 200542 sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav;
4.
la risoluzione federale del 22 dicembre 188743 per il promovimento e l'incoraggiamento delle arti nella Svizzera;
5.
il decreto federale del 18 dicembre 191744 sull'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale);
6.
la legge federale del 17 dicembre 196545 concernente la Fondazione «Pro Helvetia»;
7.
la legge federale del 7 ottobre 199446 concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...47

40 [RU 2004 2077, 2008 319]

41 [RU 2008 3517]

42 [RU 2006 1255]

43 [CS 4 202]

44 [CS 4 215; RU 1991 857 appendice n. 6]

45 [RU 1966 685, 1981 821, 1993 879 all. 3 n. 10, 2006 2197 all. n. 42]

46 [RU 1996 3040]

47 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 6127.