01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.04.2017
01.05.2014 - 31.12.2016
01.10.2013 - 30.04.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.09.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.08.2008
02.05.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 01.05.2006
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA) del 9 marzo 1978 (Stato 2 dicembre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 25bis, 27sexies e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 19773, decreta: Sezione 1: In generale

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione 1

La presente legge disciplina il comportamento verso gli animali e ne persegue la protezione e il benessere.

2

Essa s'applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina in qual misura essa s'applica anche a determinati invertebrati.4 3 Sono riservate le disposizioni pertinenti della legge federale del 10 giugno 19255 su la caccia e la protezione degli uccelli, della legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio, della legge federale del 14 dicembre 19737 sulla pesca e della legge federale del 1° luglio 19668 sulle epizoozie.


Art. 2

Principi 1 Agli animali va riservato un trattamento che tiene conto nel miglior modo possibile delle loro necessità.

2

Chiunque si occupa di animali deve, nella misura consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere.

RU 1981 572

1 [CS

1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 64, 80 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4181 4182; FF 2002 4395).

3

FF 1977 I 987 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

5

[CS 9 552; RU 1954 455 n. I n. 7, RU 1959 953 art. 11 lett. c, 1962 852, 1971 855, 1977 1907 art. 1, 2, 1981 497 art. 1. RU 1988 506 art 27 n. 1]. Ora: «LF del 20 giu. 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici» (RS 922.0).

6

RS 451

7

[RU 1975 2345, 1985 660 n. I 81, 1992 1860 art. 75 n 1. RU 1991 2259 art. 27 n. 1]. Ora: «la LF del 21 giu. 1991» (RS 923.0).

8

RS 916.40

455

Protezione della natura e del paesaggio 2

455

3

È vietato infliggere ingiustificatamente ad animali dolori, sofferenze, lesioni o spavento.

Sezione 2: Custodia degli animali

Art. 3

Disposizioni comuni

1

Chiunque tiene un animale o lo custodisce deve nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero.

2

La libertà di movimento necessaria all'animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se ciò comporta dolori, sofferenze o lesioni per l'animale.

3

Il Consiglio federale, udite le cerchie interessate, emana prescrizioni sulla custodia di animali, segnatamente circa le dimensioni minime, la disposizione, l'illuminazione e l'areazione dei ricetti, la densità di convivenza in gruppi come pure i dispositivi per legarli.


Art. 4

Modi di custodia vietati 1

Il Consiglio federale vieta i modi di custodia manifestamente contrastanti ai principi della protezione degli animali, segnatamente taluni modi di custodia in gabbia o nell'oscurità permanente.

2

Esso può assoggettare taluni modi di custodia all'autorizzazione.

3

Per l'adeguamento degli impianti esistenti può essere concesso un termine congruo.


Art. 5

Sistemi e impianti di stabulazione 1

I sistemi e gli impianti di stabulazione, fabbricati in serie, per la custodia di animali da reddito possono essere offerti e venduti soltanto se vi è l'autorizzazione di un servizio designato dal Consiglio federale. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e impianti sono soddisfacenti alle esigenze per una corretta custodia degli animali. I costi della procedura d'autorizzazione sono a carico del richiedente.

2

Il Consiglio federale stabilisce un periodo transitorio adeguato per i sistemi e gli impianti di stabulazione già in commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.


Art. 6

Custodia di animali selvatici 1

Per la custodia professionale di animali selvatici occorre un'autorizzazione dell'autorità cantonale.

2

Soggiace all'obbligo d'autorizzazione anche la custodia privata di animali selvatici che pongono esigenze speciali per la custodia e per la cura. Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, designa tali animali.

Protezione degli animali - LF 3

455


Art. 7

Professione di guardiano d'animali Il Consiglio federale può esigere un certificato di capacità per l'esercizio della professione di guardiano d'animali e stabilirne le condizioni per il rilascio, ove ciò risulti indicato per la tutela della vita e del benessere degli animali. La disposizione non s'applica all'agricoltura.

Sezione 3: Commercio e pubblicità con animali

Art. 8

Obbligo d'autorizzazione

1

Il commercio professionale d'animali e l'impiego di animali vivi per la pubblicità sono soggetti all'autorizzazione dell'autorità cantonale.

2

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, determina le condizioni d'autorizzazione.

3

Il commercio di primati e di felini selvatici è permesso solo ai giardini zoologici e ai parchi d'animali.


Art. 9

Commercio internazionale

1

Il Consiglio federale può, a scopo di protezione degli animali, vietare, limitare o condizionare l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, nonché di prodotti animali. È fatta salva l'importazione di carne koscher e di carne halal al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Il diritto di importare e il diritto di acquistare la carne koscher e la carne halal spettano unicamente ai membri di queste comunità, nonché alle persone giuridiche e società di persone appartenenti ad esse.9 2 Esso disciplina o vieta l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, per motivi di protezione delle specie, e può comprendere nei provvedimenti anche i prodotti che ne derivano.

Sezione 4: Trasporto d'animali

Art. 10

1 Gli animali devono essere trasportati in modo che non soffrano e non subiscano lesioni.

2

Il Consiglio federale disciplina il trasporto di animali, segnatamente il carico, lo scarico, il ricovero, l'alimentazione, la custodia e la spedizione.

9

Secondo e terzo per. introdotti dal n. I della LF del 20 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2003 4181 4182; FF 2002 4395).

Protezione della natura e del paesaggio 4

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Sezione 5: Interventi su animali vivi

Art. 11

Anestesia obbligatoria

Con riserva delle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali, gli interventi dolorosi possono essere effettuati soltanto da un veterinario e sotto anestesia totale o locale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Sezione 6: Esperimenti sugli animali

Art. 12

Definizione Per esperimento sugli animali s'intende ogni procedimento in cui sono impiegati animali vivi con lo scopo di verificare un'ipotesi scientifica, ottenere informazioni, ricavare o controllare una sostanza oppure accertare gli effetti sull'animale di determinati provvedimenti, nonché qualsiasi utilizzazione di animali per la ricerca sperimentale sul comportamento.


Art. 13

10 Limitazione all'indispensabile

1

Gli esperimenti che causano agli animali dolori, sofferenze o lesioni, li pongono in grave stato d'ansietà o possono pregiudicarne considerevolmente lo stato generale devono essere limitati all'indispensabile.

2

Il Consiglio federale fissa i criteri per valutare l'indispensabilità degli esperimenti: Può dichiarare inammissibili determinati scopi degli esperimenti.

a11 Obbligo d'annuncio e d'autorizzazione 1

Chi intende procedere ad esperimenti sugli animali deve informarne l'autorità cantonale.

2

Gli esperimenti di cui all'articolo 13 capoverso 1 possono essere eseguiti soltanto previa autorizzazione. L'autorizzazione è di durata limitata.


Art. 14


12

Autorizzazione

Le autorizzazioni sono accordate ai direttori scientifici di istituti o laboratori per esperimenti che servano a uno degli scopi seguenti: a. ricerca

scientifica;

b. produzione o controllo di sostanze, segnatamente di sieri, vaccini, reagenti diagnostici e medicamenti; 10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

11

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

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c. accertamenti di processi e stati fisiologici o patologici; d. insegnamento universitario e formazione di specialisti, sempreché gli esperimenti siano assolutamente indispensabili a tal fine;

e. conservazione e riproduzione di materia vivente per finalità mediche o scientifiche, in quanto ciò non sia possibile altrimenti.


Art. 15

Esigenze 1 Gli esperimenti, soggetti ad autorizzazione, su animali possono essere effettuati soltanto in istituti o laboratori che dispongono del personale qualificato e delle installazioni adeguate per la custodia delle specie animali di cui si tratta.

2

Gli esperimenti su animali possono essere eseguiti soltanto sotto la direzione di uno specialista sperimentato, da persone aventi le conoscenze professionali e la formazione pratica necessarie.

3

Prima, durante e dopo gli esperimenti, gli animali vanno tenuti, alimentati e curati veterinariamente secondo le conoscenze più recenti.


Art. 16

Esecuzione degli esperimenti soggetti ad autorizzazione 1

Dolori, sofferenze o lesioni possono essere causati all'animale soltanto se ciò è inevitabile per lo scopo prefisso.

2

Se l'esperimento provoca dolori manifestamente non insignificanti, va praticata l'anestesia locale o totale, a meno che lo scopo dell'esperimento la escluda. In tal caso l'esperimento va eseguito in presenza dello specialista sperimentato giusta l'articolo 15 capoverso 2.

3

Gli esperimenti su animali superiori, come ad esempio i mammiferi, possono essere eseguiti soltanto se su animali inferiori non è possibile raggiungere lo scopo.

3bis

Gli animali devono essere accuratamente assuefatti alle condizioni sperimentali e assistiti con perizia prima, durante e dopo l'esperimento.13 4 L'animale sottoposto a forti dolori, sofferenze o gravi spaventi in un esperimento non può più essere impiegato in altri.

5

L'animale, se dopo un intervento può sopravvivere soltanto con sofferenze, dev'essere ucciso in modo indolore non appena lo scopo dell'esperimento lo consenta.


Art. 17

Verbale 1 Per ogni esperimento, soggetto ad autorizzazione, su animali va tenuto un verbale in cui sono indicati lo scopo, il procedimento, l'eventuale anestesia, come pure la specie e il numero degli animali impiegati.

2

I verbali sono conservati durante tre anni e tenuti a disposizione degli organi di sorveglianza.14

13

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

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Art. 18


15

Procedura d'autorizzazione e sorveglianza 1

I Cantoni rilasciano le autorizzazioni e sorvegliano la custodia degli animali da laboratorio e l'esecuzione degli esperimenti.

2

Essi istituiscono una commissione degli esperimenti sugli animali, costituita di specialisti e indipendente dall'autorità che rilascia le autorizzazioni. Nella commissione devono essere rappresentate le organizzazioni di protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione comune.

3

La commissione esamina le domande e sottopone le sue proposte all'autorità che rilascia le autorizzazioni. Dev'essere chiamata a collaborare alla sorveglianza della custodia degli animali da laboratorio e dell'esecuzione degli esperimenti sugli animali. I Cantoni possono affidarle altri compiti.

4

Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti sugli animali e i centri di custodia degli animali da laboratorio devono tenere un registro dettagliato dell'effettivo degli animali.


Art. 19


16

Commissione federale

Il Consiglio federale istituisce una commissione di specialisti che consiglia l'Ufficio federale di veterinaria. Essa è pure a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e casi controversi.

a17 Centro di documentazione e statistica 1

L'Ufficio federale di veterinaria gestisce un centro di documentazione per gli esperimenti sugli animali ed i metodi alternativi.

2

Il centro di documentazione raccoglie ed elabora informazioni per promuovere l'applicazione di metodi atti a sostituire, ridurre e affinare gli esperimenti sugli animali e per agevolare il giudizio circa l'indispensabilità degli esperimenti sugli animali.

3

L'Ufficio federale di veterinaria pubblica annualmente una statistica di tutti gli esperimenti sugli animali. Essa contiene le indicazioni occorrenti onde valutare l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

17

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

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b18 Riconoscimento internazionale di metodi alternativi La Confederazione promuove e sostiene il riconoscimento internazionale di metodi d'esame sostitutivi degli esperimenti sugli animali o comportanti un minor numero di animali da laboratorio e minori costrizioni per gli stessi.

Sezione 7: Mattazione di animali

Art. 20

Obbligo di stordimento 1

È vietata la mattazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento.

2

Il Consiglio federale può prescrivere, per le grandi aziende, lo stordimento anche per la mattazione di pollame.


Art. 21

Metodi di

stordimento

1

Lo stordimento dev'essere possibilmente di azione immediata; altrimenti non deve causare dolore.

2

Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.

Sezione 8: Pratiche vietate

Art. 22

1 È vietato maltrattare gli animali, trascurarli in modo grave o costringerli senza necessità a fatiche eccessive.

2

È vietato inoltre:

a. uccidere animali con crudeltà; b. uccidere animali in modo perverso, segnatamente organizzare tiri su animali domestici o in cattività; c. organizzare tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi;

d. utilizzare animali vivi per addestrare cani o provarne l'aggressività; è fatta eccezione per l'addestramento e la prova dei cani nelle tane artificiali, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale; e. utilizzare animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o fini analoghi, se ciò comporta manifestamente dolori, sofferenze o lesioni per essi; f. liberare o abbandonare un animale allevato in casa o nell'azienda, per sbarazzarsene;

18

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

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g. amputare gli artigli a gatti ed altri felidi, recidere le orecchie ai cani, sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire all'animale di emettere gridi ed esprimere dolore;

h. somministrare agli animali sostanze eccitanti per aumentarne le prestazioni in gare sportive.

3

Il Consiglio federale può vietare altre pratiche su animali.

Sezione 9:

Sussidi per la ricerca e promozione di progetti per la protezione degli animali19

Art. 23

20 1 La Confederazione può finanziare la ricerca scientifica sul comportamento e la protezione degli animali.

2

In collaborazione con le università e l'industria, essa promuove e sostiene in particolare lo sviluppo e l'applicazione di metodi sostitutivi degli esperimenti sugli animali o comportanti un minor numero di animali da laboratorio e minori costrizioni per gli stessi.

Sezione 10: Provvedimenti amministrativi e rimedi giuridici

Art. 24

Divieti di tenere animali Anche se non ricorrono gli estremi della pena, l'autorità può fare divieto, temporaneo o a tempo indeterminato, di tenere animali, di commerciare o trattare professionalmente con essi, a chi: a. è stato punito per reiterate o gravi infrazioni alle disposizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù di essa o alle singole decisioni dell'autorità competente; b. per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi è incapace di detenere un animale.


Art. 25

Intervento dell'autorità

1

L'autorità interviene immediatamente se è accertato che animali sono gravemente trascurati o del tutto maltenuti. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e ricoverarli adeguatamente a spese del detentore; se necessario essa può anche venderli o farli mattare. Essa può avvalersi all'uopo degli organi di polizia.

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

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2

Il ricavo della realizzazione dell'animale, dedotte le spese della procedura, spetta al proprietario.


Art. 26

Rimedi giuridici

1

Le decisioni dell'Ufficio federale di veterinaria sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso DFEP.21 2 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

a22 Ricorso delle autorità 1

Contro le decisioni delle autorità cantonali in materia di autorizzazioni di esperimenti sugli animali l'Ufficio federale di veterinaria dispone dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

2

Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all'Ufficio federale di veterinaria.

Sezione 11: Disposizioni penali

Art. 27

Maltrattamento di

animali

1

Chiunque intenzionalmente: a. maltratta un animale, lo trascura in modo grave o lo costringe senza necessità a fatiche eccessive (art. 22 cpv. 1); b. uccide animali con crudeltà (art. 22 cpv. 2 lett. a); c. uccide in modo perverso animali, segnatamente organizza tiri su animali domestici o in cattività (art. 22 cpv. 2 lett. b); d. organizza tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi (art. 22 cpv. 2 lett. c); e. durante l'esecuzione di esperimenti causa dolori, sofferenze o lesioni a un animale, ancorché evitabili per lo scopo prefisso (art. 16 cpv. 1), è punito con la detenzione o la multa.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20000 franchi.

21

Nuovo testo giusta il n. 19 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

22

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

Protezione della natura e del paesaggio 10

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Art. 28

Infrazioni nel commercio internazionale 1. Chiunque, violando intenzionalmente la Convenzione del 3 marzo 197323 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, esporta, fa transitare animali o prodotti animali menzionati agli allegati I a III, o ne prende possesso è punito con la detenzione o la multa. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20000 franchi.

2. Chiunque intenzionalmente infrange le prescrizioni sul commercio internazionale emanate in virtù dell'articolo 9 capoverso 124 della presente legge, è punito con l'arresto o la multa fino a 20000 franchi. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.


Art. 29

Altre infrazioni

1. Chiunque intenzionalmente: a. trasgredisce le prescrizioni sulla custodia di animali (art. 3 e 4); b. viola le prescrizioni sul trasporto di animali (art. 10); c. viola le prescrizioni concernenti gli interventi o gli esperimenti sugli animali vivi (art. 11, 13, 14, 15, 16 cpv. 2-5); d. viola le prescrizioni concernenti la mattazione di animali (art. 20 e 21); e. intraprende pratiche vietate di cui nell'articolo 22 capoverso 2 lettere d-h, è punito con l'arresto o la multa fino a 20000 franchi, sempreché non sia applicabile l'articolo 27. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa.

2. Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene altrimenti alla presente legge o alle prescrizioni emanate in virtù della stessa oppure a una singola decisione notificatagli richiamando la pena comminata dal presente articolo è punito con la multa.


Art. 30

Prescrizione La contravvenzione si prescrive in due anni, la pena per una contravvenzione in cinque anni.


Art. 31

Persone giuridiche e società commerciali È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo.

23

RS 0.453

24

RU 1981 1064 25

RS 313.0

Protezione degli animali - LF 11

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Art. 32

Azione penale

1

L'azione penale e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni. L'Ufficio federale di veterinaria26 può promuovere azione d'ufficio ai sensi dell'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 193427 sulla procedura penale.

2

L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 28, come anche quelle commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge federale del 1° ottobre 192528 sulle dogane, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana parimenti il decreto penale.29 2bis Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2, come anche un'infrazione giusta la legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane, la legge federale del 9 ottobre 199230 sulle derrate alimentari, la legge del 1° luglio 196631 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 198632 sulla caccia o quella del 14 dicembre 197333 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità amministrativa della Confederazione, è applicata la pena incorsa per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata adeguatamente.34 Sezione 12: Disposizioni esecutive

Art. 33

Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'Ufficio federale di veterinaria ad emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

2

L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

3

L'esecuzione al confine doganale, la procedura d'autorizzazione giusta l'articolo 5 e la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di prodotti animali spettano però alla Confederazione.

26

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

27

RS 312.0

28

RS 631.0

29

Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.0).

30

RS 817.0

31

RS 916.40

32

RS 922.0

33

[RU 1975 2345, 1985 660 n. I 81, 1992 1860 art. 75 n. 1. RU 1991 2259 art. 27 n. 1]. Vedi ora: «la LF del 21 giu. 1991» (RS 923.0).

34

Introdotto dall'art. 59 n. 1 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.0).

Protezione della natura e del paesaggio 12

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a35 Protezione degli investimenti Gli edifici e le attrezzature destinati agli animali da reddito e autorizzati secondo la presente legge possono essere utilizzati almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.


Art. 34

36 Poteri degli organi di controllo Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso a locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria.


Art. 35

Alta vigilanza della Confederazione Il Dipartimento federale dell'economia pubblica e il suo Ufficio federale di veterinaria esercitano l'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.


Art. 36

Disposizioni cantonali

1

Se l'esecuzione della presente legge richiede disposizioni cantonali completive, i Cantoni sono tenuti ad allestirle.

2

Le disposizioni cantonali d'esecuzione richiedono per la loro validità l'approvazione della Confederazione 37.

Sezione 13: Disposizioni finali

Art. 37

Abrogazione È abrogato l'articolo 264 del Codice penale svizzero 38.


Art. 38

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 198139 35 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4181 4182; FF 2002 4395).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

37

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

38

RS 311.0

39

DCF del 27 mag. 1981 (RU 1981 571)