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455

Legge federale
sulla protezione degli animali

(LPAn)

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 80 capoversi 1 e 2 nonché 120 capoverso 2 della Costituzione
federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20022,

decreta:

Capitolo 1: In generale

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati.

2 Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 19863 sulla caccia, del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 19915 sulla pesca, del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale e del 1° luglio 19667 sulle epizoozie.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

a.
dignità: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansietà o mortificato, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato;
b.
benessere: il benessere dell'animale, che è garantito segnatamente se:
1.
le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,
2.
ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,
3.
l'animale è clinicamente sano,
4.
si evitano all'animale dolori, lesioni e ansietà;
c.
esperimenti sugli animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di:
1.
verificare un'ipotesi scientifica,
2.
accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale,
3.
sperimentare una sostanza,
4.
prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali,
5.
ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie,
6.
fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e alla formazione continua8.

8 Nuova espr. giusta il n. 20 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Principi

1 Chi si occupa di animali deve:

a.
tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e
b.
nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.

2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

3 Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

Art. 5 Formazione e informazione

1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali.

1bis Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9

2 La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.

9 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Capitolo 2: Trattamento degli animali

Sezione 1: Detenzione di animali

Art. 6 Requisiti generali

1 Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero.

2 Dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla detenzione di animali, segnatamente sotto forma di requisiti minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell'evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai principi della protezione degli animali.

3 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e di formazione continua dei detentori di animali e delle persone che addestrano o curano animali.10

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 7 Obbligo di annuncio e di autorizzazione, divieti11

1 Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione, la detenzione di determinate specie di animali e determinate cure all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.12

2 L'immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito necessita di un'autorizzazione della Confederazione. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e stabilisce a quali animali da reddito la stessa è applicabile. Per determinati metodi di detenzione può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione.

3 La detenzione professionale e privata di animali selvatici che richiedono cure o condizioni di detenzione speciali necessita di un'autorizzazione. È vietata l'importazione di delfini e altri cetacei.13

4 Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l'immissione in commercio e l'utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all'addestramento e al controllo degli animali che provochino loro dolore.14

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

13 Per. introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

14 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 8 Protezione degli investimenti

Le costruzioni e installazioni destinate agli animali da reddito autorizzate secondo la presente legge possono essere utilizzate almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.

Art. 9 Guardiani di animali

Il Consiglio federale può determinare in quali settori al di fuori dell'agricoltura è necessario impiegare guardiani di animali.

Sezione 2: Allevamento di animali e modificazioni d'ingegneria genetica

Art. 10 Allevamento e produzione di animali

1 L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.15

15 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 11 Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati

1 Chi produce, alleva, detiene, commercializza o utilizza animali geneticamente modificati necessita di un'autorizzazione cantonale. Se la produzione, l'allevamento, la detenzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di animali geneticamente modificati si svolge a fini di ricerca, terapia e diagnosi, l'autorizzazione è data nell'ambito dell'articolo 19 capoverso 1. Negli altri casi la procedura d'autorizzazione è retta dalle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali e dalla legge del 21 marzo 200316 sull'ingegneria genetica.

2 Dopo aver consultato le cerchie interessate, la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano, la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, il Consiglio federale stabilisce criteri per la ponderazione degli interessi in materia di produzione, allevamento, detenzione, commercializzazione e utilizzazione di animali geneticamente modificati.

3 Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli istituti in cui si svolgono attività secondo il capoverso 1, secondo periodo, in particolare per quanto concerne l'infrastruttura, il personale, la sorveglianza e la documentazione.

4 Il Consiglio federale può inoltre prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione o agevolazioni nella procedura di autorizzazione, segnatamente quando è accertato che i metodi di produzione o d'allevamento non provocano negli animali dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e quando è comunque tenuta in debita considerazione la dignità dell'animale.

Art. 12 Obbligo di annuncio

1 Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l'allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all'autorità cantonale.

2 L'autorità cantonale inoltra tali annunci alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base alla proposta di quest'ultima, decide se l'allevamento può continuare.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'annuncio.

Sezione 3: Circolazione di animali e prodotti animali17

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 1318 Obbligo di autorizzazione e annuncio

1 Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

2 Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 14 Condizioni, restrizioni e divieti19

1 Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali.20 È fatta salva l'importazione di carne koscher e di carne halal, al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Unicamente i membri di queste comunità nonché le persone giuridiche e le società di persone loro appartenenti hanno diritto d'importare e acquistare carne koscher e carne halal.

2 L'importazione, il transito, l'esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.21

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

20 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all 1 alla LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095; FF 2011 6219).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Sezione 4: Trasporti di animali

Art. 15 Principi22

1 I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. Il trasporto non deve durare più di sei ore a partire dal punto di carico. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2 Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di formazione e di formazione continua del personale a cui è affidato il trasporto professionale di animali.

22 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 15a23 Trasporti internazionali di animali

1 Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un'autorizzazione.

2 Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell'esercizio di tale attività.

3 Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

23 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Sezione 5: Interventi su animali

Art. 16

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

Sezione 6: Esperimenti sugli animali

Art. 17 Limitazione al minimo indispensabile

Gli esperimenti che provocano all'animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d'ansietà oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignità devono essere limitati al minimo indispensabile.

Art. 18 Obbligo di autorizzazione

1 Chi intende svolgere esperimenti sugli animali necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

2 Le pratiche di cui all'articolo 11 capoverso 1, ultimo periodo, sono equiparate sul piano procedurale agli esperimenti sugli animali.

3 L'autorità cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti ai sensi dell'articolo 17.

4 Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo. Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

5 Gli istituti e i laboratori che svolgono esperimenti sugli animali e i centri di custodia di animali da laboratorio devono tenere un controllo dell'effettivo di animali.

Art. 19 Requisiti

1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e di formazione continua del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio.

2 Il Consiglio federale determina i criteri per valutare quali esperimenti sono indispensabili ai sensi dell'articolo 17.

3 Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti.

4 Un esperimento sugli animali è inammissibile in particolare se, commisurato al risultato atteso in materia di conoscenze, arreca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pone in stato sproporzionato d'ansietà.

Art. 20 Svolgimento degli esperimenti

1 È lecito infliggere dolori, sofferenze o lesioni all'animale o porlo in stato d'ansietà soltanto se inevitabile per lo scopo dell'esperimento.

2 Esperimenti su animali più evoluti si possono eseguire soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con animali meno evoluti e non sono disponibili adeguati metodi alternativi.

3 Il Consiglio federale definisce le altre esigenze in materia di svolgimento degli esperimenti.

Art. 20a24 Informazione del pubblico

1 A conclusione di un esperimento sugli animali, dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) 25 pubblica i dati seguenti:

a.
il titolo dell'esperimento e il settore in cui è stato svolto;
b.
lo scopo dell'esperimento;
c.
il numero di animali impiegati per ogni specie;
d.
il grado di aggravio per gli animali coinvolti.

2 Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che le persone responsabili di un esperimento sono tenute a fornire. Tiene conto di interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.

24 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2012 6279, 2013 3707; FF 2011 6287).

25 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 6a:26 Sistema d'informazione nell'ambito della sperimentazione animale

26 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 20b Scopo e contenuto

1 La Confederazione gestisce un sistema d'informazione volto a sostenere l'adempimento dei compiti legali federali e cantonali in materia di sperimentazione animale.

2 Il sistema d'informazione comprende i seguenti dati personali:

a.
dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
b.
dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza degli esperimenti su animali;
c.
dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio;
d.
dati concernenti le notifiche di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;
e.27
dati concernenti la formazione e la formazione continua;
f.
dati necessari per la pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli animali;
g.
dati necessari per la gestione degli utenti e del sistema.

27 Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 20c Diritti di accesso

1 Nell'ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:

a.
i collaboratori dell'USAV che svolgono compiti di alta vigilanza;
b.
i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni, nel loro ambito di competenza;
c.
i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, nel loro ambito di competenza;
d.
i collaboratori degli istituti, dei laboratori, dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio, nel loro ambito di competenza.

2 Nell'ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.

Art. 20d Tasse

La Confederazione riscuote dai Cantoni tasse per l'utilizzo del sistema d'informazione. Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

Art. 20e Disposizioni supplementari

Il Consiglio federale disciplina:

a.
la collaborazione con i Cantoni;
b.
il catalogo dei dati;
c.
le responsabilità relative al trattamento dei dati;
d.
i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo;
e.
le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni cui è subordinata la concessione dell'accesso;
f.
l'archiviazione;
g.
i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.

Sezione 7: Macellazione di animali

Art. 21

1 I mammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento.

2 Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali.

3 Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.

4 Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale stabilisce i requisiti in merito alla formazione e alla formazione continua del personale dei macelli.

Capitolo 3: Ricerca

Art. 22

1 La Confederazione effettua e sostiene la ricerca scientifica rilevante ai fini della protezione degli animali.

2 In collaborazione con le scuole universitarie e l'industria, la Confederazione promuove in particolare lo sviluppo, il riconoscimento e l'impiego di metodi sostitutivi degli esperimenti sugli animali ovvero di metodi che impiegano un minor numero di animali da laboratorio o comportano un minor aggravio per gli stessi. Essa promuove segnatamente progetti di ricerca volti a eliminare dolori, sofferenze o stati d'ansietà nell'ambito di interventi secondo l'articolo 16.

Capitolo 4: Provvedimenti amministrativi e ricorso delle autorità

Art. 23 Divieto di tenere animali

1 L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi:

a.
è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità;
b.
per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali.

2 Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera.

3 L'USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 per l'adempimento dei loro compiti legali.28

4 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.29

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

29 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 24 Intervento dell'autorità

1 L'autorità competente interviene senza indugio se è accertato che animali sono trascurati o tenuti in condizioni del tutto inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in un luogo adeguato a spese del detentore; all'occorrenza, li vende o li fa abbattere. A tal fine, può avvalersi degli organi di polizia.

2 Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta al detentore degli animali.

3 Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.30

4 Nei casi poco gravi, le autorità competenti per l'esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.31

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

31 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 2532 Ricorso delle autorità

1 Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall'USAV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

2 Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all'USAV.

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 26 Maltrattamento di animali

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:33

a.
maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità;
b.
uccide animali con crudeltà o per celia;
c.
organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi;
d.
durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto;
e.
abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.34

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 2735 Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali

1 ...36

2 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui all'articolo 14. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

36 Vedi art. 45a qui appresso.

Art. 28 Altre infrazioni

1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l'articolo 26, chiunque intenzionalmente:37

a.
viola le prescrizioni sulla detenzione di animali;
b.
viola le prescrizioni sull'allevamento o la produzione di animali;
c.
viola le prescrizioni sulla produzione, l'allevamento, la detenzione, il commercio o l'utilizzazione di animali geneticamente modificati;
d.
viola le prescrizioni sul trasporto di animali;
e.
viola le prescrizioni concernenti gli interventi su animali o gli esperimenti sugli animali;
f.
viola le prescrizioni sulla macellazione di animali;
g.
intraprende con gli animali altre pratiche vietate dalla legge o dall'ordinanza;
h.38
viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali;
i.39
viola le prescrizioni sull'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità.

2 Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.40

3 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.41

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

38 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

39 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 29 Prescrizione

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni.

Art. 3143 Perseguimento penale

1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

2 L'USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali e accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200544 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200945 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).46

3 Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'UDSC.47

4 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201248 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201449 sulle derrate alimentari, alla legge del 1° luglio 196650 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 198651 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199152 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.53

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). Vedi art. 45a qui appresso.

44 RS 631.0

45 RS 641.20

46 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

47 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

48 RS 453

49 RS 817.0

50 RS 916.40

51 RS 922.0

52 RS 923.0

53 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni esecutive

Art. 32 Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'USAV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.54

2 L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale.

2bis Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.55

3 Il Consiglio federale determina in qual misura i centri di detenzione di animali devono essere controllati e secondo quali modalità dev'essere sorvegliato lo svolgimento degli esperimenti sugli animali. Il controllo delle aziende di detenzione degli animali e i relativi rilevamenti di dati devono essere coordinati con i controlli richiesti dalla legislazione sull'agricoltura, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.

4 Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.56

5 L'esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione.57

54 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

55 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). Vedi art. 45a qui appresso.

Art. 32a58 Cooperazione internazionale

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione degli animali.

58 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 32b59 Opposizione

1 Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione.

2 L'effetto sospensivo di un'opposizione può essere revocato.

3 Il termine di opposizione è di 10 giorni.

59 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 33 Servizi specializzati cantonali

Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa.

Art. 34 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

1 Ogni Cantone istituisce una commissione di specialisti per gli esperimenti sugli animali, indipendente dall'autorità che rilascia le autorizzazioni e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione in comune.

2 La commissione esamina le domande e formula una proposta all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Essa partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.

Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

1 Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.60

2 La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano.

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 35a61 Commissioni d'esame

1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che esercitano funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

2 Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare tali esami.

61 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 36 Statistica degli esperimenti sugli animali

L'USAV pubblica annualmente una statistica su tutti gli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera.62 Informa il pubblico in merito alle questioni concernenti gli esperimenti sugli animali e alle modificazioni genetiche sugli animali.

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

Art. 37 Convenzioni sugli obiettivi

Il Consiglio federale può stipulare con i Cantoni convenzioni sugli obiettivi per determinati settori dell'esecuzione della presente legge.

Art. 38 Collaborazione di organizzazioni e ditte

1 La Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte per l'esecuzione della legge oppure istituire organismi idonei a tal fine.

2 La Confederazione e i Cantoni sorvegliano la collaborazione di tali organizzazioni e ditte. L'autorità competente definisce in un mandato di prestazioni i compiti e i poteri loro attribuiti. Le ditte e le organizzazioni interessate devono rendere conto a tale autorità della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare nella Confederazione e nei Cantoni.

3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare le organizzazioni e le ditte incaricate a fatturare emolumenti per la loro attività.

Art. 39 Diritto di accesso

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali; in tale funzione hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

Art. 40 Alta vigilanza della Confederazione

L'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni è esercitata dal Dipartimento federale dell'interno63.

63 Nuova espr. giusta il n. I 14 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 41 Emolumenti

1 L'esecuzione della presente legge, salvo sua disposizione contraria, è esente da emolumenti.

2 I Cantoni sono autorizzati a riscuotere emolumenti per:

a.
le autorizzazioni e le decisioni;
b.
i controlli che hanno dato luogo a contestazioni;
c.
le prestazioni speciali che hanno causato un onere superiore all'ordinaria attività ufficiale.

3 Il Consiglio federale fissa il quadro tariffale degli emolumenti cantonali.

Art. 42 Disposizioni cantonali

1 I Cantoni sono tenuti ad emanare le disposizioni cantonali completive necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2 I Cantoni comunicano le prescrizioni esecutive al Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 2: Abrogazione del diritto previgente e disposizioni transitorie

Art. 44 Disposizione transitoria dell'articolo 16

A partire dal 1° gennaio 2009 la castrazione chirurgica di porcellini è vietata se effettuata senza anestesia. Se fino a tale data non fosse disponibile un metodo alternativo praticabile, il Consiglio federale può differire di due anni al massimo l'entrata in vigore del divieto.

Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica

Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 200565 sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV.

65 RS 173.32. La L è entrata in vigore il 1° gen. 2007.

Art. 45a66 Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 201267 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 15 giugno 2012 della LPAn, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 27 capoverso 1, 31 e 32 capoverso 5 LPAn saranno modificati come segue:

...68

66 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

67 FF 2012 3081

68 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6279.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 46

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Questa verrà pubblica nel Foglio federale qualora l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» sarà stata ritirata, oppure respinta in votazione popolare69.

3 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 200870

69 L'iniziativa popolare è stata ritirata (FF 2006 341).

70 DCF del 23 apr. 2008.