01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.03.2020 - 30.06.2020
01.01.2018 - 29.02.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.07.2016
01.07.2014 - 31.03.2015
01.06.2014 - 30.06.2014
01.11.2013 - 31.05.2014
01.08.2010 - 31.10.2013
01.10.2009 - 31.07.2010
01.08.2008 - 30.09.2009
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
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01.01.2005 - 31.07.2005
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1

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb1) del 7 ottobre 1983 (Stato 23 agosto 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 24novies capoversi 1 e 3 della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 19794, decreta: Titolo primo: Principi e disposizioni generali Capitolo 1: Principi

Art. 1

Scopo 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 2 A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.


Art. 2

Principio di causalità Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa.


Art. 3

Riserva di altre leggi 1

Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali.

2

Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull'energia nucleare e a quella sulla radioprotezione.6 RU 1984 1122

1

Nuova abbreviazione giusta l'art. 1 lett. e dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

2 [CS

1 3; RU 1971 905, 1992 1579]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 74 e 120 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

4

FF 1979 III 713 5

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

814.01

Protezione dell'ambiente 2

814.01


Art. 4

Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali 1

Le prescrizioni fondate su altre leggi federali e concernenti gli effetti cagionati all'ambiente dagli inquinamenti atmosferici, dal rumore, dalle vibrazioni e radiazioni devono corrispondere al principio della limitazione delle emissioni (art. 11), ai valori limite delle immissioni (art. 13-15), ai valori d'allarme (art. 19) e ai valori di pianificazione (art. 23-25).7 2 Le prescrizioni sull'utilizzazione di sostanze e organismi fondate su altre leggi federali devono corrispondere ai principi riguardanti l'utilizzazione di sostanze (art. 26-28) e organismi (art. 29a-29h).8

Art. 5

Deroghe per la difesa nazionale In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale disciplina, in via d'ordinanza, le deroghe alle disposizioni della presente legge.


Art. 6

Informazione e

consulenza

1

Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente e lo stato del carico inquinante.9 2 I servizi della protezione dell'ambiente (art. 42) prestano consulenza alle autorità e ai privati.10 3

Raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 7

Definizioni

1

Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.11 2 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni.

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

8

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

11 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Legge federale

3

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3

Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.12 4 Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore.

4bis

Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.13 5 Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.14 5bis Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.15 5ter Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.16 5quater

Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.17 6

Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.18 6bis Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti.19 6ter Per utilizzazione s'intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.20 12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

13

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

14 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

15

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

16

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

17 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

19

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

20

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

Protezione dell'ambiente 4

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7

Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.


Art. 8

Valutazione degli effetti Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.


Art. 9

Esame dell'impatto

sull'ambiente

1

Prima di decidere della pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti che possono gravare notevolmente l'ambiente, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche; il Consiglio federale designa questi impianti.21 2 L'esame dell'impatto sull'ambiente è svolto in base a un rapporto contenente le indicazioni necessarie all'esame del progetto secondo le disposizioni sulla protezione dell'ambiente. Il rapporto è allestito secondo le istruzioni dei servizi della protezione dell'ambiente all'indirizzo dell'autorità decisionale e comprende i punti seguenti:22 a. lo

stato

iniziale;

b. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe; c. il carico inquinante presumibile dopo l'esecuzione del progetto; d. le misure che permetterebbero un'ulteriore riduzione del carico inquinante, nonché il loro costo.

3

Il richiedente, che si tratti di un privato o di un servizio pubblico, provvede alla compilazione del rapporto.

4

Per gli impianti pubblici e gli impianti privati concessionati, il rapporto contiene inoltre la giustificazione del progetto.

5

I servizi della protezione dell'ambiente esaminano i rapporti e propongono all'autorità decisionale le misure da prendere. Il Consiglio federale disciplina i termini della valutazione.23 6 L'autorità decisionale può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Se sono necessarie perizie, dà agli interessati la possibilità di esprimere il loro parere prima della nomina dei periti.

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

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7

Quando si tratta di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento nonché di altri impianti designati dal Consiglio federale, l'autorità decisionale consulta inoltre l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale).24 8 Il rapporto e i risultati dell'esame dell'impatto sull'ambiente possono essere consultati da ognuno nella misura in cui interessi preponderanti non esigano l'osservanza del segreto; il segreto d'affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.


Art. 10

Protezione dalle catastrofi 1

Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicurezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme.

2

I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d'annuncio.

3

Il titolare dell'impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.26 4

Il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l'ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante Capitolo 1: Inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni e radiazioni Sezione 1: Emissioni

Art. 11

Principio

1

Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).

2

Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

3

Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

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Art. 12

Limitazione delle emissioni 1

Le emissioni sono limitate da: a. valori

limite;

b. prescrizioni di costruzione e attrezzatura; c. prescrizioni di traffico o d'esercizio; d. prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici; e. prescrizioni su combustibili e carburanti.

2

Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge.

Sezione 2: Immissioni

Art. 13

Valori limite delle immissioni 1

Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.

2

Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.


Art. 14

Valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori: a. non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi;

b. non molestino considerevolmente la popolazione; c. non danneggino le opere edili; d. non pregiudichino la fertilità del suolo, la vegetazione e le acque.


Art. 15

Valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.

Sezione 3: Risanamenti

Art. 16

Obbligo di risanamento 1

Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.

Legge federale

7

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2

Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.

3

Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito.

4

In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto.


Art. 17

Facilitazioni nel singolo caso 1

Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l'articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni.

2

I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.


Art. 18

Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento 1

Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato.

2

Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse.

Sezione 4:

Prescrizioni complementari per la protezione contro il rumore e le vibrazioni


Art. 19

Valori d'allarme

Il Consiglio federale, per valutare l'urgenza dei risanamenti (art. 16 e 20), può stabilire, per le immissioni foniche, valori d'allarme superiori ai valori limite delle immissioni (art. 15).


Art. 20

Isolazione acustica negli edifici esistenti 1

Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile.

2

I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato:

Protezione dell'ambiente 8

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a. i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o b. i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati.


Art. 21

Protezione acustica nei nuovi edifici 1

Chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno prolungato di persone deve prevedere un'appropriata protezione edile contro il rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni.

2

Il Consiglio federale stabilisce la protezione minima in via d'ordinanza.


Art. 22

Permessi di costruzione in zone esposte al rumore 1

I permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati.

2

Se i valori limite delle immissioni sono superati, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti opportunamente e siano state prese le eventuali misure complementari di protezione acustica ancora necessarie.27


Art. 23

Valori di pianificazione Per la pianificazione di nuove zone edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni.


Art. 24

Requisiti per le zone edificabili 1

Le nuove zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. Il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non implica una delimitazione di nuove zone edificabili.28 2

Le zone esistenti, ma non ancora urbanizzate per la costruzione di abitazioni o di altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone, nelle quali i valori di pianificazione sono superati, devono essere riservate per usi meno sensibili al rumore, eccetto che, nella parte preponderante di tali zone, i valori di pianificazione possano venir rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

28

Per. introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

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Art. 25

Costruzione di impianti fissi 1

La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.

2

Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni.29 In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati.

3

Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto.

Capitolo 2: Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 26

Controllo autonomo

1

È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.30 2 A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.31

Art. 27

32 Informazione dell'acquirente

1

Chi mette in commercio sostanze deve: a. informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente; b. fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l'ambiente o indirettamente l'uomo non possano essere messi in pericolo.

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

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2

Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all'entità dell'informazione dell'acquirente.33

Art. 28


34

Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche 1

Le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

2

Le istruzioni del fabbricante o dell'importatore devono essere osservate.


Art. 29

Prescrizioni del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

2

Tali prescrizioni riguardano segnatamente: a. le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; b. le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti.

Capitolo 3:35 Utilizzazione di organismi
a Principi 1 Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:

a. non possano mettere in pericolo l'uomo o l'ambiente; b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

2

All'utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 200336 sull'ingegneria genetica.

3

Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteggere la salute dell'uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.

33 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

35

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

36 RS

814.91

Legge federale

11

814.01

b Attività in sistemi chiusi 1

Chiunque utilizza organismi patogeni che non ha il diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale (art. 29c), né di mettere in commercio in vista di un impiego nell'ambiente (art. 29d) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l'uomo e per l'ambiente.

2

Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l'utilizzazione di organismi patogeni. 3

Per determinati organismi patogeni e attività può prevedere deroghe all'obbligo di notifica o autorizzazione oppure agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all'articolo 29a.

c Immissione nell'ambiente a titolo sperimentale 1

Chiunque intende immettere nell'ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni che non ha il diritto di mettere in commercio in vista di un impiego nell'ambiente (art. 29d) deve esserne autorizzato dalla Confederazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina: a. la consultazione di esperti; b. la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali effetti nocivi o molesti; c. l'informazione del pubblico.

3

Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all'articolo 29a.

d Messa in commercio

1

È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo conforme alle disposizioni, viola i principi di cui all'articolo 29a.

2

A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.

3

Gli organismi patogeni possono essere messi in commercio in vista di un impiego nell'ambiente soltanto previa autorizzazione della Confederazione.

4

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l'informazione del pubblico. Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all'articolo 29a.

Protezione dell'ambiente 12

814.01

e Informazione degli acquirenti 1

Chiunque mette in commercio organismi deve: a. informare l'acquirente sulle loro proprietà importanti per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 29a; b. fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all'articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.

2

Le istruzioni del fabbricante e dell'importatore devono essere osservate.

f Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d'impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all'articolo 29a. 2 In particolare, il Consiglio federale può: a. disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito; b. subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l'utilizzazione di determinati organismi;

c. prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi o a prevenirne l'apparizione;

d. prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile; e. prescrivere indagini a lungo termine per l'utilizzazione di determinati organismi;

f. prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d'autorizzazione.

g Commissioni consultive La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica e la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (art. 22 e 23 della L del 21 mar. 200337 sull'ingegneria genetica) prestano consulenza al Consiglio federale per l'elaborazione delle prescrizioni e per l'esecuzione delle disposizioni sugli organismi.

h Accesso ai documenti

Su domanda, ognuno ha diritto di accedere presso l'autorità esecutiva alle informazioni rilevate nell'ambito dell'esecuzione della presente legge, di altre leggi federali o di accordi internazionali in merito all'utilizzazione di organismi patogeni o per i 37 RS

814.91

Legge federale

13

814.01

quali vigono prescrizioni speciali secondo l'articolo 29f. Tale diritto non sussiste se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

Capitolo 4:38 Rifiuti Sezione 1: Prevenzione e smaltimento dei rifiuti

Art. 30

Principi

1

La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile.

2

Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati.

3

I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale.

a Prevenzione

Il Consiglio federale può: a. vietare la messa in commercio di prodotti destinati ad essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l'ambiente; b. vietare l'impiego di sostanze o di organismi che rendono lo smaltimento notevolmente più difficile o che, all'atto dello smaltimento, possono mettere in pericolo l'ambiente; c. obbligare i fabbricanti a prevenire la formazione di rifiuti di produzione per i quali non si conoscono metodi di smaltimento rispettosi dell'ambiente.

b Raccolta

1

Il Consiglio federale può prescrivere che determinati rifiuti che si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale debbano essere consegnati separatamente per lo smaltimento.

2

Il Consiglio federale può prescrivere a chi mette in commercio prodotti che come rifiuti si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale di: a. riprendere tali prodotti dopo l'uso; b. prelevare un deposito minimo e rimborsarlo al momento della ripresa.

3

Il Consiglio federale può provvedere a istituire una cassa di compensazione dei depositi e prescrivere, in particolare, che: a. chi mette in commercio prodotti gravati da un deposito versi alla cassa le somme eccedenti derivanti dalla riscossione del deposito; b. dette eccedenze servano a coprire le perdite derivanti dal rimborso del deposito e a promuovere la riconsegna dei prodotti gravati da deposito.

38

Originario cap. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 14

814.01

c Trattamento

1

I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell'acqua.

2

I rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l'incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

3

Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti.

d Riciclaggio

Il Consiglio federale può: a. prescrivere che determinati rifiuti debbano essere riciclati, se ciò è sopportabile sotto il profilo economico e se il carico per l'ambiente è minore rispetto a un altro modo di smaltimento e alla fabbricazione ex novo dei prodotti;

b. limitare l'impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti.

e Deposito definitivo

1

I rifiuti possono essere depositati definitivamente soltanto in discarica.

2

Chi intende sistemare o gestire una discarica dev'essere in possesso di un'autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è necessaria. Nell'autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare.

f Traffico di rifiuti speciali 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.

2

Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: a. devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; b. possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; c. possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; d. possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone.

Legge federale

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814.01

3

Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche.

4

Le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali, oppure che organizzano per conto di terzi lo smaltimento di tali rifiuti o vi partecipano, devono notificarlo alle autorità.

g Traffico di altri rifiuti 1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.

2

Le imprese che raccolgono o trattano altri rifiuti, oppure che organizzano per conto di terzi lo smaltimento di altri rifiuti o vi partecipano, devono notificarlo alle autorità.

h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (impianti per i rifiuti).

2

L'autorità può limitare nel tempo l'esercizio di impianti per i rifiuti.

Sezione 2:

Pianificazione della gestione dei rifiuti e obbligo di smaltirli

Art. 31

Pianificazione della gestione dei rifiuti 1

I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti.

2

Essi comunicano i loro piani alla Confederazione.

a Collaborazione

1

I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti.

2

Se non riescono a trovare un accordo, i Cantoni propongono soluzioni alla Confederazione. Se la mediazione della Confederazione non porta ad un accordo, il Consiglio federale può ordinare ai Cantoni di:

a. definire le zone di provenienza e gli impianti ai quali devono essere consegnati i rifiuti perché vi siano trattati, riciclati o depositati definitivamente (comprensori di raccolta);

b. determinare l'ubicazione degli impianti per i rifiuti; c. mettere a disposizione di altri Cantoni impianti idonei per i rifiuti; se necessario disciplina la ripartizione delle spese.

Protezione dell'ambiente 16

814.01

b Smaltimento dei rifiuti urbani 1

I rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente, sono smaltiti dai Cantoni. Per i rifiuti che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o devono essere ripresi da terzi, l'obbligo dello smaltimento è retto dall'articolo 31c.

2

I Cantoni definiscono zone di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti.39 3 Il detentore deve consegnare i rifiuti nell'ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dai Cantoni.

c Smaltimento degli altri rifiuti 1

Il detentore deve smaltire gli altri rifiuti. Può incaricare terzi dello smaltimento.

2

Se necessario i Cantoni facilitano lo smaltimento di questi rifiuti con provvedimenti adeguati. In particolare possono definire comprensori di raccolta.

3

Se lo smaltimento di questi rifiuti richiede in tutta la Svizzera solo pochi comprensori di raccolta, il Consiglio federale può definire questi comprensori.

Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento

Art. 32

Principio

1

Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese.

2

Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni.

a40 Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani 1

I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;

39 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

40 Introdotto dal n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

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c. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; d. degli interessi;

e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.

2

Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3

I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4

Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

abis41 Tassa di smaltimento anticipata 1 Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti e gli importatori che mettono in commercio prodotti che, dopo l'uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare una tassa anticipata di smaltimento a un'organizzazione privata a tale scopo incaricata e sorvegliata dalla Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.

2

Il Consiglio federale, tenuto conto delle spese di smaltimento, fissa l'importo massimo e minimo della tassa. Entro questi limiti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni42 stabilisce l'ammontare della tassa.

3

Il Consiglio federale regola le modalità di riscossione e di impiego della tassa. Può prescrivere in particolare che chi mette in commercio i prodotti informi con mezzi adeguati il consumatore circa l'ammontare della tassa.

b Garanzie finanziarie relative alle discariche 1

Chi gestisce o intende gestire una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.

2

Il titolare della discarica che si fa garante deve notificare ogni anno all'autorità l'ammontare della garanzia.

3

Il terzo che si porta garante deve notificare all'autorità l'esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia. Il Consiglio federale può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.

41 Originario art. 32a.

42 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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4

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla garanzia. Può in particolare: a. fissarne l'entità e la durata o lasciare che sia l'autorità a decidere di caso in caso;

b. prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell'indennizzo.

Sezione 4:

Risanamento di discariche e di altri siti inquinati da rifiuti
c Obbligo di risanamento 1

I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti vengano risanati, se tali discariche o siti sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto43 che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso.

2

I Cantoni allestiscono un inventario, accessibile al pubblico, delle discariche e degli altri siti inquinati da rifiuti.

d Assunzione delle spese 1

Colui che inquina si assume le spese del risanamento.

2

Se l'inquinamento è causato da più persone, queste si assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di colui che ha reso necessario il risanamento a causa del suo comportamento. Chi è implicato soltanto quale detentore della discarica o del sito non sopporta alcuna spesa se:

a. non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento applicando la diligenza necessaria;

b. non traeva alcun vantaggio dall'inquinamento e c. non trae alcun vantaggio dal risanamento.

3

L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese qualora la persona tenuta a procedere al risanamento lo richieda o l'autorità proceda essa stessa al risanamento.

43

Introdotto dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

Legge federale

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e Tassa per il finanziamento dei risanamenti 1

Il Consiglio federale può prescrivere che il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti.44 Se introduce siffatta tassa, esso prescrive parimenti che colui che esporta rifiuti in vista del loro deposito versi una tassa alla Confederazione.45 La Confederazione utilizza il ricavato unicamente per indennizzare il risanamento di discariche e di altri siti inquinati da rifiuti. Le indennità sono versate ai Cantoni in funzione dei costi di risanamento.

2

Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa tenendo conto in particolare dei costi di risanamento prevedibili e dei diversi tipi di discarica. L'aliquota della tassa corrisponde al massimo al 20 per cento del costo medio di deposito in discarica.

3

Le indennità della Confederazione ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili per il risanamento e sono versate soltanto se: a. nella discarica o nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996;

b. il risanamento è economico, conforme alle esigenze ecologiche e corrisponde allo stato della tecnica, e

c. il responsabile non è identificabile o è insolvente, oppure la discarica o il sito da risanare sono stati adibiti prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sull'ammontare delle indennità della Confederazione e sui costi computabili.

5

Il diritto cantonale può prevedere proprie tasse per finanziare il risanamento di discariche e di altri siti.

Capitolo 5:46 Deterioramento del suolo

Art. 33

Misure contro il deterioramento del suolo 1

Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive della legge federale del 24 gennaio 199147 sulla protezione delle acque, nonché nelle prescrizioni esecutive sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico, sull'utilizzazione di sostanze e organismi, sui rifiuti e sulle tasse d'incentivazione.48 44 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

45 Per. introdotto dal n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

46

Originario cap. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

47 RS

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48 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

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2

Un suolo può essere deteriorato nella sua struttura fisica soltanto nella misura in cui il pregiudizio che ne deriva alla sua fertilità non è durevole; questa disposizione non vale per l'uso edilizio del suolo. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni o raccomandazioni sulle misure contro i deterioramenti di natura fisica, quali l'erosione o il costipamento.


Art. 34

Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati 1

Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo.

2

Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l'utilizzazione del suolo.

3

Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa.


Art. 35

Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati 1

Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento.

2

I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine.

3

I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, determinate utilizzazioni non sono più possibili senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora.

Capitolo 6:49 Tasse d'incentivazione
a Composti organici volatili 1

Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione.

49

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

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2

Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole.

3

Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: a. impiegati come carburante o combustibile; b. in transito o esportati; c. impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente.

4

Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge.

5

Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente.

6

L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

7

Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: a. del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; b. della loro pericolosità per l'ambiente; c. dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; d. del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti.

8

Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa.

9

Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

b Tenore di zolfo nell'olio da riscaldamento «extra leggero» 1

Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), deve versare alla Confederazione una tassa d'incentivazione.50 2 È esente dalla tassa l'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) in transito o esportato.

50

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

Protezione dell'ambiente 22

814.01

3

L'importo della tassa è, al massimo, di venti franchi per tonnellata di olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4

Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare, tiene conto: a. del carico che l'anidride solforosa costituisce per l'ambiente; b. dei costi supplementari per la produzione di olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo dello 0,1 per cento; c. dei bisogni relativi all'approvvigionamento del Paese.

5

Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

bbis 51 Tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio 1

Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero benzina o gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d'incentivazione.

2

Sono esenti dalla tassa la benzina e il gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) in transito o esportati.

3

L'importo della tassa è al massimo di 5 centesimi il litro, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4

Il Consiglio federale può fissare un importo diverso per la benzina e per il gasolio.

5

Il Consiglio federale fissa altresì l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: a. del carico che gli inquinamenti atmosferici costituiscono per l'ambiente; b. delle esigenze di protezione del clima; c. dei costi supplementari per la produzione o la distribuzione di benzina e di gasolio con un tenore di zolfo dello 0,001 per cento (% massa); d. dei bisogni relativi all'approvvigionamento del Paese.

6

Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

51 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215 4216; FF 2002 5762).

Legge federale

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814.01

c Obbligo di pagare la tassa e procedura 1

Sono soggetti alla tassa: a. sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192552 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; b.53 sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199654 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta.

2

Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato.

3

Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.55 3bis Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.56 4 Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli.

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 36

Competenze esecutive dei Cantoni Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni.

52

RS 631.0

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215 4216; FF 2002 5762).

54 RS

641.61

55

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

56

Introdotto dal n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4215 4216; FF 2002 5762).

Protezione dell'ambiente 24

814.01


Art. 37


57

Prescrizioni esecutive cantonali Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 9), la protezione dalle catastrofi (art. 10), il risanamento (art. 16-18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30-32, 32abis-32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.

Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 38

Vigilanza e coordinamento 1

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2

Essa coordina le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende.

3

Il Consiglio federale determina i metodi d'esame, di misurazione e di calcolo.


Art. 39

Prescrizioni esecutive e accordi internazionali 1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

1bis

Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e:

a. autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme;

b. prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali;58 2

Esso può stipulare accordi internazionali su: a. le prescrizioni tecniche; abis.59 sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); b.60 la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; c. la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; d. la raccolta di dati e le indagini; e. la ricerca e la formazione.

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

58 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 813.1).

59 Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

25

814.01

3

...61


Art. 40


62

Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie 1

Il Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano.

2

Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.


Art. 41

Competenze esecutive della Confederazione 1

La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.63 2 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199764 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.65 3 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.66 4

Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni.67

61

Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RS 172.061).

62

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

63 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

64 RS

172.010

65 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

66 Introdotto dal n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

67 Originario

cpv.

3.

Protezione dell'ambiente 26

814.01

Sezione 2a:68 Collaborazione con l'economia
a 1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l'esecuzione della presente legge.

2

Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.

3

Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d'esecuzione.

Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali

Art. 42

Servizi della protezione dell'ambiente 1

Per l'esame dei problemi della protezione dell'ambiente, i Cantoni istituiscono un servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti.

2

L'Ufficio federale è il pertinente servizio della Confederazione.69

Art. 43

Delega di compiti d'esecuzione70 Le autorità esecutive possono delegare compiti d'esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.

a71 Emblema ecologico e gestione ambientale 1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione: a. di un sistema volontario di insegne per la protezione dell'ambiente (emblema ecologico);

b. di un sistema volontario di valutazione e miglioramento della protezione ambientale delle imprese (gestione ambientale e monitoraggio ambientale).

2

A tal fine considera il diritto internazionale e le norme tecniche riconosciute a livello internazionale.

68

Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

71

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

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814.01


Art. 44

Rilevazioni sul carico inquinante 1

La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico inquinante ed esaminano l'esito delle misure prese in virtù della presente legge.

2

Il Consiglio federale coordina le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali.

3

Determina quali dati rilevati sulle sostanze e sugli organismi in base alle legislazioni sui prodotti chimici, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici, sull'agricoltura, sulle epidemie e sulle epizoozie devono essere messi a disposizione dell'Ufficio federale.72

a73 Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici 1

Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l'autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti).

2

I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d'esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali.

3

Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale.


Art. 45

74 Controlli periodici

Il Consiglio federale può prescrivere il controllo regolare di impianti come i bruciatori ad olio, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti o le macchine di cantiere.


Art. 46

Obbligo d'informare

1

Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.

2

Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull'inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta.75 72 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

73

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 28

814.01

3

Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l'ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta.76


Art. 47

Informazione e obbligo del segreto 1

I risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie devono essere comunicati, se ne è fatta richiesta, e pubblicati periodicamente.77 2

Le autorità competenti possono, uditi gl'interessati, pubblicare i risultati del controllo d'impianti e le informazioni secondo l'articolo 46, se sono d'interesse generale. I risultati del controllo devono essere comunicati, a domanda, qualora non vi osti un interesse preponderante. Il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

3

Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e di comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

4

Le informazioni riservate ottenute nell'ambito dell'esecuzione della presente legge possono essere trasmesse ad autorità estere e ad organizzazioni internazionali soltanto se un accordo internazionale, decisioni di organizzazioni internazionali o una legge federale lo prevedono.78 Il Consiglio federale regola le competenze e la procedura.79

Art. 48

Tasse 1 Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa.

2

Per la Confederazione, l'ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall'autorità competente giusta il diritto cantonale.

Capitolo 2: Promovimento

Art. 49

Formazione e ricerca

1

La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.80

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

77

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

78 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

79

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

80

Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

Legge federale

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814.01

2

Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell'impatto tecnologico.81 3

Essa può promuovere lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.82

Art. 50


83

Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade 1

Nell'ambito dell'impiego del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese: a. per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali sistemabili con la partecipazione finanziaria della Confederazione secondo le aliquote fissate per tali strade; b. per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale con il 20-35 per cento; per il calcolo del sussidio sono determinanti sia la capacità finanziaria del Cantone sia i costi del risanamento.

2

I sussidi federali sono versati ai Cantoni.


Art. 51

Installazioni di controllo e di sorveglianza Se le installazioni di misurazione, di controllo e di sorveglianza necessarie all'esecuzione della presente legge servono a più Cantoni, la Confederazione può sussidiarne i costi di costruzione e d'attrezzatura.


Art. 52

Impianti per rifiuti

1

La Confederazione può prestare fideiussioni per la costruzione di impianti per i rifiuti, in particolare di quelli che servono ai detentori di rifiuti di più Cantoni, nella misura in cui il finanziamento non possa essere assicurato altrimenti.84 2 L'Assemblea federale stanzia, mediante un credito d'impegno pluriennale, l'importo massimo sino al quale possono essere concesse fideiussioni.85

81 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

82

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

83 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 20 dic. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

85

Introdotto dal n. 18 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

Protezione dell'ambiente 30

814.01


Art. 53


86

Cooperazione internazionale per la protezione dell'ambiente 1

La Confederazione può accordare contributi: a. a organizzazioni internazionali o programmi nell'ambito della protezione ambientale internazionale; b. per attuare accordi internazionali in materia ambientale; c. per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera; d. a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell'ambito dell'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.

2

I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

3

Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all'Assemblea federale.

Capitolo 3: Procedura

Art. 54

Rimedi giuridici

1

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196887 sulla procedura amministrativa e da quella del 16 dicembre 194388 sull'organizzazione giudiziaria.

2

Sono riservate le norme procedurali derogatorie applicabili ai ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 41 capoversi 2 e 3. Le decisioni riguardanti l'utilizzazione di sostanze (art. 26-29) possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso per prodotti chimici.89 90 3 Contro le decisioni dell'Ufficio federale relative a sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29) può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici.91

86

Abrogato dal n. 18 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS 616.1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4061 4062; FF 2002 7042).

87

RS 172.021

88

RS 173.110

89 Nouvo testo del per. giusta il n. 4 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 814.91; RU 2005 4803 2293).

90 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

91 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RS 814.91).

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1; RU 2005 2293).

Legge federale

31

814.01


Art. 55

Diritto di ricorso delle organizzazioni 1

Se è ammesso il ricorso amministrativo al Consiglio federale o il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso sono legittimate a ricorrere contro le seguenti decisioni: a. decisioni cantonali o federali riguardanti la pianificazione, la costruzione o la trasformazione di impianti fissi soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 9); b. autorizzazioni federali sulla messa in commercio di organismi patogeni (art. 29d cpv. 3 e 4) destinati a essere impiegati nell'ambiente.92 2

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

3

Esse sono inoltre autorizzate ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale.

4

L'autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione giusta il capoverso 1 tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. Le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.93 5 Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, le organizzazioni sono legittimate al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso, la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 4.94 6

Il capoverso 4 non è applicabile se sul progetto si decide nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 193095 sull'espropriazione.96


Art. 56

Ricorso delle autorità 1

L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.97 2

Lo stesso diritto spetta ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.

92 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

93

Introdotto dal n. II 4 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

94

Introdotto dal n. II 4 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

95

RS 711

96

Introdotto dal n. II 4 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

97 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Protezione dell'ambiente 32

814.01

3

Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all'Ufficio federale, immediatamente e gratuitamente, le loro decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale con un ricorso amministrativo o dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.98

Art. 57

Ricorso dei Comuni

I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.


Art. 58

Espropriazione

1

Se l'esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.99 2

Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930100 sull'espropriazione. Essi prevedono che: a. il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse; b. il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

3

La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni.101 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni decide sul diritto d'espropriazione.


Art. 59


102

Costi delle misure di sicurezza e di rimozione I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa.

98 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

100 RS 711

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

33

814.01

Titolo quarto:103 Responsabilità civile
a In generale104

1

Il titolare di un'azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per l'ambiente risponde del danno causato dal verificarsi di tale pericolo. In caso di danni che si verificano utilizzando organismi patogeni si applica l'articolo 59abis.105 2 Di norma, costituiscono un pericolo particolare per l'ambiente le aziende e gli impianti:

a. che il Consiglio federale assoggetta alle prescrizioni d'esecuzione di cui all'articolo 10 a causa delle sostanze, degli organismi o dei rifiuti da essi utilizzati; b. destinati allo smaltimento dei rifiuti; c. nei quali vengono utilizzati liquidi che possono inquinare le acque; d.106 nei quali sono presenti sostanze per le quali il Consiglio federale, a tutela dell'ambiente, introduce un obbligo d'autorizzazione o emana altre prescrizioni particolari.

3

È liberato da questa responsabilità colui che prova che il danno è stato cagionato da motivi di forza maggiore o da una colpa grave del danneggiato o di terzi.

4

Sono applicabili gli articoli 42-47 e 49-53 del Codice delle obbligazioni107.108 5

La riserva prevista all'articolo 3 è applicabile alle disposizioni sulla responsabilità civile contenute in altre leggi federali.

6

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono anch'essi responsabili secondo i capoversi 1-5.

abis109 Utilizzazione di organismi patogeni 1 La persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi patogeni, immette tali organismi nell'ambiente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è responsabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione.

103 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

104 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

105 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

106 Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

107 RS

220

108 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

109 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Protezione dell'ambiente 34

814.01

2

La responsabilità per i danni causati alle aziende agricole e silvicole o ai consumatori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi patogeni incombe esclusivamente alla persona soggetta all'obbligo di autorizzazione se gli organismi:

a. sono contenuti in materie ausiliarie dell'agricoltura o della selvicoltura; o b. derivano da tali materie ausiliarie.

3

Nell'ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all'aggravamento del danno.

4

La responsabilità per i danni causati dalla messa in commercio autorizzata di qualsiasi altro organismo patogeno incombe alla persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione se l'organismo è difettoso. La responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio dell'organismo.

5

Sono difettosi gli organismi patogeni che non offrono la sicurezza che è lecito attendersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare:

a. del modo in cui sono presentati al pubblico; b. dell'uso ragionevolmente ipotizzabile; c. del momento in cui sono stati messi in commercio.

6

Un prodotto ottenuto con organismi patogeni non è da ritenersi difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato.

7

Il danno deve essersi verificato a causa della patogenicità degli organismi.

8

La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno. Se tale prova non può essere fornita con certezza o se non si può ragionevolmente pretendere che la persona a cui le incombe la fornisca, il giudice può accontentarsi di un alto grado di verosimiglianza. Il giudice può inoltre ordinare d'ufficio l'accertamento dei fatti.

9

La persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione o di notifica deve rimborsare anche le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti. Se le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un diritto reale o se l'avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostanze, il diritto al risarcimento spetta all'ente pubblico competente.

10

È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi.

11

Sono applicabili gli articoli 42-47 e 49-53 del Codice delle obbligazioni110.

12

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch'essi secondo i capoversi 1-11.

110 RS

220

Legge federale

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814.01

b Garanzia

Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può: a.111 prescrivere che i titolari di determinati impianti o aziende e le persone soggette all'obbligo d'autorizzazione o di notifica che utilizzano organismi forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile;

b. fissare l'entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l'autorità a decidere di caso in caso; c. obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all'autorità esecutiva l'esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia;

d. prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica;

e. prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell'indennizzo.

c112 Prescrizione 1 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l'articolo 60 del Codice delle obbligazioni113.

2

Se il danno è stato causato dall'utilizzazione di organismi patogeni, le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent'anni dal giorno in cui: a. l'evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell'azienda o nell'impianto; o

b. gli organismi patogeni sono stati messi in commercio.

d114 Prescrizione del diritto di regresso Il diritto di regresso si prescrive secondo l'articolo 59c. Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l'identità del corresponsabile.

111 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

112 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

113 RS

220

114 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Protezione dell'ambiente 36

814.01

Titolo quinto:115 Disposizioni penali

Art. 60

Delitti

1

Chiunque, intenzionalmente: a. omette di prendere le misure di sicurezza ordinate per prevenire le catastrofi o si avvale di procedimenti di produzione o di sistemi di deposito vietati (art. 10); b. mette in commercio sostanze per impieghi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 26);

c. mette in commercio sostanze senza informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente (art. 27 cpv. 1 lett. a) o senza indicargli come utilizzare in modo corretto tali sostanze (art. 27 cpv. 1 lett. b); d. utilizza sostanze contrariamente alle istruzioni in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28); e.116 viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (art. 29, 29b cpv. 2, 29f, 30a lett. b e 34 cpv. 1); f.117 utilizza organismi in modo tale che vengano violati i principi di cui all'articolo 29a capoverso 1;

g.118 nell'utilizzare organismi patogeni non prende tutte le misure di confinamento necessarie (art. 29b cpv. 1);

h.119 senza autorizzazione, libera a titolo sperimentale organismi patogeni o li mette in commercio in vista di un impiego nell'ambiente (art. 29c cpv. 1 e 29d cpv. 3 e 4); i.120 mette in commercio organismi dei quali sa o deve sapere che in determinati impieghi vengono violati i principi di cui all'articolo 29a capoverso 1 (art. 29d cpv. 1); j.121 mette in commercio organismi senza fornire all'acquirente le informazioni e le istruzioni necessarie (art. 29e cpv. 1); 115 Originario tit. 4 116 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

117 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

118 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

119 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

120 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

121 Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Legge federale

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814.01

k.122 utilizza gli organismi senza attenersi alle istruzioni (art. 29e cpv. 2); l. ... 123 m. senza autorizzazione, sistema o gestisce una discarica (30e cpv. 2); n. omette di contrassegnare come tali i rifiuti speciali in vista della consegna (art. 30f cpv. 2 lett. a) oppure li consegna ad un'impresa che non è in possesso della necessaria autorizzazione (art. 30f cpv. 2 lett. b); o. ritira, importa o esporta, senza autorizzazione, rifiuti speciali (art. 30f cpv. 2 lett. c e d);

p. viola le prescrizioni sul traffico dei rifiuti speciali (art. 30f cpv. 1); q. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b), è punito con la detenzione o con la multa; se l'uomo o l'ambiente è stato messo in grave pericolo, la pena è della detenzione.124 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa.


Art. 61

Contravvenzioni

1

Chiunque, intenzionalmente: a. viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1); b. non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32c cpv. 1); c. non prende le misure di protezione acustica prescritte dall'autorità (art. 1925);

d. fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27); e. utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28);

f.

incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30c cpv. 2); g. deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30e cpv. 1); h. viola l'obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 30f cpv. 4, 30g cpv. 2, 32b cpv. 2 e 3); i.

viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1-4); k. viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30g cpv. 1); 122 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

123 Abrogata dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 38

814.01

l.

non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1); m. viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l'utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3); n. viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie125 (art. 40);

o. rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all'autorità competente (art. 46);

p. viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b), è punito con l'arresto o la multa.126 2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3

Il tentativo e la complicità sono punibili.

a127 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione 1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa viene stimato.128 2

Il tentativo di procacciare a sé o a terzi un profitto fiscale indebito è punibile.

3

L'Amministrazione delle dogane valuta la gravità delle infrazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 e persegue gli autori di tali infrazioni conformemente alle relative disposizioni procedurali della legge federale del 1° ottobre 1925129 sulle dogane.

4

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi dei capoversi 1 o 2 che dev'essere giudicata dall'Amministrazione federale delle dogane e un'infrazione alla legislazione doganale o alla legge federale del 21 giugno 1996130 sull'imposizione degli oli minerali, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.131 125 In precedenza: omologazione e contrassegni.

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

127 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215 4216; FF 2002 5762).

129 RS 631.0 130 RS 641.61

131 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

Legge federale

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Art. 62

Applicazione del diritto penale amministrativo 1

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974132 sul diritto penale amministrativo sono applicabili ai reati secondo la presente legge.

2

Per le infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione valgono inoltre le altre disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.133 Titolo sesto:134 Disposizioni finali

Art. 63

Disposizione transitoria concernente il controllo autonomo di sostanze 1

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le sostanze con nuove componenti possono essere messe in commercio solo se hanno subìto il controllo autonomo (art. 26).

2

Il Consiglio federale stabilisce il termine transitorio per le altre sostanze.


Art. 64

Adattamento di ordinanze federali Le prescrizioni concernenti l'ambiente, emanate in virtù di altre leggi federali, se non sono conformi a quelle della presente legge, devono essere adeguate o completate secondo un piano stabilito dal Consiglio federale.


Art. 65

Diritto cantonale sulla protezione dell'ambiente 1

Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell'interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie.

2

I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l'utilizzazione di sostanze o organismi.135 Le prescrizioni cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani le pertinenti prescrizioni.

132 RS 313.0 133 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

134 Originario tit. 5 135 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

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Art. 66

Modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 1° luglio 1966136 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Art. 18 cpv. 1bis e 1ter ...

2. Il decreto federale del 23 dicembre 1959138 concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali è modificato come segue: Art. 1 ...

3. La legge dell'8 ottobre 1971139 contro l'inquinamento delle acque è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1bis ...

136 RS

451. Le modificazioni menzionate qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

137 Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

138 [RU 1960 382, 1962 7 art. 4, 1972 528, 1977 2249 n. I 822. RU 1985 834 art. 39] 139 [RU 1972 1120, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1985 660 n. I 51, 1991 362 n. II 402 857 all. n. 19, 1992 288 all. n. 32. RU 1992 1860 art. 74]

Legge federale

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5. La legge del 13 marzo 1974141 sul lavoro è modificata come segue: Art. 6 cpv. 1 ...


Art. 67

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1985142 140 RS 813. 0. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nella L menzionata.

141 RS 822.11. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nella L menzionata.

142 DCF del 12 set. 1984 (RU 1984 1143).

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