01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.03.2020 - 30.06.2020
01.01.2018 - 29.02.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.07.2016
01.07.2014 - 31.03.2015
01.06.2014 - 30.06.2014
01.11.2013 - 31.05.2014
01.08.2010 - 31.10.2013
01.10.2009 - 31.07.2010
01.08.2008 - 30.09.2009
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01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
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01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
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01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb1) del 7 ottobre 1983 (Stato 1° giugno 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 24novies capoversi 1 e 3 della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 19794, decreta: Titolo primo: Principi e disposizioni generali Capitolo 1: Principi

Art. 1

Scopo 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 2 A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.


Art. 2

Principio di causalità Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa.


Art. 3

Riserva di altre leggi 1

Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali.

2

Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull'energia nucleare e a quella sulla radioprotezione.6 RU 1984 1122

1

Nuova abbreviazione giusta l'art. 1 lett. e dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

2 [CS

1 3; RU 1971 905, 1992 1579]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 74 e 120 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

4

FF 1979 III 713 5

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

814.01

Protezione dell'ambiente 2

814.01


Art. 4

Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali 1

Le prescrizioni fondate su altre leggi federali e concernenti gli effetti cagionati all'ambiente dagli inquinamenti atmosferici, dal rumore, dalle vibrazioni e radiazioni devono corrispondere al principio della limitazione delle emissioni (art. 11), ai valori limite delle immissioni (art. 13-15), ai valori d'allarme (art. 19) e ai valori di pianificazione (art. 23-25).7 2 Le prescrizioni sull'utilizzazione di sostanze e organismi fondate su altre leggi federali devono corrispondere ai principi riguardanti l'utilizzazione di sostanze (art. 26-28) e organismi (art. 29a-29h).8

Art. 5

Deroghe per la difesa nazionale In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale disciplina, in via d'ordinanza, le deroghe alle disposizioni della presente legge.


Art. 6

Informazione e

consulenza

1

Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente e lo stato del carico inquinante.9 2 I servizi della protezione dell'ambiente (art. 42) prestano consulenza alle autorità e ai privati.10 3

Raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 7

Definizioni

1

Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.11 2 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni.

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

8

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

11 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Legge federale

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3

Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.12 4 Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore.

4bis

Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.13 5 Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.14 5bis Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.15 5ter Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.16 5quater

Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.17 6

Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.18 6bis Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti.19 6ter Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.20 12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

13

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

14 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1).

15

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

16

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

17 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

19

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

20

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

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7

Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.


Art. 8

Valutazione degli effetti Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.


Art. 9


21



Art. 10

Protezione dalle catastrofi 1

Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.22 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicurezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme.

2

I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d'annuncio.

3

Il titolare dell'impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.23 4

Il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l'ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.

Capitolo 3:24 Esame dell'impatto sull'ambiente
a Esame dell'impatto

sull'ambiente

1

Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.

21 Abrogato dal n. I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

24 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

Legge federale

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2

Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.

3

Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.

b Rapporto sull'impatto

ambientale

1

Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente deve sottoporre all'autorità competente un rapporto sull'impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l'esame.

2

Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti:

a. lo

stato

iniziale;

b. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe; c. il carico inquinante presumibile dopo l'esecuzione del progetto.

3

Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l'esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull'ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull'impatto ambientale.

4

L'autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.

c Valutazione del

rapporto

1

I servizi della protezione dell'ambiente valutano l'esame preliminare e il rapporto e propongono all'autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.

2

Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l'autorità competente sente l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di consultazione ad altri impianti.

d Pubblicità del rapporto 1

Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell'esame dell'impatto sull'ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l'osservanza del segreto.

2

Il segreto d'affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.

Protezione dell'ambiente 6

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Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante Capitolo 1: Inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni e radiazioni Sezione 1: Emissioni

Art. 11

Principio

1

Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).

2

Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

3

Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.


Art. 12

Limitazione delle emissioni 1

Le emissioni sono limitate da: a. valori

limite;

b. prescrizioni di costruzione e attrezzatura; c. prescrizioni di traffico o d'esercizio; d. prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici; e. prescrizioni su combustibili e carburanti.

2

Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge.

Sezione 2: Immissioni

Art. 13

Valori limite delle immissioni 1

Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.

2

Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.


Art. 14

Valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori: a. non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi;

b. non molestino considerevolmente la popolazione;

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c. non danneggino le opere edili; d. non pregiudichino la fertilità del suolo, la vegetazione e le acque.


Art. 15

Valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.

Sezione 3: Risanamenti

Art. 16

Obbligo di risanamento 1

Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.

3

Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito.

4

In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto.


Art. 17

Facilitazioni nel singolo caso 1

Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l'articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni.

2

I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.


Art. 18

Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento 1

Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato.

2

Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse.

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Sezione 4:

Prescrizioni complementari per la protezione contro il rumore e le vibrazioni


Art. 19

Valori d'allarme

Il Consiglio federale, per valutare l'urgenza dei risanamenti (art. 16 e 20), può stabilire, per le immissioni foniche, valori d'allarme superiori ai valori limite delle immissioni (art. 15).


Art. 20

Isolazione acustica negli edifici esistenti 1

Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile.

2

I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato:

a. i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o b. i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati.


Art. 21

Protezione acustica nei nuovi edifici 1

Chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno prolungato di persone deve prevedere un'appropriata protezione edile contro il rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni.

2

Il Consiglio federale stabilisce la protezione minima in via d'ordinanza.


Art. 22

Permessi di costruzione in zone esposte al rumore 1

I permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati.

2

Se i valori limite delle immissioni sono superati, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti opportunamente e siano state prese le eventuali misure complementari di protezione acustica ancora necessarie.25

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

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Art. 23

Valori di pianificazione Per la pianificazione di nuove zone edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni.


Art. 24

Requisiti per le zone edificabili 1

Le nuove zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. Il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non implica una delimitazione di nuove zone edificabili.26 2

Le zone esistenti, ma non ancora urbanizzate per la costruzione di abitazioni o di altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone, nelle quali i valori di pianificazione sono superati, devono essere riservate per usi meno sensibili al rumore, eccetto che, nella parte preponderante di tali zone, i valori di pianificazione possano venir rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.


Art. 25

Costruzione di impianti fissi 1

La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.

2

Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni.27 In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati.

3

Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto.

26

Per. introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

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Capitolo 2: Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 26

Controllo autonomo

1

È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.28 2 A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.29

Art. 27

30 Informazione dell'acquirente

1

Chi mette in commercio sostanze deve: a. informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente; b. fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l'ambiente o indirettamente l'uomo non possano essere messi in pericolo.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all'entità dell'informazione dell'acquirente.31

Art. 28


32

Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche 1

Le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

2

Le istruzioni del fabbricante o dell'importatore devono essere osservate.


Art. 29

Prescrizioni del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

31 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

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2

Tali prescrizioni riguardano segnatamente: a. le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; b. le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti.

Capitolo 3:33 Utilizzazione di organismi
a Principi 1 Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:

a. non possano mettere in pericolo l'uomo o l'ambiente; b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

2

All'utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 200334 sull'ingegneria genetica.

3

Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteggere la salute dell'uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.

b Attività in sistemi chiusi 1

Chiunque utilizza organismi patogeni che non ha il diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale (art. 29c), né di mettere in commercio in vista di un impiego nell'ambiente (art. 29d) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l'uomo e per l'ambiente.

2

Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l'utilizzazione di organismi patogeni. 3

Per determinati organismi patogeni e attività può prevedere deroghe all'obbligo di notifica o autorizzazione oppure agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all'articolo 29a.

33

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

34 RS

814.91

Protezione dell'ambiente 12

814.01

c Immissione nell'ambiente a titolo sperimentale 1

Chiunque intende immettere nell'ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni che non ha il diritto di mettere in commercio in vista di un impiego nell'ambiente (art. 29d) deve esserne autorizzato dalla Confederazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina: a. la consultazione di esperti; b. la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali effetti nocivi o molesti; c. l'informazione del pubblico.

3

Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all'articolo 29a.

d Messa in commercio

1

È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo conforme alle disposizioni, viola i principi di cui all'articolo 29a.

2

A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.

3

Gli organismi patogeni possono essere messi in commercio in vista di un impiego nell'ambiente soltanto previa autorizzazione della Confederazione.

4

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l'informazione del pubblico. Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all'articolo 29a.

e Informazione degli acquirenti 1

Chiunque mette in commercio organismi deve: a. informare l'acquirente sulle loro proprietà importanti per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 29a; b. fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all'articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.

2

Le istruzioni del fabbricante e dell'importatore devono essere osservate.

f Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d'impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all'articolo 29a.

Legge federale

13

814.01

2

In particolare, il Consiglio federale può: a. disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito; b. subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l'utilizzazione di determinati organismi;

c. prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi o a prevenirne l'apparizione;

d. prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile; e. prescrivere indagini a lungo termine per l'utilizzazione di determinati organismi;

f. prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d'autorizzazione.

g Commissioni consultive La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica e la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (art. 22 e 23 della L del 21 mar. 200335 sull'ingegneria genetica) prestano consulenza al Consiglio federale per l'elaborazione delle prescrizioni e per l'esecuzione delle disposizioni sugli organismi.

h Accesso ai documenti

Su domanda, ognuno ha diritto di accedere presso l'autorità esecutiva alle informazioni rilevate nell'ambito dell'esecuzione della presente legge, di altre leggi federali o di accordi internazionali in merito all'utilizzazione di organismi patogeni o per i quali vigono prescrizioni speciali secondo l'articolo 29f. Tale diritto non sussiste se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

Capitolo 4:36 Rifiuti Sezione 1: Prevenzione e smaltimento dei rifiuti

Art. 30

Principi

1

La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile.

2

Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati.

3

I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale.

35 RS

814.91

36

Originario Cap. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 14

814.01

a Prevenzione

Il Consiglio federale può: a. vietare la messa in commercio di prodotti destinati ad essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l'ambiente; b. vietare l'impiego di sostanze o di organismi che rendono lo smaltimento notevolmente più difficile o che, all'atto dello smaltimento, possono mettere in pericolo l'ambiente; c. obbligare i fabbricanti a prevenire la formazione di rifiuti di produzione per i quali non si conoscono metodi di smaltimento rispettosi dell'ambiente.

b Raccolta

1

Il Consiglio federale può prescrivere che determinati rifiuti che si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale debbano essere consegnati separatamente per lo smaltimento.

2

Il Consiglio federale può prescrivere a chi mette in commercio prodotti che come rifiuti si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale di: a. riprendere tali prodotti dopo l'uso; b. prelevare un deposito minimo e rimborsarlo al momento della ripresa.

3

Il Consiglio federale può provvedere a istituire una cassa di compensazione dei depositi e prescrivere, in particolare, che: a. chi mette in commercio prodotti gravati da un deposito versi alla cassa le somme eccedenti derivanti dalla riscossione del deposito; b. dette eccedenze servano a coprire le perdite derivanti dal rimborso del deposito e a promuovere la riconsegna dei prodotti gravati da deposito.

c Trattamento

1

I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell'acqua.

2

I rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l'incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

3

Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti.

Legge federale

15

814.01

d Riciclaggio

Il Consiglio federale può: a. prescrivere che determinati rifiuti debbano essere riciclati, se ciò è sopportabile sotto il profilo economico e se il carico per l'ambiente è minore rispetto a un altro modo di smaltimento e alla fabbricazione ex novo dei prodotti;

b. limitare l'impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti.

e Deposito definitivo

1

I rifiuti possono essere depositati definitivamente soltanto in discarica.

2

Chi intende sistemare o gestire una discarica dev'essere in possesso di un'autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è necessaria. Nell'autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare.

f Traffico di rifiuti speciali 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.

2

Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: a. devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; b. possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; c. possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; d. possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone.

3

Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche.

4

…37

37 Abrogato dal n. I 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).

Protezione dell'ambiente 16

814.01

g Traffico di altri rifiuti 1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.

2

…38

h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (impianti per i rifiuti).

2

L'autorità può limitare nel tempo l'esercizio di impianti per i rifiuti.

Sezione 2:

Pianificazione della gestione dei rifiuti e obbligo di smaltirli

Art. 31

Pianificazione della gestione dei rifiuti 1

I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti.

2

Essi comunicano i loro piani alla Confederazione.

a Collaborazione

1

I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti.

2

Se non riescono a trovare un accordo, i Cantoni propongono soluzioni alla Confederazione. Se la mediazione della Confederazione non porta ad un accordo, il Consiglio federale può ordinare ai Cantoni di:

a. definire le zone di provenienza e gli impianti ai quali devono essere consegnati i rifiuti perché vi siano trattati, riciclati o depositati definitivamente (comprensori di raccolta);

b. determinare l'ubicazione degli impianti per i rifiuti; c. mettere a disposizione di altri Cantoni impianti idonei per i rifiuti; se necessario disciplina la ripartizione delle spese.

38 Abrogato dal n. I 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).

Legge federale

17

814.01

b Smaltimento dei rifiuti urbani 1

I rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente, sono smaltiti dai Cantoni. Per i rifiuti che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o devono essere ripresi da terzi, l'obbligo dello smaltimento è retto dall'articolo 31c.

2

I Cantoni definiscono zone di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti.39 3 Il detentore deve consegnare i rifiuti nell'ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dai Cantoni.

c Smaltimento degli altri rifiuti 1

Il detentore deve smaltire gli altri rifiuti. Può incaricare terzi dello smaltimento.

2

Se necessario i Cantoni facilitano lo smaltimento di questi rifiuti con provvedimenti adeguati. In particolare possono definire comprensori di raccolta.

3

Se lo smaltimento di questi rifiuti richiede in tutta la Svizzera solo pochi comprensori di raccolta, il Consiglio federale può definire questi comprensori.

Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento

Art. 32

Principio

1

Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese.

2

Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni.

a40 Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani 1

I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;

39 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

40 Introdotto dal n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

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814.01

c. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; d. degli interessi;

e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.

2

Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3

I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4

Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

abis 41 Tassa di smaltimento anticipata 1 Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti e gli importatori che mettono in commercio prodotti che, dopo l'uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare una tassa anticipata di smaltimento a un'organizzazione privata a tale scopo incaricata e sorvegliata dalla Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.

2

Il Consiglio federale, tenuto conto delle spese di smaltimento, fissa l'importo massimo e minimo della tassa. Entro questi limiti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni42 stabilisce l'ammontare della tassa.

3

Il Consiglio federale regola le modalità di riscossione e di impiego della tassa. Può prescrivere in particolare che chi mette in commercio i prodotti informi con mezzi adeguati il consumatore circa l'ammontare della tassa.

b Garanzie finanziarie relative alle discariche 1

Chi gestisce o intende gestire una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.

2

Il titolare della discarica che si fa garante deve notificare ogni anno all'autorità l'ammontare della garanzia.

3

Il terzo che si porta garante deve notificare all'autorità l'esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia. Il Consiglio federale può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.

41 Originario art. 32a.

42 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Legge federale

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814.01

4

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla garanzia. Può in particolare: a. fissarne l'entità e la durata o lasciare che sia l'autorità a decidere di caso in caso;

b. prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell'indennizzo.

bbis 43 Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati 1 Qualora rimuova da un sito inquinato materiale che non dev'essere smaltito in seguito a risanamento secondo l'articolo 32c, il detentore del fondo può pretendere da coloro che hanno causato l'inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale se: a. coloro che hanno causato l'inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;

b. lo sgombero del materiale è necessario per procedere all'edificazione o alla modifica di costruzioni; e c. il detentore ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.

2

Il relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.

3

Le pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021.

Sezione 4:44 Risanamento di siti inquinati
c Obbligo di risanamento 1

I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso.

2

I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico.

3

Essi possono eseguire direttamente l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l'incarico a terzi se: 43 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677 2280; FF 2003 4341 4376).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677 2280; FF 2003 4341 4376).

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a. è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente; b. il responsabile non è in grado di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti; o

c. il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito.

d Assunzione delle spese 1

Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese.

2

Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria.

3

L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi.

4

L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento. 5 Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari.

e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti 1

Il Consiglio federale può prescrivere che: a. il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;

b. colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili e dei diversi tipi di discarica. L'aliquota massima corrisponde al 20 per cento del costo medio di deposito in discarica.

3

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti: a. l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; b. l'esame45, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, se: 45 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

Legge federale

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1. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, 2. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani;

c. l'esame46, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo due anni dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005; sono eccettuati gli impianti di tiro che perseguono essenzialmente fini commerciali; d. l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5).

4

Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano al 40 per cento dei costi computabili. Le indennità ai sensi del capoverso 3 lettera a ammontano forfetariamente a 500 franchi per sito.

5

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.

6

Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.

Capitolo 5:47 Deterioramento del suolo

Art. 33

Misure contro il deterioramento del suolo 1

Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive della legge federale del 24 gennaio 199148 sulla protezione delle acque, nonché nelle prescrizioni esecutive sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico, sull'utilizzazione di sostanze e organismi, sui rifiuti e sulle tasse d'incentivazione.49 2 Un suolo può essere deteriorato nella sua struttura fisica soltanto nella misura in cui il pregiudizio che ne deriva alla sua fertilità non è durevole; questa disposizione non vale per l'uso edilizio del suolo. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni o raccomandazioni sulle misure contro i deterioramenti di natura fisica, quali l'erosione o il costipamento.

46 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

47

Originario Cap. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

48 RS

814.20

49 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

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Art. 34

Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati 1

Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo.

2

Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l'utilizzazione del suolo.

3

Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa.


Art. 35

Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati 1

Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento.

2

I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine.

3

I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, determinate utilizzazioni non sono più possibili senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora.

Capitolo 6:50 Tasse d'incentivazione
a Composti organici volatili 1

Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione.

2

Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole.

3

Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: a. impiegati come carburante o combustibile; b. in transito o esportati; c. impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente.

50

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

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4

Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge.

5

Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente.

6

L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

7

Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: a. del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; b. della loro pericolosità per l'ambiente; c. dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; d. del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti.

8

Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa.

9

Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

b Tenore di zolfo nell'olio da riscaldamento «extra leggero» 1

Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), deve versare alla Confederazione una tassa d'incentivazione.51 2 È esente dalla tassa l'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) in transito o esportato.

3

L'importo della tassa è, al massimo, di venti franchi per tonnellata di olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4

Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare, tiene conto: a. del carico che l'anidride solforosa costituisce per l'ambiente; b. dei costi supplementari per la produzione di olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo dello 0,1 per cento; c. dei bisogni relativi all'approvvigionamento del Paese.

51

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

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814.01

5

Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

bbis 52 Tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio 1

Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero benzina o gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d'incentivazione.

2

Sono esenti dalla tassa la benzina e il gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) in transito o esportati.

3

L'importo della tassa è al massimo di 5 centesimi il litro, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4

Il Consiglio federale può fissare un importo diverso per la benzina e per il gasolio.

5

Il Consiglio federale fissa altresì l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: a. del carico che gli inquinamenti atmosferici costituiscono per l'ambiente; b. delle esigenze di protezione del clima; c. dei costi supplementari per la produzione o la distribuzione di benzina e di gasolio con un tenore di zolfo dello 0,001 per cento (% massa); d. dei bisogni relativi all'approvvigionamento del Paese.

6

Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

c Obbligo di pagare la tassa e procedura 1

Sono soggetti alla tassa: a. sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192553 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; b.54 sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199655 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta.

52 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215 4216; FF 2002 5762).

53

[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

Legge federale

25

814.01

2

Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato.

3

Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.56 3bis Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.57 4 Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli.

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 36

Competenze esecutive dei Cantoni Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni.


Art. 37


58

Prescrizioni esecutive cantonali Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 9), la protezione dalle catastrofi (art. 10), il risanamento (art. 16-18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30-32, 32abis-32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.

Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 38

Vigilanza e coordinamento 1

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215 4216; FF 2002 5762).

55 RS

641.61

56

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

57

Introdotto dal n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4215 4216; FF 2002 5762).

58

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

Protezione dell'ambiente 26

814.01

2

Essa coordina le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende.

3

Il Consiglio federale determina i metodi d'esame, di misurazione e di calcolo.


Art. 39

Prescrizioni esecutive e accordi internazionali 1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

1bis

Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e:

a. autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme;

b. prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali;59 2

Esso può stipulare accordi internazionali su: a. le prescrizioni tecniche; abis.60 sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); b.61 la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; c. la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; d. la raccolta di dati e le indagini; e. la ricerca e la formazione.

3

…62


Art. 40


63

Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie 1

Il Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano.

2

Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.

59 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 813.1).

60 Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

62

Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RS 172.061).

63

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

Legge federale

27

814.01


Art. 41

Competenze esecutive della Confederazione 1

La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.64 2 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199765 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.66 3 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.67 4

Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni.68

Sezione 2a:69 Collaborazione con l'economia
a 1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l'esecuzione della presente legge.

2

Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.

3

Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d'esecuzione.

64 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

65 RS

172.010

66 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

67 Introdotto dal n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

68 Originario

cpv.

3.

69

Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 28

814.01

Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali

Art. 42

Servizi della protezione dell'ambiente 1

Per l'esame dei problemi della protezione dell'ambiente, i Cantoni istituiscono un servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti.

2

L'Ufficio federale è il pertinente servizio della Confederazione.70

Art. 43

Delega di compiti d'esecuzione71 Le autorità esecutive possono delegare compiti d'esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.

a72 Emblema ecologico e gestione ambientale 1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione: a. di un sistema volontario di insegne per la protezione dell'ambiente (emblema ecologico);

b. di un sistema volontario di valutazione e miglioramento della protezione ambientale delle imprese (gestione ambientale e monitoraggio ambientale).

2

A tal fine considera il diritto internazionale e le norme tecniche riconosciute a livello internazionale.


Art. 44

Rilevazioni sul carico inquinante 1

La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico inquinante ed esaminano l'esito delle misure prese in virtù della presente legge.

2

Il Consiglio federale coordina le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali.

3

Determina quali dati, rilevati sulle sostanze e sugli organismi in base alla legislazione sull'ingegneria genetica, sulle derrate alimentari, sui medicamenti e i dispositivi medici, sui prodotti chimici, sull'agricoltura, sulle epidemie e sulle epizoozie, devono essere messi a disposizione dell'Ufficio federale.73

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

72

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

73 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Legge federale

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814.01

a74 Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici 1

Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l'autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti).

2

I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d'esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali.

3

Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale.


Art. 45

75 Controlli periodici

Il Consiglio federale può prescrivere il controllo regolare di impianti come i bruciatori ad olio, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti o le macchine di cantiere.


Art. 46

Obbligo d'informare

1

Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.

2

Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull'inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta.76 3 Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l'ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta.77


Art. 47

Informazione e obbligo del segreto 1

I risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie devono essere comunicati, se ne è fatta richiesta, e pubblicati periodicamente.78 2

Le autorità competenti possono, uditi gl'interessati, pubblicare i risultati del controllo d'impianti e le informazioni secondo l'articolo 46, se sono d'interesse generale. I risultati del controllo devono essere comunicati, a domanda, qualora non vi osti

74

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

78

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

Protezione dell'ambiente 30

814.01

un interesse preponderante. Il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

3

Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e di comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

4

Le informazioni riservate ottenute nell'ambito dell'esecuzione della presente legge possono essere trasmesse ad autorità estere e ad organizzazioni internazionali soltanto se un accordo internazionale, decisioni di organizzazioni internazionali o una legge federale lo prevedono.79 Il Consiglio federale regola le competenze e la procedura.80

Art. 48

Tasse 1 Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa.

2

Per la Confederazione, l'ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall'autorità competente giusta il diritto cantonale.

Capitolo 2: Promovimento

Art. 49

Formazione e ricerca

1

La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.81 2

Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell'impatto tecnologico.82 3

Essa può promuovere lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.83 79 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 813.1).

80

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

81

Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

82 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

83

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

31

814.01


Art. 50


84

Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade 1

Nell'ambito dell'impiego del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese: a. per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali che devono essere sistemate con l'aiuto federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 198585 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); per le strade principali, questi sussidi sono parte integrante dei contributi globali secondo la LUMin; b. per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; gli importi dei sussidi sono stabiliti in funzione dell'efficacia delle misure.

2

I Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sull'utilizzo dei sussidi per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade principali che devono essere sistemate con l'aiuto federale e lungo le rimanenti strade.


Art. 51

Installazioni di controllo e di sorveglianza Se le installazioni di misurazione, di controllo e di sorveglianza necessarie all'esecuzione della presente legge servono a più Cantoni, la Confederazione può sussidiarne i costi di costruzione e d'attrezzatura.


Art. 52

Impianti per rifiuti

1

La Confederazione può prestare fideiussioni per la costruzione di impianti per i rifiuti, in particolare di quelli che servono ai detentori di rifiuti di più Cantoni, nella misura in cui il finanziamento non possa essere assicurato altrimenti.86 2 L'Assemblea federale stanzia, mediante un credito d'impegno pluriennale, l'importo massimo sino al quale possono essere concesse fideiussioni.87


Art. 53


88

Cooperazione internazionale per la protezione dell'ambiente 1

La Confederazione può accordare contributi: a. a organizzazioni internazionali o programmi nell'ambito della protezione ambientale internazionale; 84 Nuovo testo giusta il n. II 22 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

85 RS

725.116.2

86

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

87

Introdotto dal n. 18 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

88

Abrogato dal n. 18 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS 616.1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4061 4062; FF 2002 7042).

Protezione dell'ambiente 32

814.01

b. per attuare accordi internazionali in materia ambientale; c. per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera; d. a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell'ambito dell'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.

2

I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

3

Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all'Assemblea federale.

Capitolo 3: Procedura Sezione 1: Rimedi giuridici89

Art. 54


90

…91

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 2:

Ricorso delle associazioni contro decisioni relative ad impianti92

Art. 55


93

Organizzazioni legittimate a ricorrere 1

Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: a. sono attive a livello nazionale; b. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

2

Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto.

89 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

90 Nuovo testo giusta il n. 91 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

91 Abrogata dal n. I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

92 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (n. III cpv. 3 di detta mod.).

Legge federale

33

814.01

3

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

4

La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione.

5

Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività.

a94 Comunicazione della decisione 1

L'autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione secondo l'articolo 55 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone.

2

Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.

b95 Perdita della legittimazione a ricorrere 1

Le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 193096 sull'espropriazione.

2

Le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

3

In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.

4

In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.

c97 Accordi fra richiedenti e organizzazioni 1

Se il richiedente e l'organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell'autorità. L'autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 196898 sulla procedura amministrativa.

94 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

95 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

96 RS

711

97 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

98 RS

172.021

Protezione dell'ambiente 34

814.01

2

Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a: a. far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;

b. realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto; c. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.

3

L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l'organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.

d99 Inizio anticipato dei lavori I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

e100 Spese procedurali

Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico dell'organizzazione soccombente.

Sezione 3:101 Ricorso delle associazioni contro autorizzazioni concernenti organismi
f 1 Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell'ambiente, se: a. sono attive a livello nazionale; b. sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.

2

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

3

Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2.

99 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

100 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

101 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

Legge federale

35

814.01

Sezione 4:

Ricorso delle autorità e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure di sicurezza e delle rimozioni102

Art. 56

Ricorso delle autorità 1

L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.103 2

Lo stesso diritto spetta ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.

3

…104


Art. 57

Ricorso dei Comuni

I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.


Art. 58

Espropriazione

1

Se l'esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.105 2

Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930106 sull'espropriazione. Essi prevedono che: a. il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse; b. il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

3

La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni.107 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni decide sul diritto d'espropriazione.

102 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2006 4777 4817).

103 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

104 Abrogato dal n. 91 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

106 RS 711

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 36

814.01


Art. 59


108

Costi delle misure di sicurezza e di rimozione I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa.

Titolo quarto:109 Responsabilità civile
a In generale110

1

Il titolare di un'azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per l'ambiente risponde del danno causato dal verificarsi di tale pericolo. In caso di danni che si verificano utilizzando organismi patogeni si applica l'articolo 59abis.111 2 Di norma, costituiscono un pericolo particolare per l'ambiente le aziende e gli impianti:

a. che il Consiglio federale assoggetta alle prescrizioni d'esecuzione di cui all'articolo 10 a causa delle sostanze, degli organismi o dei rifiuti da essi utilizzati; b. destinati allo smaltimento dei rifiuti; c. nei quali vengono utilizzati liquidi che possono inquinare le acque; d.112 nei quali sono presenti sostanze per le quali il Consiglio federale, a tutela dell'ambiente, introduce un obbligo d'autorizzazione o emana altre prescrizioni particolari.

3

È liberato da questa responsabilità colui che prova che il danno è stato cagionato da motivi di forza maggiore o da una colpa grave del danneggiato o di terzi.

4

Sono applicabili gli articoli 42-47 e 49-53 del Codice delle obbligazioni113.114 5

La riserva prevista all'articolo 3 è applicabile alle disposizioni sulla responsabilità civile contenute in altre leggi federali.

6

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono anch'essi responsabili secondo i capoversi 1-5.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

109 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

110 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

111 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

112 Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

113 RS

220

114 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Legge federale

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abis115 Utilizzazione di organismi patogeni 1 La persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi patogeni, immette tali organismi nell'ambiente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è responsabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione. 2 La responsabilità per i danni causati alle aziende agricole e silvicole o ai consumatori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi patogeni incombe esclusivamente alla persona soggetta all'obbligo di autorizzazione se gli organismi:

a. sono contenuti in materie ausiliarie dell'agricoltura o della selvicoltura; o b. derivano da tali materie ausiliarie.

3

Nell'ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all'aggravamento del danno.

4

La responsabilità per i danni causati dalla messa in commercio autorizzata di qualsiasi altro organismo patogeno incombe alla persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione se l'organismo è difettoso. La responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio dell'organismo.

5

Sono difettosi gli organismi patogeni che non offrono la sicurezza che è lecito attendersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare:

a. del modo in cui sono presentati al pubblico; b. dell'uso ragionevolmente ipotizzabile; c. del momento in cui sono stati messi in commercio.

6

Un prodotto ottenuto con organismi patogeni non è da ritenersi difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato.

7

Il danno deve essersi verificato a causa della patogenicità degli organismi.

8

La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno. Se tale prova non può essere fornita con certezza o se non si può ragionevolmente pretendere che la persona a cui le incombe la fornisca, il giudice può accontentarsi di un alto grado di verosimiglianza. Il giudice può inoltre ordinare d'ufficio l'accertamento dei fatti.

9

La persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione o di notifica deve rimborsare anche le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti. Se le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un diritto reale o se l'avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostanze, il diritto al risarcimento spetta all'ente pubblico competente.

115 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

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10

È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi.

11

Sono applicabili gli articoli 42-47 e 49-53 del Codice delle obbligazioni116.

12

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch'essi secondo i capoversi 1-11.

b Garanzia

Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può: a.117 prescrivere che i titolari di determinati impianti o aziende e le persone soggette all'obbligo d'autorizzazione o di notifica che utilizzano organismi forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile;

b. fissare l'entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l'autorità a decidere di caso in caso; c. obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all'autorità esecutiva l'esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia;

d. prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica;

e. prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell'indennizzo.

c118 Prescrizione 1 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l'articolo 60 del Codice delle obbligazioni119.

2

Se il danno è stato causato dall'utilizzazione di organismi patogeni, le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent'anni dal giorno in cui: a. l'evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell'azienda o nell'impianto; o

b. gli organismi patogeni sono stati messi in commercio.

116 RS

220

117 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

118 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

119 RS

220

Legge federale

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814.01

d120 Prescrizione del diritto di regresso Il diritto di regresso si prescrive secondo l'articolo 59c. Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l'identità del corresponsabile.

Titolo quinto:121 Disposizioni penali122

Art. 60

Delitti

1

Chiunque, intenzionalmente: a. omette di prendere le misure di sicurezza ordinate per prevenire le catastrofi o si avvale di procedimenti di produzione o di sistemi di deposito vietati (art. 10); b. mette in commercio sostanze per impieghi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 26);

c. mette in commercio sostanze senza informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente (art. 27 cpv. 1 lett. a) o senza indicargli come utilizzare in modo corretto tali sostanze (art. 27 cpv. 1 lett. b); d. utilizza sostanze contrariamente alle istruzioni in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28); e.123 viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (art. 29, 29b cpv. 2, 29f, 30a lett. b e 34 cpv. 1); f.124 utilizza organismi in modo tale che vengano violati i principi di cui all'articolo 29a capoverso 1;

g.125 nell'utilizzare organismi patogeni non prende tutte le misure di confinamento necessarie (art. 29b cpv. 1);

h.126 senza autorizzazione, libera a titolo sperimentale organismi patogeni o li mette in commercio in vista di un impiego nell'ambiente (art. 29c cpv. 1 e 29d cpv. 3 e 4); 120 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

121 Originario Tit. 4 122 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

123 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

124 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

125 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

126 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Protezione dell'ambiente 40

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i.127 mette in commercio organismi dei quali sa o deve sapere che in determinati impieghi vengono violati i principi di cui all'articolo 29a capoverso 1 (art. 29d cpv. 1); j.128 mette in commercio organismi senza fornire all'acquirente le informazioni e le istruzioni necessarie (art. 29e cpv. 1); k.129 utilizza gli organismi senza attenersi alle istruzioni (art. 29e cpv. 2); l. …130 m. senza autorizzazione, sistema o gestisce una discarica (30e cpv. 2); n. omette di contrassegnare come tali i rifiuti speciali in vista della consegna (art. 30f cpv. 2 lett. a) oppure li consegna ad un'impresa che non è in possesso della necessaria autorizzazione (art. 30f cpv. 2 lett. b); o. ritira, importa o esporta, senza autorizzazione, rifiuti speciali (art. 30f cpv. 2 lett. c e d);

p. viola le prescrizioni sul traffico dei rifiuti speciali (art. 30f cpv. 1); q. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b), è punito con la detenzione o con la multa; se l'uomo o l'ambiente è stato messo in grave pericolo, la pena è della detenzione.131 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa.


Art. 61

Contravvenzioni

1

Chiunque, intenzionalmente: a. viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1); b. non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32c cpv. 1); c. non prende le misure di protezione acustica prescritte dall'autorità (art. 1925);

d. fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27); e. utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28);

127 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

128 Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

129 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

130 Abrogata dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

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f.

incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30c cpv. 2); g. deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30e cpv. 1); h. viola l'obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 30f cpv. 4, 30g cpv. 2, 32b cpv. 2 e 3); i.

viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1-4); k. viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30g cpv. 1); l.

non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1); m. viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l'utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3); n. viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie132 (art. 40);

o. rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all'autorità competente (art. 46);

p. viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b), è punito con l'arresto o la multa.133 2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3

Il tentativo e la complicità sono punibili.

a134 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione 1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa viene stimato.135 2

Il tentativo di procacciare a sé o a terzi un profitto fiscale indebito è punibile.

132 In precedenza: omologazione e contrassegni.

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

134 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215 4216; FF 2002 5762).

Protezione dell'ambiente 42

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3

L'Amministrazione delle dogane valuta la gravità delle infrazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 e persegue gli autori di tali infrazioni conformemente alle relative disposizioni procedurali della legge federale del 1° ottobre 1925136 sulle dogane.

4

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi dei capoversi 1 o 2 che dev'essere giudicata dall'Amministrazione federale delle dogane e un'infrazione alla legislazione doganale o alla legge federale del 21 giugno 1996137 sull'imposizione degli oli minerali, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.138

Art. 62

Applicazione del diritto penale amministrativo 1

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974139 sul diritto penale amministrativo sono applicabili ai reati secondo la presente legge.

2

Per le infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione valgono inoltre le altre disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.140 Titolo sesto:141 Disposizioni finali

Art. 63

Disposizione transitoria concernente il controllo autonomo di sostanze 1

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le sostanze con nuove componenti possono essere messe in commercio solo se hanno subìto il controllo autonomo (art. 26).

2

Il Consiglio federale stabilisce il termine transitorio per le altre sostanze.


Art. 64

Adattamento di ordinanze federali Le prescrizioni concernenti l'ambiente, emanate in virtù di altre leggi federali, se non sono conformi a quelle della presente legge, devono essere adeguate o completate secondo un piano stabilito dal Consiglio federale.

136 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

137 RS 641.61 138 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

139 RS 313.0 140 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

141 Originario Tit. 5

Legge federale

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Art. 65

Diritto cantonale sulla protezione dell'ambiente 1

Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell'interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie.

2

I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l'utilizzazione di sostanze o organismi.142 Le prescrizioni cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani le pertinenti prescrizioni.


Art. 66

143 RS

451. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

144 Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

145 [RU 1960 382, 1962 7 art. 4, 1972 528, 1977 2249 n. I 822. RU 1985 834 art. 39]

Protezione dell'ambiente 44

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Art. 67

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1985149 146 [RU 1972 1120, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1985 660 n. I 51, 1991 362 n. II 402 857 all. n. 19, 1992 288 all. n. 32. RU 1992 1860 art. 74] 147 [RU 1972 360, 1977 2249 I 541, 1982 1676 all. n. 10, 1985 660 I 41, 1991 362 II 403, 1997 1155 all n. 4, 1998 3033 all. n. 7. RU 2004 4763 all. n. I].

148 RS 822.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

149 DCF del 12 set. 1984 (RU 1984 1143).