01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.03.2020 - 30.06.2020
01.01.2018 - 29.02.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.07.2016
01.07.2014 - 31.03.2015
01.06.2014 - 30.06.2014
01.11.2013 - 31.05.2014
01.08.2010 - 31.10.2013
01.10.2009 - 31.07.2010
01.08.2008 - 30.09.2009
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
01.09.2005 - 31.10.2006
01.08.2005 - 31.08.2005
01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2002 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale
sulla protezione dell'ambiente
(Legge sulla protezione dell'ambiente [LPAmb
1]) del 7 ottobre 1983 (Stato 27 novembre 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 24novies capoversi 1 e 3 della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 19794, decreta:

Titolo primo: Principi e disposizioni generali Capitolo 1: Principi

Art. 1

Scopo

1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti e di conservare la fertilità del
suolo.

2 A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti
devono essere limitati tempestivamente.


Art. 2

Principio di causalità Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la
causa.


Art. 3

Riserva di altre leggi 1 Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali.

2 Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione
sull'energia nucleare e a quella sulla radioprotezione.5 RU 1984 1122

1

Nuova abbreviazione giusta l'art. 1 let. e dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune
abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

2

[CS 1 3; RU 1971 905, 1992 1579]A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 74 e
120 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in
vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

4

FF 1979 III 713 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

814.01

Protezione dell'ambiente 2

814.01


Art. 4

Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali 1 Le prescrizioni fondate su altre leggi federali e concernenti gli effetti cagionati
all'ambiente dagli inquinamenti atmosferici, dal rumore, dalle vibrazioni e radiazioni devono corrispondere al principio della limitazione delle emissioni (art. 11), ai
valori limite delle immissioni (art. 13-15), ai valori d'allarme (art. 19) e ai valori di
pianificazione (art. 23-25).6 2 Le prescrizioni fondate su altre leggi federali e concernenti l'impiego di sostanze o
di organismi con effetti sull'ambiente devono corrispondere ai principi riguardanti le
sostanze (art. 26-28) e gli organismi (art. 29a-f e 29h) pericolosi per l'ambiente.7

Art. 5

Deroghe per la difesa nazionale In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale disciplina, in via d'ordinanza, le deroghe alle disposizioni della presente legge.


Art. 6

Informazione e consulenza 1 Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente e
lo stato del carico inquinante.8 2 I servizi della protezione dell'ambiente (art. 42) prestano consulenza alle autorità e
ai privati.9

3 Raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 7

Definizioni

1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le
radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi sui corsi d'acqua, il deterioramento del suolo come pure le modificazioni del materiale genetico di organismi
o le modificazioni della composizione naturale di biocenosi, conseguenti alla costruzione o all'esercizio di impianti, all'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti,
oppure alla coltivazione del suolo.10 2 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

3

814.01

3 Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali
dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11 4 Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore.

4bis Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o
biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo
strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12 5 Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti che, direttamente o
indirettamente, provocano un effetto biologico. Sono loro equiparati le miscele e gli
oggetti che contengono tali sostanze.

5bis Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di
riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni
e gli oggetti che contengono tali unità.13 5ter Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un
modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.14 6 Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono
essere smaltite nell'interesse pubblico.15 6bis Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo
nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica
dei rifiuti.16

6ter Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o
rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.17 7 Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni
fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i
veicoli, i battelli e gli aeromobili.

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

12

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

13

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

14

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

16

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

17

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 4

814.01


Art. 8

Valutazione degli effetti Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.


Art. 9

Esame dell'impatto sull'ambiente 1 Prima di decidere della pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti
che possono gravare notevolmente l'ambiente, l'autorità ne esamina il più presto
possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche; il Consiglio federale designa
questi impianti.18

2 L'esame dell'impatto sull'ambiente è svolto in base a un rapporto contenente le indicazioni necessarie all'esame del progetto secondo le disposizioni sulla protezione
dell'ambiente. Il rapporto è allestito secondo le istruzioni dei servizi della protezione
dell'ambiente all'indirizzo dell'autorità decisionale e comprende i punti seguenti:19 a.

lo stato iniziale;

b.

il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per
i casi di catastrofe;

c.

il carico inquinante presumibile dopo l'esecuzione del progetto; d.

le misure che permetterebbero un'ulteriore riduzione del carico inquinante,
nonché il loro costo.

3 Il richiedente, che si tratti di un privato o di un servizio pubblico, provvede alla
compilazione del rapporto.

4 Per gli impianti pubblici e gli impianti privati concessionati, il rapporto contiene
inoltre la giustificazione del progetto.

5 I servizi della protezione dell'ambiente esaminano i rapporti e propongono
all'autorità decisionale le misure da prendere. Il Consiglio federale disciplina i termini della valutazione.20 6 L'autorità decisionale può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Se
sono necessarie perizie, dà agli interessati la possibilità di esprimere il loro parere
prima della nomina dei periti.

7 Quando si tratta di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento nonché di altri impianti designati dal Consiglio federale,
l'autorità decisionale consulta inoltre l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e
del paesaggio (Ufficio federale).21 18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

5

814.01

8 Il rapporto e i risultati dell'esame dell'impatto sull'ambiente possono essere consultati da ognuno nella misura in cui interessi preponderanti non esigano l'osservanza del segreto; il segreto d'affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.


Art. 10

Protezione dalle catastrofi 1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari,
possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.22 Occorre, in particolare,
scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicurezza,
prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme.

2 I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d'annuncio.

3 Il titolare dell'impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio
d'annuncio.23

4 Il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, vietare determinati procedimenti di
produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l'ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante Capitolo 1: Inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni e radiazioni Sezione 1: Emissioni

Art. 11

Principio

1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati
da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).

2 Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della
prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso
tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

3 Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti,
tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.


Art. 12

Limitazione delle emissioni 1 Le emissioni sono limitate da: a.

valori limite;

b.

prescrizioni di costruzione e attrezzatura; 22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 6

814.01

c.

prescrizioni di traffico o d'esercizio; d.

prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici; e.

prescrizioni su combustibili e carburanti.

2 Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge.

Sezione 2: Immissioni

Art. 13

Valori limite delle immissioni 1 Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per
la valutazione degli effetti dannosi o molesti.

2 Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone
particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.


Art. 14

Valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo
che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori: a.

non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro
biotopi;

b.

non molestino considerevolmente la popolazione; c.

non danneggino le opere edili; d.

non pregiudichino la fertilità del suolo, la vegetazione e le acque.


Art. 15

Valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo
che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non
molestino considerevolmente la popolazione.

Sezione 3: Risanamenti

Art. 16

Obbligo di risanamento 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle,
ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.

3 Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare
dell'impianto di presentarle proposte in merito.

Legge federale

7

814.01

4 In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto.


Art. 17

Facilitazioni nel singolo caso 1 Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l'articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni.

2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.


Art. 18

Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento 1 Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto
se viene contemporaneamente risanato.

2 Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse.

Sezione 4:
Prescrizioni complementari per la protezione contro il rumore e
le vibrazioni


Art. 19

Valori d'allarme

Il Consiglio federale, per valutare l'urgenza dei risanamenti (art. 16 e 20), può stabilire, per le immissioni foniche, valori d'allarme superiori ai valori limite delle
immissioni (art. 15).


Art. 20

Isolazione acustica negli edifici esistenti 1 Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore
d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti,
impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al
soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura
edile.

2 I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie
misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato: a.

i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o b.

i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati.

Protezione dell'ambiente 8

814.01


Art. 21

Protezione acustica nei nuovi edifici 1 Chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno prolungato di persone deve prevedere un'appropriata protezione edile contro il rumore esterno ed
interno, come anche contro le vibrazioni.

2 Il Consiglio federale stabilisce la protezione minima in via d'ordinanza.


Art. 22

Permessi di costruzione in zone esposte al rumore 1 I permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di
persone, sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle
immissioni non sono superati.

2 Se i valori limite delle immissioni sono superati, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti opportunamente e siano state prese le eventuali misure
complementari di protezione acustica ancora necessarie.24

Art. 23

Valori di pianificazione Per la pianificazione di nuove zone edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni.


Art. 24

Requisiti per le zone edificabili 1 Le nuove zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le
immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori
possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. Il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non implica una delimitazione di nuove zone edificabili.25 2 Le zone esistenti, ma non ancora urbanizzate per la costruzione di abitazioni o di
altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone, nelle quali i valori di pianificazione sono superati, devono essere riservate per usi meno sensibili al rumore,
eccetto che, nella parte preponderante di tali zone, i valori di pianificazione possano
venir rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.


Art. 25

Costruzione di impianti fissi 1 La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi
prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità
che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

25

Per. introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

9

814.01

2 Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della
pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce
un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate
facilitazioni.26 In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni
non devono però essere superati.

3 Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti
fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere
rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere
protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario
dell'impianto.

Capitolo 2: Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 26

Controllo autonomo

1 È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati
o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche
se utilizzati conformemente alle prescrizioni.27 2 A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del
controllo autonomo.28


Art. 27


29

Informazione dell'acquirente 1 Chi mette in commercio sostanze deve: a.

informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente; b.

fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l'ambiente o indirettamente l'uomo
non possano essere messi in pericolo.

2 Sono salve le disposizioni relative al contrassegno delle sostanze secondo la legislazione sui veleni.

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 10

814.01


Art. 28


30

Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche 1 Le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i
loro rifiuti non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

2 Le istruzioni del fabbricante o dell'importatore devono essere osservate.


Art. 29

Prescrizioni del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro
proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

2 Tali prescrizioni riguardano segnatamente: a.

le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto
con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per
la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; b.

le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i
composti organici clorurati e i metalli pesanti.

Capitolo 3:31 Organismi pericolosi per l'ambiente
a Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche 1 Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti
o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

2 Le istruzioni del fabbricante o dell'importatore devono essere osservate.

b Messa in commercio

1 È vietato mettere in commercio organismi per impieghi nei quali, anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni, essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti possono
mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

2 A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del
controllo autonomo.

c Obbligo dell'autorizzazione per la messa in commercio 1 La messa in commercio di organismi geneticamente modificati o patogeni in vista
di un impiego nell'ambiente è subordinata ad un'autorizzazione della Confederazione.

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

31

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

11

814.01

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle esigenze e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione nonché sull'informazione del pubblico.

3 Per determinati organismi, può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione
se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è escluso ogni pericolo per
l'ambiente.

d Informazione dell'acquirente 1 Chiunque mette in commercio organismi deve: a.

informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente; b.

fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che, se gli organismi sono
utilizzati conformemente alle prescrizioni, l'ambiente o indirettamente
l'uomo non possano essere messi in pericolo.

2 Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati deve informarne l'acquirente.

e Immissione a titolo sperimentale 1 Chiunque intende liberare a titolo sperimentale organismi geneticamente modificati o patogeni che non ha il diritto di mettere in commercio, in vista di un impiego
che ne implichi l'immissione nell'ambiente (art. 29c), deve esservi autorizzato dalla
Confederazione.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle esigenze da osservare e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione. In particolare regola: a.

le modalità di consultazione di esperti; b.

la garanzia finanziaria delle misure per accertare, prevenire o eliminare
eventuali effetti nocivi o molesti; c.

l'informazione del pubblico.

3 Per determinati organismi, può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione
se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è escluso ogni pericolo per
l'ambiente.

f Misure di confinamento 1 Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati o patogeni che non ha
diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale (art. 29e), né di mettere in
commercio in vista di un impiego che ne implichi l'immissione nell'ambiente
(art. 29c), deve adottare tutte le necessarie misure di confinamento, tenuto conto
della minaccia che questi organismi comportano per l'ambiente.

2 Il Consiglio federale subordina a notifica o ad autorizzazione l'utilizzazione di tali
organismi.

3 Per determinati organismi, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo
di notifica o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è escluso ogni pericolo per l'ambiente.

Protezione dell'ambiente 12

814.01

g Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni concernenti gli organismi
che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità usata, possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

2 In particolare può: a.

disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di organismi; b.

subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l'utilizzazione di determinati organismi; c.

prescrivere misure per lottare contro determinati organismi o per prevenirne
l'apparizione.

h Commissione di esperti per la sicurezza biologica 1 Il Consiglio federale nomina una commissione federale di esperti per la sicurezza
biologica, formata da specialisti delle cerchie interessate. Gli interessi di protezione
e di utilizzazione devono essere rappresentati in modo adeguato.

2 La commissione presta consulenza al Consiglio federale per l'elaborazione delle
prescrizioni e alle autorità per l'esecuzione. Essa viene sentita in merito alle
domande di autorizzazione e può emanare raccomandazioni relative a tali domande.
In casi importanti e motivati, può richiedere preventivamente perizie e analisi.

3 Essa informa periodicamente il pubblico in merito a importanti accertamenti e fa
annualmente rapporto al Consiglio federale.

Capitolo 4:32 Rifiuti
Sezione 1: Prevenzione e smaltimento dei rifiuti


Art. 30

Principi

1 La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile.

2 Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati.

3 I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale.

a Prevenzione

Il Consiglio federale può: a.

vietare la messa in commercio di prodotti destinati ad essere impiegati una
sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano
il carico che ne deriva per l'ambiente; 32

Originario cap. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal
1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

13

814.01

b.

vietare l'impiego di sostanze o di organismi che rendono lo smaltimento
notevolmente più difficile o che, all'atto dello smaltimento, possono mettere
in pericolo l'ambiente; c.

obbligare i fabbricanti a prevenire la formazione di rifiuti di produzione per i
quali non si conoscono metodi di smaltimento rispettosi dell'ambiente.

b Raccolta

1 Il Consiglio federale può prescrivere che determinati rifiuti che si prestano ad
essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale debbano essere consegnati
separatamente per lo smaltimento.

2 Il Consiglio federale può prescrivere a chi mette in commercio prodotti che come
rifiuti si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale di: a.

riprendere tali prodotti dopo l'uso; b.

prelevare un deposito minimo e rimborsarlo al momento della ripresa.

3 Il Consiglio federale può provvedere a istituire una cassa di compensazione dei
depositi e prescrivere, in particolare, che: a.

chi mette in commercio prodotti gravati da un deposito versi alla cassa le
somme eccedenti derivanti dalla riscossione del deposito; b.

dette eccedenze servano a coprire le perdite derivanti dal rimborso del deposito e a promuovere la riconsegna dei prodotti gravati da deposito.

c Trattamento

1 I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono essere trattati in modo
da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità
nell'acqua.

2 I rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l'incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne
risultano immissioni eccessive.

3 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti.

d Riciclaggio

Il Consiglio federale può: a.

prescrivere che determinati rifiuti debbano essere riciclati, se ciò è sopportabile sotto il profilo economico e se il carico per l'ambiente è minore rispetto
a un altro modo di smaltimento e alla fabbricazione ex novo dei prodotti; b.

limitare l'impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti.

Protezione dell'ambiente 14

814.01

e Deposito definitivo

1 I rifiuti possono essere depositati definitivamente soltanto in discarica.

2 Chi intende sistemare o gestire una discarica dev'essere in possesso di un'autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è
necessaria. Nell'autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare.

f Traffico di rifiuti speciali 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento
conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto
ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.

2 Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali: a.

devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per
l'importazione, l'esportazione ed il transito; b.

possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in
possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d; c.

possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale; d.

possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di
un'autorizzazione del Cantone.

3 Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche.

4 Le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali, oppure che organizzano
per conto di terzi lo smaltimento di tali rifiuti o vi partecipano, devono notificarlo
alle autorità.

g Traffico di altri rifiuti 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo
l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.

2 Le imprese che raccolgono o trattano altri rifiuti, oppure che organizzano per conto
di terzi lo smaltimento di altri rifiuti o vi partecipano, devono notificarlo alle autorità.

h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per
lo smaltimento dei rifiuti (impianti per i rifiuti).

2 L'autorità può limitare nel tempo l'esercizio di impianti per i rifiuti.

Legge federale

15

814.01

Sezione 2:
Pianificazione della gestione dei rifiuti e obbligo di smaltirli


Art. 31

Pianificazione della gestione dei rifiuti 1 I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il
loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti.

2 Essi comunicano i loro piani alla Confederazione.

a Collaborazione

1 I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti
e di smaltimento. Evitano le sovraccapacità in impianti per i rifiuti.

2 Se non riescono a trovare un accordo, i Cantoni propongono soluzioni alla Confederazione. Se la mediazione della Confederazione non porta ad un accordo, il Consiglio federale può ordinare ai Cantoni di: a.

definire le zone di provenienza e gli impianti ai quali devono essere consegnati i rifiuti perché vi siano trattati, riciclati o depositati definitivamente
(comprensori di raccolta); b.

determinare l'ubicazione degli impianti per i rifiuti; c.

mettere a disposizione di altri Cantoni impianti idonei per i rifiuti; se necessario disciplina la ripartizione delle spese.

b Smaltimento dei rifiuti urbani 1 I rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli
impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente, sono smaltiti dai Cantoni. Per i rifiuti che, in
virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal
detentore o devono essere ripresi da terzi, l'obbligo dello smaltimento è retto dall'articolo 31c.

2 I Cantoni definiscono zone di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti.33 3 Il detentore deve consegnare i rifiuti nell'ambito delle azioni di raccolta previste
dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dai Cantoni.

c Smaltimento degli altri rifiuti 1 Il detentore deve smaltire gli altri rifiuti. Può incaricare terzi dello smaltimento.

2 Se necessario i Cantoni facilitano lo smaltimento di questi rifiuti con provvedimenti adeguati. In particolare possono definire comprensori di raccolta.

33

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997
(RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

Protezione dell'ambiente 16

814.01

3 Se lo smaltimento di questi rifiuti richiede in tutta la Svizzera solo pochi comprensori di raccolta, il Consiglio federale può definire questi comprensori.

Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento

Art. 32

Principio

1 Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i
rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese.

2 Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai
Cantoni.

a34 Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani 1 I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto
siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o
altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato
tenendo conto in particolare: a.

del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; b.

dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i
rifiuti;

c.

degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; d.

degli interessi;

e.

degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o
per l'ottimizzazione del loro esercizio.

2 Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità
dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento
può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3 I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

abis35 Tassa di smaltimento anticipata 1 Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti e gli importatori che mettono in
commercio prodotti che, dopo l'uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori,
ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere
riciclati, a versare una tassa anticipata di smaltimento a un'organizzazione privata a 34

Introdotto dal n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997
(RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

35

Originario art. 32a.

Legge federale

17

814.01

tale scopo incaricata e sorvegliata dalla Confederazione. Tale tassa è destinata a
finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.

2 Il Consiglio federale, tenuto conto delle spese di smaltimento, fissa l'importo massimo e minimo della tassa. Entro questi limiti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni36 stabilisce l'ammontare
della tassa.

3 Il Consiglio federale regola le modalità di riscossione e di impiego della tassa. Può
prescrivere in particolare che chi mette in commercio i prodotti informi con mezzi
adeguati il consumatore circa l'ammontare della tassa.

b Garanzie finanziarie relative alle discariche 1 Chi gestisce o intende gestire una discarica deve garantire la copertura dei costi per
la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.

2 Il titolare della discarica che si fa garante deve notificare ogni anno all'autorità
l'ammontare della garanzia.

3 Il terzo che si porta garante deve notificare all'autorità l'esistenza, la sospensione o
la cessazione della garanzia. Il Consiglio federale può prevedere che la garanzia sia
sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.

4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla garanzia. Può in particolare: a.

fissarne l'entità e la durata o lasciare che sia l'autorità a decidere di caso in
caso;

b.

prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la
questione dell'indennizzo.

Sezione 4:
Risanamento di discariche e di altri siti inquinati da rifiuti

c Obbligo di risanamento 1 I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti vengano risanati, se tali discariche o siti sono all'origine di effetti nocivi o molesti
oppure se esiste il pericolo concreto37 che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli
obiettivi e l'urgenza dello stesso.

2 I Cantoni allestiscono un inventario, accessibile al pubblico, delle discariche e
degli altri siti inquinati da rifiuti.

36

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo.

37

Introdotto dalla Commissione di redazione dell'AF (RS 171.11 art. 33 cpv. 1 - LRC).

Protezione dell'ambiente 18

814.01

d Assunzione delle spese 1 Colui che inquina si assume le spese del risanamento.

2 Se l'inquinamento è causato da più persone, queste si assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico
di colui che ha reso necessario il risanamento a causa del suo comportamento. Chi è
implicato soltanto quale detentore della discarica o del sito non sopporta alcuna spesa se: a.

non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento applicando la diligenza
necessaria;

b.

non traeva alcun vantaggio dall'inquinamento e c.

non trae alcun vantaggio dal risanamento.

3 L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese qualora la
persona tenuta a procedere al risanamento lo richieda o l'autorità proceda essa stessa
al risanamento.

e Tassa per il finanziamento dei risanamenti 1 Il Consiglio federale può prescrivere che il detentore di una discarica versi alla
Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti.38 Se introduce siffatta
tassa, esso prescrive parimenti che colui che esporta rifiuti in vista del loro deposito
versi una tassa alla Confederazione.39 La Confederazione utilizza il ricavato unicamente per indennizzare il risanamento di
discariche e di altri siti inquinati da rifiuti. Le indennità sono versate ai Cantoni in
funzione dei costi di risanamento.

2 Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa tenendo conto in particolare dei
costi di risanamento prevedibili e dei diversi tipi di discarica. L'aliquota della tassa
corrisponde al massimo al 20 per cento del costo medio di deposito in discarica.

3 Le indennità della Confederazione ammontano al massimo al 40 per cento dei costi
computabili per il risanamento e sono versate soltanto se: a.

nella discarica o nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996; b.

il risanamento è economico, conforme alle esigenze ecologiche e corrisponde allo stato della tecnica, e c.

il responsabile non è identificabile o è insolvente, oppure la discarica o il
sito da risanare sono stati adibiti prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa,
sull'ammontare delle indennità della Confederazione e sui costi computabili.

38

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997
(RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

39

Per. introdotto dal n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997
(RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

Legge federale

19

814.01

5 Il diritto cantonale può prevedere proprie tasse per finanziare il risanamento di
discariche e di altri siti.

Capitolo 5:40 Deterioramento del suolo

Art. 33

Misure contro il deterioramento del suolo 1 Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo
da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive
della legge del 24 gennaio 199141 sulla protezione delle acque, nonché nelle prescrizioni esecutive sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l'inquinamento
atmosferico, sulle sostanze e organismi pericolosi per l'ambiente, sui rifiuti e sulle
tasse d'incentivazione.

2 Un suolo può essere deteriorato nella sua struttura fisica soltanto nella misura in
cui il pregiudizio che ne deriva alla sua fertilità non è durevole; questa disposizione
non vale per l'uso edilizio del suolo. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni
o raccomandazioni sulle misure contro i deterioramenti di natura fisica, quali l'erosione o il costipamento.


Art. 34

Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati 1 Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i
Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le
prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle
limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul
deterioramento fisico del suolo.

2 Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l'utilizzazione del suolo.

3 Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei
quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il
deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non
pericolosa.


Art. 35

Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli
deteriorati

1 Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori
indicativi e valori di risanamento.

2 I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle
attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine.

40

Originario cap. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal
1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

41

RS 814.20

Protezione dell'ambiente 20

814.01

3 I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base
alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, determinate utilizzazioni non
sono più possibili senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora.

Capitolo 6:42 Tasse d'incentivazione
a Composti organici volatili 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante
o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione.

2 Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili
in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico
rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole.

3 Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: a.

impiegati come carburante o combustibile; b.

in transito o esportati; c.

impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente.

4 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo
tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge.

5 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente.

6 L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente
disposizione.

7 Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione
dell'aria; in particolare tiene conto: a.

del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; b.

della loro pericolosità per l'ambiente; c.

dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; d.

del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti.

8 Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa.

9 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese
d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale
disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni,
enti di diritto pubblico o privati.

42

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

21

814.01

b Tenore di zolfo nell'olio da riscaldamento «extra leggero» 1 Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero olio da riscaldamento «extra
leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), deve versare
alla Confederazione una tassa d'incentivazione.43 2 È esente dalla tassa l'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo
superiore allo 0,1 per cento (% massa) in transito o esportato.

3 L'importo della tassa è, al massimo, di venti franchi per tonnellata di olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4 Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione
dell'aria; in particolare, tiene conto: a.

del carico che l'anidride solforosa costituisce per l'ambiente; b.

dei costi supplementari per la produzione di olio da riscaldamento «extra
leggero» con un tenore di zolfo dello 0,1 per cento; c.

dei bisogni relativi all'approvvigionamento del Paese.

5 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese
d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale
disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni,
enti di diritto pubblico o privati.

c Obbligo di pagare la tassa e procedura 1 Sono soggetti alla tassa: a.

sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione,
sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale sulle dogane44 nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; b.

sull'olio da riscaldamento «extra leggero», coloro che, in virtù della legge
federale del 21 giugno 199645 sull'imposizione degli oli minerali, sono soggetti all'imposta.46 2 Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le
modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato.

43

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli
minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

44

RS 631.0

45

RS 641.61

46

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli
minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

Protezione dell'ambiente 22

814.01

3 Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della
tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione,
valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.47 3bis Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o
l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», valgono
le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla legge
sull'imposizione degli oli minerali.48 4 Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve
dichiararli.

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 36

Competenze esecutive dei Cantoni Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni.


Art. 37


49

Prescrizioni esecutive cantonali Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente
(art. 9), la protezione dalle catastrofi (art. 10), il risanamento (art. 16-18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30-32, 32abis-32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.

Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 38

Vigilanza e coordinamento 1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2 Essa coordina le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed
aziende.

3 Il Consiglio federale determina i metodi d'esame, di misurazione e di calcolo.

47

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli
minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

48

Introdotto dal n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali,
in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997
(RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041).

Legge federale

23

814.01


Art. 39

Prescrizioni esecutive e accordi internazionali 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

2 Esso può stipulare accordi internazionali su: a.

le prescrizioni tecniche; b.50 la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; c.

la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni
bilaterali consultive; d.

la raccolta di dati e le indagini; e.

la ricerca e la formazione.

3 Prima di emanare ordinanze o di concludere accordi internazionali, consulta i
Cantoni e le cerchie interessate. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni può fissare l'importo della tassa di smaltimento
anticipata (art. 32abis51) senza effettuare detta consultazione.52

Art. 40


53

Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie 1 Il Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico inquinante che
essi provocano.

2 Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e
omologazioni esteri.


Art. 41

Competenze esecutive della Confederazione 1 La Confederazione dà esecuzione agli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni
su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29b-29h(organismi pericolosi per l'ambiente), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della
Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse
d'incentivazione), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in 50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

51

Nuovo rinvio giusta il n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997
(RU 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1041). Della presente modificazione è stato tenuto
conto in tutto il presente testo.

52

Per. introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

53

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al
commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

Protezione dell'ambiente 24

814.01

commercio di impianti fabbricati in serie54) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le
sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.55 2 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è
competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli
altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione56.57 3 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.58 4 Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni.59 Sezione 2a:60 Collaborazione con l'economia
a 1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le
organizzazioni economiche per l'esecuzione della presente legge.

2 Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.

3 Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente
o totalmente, accordi settoriali nel diritto d'esecuzione.

54

In precedenza: omologazione e contrassegni.

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

56

RS 172.010

57

Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

58

Introdotto dal n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

59

Originario cpv. 3.

60

Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

25

814.01

Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali

Art. 42

Servizi della protezione dell'ambiente 1 Per l'esame dei problemi della protezione dell'ambiente, i Cantoni istituiscono un
servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti.

2 L'Ufficio federale è il pertinente servizio della Confederazione.61

Art. 43

Delega di compiti d'esecuzione62 Le autorità esecutive possono delegare compiti d'esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.

a63 Emblema ecologico e gestione ambientale 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione: a.

di un sistema volontario di insegne per la protezione dell'ambiente (emblema ecologico); b.

di un sistema volontario di valutazione e miglioramento della protezione
ambientale delle imprese (gestione ambientale e monitoraggio ambientale).

2 A tal fine considera il diritto internazionale e le norme tecniche riconosciute a
livello internazionale.


Art. 44

Rilevazioni sul carico inquinante 1 La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico inquinante ed
esaminano l'esito delle misure prese in virtù della presente legge.

2 Il Consiglio federale coordina le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali.

3 Determina quali dati, rilevati sulle sostanze e gli organismi in base alle legislazioni
sui veleni, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici, sull'agricoltura, sulle
epidemie e sulle epizoozie, devono essere messi a disposizione dell'Ufficio federale.64 61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

63

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

64

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici,
in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Protezione dell'ambiente 26

814.01

a65 Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici 1 Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l'autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo
prestabilito (piano dei provvedimenti).

2 I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d'esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che
possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi
legali.

3 Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione,
i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale.


Art. 45


66

Controlli periodici

Il Consiglio federale può prescrivere il controllo regolare di impianti come i bruciatori ad olio, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti o le macchine di cantiere.


Art. 46

Obbligo d'informare

1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione
della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.

2 Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con
dati sull'inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro
smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta.67 3 Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l'ambiente o che vengono messi in commercio per la
prima volta.68


Art. 47

Informazione e obbligo del segreto 1 I risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie devono essere comunicati, se ne è fatta richiesta, e pubblicati periodicamente.69 2 Le autorità competenti possono, uditi gl'interessati, pubblicare i risultati del controllo d'impianti e le informazioni secondo l'articolo 46, se sono d'interesse generale. I risultati del controllo devono essere comunicati, a domanda, qualora non vi osti 65

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

69

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al
commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

Legge federale

27

814.01

un interesse preponderante. Il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

3 Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i
membri di commissioni e di comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

4 Le informazioni riservate ottenute nell'ambito dell'esecuzione della presente legge
possono essere trasmesse ad autorità estere soltanto se un accordo internazionale o
una legge federale lo prevede. Il Consiglio federale regola le competenze e la procedura.70

Art. 48

Tasse

1 Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge,
è riscossa una tassa.

2 Per la Confederazione, l'ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall'autorità competente giusta il diritto cantonale.

Capitolo 2: Promovimento

Art. 49

Formazione e ricerca

1 La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.71 2 Essa può far eseguire o sostenere lavori di ricerca.

3 Essa può promuovere lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di
ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari
non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione
degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.72

Art. 50

Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade 1 La Confederazione partecipa alle spese delle necessarie misure di protezione
dell'ambiente lungo le strade o, in via sostitutiva, negli edifici nel quadro dell'uso
del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti per compiti connessi con la circolazione stradale.

2 Il sussidio federale per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali sistemabili con la partecipazione finanziaria della
Confederazione è commisurato alle aliquote fissate per tali strade.

70

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

71

Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal
1° apr. 1991 (RS 616.1).

72

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'ambiente 28

814.01

3 L'aliquota di sussidio per risanamenti nella rimanente rete stradale è del 40-70 per
cento.73 Per la valutazione del sussidio sono determinanti sia la capacità finanziaria
del Cantone sia i costi del risanamento.

4 I sussidi federali sono versati ai Cantoni.


Art. 51

Installazioni di controllo e di sorveglianza Se le installazioni di misurazione, di controllo e di sorveglianza necessarie all'esecuzione della presente legge servono a più Cantoni, la Confederazione può sussidiarne i costi di costruzione e d'attrezzatura.


Art. 52

Impianti per rifiuti

1 La Confederazione può prestare fideiussioni per la costruzione di impianti per i
rifiuti, in particolare di quelli che servono ai detentori di rifiuti di più Cantoni, nella
misura in cui il finanziamento non possa essere assicurato altrimenti.74 2 L'Assemblea federale stanzia, mediante un credito d'impegno pluriennale, l'importo massimo sino al quale possono essere concesse fideiussioni.75

Art. 53


76

Capitolo 3: Procedura

Art. 54

Rimedi giuridici

1 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa77 e da quella sull'organizzazione giudiziaria78.

2 Sono riservate le norme procedurali derogatorie, applicabili in virtù dell'articolo
41 capoverso 2.


Art. 55

Diritto di ricorso delle organizzazioni 1 Le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente sono parimente legittimate
a ricorrere purché siano state fondate almeno dieci anni prima della presentazione
del ricorso e nella misura in cui sia ammesso il ricorso amministrativo al Consiglio
federale o il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro decisioni 73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

75

Introdotto dal n. 18 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991
(RS 616.1).

76

Abrogato dal n. 18 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS 616.1).

77

RS 172.021

78

RS 173.110

Legge federale

29

814.01

cantonali o federali riguardanti la pianificazione, la costruzione o la trasformazione
di impianti fissi soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente di cui all'articolo 9.

2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

3 Esse sono inoltre autorizzate ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto
cantonale.

4 L'autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione giusta il capoverso 1
tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del
Cantone. Le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire
nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.79 5 Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, le organizzazioni sono legittimate al
ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di
parti. In tal caso, la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 4.80 6 Il capoverso 4 non è applicabile se sul progetto si decide nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale sull'espropriazione81 82

Art. 56

Ricorso delle autorità 1 L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.83 2 Lo stesso diritto spetta ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.

3 Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all'Ufficio federale,
immediatamente e gratuitamente, le loro decisioni che possono essere impugnate
dinanzi al Consiglio federale con un ricorso amministrativo o dinanzi al Tribunale
federale con un ricorso di diritto amministrativo.84 79

Introdotto dal n. II 4 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

80

Introdotto dal n. II 4 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

81

RS 711

82

Introdotto dal n. II 4 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

83

Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

84

Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Protezione dell'ambiente 30

814.01


Art. 57

Ricorso dei Comuni

I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale,
in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa.


Art. 58

Espropriazione

1 Se l'esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.85 2 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge
federale sull'espropriazione86. Essi prevedono che: a.

il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse; b.

il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

3 La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni.87 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni decide sul diritto d'espropriazione.


Art. 59


88

Costi delle misure di sicurezza e di rimozione I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente,
come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi
ne è la causa.

Titolo quarto:89 Responsabilità civile
a Principio

1 Il titolare di un'azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per
l'ambiente risponde del danno cagionato dal verificarsi di tale pericolo. È eccettuato
il danno ambientale vero e proprio.

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

86

RS 711

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

89

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

31

814.01

2 Di norma, costituiscono un pericolo particolare per l'ambiente le aziende e gli
impianti:

a.

che il Consiglio federale assoggetta alle prescrizioni d'esecuzione di cui
all'articolo 10 a causa delle sostanze, degli organismi o dei rifiuti da essi utilizzati; b.

destinati allo smaltimento dei rifiuti; c.

nei quali vengono utilizzati liquidi che possono inquinare le acque; d.

nei quali sono presenti sostanze o organismi la cui utilizzazione è soggetta
ad autorizzazione da parte del Consiglio federale o per i quali il Consiglio
federale emana altre prescrizioni particolari per proteggere l'ambiente.

3 È liberato da questa responsabilità colui che prova che il danno è stato cagionato
da motivi di forza maggiore o da una colpa grave del danneggiato o di terzi.

4 Gli articoli 42-47, 49-51, 53 e 60 del Codice delle obbligazioni90 sono applicabili.

5 La riserva prevista all'articolo 3 è applicabile alle disposizioni sulla responsabilità
civile contenute in altre leggi federali.

6 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono anch'essi responsabili secondo i
capoversi 1-5.

b Garanzia

Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può: a.

prescrivere che i titolari di determinati impianti o aziende forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile; b.

fissare l'entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l'autorità a
decidere di caso in caso; c.

obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all'autorità esecutiva l'esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia; d.

prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica; e.

prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la
questione dell'indennizzo.

90

RS 220

Protezione dell'ambiente 32

814.01

Titolo quinto:91 Disposizioni penali

Art. 60

Delitti

1 Chiunque, intenzionalmente: a.

omette di prendere le misure di sicurezza ordinate per prevenire le catastrofi
o si avvale di procedimenti di produzione o di sistemi di deposito vietati
(art. 10);

b.

mette in commercio sostanze per impieghi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 26); c.

mette in commercio sostanze senza informare l'acquirente sulle proprietà
che influiscono sull'ambiente (art. 27 cpv. 1 lett. a) o senza indicargli come
utilizzare in modo corretto tali sostanze (art. 27 cpv. 1 lett. b); d.

utilizza sostanze contrariamente alle istruzioni in modo tale che esse, i loro
derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28); e.

viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (art. 29, 29f cpv. 2, 29g,
30a lett. b e 34 cpv. 1); f.

utilizza organismi in modo tale che essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 29a); g.

mette in commercio organismi per impieghi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 29b); h.

senza autorizzazione, mette in commercio in vista di un impiego che ne
implichi l'immissione nell'ambiente o libera a titolo sperimentale organismi
geneticamente modificati o patogeni (art. 29c cpv. 1 e 29e cpv. 1); i.

mette in commercio organismi senza comunicare all'acquirente le informazioni e le istruzioni atte a garantire che questi, utilizzandoli, non metta in
pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 29d cpv. 1); k.

mette in commercio organismi geneticamente modificati senza informare
l'acquirente (art. 29d cpv. 2); l.

nell'utilizzare organismi geneticamente modificati o patogeni, non prende
tutte le misure di confinamento necessarie (art. 29f cpv. 1); m.

senza autorizzazione, sistema o gestisce una discarica (30e cpv. 2); n.

omette di contrassegnare come tali i rifiuti speciali in vista della consegna
(art. 30f cpv. 2 lett. a) oppure li consegna ad un'impresa che non è in possesso della necessaria autorizzazione (art. 30f cpv. 2 lett. b); o.

ritira, importa o esporta, senza autorizzazione, rifiuti speciali (art. 30f cpv. 2
lett. c e d);

91

Originario tit. 4

Legge federale

33

814.01

p.

viola le prescrizioni sul traffico dei rifiuti speciali (art. 30f cpv. 1); q.

viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b), è punito con la detenzione o con la multa; se l'uomo o l'ambiente è stato messo in
grave pericolo, la pena è della detenzione.92 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a sei mesi o
della multa.


Art. 61

Contravvenzioni

1 Chiunque, intenzionalmente: a.

viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge
(art. 12 e 34 cpv. 1); b.

non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32c cpv. 1); c.

non prende le misure di protezione acustica prescritte dall'autorità (art. 1925); d.

fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27); e.

utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28); f.

incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30c cpv. 2); g.

deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30e cpv. 1); h.

viola l'obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 30f cpv. 4, 30g cpv. 2,
32b cpv. 2 e 3); i.

viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h
cpv. 1, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1-4); k.

viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30g cpv. 1); l.

non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e
il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1); m.

viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l'utilizzazione del suolo
(art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il
deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3); n.

viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in
serie93 (art. 40);

o.

rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all'autorità competente
(art. 46);

p.

viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b), è
punito con l'arresto o la multa.94

Protezione dell'ambiente 34

814.01

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

a95 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli articoli
35a o 35b , ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto
fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa), è punito con la multa
fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del
profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della
tassa viene stimato.

2 Il tentativo di procacciare a sé o a terzi un profitto fiscale indebito è punibile.

3 L'Amministrazione delle dogane valuta la gravità delle infrazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 e persegue gli autori di tali infrazioni conformemente alle relative disposizioni procedurali della legge federale sulle dogane96.

4 Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi dei capoversi 1 o
2 che dev'essere giudicata dall'Amministrazione federale delle dogane e un'infrazione alla legislazione doganale o alla legge federale del 21 giugno 199697 sull'imposizione degli oli minerali, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave;
detta pena può essere adeguatamente aumentata.98

Art. 62

Applicazione del diritto penale amministrativo 1 Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo99 sono applicabili ai reati secondo la presente legge.

2 Per le infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione valgono inoltre le
altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.100 92

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

93

In precedenza: omologazione e contrassegni.

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

95

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

96

RS 631.0

97

RS 641.61

98

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli
minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

99

RS 313.0

100

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

35

814.01

2. Il decreto federale del 23 dicembre 1959103 concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali è

...

...

3. La legge dell'8 ottobre 1971104 contro l'inquinamento delle acque è modificata
come segue:

101

Originario tit. 5

102

Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

103

[RU 1960 382, 1962 7 art. 4, 1972 528, 1977 2249 n. I 822. RU 1985 834 art. 39] 104

[RU 1972 1120, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1985 660 n. I 51,
1991 362 n. II 402 857 all. n. 19, 1992 288 all. n. 32. RU 1992 1860 art. 74]

Protezione dell'ambiente 36

814.01

...

...


Art. 67

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1985107 105

RS 813. 0. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nella L menzionata.

106

RS 822.11. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nella L menzionata.

107

DCF del 12 set. 1984 (RU 1984 1143).