01.02.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2016
08.09.2015 - 31.12.2015
01.06.2014 - 07.09.2015
01.01.2014 - 31.05.2014
01.08.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.07.2013
01.08.2010 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.07.2010
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.09.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.08.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2000 - 31.12.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sulla protezione delle acque
(LPAc)

del 24 gennaio 1991 (Stato 21 dicembre 1999) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio
federale del 29 aprile 19872, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in
particolare di:

a.

preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; b.

garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; c.

conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; d.

conservare le acque ittiche; e.

salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; f.

garantire l'irrigazione agricola; g.

permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; h.

garantire la funzione naturale del ciclo idrologico.


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica a tutte le acque, superficiali o sotterranee.


Art. 3

Obbligo di diligenza

Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

RU 1992 1860 1

[CS 1 3; RU 1976 711]. Vedi ora l'art. 76 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

FF 1987 II 905 814.20

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.20

a3 Principio di causalità I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la
causa.


Art. 4

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per: a.

Acque
superficiali:

l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i
loro insediamenti animali e vegetali.

b.

Acque
sotterranee:

la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato
impermeabile e lo strato di copertura.

c.

Effetto
pregiudizievole:

l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia
all'aspetto o alla funzione delle acque.

d.

Inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche,
chimiche o biologiche dell'acqua.

e.

Acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono
continuamente insieme in una canalizzazione come
pure le acque meteoriche che scorrono da superfici
edificate o consolidate.

f.

Acque di scarico
inquinate:

le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in
cui sono immesse.

g.

Concime
di fattoria:

il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti
dall'allevamento di bestiame da reddito.

h.

Portata Q

347:

la portata, determinata su un periodo di dieci anni,
che è raggiunta o superata in media durante 347
giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né
da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua.

i.

Deflusso
permanente:

una portata Q

347 superiore a zero.

k.

Deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno
o più prelievi.

l.

Portata di
dotazione:

la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo.


Art. 5

Deroghe per la difesa integrata e le situazioni d'emergenza In quanto lo esigano la difesa integrata o situazioni d'emergenza, il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, prevedere deroghe alla presente legge.

3

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243
2248; FF 1996 IV 1041).

Protezione delle acque - LF 3

814.20

Titolo secondo : Prevenzione e rimozione degli effetti pregiudizievoli Capitolo 1: Salvaguardia della qualità delle acque Sezione 1: Immissione, introduzione e infiltrazione di sostanze

Art. 6

Principio

1

È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.

2

È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua.


Art. 7

Eliminazione delle acque di scarico 1

Le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale.

2

Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse, con il permesso dell'autorità cantonale, in un'acqua
superficiale. In tal caso occorre provvedere quanto possibile, con misure di ritenuta,
affinché, in caso di grande afflusso, l'acqua defluisca in modo regolare.

3

I Cantoni provvedono a una pianificazione comunale e, se necessario, a una pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico.4


Art. 8


5



Art. 9

Prescrizioni del Consiglio federale su l'immissione e l'infiltrazione
di sostanze

1

Il Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee.

2

Esso emana prescrizioni su: a.

l'immissione delle acque di scarico nelle acque; b.

l'infiltrazione delle acque di scarico; c.

le sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire
nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono
inquinare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione
e di depurazione delle acque di scarico.

4

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243
2248; FF 1996 IV 1041).

5

Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.20

Sezione 2:
Trattamento delle acque di scarico e sfruttamento del concime
di fattoria


Art. 10

Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico 1

I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: a.

dalle zone edificabili; b. da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici.

1bis

Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti.6 2

Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita.

3

Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche.

4

...7


Art. 11

Obbligo di allacciamento e di accettazione 1

Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni.

2

Il perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende: a.

le zone edificabili; b.

le altre zone, non appena dispongano di una canalizzazione (art. 10 cpv. 1
lett. b);

c.

le altre zone nelle quali l'allacciamento alle canalizzazioni sia opportuno e
ragionevolmente esigibile.

3

Il detentore della canalizzazione è tenuto ad accettare le acque di scarico e a convogliarle verso la stazione centrale di depurazione.


Art. 12

Casi particolari nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche 1

Chi ha acque di scarico che non soddisfano le esigenze per l'immissione nelle canalizzazioni deve pretrattarle. I Cantoni disciplinano il pretrattamento.

2

Per le acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione, l'autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione.

6

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243
2248; FF 1996 IV 1041).

7

Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Protezione delle acque - LF 5

814.20

3

Le acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, non devono essere introdotte né direttamente né indirettamente in una stazione centrale di depurazione.
L'autorità cantonale può autorizzare eccezioni.

4

In un'azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art.
14), se:

a.

gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente si trovano in zona agricola o il comune adotta le disposizioni necessarie, segnatamente delimita
zone di pianificazione, per dichiararli in zona agricola; b.

la capacità di deposito è sufficiente anche per le acque di scarico domestiche
e lo sfruttamento su superfici utili, proprie o affittate, è assicurato.

5

Se, entro cinque anni dall'adozione delle misure, gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente secondo il capoverso 4 non sono dichiarati in zona agricola, le acque di scarico domestiche devono essere immesse nelle canalizzazioni.


Art. 13

Metodi speciali d'eliminazione delle acque di scarico 1

Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti.

2

I Cantoni vegliano affinché le esigenze relative alla qualità delle acque siano rispettate.


Art. 14

Aziende con allevamento di bestiame da reddito 1

Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime.

2

Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

3

L'azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi.

L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le
aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a
condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare
una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente.

4

L'azienda deve disporre di una superficie utile, propria, in affitto o garantita per contratto, tale che per ettaro siano tenute al massimo tre unità di bestiame grossoletame. Se la superficie utile garantita per contratto o parte di essa è situata fuori del
raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata,
possa essere sparsa almeno la metà del concime proveniente dall'esercizio
dell'azienda; la quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre
unità di bestiame grosso-letame.

5

I contratti di ritiro del concime richiedono la forma scritta e devono essere approvati dall'autorità cantonale competente.

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.20

6

L'autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l'altitudine
o la situazione topografica lo richiedano.

7

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla superficie utile per:

a.

l'avicultura e l'allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già
esistenti che allevano altri animali da reddito; b.

le aziende che adempiono compiti d'interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.).

8

Un'unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di colaticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi.


Art. 15

Controllo degli impianti e delle installazioni 1

I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché il loro impiego, manutenzione e riparazione siano effettuati a regola d'arte. Il funzionamento degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli impianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere controllato periodicamente.

2

L'autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti.


Art. 16

Prescrizioni del Consiglio federale sul trattamento delle acque di
scarico e sul controllo di impianti Il Consiglio federale regola le esigenze relative: a.

all'immissione nelle canalizzazioni; b.

agli scarichi particolari provenienti da processi di produzione; c.

ai residui delle stazioni di depurazione delle acque di scarico e allo sfruttamento o all'eliminazione di tali residui; d.

ai controlli degli impianti e delle installazioni; e.

all'utilizzazione delle acque di scarico provenienti dal trattamento del concime di fattoria.

Sezione 3:
Premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico per l'ottenimento di permessi di costruzione


Art. 17

Principio

Il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso
soltanto se:

Protezione delle acque - LF 7

814.20

a.

nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione (art. 11 cpv. 1) o sono
sfruttate in agricoltura (art. 12 cpv. 4); b.

fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche, procedimenti speciali assicurano l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate (art. 13 cpv.
1) e l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è stato consultato; c.

l'evacuazione corretta delle acque di scarico non idonee ad essere trattate in
una stazione centrale di depurazione è garantita (art. 12 cpv. 2).


Art. 18

Eccezioni

1

Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora
allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque
di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso,
l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque.

2

Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

Sezione 4: Misure pianificatorie di protezione

Art. 19

Settori di protezione delle acque 1

I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio
federale emana le necessarie prescrizioni.

2

Nei settori particolarmente minacciati, la costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili possono essere
intraprese soltanto in virtù di un'autorizzazione cantonale.


Art. 20

Zone di protezione delle acque sotterranee 1

I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle
falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.

2

Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve: a.

eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione; b.

acquistare i necessari diritti reali; c.

sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà.

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.20


Art. 21

Aree di protezione delle acque sotterranee 1

I Cantoni delimitano le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e alimentazione della falda freatica. In tali aree non possono essere costruiti edifici o
impianti né essere eseguiti lavori che possano pregiudicare i futuri impianti di sfruttamento o alimentazione.

2

I Cantoni possono accollare gli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà ai futuri detentori delle captazioni o degli impianti d'alimentazione della falda freatica.

Sezione 5: Esigenze concernenti i liquidi inquinanti

Art. 22

Esigenze generali

1

I detentori di impianti contenenti liquidi inquinanti, segnatamente di impianti adibiti al deposito, al trasporto e al travaso di tali liquidi, installano le opere e apparecchiature necessarie alla protezione delle acque e le controllano periodicamente.
Provvedono affinché l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano ineccepibili.

2

Per la costruzione, la modificazione o l'ampliamento di tali impianti è necessaria un'autorizzazione dell'autorità cantonale.

3

I detentori di tali impianti e le persone incaricate del loro esercizio o della loro manutenzione segnalano immediatamente alla polizia di protezione delle acque ogni
fuoriuscita di liquidi. Inoltre, mettono spontaneamente in atto tutte le misure che si
possono ragionevolmente pretendere per combattere i rischi d'inquinamento delle
acque.

4

I Cantoni provvedono: a.

all'istituzione di un numero sufficiente di posti di raccolta dei liquidi inquinanti; b.

a un riciclaggio o a un'eliminazione di tali liquidi che non nuoccia alle acque.


Art. 23

Lavori di revisione

1

Solo le imprese titolari di un'autorizzazione cantonale sono abilitate ad eseguire la revisione di impianti con liquidi inquinanti.

2

L'autorizzazione è accordata alle imprese che dispongono del personale qualificato e dell'equipaggiamento necessario. Essa vale in tutta la Svizzera.


Art. 24

Caverne-serbatoio

I liquidi inquinanti non devono essere depositati in caverne-serbatoio, se rischiano
di entrare in contatto diretto con l'acqua di falda.

Protezione delle acque - LF 9

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Art. 25

Sostanze che possono diventare liquidi inquinanti Gli articoli 22 e 24 si applicano per analogia alle sostanze che, in contatto con liquidi, possono diventare liquidi inquinanti.


Art. 26

Prescrizioni del Consiglio federale sull'impiego di liquidi inquinanti 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'ubicazione, sui materiali di costruzione, sull'equipaggiamento tecnico e sulla revisione degli impianti che contengono
liquidi inquinanti.

2

Può esonerare i piccoli impianti dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2.

Sezione 6: Sfruttamento del suolo e provvedimenti concernenti le acque

Art. 27

Sfruttamento del suolo 1

I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante.

2

Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie.


Art. 28

Provvedimenti concernenti le acque Se i provvedimenti secondo gli articoli 7 a 27 non permettono di soddisfare le esigenze di qualità delle acque (art. 9 cpv. 1), il Cantone provvede affinché siano applicati provvedimenti supplementari alle acque medesime.

Capitolo 2: Mantenimento di adeguati deflussi residuali

Art. 29

Autorizzazione

Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: a.

preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; b.

preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente.


Art. 30

Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione Il prelievo può essere autorizzato se: a.

le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte; b.

insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20
per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.20

c.

destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 l/s per l'acqua di falda.


Art. 31

Deflusso minimo

1

In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s

per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s

per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s

per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s

per una portata Q

347 di 500 l/s

280 l/s

per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s

per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s

per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s

per una portata Q347 di 10 000 l/s 2500 l/s

per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s

per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s

2

Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le
seguenti esigenze:

a.

la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; b.

l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da
garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da
non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini
agricoli;

c.

i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal
tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; d.

la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere
assicurata;

e.

per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno
di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata.

Protezione delle acque - LF 11

814.20


Art. 32

Deroghe

I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori: a.

su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che
si trovi ad un'altitudine superiore a 1700 m e abbia una portata Q347 inferiore
a 50 l/s;

b.

nel caso di prelievi da acque non piscicole, fino ad un deflusso residuale corrispondente al 35 per cento della portata Q347; c.

nell'ambito di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio di una regione limitata e topograficamente coerente, a condizione di
una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati, come la rinuncia ad un altro prelievo d'acqua nella stessa regione. La pianificazione surriferita dev'essere sottoposta al Consiglio federale per approvazione; d.

in casi di emergenza, per prelievi limitati nel tempo e destinati in particolare
all'approvvigionamento con acqua potabile, allo spegnimento di incendi o
all'irrigazione agricola.


Art. 33

Aumento dei deflussi residuali minimi 1

L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto.

2

Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: a.

gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; b.

gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; c.

gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; d.

l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo.

3

Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: a.

l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; b.

l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il
rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; c.

la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le
esigenze in materia di qualità dell'acqua; d.

la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo
secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; e.

la preservazione dell'irrigazione agricola.

4

Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su:

a.

le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore
del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo;

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.20

b.

i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e
le possibili misure per prevenirli.


Art. 34

Prelievi da laghi e da riserve di acque sotterranee Quando prelievi effettuati da laghi o da falde freatiche influiscono sensibilmente sul
deflusso di un corso d'acqua, quest'ultimo va protetto applicando per analogia gli
articoli 31 a 33.


Art. 35

Decisione dell'autorità 1

L'autorità definisce caso per caso la portata di dotazione e le altre misure necessarie alla protezione delle acque a valle del prelievo.

2

Può fissare portate di dotazione temporanee. I deflussi secondo gli articoli 31 e 32 devono essere garantiti.

3

Prima di decidere l'autorità sente gli uffici tecnici interessati e, se il prelievo è destinato ad impianti per lo sfruttamento dell'energia idraulica con una potenza lorda
superiore a 300 kW, la Confederazione.


Art. 36

Controllo della portata di dotazione 1

Chi procede a prelievi d'acqua deve provare all'autorità, mediante misurazioni, il rispetto della portata di dotazione. Se il costo delle misurazioni non può essergli ragionevolmente imposto, può fornire la prova con il calcolo del bilancio idrico.

2

Se fornisce la prova che il deflusso effettivo è temporaneamente inferiore alla portata di dotazione fissata, deve restituire, durante tale periodo, solo una quantità d'acqua pari al deflusso effettivo.

Capitolo 3: Prevenzione di altri effetti pregiudizievoli alle acque

Art. 37

Arginatura e correzione dei corsi d'acqua 1

I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: a.

la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 5 cpv.
1bis della LF del 22 giu. 18778 sulla polizia delle acque); b.

l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare
nel pubblico interesse le forze idriche; c.

in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto.

2

Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua deve essere rispettato o ricostituito per quanto possibile. Il corso d'acqua e le rive devono
essere sistemate in modo da: 8

RS 721.10. L'art. 5 è ora abrogato. Vedi ora l'art 3 cpv. 2 della LF del giu. 1931 sulla
sistemazione dei corsi d'acqua, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 721.100).

Protezione delle acque - LF 13

814.20

a.

poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; b.

conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; c.

permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.

3

Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2.

4

Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali.


Art. 38

Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua 1

I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria.

2

L'autorità può autorizzare deroghe per: a.

i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; b.

passaggi di vie di comunicazione; c.

passaggi di strade agricole o forestali; d.

i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; e.

il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia
possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura.


Art. 39

Introduzione di sostanze solide nei laghi 1

È vietato introdurre sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l'acqua.

2

L'autorità cantonale può autorizzare il riporto: a.

per costruzioni ad ubicazione vincolata in zone edificate, se interessi pubblici preponderanti lo esigono e se lo scopo perseguito non può essere raggiunto altrimenti; b.

se il riporto consente il risanamento di una zona d'acqua stagnante.

3

I riporti devono essere sistemati nel modo più naturale possibile e la vegetazione ripuale distrutta deve essere sostituita.


Art. 40

Spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione 1

Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell'acqua e di evacuazione delle piene,
il detentore dell'impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d'acqua.

2

Per procedere a uno spurgo o a uno svuotamento è richiesta l'autorizzazione del Cantone. L'autorità che rilascia l'autorizzazione consulta i servizi interessati. Se per
la sicurezza dell'esercizio sono necessari spurghi e svuotamenti periodici, l'autorità
si limita a stabilire il momento dell'operazione e le modalità d'esecuzione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.20

3

Qualora avvenimenti straordinari gli impongano di abbassare immediatamente il livello delle acque del bacino per motivi di sicurezza, il detentore ne informa senza
indugio l'autorità che rilascia l'autorizzazione.


Art. 41

Detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta 1

Chiunque invasa l'acqua in un impianto di ritenuta non può riversarvi i detriti fluttuanti prelevati in precedenza. L'autorità può autorizzare deroghe.

2

Egli è tenuto a raccogliere periodicamente i detriti fluttuanti in vicinanza dei suoi impianti, conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità.


Art. 42

Prelievo d'acqua e immissione d'acqua o di acque di scarico 1

Il prelievo o l'immissione d'acqua in un lago naturale non deve provocare una modificazione sensibile degli strati d'acqua e delle correnti del lago, né comportare variazioni di livello tali da arrecare pregiudizio alla zona ripuale.

2

Qualora acqua o acque di scarico siano immesse in corsi d'acqua, le modalità e il punto dell'immissione devono essere scelti in modo da non richiedere, per quanto
possibile, arginature o correzioni.


Art. 43

Protezione delle falde freatiche 1

I Cantoni provvedono affinché, a lungo termine, i prelievi da acque sotterranee non siano superiori alla quantità d'acqua che le alimenta. I prelievi possono tuttavia eccedere temporaneamente detta quantità, sempreché non arrechino pregiudizio alla
qualità delle acque sotterranee o alla vegetazione.

2

I Cantoni provvedono a migliorare, per quanto possibile, lo stato delle acque sotterranee sfruttate eccessivamente o alimentate in modo troppo scarso, diminuendo il
prelievo, rialimentando artificialmente le falde freatiche o accumulando l'acqua potabile nel sottosuolo.

3

È vietata la creazione di collegamenti permanenti tra acque sotterranee, se tale intervento rischia di avere effetti pregiudizievoli sulla quantità o sulla qualità delle
acque.

4

Le costruzioni non devono ridurre in modo considerevole e permanente la capacità della falda e lo scorrimento delle acque sotterranee sfruttabili.

5

Le opere di ritenuta di altezza modesta non devono arrecare sensibili pregiudizi alle acque sotterranee e alla vegetazione che dipende dal livello della falda. L'autorità può autorizzare deroghe per gli impianti esistenti.

6

Il drenaggio di una regione, qualora comporti su una grande area l'abbassamento del livello della falda freatica, è autorizzato soltanto se costituisce il solo mezzo per
garantire lo sfruttamento agricolo.


Art. 44

Estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali 1

Chiunque intende estrarre ghiaia, sabbia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo, deve ottenere un'autorizzazione.

Protezione delle acque - LF 15

814.20

2

L'autorizzazione non può essere concessa se i lavori sono eseguiti: a.

in zone di protezione delle acque sotterranee; b.

sotto il livello della falda freatica che, per quantità e qualità dell'acqua, si
presta alla captazione; c.

in un corso d'acqua, qualora il suo bilancio in materiale detritico ne sia negativamente influenzato.

3

Se la falda, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione, l'estrazione può essere autorizzata al di sopra del suo livello, sempreché uno strato protettivo di
materiale sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui la falda può giungere. Lo
spessore dello strato è calcolato secondo le condizioni locali.

Titolo terzo: Esecuzione, studi di base, finanziamento, promovimento e
procedura
9

Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 45

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l'articolo 48 non attribuisca questo
compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 46

Vigilanza e coordinamento 1

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2

Il Consiglio federale disciplina il coordinamento: a.

delle misure di protezione delle acque di competenza dei Cantoni; b.

tra i servizi della Confederazione; c.

tra i servizi della Confederazione e i Cantoni.


Art. 47

Prescrizioni esecutive 1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

2

Prima di emanare le prescrizioni esecutive e nella preparazione di accordi internazionali, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1041).

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.20


Art. 48


10

Competenza esecutiva della Confederazione 1

L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21
marzo 199711 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

3

La Confederazione esegue le prescrizioni sulle sostanze (art. 9 cpv. 2 lett. c); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti settoriali.

4

Il Consiglio federale determina quali dati, rilevati su sostanze in base ad altre leggi federali, devono essere messi a disposizione dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio.

Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali

Art. 49

Servizio della protezione delle acque e polizia della protezione delle
acque

1

I Cantoni istituiscono un servizio di protezione delle acque. Organizzano la polizia della protezione delle acque e un servizio avarie.

2

A livello federale, il servizio di protezione delle acque è l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

3

La Confederazione e i Cantoni possono, per compiti d'esecuzione, in particolare per il controllo e la sorveglianza, far capo a corporazioni di diritto pubblico e a privati.


Art. 50

Informazione e consulenza 1

La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e
sullo stato di queste.

2

I servizi di protezione delle acque prestano consulenza ad autorità e privati.

3

Essi raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

10

Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

11

RS 172.010

Protezione delle acque - LF 17

814.20


Art. 51

Consulenza in materia di concimazione I Cantoni provvedono affinché sia assicurata una consulenza per l'esecuzione degli
articoli 14 e 27.


Art. 52

Obbligo di tollerare e obbligo del segreto 1

Le autorità federali e cantonali possono procedere a rilevamenti sulle acque private e pubbliche. Possono predisporre le installazioni necessarie a tale scopo e procedere
al controllo degli impianti. I proprietari di fondi e i detentori degli impianti devono
permettere l'accesso alle persone incaricate dell'esecuzione di questi compiti e fornire loro le informazioni necessarie.

2

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

3

Sentiti gli interessati, le autorità possono rendere pubblici i risultati dei rilevamenti e dei controlli giusta il capoverso 1, se di interesse generale. Su domanda, i risultati
dei controlli devono essere resi pubblici, sempreché non vi si oppongano interessi
preponderanti. Il segreto di fabbricazione e commerciale è in ogni caso garantito.


Art. 53

Misure coattive

Le autorità possono imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti da loro
ordinati. Qualora la legislazione cantonale non preveda prescrizioni in materia, o
non preveda prescrizioni più severe, nella procedura cantonale è applicabile l'articolo 41 della legge federale sulla procedura amministrativa12.


Art. 54

Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo
imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono
accollate a chi li ha causati.


Art. 55

Tasse federali

1

La Confederazione riscuote una tassa per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali che fornisce secondo la presente legge.

2

Il Consiglio federale ne fissa la tariffa.


Art. 56

Acque intercantonali

1

Quando acque superficiali o sotterranee toccano il territorio di più Cantoni, ciascun Cantone prende i provvedimenti che s'impongono per proteggerle, tenuto conto
dell'interesse degli altri Cantoni.

2

Se i Cantoni non si accordano sulle misure da prendere, il Consiglio federale decide.

12

RS 172.021

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.20

Capitolo 2: Studi di base

Art. 57

Compiti della Confederazione 1

La Confederazione procede a rilevamenti di interesse nazionale su: a.

le condizioni idrologiche; b.

la qualità delle acque superficiali e sotterranee; c.

l'approvvigionamento in acqua potabile; d.

altri aspetti della protezione delle acque.

2

Essa può contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della salvaguardia
delle acque, segnatamente con misure alla fonte.

3

Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e le relative valutazioni.

4

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione e la valutazione dei rilevamenti.

5

I servizi federali competenti emanano istruzioni tecniche e prestano consulenza ai servizi incaricati dei rilevamenti. Essi possono, verso pagamento, eseguire lavori
idrologici per conto di terzi o mettere a disposizione le apparecchiature per tali lavori.


Art. 58

Compiti dei Cantoni

1

I Cantoni procedono agli altri rilevamenti necessari per l'esecuzione della presente legge. Ne comunicano i risultati ai servizi federali competenti.

2

I Cantoni compilano un inventario degli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico e delle falde freatiche del loro territorio. L'inventario è pubblico, a meno che
gli interessi della difesa integrata non impongano il segreto.


Art. 59

Calcolo della portata Q 347

In mancanza di misurazioni sufficienti, la portata Q 347 è determinata secondo altri metodi, quali osservazioni idrologiche o su modello.


Art. 60

Obbligo d'informare

Prima di autorizzare qualsiasi intervento con effetti sulle acque in prossimità di una
stazione per rilevamenti idrologici o d'altra natura, l'autorità informa i servizi responsabili della stazione.

Protezione delle acque - LF 19

814.20

Capitolo 3: 13 Finanziamento
a 1

I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi
pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a.

del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b.

degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; c.

degli interessi;

d.

degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.

2

Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3

I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4

Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

Capitolo 4:14 Promovimento

Art. 61


15

Impianti per le acque di scarico 1

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di: a.

impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione dell'azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto servano ad adempire accordi di diritto pubblico internazionale o decisioni di organizzazioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori dalla Svizzera; b.

canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.

2

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per i costi della pianificazione comunale e regionale dello smaltimento delle
acque di scarico, se la domanda è presentata prima del 1° novembre 2002.

3

Le indennità ammontano al: 13

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243
2248; FF 1996 IV 1041).

14

Originario Capitolo 3.

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1041). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine
del presente testo.

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.20

a.

50 per cento dei costi computabili per misure di cui al capoverso 1; b.

35 per cento dei costi computabili per misure di cui al capoverso 2.


Art. 62


16

Impianti per i rifiuti 1

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati
allo smaltimento di rifiuti speciali qualora tali infrastrutture siano d'interesse nazionale.

2

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti,
installazioni e apparecchiature destinati al trattamento o al riciclaggio di rifiuti urbani, se la decisione di prima istanza sulla costruzione dell'impianto è presa prima
del 1° novembre 1997. Per regioni che non dispongono ancora della capacità necessaria, il Consiglio federale può prorogare tale termine, al più tardi fino al 31 ottobre
1999, sempreché le circostanze lo richiedano.

3

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per i costi della pianificazione dello smaltimento dei rifiuti che si estenda
oltre i confini cantonali, se la domanda è presentata prima del 1° novembre 2002.

4

Le indennità ammontano: a.

al 25 per cento dei costi computabili per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature giusta i capoversi 1 e 2; b.

al 35 per cento dei costi computabili per la pianificazione giusta il capoverso 3.

a17 Provvedimenti presi dall'agricoltura 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna indennità per provvedimenti presi dall'agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di
sostanze, se:

a.

i provvedimenti sono necessari a soddisfare le esigenze relative alla qualità
delle acque superficiali e sotterranee; b.

il Cantone interessato ha designato le zone in cui sono necessari i provvedimenti e ha armonizzato i provvedimenti previsti; c.

i provvedimenti non sono economicamente sostenibili.

2 Il Consiglio federale stabilisce le indennità. Queste non superano l'80 per cento dei
costi computabili.

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1041).

17

Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen.
1999 (RS 910.1).

Protezione delle acque - LF 21

814.20

3 Se per gli stessi provvedimenti presi sulla stessa superficie la Confederazione accorda contributi conformemente alla legge sull'agricoltura del 29 aprile 199818 o alla legge federale del 1° luglio 196619 sulla protezione della natura e del paesaggio,
questi sono dedotti dai costi computabili.

4 L'Ufficio federale dell'agricoltura assicura globalmente ai Cantoni le indennità per
ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i provvedimenti previsti assicurano un'adeguata protezione delle acque consulta l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.


Art. 63


20

Condizioni generali per la concessione di indennità Le indennità sono assegnate soltanto se la soluzione prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo
stato della tecnica ed è economica.


Art. 64

Studi di base, formazione e informazione 1

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche su:

a.

le cause della insufficiente qualità di un'acqua importante, al fine di stabilire
le misure di risanamento necessarie; b.

le falde freatiche importanti che possono essere sfruttate.

2

Essa può assegnare aiuti finanziari per la formazione di personale specializzato e per l'informazione della popolazione.

3

Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può appoggiare mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per
l'approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, in quanto siano allestiti
conformemente alle direttive federali.

4

Le prestazioni della Confederazione ammontano al massimo al 40 per cento dei costi.21

Art. 64a22 Garanzia contro i rischi La Confederazione può assumere una garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi. La garanzia non deve superare il 60 per cento dei costi computabili.

18

RS 910.1

19

RS 451

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1041).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1041).

22

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243
2248; FF 1996 IV 1041).

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.20


Art. 65


23

Finanziamento

1

L'Assemblea federale determina di volta in volta nell'ambito del bilancio preventivo l'ammontare massimo fino a concorrenza del quale, durante l'esercizio preso in
considerazione, possono essere assegnati nuovi aiuti finanziari e indennità.

2

Essa stanzia di volta in volta per quattro anni, con decreto federale semplice, i mezzi destinati al pagamento delle indennità per le quali è stata assegnata una prestazione di massima in applicazione dell'articolo 13 capoverso 6 della legge del 5
ottobre 199024 sui sussidi.

3

Essa stanzia un credito d'impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Confederazione può assumere garanzie contro i rischi giusta l'articolo 64a.

Art. 66

Restituzione

1

Le prestazioni federali indebitamente ottenute devono essere restituite. Ciò vale anche se un impianto o un'installazione viene distolto dal suo scopo.

2

Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui è sorto.

Capitolo 5: 25 Procedura

Art. 67

Rimedi giuridici

Le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle sue prescrizioni esecutive possono essere impugnate a norma della legge federale sulla procedura amministrativa26 e di quella sull'organizzazione giudiziaria27. Le decisioni dell'Ufficio
federale dell'agricoltura a norma dell'articolo 62a capoverso 4 possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del DFE.28
a29 Diritto di ricorso delle autorità 1

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue
disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto
cantonale.

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1041).

24 RS

616.1

25

Originario capitolo 4.

26

RS 172.021

27

RS 173.110

28

Per. introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1°
gen. 1999 (RS 910.1).

29

Introdotto dal n. I 15 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

Protezione delle acque - LF 23

814.20

2

Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, immediatamente e gratuitamente, le loro
decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale con un ricorso
amministrativo o dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.


Art. 68

Espropriazione

1

Se l'esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto d'espropriazione o delegarlo a terzi.

2

Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale sull'espropriazione30. Essi prevedono che: a.

il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse; b.

il presidente della Commissione federale di stima possa autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

3

La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni.31 Il Dipartimento federale dell'interno decide sulle espropriazioni.

Titolo quarto:...32

Art. 69

Titolo quinto: Disposizioni penali

Art. 70

Delitti

1

È punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente: a.

illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia
infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6); b.

come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere
le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 22); 30

RS 711

31

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU
1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

32

Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.20

c.

non rispetta la portata di dotazione stabilita dalle autorità, oppure omette di
prendere le misure ordinate per proteggere le acque a valle del prelievo (art.
35);

d.

argina o corregge illecitamente un corso d'acqua (art. 37); e.

senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, procede alla copertura di un corso d'acqua o
alla sua messa in galleria (art. 38); f.

senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, introduce sostanze solide in un lago (art. 39
cpv. 2);

g.

senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, estrae ghiaia, sabbia o altro materiale, o intraprende lavori di scavo a tale scopo (art. 44).

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa.


Art. 71

Contravvenzioni

1

È punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.

contravviene altrimenti alla presente legge; b.

contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle
pene previste nel presente articolo.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3

La complicità è punibile.

4

L'azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni.


Art. 72

Applicazione del Codice penale svizzero Se un'infrazione alla presente legge adempie contemporaneamente la fattispecie
dell'articolo 234 del Codice penale svizzero33, soltanto quest'ultima disposizione è
applicabile. Del rimanente, le disposizioni penali della presente legge si applicano
accanto a quelle del Codice penale svizzero.


Art. 73

Applicazione del diritto penale amministrativo Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo34 sono applicabili per analogia ai reati secondo la presente legge.

33

RS 311.0

34

RS 313.0

Protezione delle acque - LF 25

814.20

Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione e modificazione

Art. 74

Abrogazione della legge contro l'inquinamento delle acque La legge federale dell'8 ottobre 197135 contro l'inquinamento delle acque è abrogata.


Art. 75

...

...

...

...

...

4. La legge federale del 7 ottobre 198339 sulla protezione dell'ambiente è modificata
come segue:

...

35

[RU 1972 1120, 1980 1796, 1982 1961, 1991 362 n. II 402, 1992 288 all. n. 32; RU
1985 600 n. I 51, RS 616.1 all. n. 19, 700 art. 38, 814.01 art. 66 n. 3] 36

[RU 1975 2345, 1985 660 n. I 81, 1991 362 n. III. RS 923.0 art. 27] 37

RS 451. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nella LF menzionata.

38

RS 721.10. L'art. 5 è ora abrogato. Vedi ora l'art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 1991 sulla
sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100).

39

RS 814.01. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nella LF menzionata.

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.20

..


5. La legge sull'agricoltura40 è modificata come segue: Art. 19g

...

6. La legge federale del 22 dicembre 191641 sull'utilizzazione delle forze idriche è
modificata come segue

...

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Sezione 1:
Eliminazione delle acque di scarico non inquinate impianti
per il deposito di concime di fattoria e detriti fluttuanti presso impianti
di ritenuta


Art. 76

Eliminazione delle acque di scarico non inquinate I Cantoni provvedono affinché, entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore dalla
presente legge, non pervengano più in stazioni di depurazione acque di scarico non
inquinate con afflusso permanente (art. 12 cpv. 3) che ne pregiudicano l'efficacia.


Art. 77

Impianti di deposito per concime di fattoria I Cantoni stabiliscono il termine per l'adattamento della capacità degli impianti di
deposito di concime di fattoria tenendo conto dell'urgenza di ogni singolo caso. Essi
vegliano affinché tutti gli impianti di deposito siano risanati entro 15 anni a contare
dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 78

I Cantoni stabiliscono il termine d'adeguamento delle massime quantità di concime
autorizzate per le superfici utili determinanti, in funzione dell'urgenza del singolo 40

[RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977
2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611,
1992 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1571, 1994 28, 1995 1837 3517 I 2, 1997 1187 1190,
1998 1822 art. 15; RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7, 211.412.11 art. 92
n. 4, 414.71 all. n. 2, 431.01 all. n. 11, 616.1 all. n. 25, 817.0 art. 59 n. 3, 832.20 all n. 6.
RS 910.1 all. lett. c] 41

RS 721.80. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nella LF menzionata.

Protezione delle acque - LF 27

814.20

caso. Provvedono affinché gli adeguamenti necessari siano attuati entro cinque anni
dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 79

Detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta I detentori degli impianti di ritenuta sono tenuti a prendere le misure edili necessarie
per la raccolta dei detriti fluttuanti entro 5 anni a contare dall'entrata in vigore della
presente legge.

Sezione 2: Prelievi di acqua

Art. 80

Risanamento

1

Qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell'autorità, nella misura
in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale
da giustificare il versamento di un'indennità.

2

L'autorità ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero
qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo
sono disciplinati dalla legge federale sull'espropriazione42.


Art. 81

Termini per il risanamento 1

L'autorità stabilisce i termini per l'attuazione delle misure di risanamento tenuto conto dell'urgenza di ogni singolo caso.

2

Essa veglia affinché le misure di risanamento siano concluse entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 82

Criteri per il risanamento 1

I Cantoni compilano l'inventario dei prelievi d'acqua esistenti definiti nell'articolo 29; l'inventario indica per ogni prelievo:

a.

la quantità d'acqua prelevata; b.

il deflusso residuale; c.

la portata di dotazione; d.

la situazione giuridica.

2

I Cantoni valutano i prelievi d'acqua elencati nell'inventario e decidono se e in qual misura un risanamento sia necessario. I risultati vengono menzionati in un rapporto.
Quest'ultimo indica, se possibile, l'ordine nel quale le misure di risanamento devono
essere intraprese.

42

RS 711

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.20

3

I Cantoni inoltrano l'inventario alla Confederazione entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge e il rapporto entro 5.


Art. 83

Progetti di prelievo per cui la concessione è già stata rilasciata 1

Per i progetti di prelievo per cui la concessione è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la protezione delle acque a valle deve essere garantita
da provvedimenti secondo la presente legge, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità. Le misure giusta l'articolo 31 non danno luogo ad indennizzo, sempreché la concessione sia stata accordata dopo il 1° giugno 1987.

2

Se interessi pubblici preponderanti esigono una protezione supplementare, l'autorità ordina le misure necessarie secondo la presente legge. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo
sono disciplinati dalla legge federale sull'espropriazione43 .

3

L'autorità ordina le misure al più tardi prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli impianti destinati al prelievo d'acqua.

Sezione 3: Indennità

Art. 84

1

Le domande di indennità per impianti e installazioni la cui costruzione è iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono decise secondo il diritto previgente. L'indennità è calcolata secondo la capacità finanziaria del Cantone nel momento in cui è assegnata.

2

...44

Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore

Art. 85

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° novembre 199245 43

RS 711

44

Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

45

DCF del 5 ott. 1992 (RU 1992 1887; FF 1992 V 346).

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Disposizioni finali della modificazione del 20 giugno 199746 1

Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 2 lettere a, b, c, e ed f della legge sulla protezione delle acque nella versione del 24 gennaio 199147 sono decise
secondo questo diritto se sono presentate prima del 1° gennaio 1995. Al posto della
condizione ivi contenuta, secondo la quale i lavori di costruzione dovevano incominciare entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, subentra la condizione
secondo cui la decisione di prima istanza sulla costruzione dell'impianto deve essere
presa prima del 1° novembre 1997.

2

Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 1 lettera c della legge sulla protezione delle acque nella versione del 18 marzo 199448 sono decise secondo questo diritto se sono presentate prima del 1° novembre 2002 e se i provvedimenti sono
presi e conteggiati prima di tale data.

3

Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque nella versione del 18 marzo 1994, presentate prima dell'entrata in
vigore della presente modifica, sono decise secondo il nuovo diritto.

46 RU

1997 2243

47 RU

1992 1860

48 RU

1994 1634

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.20