01.02.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2016
08.09.2015 - 31.12.2015
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01.08.2008 - 31.07.2010
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.09.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.08.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 (Stato 1° giugno 2014) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 76 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 19873, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: a. preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; b. garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale;

c. conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; d. conservare le acque ittiche; e. salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; f.

garantire l'irrigazione agricola; g. permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; h. garantire la funzione naturale del ciclo idrologico.


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica a tutte le acque, superficiali o sotterranee.


Art. 3

Obbligo di diligenza

Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

RU 1992 1860 1

RS 101

2

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

3

FF 1987 II 905 814.20

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.20

a4 Principio di causalità I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa.


Art. 4

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per: a. Acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali.

b. Acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura.

c. Effetto

pregiudizievole:

l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque.

d. Inquinamento:

un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua.

e. Acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate.

f.

Acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse.

g. Concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito.

h. Portata

Q347:

la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua.

i.

Deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero.

k. Deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi.

l.

Portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo.

m.5 Rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni
naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria.

4

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

5

Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Protezione delle acque. L 3

814.20


Art. 5

Deroghe per la difesa integrata e le situazioni d'emergenza In quanto lo esigano la difesa integrata o situazioni d'emergenza, il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, prevedere deroghe alla presente legge.

Titolo secondo : Prevenzione e rimozione degli effetti pregiudizievoli Capitolo 1: Salvaguardia della qualità delle acque Sezione 1: Immissione, introduzione e infiltrazione di sostanze

Art. 6

Principio

1

È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.

2

È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua.


Art. 7

Eliminazione delle acque di scarico 1

Le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale.

2

Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far defluire l'acqua in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell'autorità cantonale.6 3 I Cantoni provvedono a una pianificazione comunale e, se necessario, a una pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico.7


Art. 8


8



Art. 9

Prescrizioni del Consiglio federale su l'immissione e l'infiltrazione di sostanze 1

Il Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee.

6

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

7

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

8

Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.20

2

Esso emana prescrizioni su: a. l'immissione delle acque di scarico nelle acque; b. l'infiltrazione delle acque di scarico; c. le sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

Sezione 2:

Trattamento delle acque di scarico e sfruttamento del concime di fattoria


Art. 10

Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico 1

I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: a. dalle zone edificabili; b. da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici.

1bis

Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti.9 2

Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita.

3

Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche.

4

…10


Art. 11

Obbligo di allacciamento e di accettazione 1

Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni.

2

Il perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende: a. le

zone

edificabili;

b. le altre zone, non appena dispongano di una canalizzazione (art. 10 cpv. 1 lett. b);

9

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

10 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Protezione delle acque. L 5

814.20

c. le altre zone nelle quali l'allacciamento alle canalizzazioni sia opportuno e ragionevolmente esigibile.

3

Il detentore della canalizzazione è tenuto ad accettare le acque di scarico e a convogliarle verso la stazione centrale di depurazione.


Art. 12

Casi particolari nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche 1

Chi ha acque di scarico che non soddisfano le esigenze per l'immissione nelle canalizzazioni deve pretrattarle. I Cantoni disciplinano il pretrattamento.

2

Per le acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione, l'autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione.

3

Le acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, non devono essere introdotte né direttamente né indirettamente in una stazione centrale di depurazione.

L'autorità cantonale può autorizzare eccezioni.

4

In un'azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14), se:

a. gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente si trovano in zona agricola o il comune adotta le disposizioni necessarie, segnatamente delimita zone di pianificazione, per dichiararli in zona agricola;

b. la capacità di deposito è sufficiente anche per le acque di scarico domestiche e lo sfruttamento su superfici utili, proprie o affittate, è assicurato.

5

Se, entro cinque anni dall'adozione delle misure, gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente secondo il capoverso 4 non sono dichiarati in zona agricola, le acque di scarico domestiche devono essere immesse nelle canalizzazioni.


Art. 13

Metodi speciali d'eliminazione delle acque di scarico 1

Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti.

2

I Cantoni vegliano affinché le esigenze relative alla qualità delle acque siano rispettate.


Art. 14

Aziende con allevamento di bestiame da reddito 1

Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime.

2

Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

3

L'azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.20

capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente.

4

La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda viene valorizzata fuori del raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda.11 5 Le aziende che cedono concime devono registrare ogni fornitura nel sistema d'informazione di cui all'articolo 165f della legge del 29 aprile 199812 sull'agricoltura.13 6

L'autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l'altitudine o la situazione topografica lo richiedano.

7

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla superficie utile per:

a. l'avicultura e l'allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già esistenti che allevano altri animali da reddito; b. le aziende che adempiono compiti d'interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.).

8

Un'unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di colaticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi.


Art. 15

Costruzione e controllo di impianti e installazioni14 1

I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria e digestato liquido, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d'arte.15 Il funzionamento degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli impianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere controllato periodicamente.

2

L'autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti.

11 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

12 RS

910.1

13 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835).

15 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Protezione delle acque. L 7

814.20


Art. 16

Prescrizioni del Consiglio federale sul trattamento delle acque di scarico e sul controllo di impianti Il Consiglio federale regola le esigenze relative: a. all'immissione nelle canalizzazioni; b. agli scarichi particolari provenienti da processi di produzione; c. ai residui delle stazioni di depurazione delle acque di scarico e allo sfruttamento o all'eliminazione di tali residui;

d. ai controlli degli impianti e delle installazioni; e. all'utilizzazione delle acque di scarico provenienti dal trattamento del concime di fattoria.

Sezione 3:

Premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico per l'ottenimento di permessi di costruzione

Art. 17

Principio

Il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se: a. nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione (art. 11 cpv. 1) o sono sfruttate in agricoltura (art. 12 cpv. 4);

b. fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche, procedimenti speciali assicurano l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate (art. 13 cpv. 1) e l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è stato consultato; c. l'evacuazione corretta delle acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione è garantita (art. 12 cpv. 2).


Art. 18

Eccezioni

1

Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque.

2

Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.20

Sezione 4: Misure pianificatorie di protezione

Art. 19

Settori di protezione delle acque 1

I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

2

La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un'autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque.16

Art. 20

Zone di protezione delle acque sotterranee 1

I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.

2

Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve: a. eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione; b. acquistare i necessari diritti reali; c. sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà.


Art. 21

Aree di protezione delle acque sotterranee 1

I Cantoni delimitano le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e alimentazione della falda freatica. In tali aree non possono essere costruiti edifici o impianti né essere eseguiti lavori che possano pregiudicare i futuri impianti di sfruttamento o alimentazione.

2

I Cantoni possono accollare gli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà ai futuri detentori delle captazioni o degli impianti d'alimentazione della falda freatica.

Sezione 5: Esigenze concernenti i liquidi inquinanti

Art. 22

17 Esigenze generali

1

I detentori di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili. Gli impianti di deposito che necessitano di 16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835).

Protezione delle acque. L 9

814.20

un'autorizzazione (art. 19 cpv. 2) devono essere controllati almeno ogni dieci anni; a seconda del pericolo che costituiscono per le acque, il Consiglio federale stabilisce a quali intervalli altri impianti devono essere controllati.

2

Negli impianti di deposito e sulle piazzole di travaso vanno evitate le fughe di liquidi, nonché garantite la loro facile individuazione e ritenuta.

3

La costruzione, la modificazione, il controllo, il riempimento, la manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori servizio degli impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato della tecnica.

4

Chi fabbrica componenti di impianti deve verificarne la conformità allo stato della tecnica e documentare i risultati di tale verifica.

5

Se vengono costruiti, modificati o messi fuori servizio impianti di deposito contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque, i detentori devono segnalarlo al Cantone secondo le prescrizioni di quest'ultimo.

6

I detentori di un impianto contenente liquidi che costituiscono un pericolo per le acque o le persone incaricate del suo esercizio o della sua manutenzione segnalano immediatamente alla polizia di protezione delle acque ogni fuoriuscita di liquidi.

Inoltre, mettono spontaneamente in atto tutte le misure che si possono ragionevolmente pretendere per combattere i rischi d'inquinamento delle acque.

7

I capoversi 2-5 non si applicano agli impianti non pericolosi per le acque o con un esiguo potenziale di pericolo.


Art. 23


18



Art. 24

Caverne-serbatoio

I liquidi inquinanti non devono essere depositati in caverne-serbatoio, se rischiano di entrare in contatto diretto con l'acqua di falda.


Art. 25

Sostanze che possono diventare liquidi inquinanti Gli articoli 22 e 24 si applicano per analogia alle sostanze che, in contatto con liquidi, possono diventare liquidi inquinanti.


Art. 26


19

18 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835).

19 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835).

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.20

Sezione 6: Sfruttamento del suolo e provvedimenti concernenti le acque

Art. 27

Sfruttamento del suolo 1

I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante.

2

Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie.


Art. 28

Provvedimenti concernenti le acque Se i provvedimenti secondo gli articoli 7 a 27 non permettono di soddisfare le esigenze di qualità delle acque (art. 9 cpv. 1), il Cantone provvede affinché siano applicati provvedimenti supplementari alle acque medesime.

Capitolo 2: Mantenimento di adeguati deflussi residuali

Art. 29

Autorizzazione

Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: a. preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; b. preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente.


Art. 30

Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione Il prelievo può essere autorizzato se: a. le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte; b. insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o c. destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 l/s per l'acqua di falda.


Art. 31

Deflusso minimo

1

In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s

per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s

per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s

per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s

per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s

per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s

Protezione delle acque. L 11

814.20

per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s

per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s

per una portata Q347 di 10 000 l/s 2500 l/s

per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s

per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s

2

Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: a. la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico;

b. l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; c. i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; d. la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata;

e. per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata.


Art. 32

Deroghe

I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori: a.20 se la portata Q347 del corso d'acqua è inferiore a 50 l/s, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che si trovi a un'altitudine superiore a 1700 m o di un corso d'acqua non piscicolo che si trovi a un'altitudine compresa tra 1500 e 1700 m; b. nel caso di prelievi da acque non piscicole, fino ad un deflusso residuale corrispondente al 35 per cento della portata Q347;

bbis.21 in tratti di corsi d'acqua con un esiguo potenziale ecologico, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo, purché le funzioni naturali del corso d'acqua non siano sensibilmente pregiudicate 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009(Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

21 Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.20

c. nell'ambito di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio di una regione limitata e topograficamente coerente, a condizione di una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati, come la rinuncia ad un altro prelievo d'acqua nella stessa regione. La pianificazione surriferita dev'essere sottoposta al Consiglio federale per approvazione;

d. in casi di emergenza, per prelievi limitati nel tempo e destinati in particolare all'approvvigionamento con acqua potabile, allo spegnimento di incendi o all'irrigazione agricola.


Art. 33

Aumento dei deflussi residuali minimi 1

L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto.

2

Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: a. gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; b. gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; c. gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; d. l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo.

3

Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: a. l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; b. l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; c. la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; d. la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; e. la preservazione dell'irrigazione agricola.

4

Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su:

a. le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo; b. i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli.


Art. 34

Prelievi da laghi e da riserve di acque sotterranee Quando prelievi effettuati da laghi o da falde freatiche influiscono sensibilmente sul deflusso di un corso d'acqua, quest'ultimo va protetto applicando per analogia gli articoli 31 a 33.

Protezione delle acque. L 13

814.20


Art. 35

Decisione dell'autorità 1

L'autorità definisce caso per caso la portata di dotazione e le altre misure necessarie alla protezione delle acque a valle del prelievo.

2

Può fissare portate di dotazione temporanee. I deflussi secondo gli articoli 31 e 32 devono essere garantiti.

3

Prima di decidere l'autorità sente gli uffici tecnici interessati e, se il prelievo è destinato ad impianti per lo sfruttamento dell'energia idraulica con una potenza lorda superiore a 300 kW, la Confederazione.


Art. 36

Controllo della portata di dotazione 1

Chi procede a prelievi d'acqua deve provare all'autorità, mediante misurazioni, il rispetto della portata di dotazione. Se il costo delle misurazioni non può essergli ragionevolmente imposto, può fornire la prova con il calcolo del bilancio idrico.

2

Se fornisce la prova che il deflusso effettivo è temporaneamente inferiore alla portata di dotazione fissata, deve restituire, durante tale periodo, solo una quantità d'acqua pari al deflusso effettivo.

Capitolo 3:22 Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizie voli alle acque23
a24 Spazio riservato alle acque 1

Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: a. le funzioni naturali delle acque; b. la protezione contro le piene; c. l'utilizzazione delle acque.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 197925 sulla pianificazione del territorio.

22 Originario avanti art. 37.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

24 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

25 RS

700

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.20


Art. 37

Arginatura e correzione dei corsi d'acqua 1

I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: a.26 la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199127 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); b. l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;

bbis.28 l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; c. in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto.

2

Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:29 a. poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; b. conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;

c. permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.

3

Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2.

4

Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali.


Art. 38

Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua 1

I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria.

2

L'autorità può autorizzare deroghe per: a. i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; b. passaggi di vie di comunicazione; c. passaggi di strade agricole o forestali; d. i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; e. il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura.

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2339; FF 2012 8271 8279).

27 RS

721.100

28 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2339; FF 2012 8271 8279).

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Protezione delle acque. L 15

814.20

a30 Rivitalizzazione delle acque 1

I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche.

2

I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 197931 sulla pianificazione del territorio.


Art. 39

Introduzione di sostanze solide nei laghi 1

È vietato introdurre sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l'acqua.

2

L'autorità cantonale può autorizzare il riporto: a. per costruzioni ad ubicazione vincolata in zone edificate, se interessi pubblici preponderanti lo esigono e se lo scopo perseguito non può essere raggiunto altrimenti;

b. se il riporto consente il risanamento di una zona d'acqua stagnante.

3

I riporti devono essere sistemati nel modo più naturale possibile e la vegetazione ripuale distrutta deve essere sostituita.

a32 Deflussi discontinui

1

I detentori di centrali idroelettriche prendono misure di natura edile atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d'acqua che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi.

Su domanda del detentore di una centrale idroelettrica, l'autorità può ordinare misure di esercizio in luogo di misure di natura edile.

2

Le misure sono definite in base ai seguenti criteri: a. gravità del pregiudizio arrecato al corso d'acqua; b. potenziale ecologico del corso d'acqua; c. proporzionalità dei

costi;

d. interessi della protezione contro le piene; e. obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili.

3

Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori delle centrali idroelettriche in questione.

30 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

31 RS

700

32 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.20

4

I bacini di compensazione costruiti in applicazione del capoverso 1 possono essere utilizzati ai fini dell'accumulazione per pompaggio senza modifica della concessione.


Art. 40

Spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione 1

Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell'acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell'impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d'acqua.

2

Per procedere a uno spurgo o a uno svuotamento è richiesta l'autorizzazione del Cantone. L'autorità che rilascia l'autorizzazione consulta i servizi interessati. Se per la sicurezza dell'esercizio sono necessari spurghi e svuotamenti periodici, l'autorità si limita a stabilire il momento dell'operazione e le modalità d'esecuzione.

3

Qualora avvenimenti straordinari gli impongano di abbassare immediatamente il livello delle acque del bacino per motivi di sicurezza, il detentore ne informa senza indugio l'autorità che rilascia l'autorizzazione.


Art. 41

Detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta 1

Chiunque invasa l'acqua in un impianto di ritenuta non può riversarvi i detriti fluttuanti prelevati in precedenza. L'autorità può autorizzare deroghe.

2

Egli è tenuto a raccogliere periodicamente i detriti fluttuanti in vicinanza dei suoi impianti, conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità.


Art. 42

Prelievo d'acqua e immissione d'acqua o di acque di scarico 1

Il prelievo o l'immissione d'acqua in un lago naturale non deve provocare una modificazione sensibile degli strati d'acqua e delle correnti del lago, né comportare variazioni di livello tali da arrecare pregiudizio alla zona ripuale.

2

Qualora acqua o acque di scarico siano immesse in corsi d'acqua, le modalità e il punto dell'immissione devono essere scelti in modo da non richiedere, per quanto possibile, arginature o correzioni.


Art. 43

Protezione delle falde freatiche 1

I Cantoni provvedono affinché, a lungo termine, i prelievi da acque sotterranee non siano superiori alla quantità d'acqua che le alimenta. I prelievi possono tuttavia eccedere temporaneamente detta quantità, sempreché non arrechino pregiudizio alla qualità delle acque sotterranee o alla vegetazione.

2

I Cantoni provvedono a migliorare, per quanto possibile, lo stato delle acque sotterranee sfruttate eccessivamente o alimentate in modo troppo scarso, diminuendo il prelievo, rialimentando artificialmente le falde freatiche o accumulando l'acqua potabile nel sottosuolo.

Protezione delle acque. L 17

814.20

3

È vietata la creazione di collegamenti permanenti tra acque sotterranee, se tale intervento rischia di avere effetti pregiudizievoli sulla quantità o sulla qualità delle acque.

4

Le costruzioni non devono ridurre in modo considerevole e permanente la capacità della falda e lo scorrimento delle acque sotterranee sfruttabili.

5

Le opere di ritenuta di altezza modesta non devono arrecare sensibili pregiudizi alle acque sotterranee e alla vegetazione che dipende dal livello della falda. L'autorità può autorizzare deroghe per gli impianti esistenti.

6

Il drenaggio di una regione, qualora comporti su una grande area l'abbassamento del livello della falda freatica, è autorizzato soltanto se costituisce il solo mezzo per garantire lo sfruttamento agricolo.

a33 Bilancio in materiale detritico 1

Il bilancio in materiale detritico di un corso d'acqua non può essere modificato da impianti al punto da arrecare sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee e alla protezione contro le piene. I detentori degli impianti prendono le misure del caso.

2

Le misure sono definite in base ai seguenti criteri: a. gravità del pregiudizio arrecato al corso d'acqua; b. potenziale ecologico del corso d'acqua; c. proporzionalità dei

costi;

d. interessi della protezione contro le piene; e. obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili.

3

Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori degli impianti in questione.


Art. 44

Estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali 1

Chiunque intende estrarre ghiaia, sabbia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo, deve ottenere un'autorizzazione.

2

L'autorizzazione non può essere concessa se i lavori sono eseguiti: a. in zone di protezione delle acque sotterranee; b. sotto il livello della falda freatica che, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione; c. in un corso d'acqua, qualora il suo bilancio in materiale detritico ne sia negativamente influenzato.

33 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.20

3

Se la falda, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione, l'estrazione può essere autorizzata al di sopra del suo livello, sempreché uno strato protettivo di materiale sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui la falda può giungere. Lo spessore dello strato è calcolato secondo le condizioni locali.

Titolo terzo: Esecuzione, studi di base, finanziamento, promovimento e procedura34 Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 45

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l'articolo 48 non attribuisca questo
compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 46

Vigilanza e coordinamento 1

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2

Il Consiglio federale disciplina il coordinamento: a. delle misure di protezione delle acque di competenza dei Cantoni; b. tra i servizi della Confederazione; c. tra i servizi della Confederazione e i Cantoni.


Art. 47

Prescrizioni esecutive 1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

2

…35


Art. 48


36

Competenza esecutiva della Confederazione 1

L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

35

Abrogato dall'art. 12 n. 3 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453).

36 Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Protezione delle acque. L 19

814.20

dell'ambiente (Ufficio federale)37 e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199738 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

3

La Confederazione esegue le prescrizioni sulle sostanze (art. 9 cpv. 2 lett. c); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti settoriali.

4

Il Consiglio federale determina quali dati, rilevati su sostanze in base ad altre leggi federali, devono essere messi a disposizione dall'Ufficio federale.

Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali

Art. 49

Servizio della protezione delle acque e polizia della protezione delle acque 1

I Cantoni istituiscono un servizio di protezione delle acque. Organizzano la polizia della protezione delle acque e un servizio avarie.

2

A livello federale, il servizio di protezione delle acque è l'Ufficio federale.

3

La Confederazione e i Cantoni possono, per compiti d'esecuzione, in particolare per il controllo e la sorveglianza, far capo a corporazioni di diritto pubblico e a privati.


Art. 50


39

Informazione e consulenza 1

La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste; in particolare: a. pubblicano i rilevamenti sull'esito delle misure attuate in virtù della presente legge;

b. sentiti gli interessati, possono pubblicare i risultati dei rilevamenti e dei controlli sulle acque private e pubbliche (art. 52), per quanto tali informazioni siano di interesse generale.

2

Sono fatti salvi gli interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

3

I servizi di protezione delle acque prestano consulenza alle autorità e ai privati.

Raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

37 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

38 RS

172.010

39 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.20


Art. 51

Consulenza in materia di concimazione I Cantoni provvedono affinché sia assicurata una consulenza per l'esecuzione degli articoli 14 e 27.


Art. 52

Obbligo di tollerare e obbligo del segreto 1

Le autorità federali e cantonali possono procedere a rilevamenti sulle acque private e pubbliche. Possono predisporre le installazioni necessarie a tale scopo e procedere al controllo degli impianti. I proprietari di fondi e i detentori degli impianti devono permettere l'accesso alle persone incaricate dell'esecuzione di questi compiti e fornire loro le informazioni necessarie.

2

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

3

…40


Art. 53

Misure coattive

Le autorità possono imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti da loro ordinati. Qualora la legislazione cantonale non preveda prescrizioni in materia, o non preveda prescrizioni più severe, nella procedura cantonale è applicabile l'articolo 41 della legge federale del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa.


Art. 54

Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati.


Art. 55

Tasse federali

1

La Confederazione riscuote una tassa per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali che fornisce secondo la presente legge.

2

Il Consiglio federale ne fissa la tariffa.


Art. 56

Acque intercantonali

1

Quando acque superficiali o sotterranee toccano il territorio di più Cantoni, ciascun Cantone prende i provvedimenti che s'impongono per proteggerle, tenuto conto dell'interesse degli altri Cantoni.

2

Se i Cantoni non si accordano sulle misure da prendere, il Consiglio federale decide.

40 Abrogato dal l'art. 2 n. 2 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).

41

RS 172.021

Protezione delle acque. L 21

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Capitolo 2: Studi di base

Art. 57

Compiti della Confederazione 1

La Confederazione procede a rilevamenti di interesse nazionale su: a. le condizioni idrologiche; b. la qualità delle acque superficiali e sotterranee; c. l'approvvigionamento in acqua potabile; d. altri aspetti della protezione delle acque.

2

Essa può contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della salvaguardia delle acque, segnatamente con misure alla fonte.

3

Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e le relative valutazioni.

4

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione e la valutazione dei rilevamenti.

5

I servizi federali competenti emanano istruzioni tecniche e prestano consulenza ai servizi incaricati dei rilevamenti. Essi possono, verso pagamento, eseguire lavori idrologici per conto di terzi o mettere a disposizione le apparecchiature per tali lavori.


Art. 58

Compiti dei Cantoni

1

I Cantoni procedono agli altri rilevamenti necessari per l'esecuzione della presente legge. Ne comunicano i risultati ai servizi federali competenti.

2

I Cantoni compilano un inventario degli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico e delle falde freatiche del loro territorio. L'inventario è pubblico, a meno che gli interessi della difesa integrata non impongano il segreto.


Art. 59

Calcolo della portata Q347 In mancanza di misurazioni sufficienti, la portata Q347 è determinata secondo altri metodi, quali osservazioni idrologiche o su modello.


Art. 60

Obbligo d'informare

Prima di autorizzare qualsiasi intervento con effetti sulle acque in prossimità di una stazione per rilevamenti idrologici o d'altra natura, l'autorità informa i servizi responsabili della stazione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

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Capitolo 3:42 Finanziamento
a 1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a. del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; c. degli interessi;

d. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.

2

Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3

I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4

Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

Capitolo 4:43 Promovimento

Art. 61


44

Impianti per le acque di scarico 1

Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la costruzione e l'acquisto di:

a. impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione dell'azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto servano ad adempire accordi di diritto pubblico internazionale o decisioni di organizzazioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori della Svizzera; b. canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.

2

Le indennità sono stabilite in funzione della quantità di azoto eliminato mediante i provvedimenti di cui al capoverso 1.

42 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

43 Originario

Cap.

3.

44 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Protezione delle acque. L 23

814.20


Art. 62


45

Impianti per i rifiuti 1

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati allo smaltimento di rifiuti speciali qualora tali infrastrutture siano d'interesse nazionale.

2

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati al trattamento o al riciclaggio di rifiuti urbani, se la decisione di prima istanza sulla costruzione dell'impianto è presa prima del 1° novembre 1997. Per regioni che non dispongono ancora della capacità necessaria, il Consiglio federale può prorogare tale termine, al più tardi fino al 31 ottobre 1999, sempreché le circostanze lo richiedano.

2bis

Il diritto alle indennità federali secondo il capoverso 2 permane se: a. la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto è stata presa entro il termine prorogato; b. per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, dev'essere autorizzato un nuovo impianto; c. la nuova decisione di prima istanza è presa prima del 1° novembre 2005; e d. la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.46 3

…47

4

Le indennità ammontano: a. al 25 per cento dei costi computabili per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature giusta i capoversi 1 e 2; b.48 …

a49 Provvedimenti presi dall'agricoltura 1

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna indennità per provvedimenti presi dall'agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se:

a. i provvedimenti sono necessari a soddisfare le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e sotterranee; 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

46 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3859; FF 2003 6957 6977).

47 Abrogato dal n. II 33 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

48 Abrogata dal n. II 33 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

49 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.20

b. il Cantone interessato ha designato le zone in cui sono necessari i provvedimenti e ha armonizzato i provvedimenti previsti;

c. i provvedimenti non sono economicamente sostenibili.

2

Le indennità sono stabilite in funzione delle proprietà e della quantità di sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, nonché dei costi dei provvedimenti che non sono indennizzati mediante i contributi secondo la legge del 29 aprile 199850 sull'agricoltura o secondo la legge federale del 1° luglio 196651 sulla protezione della natura e del paesaggio.52 3 …53

4

L'Ufficio federale dell'agricoltura accorda le indennità come contributi globali sulla base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i programmi previsti assicurano un'adeguata protezione delle acque, consulta l'Ufficio federale. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.54

b55 Rivitalizzazione delle acque 1

Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l'attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque.

2

Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.

3

Le indennità sono stabilite in funzione dell'importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell'efficacia delle misure stesse.

4

Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere.

5

Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 199856 sull'agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici.

Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine.

50 RS

910.1

51 RS

451

52 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

53 Abrogato dal n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

54 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

55 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

56 RS

910.1

Protezione delle acque. L 25

814.20

c57 Pianificazione del risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico 1

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la pianificazione di cui all'articolo 83b, sempreché quest'ultima le sia presentata entro il 31 dicembre 2014.

2

Le indennità ammontano al 35 per cento dei costi computabili.


Art. 63


58

Condizioni generali per la concessione di indennità Le indennità sono assegnate soltanto se la soluzione prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo stato della tecnica ed è economica.


Art. 64

Studi di base, formazione e informazione 1

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche sulle cause della insufficiente qualità di acque importanti, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie.59 2 Essa può assegnare aiuti finanziari per la formazione di personale specializzato e per l'informazione della popolazione.

3

Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può sostenere mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l'approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, purché: a. gli inventari siano allestiti conformemente alle direttive federali; e b. le domande siano presentate prima del 1° novembre 2010.60 4

Le prestazioni della Confederazione ammontano al massimo al 40 per cento dei costi.61

57 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

59 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

60 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.20

Art. 64a62 Garanzia contro i rischi La Confederazione può assumere una garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi. La garanzia non deve superare il 60 per cento dei costi computabili.


Art. 65


63

Finanziamento

1

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito quadro limitato nel tempo per l'assegnazione dei contributi.64 2

Essa stanzia di volta in volta per quattro anni, con decreto federale semplice, i mezzi destinati al pagamento delle indennità per le quali è stata assegnata una prestazione di massima in applicazione dell'articolo 13 capoverso 6 della legge del 5 ottobre 199065 sui sussidi.

3

Essa stanzia un credito d'impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Confederazione può assumere garanzie contro i rischi giusta l'articolo 64a.


Art. 66

Restituzione

1

Le prestazioni federali indebitamente ottenute devono essere restituite. Ciò vale anche se un impianto o un'installazione viene distolto dal suo scopo.

2

Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui è sorto.

Capitolo 5:66 Procedura

Art. 67


67

Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

62 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

64 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

65 RS

616.1

66 Originario

Cap.

4.

67 Nuovo testo giusta il n. 92 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Protezione delle acque. L 27

814.20

a68 Diritto di ricorso delle autorità 1

L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

2

…69


Art. 68


70

Ricomposizione particellare, espropriazione e possesso 1

Se l'esecuzione della presente legge lo esige, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari, sempreché un acquisto a trattative private non entri in linea di conto. La Confederazione e i Cantoni possono acquistare i diritti necessari mediante espropriazione. Possono delegare tale facoltà a terzi.

2

La procedura d'espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquistare i diritti necessari mediante trattative private o ricomposizione particellare.

3

Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193071 sull'espropriazione; essi prevedono che: a. il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse; b. il presidente della Commissione federale di stima possa autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

4

La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni decide sulle espropriazioni.

5

Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici per la promozione della biodiversità.72 Titolo quarto: 73

Art. 69

68 Introdotto dal n. I 15 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

69 Abrogato dal n. 92 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

71 RS

711

72 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

73

Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.20

Titolo quinto: Disposizioni penali74

Art. 70

Delitti

1

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:75

a. illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6); b. come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 22); c. non rispetta la portata di dotazione stabilita dalle autorità, oppure omette di prendere le misure ordinate per proteggere le acque a valle del prelievo (art. 35); d. argina o corregge illecitamente un corso d'acqua (art. 37); e. senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, procede alla copertura di un corso d'acqua o alla sua messa in galleria (art. 38);

f.

senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, introduce sostanze solide in un lago (art. 39 cpv. 2); g. senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, estrae ghiaia, sabbia o altro materiale, o intraprende lavori di scavo a tale scopo (art. 44).

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.76


Art. 71

Contravvenzioni

1

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:77 a. contravviene altrimenti alla presente legge; b. contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo.

74 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

75 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

76 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

77 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

Protezione delle acque. L 29

814.20

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3

La complicità è punibile.

4

…78


Art. 72

Applicazione del Codice penale svizzero Se un'infrazione alla presente legge adempie contemporaneamente la fattispecie dell'articolo 234 del Codice penale svizzero79, soltanto quest'ultima disposizione è applicabile. Del rimanente, le disposizioni penali della presente legge si applicano accanto a quelle del Codice penale svizzero.


Art. 73

Applicazione del diritto penale amministrativo Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197480 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia ai reati secondo la presente legge.

Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione e modificazione

Art. 74

Abrogazione della legge contro l'inquinamento delle acque La legge federale dell'8 ottobre 197181 contro l'inquinamento delle acque è abrogata.


Art. 75

Modifica di leggi federali …82

78 Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

79

RS 311.0

80

RS 313.0

81

[RU 1972 1120, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122 art. 66 n. 3, 1985 600 n. I 51, 1991 362 n. II 402 857 all. n. 19, 1992 288 all. n. 32.

RU 1992 1860 art. 74] 82 Le mod. possono essere consultate alla RU 1992 1860.

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.20

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Sezione 1: Eliminazione delle acque di scarico non inquinate impianti per il deposito di concime di fattoria e detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta


Art. 76

Eliminazione delle acque di scarico non inquinate I Cantoni provvedono affinché, entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore dalla presente legge, non pervengano più in stazioni di depurazione acque di scarico non inquinate con afflusso permanente (art. 12 cpv. 3) che ne pregiudicano l'efficacia.


Art. 77

Impianti di deposito per concime di fattoria I Cantoni stabiliscono il termine per l'adattamento della capacità degli impianti di deposito di concime di fattoria tenendo conto dell'urgenza di ogni singolo caso. Essi vegliano affinché tutti gli impianti di deposito siano risanati entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 78

e 7983 Sezione 2: Prelievi di acqua

Art. 80

Risanamento

1

Qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell'autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità.

2

L'autorità ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale del 20 giugno 193084 sull'espropriazione.

3

Qualora la disposizione di misure di risanamento supplementari nelle zone inventariate secondo il capoverso 2 concerna piccole centrali idroelettriche, o altri impianti situati lungo corsi d'acqua, che presentano un valore sotto il profilo della protezione dei monumenti, l'autorità pondera gli interessi della protezione dei monumenti e quelli della protezione delle zone inventariate.85

83 Abrogati dal n. II 33 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

84

RS 711

85 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Protezione delle acque. L 31

814.20


Art. 81

Termini per il risanamento 1

L'autorità stabilisce i termini per l'attuazione delle misure di risanamento tenuto conto dell'urgenza di ogni singolo caso.

2

Essa provvede affinché le misure di risanamento siano concluse entro la fine del 2012.86


Art. 82

Criteri per il risanamento 1

I Cantoni compilano l'inventario dei prelievi d'acqua esistenti definiti nell'articolo 29; l'inventario indica per ogni prelievo:

a. la quantità d'acqua prelevata; b. il deflusso residuale; c. la portata di dotazione; d. la situazione giuridica.

2

I Cantoni valutano i prelievi d'acqua elencati nell'inventario e decidono se e in qual misura un risanamento sia necessario. I risultati vengono menzionati in un rapporto. Quest'ultimo indica, se possibile, l'ordine nel quale le misure di risanamento devono essere intraprese.

3

I Cantoni inoltrano l'inventario alla Confederazione entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge e il rapporto entro 5.


Art. 83

Progetti di prelievo per cui la concessione è già stata rilasciata 1

Per i progetti di prelievo per cui la concessione è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la protezione delle acque a valle deve essere garantita da provvedimenti secondo la presente legge, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità. Le misure giusta l'articolo 31 non danno luogo ad indennizzo, sempreché la concessione sia stata accordata dopo il 1° giugno 1987.

2

Se interessi pubblici preponderanti esigono una protezione supplementare, l'autorità ordina le misure necessarie secondo la presente legge. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale del 20 giugno 193087 sull'espropriazione.

3

L'autorità ordina le misure al più tardi prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli impianti destinati al prelievo d'acqua.

86 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

87

RS 711

Protezione dell'equilibrio ecologico 32

814.20

Sezione 2bis:88 Deflussi discontinui e bilancio in materiale detritico
a Misure di risanamento I detentori delle centrali idroelettriche esistenti e degli altri impianti esistenti situati lungo corsi d'acqua sono tenuti a prendere le misure di risanamento adeguate secondo le prescrizioni di cui agli articoli 39a e 43a entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

b Pianificazione e rapporto 1

I Cantoni pianificano le misure di cui all'articolo 83a e stabiliscono i termini per la loro attuazione. Tale pianificazione comprende anche i provvedimenti che i detentori di centrali idroelettriche devono prendere in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199189 sulla pesca.

2

I Cantoni presentano la pianificazione alla Confederazione entro il 31 dicembre 2014.

3

Ogni quattro anni presentano alla Confederazione un rapporto sulle misure attuate.

Sezione 3: Indennità

Art. 84

1 Le domande di indennità per impianti e installazioni la cui costruzione è iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono decise secondo il diritto previgente. L'indennità è calcolata secondo la capacità finanziaria del Cantone nel momento in cui è assegnata.

2

…90

Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore

Art. 85

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° novembre 199291 88 Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

89 RS

923.0

90 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

91

DCF del 5 ott. 1992.

Protezione delle acque. L 33

814.20

Disposizioni finali della modifica del 20 giugno 199792 1

Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 2 lettere a, b, c, e ed f della legge sulla protezione delle acque nella versione del 24 gennaio 199193 sono decise secondo questo diritto se sono presentate prima del 1° gennaio 1995. Al posto della condizione ivi contenuta, secondo la quale i lavori di costruzione dovevano incominciare entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, subentra la condizione secondo cui la decisione di prima istanza sulla costruzione dell'impianto deve essere presa prima del 1° novembre 1997.

2

Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 1 lettera c della legge sulla protezione delle acque nella versione del 18 marzo 199494 sono decise secondo questo diritto se sono presentate prima del 1° novembre 2002 e se i provvedimenti sono presi e conteggiati prima di tale data.

3

Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque nella versione del 18 marzo 1994, presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica, sono decise secondo il nuovo diritto.

92 RU

1997 2243

93 RU

1992 1860

94 RU

1994 1634

Protezione dell'equilibrio ecologico 34

814.20