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814.20

Legge federale
sulla protezione delle acque

(LPAc)

del 24 gennaio 1991 (Stato 1° gennaio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 76 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 19873,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

3 FF 1987 II 905

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di:

a.
preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
b.
garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'ac­qua potabile ed industriale;
c.
conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene;
d.
conservare le acque ittiche;
e.
salvaguardare le acque come elementi del paesaggio;
f.
garantire l'irrigazione agricola;
g.
permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro;
h.
garantire la funzione naturale del ciclo idrologico.
Art. 3 Obbligo di diligenza

Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evi­tare effetti pregiudizievoli alle acque.

Art. 4 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

a.
acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali;
b.
acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura;
c.
effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque;
d.
inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisi­che, chimiche o biologiche dell'acqua;
e.
acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,arti­gianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono conti­nuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate;
f.
acque di scarico inqui­nate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse;
g.
concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito;
h.
portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbar­ramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua;
i.
deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero;
k.
deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi;
l.
portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determi­nato deflusso residuale in caso di prelievo;
m.5
rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria.

5 Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Titolo secondo: Prevenzione e rimozione degli effetti pregiudizievoli

Capitolo 1: Salvaguardia della qualità delle acque

Sezione 1: Immissione, introduzione e infiltrazione di sostanze

Art. 6 Principio

1 È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.

2 È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua.

Art. 7 Eliminazione delle acque di scarico

1 Le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale.

2 Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta con­sentano di far defluire l'acqua in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Can­tone necessitano del permesso dell'autorità cantonale.6

3 I Cantoni provvedono a una pianificazione comunale e, se necessario, a una piani­ficazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico.7

6 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

7 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Art. 9 Prescrizioni del Consiglio federale su l'immissione e l'infiltrazione di sostanze

1 Il Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee.

2 Esso emana prescrizioni su:

a.
l'immissione delle acque di scarico nelle acque;
b.
l'infiltrazione delle acque di scarico;
c.
le sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inqui­nare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

Sezione 2: Trattamento delle acque di scarico e sfruttamento del concime di fatto­ria


Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle ac­que di scarico

1 I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti:

a.
dalle zone edificabili;
b.
da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici.

1bis Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti.9

2 Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sem­preché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita.

3 Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche.

410

9 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

10 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Art. 11 Obbligo di allacciamento e di accettazione

1 Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni.

2 Il perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende:

a.
le zone edificabili;
b.
le altre zone, non appena dispongano di una canalizzazione (art. 10 cpv. 1 lett. b);
c.
le altre zone nelle quali l'allacciamento alle canalizzazioni sia opportuno e ra­gionevolmente esigibile.

3 Il detentore della canalizzazione è tenuto ad accettare le acque di scarico e a con­vogliarle verso la stazione centrale di depurazione.

Art. 12 Casi particolari nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche

1 Chi ha acque di scarico che non soddisfano le esigenze per l'immissione nelle canalizzazioni deve pretrattarle. I Cantoni disciplinano il pretrattamento.

2 Per le acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione, l'autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione.

3 Le acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, non devono essere introdotte né direttamente né indirettamente in una stazione centrale di depurazione. L'autorità cantonale può autorizzare eccezioni.

4 In un'azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scari­co domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14), se:

a.
gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente si trovano in zona agri­cola o il comune adotta le disposizioni necessarie, segnatamente delimita zone di pianificazione, per dichiararli in zona agricola;
b.
la capacità di deposito è sufficiente anche per le acque di scarico domestiche e lo sfruttamento su superfici utili, proprie o affittate, è assicurato.

5 Se, entro cinque anni dall'adozione delle misure, gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente secondo il capoverso 4 non sono dichiarati in zona agricola, le acque di scarico domestiche devono essere immesse nelle canalizzazioni.

Art. 14 Aziende con allevamento di bestiame da reddito

1 Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime.

2 Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispet­toso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

3 L'azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo tem­pora­neamente.

4 La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda viene valorizzata fuori del raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda.11

5 Le aziende che cedono concime devono registrare ogni fornitura nel sistema d'in­formazione di cui all'articolo 165f della legge del 29 aprile 199812 sull'agricoltura.13

6 L'autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l'altitudine o la situazione topografica lo richiedano.

7 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla superficie utile per:

a.
l'avicultura e l'allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già esi­stenti che allevano altri animali da reddito;
b.
le aziende che adempiono compiti d'interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.).

8 Un'unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di cola­ticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi.

11 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

12 RS 910.1

13 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 15 Costruzione e controllo di impianti e installazioni14

1 I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria e digestato liquido, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d'arte.15 Il funzionamento degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli im­pianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere con­trol­lato periodicamente.

2 L'autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835).

15 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 16 Prescrizioni del Consiglio federale sul trattamento delle acque di sca­rico e sul controllo di impianti

Il Consiglio federale regola le esigenze relative:

a.
all'immissione nelle canalizzazioni;
b.
agli scarichi particolari provenienti da processi di produzione;
c.
ai residui delle stazioni di depurazione delle acque di scarico e allo sfrutta­mento o all'eliminazione di tali residui;
d.
ai controlli degli impianti e delle installazioni;
e.
all'utilizzazione delle acque di scarico provenienti dal trattamento del con­cime di fattoria.

Sezione 3: Premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico per l'otteni­mento di permessi di costruzione


Art. 17 Principio

Il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se:

a.
nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è garantito che le acque di sca­rico inquinate sono immesse nella canalizzazione (art. 11 cpv. 1) o sono sfruttate in agricoltura (art. 12 cpv. 4);
b.
fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche, procedimenti speciali assi­curano l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate (art. 13 cpv. 1) e l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è stato con­sul­tato;
c.
l'evacuazione corretta delle acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione è garantita (art. 12 cpv. 2).
Art. 18 Eccezioni

1 Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l'al­lacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle ac­que di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il per­messo, l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque.

2 Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

Sezione 4: Misure pianificatorie di protezione

Art. 19 Settori di protezione delle acque

1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

2 La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un'autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque.16

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835).

Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee

1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubbli­co d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.

2 Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve:

a.
eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione;
b.
acquistare i necessari diritti reali;
c.
sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà.
Art. 21 Aree di protezione delle acque sotterranee

1 I Cantoni delimitano le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e alimentazione della falda freatica. In tali aree non possono essere costruiti edifici o impianti né essere eseguiti lavori che possano pregiudicare i futuri impianti di sfrut­tamento o alimentazione.

2 I Cantoni possono accollare gli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà ai futuri detentori delle captazioni o degli impianti d'alimentazione della falda frea­tica.

Sezione 5: Esigenze concernenti i liquidi inquinanti

Art. 2217 Esigenze generali

1 I detentori di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili. Gli impianti di deposito che necessitano di un'autorizzazione (art. 19 cpv. 2) devono essere controllati almeno ogni dieci anni; a seconda del pericolo che costituiscono per le acque, il Consiglio federale stabilisce a quali intervalli altri impianti devono essere controllati.

2 Negli impianti di deposito e sulle piazzole di travaso vanno evitate le fughe di liquidi, nonché garantite la loro facile individuazione e ritenuta.

3 La costruzione, la modificazione, il controllo, il riempimento, la manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori servizio degli impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato della tecnica.

4 Chi fabbrica componenti di impianti deve verificarne la conformità allo stato della tecnica e documentare i risultati di tale verifica.

5 Se vengono costruiti, modificati o messi fuori servizio impianti di deposito contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque, i detentori devono segnalarlo al Cantone secondo le prescrizioni di quest'ultimo.

6 I detentori di un impianto contenente liquidi che costituiscono un pericolo per le acque o le persone incaricate del suo esercizio o della sua manutenzione segnalano immediatamente alla polizia di protezione delle acque ogni fuoriuscita di liquidi. Inoltre, mettono spontaneamente in atto tutte le misure che si possono ragionevolmente pretendere per combattere i rischi d'inquinamento delle acque.

7 I capoversi 2-5 non si applicano agli impianti non pericolosi per le acque o con un esiguo potenziale di pericolo.

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835).

Art. 24 Caverne-serbatoio

I liquidi inquinanti non devono essere depositati in caverne-serbatoio, se rischiano di entrare in contatto diretto con l'acqua di falda.

Sezione 6: Sfruttamento del suolo e provvedimenti concernenti le acque

Art. 27 Sfruttamento del suolo

1 I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiu­dizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dila­vamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante.

2 Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie.

Art. 28 Provvedimenti concernenti le acque

Se i provvedimenti secondo gli articoli 7 a 27 non permettono di soddisfare le esi­genze di qualità delle acque (art. 9 cpv. 1), il Cantone provvede affinché siano applicati provvedimenti supplementari alle acque medesime.

Capitolo 2: Mantenimento di adeguati deflussi residuali

Art. 29 Autorizzazione

Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune:

a.
preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente;
b.
preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente.
Art. 30 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione

Il prelievo può essere autorizzato se:

a.
le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte;
b.
insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 l/s, o
c.
destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 l/s per l'acqua di falda.
Art. 31 Deflusso minimo

1 In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di:

per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s

per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s

per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s

per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s

per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s

per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s

per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s

per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s

per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s

per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s

per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s

2 Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze:

a.
la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nono­stante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico;
b.
l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da ga­rantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agri­coli;
c.
i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con al­tri di uguale valore;
d.
la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata;
e.
per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia sal­vaguar­data.
Art. 32 Deroghe

I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori:

a.20
se la portata Q347 del corso d'acqua è inferiore a 50 l/s, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che si trovi a un'altitudine superiore a 1700 m o di un corso d'acqua non piscicolo che si trovi a un'alti­tudine compresa tra 1500 e 1700 m;
b.
nel caso di prelievi da acque non piscicole, fino ad un deflusso residuale cor­ri­spondente al 35 per cento della portata Q347;
bbis.21
in tratti di corsi d'acqua con un esiguo potenziale ecologico, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo, purché le funzioni naturali del corso d'acqua non siano sensibilmente pregiudicate
c.
nell'ambito di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del terri­torio di una regione limitata e topograficamente coerente, a condizione di una corri­spettiva compensazione con provvedimenti adeguati, come la rinuncia ad un altro prelievo d'acqua nella stessa regione. La piani­fi­ca­zione surriferita dev'es­sere sottoposta al Consiglio federale per approva­zione;
d.
in casi di emergenza, per prelievi limitati nel tempo e destinati in particolare all'approvvigionamento con acqua potabile, allo spegnimento di incendi o all'irrigazione agricola.

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009(Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

21 Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Art. 33 Aumento dei deflussi residuali minimi

1 L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponde­razione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto.

2 Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente:

a.
gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire;
b.
gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua;
c.
gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo;
d.
l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo.

3 Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente:

a.
l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio;
b.
l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipen­dono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il ren­dimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci;
c.
la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esi­genze in materia di qualità dell'acqua;
d.
la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garanti­sca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo se­condo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo;
e.
la preservazione dell'irrigazione agricola.

4 Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su:

a.
le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo;
b.
i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli.
Art. 35 Decisione dell'autorità

1 L'autorità definisce caso per caso la portata di dotazione e le altre misure necessa­rie alla protezione delle acque a valle del prelievo.

2 Può fissare portate di dotazione temporanee. I deflussi secondo gli articoli 31 e 32 devono essere garantiti.

3 Prima di decidere l'autorità sente gli uffici tecnici interessati e, se il prelievo è destinato ad impianti per lo sfruttamento dell'energia idraulica con una potenza lorda superiore a 300 kW, la Confederazione.

Art. 36 Controllo della portata di dotazione

1 Chi procede a prelievi d'acqua deve provare all'autorità, mediante misurazioni, il rispetto della portata di dotazione. Se il costo delle misurazioni non può essergli ragionevolmente imposto, può fornire la prova con il calcolo del bilancio idrico.

2 Se fornisce la prova che il deflusso effettivo è temporaneamente inferiore alla por­tata di dotazione fissata, deve restituire, durante tale periodo, solo una quantità d'ac­qua pari al deflusso effettivo.

Capitolo 3: Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque22

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).


Art. 36a23 Spazio riservato alle acque

1 Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite:

a.
le funzioni naturali delle acque;
b.
la protezione contro le piene;
c.
l'utilizzazione delle acque.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considera­zione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo esten­sivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicenda­mento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'arti­colo 13 della legge del 22 giugno 197924 sulla pianificazione del territorio.

23 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

24 RS 700

Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua

1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se:

a.25
la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199126 sulla sistemazione dei corsi d'ac­qua);
b.
l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfrut­tare nel pubblico interesse le forze idriche;
bbis.27
l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;
c.
in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già argi­nato o corretto.

2 Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio ri­servato alle acque devono essere sistemati in modo da:28

a.
poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate;
b.
conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sot­terranee;
c.
permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.

3 Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2.

4 Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artifi­ciali.

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2339; FF 2012 8271 8279).

26 RS 721.100

27 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2339; FF 2012 8271 8279).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua

1 I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria.

2 L'autorità può autorizzare deroghe per:

a.
i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione;
b.
passaggi di vie di comunicazione;
c.
passaggi di strade agricole o forestali;
d.
i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente;
e.
il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia pos­sibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un impor­tante pregiudizio per l'agricoltura.
Art. 38a29 Rivitalizzazione delle acque

1 I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche.

2 I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provve­­dono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di u­tilizzazione. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'arti­co­lo 13 della legge del 22 giugno 197930 sulla pianificazione del territorio.

29 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

30 RS 700

Art. 39 Introduzione di sostanze solide nei laghi

1 È vietato introdurre sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l'ac­qua.

2 L'autorità cantonale può autorizzare il riporto:

a.
per costruzioni ad ubicazione vincolata in zone edificate, se interessi pub­blici preponderanti lo esigono e se lo scopo perseguito non può essere raggiunto al­trimenti;
b.
se il riporto consente il risanamento di una zona d'acqua stagnante.

3 I riporti devono essere sistemati nel modo più naturale possibile e la vegetazione ripuale distrutta deve essere sostituita.

Art. 39a31 Deflussi discontinui

1 I detentori di centrali idroelettriche prendono misure di natura edile atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d'acqua che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi. Su domanda del detentore di una centrale idroelettrica, l'autorità può ordinare misure di esercizio in luogo di misure di natura edile.

2 Le misure sono definite in base ai seguenti criteri:

a.
gravità del pregiudizio arrecato al corso d'acqua;
b.
potenziale ecologico del corso d'acqua;
c.
proporzionalità dei costi;
d.
interessi della protezione contro le piene;
e.
obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinno­vabili.

3 Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato le misure sono armonizzate pre­via consultazione dei detentori delle centrali idroelettriche in questione.

4 I bacini di compensazione costruiti in applicazione del capoverso 1 possono essere utilizzati ai fini dell'accumulazione per pompaggio senza modifica della conces­sione.

31 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Art. 40 Spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione

1 Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumula­zione o al controllo dei dispositivi di scarico dell'acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell'impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possi­bile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d'acqua.

2 Per procedere a uno spurgo o a uno svuotamento è richiesta l'autorizzazione del Cantone. L'autorità che rilascia l'autorizzazione consulta i servizi interessati. Se per la sicurezza dell'esercizio sono necessari spurghi e svuotamenti periodici, l'autorità si limita a stabilire il momento dell'operazione e le modalità d'esecuzione.

3 Qualora avvenimenti straordinari gli impongano di abbassare immediatamente il livello delle acque del bacino per motivi di sicurezza, il detentore ne informa senza indugio l'autorità che rilascia l'autorizzazione.

Art. 41 Detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta

1 Chiunque invasa l'acqua in un impianto di ritenuta non può riversarvi i detriti flut­tuanti prelevati in precedenza. L'autorità può autorizzare deroghe.

2 Egli è tenuto a raccogliere periodicamente i detriti fluttuanti in vicinanza dei suoi impianti, conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità.

Art. 42 Prelievo d'acqua e immissione d'acqua o di acque di scarico

1 Il prelievo o l'immissione d'acqua in un lago naturale non deve provocare una modificazione sensibile degli strati d'acqua e delle correnti del lago, né comportare va­riazioni di livello tali da arrecare pregiudizio alla zona ripuale.

2 Qualora acqua o acque di scarico siano immesse in corsi d'acqua, le modalità e il punto dell'immissione devono essere scelti in modo da non richiedere, per quanto possibile, arginature o correzioni.

Art. 43 Protezione delle falde freatiche

1 I Cantoni provvedono affinché, a lungo termine, i prelievi da acque sotterranee non siano superiori alla quantità d'acqua che le alimenta. I prelievi possono tuttavia eccedere temporaneamente detta quantità, sempreché non arrechino pregiudizio alla qualità delle acque sotterranee o alla vegetazione.

2 I Cantoni provvedono a migliorare, per quanto possibile, lo stato delle acque sot­terranee sfruttate eccessivamente o alimentate in modo troppo scarso, diminuendo il prelievo, rialimentando artificialmente le falde freatiche o accumulando l'acqua potabile nel sottosuolo.

3 È vietata la creazione di collegamenti permanenti tra acque sotterranee, se tale intervento rischia di avere effetti pregiudizievoli sulla quantità o sulla qualità delle acque.

4 Le costruzioni non devono ridurre in modo considerevole e permanente la capacità della falda e lo scorrimento delle acque sotterranee sfruttabili.

5 Le opere di ritenuta di altezza modesta non devono arrecare sensibili pregiudizi alle acque sotterranee e alla vegetazione che dipende dal livello della falda. L'auto­rità può autorizzare deroghe per gli impianti esistenti.

6 Il drenaggio di una regione, qualora comporti su una grande area l'abbassamento del livello della falda freatica, è autorizzato soltanto se costituisce il solo mezzo per garantire lo sfruttamento agricolo.

Art. 43a32 Bilancio in materiale detritico

1 Il bilancio in materiale detritico di un corso d'acqua non può essere modificato da impianti al punto da arrecare sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee e alla protezione contro le piene. I detentori degli impianti prendono le misure del caso.

2 Le misure sono definite in base ai seguenti criteri:

a.
gravità del pregiudizio arrecato al corso d'acqua;
b.
potenziale ecologico del corso d'acqua;
c.
proporzionalità dei costi;
d.
interessi della protezione contro le piene;
e.
obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinno­vabili.

3 Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato le misure sono armonizzate pre­via consultazione dei detentori degli impianti in questione.

32 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Art. 44 Estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali

1 Chiunque intende estrarre ghiaia, sabbia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo, deve ottenere un'autorizzazione.

2 L'autorizzazione non può essere concessa se i lavori sono eseguiti:

a.
in zone di protezione delle acque sotterranee;
b.
sotto il livello della falda freatica che, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione;
c.
in un corso d'acqua, qualora il suo bilancio in materiale detritico ne sia negati­vamente influenzato.

3 Se la falda, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione, l'estrazione può essere autorizzata al di sopra del suo livello, sempreché uno strato protettivo di materiale sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui la falda può giungere. Lo spessore dello strato è calcolato secondo le condizioni locali.

Titolo terzo: Esecuzione, studi di base, finanziamento, promovimento e procedura33

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Capitolo 1: Esecuzione

Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 45

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l'articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 46 Vigilanza e coordinamento

1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina il coordinamento:

a.
delle misure di protezione delle acque di competenza dei Cantoni;
b.
tra i servizi della Confederazione;
c.
tra i servizi della Confederazione e i Cantoni.
Art. 4835 Competenza esecutiva della Confederazione

1 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della pre­sente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)36 e gli altri servizi fede­rali interessati par­tecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199737 sul­l'organizzazione del Governo e dell'Am­ministrazione.

2 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Con­siglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interes­sati.

3 La Confederazione esegue le prescrizioni sulle sostanze (art. 9 cpv. 2 lett. c); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti settoriali.

4 Il Consiglio federale determina quali dati, rilevati su sostanze in base ad altre leggi federali, devono essere messi a disposizione dall'Ufficio federale.

35 Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

36 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RO 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

37 RS 172.010

Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali

Art. 49 Servizio della protezione delle acque e polizia della protezione delle acque

1 I Cantoni istituiscono un servizio di protezione delle acque. Organizzano la polizia della protezione delle acque e un servizio avarie.

2 A livello federale, il servizio di protezione delle acque è l'Ufficio federale.

3 La Confederazione e i Cantoni possono, per compiti d'esecuzione, in particolare per il controllo e la sorveglianza, far capo a corporazioni di diritto pubblico e a pri­vati.

Art. 5038 Informazione e consulenza

1 La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste; in particolare:

a.
pubblicano i rilevamenti sull'esito delle misure attuate in virtù della presente legge;
b.
sentiti gli interessati, possono pubblicare i risultati dei rilevamenti e dei con­trolli sulle acque private e pubbliche (art. 52), per quanto tali informazioni siano di interesse generale.

2 Sono fatti salvi gli interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osser­vanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

3 I servizi di protezione delle acque prestano consulenza alle autorità e ai privati. Raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

38 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).

Art. 52 Obbligo di tollerare e obbligo del segreto

1 Le autorità federali e cantonali possono procedere a rilevamenti sulle acque private e pubbliche. Possono predisporre le installazioni necessarie a tale scopo e procedere al controllo degli impianti. I proprietari di fondi e i detentori degli impianti devono permettere l'accesso alle persone incaricate dell'esecuzione di questi compiti e for­ni­re loro le informazioni necessarie.

2 Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

339

39 Abrogato dal l'art. 2 n. 2 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).

Art. 53 Misure coattive

Le autorità possono imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti da loro ordinati. Qualora la legislazione cantonale non preveda prescrizioni in materia, o non preveda prescrizioni più severe, nella procedura cantonale è applicabile l'arti­colo 41 della legge federale del 20 dicembre 196840 sulla procedura amministrativa.

Art. 55 Tasse federali

1 La Confederazione riscuote una tassa per le autorizzazioni, i controlli e le presta­zioni speciali che fornisce secondo la presente legge.

2 Il Consiglio federale ne fissa la tariffa.

Art. 56 Acque intercantonali

1 Quando acque superficiali o sotterranee toccano il territorio di più Cantoni, cia­scun Cantone prende i provvedimenti che s'impongono per proteggerle, tenuto conto dell'interesse degli altri Cantoni.

2 Se i Cantoni non si accordano sulle misure da prendere, il Consiglio federale deci­de.

Capitolo 2: Studi di base

Art. 57 Compiti della Confederazione

1 La Confederazione procede a rilevamenti di interesse nazionale su:

a.
le condizioni idrologiche;
b.
la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
c.
l'approvvigionamento in acqua potabile;
d.
altri aspetti della protezione delle acque.

2 Essa può contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedi­menti atti a migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della salvaguar­dia delle acque, segnatamente con misure alla fonte.

3 Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e le relative valutazioni.

4 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione e la valutazione dei rilevamenti.

5 I servizi federali competenti emanano istruzioni tecniche e prestano consulenza ai servizi incaricati dei rilevamenti. Essi possono, verso pagamento, eseguire lavori idrologici per conto di terzi o mettere a disposizione le apparecchiature per tali lavori.

Art. 58 Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni procedono agli altri rilevamenti necessari per l'esecuzione della presente legge. Ne comunicano i risultati ai servizi federali competenti.

2 I Cantoni compilano un inventario degli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico e delle falde freatiche del loro territorio. L'inventario è pubblico, a meno che gli interessi della difesa integrata non impongano il segreto.

Art. 59 Calcolo della portata Q347

In mancanza di misurazioni sufficienti, la portata Q347 è determinata secondo altri metodi, quali osservazioni idrologiche o su modello.

Art. 60 Obbligo d'informare

Prima di autorizzare qualsiasi intervento con effetti sulle acque in prossimità di una stazione per rilevamenti idrologici o d'altra natura, l'autorità informa i servizi responsabili della stazione.

Capitolo 3:41 Finanziamento

41 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico42

1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al prin­cipio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:

a.
del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
b.
degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
c.
degli interessi;
d.
degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sosti­tu­zione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ot­timizzazione del loro esercizio.

2 Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smalti­mento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3 I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

42 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767).

Art. 60b43 Tassa federale sulle acque di scarico

1 La Confederazione riscuote dai detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico una tassa per finanziare l'indennità per le misure destinate a elimi­nare le sostanze organiche in tracce di cui all'articolo 61a, comprese le spese di ese­cuzione della Confederazione.

2 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno pre­so misure secondo l'articolo 61a e presentato, entro il 30 settembre dell'anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati sono esentati dalla tassa a partire dal­l'anno civile successivo.

3 La tassa è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico. L'aliquota della tassa ammonta al massimo a 9 franchi all'anno per abitante.

4 Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della tassa in base ai costi previsti e disci­plina la procedura di riscossione della tassa. La tassa decade al più tardi il 31 dicembre 2040.

5 I detentori delle stazioni accollano la tassa a chi ha reso necessarie le misure.

43 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767).

Capitolo 4:44 Promovimento

44 Originario Cap. 3.

Art. 6145 Eliminazione dell'azoto negli impianti per le acque di scarico46

1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confe­de­razione accorda ai Cantoni indennità globali per la costruzione e l'acquisto di:

a.
impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione dell'azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto servano ad adempire accordi di diritto pubblico internazionale o decisioni di organizzazioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori della Sviz­zera;
b.
canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.

2 Le indennità sono stabilite in funzione della quantità di azoto eliminato mediante i provvedimenti di cui al capoverso 1.

45 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767).

Art. 61a47 Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico

1 Entro i limiti dei crediti stanziati e dei mezzi disponibili, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di:

a.
impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto siano necessari per rispettare le prescrizioni sull'immissione delle acque di scarico nelle acque;
b.
canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.

2 Le indennità sono accordate se la costruzione o l'acquisto degli impianti, delle installazioni, delle apparecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati dopo il 1° gen­naio 2012 ed entro 20 anni dall'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge.

3 Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili.

47 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767).

Art. 6248 Impianti per i rifiuti

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati allo smaltimento di rifiuti speciali qualora tali infrastrutture siano d'interesse nazio­nale.

2 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni con capa­cità finanziaria debole o media indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati al trattamento o al riciclaggio di rifiuti urbani, se la decisione di prima istanza sulla costruzione dell'impianto è presa prima del 1° novembre 1997. Per regioni che non dispongono ancora della capacità neces­saria, il Consiglio federale può prorogare tale termine, al più tardi fino al 31 ottobre 1999, sempreché le circostanze lo richiedano.

2bis Il diritto alle indennità federali secondo il capoverso 2 permane se:

a.
la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto è stata presa entro il termine prorogato;
b.
per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, dev'essere autorizzato un nuovo impianto;
c.
la nuova decisione di prima istanza è presa prima del 1° novembre 2005; e
d.
la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.49

350

4 Le indennità ammontano:

a.
al 25 per cento dei costi computabili per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature giusta i capoversi 1 e 2;
b.51

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

49 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3859; FF 2003 6957 6977).

50 ¶Abrogato dal n. II 33 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

51 ¶Abrogata dal n. II 33 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 62a52 Provvedimenti presi dall'agricoltura

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna indennità per provve­dimenti presi dall'agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se:

a.
i provvedimenti sono necessari a soddisfare le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
b.
il Cantone interessato ha designato le zone in cui sono necessari i prov­vedi­menti e ha armonizzato i provvedimenti previsti;
c.
i provvedimenti non sono economicamente sostenibili.

2 Le indennità sono stabilite in funzione delle proprietà e della quantità di sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, nonché dei costi dei prov­vedimenti che non sono indennizzati mediante i contributi secondo la legge del 29 aprile 199853 sull'agricoltura o secondo la legge federale del 1° luglio 196654 sulla protezione della natura e del paesaggio.55

356

4 L'Ufficio federale dell'agricoltura accorda le indennità come contributi globali sul­la base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i programmi previsti assicurano un'ade­gua­ta protezione delle acque, consulta l'Ufficio federale. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.57

52 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

53 RS 910.1

54 RS 451

55 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

56 Abrogato dal n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

57 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 62b58 Rivitalizzazione delle acque

1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confede­razione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianifi­cazione e l'attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque.

2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singo­larmente.

3 Le indennità sono stabilite in funzione dell'importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell'efficacia delle misure stesse.

4 Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere.

5 Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 199859 sull'agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici. Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine.

58 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

59 RS 910.1

Art. 62c60 Pianificazione del risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la pianificazione di cui all'articolo 83b, sempreché quest'ultima le sia presentata entro il 31 dicembre 2014.

2 Le indennità ammontano al 35 per cento dei costi computabili.

60 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Art. 64 Studi di base, formazione e informazione

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche sulle cause della insufficiente qualità di acque importanti, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie.62

2 Essa può assegnare aiuti finanziari per la formazione e per la formazione continua di personale specializzato e per l'informazione della popolazione.63

3 Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può sostenere mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l'approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, purché:

a.
gli inventari siano allestiti conformemente alle direttive federali; e
b.
le domande siano presentate prima del 1° novembre 2010.64

4 Le prestazioni della Confederazione ammontano al massimo al 40 per cento dei costi.65

62 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

63 Nuovo testo giusta il n. 32 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

64 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Art. 64a66 Garanzia contro i rischi

La Confederazione può assumere una garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi. La garanzia non deve supe­rare il 60 per cento dei costi computabili.

66 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Art. 6567 Finanziamento

1 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito quadro limitato nel tempo per l'assegnazione dei contributi.68

2 Essa stanzia di volta in volta per quattro anni, con decreto federale semplice, i mezzi destinati al pagamento delle indennità per le quali è stata assegnata una pre­stazione di massima in applicazione dell'articolo 13 capoverso 6 della legge del 5 ottobre 1990©RS_616.1_i®69 sui sussidi.

3 Essa stanzia un credito d'impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Con­federazione può assumere garanzie contro i rischi giusta l'articolo 64a.

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

68 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

69 RS 616.1

Art. 66 Restituzione

1 Le prestazioni federali indebitamente ottenute devono essere restituite. Ciò vale anche se un impianto o un'installazione viene distolto dal suo scopo.

2 Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui essa ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto.70

3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi­tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi­ne di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estin­gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.71

70 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

71 Introdotto dal n. 18 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Capitolo 5:72 Procedura

72 Originario Cap. 4.

Art. 6773 Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

73 Nuovo testo giusta il n. 92 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 67a74 Diritto di ricorso delle autorità

1 L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applica­zione della presente legge e delle sue di­sposizioni d'esecuzione con i rimedi giuri­dici del diritto federale e del diritto can­tonale.

275

74 Introdotto dal n. I 15 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

75 Abrogato dal n. 92 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 6876 Ricomposizione particellare, espropriazione e possesso

1 Se l'esecuzione della presente legge lo esige, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari, sempreché un acquisto a trattative private non entri in linea di conto. La Confederazione e i Cantoni possono acquistare i diritti necessari mediante espropriazione. Possono delegare tale facoltà a terzi.

2 La procedura d'espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquistare i diritti necessari mediante trattative private o ricomposizione particellare.

3 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193077 sull'espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.78

4 La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere situate sul ter­ritorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, del­l'energia e delle comunicazioni decide sulle espropriazioni.

5 Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici per la promozione della biodiversità.79

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

77 RS 711

78 Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

79 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Titolo quarto: …

Titolo quinto: Disposizioni penali

Art. 70 Delitti

1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:81

a.
illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infil­trare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inqui­narle e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6);
b.
come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò in­quina le ac­que o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 22);
c.
non rispetta la portata di dotazione stabilita dalle autorità, oppure omette di prendere le misure ordinate per proteggere le acque a valle del prelievo (art. 35);
d.
argina o corregge illecitamente un corso d'acqua (art. 37);
e.
senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condi­zioni fissate nell'autorizzazione, procede alla copertura di un corso d'acqua o alla sua messa in galleria (art. 38);
f.
senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condi­zioni fissate nell'autorizzazione, introduce sostanze solide in un lago (art. 39 cpv. 2);
g.
senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condi­zioni fissate nell'autorizzazione, estrae ghiaia, sabbia o altro materiale, o intra­prende lavori di scavo a tale scopo (art. 44).

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.82

81 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

82 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

Art. 71 Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:83

a.
contravviene altrimenti alla presente legge;
b.
contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 La complicità è punibile.

484

83 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

84 Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

Art. 72 Applicazione del Codice penale svizzero

Se un'infrazione alla presente legge adempie contemporaneamente la fattispecie dell'articolo 234 del Codice penale svizzero85, soltanto quest'ultima disposizione è applicabile. Del rimanente, le disposizioni penali della presente legge si applicano accanto a quelle del Codice penale svizzero.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione e modificazione

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Sezione 1: Eliminazione delle acque di scarico non inquinate impianti per il deposito di concime di fattoria e detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta


Art. 7689 Eliminazione delle acque di scarico non inquinate

I Cantoni provvedono affinché, entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore dalla presente legge, non pervengano più in stazioni di depurazione acque di scarico non inquinate con afflusso permanente (art. 12 cpv. 3) che ne pregiudicano l'efficacia.

89 La correzione della CdR dell'AF del 24 ago. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 3021).

Art. 77 Impianti di deposito per concime di fattoria

I Cantoni stabiliscono il termine per l'adattamento della capacità degli impianti di deposito di concime di fattoria tenendo conto dell'urgenza di ogni singolo caso. Essi vegliano affinché tutti gli impianti di deposito siano risanati entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

Sezione 2: Prelievi di acqua

Art. 80 Risanamento

1 Qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell'autorità, nella misu­ra in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità.

2 L'autorità ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano. La procedura di accerta­mento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'inden­nizzo sono disciplinati dalla legge federale del 20 giugno 193091 sull'espropriazione.

3 Qualora la disposizione di misure di risanamento supplementari nelle zone inventa­riate secondo il capoverso 2 concerna piccole centrali idroelettriche, o altri impianti situati lungo corsi d'acqua, che presentano un valore sotto il profilo della protezione dei monumenti, l'autorità pondera gli interessi della protezione dei monumenti e quelli della protezione delle zone inventariate.92

91 RS 711

92 Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Art. 81 Termini per il risanamento

1 L'autorità stabilisce i termini per l'attuazione delle misure di risanamento tenuto conto dell'urgenza di ogni singolo caso.

2 Essa provvede affinché le misure di risanamento siano concluse entro la fine del 2012.93

93 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Art. 82 Criteri per il risanamento

1 I Cantoni compilano l'inventario dei prelievi d'acqua esistenti definiti nell'arti­colo 29; l'inventario indica per ogni prelievo:

a.
la quantità d'acqua prelevata;
b.
il deflusso residuale;
c.
la portata di dotazione;
d.
la situazione giuridica.

2 I Cantoni valutano i prelievi d'acqua elencati nell'inventario e decidono se e in qual misura un risanamento sia necessario. I risultati vengono menzionati in un rap­porto. Quest'ultimo indica, se possibile, l'ordine nel quale le misure di risanamento devono essere intraprese.

3 I Cantoni inoltrano l'inventario alla Confederazione entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge e il rapporto entro 5.

Art. 83 Progetti di prelievo per cui la concessione è già stata rilasciata

1 Per i progetti di prelievo per cui la concessione è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la protezione delle acque a valle deve essere garantita da provvedimenti secondo la presente legge, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il ver­sa­mento di un'indennità. Le misure giusta l'articolo 31 non danno luogo ad inden­nizzo, sempreché la concessione sia stata accordata dopo il 1° giugno 1987.

2 Se interessi pubblici preponderanti esigono una protezione supplementare, l'auto­rità ordina le misure necessarie secondo la presente legge. La procedura di accerta­mento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'inden­nizzo sono disciplinati dalla legge federale del 20 giugno 193094 sull'espropriazione.

3 L'autorità ordina le misure al più tardi prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli impianti destinati al prelievo d'acqua.

94 RS 711

Sezione 2bis:95 Deflussi discontinui e bilancio in materiale detritico

95 Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Art. 83a Misure di risanamento

I detentori delle centrali idroelettriche esistenti e degli altri impianti esistenti situati lungo corsi d'acqua sono tenuti a prendere le misure di risanamento adeguate secondo le prescrizioni di cui agli articoli 39a e 43a entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 83b Pianificazione e rapporto

1 I Cantoni pianificano le misure di cui all'articolo 83a e stabiliscono i termini per la loro attuazione. Tale pianificazione comprende anche i provvedimenti che i detentori di centrali idroelettriche devono prendere in virtù dell'articolo 10 della legge fede­rale del 21 giugno 199196 sulla pesca.

2 I Cantoni presentano la pianificazione alla Confederazione entro il 31 dicembre 2014.

3 Ogni quattro anni presentano alla Confederazione un rapporto sulle misure attuate.

Sezione 3: ...

Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore

Art. 85

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° novembre 199298

98 DCF del 5 ott. 1992.

Disposizioni finali della modifica del 20 giugno 199799

1 Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 2 lettere a, b, c, e ed f della legge sulla protezione delle acque nella versione del 24 gennaio 1991©RU_1992_18®100 sono decise secondo questo diritto se sono presentate prima del 1° gennaio 1995. Al posto della condizione ivi contenuta, secondo la quale i lavori di costruzione dovevano inco­minciare entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, subentra la condizione secondo cui la decisione di prima istanza sulla costruzione dell'impianto deve essere presa prima del 1° novembre 1997.

2 Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 1 lettera c della legge sulla protezione delle acque nella versione del 18 marzo 1994©RU_1994_16®101 sono decise secondo que­sto diritto se sono presentate prima del 1° novembre 2002 e se i provvedimenti sono presi e conteggiati prima di tale data.

3 Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 2 della legge sulla prote­zione delle acque nella versione del 18 marzo 1994, presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica, sono decise secondo il nuovo diritto.