01.01.2033 - *
19.12.2020 - 31.12.2032 / In vigore
01.10.2012 - 18.12.2020
01.11.2007 - 30.09.2012
01.01.2004 - 31.10.2007
01.03.2001 - 31.12.2003
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01.01.2001 - 28.02.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sull'organizzazione dell'azienda delle poste
della Confederazione
(Legge sull'organizzazione delle poste, LOP)
del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 36 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 19963, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'azienda delle
poste della Confederazione.


Art. 2

Ragione sociale, natura giuridica, sede e iscrizione nel registro di commercio

1

«La Posta svizzera» (Posta) è un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, con sede a Berna.

2

La ragione sociale è iscritta nel registro di commercio ed è quindi protetta su tutto il territorio svizzero.


Art. 3

Scopo

1

La Posta fornisce in Svizzera e all'estero le prestazioni previste dalla legislazione sulle poste e dalla legislazione sui trasporti pubblici.

2

Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere tale scopo, in particolare acquistare e alienare fondi come pure costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

RU 1997 2465 1 [CS

1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 92 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

3

FF 1996 III 1201 783.1

Poste

2

783.1


Art. 4

Succursali

La Posta può costituire succursali e farle iscrivere nel registro di commercio del
luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

Sezione 2: Capitale di dotazione e obiettivi strategici

Art. 5

Capitale di dotazione La Confederazione assegna alla Posta un capitale di dotazione senza interessi.


Art. 6

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Posta.

Sezione 3: Organi

Art. 7

Organi

Gli organi della Posta sono il consiglio d'amministrazione e la direzione.


Art. 8

Consiglio d'amministrazione 1

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione di volta in volta per quattro anni e ne designa il presidente. Al personale della Posta deve essere
assicurata una rappresentanza adeguata.

2

Per motivi importanti, il Consiglio federale può revocare in qualsiasi momento dalle loro funzioni membri del consiglio d'amministrazione.

3

Il consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice.


Art. 9

Compiti del consiglio d'amministrazione Il consiglio d'amministrazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili: a.

applicare gli obiettivi strategici del Consiglio federale nella strategia aziendale della Posta e impartire le istruzioni necessarie; b.

definire l'organizzazione e l'emanazione di un regolamento
d'organizzazione;

c.

nominare e revocare i membri della direzione incaricati della gestione e della
rappresentanza;

d.

esercitare l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, anche per
quanto concerne l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni; e.

allestire il piano finanziario e organizzare la contabilità;

Organizzazione - LF 3

783.1

f.

allestire il rapporto di gestione, comprendente il rapporto annuale, il bilancio
e il suo allegato, il conto economico, la relazione dell'ufficio di revisione e il
conto di gruppo con la relazione del gruppo, da sottoporre all'approvazione
del Consiglio federale.


Art. 10

Direzione

1

La direzione cura la gestione conformemente al regolamento d'organizzazione e assume tutti i compiti che non sono riservati al consiglio d'amministrazione.

2

Essa può designare procuratori e altri mandatari.

Sezione 4:
Allestimento dei conti, impiego degli utili, assoggettamento fiscale
e obbligo assicurativo


Art. 11

Allestimento dei conti e revisione 1

La Posta allestisce un conto annuale e un conto di gruppo. Essa si attiene ai principi di allestimento regolare dei conti, si basa per il conto di gruppo su modelli riconosciuti ed effettua ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti secondo
principi commerciali.

2

Il Consiglio federale incarica un ufficio di revisione esterno particolarmente qualificato di verificare il conto annuale e il conto di gruppo della Posta.


Art. 12

Impiego degli utili

1

La Posta costituisce, in base all'andamento degli affari e agli investimenti previsti, riserve che servono ad alimentare un capitale proprio secondo criteri di economia
aziendale.

2

Dopo aver effettuato gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti e dopo aver alimentato le riserve, la Posta versa alla Confederazione gli utili rimanenti.


Art. 13

Assoggettamento fiscale La Posta è soggetta al pagamento delle imposte sugli utili che ricava dai servizi in
regime di libera concorrenza di cui all'articolo 9 della legge del 30 aprile 19974
sulle poste. Per il resto è applicabile l'articolo 10 della legge federale del 26 marzo
19345 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

4

RS 783.0

5

RS 170.21

Poste

4

783.1


Art. 14

Obbligo assicurativo

La Posta è esonerata dall'obbligo assicurativo previsto dal diritto federale o cantonale. Essa può tuttavia assoggettarsi volontariamente a tali assicurazioni. Sono fatte
salve le disposizioni della legislazione sulle assicurazioni sociali.

Sezione 5: Personale

Art. 15

1

I rapporti di servizio del personale della Posta sottostanno alla legislazione sul personale federale. Il personale è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione. La
Posta può, con l'approvazione del Consiglio federale, gestire una propria Cassa pensioni o affiliarsi a un'altra istituzione di previdenza.6 2

La Posta è autorizzata in casi giustificati ad assumere personale secondo il Codice delle obbligazioni7.

Sezione 6: Rapporti giuridici e responsabilità8

Art. 16

...9

1

I rapporti giuridici tra la Posta e la clientela sono retti dalle disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici.

2

Per quanto le disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici non dispongano altrimenti, la responsabilità è retta dalla legge sulla responsabilità10.

3

In nessun caso può essere avanzata una pretesa diretta nei confronti del personale della Posta.


Art. 17


11

Sezione 7: Trattati internazionali

Art. 18

1

Il Consiglio federale conclude i trattati internazionali che riguardano il settore delle poste.

6

Per. introdotto dall'art. 31 n. 3 della LF del 23 giu. 2000 sulla Cassa pensioni della
Confederazione, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 172.222.0).

7

RS 220

8

Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

9

Abrogato dal n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

10

RS 170.32

11

Abrogato dal n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

Organizzazione - LF 5

783.1

2

La Posta conclude gli accordi con le amministrazioni postali e i fornitori esteri di prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 19

Organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni Se la legge del 30 aprile 199712 sull'azienda delle telecomunicazioni non dovesse
entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale
emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Telecom dell'Azienda delle PTT in un
ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle loro esigenze di
indipendenza per quanto riguarda l'esercizio, il diritto del personale, le partecipazioni e la situazione finanziaria.


Art. 20

Costituzione della Posta 1

Con la sua costituzione, la Posta continua la gestione delle parti dell'Azienda delle PTT che forniscono prestazioni secondo la legislazione sulle poste e sui trasporti
pubblici.

2

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

a.

il Consiglio federale decide il bilancio d'apertura della Posta; b.

il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali
che sono trasferiti alla Posta; c.

il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione della Posta, ne
designa il presidente e sceglie l'ufficio di revisione; d.

il consiglio d'amministrazione della Posta nomina le persone incaricate della
gestione e della rappresentanza della Posta, approva il preventivo ed emana
il regolamento d'organizzazione della Posta.

3

In relazione con l'allestimento del bilancio d'apertura della Posta, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultimo rapporto di gestione dell'Azienda
delle PTT; il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle PTT presenta la proposta.

4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può eliminare, mediante decisione, le assegnazioni di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5

La Posta continua quale datore di lavoro i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti.

12

RS 784.11

Poste

6

783.1


Art. 21

Personalità giuridica Con l'entrata in vigore della presente legge la Posta acquista personalità giuridica.


Art. 22

Ripresa degli attivi e dei passivi 1

Con l'entrata in vigore della presente legge la Posta riprende gli attivi e i passivi delle parti dell'ente di cui continua la gestione secondo l'articolo 20 capoverso 1.

2

Su richiesta, fondi e diritti reali limitati dell'Azienda delle PTT che sono trasferiti alla Posta devono essere intestati a quest'ultima nel registro fondiario esenti da tasse
e imposte.


Art. 23

Determinazione del capitale di dotazione 1

Il Consiglio federale stabilisce il capitale di dotazione della Posta con il bilancio d'apertura.

2

Il capitale di dotazione è costituito della parte delle riserve dell'Azienda delle PTT assegnata al dicastero Posta e di un eventuale contributo della Confederazione.

3

L'onere supplementare risultante dall'aumento del capitale di dotazione è iscritto all'attivo nel conto capitale della Confederazione.


Art. 24

Disavanzo della Cassa pensioni della Confederazione La Confederazione può assumersi interamente o parzialmente il deficit della Cassa
pensioni della Confederazione per quanto riguarda la Posta. L'onere che ne consegue è iscritto nel bilancio della Confederazione e cancellato a carico del conto economico degli anni seguenti.


Art. 25

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199813
Il numero 20 dell'allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001 13

DCF del 12 nov. 1997 (RU 1997 2470)

Organizzazione - LF 7

783.1

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge del 6 ottobre 196014 sull'organizzazione delle PTT è abrogata.


2. La legge sull'organizzazione dell'amministrazione15 è modificata come segue: Art. 58
cpv. 1 lett. E
...

3. La legge federale del 16 dicembre 199416 sugli acquisti pubblici è modificata
come segue:

...

...

...

...


Art. 36
cpv. 2
...


Art. 62a

...

14 [RU

1961 17, 1970 706 1623 art. 1, 1977 2117, 1979 114 art. 68, 679, 1987 600 art. 17 n. 4, 1992 288 all. n. 31 581 all. n. 3, 1993 901 all. n. 16, 1995 3680 II n. 4 5489 II.
RU 1997 2465 all. n. 1].

15

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 art. n. 1 288 all. n. 2 510 581
appendice n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546
all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 art. 63] 16

RS 172.056.1 . Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

17

RS 172.221.10. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nell'O
menzionata.

Poste

8

783.1


Art. 62b

...


Art. 65
cpv. 2
...


5. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria18 è modificata come segue: Art. 32
cpv. 3
...


Art. 119
cpv. 1
...


6. La legge federale sui brevetti del 25 giugno 195419 è modificata come segue: Art. 56
cpv. 2
...


7. La legge federale sulla procedura penale20 è modificata come segue: Art. 31
cpv. 1
...


8. La legge federale sul diritto penale amministrativo21 è modificata come segue: Art. 48
cpv. 3
...


9. La procedura penale militare22 è modificata come segue: Art. 51
cpv. 2
...

18

RS 173.110. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

19

RS 232.14. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

20

RS 312.0. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

21

RS 313.0. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

22

RS 322.1. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

Organizzazione - LF 9

783.1

...

...

Abrogato


Art. 35
cpv. 2 primo periodo
...

...


13. La legge federale sulle dogane26 è modificata come segue: Art. 29
cpv. 2 ultimo comma
...


Art. 57
cpv. 2-4
...


Art. 88

...


Art. 89
cpv. 1
...

23

RS 431.01. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

24

RS 611.0. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

25

RS 611.010. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

26

RS 631.0. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

Poste

10

783.1


Art. 139
cpv. 2
...


14. La legge federale del 14 dicembre 199027 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Art. 112
cpv. 3
...

...


16. La legge federale del 20 dicembre 195729 sulle ferrovie è modificata come segue: Art. 38
cpv. 1
...


Art. 45
titolo marginale e cpv. 1
...

...


Art. 92

...

17. La legge federale del 21 dicembre 189930 concernente la costruzione e
...

27

RS 642.11. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

28

RS 741.01. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

29

RS 742.101. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

30

RS 742.173. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

Organizzazione - LF 11

783.1

18. La legge federale del 21 dicembre 194831 sulla navigazione aerea è modificata
come segue:


Art. 100bis
cpv. 2
...


Art. 104

...

...

20. La legge federale dell'8 ottobre 197133 sulla durata del lavoro è modificata come
segue:

...

21. La legge federale del 23 dicembre 195334 sulla Banca nazionale è modificata
come segue:


Art. 53
cpv. 4
...

31

RS 748.0. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

32

RS 812.121. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

33

RS 822.21. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

34

RS 951.11. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF
menzionata.

Poste

12

783.1