01.09.2023 - * / In vigore
02.12.2019 - 31.08.2023
01.01.2018 - 01.12.2019
30.05.2017 - 31.12.2017
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01.01.2016 - 29.05.2017
01.05.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.04.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.04.2012 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.03.2012
05.12.2011 - 31.12.2011
01.05.2011 - 04.12.2011
01.01.2010 - 30.04.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.06.2006 - 31.12.2006
01.05.2006 - 31.05.2006
01.04.2005 - 30.04.2006
01.01.2005 - 31.03.2005
01.12.2003 - 31.12.2004
01.02.2003 - 30.11.2003
01.02.2001 - 31.01.2003
01.09.2000 - 31.01.2001
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1

Legge

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) del 21 marzo 1997 (Stato 30 maggio 2017) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 19963, decreta: Titolo primo: Principi

Art. 1

Governo 1 Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

2

È composto di sette membri.

3

È assistito dal cancelliere della Confederazione.


Art. 2

Amministrazione federale 1

L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

2

I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.

3

Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.

4

La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale.


Art. 3

Principi dell'attività governativa e amministrativa 1

Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.

RU 1997 2022 1 RS

101

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

3

FF 1996 V 1

172.010

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.010

2

Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni.

3

Operano secondo i principi dell'efficacia e dell'economicità.


Art. 4

Responsabilità politica Il Consiglio federale assume le funzioni governative quale Collegio.


Art. 5

Controllo dei compiti della Confederazione Il Consiglio federale controlla costantemente i compiti della Confederazione e l'adempimento dei medesimi nonché l'organizzazione dell'Amministrazione federale quanto alla loro necessità e corrispondenza con gli obiettivi che scaturiscono dalla Costituzione e dalla legge. Elabora soluzioni orientate al futuro per l'attività dello Stato.

Titolo secondo: Il Governo Capitolo 1: Il Consiglio federale Sezione 1: Funzioni

Art. 6

Incombenze governative 1

Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa.

2

Accorda la priorità alle incombenze governative.

3

Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo.

4

Si adopera per l'unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, salvaguardando la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.


Art. 7

Legislazione

Fatto salvo il diritto d'iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all'Assemblea federale i disegni di modifica della Costituzione, di leggi e decreti federali ed emana le ordinanze, purché ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 3

172.010

a4 Conclusione autonoma di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

2

Parimenti in modo autonomo può concludere trattati internazionali di portata limitata.5 3

Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che: a. non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;

b. servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base; c. sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.6 4

Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che: a. adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale; b. contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni; c. comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno.7
b8 Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 1

Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

4

Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

5

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 969).

6

Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 969).

7

Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 969).

8

Introdotto dal n. I 1 della LF del 8 ott. 2004 sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1245; FF 2004 665 883).

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.010

1bis

Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.9 2 L'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

3

Il Consiglio federale notifica la fine dell'applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

c10 Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese 1

Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.

2

Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni.

3

Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza.

4

L'ordinanza decade inoltre: a. se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o b. al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3.

d11 Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna 1

Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondata sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

2

L'ordinanza decade: a. sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale: 1. un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza, o

9

Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 969).

10 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

11 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 5

172.010

2. un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, destinato a sostituire l'ordinanza del Consiglio federale; b. se il progetto è respinto dall'Assemblea federale; o c. quando la base legale o l'ordinanza dell'Assemblea federale che la sostituisce entra in vigore.

3

L'ordinanza dell'Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore.

e12 Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna 1

Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale:

a. se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o b. per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.

2

Il Consiglio federale informa l'organo competente dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.


Art. 8

Organizzazione e direzione dell'Amministrazione federale13 1

Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.14 2 Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione.

3

Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale.

4

Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione.

5

Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome:

12 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.010

a. persone di diritto pubblico o privato: 1. non appartenenti all'Amministrazione federale centrale, 2. istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e 3. incaricate di compiti amministrativi; b. il settore dei politecnici federali.15

Art. 9

Esecuzione e giurisdizione 1

Il Consiglio federale provvede all'esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell'Assemblea federale.

2

Esercita la giurisdizione amministrativa attribuitagli dalla legge.


Art. 10

Informazione 1 Il Consiglio federale assicura l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.

2

Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.

3

Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.

a16 Portavoce del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.

2

Il portavoce del Consiglio federale: a. informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale; b. fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all'informazione e alla comunicazione; c. coordina le attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.


Art. 11

Relazioni pubbliche

Il Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

15 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

16 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 7

172.010

Sezione 2: Procedura e organizzazione

Art. 12

Principio di collegialità 1

Il Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.

2

I membri del Consiglio federale sostengono le decisioni del Collegio.

a17 Obbligo d'informare

1

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale sui loro affari e in particolare sui rischi e gli eventuali problemi connessi.

2

Il Consiglio federale può esigere che i suoi membri e il cancelliere della Confederazione gli forniscano determinate informazioni.


Art. 13

Deliberazioni

1

Il Consiglio federale prende le sue decisioni sugli affari preponderanti o di rilevanza politica dopo avere deliberato in comune e simultaneamente.

2

Può sbrigare gli altri affari secondo una procedura semplificata.

3

Il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale sono sempre documentati per scritto. Il verbale delle sedute del Consiglio federale ne garantisce la tracciabilità; serve al Consiglio federale quale strumento di direzione.18

Art. 14

Direttive

All'occorrenza, il Consiglio federale delinea gli obiettivi sostanziali e gli orientamenti di fondo indispensabili alla preparazione degli affari preponderanti o di rilevanza politica.


Art. 15

Procedura di corapporto 1

Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.

2

La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto.


Art. 16

Convocazione delle sedute 1

Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

17 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

18 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895). La correzione della Commissione di redazione dell'AF del 22 mag. 2017, pubblicata il 30 mag. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 3259).

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

172.010

2

Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

3

Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

4

In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.


Art. 17

Riunioni e sedute speciali Il Consiglio federale organizza riunioni e sedute speciali su questioni di ampia importanza.


Art. 18

Presidenza e partecipanti 1

Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.

2

Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per quanto concerne l'adempimento dei compiti della Cancelleria federale.19 3

I vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.

4

Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazioni quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all'Amministrazione federale.


Art. 19

Quorum

1

Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l'astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri.

3

Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.


Art. 20

Obbligo di ricusazione 1

I membri del Consiglio federale e le persone citate nell'articolo 18 si ricusano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

2

Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 196820 sulla procedura amministrativa.

19 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

20

RS 172.021

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 9

172.010


Art. 21

Porte chiuse

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto ai sensi dell'articolo 15 non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 10.


Art. 22

21 Supplenza 1 Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

2

Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di eventi imprevisti il suo supplente sia informato in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle decisioni da prendere.

3

Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a una corretta trasmissione degli affari.


Art. 23


22

Delegazioni del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

2

Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.

3

Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro deliberazioni.

4

La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione.


Art. 24

Ordinanza sull'organizzazione Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli concernenti l'esercizio delle sue funzioni.

Capitolo 2: Il presidente della Confederazione

Art. 25

Funzioni nel Collegio governativo 1

Il presidente della Confederazione dirige il Consiglio federale.

2

Il presidente della Confederazione: a. provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato; 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

172.010

abis.23 coordina gli affari preponderanti che concernono diversi dipartimenti o che hanno una portata maggiore per il Paese; b.24 prepara le deliberazioni del Consiglio federale, fissa gli affari da deliberare e fa da conciliatore in caso di divergenze; bbis.25 può incaricare un membro del Consiglio federale di sottoporre entro un termine stabilito un determinato affare al Consiglio federale; c. controlla che la vigilanza del Consiglio federale sull'Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato;

d. può in ogni momento ordinare chiarimenti su determinati affari e propone al Consiglio federale le misure opportune.


Art. 26

Decisioni presidenziali 1

In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.

2

Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.

3

Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all'approvazione del Consiglio federale.

4

Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.


Art. 27

Supplenza

1

Il vicepresidente supplisce il presidente della Confederazione e ne assume tutte le incombenze qualora questi sia impedito di espletare le sue funzioni.

2

Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.


Art. 28

Rappresentanza

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero.


Art. 29

Rapporti con i Cantoni Il presidente della Confederazione cura i rapporti della Confederazione con i Cantoni in questioni comuni di natura generale.

23 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

25 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 11

172.010

a26 Servizio presidenziale 1

Il presidente della Confederazione dispone di un servizio presidenziale per l'adempimento dei suoi compiti specifici, in particolare in materia di relazioni internazionali, comunicazione, protocollo e aspetti organizzativi.

2

Il servizio presidenziale è aggregato alla Cancelleria federale.

Capitolo 3: Il cancelliere della Confederazione

Art. 30

Funzioni

1

Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.

2

Il cancelliere della Confederazione: a. assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nell'adempimento dei loro compiti;

b. nei confronti dell'Assemblea federale esegue i compiti attribuitigli dalla Costituzione e dalla legge.


Art. 31

Organizzazione

1

Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale e riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.

2

I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.

3

L'organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle disposizioni applicabili all'insieme dell'Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.


Art. 32

Consulenza e assistenza Il cancelliere della Confederazione: a. consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo; b. elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull'esecuzione dei medesimi; 26 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.010

c.27 coopera alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni; cbis.28 vigila per conto del Consiglio federale sullo stato dei suoi affari e dei mandati dell'Assemblea federale, nonché sulla loro conformità materiale al programma di legislatura, agli obiettivi annuali del Consiglio federale e ad altre pianificazioni della Confederazione e, in caso di nuovi sviluppi, può presentare proposte al Consiglio federale;

cter.29 provvede a un'analisi a lungo termine e continua della situazione e del contesto e ne riferisce regolarmente al Consiglio federale;

d. prepara, operando in stretto contatto con i dipartimenti, i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla gestione del Consiglio federale;

e. consiglia il presidente della Confederazione e il Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e assume funzioni di vigilanza; f.

assiste il Consiglio federale nei suoi rapporti con l'Assemblea federale; g.30 consiglia e assiste il Consiglio federale nell'individuare tempestivamente situazioni di crisi e nel farvi fronte.


Art. 33

Coordinamento

1

Il cancelliere della Confederazione cura il coordinamento fra i dipartimenti.

1bis

Il cancelliere della Confederazione assume l'organizzazione dei compiti interdipartimentali di coordinamento per individuare tempestivamente situazioni di crisi e farvi fronte.31 2

Cura inoltre il coordinamento con l'amministrazione del Parlamento. Consulta in particolare il segretario generale dell'Assemblea federale allorquando affari del Consiglio federale o di servizi ad esso subordinati concernono direttamente la procedura e l'organizzazione della stessa o dei servizi del Parlamento. Può partecipare con voto consultivo alle sedute della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.32 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

28 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

29 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

30 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

31 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

32 Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 13

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a33 Diritto all'informazione

Per adempiere i suoi compiti, il cancelliere della Confederazione può esigere che i dipartimenti gli forniscano informazioni.


Art. 34


34

Informazione

1

In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l'opinione pubblica.

2

Il cancelliere della Confederazione garantisce l'informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

Titolo terzo: L'Amministrazione federale Capitolo 1: Direzione e principi direttivi

Art. 35

Direzione

1

Il Consiglio federale e i capi di dipartimento dirigono l'Amministrazione federale.

2

Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento.

3

Il Consiglio federale ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri; questi hanno l'obbligo di assumere il dipartimento loro assegnato.

4

Il Consiglio federale può modificare in ogni momento la ripartizione dei dipartimenti.


Art. 36

Principi direttivi

1

Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale e fissano le priorità.

2

Quando delegano l'esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell'Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.

3

Valutano le prestazioni dell'Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto.

4

Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento.

33 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180).

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

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Capitolo 2: I dipartimenti Sezione 1: Capi di dipartimento

Art. 37

Direzione e responsabilità 1

Il capo di dipartimento dirige il dipartimento e ne assume la responsabilità politica.

2

Il capo di dipartimento: a. definisce gli orientamenti generali della sua direzione; b. delega se necessario l'esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori; c. fissa, nei limiti della presente legge, l'organizzazione del suo dipartimento.


Art. 38

Strumenti di direzione In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale.

a35 Convenzioni sulle prestazioni 1

I dipartimenti gestiscono mediante convenzioni annuali sulle prestazioni: a. le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale; b. le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

2

Il Controllo federale delle finanze è escluso dalla gestione mediante convenzione sulle prestazioni. Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

3

Se gruppi e uffici gestiscono unità amministrative che dispongono di un proprio preventivo globale, il dipartimento può delegare loro la competenza di concludere le convenzioni sulle prestazioni con tali unità amministrative.

4

Nella convenzione sulle prestazioni i compiti delle unità amministrative sono articolati in progetti e gruppi di prestazioni. I compiti devono essere associati a obiettivi misurabili.

5

Le unità amministrative presentano annualmente un rapporto sul conseguimento degli obiettivi. All'inizio di ogni programma di legislatura controllano la struttura e gli obiettivi dei loro gruppi di prestazioni.


Art. 39

Collaboratori personali Il capo di dipartimento può nominare collaboratori personali, di cui definisce i compiti.

35 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 15

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Art. 40

Informazione

Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione.

Sezione 2: Segreterie generali

Art. 41

Statuto

1

Ogni dipartimento è dotato di una segreteria generale che svolge la funzione di stato maggiore generale del dipartimento. La segreteria generale può essere incaricata anche di compiti di altra natura.

2

Il segretario generale è il capo di stato maggiore del dipartimento.


Art. 42

Funzioni

1

Il segretario generale assiste il capo di dipartimento nella pianificazione, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività dipartimentali, come pure negli affari che competono al capo di dipartimento.

2

Assume compiti di vigilanza conformemente alle istruzioni del capo di dipartimento.

3

Vigila affinché i programmi e le attività del dipartimento siano coordinati con quelli degli altri dipartimenti e del Consiglio federale.

4

Assiste il capo di dipartimento nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale.

Sezione 3: Uffici e gruppi di uffici

Art. 43

Statuto e funzioni

1

Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.

2

Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.

3

Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.

4

I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.

5

I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.

Consiglio federale e Amministrazione federale 16

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Art. 44


36



Art. 45

Direzione e responsabilità I direttori dei gruppi e degli uffici sono responsabili di fronte ai loro superiori della direzione delle unità amministrative loro subordinate e dell'esecuzione dei compiti loro assegnati.

Sezione 4: Segretari di Stato37
a38 Nomina e funzione

1

Il Consiglio federale può conferire il titolo di segretario di Stato ai direttori di uffici o di gruppi responsabili di settori di competenza importanti di un dipartimento. Gli uffici o i gruppi diretti da un segretario di Stato possono portare la designazione di Segreteria di Stato.

2

I segretari di Stato assistono e sgravano i capi di dipartimento segnatamente nelle relazioni con l'estero.


Art. 46


39

Conferimento temporaneo del titolo di «segretario di Stato» Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell'Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.

Capitolo 3:40 Emolumenti
a 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale.

2

Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: a. la procedura di riscossione; b. l'ammontare degli emolumenti; 36 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

37 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

38 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

40 Introdotto dal n. I 3 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 17

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c. la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; d. la prescrizione del diritto di riscossione.

3

Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

4

Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.

Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento Capitolo 1: Competenze

Art. 47

Decisioni

1

La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio.

2

Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori.

3

Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione.

4

Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni.

5

Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge.

6

Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 200541 sul Tribunale amministrativo federale.42

Art. 48

Attività normativa

1

Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.

2

Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.

41 RS

173.32

42 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

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a43 Conclusione di trattati internazionali 1

Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. Per trattati di portata limitata, può delegare questa competenza anche a un aggruppamento o a un ufficio federale.

2

Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell'articolo 6 della legge del 18 giugno 200444 sulle pubblicazioni ufficiali.45

Art. 49

Diritto di firma

1

Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli: a. al segretario generale o ai suoi supplenti; b. ai membri della direzione di gruppi e uffici; c. ad altre persone della segreteria generale nell'ambito delle competenze del dipartimento quale istanza di ricorso.

2

Parimenti può delegare la firma di decisioni.46 3

I direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza.


Art. 50

Rapporti con l'esterno 1

Il Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell'Amministrazione federale.

2

Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.

3

I direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati.

43 Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

44 RS

170.512

45 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

46 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 19

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Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento47

Art. 51

Pianificazione

I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell'ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.


Art. 52

Coordinamento a livello governativo Il Consiglio federale e le sue delegazioni, nonché la Cancelleria federale, adempiono i compiti di coordinamento attribuiti loro dalla Costituzione e dalla legge.


Art. 53

Conferenza dei segretari generali 1

La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all'Amministrazione federale.

2

Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo di coordinamento, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale.

3

Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso.

4

Il segretario generale dell'Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.48

Art. 54

Conferenza dei responsabili dell'informazione 1

La Conferenza dei responsabili dell'informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell'informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.49 2

La Conferenza tratta i problemi correnti dei Dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione; coordina e pianifica l'informazione.50 3 È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.51 47 Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

48 Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180).

50 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180).

Consiglio federale e Amministrazione federale 20

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Art. 55

Altri organi permanenti di stato maggiore, pianificazione e coordinamento Il Consiglio federale e i dipartimenti possono istituire altre conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di compiti di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento.


Art. 56

Gruppi di lavoro interdipartimentali Il Consiglio federale può istituire gruppi di lavoro incaricati di importanti compiti interdipartimentali di durata limitata.

Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari52 Sezione 1: Consulenza esterna53

Art. 57

…54

1

Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale.

2

…55

Sezione 2:56 Commissioni extraparlamentari
a Scopo 1 Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti.

2

Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

b Condizioni Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l'adempimento dei compiti: a. richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone;

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

53 Introdotto dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

54 Abrogato dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

55 Abrogato dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

56 Introdotta dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 21

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b. richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o

c. debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.

c Istituzione 1 Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o persona esterna all'Amministrazione federale.

2

Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.

3

I membri rimangono in funzione quattro anni.

4

Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

d Verifica La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.

e Composizione 1 Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

2

Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse.

3

I dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

f Indicazione delle relazioni d'interesse 1

Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.

2

Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere nominato membro di una commissione.

g57 Indennizzo 1 Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l'indennizzo dei membri delle commissioni.

2

L'importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

57 In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6135).

Consiglio federale e Amministrazione federale 22

172.010

Capitolo 4:58 Trattamento dei dati Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari59
h60 1 Ogni organo federale conformemente alla legge federale del 19 giugno 199261 sulla protezione dei dati può gestire un sistema d'informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l'indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura dell'affare. L'organo federale interessato può memorizzare dati personali soltanto allo scopo di: a. trattare i suoi affari; b. organizzare lo svolgimento del lavoro; c. constatare se tratta i dati riguardanti una determinata persona; d. facilitare l'accesso alla documentazione.

2

Soltanto i collaboratori dell'organo federale interessato hanno accesso ai dati personali e soltanto in quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sull'organizzazione e la gestione di questi sistemi d'informazione e di documentazione nonché sulla protezione dei dati personali ivi contenuti.

Sezione 2:62 Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica
i Rapporto con altre leggi federali Le disposizioni della presente sezione non si applicano nel caso in cui il trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica sia disciplinato in un'altra legge federale.

58 Originario cap. 3. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

59 Introdotto n. I della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

60 Originario art. 57a.

61 RS 235.1

62 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 23

172.010

j Principi 1 Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 199263 sulla protezione dei dati non possono registrare e analizzare dati personali derivanti dall'utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell'infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, a meno che le finalità citate negli articoli 57l-57o lo richiedano.

2

Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

k Infrastruttura elettronica

L'infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi fissi o mobili utilizzati per registrare dati personali; essa comprende in particolare: a. impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi; b. supporti di memoria; c. apparecchi telefonici;

d. stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici; e. sistemi di registrazione del tempo di lavoro; f.

sistemi di controllo degli accessi e dei locali; g. sistemi

di

geolocalizzazione.

l Registrazione di dati personali Gli organi federali possono registrare dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica per le seguenti finalità: a. tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);

b. i dati riguardanti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica: 1. per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi, 2. per assicurare la manutenzione tecnica dell'infrastruttura elettronica, 3. per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione, 4. per risalire agli accessi a collezioni di dati, 5. per registrare i costi derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;

c. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;

d. i dati concernenti l'ingresso o l'uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.

63 RS

235.1

Consiglio federale e Amministrazione federale 24

172.010

m Analisi non riferita a persone L'analisi dei dati registrati non riferita a persone è ammessa per le finalità di cui all'articolo 57l.

n Analisi non nominale in riferimento a persone L'analisi non nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa per campioni al fine di: a. controllare l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica; b. controllare i tempi di lavoro del personale.

o Analisi nominale in riferimento a persone 1

L'analisi nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa al fine di: a. accertare un sospetto concreto di abuso dell'infrastruttura elettronica e perseguire un abuso dimostrato;

b. analizzare e riparare guasti dell'infrastruttura elettronica nonché far fronte alle minacce concrete per tale infrastruttura; c. mettere a disposizione i servizi necessari; d. registrare e fatturare le prestazioni fornite; e. controllare i tempi di lavoro individuali.

2

Le analisi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere effettuate soltanto: a. da un organo federale; b. previa informazione scritta alla persona interessata.

p Prevenzione di abusi

L'organo federale adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi.

q Disposizioni d'esecuzione

1

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a. la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati; b. la procedura per il trattamento dei dati; c. l'accesso ai dati; d. le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.

2

I dati possono essere conservati soltanto per la durata necessaria.

3

Sempreché un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti, le presenti disposizioni d'esecuzione si applicano ai dati concernenti membri dell'Assemblea federale o il personale dei Servizi del Parlamento.

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L 25

172.010

Titolo quinto: Disposizioni diverse e finali Capitolo 1: Statuto giuridico

Art. 58

Sede ufficiale

La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna.


Art. 59

Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.


Art. 60

Incompatibilità professionali 1

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un'altra professione o un'industria.

2

Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica.

3

È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.64

Art. 61


65

Incompatibilità personale 1

Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale: a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;

b. i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;

c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.

2

Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

64 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114; FF 1999 6784).

65 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Consiglio federale e Amministrazione federale 26

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a66 Capitolo 2: Approvazione di atti normativi cantonali67
b68 1 Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l'approvazione è condizione di validità.

2

Nei casi non controversi l'approvazione è data dai dipartimenti.

3

Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.

Capitolo 3:

Informazione sui trattati intercantonali e sui trattati dei Cantoni con l'estero69

c70 Obbligo di informare

1

I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l'estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l'estero informano la Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.

2

Sono eccettuati i trattati che: a. servono all'esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;

b. sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.

66 Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867). Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

67 Originario

avanti

l'art. 62. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

68 Originario art. 62, poi art 61a. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

69 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

70 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

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Art. 62

71 Procedura 1 La Confederazione pubblica nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza.

2

Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell'esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.

3

In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.

4

Quando non si raggiunge un'intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l'Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.

Capitolo 4:72 Accentramento delle procedure decisionali
a Consultazione 1 Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l'accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione.

2

Quando vi sono più autorità specializzate interessate, l'autorità direttiva le consulta simultaneamente; se ragioni particolari lo giustificano, essa può consultarle una dopo l'altra.

3

L'autorità direttiva impartisce alle autorità specializzate un termine per esprimere il loro parere; di regola, il termine è di due mesi.

4

L'autorità direttiva e le autorità specializzate stabiliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri.

b Eliminazione delle divergenze 1

Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li condivide, l'autorità direttiva le riunisce entro 30 giorni per un colloquio di eliminazione delle divergenze; a tal fine può avvalersi di altre autorità o specialisti.

2

Se l'eliminazione delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l'autorità direttiva.

71 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1990 (RU 2000 289; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

72 Originario

Cap.

2bis. Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d 'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

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3

Se l'eliminazione delle divergenze fallisce, decide l'autorità direttiva; in caso di divergenze sostanziali tra unità amministrative di uno stesso dipartimento, questo dà istruzioni all'autorità direttiva sulla decisione da prendere. Se sono interessati più dipartimenti, questi si accordano tra di loro. I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.

4

Le autorità interessate possono emettere un parere autonomo a destinazione delle autorità di ricorso anche una volta esperita la procedura di eliminazione delle divergenze.

c Termine 1 Il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di approvazione dei piani di costruzione e degli impianti.

2

Se uno di questi termini non può essere rispettato, l'autorità direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sarà presa.

Capitolo 5:73 Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione
d Esenzione fiscale

La Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono eccettuati gli immobili che non servono direttamente a scopi di pubblica utilità.

e Responsabilità civile 1

I Cantoni rispondono dei danni arrecati alla proprietà della Confederazione in seguito a turbamenti dell'ordine pubblico.

2

Le norme cantonali e comunali sugli obblighi di assicurazione non si applicano alla Confederazione.

Capitolo 6:74 Diritto di polizia
f Il diritto di polizia negli edifici federali è esercitato dalla Confederazione.

73 Originario

Cap.

2ter. Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

74 Originario

Cap.

2quater. Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

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Capitolo 7:75 Disposizioni finali

Art. 63

Abrogazione della legge sull'organizzazione dell'amministrazione La legge federale del 19 settembre 197876 sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale è abrogata.


Art. 64


77



Art. 65


78


Art. 66

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199779 75 Originario

Cap.

3.

76

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1, 1997 2187 all. n. 2] 77 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, con effetto dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

78 Abrogato dall'art. 65 n. 2 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, con effetto dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275; FF 2005 5).

79

DCF del 3 set. 1997

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Allegato

Modifica di altre leggi federali … 80

80 Le mod. possono essere consultate alla RU 1997 2022.