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221.215.311

Legge federale
concernente il conferimento
del carattere obbligatorio generale
al contratto collettivo di lavoro

del 28 settembre 1956 (Stato 1° gennaio 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34ter della Costituzione federale1,2,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 1954,

decreta:

1 [CS 1 3, RU 1976 2001]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 110 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).

I. Definizione, condizioni ed effetti

3 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).

Art. 1

1 L'autorità competente, a domanda di tutte le parti contraenti, può, con una decisione particolare (conferimento del carattere obbligatorio generale), estendere il campo di applicazione di un contratto collettivo, conchiuso fra associazioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori, del ramo o della professione, che non sono vincolati da tale contratto.

2 Il carattere obbligatorio generale può essere conferito soltanto alle disposizioni che vincolano i datori di lavoro e i lavoratori, conformemente all'articolo 323 del Codice delle obbligazioni4, o che sono state oggetto di una stipulazione conformemente all'articolo 323ter di detto Codice5.

3 Il carattere obbligatorio generale non può essere conferito alle disposizioni che sottomettono le contestazioni al giudizio di tribunali arbitrali.

4 RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrispondono ora gli art. 357 e 341 cpv. 1, nel testo del 25 giu. 1971.

5 RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 357b, nel testo del 25 giu. 1971.

Art. 1a6

1 Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni7 può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.

2 Il carattere obbligatorio generale può in tal caso essere conferito:

a.
alla retribuzione minima e alla corrispondente durata del lavoro;
b.
ai contributi ai costi d'esecuzione;
c.
ai controlli paritetici;
d.
alle sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare alle pene convenzionali e all'addossamento delle spese dei controlli.

6 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera (RU 2003 1370; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

7 RS 220

Art. 2

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:

1.
esso dev'essere necessario, nel senso che se non fosse attuato i datori di lavoro e i lavoratori vincolati dal contratto collettivo sarebbero esposti a grave pregiudizio;
2.
esso non deve contrastare l'interesse generale e non deve ledere gl'interessi legittimi di altri rami economici o di altri circoli della popolazione. Entro i rami economici direttamente toccati esso deve inoltre tenere adeguato conto degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali;
3.
i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale. I datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori. Se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza;
3.bis
in caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori;8
4.
il contratto collettivo non deve violare l'eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l'articolo 323quater del Codice delle obbligazioni9;
5.
il contratto collettivo non deve ledere la libertà d'associazione e in particolare il diritto di affiliarsi o no a un'associazione;
6.
le altre associazioni di datori di lavoro o di lavoratori, che dimostrano un interesse legittimo e offrono garanzie sufficienti per l'osservanza del contratto collettivo, devono potervi aderire a parità di diritti e di obblighi con le associazioni contraenti;
7.
singoli datori di lavoro o lavoratori non vincolati dal contratto collettivo devono poter affiliarsi alle associazioni contraenti o partecipare al contratto.

8 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera (RU 2003 1370; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 3 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

9 RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 358, nel testo del 25 giu. 1971.

Art. 3

1 Il carattere obbligatorio generale può essere conferito alle disposizioni concernenti casse di compensazione o altre istituzioni previste nell'articolo 323ter capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni10 soltanto se l'organizzazione di queste casse o istituzioni è disciplinata in modo soddisfacente e se ne è assicurata una gestione corretta.

2 Il carattere obbligatorio generale può essere conferito alle disposizioni su i controlli, i depositi di cauzioni e le pene convenzionali soltanto se:

a.
il controllo e l'esecuzione sono disciplinati in modo soddisfacente e un'applicazione corretta è garantita;
b.
i contributi alle spese di controllo richiesti ai datori di lavoro e ai lavoratori non vincolati dal contratto collettivo non superano le quote date dalla ripartizione uniforme delle spese effettive fra tutti i datori di lavoro da una parte e fra tutti i lavoratori dall'altra;
c.
le pene convenzionali sono destinate alla copertura delle spese di controllo e le eccedenze sono impiegate in modo adeguato e innanzitutto per gli scopi generali del ramo economico o della professione.

10 RS 220. Alla disp. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 357b cpv. 1 lett. b, nel testo del 25 giu. 1971.

Art. 4

1 Le disposizioni del contratto collettivo, previste all'articolo 323 del Codice delle obbligazioni11, e gli obblighi verso le parti contraenti, conformemente all'articolo 323ter capoverso 1 di detto Codice12 dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati si applicano pure ai datori di lavoro e ai lavoratori ai quali il campo di applicazione del contratto è esteso.

2 Le disposizioni di un contratto collettivo dichiarato di carattere obbligatorio generale prevalgono su quelle di un contratto collettivo al quale il carattere obbligatorio generale non è stato conferito; sono riservate le derogazioni pattuite in favore dei lavoratori.

11 RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrispondono ora gli art. 357 e 341 cpv. 1, nel testo del 25 giu. 1971.

12 RS 220. Alla disp. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 357b cpv. 1, nel testo del 25 giu. 1971.

Art. 5

1 Nell'esecuzione del contratto collettivo, le parti contraenti devono trattare ugualmente i datori di lavoro e i lavoratori vincolati e quelli ai quali il campo d'applicazione del contratto è esteso.

2 Se disposizioni concernenti le casse di compensazione o altre istituzioni, di cui all'articolo 323ter capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni13, sono dichiarate di carattere obbligatorio generale, le casse o le istituzioni sono sottoposte alla sorveglianza dell'autorità competente. Questa deve vigilare che le casse o le istituzioni siano correttamente amministrate e a questo scopo può domandare agli amministratori ogni indicazione utile.

13 RS 220. Alla disp. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art 357b, cpv. 1 lett. b, nel testo del 25 giu. 1971.

Art. 614

1 I datori di lavoro e i lavoratori ai quali viene esteso il campo d'applicazione del contratto collettivo di lavoro possono chiedere in ogni momento all'autorità competente l'istituzione di uno speciale organo di controllo indipendente dalle parti contraenti al posto degli organi di controllo previsti nel contratto. Questo organo di controllo può essere anche istituito su richiesta delle parti contraenti, se un datore di lavoro che non fa parte del contratto si rifiuta di sottoporsi a un controllo dell'organo paritetico.

2 L'autorità competente definisce l'oggetto e l'entità del controllo, dopo aver sentito le parti contraenti e il datore di lavoro o il lavoratore che chiede l'istituzione di uno speciale organo di controllo o che si è rifiutato di sottoporsi a un controllo dell'organo paritetico.

3 Le spese del controllo sono a carico del datore di lavoro o del lavoratore che ha chiesto un controllo speciale o che si è rifiutato di sottoporsi a un controllo dell'organo paritetico; tuttavia, se circostanze particolari lo giustificano, l'autorità competente può addossare le spese interamente o parzialmente alle parti contraenti.

14 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).

II. Competenza e procedura

Art. 7

1 Il Consiglio federale è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione raggiunge il territorio di più Cantoni.

2 L'autorità designata dal Cantone è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione tocca quel solo Cantone in tutto o in parte.

Art. 8

1 La domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale, formulata da tutte le parti contraenti, dev'essere presentata per iscritto all'autorità competente. Le disposizioni alle quali deve essere conferito carattere obbligatorio generale saranno allegate alla domanda nelle lingue ufficiali delle regioni cui il campo d'applicazione del contratto collettivo dev'essere esteso.

2 La domanda deve proporre con precisione l'oggetto, il campo d'applicazione territoriale, professionale e aziendale, l'inizio e la durata di validità dell'obbligatorietà generale del contratto; essa deve inoltre fornire le indicazioni necessarie circa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

3 Se la domanda non è presentata nella forma prescritta o non fornisce le indicazioni richieste, la procedura è sospesa e la domanda diventa caduca, semprechè le parti non facciano il necessario entro il termine assegnato dall'autorità.

Art. 9

1 L'autorità competente deve pubblicare la domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono l'oggetto nelle lingue ufficiali che entrano in considerazione e deve fissare un termine d'opposizione adeguato, di quattordici a trenta giorni. Essa può tuttavia rinunciare alla pubblicazione se le condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale non sono manifestamente adempiute.

2 Le domande di competenza del Consiglio federale devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e sottoposte al parere dei Cantoni interessati.

3 Le domande di competenza di un Cantone devono essere pubblicate nel foglio ufficiale del Cantone e menzionate, con indicazione del termine d'opposizione, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 10

1 Chiunque dimostri di avervi interesse può fare opposizione alla domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale mediante un atto scritto motivato, presentato all'autorità competente.

2 L'autorità competente deve dare alle parti contraenti la possibilità di pronunciarsi per iscritto sulle opposizioni e sulle osservazioni dei Cantoni.

3 Nessuna spesa può essere addossata all'oppositore.

Art. 11

L'autorità competente domanda, prima di decidere, il parere di periti indipendenti, eccetto che ciò appaia senz'altro superfluo. Essa può istituire una commissione permanente di periti, in parti, in particolare per accertare se le condizioni previste nell'articolo 2 numeri 1 e 2 sono adempiute.

Art. 12

1 L'autorità competente esamina se le condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale sono adempiute e statuisce sulla domanda.

2 L'autorità competente che ha conferito l'obbligatorietà generale ne determina il campo di applicazione territoriale, professionale e aziendale, l'inizio e la durata di validità.

3 La risoluzione, debitamente motivata, deve essere notificata per iscritto alle parti e, in quanto essa le riguarda, alle persone che hanno fatto opposizione.

4 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca15 o l'autorità cantonale competente a conferire l'obbligatorietà generale devono, dopo ave sentito le parti, determinare in modo più preciso il campo d'applicazione che fosse apparso successivamente dubbio.

15 Nuova espr. giusta il n. I 4 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

Art. 13

1 Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione16.

2 L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare.

3 La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti.

4 La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2.

16 Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

17 Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 14

1 Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lingue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.18

2 L'abrogazione in virtù degli art. 17 e 18, dell'obbligatorietà generale, dev'essere pubblicata secondo le stesse norme.

18 Nuovo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Art. 15

1 Le spese di pubblicazione della domanda e della decisione sono sopportate dalle parti, che ne rispondono solidalmente; di regola, ciò vale parimente per le spese di perizia e altre.

2 Dopo la chiusura della procedura, l'autorità competente statuisce sulle spese e le ripartisce tra le parti. Le decisioni passate in giudicato concernenti tali spese sono sentenze esecutive secondo l'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 188919 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 16

1 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili: alla modificazione delle disposizioni dichiarate di carattere obbligatorio generale, al conferimento di tal carattere a nuove disposizioni, alla prorogazione dell'obbligatorietà generale e alla sua abrogazione parziale.

2 Le parti devono comunicare immediatamente e per iscritto all'autorità competente ogni modificazione del contratto.

Art. 17

1 Se il contratto collettivo prende fine prima che la validità dell'obbligatorietà generale sia scaduta, questa deve essere abrogata alla stessa data.

2 Le parti devono comunicare immediatamente e per iscritto all'autorità competente la disdetta o lo scioglimento del contratto. Se non lo fanno in tempo utile le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale rimangono in vigore fino a tanto che l'obbligatorietà non sia stata abrogata.

Art. 18

1 L'autorità competente a conferire il carattere obbligatorio generale deve abrogarlo se tutte le parti lo domandano.

2 L'autorità competente a conferire il carattere obbligatorio generale deve abrogarlo se constata, d'ufficio o su denuncia, che le condizioni non ne erano e non ne sono più adempiute: essa può parimente abrogarlo qualora si sia contravvenuto al principio della parità di trattamento, previsto nell'articolo 5 capoverso 1 oppure se, malgrado l'articolo 5 capoverso 2 una cassa o una istituzione non sono amministrate correttamente.

III. Disposizioni finali

Art. 20

1 I Cantoni designano le autorità competenti a pronunciare e ad abrogare l'obbligatorietà generale, ad applicare la procedura disciplinata negli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18, come pure a prendere le misure previste negli articoli 5 capoverso 2, e 6.

2 Se il conferimento dell'obbligatorietà generale è di competenza del Consiglio federale, della procedura e delle misure previste negli articoli 5 capoverso 2 e 6 è incaricata l'autorità competente21.22

21 Attualmente la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

22 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).

Art. 21

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 195723

23 DCF del 29 dic. 1956.