01.07.2020 - * / In vigore
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2014 - 31.12.2019
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1

Legge federale sulla navigazione interna (LNI)1 del 3 ottobre 1975 (Stato 1° gennaio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24ter della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 19744, decreta: Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente legge disciplina la navigazione sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie.

2

Il Consiglio federale designa i natanti, gli impianti e gli apparecchi, considerati battelli giusta la presente legge.

3

Sono riservate le convenzioni internazionali e le norme d'applicazione.

4

Alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie concernenti l'espropriazione, la vigilanza, l'inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nell'interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse, nonché le disposizioni penali e le misure amministrative.6 RU 1976 724

1

Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

2 [CS

I 3]. Questa disp. corrisponde all'art. 87 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

4

FF 1974 I 1484 5 RS

742.101

6

Introdotto dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

747.201

Navigazione interna 2

747.201


Art. 2

Esercizio della navigazione 1

La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge.

2

L'uso particolare e l'uso comune accresciuto sono subordinati all'autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano.

3

I battelli al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque.


Art. 3

Sovranità dei Cantoni sulle acque 1

La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.

2

I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei battelli ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.

3

Sull'ammissione dei battelli delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.


Art. 4

Acque intercantonali e internazionali 1

Se un'acqua tocca più Cantoni, questi si accordano riguardo a ogni provvedimento.

Se non giungono ad un'intesa, risolve il Consiglio federale.

2

Circa le acque che toccano il confine nazionale o quelle sottoposte a convenzioni internazionali, il Consiglio federale risolve uditi i Cantoni rivieraschi.


Art. 5

Manutenzione

1

I Cantoni rivieraschi, sempreché la navigazione su un tratto d'acqua sia possibile e non sia limitata né vietata, devono provvedere al mantenimento della sua navigabilità e al collocamento della segnaletica necessaria.

2

Il Cantone sul cui territorio è situato il tratto d'acqua risponde dei danni causati per insufficiente manutenzione. Del rimanente è applicabile il diritto delle obbligazioni.


Art. 6

Ostacoli

1

I Cantoni possono far allontanare, a spese del detentore o del proprietario, i battelli incagliati, affondati o inidonei all'esercizio, nonché altri oggetti che intralciano o mettono in pericolo la navigazione, se egli non vi provvede entro il termine impartito.

2

Nel caso di pericolo imminente o se il detentore e il proprietario non possono essere raggiunti, le autorità possono adottare misure immediate.

Legge federale

3

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Art. 7


7

Concessione e autorizzazione Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 20098 sul trasporto di viaggiatori.

Capo secondo: Impianti portuali9

Art. 8


10

Costruzione ed esercizio di impianti portuali 1

Per la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti portuali, di trasbordo e d'approdo per battelli della Confederazione e imprese pubbliche di navigazione occorre l'approvazione dei piani dell'Ufficio federale dei trasporti.

2

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 195711 sulle ferrovie.

3

…12

4

Tutti gli altri impianti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.


Art. 9

Attrezzature degli impianti portuali 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni su la segnalazione e l'illuminazione degli impianti portuali, di trasbordo e d'approdo.

2

Esso può emanare prescrizioni uniformi su la costruzione e l'attrezzatura di siffatti impianti.

Capo terzo13: Battelli e conduttori Sezione 1: Battelli

Art. 10

Sicurezza d'esercizio

1

I battelli devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in modo che possano essere osservate le norme di circolazione e che le persone a bordo, la navigazione e gli altri utenti della via d'acqua non siano messi in pericolo.

7

Nuovo testo giusta il n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

8 RS

745.1

9

Introdotto dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

10 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

11 RS

742.101

12 Abrogato dal n. 80 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

13 Originario

Capo secondo.

Navigazione interna 4

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2

I battelli possono navigare soltanto in sicurezza d'esercizio e in conformità delle prescrizioni.


Art. 11

Costruzione ed equipaggiamento 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione, l'equipaggiamento e la stazzatura dei battelli. Esso tiene conto delle esigenze della protezione delle acque e dell'ambiente.

2

Esso può limitare le dimensioni dei battelli e la potenza dei motori e escludere determinati generi di motori.


Art. 12

Esame del tipo

1

Il Consiglio federale può prevedere l'esame del tipo per i battelli e i loro elementi e accessori, costruiti in serie.

2

I battelli e gli oggetti che soggiacciono all'esame del tipo possono essere messi in commercio soltanto se corrispondono al modello approvato.

3

Il Consiglio federale, su proposta dei Cantoni, designa gli uffici incaricati dell'esame del tipo e stabilisce la procedura.


Art. 13

Licenza di navigazione 1

I battelli possono navigare soltanto con una licenza di navigazione.

2

La licenza di navigazione è rilasciata unicamente se il battello è conforme alle prescrizioni e se è stata conclusa la prescritta assicurazione di responsabilità civile.

3

Se il numero dei battelli ammessi su una via d'acqua è limitato, questi possono navigare soltanto con un'autorizzazione suppletiva del Cantone.

4

Se lo stazionamento di un battello è trasferito in un altro Cantone o cambia il proprietario, dev'essere rilasciata una nuova licenza di navigazione.

5

Il Consiglio federale designa i battelli esenti da licenza o per i quali è necessaria una particolare licenza di navigazione. Esso può riconoscere licenze straniere o accordare agevolazioni per i battelli che hanno lo stazionamento all'estero e navigano temporaneamente in Svizzera.


Art. 14

Esame ufficiale

1

Prima di rilasciare la licenza di navigazione, il battello deve essere sottoposto a un esame ufficiale.

2

Il Consiglio federale può esentare dall'esame individuale i battelli di tipo già esaminato.

Legge federale

5

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3

Devono essere previsti esami successivi: a. a intervalli regolari; b. se sussistono dubbi quanto alla sicurezza d'esercizio del battello; c. se il battello è stato essenzialmente modificato.

4

Il detentore o il proprietario devono annunciare all'autorità le modificazioni essenziali.

5

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'esame dei battelli.


Art. 15

Intavolazione e contrassegno 1

Ogni battello deve essere intavolato in un registro e contrassegnato.

2

I battelli che non sono intavolato in un registro federale della navigazione devono essere intavolati nel Cantone dove hanno il loro stazionamento.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'intavolazione e i contrassegni dei battelli e determina le eccezioni.

Sezione 2: Conduttore e equipaggio

Art. 16

Conduzione dei battelli 1

Ogni battello deve avere un conduttore responsabile.

2

È considerato conduttore chi detiene sul battello l'effettiva autorità di comando.

3

Il Consiglio federale può prescrivere un equipaggio minimo per determinati battelli.

4

L'equipaggio e le altre persone a bordo devono osservare le istruzioni date dal conduttore nell'interesse della navigazione e dell'ordine a bordo.


Art. 17

Rilascio di patenti

1

Il Consiglio federale designa i battelli che possono essere condotti soltanto con una patente di navigazione.

2

La patente di navigazione è rilasciata se l'esame ufficiale ha provato che il candidato conosce le norme di circolazione e sa condurre con sicurezza i battelli della categoria per la quale è valida la patente.

3

Il Consiglio federale può prescrivere una patente anche per altre attività a bordo.

4

Le patenti non sono rilasciate, se il candidato: a. non ha compiuto l'età minima stabilita dal Consiglio federale; b. per malattie o infermità fisiche o psichiche, non può condurre un battello con sicurezza o non può servire nell'equipaggio; c. è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania, che menomano la sua idoneità a condurre un battello o a servire nell'equipaggio.

Navigazione interna 6

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5

Se sorgono dubbi, l'idoneità del conduttore o di un altro membro dell'equipaggio dev'essere riesaminata.

Sezione 3: Licenze e patenti

Art. 18

Validità

1

Le licenze di navigazione, le patenti di navigazione e quelle di membro dell'equipaggio sono valevoli in tutta la Svizzera.

2

Esse possono essere limitate o vincolate a condizioni speciali.

3

Quelle rilasciate in virtù d'una convenzione internazionale sono valevoli anche sulle acque svizzere ad essa sottoposte.

4

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle altre licenze e patenti straniere.


Art. 19

Revoca in generale

1

Le licenze, le patenti e le autorizzazioni devono essere revocate se le condizioni per il rilascio non sono state o non sono più soddisfatte.

2

Esse possono essere revocate se non sono state osservate le limitazioni o le condizioni speciali alle quali il rilascio era subordinato, oppure non sono stati pagati le imposte o gli emolumenti per il battello.


Art. 20

Revoca delle patenti di conduttore e di membro dell'equipaggio 1

La patente può essere revocata, se il titolare: a. violando norme di circolazione, ha compromesso la sicurezza della navigazione o molestato terze persone;

b. ha violato prescrizioni sulla protezione delle acque e dell'ambiente; c. ha abusato delle patenti.

In casi poco gravi, può essere ammonito.

2

La patente è revocata, se il titolare: a. ha compromesso gravemente la sicurezza della navigazione; b. ha condotto un battello sebbene la sua idoneità, a cagione d'ebrietà, fosse esclusa o essenzialmente diminuita; c. si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona o ha violato l'obbligo di soccorso; d. ha sottratto un battello per farne uso; e. non ha la volontà o la capacità di condurre un battello senza mettere in pericolo o molestare terze persone.

Legge federale

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Art. 21

Durata della revoca

1

La patente del conduttore o di un membro dell'equipaggio è revocata per un periodo adeguato alle circostanze e in ogni caso per: a. almeno

un

mese;

b. almeno sei mesi, se il conduttore, nonostante la revoca della patente, ha condotto un battello oppure se la patente gli dev'essere revocata a cagione di un'infrazione commessa entro due anni dall'ultima revoca.

2

Alle persone incorreggibili la patente è revocata definitivamente.

3

Una patente revocata può essere nuovamente rilasciata condizionatamente dopo sei mesi, ove si possa ammettere che il provvedimento ha conseguito il suo scopo.

Capo quarto14: Norme di circolazione Sezione 1: Obblighi generali

Art. 22

Dovere di diligenza

1

Il conduttore deve prendere ogni provvedimento precauzionale, dettato dall'obbligo generale di diligenza e dalla pratica nella condotta nautica, affinché nessuno sia messo in pericolo, nessun danno sia causato a beni di terzi, la navigazione non sia intralciata e l'ambiente non sia perturbato.

2

Nel caso di pericolo imminente, il conduttore deve prendere ogni provvedimento per evitare il danno, anche se debba violare prescrizioni.


Art. 23

Obbligo di salvataggio 1

Se in caso di infortunio sono messe in pericolo persone a bordo, il conduttore e l'equipaggio devono prendere ogni misura per salvarle.

2

Se persone si trovano in pericolo su una via d'acqua, ogni conduttore è tenuto a soccorrerle se ciò si possa da lui ragionevolmente pretendere senza compromettere la sicurezza del proprio battello.


Art. 24

Annuncio d'infortuni e di danni 1

Se durante un infortunio sono ferite o uccise persone, il conduttore e ogni altra persona coinvolta devono immediatamente chiamare la polizia. Se il danno è solo materiale, il danneggiante deve avvertire il più presto possibile il danneggiato.

2

Chiunque danneggia un segnale per la navigazione o un'indicazione di rotta deve annunciarlo immediatamente alla polizia.

14 Originario Capo terzo.

Navigazione interna 8

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Sezione 2: Prescrizioni di polizia della navigazione

Art. 25

Norme di rotta e di stazionamento 1

Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione.

2

Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque.

3

I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente.


Art. 26

Servizio d'avvertimento di tempeste e servizio di salvataggio 1

I Cantoni possono istituire un servizio pubblico d'allarme e salvataggio e autorizzarlo, in caso di tempesta, nebbia o intemperie, a vietare l'uscita dei battelli e a ordinare l'approdo di quelli in navigazione.

2

Essi possono obbligare i proprietari e i detentori di battelli, con stazionamento nel Cantone, a contribuire alle spese di questo servizio e i noleggiatori professionali di battelli a partecipare alle operazioni di salvataggio.

3

I costi di salvataggio possono essere addossati al conduttore, al detentore e al proprietario del battello salvato.

4

Sono riservate le prescrizioni per le imprese pubbliche di navigazione.


Art. 27

Manifestazioni nautiche ed esercizi militari 1

Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali.

2

I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione.

3

L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione.

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari.

Legge federale

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Capo quinto15: Disposizioni particolari per la navigazione internazionale sul Reno

Art. 28

Polizia della navigazione 1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni16 emana le prescrizioni necessarie alla sicurezza e all'ordine della navigazione renana internazionale, segnatamente quelle fondate su risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno. Esso può dichiarare applicabili queste prescrizioni anche al tratto tra Basilea e Rheinfelden.

2

L'Ufficio federale dei trasporti17 emana le prescrizioni temporanee di polizia della navigazione e le pubblica nella Raccolta delle leggi federali.

Art. 29

Economia del traffico Per ottenere un ordinamento uniforme della navigazione internazionale sul Reno, il Consiglio federale può emanare prescrizioni d'economia del traffico, in applicazione di risoluzioni vincolanti della Commissione centrale per la navigazione sul Reno oppure di convenzioni degli Stati rivieraschi.


Art. 30

Competenza delle autorità cantonali 1

I Cantoni rivieraschi sono competenti per l'esame e la stazzatura dei battelli utilizzati nella navigazione internazionale sul Reno e per il rilascio e la revoca delle licenze di tali battelli e delle patenti di conduttore e di membro dei loro equipaggi, indipendentemente dal luogo di stazionamento del battello o dal domicilio o dal luogo di soggiorno del candidato oppure del titolare della patente.

2

Il Consiglio federale può, d'intesa con i Governi dei Cantoni rivieraschi interessati, affidare a uno di loro l'esecuzione delle prescrizioni di polizia della navigazione e d'economia del traffico per la navigazione sul Reno.

15 Originario

Capo quarto.

16 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

17 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Navigazione interna 10

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Capo sesto: Responsabilità e assicurazione18
a19 Responsabilità

La responsabilità delle compagnie di navigazione concessionarie è retta dagli articoli 40b-40f della legge federale del 20 dicembre 195720 sulle ferrovie .


Art. 31

Obbligo d'assicurazione 1

Un battello non può essere messo in circolazione prima che sia stata conclusa l'assicurazione di responsabilità civile.

2

L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile: a. del proprietario, del detentore e del conduttore del battello; b. dei membri dell'equipaggio e degli ausiliari; c. dello sciatore nautico trainato.

3

Il Consiglio federale stabilisce le somme minime d'assicurazione. Può prevedere deroghe all'obbligo d'assicurazione.

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'assicurazione di responsabilità civile delle imprese di navigazione concessionarie.


Art. 32

Limitazioni dell'assicurazione Dall'assicurazione possono essere escluse: a. le pretese del proprietario, del detentore e del conduttore del battello; b. le pretese risultanti da danni materiali del coniuge del responsabile, dei suoi parenti in linea retta e dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui; c. le pretese dello sciatore nautico per gli infortuni riferentisi alle operazioni di traino;

d. le pretese risultanti dal danneggiamento o dalla distruzione del battello e degli oggetti che esso trasporta, rimorchia o spinge; e. le pretese risultanti da infortuni durante competizioni per le quali sussiste un'assicurazione speciale di responsabilità civile.


Art. 33

Azione diretta contro l'assicuratore, eccezioni 1

Il danneggiato può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.

18 Originario

Capo

quinto avanti l'art. 31. Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973; FF 2007 3997).

19 Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973; FF 2007 3997).

20 RS

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Legge federale

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2

Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 190821 sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte al danneggiato.


Art. 34

Diritto di regresso dell'assicuratore 1

L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale del 2 aprile 190822 sul contratto d'assicurazione.

2

Se il danno della persona lesa non è integralmente coperto dalle prestazioni assicurative, gli assicuratori possono far valere il diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili o i loro assicuratori per la responsabilità civile, soltanto se il danneggiato non subisce alcun pregiudizio.

3

L'azione di regresso si prescrive in un anno dal giorno in cui l'assicuratore fornì integralmente la prestazione e il responsabile fu noto.


Art. 35

Assicuratore

Le assicurazioni di responsabilità civile devono essere conchiuse con un'impresa autorizzata dal Consiglio federale. È riservato il riconoscimento delle assicurazioni concluse all'estero per battelli stranieri.


Art. 36

Attestato di assicurazione, sospensione e cessazione dell'assicurazione 1

L'assicuratore deve compilare un attestato di assicurazione per l'autorità che rilascia la licenza di navigazione.

2

La sospensione e la cessazione dell'assicurazione devono essere notificate dall'assicuratore all'autorità che ha rilasciato la licenza. La sospensione e la cessazione diventano efficaci rispetto al danneggiato soltanto nel momento in cui l'assicurazione è stata sostituita da un'altra o la licenza di navigazione è stata restituita, in ogni caso però sessanta giorni dopo il ricevimento della notificazione dell'assicuratore.

3

L'autorità che riceve la notificazione dell'assicuratore revoca immediatamente la licenza di navigazione. Prima che essa rilasci nuovamente la licenza, deve essere provata la conclusione di una nuova assicurazione.


Art. 37

Casi particolari

1

Confederazione e Cantoni non soggiacciono all'obbligo dell'assicurazione.

2

Il presente capo non si applica alla navigazione internazionale sul Reno.

21

RS 221.229.1 22

RS 221.229.1

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Capo settimo23: ...

Art. 38


24



Art. 39


25
Capo ottavo26: Disposizioni penali Sezione 1: Delitti e contravvenzioni

Art. 40

Violazione delle norme di circolazione 1

Chiunque viola le norme di circolazione della legge, delle convenzioni internazionali o degli atti esecutivi della Confederazione o dei Cantoni, è punito con la multa.27 2

Chiunque, violando gravemente le norme di circolazione, pone in serio pericolo la sicurezza altrui o di quel pericolo non si cura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.28 3 L'articolo 237 numero 2 del Codice penale29 non è applicabile in questi casi.


Art. 41

Condotta in stato di inidoneità al servizio30 1

Chiunque conduce un battello o partecipa alla conduzione del medesimo sebbene la sua idoneità, a cagione d'ebrietà, sia esclusa o essenzialmente diminuita, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.31 2 La stessa pena è comminata a chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo, ordinati dall'autorità, o ne elude lo scopo.

3

Alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195732 sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.33 23 Originario

Capo

sesto.

24 Abrogato dal n. 80 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

25 Abrogato dal n. II 23 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effettto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

26 Originario

Capo

settimo.

27 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

28 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

29

RS 311.0

30

Nuovo testo giusta il n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

31 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

32 RS

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Art. 42

Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio 1

Chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge, è punito con la multa.34 2

Il conduttore di un battello, che si dà alla fuga dopo aver ucciso o ferito una persona in un infortunio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.35


Art. 43

Stato difettoso del battello 1

Chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza d'esercizio di un battello in modo che ne risulti pericolo d'infortunio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.36 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.37 3

Chiunque conduce un battello, di cui sa, o dovrebbe sapere prestando l'attenzione dovuta, che non è conforme alle prescrizioni sulla sicurezza d'esercizio, oppure tollera per noncuranza l'uso di un siffatto battello, è punito con la multa.38

Art. 44

Furto d'uso

1

Chiunque sottrae un battello per farne uso e chiunque conduce un tale battello o viaggia sullo stesso sapendo sin dall'inizio del viaggio che è stato sottratto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.39 2 Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore o del proprietario del battello, il procedimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è della multa.40 3 Chiunque usa un battello affidatogli per corse che manifestamente non è autorizzato a eseguire, è punito, a querela di parte, con la multa.41 4

L'articolo 143 del Codice penale42 non è applicabile in questi casi.

33 Introdotto dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

34 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

35 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

36 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

37 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

38 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

39 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

40 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

41 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

42

RS 311.0. Ora: art. 141.

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Art. 45

Condotta di un battello senza patente di navigazione Chiunque conduce un battello senza essere titolare della patente di navigazione, chiunque non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la sua patente di navigazione, chiunque affida un battello a un conduttore, del quale sa, o dovrebbe sapere prestando l'attenzione dovuta, che non è titolare della patente, è punito con la multa.43

Art. 46

Condotta di un battello senza licenza di navigazione, senza contrassegni o senza assicurazione di responsabilità civile Chiunque conduce un battello senza la licenza di navigazione, senza l'autorizzazione cantonale completivamente necessaria, senza contrassegni o con contrassegni falsi, chiunque non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la licenza di navigazione, segnatamente per quanto concerne il numero ammesso delle persone trasportate oppure il carico massimo autorizzato, chiunque conduce un battello, sapendo o dovendo sapere con l'attenzione dovuta, che non sussiste la prescritta assicurazione di responsabilità civile, è punito con la multa.44

Art. 47

Segnali e indicazioni Chiunque, intenzionalmente, sposta, danneggia, toglie o modifica un segnale per la navigazione o un'indicazione di rotta, chiunque colloca un segnale o un'indicazione di rotta senza il consenso dell'autorità, è punito con la multa.45

Art. 48

46 Altre infrazioni

Chiunque, in altro modo, contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive della Confederazione o dei Cantoni oppure alle disposizioni di polizia della navigazione o d'economia dei trasporti di convenzioni internazionali, senza che vi sia delitto o contravvenzione giusta gli articoli 40 a 47 della presente legge, è punito con la multa.


Art. 49

Trasporti illeciti di persone 1

Chiunque viola le disposizioni sui trasporti regolari e professionali di persone con battelli è punito con la multa.47 43 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

44 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

45 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

46

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 15 lug. 1986 (RU 1986 1130; FF 1984 II 1357).

Legge federale

15

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2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

Sezione 2: Punibilità

Art. 50

Negligenza

1

Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è punibile.

2

Nei casi di esigua gravità si può prescindere da ogni pena.


Art. 51

Infrazioni commesse da datori di lavoro e superiori Al datore di lavoro o al superiore, che induce un conduttore di battello a commettere un reato di cui alla presente legge oppure che non lo impedisce secondo le sue possibilità, è comminata la stessa pena del conduttore.


Art. 52

Corse d'istruzione

1

Il conduttore che accompagna un allievo conduttore è responsabile delle infrazioni commesse durante le corse d'istruzione, qualora violi gli obblighi derivanti dalla sua funzione.

2

L'allievo conduttore è responsabile nella misura in cui avrebbe potuto evitare l'infrazione secondo il grado della sua istruzione.


Art. 53

Corse di servizio urgenti Nel caso di corse di servizio urgenti, il conduttore di un'imbarcazione di salvataggio, di lotta antincendio, della polizia o della dogana non è punibile per l'inosservanza delle norme di circolazione, purché dia i segnali d'avvertimento necessari e usi la diligenza richiesta dalle circostanze particolari.


Art. 54

Relazioni con altre leggi penali 1

Le disposizioni generali del Codice penale48 si applicano alle infrazioni secondo gli articoli 40 a 48.

2

Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 197449 sul diritto penale amministrativo si applicano alle infrazioni secondo l'articolo 49.

3

Per le infrazioni alle prescrizioni di polizia della navigazione sul tratto renano sottoposto alla convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 186850, possono essere pronunciate soltanto le pene ivi previste.

47 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

48

RS 311.0

49

RS 313.0

50

RS 0.747.224.101

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Art. 55

Procedimento penale

1

Le infrazioni secondo gli articoli 40 a 48 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

2

Le infrazioni secondo l'articolo 49 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nella procedura secondo la legge federale del 22 marzo 197451 sul diritto penale amministrativo.

Il Dipartimento può affidare a servizi subalterni il procedimento e il giudizio di determinate infrazioni come anche l'esecuzione della pena.

Capo nono52: Competenze Sezione 1: Competenza delle autorità federali

Art. 56

... 53

1

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni interessate, emana le prescrizioni esecutive.54 2

Esso può emanare le prescrizioni sulla navigazione derivanti dal diritto internazionale.

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.55


Art. 57


56

Sezione 2: Competenza delle autorità cantonali

Art. 58

In generale

1

I Cantoni provvedono all'esecuzione della presente legge, delle convenzioni internazionali e delle prescrizioni esecutive, nella misura in cui essa non è affidata alla Confederazione.

51

RS 313.0

52 Originario

Capo

ottavo.

53 Abrogato dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

54 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

55 Introdotto dal n. II 7 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

56 Abrogato dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Legge federale

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2

L'esame e la stazzatura dei battelli nonché il rilascio e la revoca della licenza di navigazione spettano al Cantone, in cui il battello ha il suo stazionamento. Il Consiglio federale definisce i criteri per la determinazione del luogo di stazionamento.

3

Le patenti di conduttore e di membro dell'equipaggio sono rilasciate e revocate dal Cantone, nel quale il candidato o il titolare della patente ha il domicilio oppure, in mancanza del domicilio, la dimora. Se questo Cantone non rilascia patenti, è competente il Cantone di stazionamento del battello.

4

Sono riservati gli accordi fra Cantoni sull'organizzazione in comune delle autorità.


Art. 59

Competenze speciali della polizia 1

La polizia impedisce il proseguimento della rotta se accerta che il battello circola senza essere stato ammesso alla navigazione oppure che il suo stato o il suo carico mette in pericolo il traffico ovvero viola gravemente le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Essa può ritirare la licenza di navigazione e, se necessario, sequestrare il battello.

2

Se il conduttore si trova in uno stato che esclude la condotta sicura del battello o non può condurre per un altro motivo legale, la polizia gli impedisce di continuare la rotta e gli ritira la patente di navigazione.

3

La polizia può ritirare sul posto la patente di navigazione del conduttore il quale, a cagione d'una grave violazione delle norme elementari di circolazione, si è dimostrato particolarmente pericoloso oppure ha temerariamente violato le prescrizioni sulla protezione delle acque o dell'ambiente.

4

La polizia trasmette immediatamente le patenti e le licenze ritirate all'autorità di revoca. Quest'ultima decide senza indugio circa la revoca. Fino alla decisione, la patente o la licenza ritirata dalla polizia si ha per revocata.

5

Sono riservate le convenzioni internazionali concernenti la navigazione sulle acque internazionali.

Sezione 3: Cooperazione delle autorità

Art. 60

Assistenza giudiziaria e comunicazioni 1

Le autorità esecutive federali e cantonali si concedono reciprocamente e gratuitamente assistenza giudiziaria e amministrativa e comunicano all'autorità competente ogni avviso o informazione necessari. Le autorità cantonali comunicano all'Amministrazione delle dogane i battelli d'origine straniera intavolati nei loro registri.

2

Le autorità di polizia e quelle penali comunicano alle autorità competenti le infrazioni che possono dar luogo a un provvedimento.

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Sezione 4: Imposte e emolumenti

Art. 61

Imposte

1

I Cantoni possono istituire un'imposta sui battelli che, a. hanno lo stazionamento sul loro territorio; b. hanno lo stazionamento in un altro Cantone e sono utilizzati durante più di un mese sul loro territorio.

2

Dall'inizio del mese in cui lo stazionamento di un battello è trasferito in un altro Cantone, quest'ultimo ha il diritto di procedere alla riscossione delle imposte. Il Cantone dello stazionamento precedente deve restituire le imposte che ha riscosso per il periodo successivo.

3

Il Cantone dello stazionamento deve restituire le imposte che ha riscosso per un periodo durante il quale il battello era imposto in un altro Cantone, secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, stabilisce i presupposti per l'imposizione di battelli stranieri che rimangono in Svizzera per un certo periodo. La riscossione delle imposte spetta al Cantone nel quale il battello si trova prevalentemente.

5

I battelli della Confederazione e delle imprese di navigazione concessionarie nonché quelli della navigazione internazionale sul Reno non possono essere imposti dai Cantoni.


Art. 62

Emolumenti

1

È riservato il diritto dei Cantoni di riscuotere emolumenti.

2

Non possono essere riscossi emolumenti per la navigazione nei limiti dell'uso comune, quella dei battelli della Confederazione o in concessione, nonché per il semplice transito.

3

Gli emolumenti per l'uso degli impianti portuali, di trasbordo o di approdo da parte della navigazione concessionaria devono, nelle stesse acque e a condizioni uguali, essere uniformi.

Capo decimo57: Disposizioni finali

Art. 63

Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, segnatamente l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 192358 sul registro del naviglio.

57 Nuova numerazione giusta il n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

58

RS 747.11. Il cpv. 2 ha ora un nuovo testo.

Legge federale

19

747.201

a59 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999 1

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.


Art. 64

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: Cap. 4; art. 56; cap. 7; art. 63: 1° aprile 197660 Rimanenti disposizioni: 1° aprile 197961 59 Introdotto dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

60

DCF del 12 mar. 1976 (RU 1976 744) 61

DCF dell'8 nov. 1978 (RU 1979 336)

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