01.09.2023 - * / In vigore
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.05.2022 - 30.06.2023
01.01.2022 - 30.04.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.07.2021
07.05.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 06.05.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.09.2014 - 31.12.2016
15.10.2013 - 31.08.2014
01.10.2012 - 14.10.2013
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01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.06.2006 - 31.12.2006
01.09.2004 - 31.05.2006
01.08.2003 - 31.08.2004
01.02.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.01.2003
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01.01.2000 - 31.07.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA1) del 21 dicembre 1948 (Stato 1° ottobre 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 e 92 della Costituzione federale2 (Cost.);3
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19454, decreta: Parte prima: Principi della navigazione aerea Titolo primo: Spazio aereo e superficie terrestre Capo primo: Sovranità sullo spazio aereo e suoi effetti

Art. 1

5 1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.

2

Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).

3

Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.

4

Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.

RU 1950 I 479 1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).

2

[CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 87 e 92 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

4

FF 1945 481

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

748.0

I. Uso dello

spazio aereo

svizzero 1. Principio e definizioni

Navigazione aerea

2

748.0


Art. 2

6 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: a. gli aeromobili svizzeri di Stato; b. gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; c. gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); d. gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; e. gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7.

2

Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza della navigazione aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.


Art. 3

1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)8. ....9.10 2 Per la vigilanza immediata è istituito l'UFAC come speciale divisione del DATEC.

3

Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

7

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

8

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Per. abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989; FF 2005 3479).

2. Aeromobili e

ordigni balistici

ammessi alla

circolazione

II. Vigilanza

della

Confederazione 1. Autorità federali

Legge federale

3

748.0

a11 1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

a. il traffico aereo internazionale; b. la sicurezza aerea; c. il servizio della sicurezza aerea; d. lo scambio di dati aeronautici.

2

Gli accordi concernenti la sicurezza aerea e il servizio della sicurezza aerea possono contenere in particolare disposizioni concernenti:

a. la vigilanza, incluse le sanzioni; b. la delega di singoli settori o competenze di vigilanza a istituzioni internazionali.

3

Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono: a. contenere disposizioni relative alla responsabilità per i danni causati nell'ambito della fornitura di servizi della sicurezza aerea; queste disposizioni possono derogare alla legge del 14 marzo 195813 sulla responsabilità; b. prevedere che il servizio della sicurezza aerea possa coprire regioni transfrontaliere.

4

Se, in applicazione di un accordo concernente il servizio della sicurezza aerea, è tenuta a versare indennizzi per danni causati illecitamente da un fornitore svizzero di servizi della sicurezza aerea, la Confederazione ha diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo.

b14 15 L'UFAC può concludere con autorità aeronautiche estere o istituzioni internazionali accordi concernenti la collaborazione amministrativa e tecnica, in particolare in materia di:17 11

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

13 RS

170.32

14

Originario art. 3bis 15

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

1a. Accordi

internazionali12

1b. Collaborazione con

autorità

straniere16

Navigazione aerea

4

748.0

a. vigilanza sulle imprese di navigazione aerea; b.18 servizio di sicurezza aerea; c. ricerche e salvataggi; d.19 vigilanza sulla costruzione, la navigabilità e la manutenzione di aeromobili;

e.20 delega di singole competenze di vigilanza; f.21 simulatori di volo e altri apparecchi elettronici per l'addestramento;

g.22 formazione professionale e abilitazione del personale aeronautico, nonché la vigilanza su quest'ultimo;

h.23 trattamento e scambio di dati aeronautici.


Art. 4

24 1 L'UFAC può delegare singoli settori o competenze di vigilanza alle direzioni degli aerodromi e, con il loro consenso, ai Cantoni, ai Comuni oppure a organizzazioni o persone idonee.25 2 I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.


Art. 5


26

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989; FF 2005 3479).

19 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

20 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

21 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

22 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

23 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

26 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

2. Delega della

sorveglianza

3. ..

Legge federale

5

748.0


Art. 6

27 1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.28 2 ...29

a30 1 Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche, della Convenzione del 7 dicembre 194431 relativa all'aviazione civile internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati non verranno tradotti.

2

Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee.

b32 1 L'UFAC riscuote emolumenti per le sue decisioni e per i servizi prestati.

2

Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti.


Art. 7

Nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica o per ragioni di
ordine militare, il Consiglio federale può vietare o limitare in modo temporaneo o permanente l'uso dello spazio aereo o il sorvolo di certe zone.

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

28 Nuovo testo giusta il n. 82 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

29 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

30

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

31

RS 0.748.0

32 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

4. Ricorso

5. Allegati alla

Convenzione di

Chicago e

collaborazione

europea

6. Emolumenti

III. Limitazioni

alla navigazione

aerea 1. Divieto di circolare

Navigazione aerea

6

748.0


Art. 8

33 1 Con riserva delle eccezioni stabilite dal Consiglio federale, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi.

2

Per gli atterramenti d'aeromobili a motore fuori di aerodromi autorizzati è richiesta un'autorizzazione speciale, concessa caso per caso o a tempo determinato.

3

Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d'atterramento designate dal DATEC d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e le competenti autorità cantonali.35 4 La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.

5

Per motivi importanti l'UFAC può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.36 6

Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di perfezionamento delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.

7

Per gli atterramenti in montagna l'UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.37
a38 1 L'UFAC definisce la struttura dello spazio aereo.

2

La struttura dello spazio aereo entra in vigore anche se contro di essa è stato interposto ricorso.


Art. 9

1 Gli aeromobili che si dirigono all'estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

35

Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

38

Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

2. Obbligo di

utilizzare un

aerodromo,

atterramenti

esterni34

2a. Struttura dello spazio

aereo

3. Aerodromi

e idroscali

doganali

Legge federale

7

748.0

2

In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d'intesa con l'UFAC, autorizzare l'uso di altro campo.


Art. 10

L'UFAC può designare, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, determinati punti tra i quali non può essere varcata la frontiera.


Art. 11

39 1 Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero.

2

Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.

3

All'estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto svizzero, a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello Stato ospitante o sorvolato.

4

Sono, in ogni caso, riservate le disposizioni degli accordi internazionali, le norme riconosciute del diritto internazionale e le disposizioni della presente legge sull'applicabilità territoriale delle disposizioni penali.

a40 1 È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 194441 relativa all'aviazione civile internazionale.

2

Questa disposizione si applica per analogia anche all'uso all'estero: a. di aeromobili svizzeri; b. di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede principale o residenza permanente si trova in Svizzera.

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317; BBl 1962 II 717 ediz. ted., FF 1962 II 713 ediz. franc.).

40

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

41

RS 0.748.0

4. Varco della

frontiera

IV. Diritto

applicabile

I. Utilizzazione

abusiva di

aeromobili

Navigazione aerea

8

748.0

Capo secondo: Uso dello spazio aereo e misure di sicurezza42


Art. 12

43 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza della navigazione aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.

2

Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.

3

I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell'emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi.


Art. 13

Il Consiglio federale può subordinare all'autorizzazione preventiva
dell'UFAC, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l'organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l'esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.


Art. 14

44 1 Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche.

2

È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un'autorizzazione dell'UFAC la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati oggetti per via aerea.


Art. 15

45 L'UFAC ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza di volo e combattere i rumori degli aeromobili, sia all'atto del rilascio d'un'autorizzazione, sia mediante apposita decisione.

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317; BBl 1962 II 717 ediz. ted., FF 1962 II 713 ediz. franc.).

II. Prescrizioni

completive 1. Competenza 2. Autorizzazioni

3. Divieti

4. Provvedimenti

speciali

Legge federale

9

748.0


Art. 16

Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli
aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti.


Art. 17

46 1 Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali.

2

Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali.


Art. 18

1 Qualsiasi aeromobile può, per motivi d'ordine e di sicurezza pubblica, essere obbligato ad atterrare. Esso deve obbedire senza indugio ai segnali d'atterramento.

2

Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo doganale per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto sequestro fino al momento in cui l'UFAC gli rilascia l'autorizzazione di circolare.


Art. 19

48 1 L'UFAC può limitare o vietare i voli di aeromobili svizzeri all'estero se la sicurezza dell'esercizio lo esige; questa disposizione si applica ai voli effettuati da aeromobili stranieri il cui esercente ha la sede principale o la residenza permanente in Svizzera.

2

Qualora motivi politici impongano provvedimenti di cui al capoverso 1, l'UFAC li attua d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri.

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317; BBl 1962 II 717 ediz. ted., FF 1962 II 713 ediz. franc.).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

5. Ispezione

6. Atterramenti

forzati

III. Obbligo

di atterrare47

IV. Voli

all'estero

Navigazione aerea

10

748.0

a49 L'UFAC può, d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento
federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se gravi motivi di politica estera lo esigono.


Art. 20

50 1 Ai fini di migliorare la sicurezza di volo, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell'aviazione. Agli infortuni e agli incidenti gravi nel settore dell'aviazione si applica l'articolo 23 capoverso 1.51 2

Per l'approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federale si ispira alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 200352 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

3

Il Consiglio federale può prevedere la rinuncia all'apertura di un procedimento penale nei confronti degli autori della segnalazione.


Art. 21

1 La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale.

1bis

Il personale che a bordo degli aeromobili si occupa della salvaguardia della sicurezza può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200854 sulla coercizione è applicabile.55 2

Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni messi al servizio della navigazione aerea.

49

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479).

51 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

52 GU L 167 del 4 lug. 2003, p. 23.

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

54 RS

364

55 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen.

2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).

V. Formazione

del personale

navigante

straniero nonché

manutenzione di

apparecchi

volanti stranieri

VI. Sistema di

notifica degli

eventi particolari

VII. Esercizio

della polizia

aerea53

Legge federale

11

748.0


Art. 22

L'UFAC può emanare disposizioni sull'organizzazione del servizio di
salvataggio negli infortuni aerei.


Art. 23

57 1 Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell'aviazione.58 2 Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell'infortunio non sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l'inchiesta, salvo le operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.


Art. 24

59 1 Per ogni infortunio e incidente grave nel settore dell'aviazione è aperta un'inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.

2

L'inchiesta serve a impedire infortuni analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.


Art. 25

60 1 Il Consiglio federale istituisce un servizio incaricato di svolgere le inchieste. 2

Il servizio d'inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative; esso è amministrativamente subordinato al DATEC.

3

Il Consiglio federale nomina la direzione del servizio d'inchiesta. I membri della direzione devono essere specialisti indipendenti. 4 La direzione assume gli altri collaboratori del servizio d'inchiesta.

5

Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione del servizio d'inchiesta. Può raggrupparlo con il servizio d'inchiesta di cui all'articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 195761 sulle ferrovie.

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 2 ott. 1959, in vigore dal 1° mag. 1960 (RU 1960 371; FF 1959 I 959).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263).

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263).

61 RS

742.101

VIII. Infortuni

aeronautici e

incidenti gravi 1. Servizio di salvataggio56

2. Provvedimenti

d'urgenza

3. Inchiesta a. In generale b. Servizio

d'inchiesta

Navigazione aerea

12

748.0


Art. 26

62 1 Il servizio d'inchiesta presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

2

Per chiarire i fatti, il servizio d'inchiesta può ordinare: a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili; b. perquisizioni; c. sequestri; d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina; e. autopsie; f.

l'analisi di apparecchi di registrazione; g. perizie.

3

Se tange diritti od obblighi, il servizio d'inchiesta emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196863 sulla procedura amministrativa.

4

Le decisioni emanate nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione al servizio d'inchiesta.

5

Il servizio d'inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità. La direzione provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati. 6 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

a64 1 Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave, il servizio d'inchiesta può addossargli una parte delle spese d'inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo. Al riguardo considera la gravità della colpa.

2

Le spese di rimozione sono a carico dell'esercente dell'aeromobile, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato ordinato ai fini dell'inchiesta.

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

63 RS

172.021

64

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263).

c. Procedura

d. Spese

Legge federale

13

748.0

3

Il Cantone sul cui territorio si è verificato l'infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.

b e 26c65

Art. 27

66 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'UFAC. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.

2

L'autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l'impresa:

a.67 dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d'uso sull'aerodromo previsto quale ubicazione dell'esercizio;

b. dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili; c. è redditizia e dispone di un'organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili; d. dispone di una sufficiente copertura assicurativa; e. impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.

3

L'autorizzazione può essere modificata o revocata.68 4

Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.

65

Introdotti dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogati dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

IX.

.Traffico

aereo

commerciale 1.

.Imprese con

sede in Svizzera a. Autorizzazione di

esercizio

Navigazione aerea

14

748.0


Art. 28

69 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27.

2

Quando rilascia una concessione, l'UFAC esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.70 3 La concessione può essere rilasciata per l'esercizio di singole o più rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata, modificata o revocata.

4

Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un'impresa concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei.

L'impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L'impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29.

5

Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la portata dell'obbligo di allestire orari di volo, di garantire l'esercizio e il trasporto e di emanare tariffe.

6

Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto interessate.


Art. 29

71 1 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto professionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione dell'UFAC.

1bis

In casi urgenti l'UFAC può delegare all'esercente dell'aerodromo, con il suo consenso, la competenza di rilasciare singole autorizzazioni.72 69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479).

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

72 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

b. Concessione

di rotte

2. Imprese con

sede all'estero a.

.

Autorizzazione

di esercizio

Legge federale

15

748.0

2

L'autorizzazione viene rilasciata se: a. l'impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei limiti del possibile rispettoso dell'ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente;

b. l'impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e c. importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.

3

L'autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il trasporto professionale di persone o di merci.

4

L'autorizzazione può essere modificata o revocata.73

Art. 30

74 1 Le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio di cui all'articolo 29.

2

L'UFAC rilascia la concessione se le condizioni fissate negli accordi internazionali sono adempiute.

3

In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il DATEC può conferire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito, occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità.

4

Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazione persegue l'utilizzazione della designazione multipla.


Art. 31

75 Il Consiglio federale disciplina la delimitazione del traffico di linea da ogni altro traffico commerciale.

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

b. Concessione

di rotte

3.

.Disposizioni

comuni a.

.Delimitazione

del traffico di

linea

Navigazione aerea

16

748.0


Art. 32

76 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.


Art. 33

77 1 Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in possesso di un'autorizzazione all'istruzione, rilasciata dall'UFAC.

2

L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di un'organizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una formazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d'uso su un aerodromo adeguato.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio delle autorizzazioni.


Art. 34


78

Art. 3579 Capo terzo: Infrastruttura80

Art. 36

81 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l'esercizio degli aerodromi.

2

Può limitare il numero di idroscali.

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

78

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

79

Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

80 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678; FF 1998 4434).

b. Cabotaggio

4. Scuole

I. Aerodromi 1. Competenza, idroscali

Legge federale

17

748.0

a82 1 Per l'esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d'esercizio. Essa è rilasciata dal DATEC.

2

Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l'aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d'esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l'infrastruttura necessaria a tal fine.

3

Previo consenso del DATEC, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione.

4

Al concessionario spetta il diritto d'espropriazione.

b83 1 Per l'esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d'aviazione) occorre un'autorizzazione d'esercizio. Essa è rilasciata dall'UFAC.

2

L'autorizzazione d'esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all'esercizio di un campo d'aviazione.

c84 1 Il gerente d'aerodromo deve adottare un regolamento d'esercizio.

2

Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità concrete dell'esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall'autorizzazione d'esercizio, nonché dall'approvazione dei piani e in particolare:

a. l'organizzazione dell'aerodromo;

b. le procedure d'avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l'utilizzazione dell'aerodromo.

3

Il gerente d'aerodromo sottopone il regolamento all'UFAC per approvazione.

82 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

83 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

84 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

2. Esercizio a. Concessione d'esercizio

b. Autorizzazione

d'esercizio

c. Regolamento

d'esercizio

Navigazione aerea

18

748.0

4

Se il gerente adotta o modifica il regolamento d'esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l'UFAC approva il regolamento d'esercizio al più presto al momento dell'approvazione dei piani.

d85 1 L'UFAC trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.86 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199787 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

4

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196888 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'UFAC. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

5

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.


Art. 37

89 1 Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.

1bis

Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione.90 85 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

87 RS

172.010

88 RS

172.021

89 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

90 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

d. Modifiche

rilevanti del

regolamento

d'esercizio

3. Procedura di

approvazione

dei piani a. Principio

Legge federale

19

748.0

2

Autorità d'approvazione dei piani è: a. per gli aeroporti il DATEC; b. per i campi d'aviazione l'UFAC.

3

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

5

Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197991 sulla pianificazione del territorio.

a92 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e per
gli aeroporti, in subordine, dalla legge del 20 giugno 193093 sull'espropriazione (LEspr).

b94
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

c95 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

2

Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza del volo e di un ordinato svolgimento dell'esercizio, l'autorità competente per 91 RS

700

92 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

93 RS

711

94 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

95 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

b. Diritto

applicabile

c. Procedura

ordinaria;

introduzione

d. Picchettamento

Navigazione aerea

20

748.0

l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall'obbligo di cui al capoverso 1.

3

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

d96 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli ad esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.98 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr99.

e100
Al più tardi con il deposito pubblico dei piani degli impianti aeroportuali, l'impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr101 un avviso personale sui diritti da espropriare.

f102 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968103 sulla procedura amministrativa o della LEspr104 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso 96 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

99 RS

711

100 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

101 RS

711

102 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

103 RS

172.021

104 RS

711

e. . Invito ad

esprimere un

parere, pubblicazione e deposito

dei piani97

f. Avviso

personale

g. Opposizione

Legge federale

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748.0

l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Per gli impianti aeroportuali, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al DATEC.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

g105 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997106 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

h107 1 Con l'approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il DATEC decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2

L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

3

Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

i108 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto 105 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

106 RS

172.010

107 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

108 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

h. Eliminazione

delle divergenze

nella Amministrazione

federale

4. Approvazione

dei piani; durata

di validità

5. Procedura

semplificata

Navigazione aerea

22

748.0

esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c. impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

k109 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr110. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

Il DATEC trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

l111 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su domanda del DATEC entro 109 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

110 RS

711

111 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

6. Procedura di

stima; immissione in possesso

anticipata

7. Ricomposizione

particellare.

Competenza

Legge federale

23

748.0

un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

2

Nella procedura di ricomposizione particellare: a. possono essere inseriti fondi dell'impresa richiedente; b. può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura;

c. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale; d. l'impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso;

e. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3

Il terreno ceduto all'impresa richiedente per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all'impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

4

Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.

5

Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l'impresa richiedente sopporta integralmente le spese.

m112 1 L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio dell'aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.

2

L'autorità cantonale sente l'UFAC prima di autorizzare un impianto accessorio.

3

Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l'esercizio dell'aerodromo.

4

L'UFAC può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

112 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

8. Impianti

accessori

Navigazione aerea

24

748.0

n113 1 L'UFAC può, d'ufficio o su proposta dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

2

Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

o114
Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

p115 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

2

L'UFAC sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, quando constata che l'impianto aeroportuale progettato non sarà eseguito.

3

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

113 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

114 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

115 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

9. Assicurazione

della

disponibilità di

terreni per

costruzioni e

impianti

aeroportuali

futuri A. Zone riservate a. Determinazione

b. Effetti

c. Soppressione

Legge federale

25

748.0

q116 1 L'UFAC può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

2

Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.

3

Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

r117 Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione
edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

s118 1 L'UFAC sopprime, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti privi di oggetto.

2

Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

3

I principi dell'indebito arricchimento s'applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un'indennità. In caso di cambiamento di proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di lite, decide la Commissione di stima. …119 116 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

117 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

118 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

119 Per. abrogato dal n. 82 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

B. Allineamenti.

a. Determinazione

b. Effetti

c. Soppressione

Navigazione aerea

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748.0

t120
All'interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L'articolo 15 LEspr121 si applica per analogia.


Art. 38

1 In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all'aviazione civile.

2

Gli aeromobili a servizio dell'esercito, della dogana e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l'aviazione civile.

3

Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d'uso di cui ai capoversi 1 e 2.


Art. 39

123 1 L'esercente dell'aeroporto può riscuotere tasse per l'uso delle infrastrutture aeroportuali necessarie alle operazioni di volo, inclusi i controlli di sicurezza specifici, e per l'accesso a tali infrastrutture.

2

In caso di contestazione delle tasse l'esercente dell'aeroporto statuisce mediante decisione formale.

3

Le tasse comprendono in particolare le seguenti categorie: a. tasse

passeggeri;

b. tasse

di

sicurezza;

c. tasse

d'atterraggio;

d. tasse

di

stazionamento;

e. tasse sul rumore e sulle emissioni; f.

tasse per l'uso dell'infrastruttura centrale; g. tasse per l'accesso agli impianti aeroportuali.

4

Per stabilire le tasse l'esercente dell'aeroporto tiene segnatamente conto dei seguenti criteri: 120 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

121 RS

711

122 Originario n. 3.

123 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4263).

124 Originario n. 4.

C. Atti

preparatori

10. Diritto

d'uso122

11. Tasse

aeroportuali124

Legge federale

27

748.0

a. peso massimo ammissibile dell'aeromobile al decollo; b. numero di passeggeri; c. impatto fonico;

d. emissioni di sostanze nocive.

5

L'importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi comprovati, tenendo conto di un'adeguata rimunerazione del capitale investito.

6

Il Consiglio federale stabilisce quali costi e quali utili devono essere presi in considerazione per il calcolo delle tasse. Se un aeroporto realizza utili in un ramo d'attività diverso da quello direttamente legato alle operazioni di volo, il Consiglio federale può obbligare l'esercente dell'aeroporto a includere una parte di tali utili nel calcolo delle tasse. Nel fissare le modalità, il Consiglio federale tiene adeguatamente conto degli interessi dell'esercente e degli utenti dell'aeroporto, della situazione del mercato e delle esigenze specifiche dell'aeroporto interessato.

7

Il Consiglio federale può prevedere che nel calcolo delle tasse si tenga conto della sollecitazione degli impianti aeroportuali al momento dell'uso. Le compagnie aeree con un importante volume di trasbordo non devono essere svantaggiate nel contesto generale del mercato.

8

L'UFAC esercita la sorveglianza sulle tasse aeroportuali. In caso di controversia tra esercente e utenti dell'aeroporto, l'UFAC approva le tasse, su richiesta. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

a125 1 Il Consiglio federale disciplina il coordinamento delle bande orarie (slot) negli aeroporti. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.

2

L'UFAC designa l'organo competente per il coordinamento delle bande orarie. Può delegare tale coordinamento a organi privati.


Art. 40

126 1 Il Consiglio federale disciplina il servizio della sicurezza aerea.

2

L'attività del servizio della sicurezza aerea non è limitata alle frontiere nazionali.

125 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

12. Coordinamento delle

bande orarie

(slot)

II. Servizio della

sicurezza aerea 1. In generale

Navigazione aerea

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748.0

a127 1 Il Consiglio federale può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima.

2

La società deve adempiere i seguenti requisiti: a. non deve perseguire uno scopo di lucro; b. deve essere a economia mista; c. la Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti;

d. gli statuti devono essere approvati dal Consiglio federale.

3

La società deve coordinare i servizi civile e militare della sicurezza aerea. 4

Essa sottostà alla vigilanza dell'UFAC.

b128 1 La società può delegare determinati servizi specifici di sicurezza aerea a società che sono del tutto o in parte di sua proprietà (filiali).

Gli statuti di queste società sono subordinati all'approvazione del Consiglio federale; esso determina per ciascuna di esse: a. i requisiti relativi alla sede sociale; b. la partecipazione minima che la società deve conservare e il numero di diritti di voto che deve detenere; c. in che misura le filiali beneficiano degli stessi diritti della società, in particolare in relazione all'esenzione fiscale di cui all'articolo 40e.

2

La società può delegare servizi locali della sicurezza aerea agli esercenti degli aerodromi.

3

La delega di servizi locali della sicurezza aerea deve essere approvata dall'UFAC. Se la sicurezza aerea lo esige, l'UFAC può ordinare la delega all'esercente dell'aerodromo.

127 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

128 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

2. Delega di

servizi della

sicurezza aerea a

una società

3. Delega di

compiti

Legge federale

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748.0

c129 1 Il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi della società. 2

Il consiglio di amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul conseguimento di tali obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie per verificarne il raggiungimento.

d130 1 La Confederazione assicura un'adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; esse servono a finanziare investimenti e a coprire eventuali perdite.

2

La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti.

3

La Confederazione finanzia in tutto o in parte, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.

4

Il Consiglio federale stabilisce le modalità d'attuazione, nonché il momento e l'entità del finanziamento della società e dei pagamenti ai suoi istituti di previdenza.

e131 La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni; sono fatte salve le seguenti imposte federali: a. l'imposta sul valore aggiunto; b. l'imposta preventiva.

f132 1 Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza aerea occorre l'approvazione dei piani da parte dell'UFAC.

129 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

130 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

131 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

132 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

4. Obiettivi

strategici e

rapporto della

società

5. Dotazione di

capitale della

società

6. Esenzione

fiscale della

società

7. Impianti

Navigazione aerea

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748.0

2

Gli articoli 37-37t si applicano per analogia.

3

All'impresa che chiede l'approvazione dei piani per provvedimenti di sicurezza aerea spetta il diritto d'espropriazione.

g133 La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà
pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.


Art. 41

134 1 Per creare e per modificare un ostacolo alla navigazione aerea occorre un'autorizzazione dell'UFAC.135 1bis

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli ai bisogni della sicurezza della navigazione aerea.136 2 Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull'espropriazione.


Art. 42

137 1 Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).

2

Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all'estero.

3

Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest'ultimo contiene l'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell'aeroporto. L'esercente dell'aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l'UFAC.

4

Il capoverso 3 si applica per analogia agli aeroporti all'estero; l'UFAC agisce al posto dell'esercente dell'aeroporto.

133 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

136 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

8. Uso della

proprietà di terzi

III. Ostacoli

alla navigazione

aerea

IV. Restrizione

della proprietà

fondiaria a. In generale

Legge federale

31

748.0


Art. 43

138 1 I piani delle zone di sicurezza sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall'esercente dell'aeroporto se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero e dall'UFAC se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato all'estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea. Senza l'autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano delle zone di sicurezza.139 2 Se è fatta opposizione e risulta impossibile un'intesa, l'autorità cantonale competente trasmette l'opposizione all'UFAC.

3

Il DATEC decide in merito alle opposizioni e approva i piani delle zone di sicurezza sottopostigli dall'esercente dell'aeroporto o dall'UFAC.140 4 Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.141

Art. 44

142 1 La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano delle zone di sicurezza dà diritto a indennizzo se, negli effetti, equivale a un'espropriazione.143 2 Il sorgere del diritto e il calcolo dell'indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all'atto della pubblicazione del piano delle zone di sicurezza nel Foglio ufficiale cantonale.144 3 L'interessato deve far valere le proprie pretese entro cinque anni dalla pubblicazione del piano delle zone di sicurezza: a. presso l'esercente dell'aeroporto, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero;

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Vedi anche il n. III delle disp. fin. mod. del 17 dic. 1971, alla fine del presente testo.

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

b. Procedura

c. Indennizzo

Navigazione aerea

32

748.0

b. presso l'UFAC, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato all'estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea.145 4

Se è contestata l'esistenza o l'entità della pretesa s'applica, per analogia, la procedura di stima prevista nella legislazione federale sull'espropriazione.

a146
b147 1 Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti al traffico pubblico.

2

I provvedimenti imposti dall'esercizio devono essere adottati nelle forme del diritto privato.

3

Se non è possibile garantire in questo modo l'osservanza delle prescrizioni pertinenti, l'autorizzazione di esercitare l'aerodromo è negata o revocata.


Art. 45

148 1 Sono a carico di chi esercita l'aerodromo le spese di costruzione, d'esercizio e di manutenzione del medesimo.

2

Sono inoltre a suo carico: a. le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l'impiego dell'aerodromo, se situato su territorio svizzero;

b. le indennità dovute conformemente all'articolo 44 capoverso 1, se l'aerodromo è situato su territorio svizzero.149 3

…150

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

146 Originario art. 44bis.

147 Originario art. 44ter. Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).

150 Abrogato dal n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

d. …

e. Aerodromi

privati

V. Ripartizione

delle spese 1. Esercente dell'aerodromo

Legge federale

33

748.0


Art. 46


151



Art. 47

152 1 I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d'adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

2

La Confederazione può versare un'indennità speciale, se l'adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.


Art. 48

153 1 La Confederazione assume le spese: a. di soppressione o adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aeroporto o di un aeroporto situato all'estero; b. di indennizzo per le restrizioni della proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aeroporto o all'estero a favore di un impianto di sicurezza aerea.

2

Sono fatti salvi gli articoli 45 e 47.


Art. 49

154 1 I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse per garantire la sicurezza:

a. delle

rotte;

b. degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi.

2

L'importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi, tenendo conto di un'adeguata rimunerazione del capitale investito. 3 Il Consiglio federale può suddividere gli aerodromi in categorie. Per ogni categoria disciplina i principi secondo cui sono stabilite le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo e gli altri mezzi da utilizzare per coprire i costi della sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli. Al riguardo tiene conto anche delle possibilità di finanzia151 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;

FF 2009 4263).

152 Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263), i cpv. 3 - 5 entrano in vigore il 1° ago. 2011 (RU 2011 1119 n. V cpv. 2 3467).

2. ...

3. Terzi

4. Confederazione

VI. Costi del

servizio della

sicurezza aerea

Navigazione aerea

34

748.0

mento dei Cantoni e dei Comuni in cui sono ubicati gli aerodromi o dei privati.

4

I proventi della tassa prelevata per una categoria di aerodromi non possono essere utilizzati per finanziare i costi di un'altra categoria.

5

All'interno di una categoria di aerodromi può essere fissata un'aliquota unitaria applicabile alle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo.

6

Le tasse per i servizi della sicurezza aerea devono essere approvate dal DATEC.

7

Il Consiglio federale stabilisce: a. quali voli sono esentati dalle tasse per i servizi della sicurezza aerea;

b. quali sono i costi dei servizi della sicurezza aerea a carico della Confederazione;

c. a quali condizioni un esercente di aerodromo può essere autorizzato a stabilire e a riscuotere tasse per i servizi della sicurezza aerea senza fornire egli stesso tali servizi.


Art. 50


155

Titolo secondo: Aeromobili e personale aeronautico Capo primo: Aeromobili

Art. 51

156 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.

2

Esso definisce in particolare: a. quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato; b. a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).

3

Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.

155 Abrogato dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

I. Classificazione

Legge federale

35

748.0


Art. 52

157 1 L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili.

2

Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:

a. non è immatricolato in un altro Stato; b. adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti; c. i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.158 3

Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.


Art. 53

e 54159

Art. 55

Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera160 sono considerati
come aeromobili svizzeri.


Art. 56

161 1 L'UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera: a. l'immatricolazione; b. la navigabilità;

c. l'emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore.

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).

159 Abrogati dal n. I della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).

160 RU 1960 1331 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

II. Matricola

degli aeromobili 1. In generale 2. e 3 …

4. Effetti

giuridici

III. Certificati

Navigazione aerea

36

748.0

2

Il Consiglio federale emana disposizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.


Art. 57

162 1 Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il DATEC emana disposizioni sulla costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.163 2 Il DATEC può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.

3

Le aziende di costruzione e di manutenzione necessitano di un'autorizzazione dell'UFAC.164


Art. 58

165 1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.166 2

Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.167 3

L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame.

4

Il richiedente sopporta le spese di controllo.


Art. 59

1 Qualsiasi aeromobile che circola nello spazio aereo svizzero deve portare contrassegni ben visibili.

2

L'UFAC fissa il genere dei contrassegni, se non sono prescritti da accordi internazionali.

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

167 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

IV. Costruzione

e esercizio di

aeromobili

V. Esame degli

aeromobili e

degli apparecchi

aeronautici

VI. Contrassegni

Legge federale

37

748.0

Capo secondo: Personale aeronautico

Art. 60

1 Per esercitare la loro attività, le seguenti persone necessitano di una licenza dell'UFAC:

a. i piloti di aeromobili; b. il personale ausiliario indispensabile per la condotta di un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti di bordo e i meccanici di bordo;

c. le persone che formano il personale aeronautico; d. il personale dei servizi della sicurezza aerea.168 1bis

Le licenze sono limitate nel tempo.169 2

Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.

3

Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.


Art. 61


170



Art. 62

1 L'UFAC decide circa il riconoscimento dei certificati stranieri, a meno che siano applicabili accordi internazionali in materia.

2

Esso ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione nello spazio aereo svizzero, i certificati rilasciati a un cittadino svizzero da uno Stato estero.


Art. 63

Il Consiglio federale determina i diritti e gli obblighi del personale
aeronautico mediante ordinanze e regolamenti speciali, entro i limiti degli accordi internazionali e della legislazione federale. Le condizioni di lavoro sono regolate mediante contratto.

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

169 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

170 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

I. Licenze

II. ...

III. Certificati

stranieri

IV. Diritti

e obblighi

del personale

aeronautico

Navigazione aerea

38

748.0

Parte seconda: Rapporti giuridici derivanti dall'esercizio della navigazione aerea Titolo primo: Responsabilità civile verso i terzi

Art. 64

1 L'esercente dell'aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall'aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l'esistenza di un danno causato dall'aeromobile.

2

La presente disposizione è applicabile: a. al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall'aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;

b. al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all'equipaggio, l'esercente è responsabile soltanto fino all'importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.

3

L'aeromobile è considerato in volo dal momento dell'inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.


Art. 65

Chi usa un aeromobile senza il consenso dell'esercente risponde del
danno cagionato. L'esercente risponde con chi ha causato il danno soltanto fino all'importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.


Art. 66

In caso di danno cagionato a terra da due o più aeromobili entrati in
collisione, gli esercenti di questi aeromobili sono considerati solidalmente responsabili verso i terzi vittime del danno.


Art. 67


171



Art. 68

1 Queste azioni si prescrivono entro un anno dal giorno in cui è stato cagionato il danno. Se il danneggiato prova di non aver avuto conoscenza sia del danno, sia della sua importanza, ovvero dell'identità 171 Abrogato dal n. II 25 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

I. Entità del

risarcimento 1. Norma 2. Uso illecito

3. Collisione

II. ...

III. Prescrizione

Legge federale

39

748.0

della persona responsabile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui egli ne ha avuto conoscenza.

2

In ogni caso, l'azione si prescrive entro tre anni dal giorno in cui il danno è stato causato.


Art. 69

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni, cagionati
a terra, la cui riparazione è disciplinata da un contratto conchiuso tra la persona lesa e quella responsabile conformemente alla presente legge.


Art. 70

1 L'esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili deve essere assicurato contro i rischi legati alla sua responsabilità civile in quanto esercente di aeromobili. È fatto salvo l'articolo 71.172 2 L'assicurazione deve garantire anche la responsabilità civile delle persone che pilotano, per conto dell'esercente, un aeromobile, o che adempiono altri servizi a bordo, per i danni causati a terzi nell'esercizio della loro attività al servizio dell'esercente.


Art. 71

1 La garanzia per le conseguenze della responsabilità può consistere anche in un deposito di valori, facilmente realizzabili, presso una cassa pubblica o una banca accetta all'UFAC, come pure in una cauzione solidalmente prestata da una banca o da una società d'assicurazione autorizzata dal Consiglio federale a operare nella Svizzera.

2

I valori e la cauzione devono essere completati non appena vi è la possibilità che le somme da essi rappresentate vengano diminuite per il pagamento di una indennità.


Art. 72
La Confederazione e i Cantoni non sono soggetti all'obbligo di prestare garanzia per i loro aeromobili.


Art. 73

L'obbligo di prestare garanzia per gli aeromobili stranieri è regolato
dagli accordi internazionali. In mancanza di tali accordi, l'UFAC può 172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

IV. Riserva

del diritto

contrattuale

V. Garanzia per

le conseguenze

della responsabilità civile 1. Obbligo di

assicurazione

2. Deposito

e cauzione

3. Aeromobili

della Confederazione e dei

Cantoni

4. Aeromobili

stranieri

Navigazione aerea

40

748.0

subordinare l'uso dello spazio aereo svizzero alla prestazione anticipata di una garanzia.


Art. 74

173 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla prestazione delle garanzie, specialmente per quanto concerne il loro importo e il rilascio di certificati ufficiali concernenti il genere, l'importo e la durata di validità delle garanzie prestate.

2

Esso può estendere la prestazione delle garanzie a determinate categorie di aeromobili svizzeri che non sono iscritti nella matricola.

3

In modo analogo alla legislazione sulla circolazione stradale, il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative ai danni causati da aeromobili sconosciuti o non assicurati.

Titolo secondo: Diritto di trasporto aereo

Art. 75

174 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di persone, bagagli, merci e animali, sulla responsabilità civile del trasportatore nei confronti dei passeggeri e degli speditori e sull'obbligo di assicurazione. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.175 2 Per il traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le modalità di spedizione.

3

Il Consiglio federale può regolare in altro modo il limite della responsabilità civile in favore del danneggiato per il traffico interno ed il traffico internazionale non soggetto a convenzioni internazionali sulla responsabilità civile nel trasporto aereo, vincolanti per la Svizzera.

4

In quanto le convenzioni applicabili riservino un aumento contrattuale dei limiti di responsabilità, il Consiglio federale può emanare prescrizioni giusta le quali il rilascio di concessioni e di autorizzazioni a imprese svizzere del traffico aereo commerciale deve essere subordinato alla condizione che esse offrano ai passeggeri una somma maggiore per la responsabilità civile.

5

...176

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

176 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

5. Altre

prescrizioni

I. In generale

Legge federale

41

748.0


Art. 76
Per il trasporto degli invii postali per via aerea sono riservate le disposizioni speciali della legislazione postale.

a177 1 Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio federale.

2

Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale dall'esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile come trasportatori aerei.

Titolo terzo: Disposizioni comuni sulla responsabilità civile

Art. 77

1 I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge federale del 20 marzo 1981178 sull'assicurazione contro gli infortuni. L'assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati conformemente agli articoli 72-75 della legge federale del 6 ottobre 2000179 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.180 2 Più ampi diritti, derivanti da infortunio causato da un aeromobile, sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti.


Art. 78
Se una persona, al beneficio dell'assicurazione militare, rimane vittima di infortunio cagionato dall'uso di un aeromobile militare svizzero, è applicabile esclusivamente la legislazione federale sull'assicurazione militare.

177 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

178 RS 832.20 179 RS 830.1

180 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766 1994 V 897 1999 3896).

II. Riserva della

legislazione

postale

III. Copertura

I. Assicurazione

federale contro

gli infortuni

II. Assicurazione

militare

Navigazione aerea

42

748.0


Art. 79

Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni181, in
quanto gli articoli 64 a 78, come pure le prescrizioni emanate dal Consiglio federale per la loro esecuzione, non dispongono altrimenti.

Titolo quarto: Sequestro conservativo degli aeromobili

Art. 80

Per sequestro conservativo, nel senso degli articoli seguenti, s'intende
ogni atto, di qualsiasi nome, con il quale un aeromobile è trattenuto, per un interesse privato, a profitto di un creditore, del suo proprietario o del titolare di un diritto reale che lo grava, senza che il sequestrante possa invocare una sentenza esecutiva ottenuta precedentemente nella procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente.


Art. 81

1 Sono esclusi dal sequestro conservativo: a. gli aeromobili destinati o adibiti esclusivamente a un servizio di Stato;

b. gli aeromobili effettivamente in servizio su una linea di trasporti pubblici esercitata regolarmente e gli aeromobili di riserva indispensabili;

c. tutti gli altri aeromobili destinati o adibiti al trasporto retribuito di persone e di cose, quando sono pronti a prendere il volo per eseguire il trasporto, a meno che non si tratti di un debito contratto per compiere il viaggio o di un credito sorto durante il viaggio.

2

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro conservativo domandato dal proprietario spossessato del suo aeromobile mediante atto illecito.


Art. 82


a 84182 Art. 85
Le prescrizioni che precedono non si applicano ai provvedimenti conservativi presi in virtù della legislazione sul fallimento, del diritto amministrativo o del diritto penale.

181 RS 220

182 Abrogati dal n. II 25 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

III. Diritto delle

obbligazioni

I. Nozione

II. Esclusione

III. a V. ....

VI. Riserve

Legge federale

43

748.0


Art. 86

Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri,
purché lo Stato ove sono iscritti nella matricola183 garantisca la reciprocità.


Art. 87

Restano riservate le convenzioni internazionali sulla protezione della
proprietà industriale.

Titolo quinto: Disposizioni penali184 Capo primo: Reati

Art. 88

1 Chiunque, violando un divieto di circolazione emanato in virtù dell'articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata, è punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a 10 000 franchi.

2

Se il colpevole ha inoltre violato le prescrizioni dell'articolo 18 su l'obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a due anni o la multa fino a 20 000 franchi.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 5000 franchi.


Art. 89

1 Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell'articolo 59 è punito con la detenzione fino a cinque anni e con la multa fino a 20 000 franchi.

2

In casi di poca gravità, il giudice può infliggere la sola multa.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

4

È parimente punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito dei contrassegni svizzeri. È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero185.

183 RU 1960 1331 184 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

185 RS 311.0 VII. Aeromobili

stranieri

VIII. Protezione

della proprietà

industriale

I. Delitti 1. Divieto di circolazione

2. Pilotaggio

di un aeromobile

munito di

contrassegni falsi

Navigazione aerea

44

748.0

a186 1 Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione o con la multa.

2

L'atto è parimenti punibile se è stato commesso all'estero a bordo: a. di un aeromobile svizzero; b. di un aeromobile straniero utilizzato da un esercente con sede principale o con residenza permanente in Svizzera.

3

È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero187.


Art. 90

1 Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la persona o i beni di terzi a terra, è punito con la detenzione fino a tre anni.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

bis188 Chiunque, trovandosi in preda all'alcole, a narcotici o sostanze psicotrope, svolge funzioni di membro dell'equipaggio, chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall'autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 91

189 1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. viola norme di circolazione; b. viola prescrizioni sull'esercizio della navigazione aerea volte a garantire la sicurezza di persone o cose; 186 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

187 RS 311.0 188 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Originario art. 44ter.

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

2a. Inosservanza delle istruzioni

di un aeromobile

intercettatore

3. Pericoli

cagionati in

navigazione

4. Facoltà

menomate dei

membri

dell'equipaggio

II. Contravvenzioni

Legge federale

45

748.0

c

pilota o esercita un aeromobile senza disporre dei documenti prescritti; d. pilota o esercita un aeromobile che non adempie le condizioni di navigabilità;

e. viola prescrizioni sulla manutenzione mettendo in tal modo in pericolo la sicurezza dell'esercizio; f.

viola le prescrizioni qui appresso, contenute in un regolamento d'esercizio di cui all'articolo 36c e volte a proteggere l'ambiente, la sicurezza di persone o cose: 1. prescrizioni sulla procedura d'avvicinamento e di decollo,

2. prescrizioni sull'utilizzazione degli impianti dell'aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti;

g. viola, come passeggero, le istruzioni dell'equipaggio volte a garantire la sicurezza di persone o cose; h. disturba la quiete pubblica esercitando un aeromobile in un momento in cui la legislazione o il regolamento d'esercizio di cui all'articolo 36c non lo consente; i. viola prescrizioni d'esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.

2

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. contravviene a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione; b. non ottempera a un obbligo derivante da concessione o da autorizzazione.

3

In caso di gravi infrazioni secondo il capoverso 1 lettere a-e ed i, nonché capoverso 2, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.

4

Il trasportatore aereo che viola ripetutamente e gravemente nei confronti dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui violazione devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

bis 190 Le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 1974191 sul diritto penale amministrativo (art. 14 a 18) sono applicabili.

190 Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

IIa. Altre

disposizioni

penali

Navigazione aerea

46

748.0


Art. 92
Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l'UFAC può, indipendentemente dall'apertura e dal risultato di qualsiasi procedura penale, pronunciare: a. il ritiro definitivo o temporaneo, o la limitazione della validità di autorizzazioni, licenze e certificati rilasciati; b. il sequestro di aeromobili che metterebbero in pericolo la sicurezza pubblica se usati ulteriormente, o di cui vi sia da temere l'uso abusivo.


Art. 93

192 Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 37
può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.


Art. 94


193



Art. 95

194 1 Alle contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 si applicano le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974195 sul diritto penale amministrativo.

2

Alle altre infrazioni si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero196.

191 RS 313.0 192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

193 Abrogato dal n. 15 dell'all. al DPA, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

194 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

195 RS 313.0 196 RS 311.0

III. Provvedimenti ammini-

strativi 1. In generale 2. Ritiro della

concessione

IV. Persone

giuridiche

e società

commerciali

V. Disposizioni

generali

Legge federale

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748.0

Capo secondo: Campo d'applicazione e perseguimento penale

Art. 96

197 Con riserva degli articoli 89 capoverso 4, 97 e 97bis della presente legge, o degli articoli 4 a 6 del Codice penale svizzero198 , le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato nella Svizzera.


Art. 97

199 1 Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.

2

I membri dell'equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell'aeromobile nell'adempimento delle loro funzioni professionali.

3

Il giudizio è ammesso soltanto se l'autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all'estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell'atto commesso.

4

L'articolo 6 numero 2 del Codice penale svizzero200 è applicabile indipendentemente dalla cittadinanza dell'autore.


Art. 98

1 Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.201 2

Le contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 sono perseguite e giudicate dall'UFAC secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 1974202 sul diritto penale amministrativo.203 3

Se i reati sono stati commessi a bordo di un aeromobile straniero sopra il territorio svizzero o a bordo di un aeromobile svizzero fuori 197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).

198 RS 311.0. Ora: art. 4-7.

199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).

200 RS 311.0. Ora: art. 6 cpv. 3.

201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

202 RS 313.0 203 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

I. Applicabilità

per territorio

delle disposizioni penali 1. Massima

2. Reati a bordo

di aeromobili

svizzeri

II. Giurisdizione

Navigazione aerea

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748.0

della Svizzera, l'autorità svizzera competente a procedere penalmente può rinunciare al procedimento penale.204

Art. 99

1 Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.205 2

Egli compie, fino al momento dell'arrivo delle autorità competenti, gli atti d'inchiesta che non soffrono indugio.206 3 È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell'equipaggio nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.207 4 Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere al fermo delle persone sospette.208 5 Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a 52 della legge federale del 22 marzo 1974209 sul diritto penale amministrativo circa l'interrogatorio dell'imputato, la raccolta di informazioni orali, l'attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.210

Art. 100

Tutte le autorità, sia di polizia sia giudiziarie, sono tenute a denunciare all'UFAC qualsiasi atto punibile che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati nel senso dell'articolo 92.

bis211 1 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante di polizia competente per l'aerodromo ha diritto di ordinare un controllo e, all'occorrenza, la perquisizione dell'aeromobile. Su richiesta della polizia cantonale, l'equipaggio e il personale dell'infrastruttura sono 204 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

206 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

207 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

208 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

209 RS 313.0 210 Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

211 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Originario art. 44ter.

III. Attribuzioni

del comandante

IV. Obbligo

di denuncia

V. Provve

dimenti per

prevenire

attentati

Legge federale

49

748.0

tenuti a coadiuvare gli organi di polizia nell'esecuzione di tali provvedimenti.

2

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se necessario la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si tratta. I fornitori di servizi postali e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.212 213 3

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a bordo d'un aeromobile in volo, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei bagagli a mano per scovare le armi e gli esplosivi. Il passeggero che si oppone può essere escluso dal volo senza indennità alcuna.

4

Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi 1 a 3, deve essere massimamente salvaguardato il segreto privato. Per quanto possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffico aereo. Deve essere garantito il trattamento doganale.

5

La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di controllo è disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo 1958214 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali.

ter215 1 I membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato. Può essere loro imposto il prelievo del sangue.

2

I capi d'aerodromo e gli organi di polizia competenti per luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso d'intervento dei capi d'aerodromo, quest'ultimi devono chiedere senz'indugio l'operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.

3

Sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sulla procedura per il prelievo e l'analisi del sangue e sugli altri provvedimenti verso gli utenti della strada.

212 Nuovo testo del 2° per. giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).

213 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).

214 RS 170.32 215 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Originario art. 44ter.

VI. Accertamento dell'ebrietà

e di altri stati

analoghi

Navigazione aerea

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748.0

Parte terza: Promovimento della navigazione aerea

Art. 101

216 1 La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l'esercizio di linee aeree regolari.218 2 In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario.

a219
b220 1 La Confederazione può assumere temporaneamente le perdite di proventi di un fornitore di servizi della sicurezza aerea per le prestazioni fornite in un Paese confinante sino a concorrenza dell'indennità concordata con questo Stato.

2

Il Consiglio federale verifica ogni tre anni se e in quale misura la Confederazione deve continuare ad assumere queste perdite di proventi. La Confederazione le assume al massimo per nove anni a partire dall'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2010 della presente legge.


Art. 102

221 La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti aerodromi e a
imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata dall'interesse generale.

216 Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

219 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogato dal n. II 21 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

220 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

221 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

I. Prestazioni

della

Confederazione 1. Alle imprese del traffico di

linea217

2. …

3. Ai fornitori di

servizi della

sicurezza aerea

II. Partecipazioni

Legge federale

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748.0


Art. 103

222 1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999223 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo: a.224 dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101 e 102 della presente legge; b. delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista;

c. delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.

2

Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.

3

Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.

a225 1 La Confederazione sostiene l'istruzione e il perfezionamento aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o piloti di ricognizione.

2

L'istruzione è impartita principalmente in scuole private.

3

Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione aerea la direzione amministrativa, l'informazione sulle possibilità della carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale.

4

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati.

222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3867; FF 2003 5424).

223 RS

0.748.127.192.68 224 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

225 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

III. Esame degli

aiuti pubblici

IV. Istruzione e

perfezionamento

aeronautici

Navigazione aerea

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748.0

b226 La Confederazione promuove l'istruzione e il perfezionamento, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nell'ambito dei vari settori dell'aviazione.

c e 103d227 Parte quarta: Applicazione e disposizioni finali

Art. 104

228
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.


Art. 105

1 Sono riservate le disposizioni della legislazione doganale.

2

Chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.


Art. 106

1 La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64 a 74 e 77 a 79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a persone ed a beni che si trovano a terra.

2

Del rimanente, la presente legge si applica agli aeromobili militari soltanto nella misura in cui essa è espressamente dichiarata applicabile dal Consiglio federale.


Art. 107

Il servizio competente del DDPS prende, d'intesa con l'UFAC, i
provvedimenti necessari affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonché l'ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz'altro agli aeromobili militari svizzeri.

226 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

227 Introdotti dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogati dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

228 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).

V. Istruzione e

perfezionamento,

ricerca e

sviluppo

I. Riserva della

legislazione sulle

telecomunicazioni

II. Riserva della

legislazione

doganale

III. Applicazione

della legge agli

aeromobili

militari 1. In generale 2. Norme per la

sicurezza della

circolazione e

ordinanza sui

segnali

Legge federale

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748.0

a229 1 L'UFAC, le autorità di ricorso come pure le altre autorità e organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge trattano i dati personali necessari all'adempimento del loro mandato legale.

2

Sono trattati dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti:

a. le persone attive nell'aviazione civile, che riguardano: 1. l'attitudine caratteriale (buona condotta, estratto del casellario giudiziale e risultati di eventuali accertamenti supplementari),

2. la capacità (formazione scolastica e specialistica, percorso professionale, qualifiche, infortuni e incidenti),

3. la salute (esami concernenti l'idoneità fisica e l'attitudine psichica);

b. procedimenti amministrativi e penali e sanzioni secondo la legislazione sull'aviazione civile.

3

Sono inoltre trattati dati personali concernenti: a. imprese svizzere di trasporto aereo; b. imprese estere di trasporto aereo che esercitano la navigazione aerea in Svizzera;

c. imprese di costruzione; d. imprese di manutenzione; e. gestori di impianti infrastrutturali; f.

fornitori di servizi della sicurezza aerea.

4

Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile e militare possono registrare conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e le misure tecniche e organizzative di protezione.

5

Per l'esecuzione dei loro compiti legali, gli organi che trattano i dati possono comunicare dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità, alle autorità svizzere o estere incaricate di compiti analoghi nonché a organizzazioni internazionali, 229 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

IIIa. Protezione dei dati 1. Trattamento di dati personali

Navigazione aerea

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748.0

se dette autorità e organizzazioni garantiscono un'adeguata protezione dei dati trasmessi.

b230 1 I dati personali raccolti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 52 segg.) sono pubblici. Possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo.

2

Il servizio d'inchiesta ha accesso ai dati personali delle persone attive nell'aviazione civile trattati dall'UFAC.


Art. 108

1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:

a. gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; b. gli aeromobili senza motore; c. gli aeromobili a motore senza occupanti; d. gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.231 2

Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.

a232 1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica. 2 Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza. 3 Può delegare all'UFAC l'emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.

230 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

232 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

2. Diritti di

accesso

IV. Norme

speciali

IVa. Requisiti fondamentali

relativi alla

sicurezza del

traffico aereo

Legge federale

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748.0


Art. 109

Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una
legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per: a. l'esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall'Assemblea federale;

b. l'applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;

c. l'adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.


Art. 110

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie ad essa; in particolare: a. il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920233 che regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni esecutive emanate dal DATEC e dall'UFAC; b. le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 1921234 concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle acque.


Art. 111

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente
legge; esso è incaricato di eseguirla.

Data dell'entrata in vigore: 15 giugno 1950235 233 [RU 36 183] 234 [RU 37 84] 235 DCF del 5 giu. 1950.

V. Esecuzione di

accordi

internazionali e

adattamento allo

sviluppo tecnico

VI. Disposizione

abrogativa

VII. Entrata in

vigore.

Esecuzione

Navigazione aerea

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748.0

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 1971236 III

1

Nell'applicazione dell'articolo 44 deve essere tenuto conto degli impianti sistemati prima del 1° gennaio 1971 in vicinanza di aerodromi esistenti, tenuto conto della costituzione di zone di sicurezza o di zone di rumore.

2

Le procedure giusta l'articolo 44 che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge237, sono avviate secondo il diritto cantonale nell'intento di istituire zone di sicurezza o di rumore vanno portate a termine secondo il diritto cantonale.

IV-V238

Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 1998239 1

Le autorizzazioni di esercizio rilasciate in virtù del diritto previgente rimangono in vigore fino alla scadenza della loro validità. Non possono più essere modificate o rinnovate.

2

I diritti derivanti da concessioni esistenti rimangono validi, purché siano effettivamente utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente modifica. Essi vengono ripresi nelle concessioni di rotta. Se tali diritti venissero pregiudicati da accordi internazionali, non può essere preteso alcun indennizzo dalla Confederazione. I diritti in concessione esistenti possono essere revocati o limitati con riserva di indennizzo.

Disposizioni finali della modifica del 18 giugno 1999240 1

Le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione di costruzione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono continuate come procedure d'approvazione dei piani. Per le espropriazioni va, se del caso, attuata a posteriori la procedura d'opposizione.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

236 RU 1973 1738; FF 1971 I 197 237 Questa L è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l'art. 34 che è entrato in vigore il 23 nov. 1973 (RU 1973 1750).

238 Abrogati dal n. II della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

239 RU

1998 2566; FF 1997 III 982 240 RU

1999 3071; FF 1998 2029

Legge federale

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Disposizioni transitorie della modifica del 1° ottobre 2010241 1 Le procedure pendenti dinanzi alla Commissione federale sugli infortuni aeronautici (Commissione; ex art. 26 cpv. 1242) al momento dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2010 della presente legge sono portate a termine in applicazione del diritto anteriore. La Commissione resta in funzione fino al termine dell'ultima procedura.

2

Per una durata di cinque anni al massimo a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e per quanto le prescrizioni europee applicabili in virtù di accordi bilaterali non dispongano altrimenti, il Consiglio federale può prevedere che i proventi della tassa di una singola categoria di aerodromi possano essere utilizzati per finanziare i costi di un'altra categoria di aerodromi in deroga all'articolo 49 capoverso 4.

3

Il Consiglio federale stabilisce quali importi possono essere trasferiti e tra quali categorie.

241 RU

2011 1119; FF 2009 4263 242 RU

1994 3010

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