01.09.2023 - * / In vigore
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.05.2022 - 30.06.2023
01.01.2022 - 30.04.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.07.2021
07.05.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 06.05.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.09.2014 - 31.12.2016
15.10.2013 - 31.08.2014
01.10.2012 - 14.10.2013
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
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01.01.2000 - 31.07.2001
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1

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA1) del 21 dicembre 1948 (Stato 24 agosto 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 36 e 37ter della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19454, decreta: Parte prima: Principi della navigazione aerea Titolo primo: Spazio aereo e superficie terrestre Capo primo: Sovranità sullo spazio aereo e suoi effetti

Art. 1

5 1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.

2

Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).

3

Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.

4

Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.

RU 1950 I 479 1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

2

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 87 e 92 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678 1679; FF 1998 4434).

4

FF 1945 481

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

748.0

I. Uso dello

spazio aereo

svizzero 1. Principio e definizioni

Navigazione aerea

2

748.0


Art. 2

6 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: a. gli aeromobili svizzeri di Stato; b. gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; c. gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); d. gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; e. gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio federale).

2

Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza della navigazione aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.


Art. 3

1 Il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio della Confederazione. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 7(Dipartimento).8 2 Per la vigilanza immediata è istituito l'Ufficio federale9 come speciale divisione del Dipartimento10.

3

Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

7

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

8

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

9

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

10

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

2. Aeromobili e

ordigni balistici

ammessi alla

circolazione

II. Vigilanza

della

Confederazione 1. Autorità federali

Legge federale

3

748.0

a11 Il Consiglio federale può concludere con Stati stranieri accordi relativi al traffico aereo internazionale.

b12 13 Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa con le altre autorità federali interessate, l'Ufficio federale può concludere, con autorità aeronautiche estere o organizzazioni internazionali, accordi concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di: a. vigilanza sulle imprese di navigazione aerea; b. sicurezza aerea;

c. ricerche e salvataggi.


Art. 4

15 1 L'Ufficio federale può delegare speciali competenze di sorveglianza alle direzioni degli aerodromi o ai Cantoni, alle autorità comunali o a organismi appropriati, previo il loro accordo.

2

I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.


Art. 5

1 Il Consiglio federale nomina una Commissione della navigazione aerea, composta di almeno sette membri, la quale dà il suo parere sulle questioni importanti concernenti la navigazione aerea.

2

La composizione, le competenze e il modo di lavoro della Commissione sono regolati mediante ordinanza.

11

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

12

Originario art. 3bis.

13

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

1a. Accordi

internazionali

relativi al

traffico aereo

1b. Collaborazione con

autorità

straniere14

2. Delega della

sorveglianza

3. Commissione

della

navigazione

aerea

Navigazione aerea

4

748.0


Art. 6

16 1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.17 2 Contro le inchieste sugli infortuni aeronautici sono ammessi soltanto i ricorsi previsti dall'articolo 26a.

a18 1 Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche, della Convenzione del 7 dicembre 194419 relativa all'aviazione civile internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati non verranno tradotti.

2

Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee.


Art. 7

Nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica o per ragioni di
ordine militare, il Consiglio federale può vietare o limitare in modo temporaneo o permanente l'uso dello spazio aereo o il sorvolo di certe zone.


Art. 8

20 1 Con riserva delle eccezioni stabilite dal Consiglio federale, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi.

2

Per gli atterramenti d'aeromobili a motore fuori di aerodromi autorizzati è richiesta un'autorizzazione speciale, concessa caso per caso o a tempo determinato.

3

Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo sulle aree d'atterramento designate dal Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della prote16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

17 Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

18

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

19

RS 0.748.0

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

4. Ricorso

5. Allegati alla

Convenzione di

Chicago e

collaborazione

europea

III. Limitazioni

alla navigazione

aerea 1. Divieto di circolare

2. Aerodromi,

spazi aerei

e vie aeree

Legge federale

5

748.0

zione della popolazione e dello sport21 e le autorità cantonali competenti.

4

La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.

5

Per motivi importanti il Dipartimento può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.

6

Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di perfezionamento delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.

7

L'Ufficio federale può prescrivere determinati spazi aerei o vie aeree cui gli aeromobili devono attenersi. Vanno uditi i Governi dei Cantoni interessati.


Art. 9

1 Gli aeromobili che si dirigono all'estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.

2

In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d'intesa con l'Ufficio federale, autorizzare l'uso di altro campo.


Art. 10

L'Ufficio federale può designare, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, determinati punti tra i quali non può essere varcata la frontiera.


Art. 11

22 1 Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero.

2

Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.

3

All'estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto svizzero, a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello Stato ospitante o sorvolato.

21 Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317 320).

3. Aerodromi

e idroscali

doganali

4. Varco della

frontiera

IV. Diritto

applicabile

Navigazione aerea

6

748.0

4

Sono, in ogni caso, riservate le disposizioni degli accordi internazionali, le norme riconosciute del diritto internazionale e le disposizioni della presente legge sull'applicabilità territoriale delle disposizioni penali.

a23 1 È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 194424 relativa all'aviazione civile internazionale.

2

Questa disposizione si applica per analogia anche all'uso all'estero: a. di aeromobili svizzeri; b. di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede principale o residenza permanente si trova in Svizzera.

Capo secondo: Uso dello spazio aereo e misure di sicurezza25


Art. 12

26 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza della navigazione aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.

2

Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.

3

I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell'emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi.


Art. 13

Il Consiglio federale può subordinare all'autorizzazione preventiva
dell'Ufficio federale, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l'organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l'esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.

23

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

24

RS 0.748.0

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

I. Utilizzazione

abusiva di

aeromobili

II. Prescrizioni

completive 1. Competenza 2. Autorizzazioni

Legge federale

7

748.0


Art. 14

27 1 Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche.

2

È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un'autorizzazione dell'Ufficio federale la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati oggetti per via aerea.


Art. 15

28 L'Ufficio federale ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza di volo e combattere i rumori degli aeromobili, sia all'atto del rilascio d'un'autorizzazione, sia mediante apposita decisione.


Art. 16

Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli
aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti.


Art. 17

29 1 Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali.

2

Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali.


Art. 18

1 Qualsiasi aeromobile può, per motivi d'ordine e di sicurezza pubblica, essere obbligato ad atterrare. Esso deve obbedire senza indugio ai segnali d'atterramento.

2

Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo doganale 27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317 320).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317 320).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

3. Divieti

4. Provvedimenti

speciali

5. Ispezione

6. Atterramenti

forzati

III. Obbligo

di atterrare30

Navigazione aerea

8

748.0

per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto sequestro fino al momento in cui l'Ufficio federale gli rilascia l'autorizzazione di circolare.


Art. 19

31 1 L'Ufficio federale può limitare o vietare i voli di aeromobili svizzeri all'estero se la sicurezza dell'esercizio lo esige; questa disposizione si applica ai voli effettuati da aeromobili stranieri il cui esercente ha la sede principale o la residenza permanente in Svizzera.

2

Qualora motivi politici impongano provvedimenti di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale li attua d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri.

a32
L'Ufficio federale può, d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se gravi motivi di politica estera lo esigono.


Art. 20

33 Ai fini di migliorare la sicurezza della navigazione aerea, il Consiglio
federale emana disposizioni concernenti l'obbligo di comunicare gli incidenti particolari d'aviazione; le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1 si applicano agli infortuni aeronautici.


Art. 21

1 La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale.

2

Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni messi al servizio della navigazione aerea.

31

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

32

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

33

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

IV. Voli

all'estero

V. Formazione

del personale

navigante

straniero nonché

manutenzione di

apparecchi

volanti stranieri

VI. Incidenti

particolari

VII. Esercizio

della polizia

aerea34

Legge federale

9

748.0


Art. 22

L'Ufficio federale può emanare disposizioni sull'organizzazione del
servizio di salvataggio negli infortuni aerei.


Art. 23

36 1 Gli infortuni aeronautici devono essere comunicati, coi mezzi più rapidi, al Dipartimento; questo compito spetta ai membri interessati del personale aeronautico, agli organi della polizia aerea e alle autorità locali.

2

Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell'infortunio non sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l'inchiesta, salvo le operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.


Art. 24

37 1 Per ogni infortunio aeronautico è aperta un'inchiesta intesa a chiarire le circostanze e le cause e ad impedire infortuni analoghi.

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i voli del traffico non commerciale.

3

Esso può prevedere inchieste per gli incidenti che hanno particolarmente pregiudicato la sicurezza della navigazione aerea senza aver provocato un infortunio.

4

L'inchiesta non ha lo scopo di valutare giuridicamente le cause e le circostanze dell'infortunio.

5

Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta ha il diritto di consultare gli atti, purché interessi pubblici o privati importanti non esigano il segreto di taluni documenti.


Art. 25

38 1 Un Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (Ufficio) è aggregato al Dipartimento.

2

L'Ufficio svolge l'inchiesta, se del caso in collaborazione con le autorità giudiziarie e amministrative competenti in altre procedure e allestisce il suo rapporto.

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 2 ott. 1959, in vigore dal 1° mag. 1960 (RU 1960 371 373).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

VIII. Infortuni

aerei35 1. Servizio di salvataggio

2. Provvedimenti

d'urgenza

3. Inchieste sugli

infortuni

aeronautici a. In generale b. Ufficio

d'inchiesta sugli

infortuni

aeronautici

Navigazione aerea

10

748.0

3

Se l'esame previsto dall'articolo 26 capoverso 2 non è richiesto, tale rapporto costituisce il rapporto finale.


Art. 26

39 1 Il Consiglio federale designa una Commissione federale sugli infortuni aeronautici (Commissione).

2

Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta, come pure le autorità designate dal Consiglio federale, può chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla sua consegna, che il rapporto d'inchiesta dell'Ufficio venga esaminato dalla Commissione affinché essa determini se è completo e concludente; in questo caso la Commissione allestisce un rapporto finale.

a40 1 Il rapporto finale della Commissione non costituisce una decisione e non può essere impugnato.

2

Se fatti nuovi essenziali insorgono entro un termine di dieci anni dalla consegna del rapporto finale, l'Ufficio procede d'ufficio o su richiesta alla riapertura della procedura. Il rifiuto di riapertura della procedura può essere impugnato entro trenta giorni con un ricorso alla Commissione, che statuisce definitivamente.

3

La Commissione statuisce altresì definitivamente sui ricorsi presentati contro le misure di inchiesta e sui ritardi intervenuti nello svolgimento delle inchieste.

b41 1 Il Consiglio federale stabilisce le modalità della procedura d'inchiesta, della pubblicazione dei risultati e della procedura dinanzi alla Commissione.

2

Esso può prevedere perquisizioni, sequestri, autopsie, perizie, citazioni, convocazioni forzate e audizioni di persone sentite a titolo informativo e di testimoni.

3

È inoltre applicabile la legge federale 15 giugno 1934 sulla procedura penale42, purché talune peculiarità della procedura d'inchiesta non esigano deroghe.

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

40

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

41

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

42

RS 312.0

c. Commissione

sugli infortuni

aeronautici

d. Rapporto

finale, riapertura

della procedura e

impugnazione

e. Disposizioni

di esecuzione

Legge federale

11

748.0

4

Il Consiglio federale stabilisce i casi nei quali, per motivi gravi, la consultazione degli atti nell'ambito di altre procedure deve essere limitata.

c43 1 La Confederazione assume le spese di inchiesta; essa dispone di un diritto di regresso nei confronti delle persone che hanno provocato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.

2

Le spese di rimozione delle salme e degli aeromobili sono a carico dell'esercente, anche se il provvedimento è stato ordinato dall'inquirente per i bisogni dell'inchiesta.

3

Il Cantone sul cui territorio si è verificato l'infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.

4

Il Consiglio federale stabilisce le spese e le indennità della procedura dinanzi alla Commissione; esso può prevedere che esse siano totalmente o parzialmente addossate alle persone che hanno richiesto la procedura o che hanno formulato richieste nell'ambito della stessa.


Art. 27

44 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'Ufficio federale. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.

2

L'autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l'impresa:

a. dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d'uso sull'aerodromo svizzero previsto quale ubicazione dell'esercizio;

b. dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili; c. è redditizia e dispone di un'organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili; d. dispone di una sufficiente copertura assicurativa; e. impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.

43

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

f. Spese

IX.

.Traffico

aereo

commerciale 1.

.Imprese con

sede in Svizzera a. Autorizzazione di

esercizio

Navigazione aerea

12

748.0

3

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo determinato. Essa può essere rinnovata, modificata o revocata.

4

Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.


Art. 28

45 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27.

2

Quando rilascia una concessione, il Dipartimento esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.

3

La concessione può essere rilasciata per l'esercizio di singole o più rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata, modificata o revocata.

4

Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un'impresa concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei.

L'impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L'impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29.

5

Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la portata dell'obbligo di allestire orari di volo, di garantire l'esercizio e il trasporto e di emanare tariffe.

6

Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto interessate.


Art. 29

46 1 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto professionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

b. Concessione

di rotte

2. Imprese con

sede all'estero a.

.

Autorizzazione

di esercizio

Legge federale

13

748.0

2

L'autorizzazione viene rilasciata se: a. l'impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei limiti del possibile rispettoso dell'ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente;

b. l'impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e c. importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.

3

L'autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il trasporto professionale di persone o di merci.

4

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato. Può essere rinnovata, modificata o revocata.


Art. 30

47 1 Le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio di cui all'articolo 29.

2

L'Ufficio federale rilascia la concessione se le condizioni fissate negli accordi internazionali sono adempiute.

3

In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il Dipartimento può conferire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito, occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità.

4

Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazione persegue l'utilizzazione della designazione multipla.


Art. 31

48 Il Consiglio federale disciplina la delimitazione del traffico di linea da ogni altro traffico commerciale.


Art. 32

49 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

b. Concessione

di rotte

3.

.Disposizioni

comuni a.

.Delimitazione

del traffico di

linea

b. Cabotaggio

Navigazione aerea

14

748.0


Art. 33

50 1 Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in possesso di un'autorizzazione all'istruzione, rilasciata dall'Ufficio federale.

2

L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di un'organizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una formazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d'uso su un aerodromo adeguato.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio delle autorizzazioni.


Art. 34


51

Art. 3552 Capo terzo: Infrastruttura53

Art. 36

54 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l'esercizio degli aerodromi.

2

Può limitare il numero di idroscali.

a55 1 Per l'esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d'esercizio. Essa è rilasciata dal Dipartimento.

2

Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l'aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d'eser50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998

(RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

51

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

52

Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

53 Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678 1679; FF 1998 4434).

55 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

4. Scuole

I. Aerodromi 1. Competenza, idroscali

2. Esercizio a. Concessione d'esercizio

Legge federale

15

748.0

cizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l'infrastruttura necessaria a tal fine.

3

Previo consenso del Dipartimento, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione.

4

Al concessionario spetta il diritto d'espropriazione.

b56 1 Per l'esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d'aviazione) occorre un'autorizzazione d'esercizio. Essa è rilasciata dall'Ufficio federale.

2

L'autorizzazione d'esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all'esercizio di un campo d'aviazione.

c57 1 Il gerente d'aerodromo deve adottare un regolamento d'esercizio.

2

Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità concrete dell'esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall'autorizzazione d'esercizio, nonché dall'approvazione dei piani e in particolare:

a. l'organizzazione dell'aerodromo;

b. le procedure d'avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l'utilizzazione dell'aerodromo.

3

Il gerente d'aerodromo sottopone il regolamento all'Ufficio federale per approvazione.

4

Se il gerente adotta o modifica il regolamento d'esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l'Ufficio federale approva il regolamento d'esercizio al più presto al momento dell'approvazione dei piani.

56 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

57 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

b. Autorizzazione

d'esercizio

c. Regolamento

d'esercizio

Navigazione aerea

16

748.0

d58 1 L'Ufficio federale trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi.

In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199759 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

4

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa60 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

5

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.


Art. 37

61 1 Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.

2

Autorità d'approvazione dei piani è: a. per gli aeroporti il Dipartimento; b. per i campi d'aviazione l'Ufficio federale.

3

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

58 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

59 RS

172.010

60 RS

172.021

61 Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

d. Modifiche

rilevanti del

regolamento

d'esercizio

3. Procedura di

approvazione

dei piani a. Principio

Legge federale

17

748.0

5

Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197962 sulla pianificazione del territorio.

a63 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e per
gli aeroporti, in subordine, dalla legge del 20 giugno 193064 sull'espropriazione (LEspr).

b65
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

c66 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

2

Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza del volo e di un ordinato svolgimento dell'esercizio, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall'obbligo di cui al capoverso 1.

3

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

62 RS

700

63 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

64 RS

711

65 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

66 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

b. Diritto

applicabile

c. Procedura

ordinaria;

introduzione

d. Picchettamento

Navigazione aerea

18

748.0

d67 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr68.

e69
Al più tardi con il deposito pubblico dei piani degli impianti aeroportuali, l'impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr70 un avviso personale sui diritti da espropriare.

f71 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa72 o della LEspr73 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Per gli impianti aeroportuali, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

67 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

68 RS

711

69 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

70 RS

711

71 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

72 RS

172.021

73 RS

711

e. Consultazione;

pubblicazione e

deposito dei

piani

f. Avviso

personale

g. Opposizione

Legge federale

19

748.0

g74 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199775 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

h76 1 Con l'approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2

L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

3

Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

i77 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c. impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

74 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

75 RS

172.010

76 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

77 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

h. Eliminazione

delle divergenze

nella Amministrazione

federale

4. Approvazione

dei piani; durata

di validità

5. Procedura

semplificata

Navigazione aerea

20

748.0

3

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

k78 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr79. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

l80 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su domanda del Dipartimento entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

2

Nella procedura di ricomposizione particellare: a. possono essere inseriti fondi dell'impresa richiedente; b. può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura;

78 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

79 RS

711

80 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

6. Procedura di

stima; immissione in possesso

anticipata

7. Ricomposizione particel-

lare. Competenza

Legge federale

21

748.0

c. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale; d. l'impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso;

e. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3

Il terreno ceduto all'impresa richiedente per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all'impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

4

Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.

5

Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l'impresa richiedente sopporta integralmente le spese.

m81 1 L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio dell'aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.

2

L'autorità cantonale sente l'Ufficio federale prima di autorizzare un impianto accessorio.

3

Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l'esercizio dell'aerodromo.

4

L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

81 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

8. Impianti

accessori

Navigazione aerea

22

748.0

n82 1 L'Ufficio federale può, d'ufficio o su proposta dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

2

Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

o83
Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

p84 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

2

L'Ufficio federale sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, quando constata che l'impianto aeroportuale progettato non sarà eseguito.

3

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

82 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

83 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

84 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

9. Assicurazione

della

disponibilità di

terreni per

costruzioni e

impianti

aeroportuali

futuri A. Zone riservate a. Determinazione

b. Effetti

c. Soppressione

Legge federale

23

748.0

q85 1 L'Ufficio federale può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

2

Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.

3

Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

r86 Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione
edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

s87 1 L'Ufficio federale sopprime, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti privi di oggetto.

2

Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

3

I principi dell'indebito arricchimento s'applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un'indennità. In caso di cambiamento di proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di lite, decide la Commissione di stima. È fatto salvo il ricorso di diritto amministrativo.

85 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

86 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

87 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

B. Allineamenti.

a. Determinazione

b. Effetti

c. Soppressione

Navigazione aerea

24

748.0

t88
All'interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L'articolo 15 LEspr89 si applica per analogia.


Art. 38

1 In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all'aviazione civile.

2

Gli aeromobili a servizio dell'esercito, della dogana e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l'aviazione civile.

3

Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d'uso di cui ai capoversi 1 e 2.


Art. 39

91 1 L'Ufficio federale sorveglia le tasse degli aerodromi pubblici, nella misura in cui sono riscosse per l'uso degli impianti nel traffico aereo.

2

Per la fissazione delle tasse, l'esercente dell'aerodromo tiene parimenti conto delle emissioni foniche e di sostanze nocive degli aeromobili.


Art. 40

93 1 Il Consiglio federale organizza il servizio della sicurezza aerea.

2

Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima ad economia mista senza scopo di lucro (società), con partecipazione maggioritaria della Confederazione e statuti subordinati all'approvazione del Consiglio federale. Il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea vanno coordinati in funzione dei bisogni. La Confede88 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

89 RS

711

90 Originario

3.

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

92 Originario

4.

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

C. Atti

preparatori

10. Diritto

d'uso90

11. Tasse

d'aerodromo92

II. Servizio della

sicurezza aerea 1. In generale

Legge federale

25

748.0

razione è responsabile per quanto attiene all'esercizio della sovranità dello Stato.94 2bis La Confederazione assicura un'adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; le riserve servono al finanziamento degli investimenti e alla copertura di eventuali perdite.95 2ter La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti.96 2quater La Confederazione finanzia totalmente o parzialmente, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.97 2quinquies Il Consiglio federale stabilisce le modalità d'attuazione, nonché il momento e l'entità del finanziamento della società e dei pagamenti ai suoi istituti di previdenza.98 3 La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4

Servizi locali di sicurezza di volo possono essere istituiti sugli aerodromi con l'autorizzazione dell'Ufficio federale; se la sicurezza aerea lo esige, l'Ufficio federale può altresì imporre l'istituzione di un simile servizio.

5

...99

6

L'attività dei servizi di sicurezza aerea non è limitata alle frontiere nazionali.

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

95 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

96 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

97 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

98 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

99 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 2179; FF 2002 3947).

Navigazione aerea

26

748.0

a100 1 Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza aerea occorre l'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale.

2

Gli articoli 37-37t si applicano per analogia.

3

All'impresa che chiede l'approvazione dei piani per provvedimenti di sicurezza aerea spetta il diritto d'espropriazione.

b101
La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.


Art. 41

102 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli ai bisogni della sicurezza della navigazione aerea.

2

Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull'espropriazione.


Art. 42

103 1 Il Consiglio federale può prescrivere mediante ordinanza che: a. entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici o agli impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una distanza determinata dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza); b. entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici l'impiego degli edifici esistenti e la erezione di nuovi edifici sono permessi soltanto in quanto la loro esecuzione e destinazione si concilino con gli inconvenienti provocati dal rumore degli aeromobili (zone di rumore).

100 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

101 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

2. Impianti

3. Uso della

proprietà di terzi

III. Ostacoli

alla navigazione

aerea

IV. Limitazioni

della proprietà

fondiaria a. In generale

Legge federale

27

748.0

2

Il Consiglio federale può prescrivere tali zone di sicurezza e di rumore su territorio svizzero anche per aerodromi pubblici, impianti del servizio di sicurezza o vie aeree situati all'estero.104 3

L'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore di un aerodromo pubblico situato su territorio svizzero devono essere stabilite in piani di zona da parte dell'esercente dell'aerodromo; devono essere uditi i Governi dei Cantoni interessati, l'Ufficio federale e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio105.106 4 Per gli aerodromi pubblici situati all'estero l'Ufficio federale subentra al posto dell'esercente dell'aerodromo, giusta il capoverso 3; esso agisce d'accordo con gli altri uffici federali interessati.107 5

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente relative al rumore.108

Art. 43

109 1 I piani di zona sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall'esercente dell'aerodromo se sono stabiliti in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero e dall'Ufficio federale se sono stabiliti in favore di un aerodromo situato all'estero, di un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea.

Senza l'autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano di zona.110 2 Se è fatta opposizione e risulta impossibile un'intesa, l'autorità cantonale competente trasmette l'opposizione all'Ufficio federale.

3

Il Dipartimento decide in merito alle opposizioni e approva i piani di zona sottopostigli dagli esercenti d'aerodromo o dall'Ufficio federale.

4

Il piano di zona approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

105 Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

107 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

108 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

b. Procedura

Navigazione aerea

28

748.0


Art. 44

111 1 La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano di zona dà diritto a indennizzo se, negli effetti, essa equivale a un'espropriazione.

2

Il sorgere del diritto e il calcolo dell'indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all'atto della pubblicazione del piano di zona nel Foglio ufficiale cantonale.

3

L'interessato deve far valere le proprie pretese durante i cinque anni consecutivi alla pubblicazione del piano di zona: a. presso l'esercente dell'aerodromo, se il piano di zona è stabilito in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero;

b. presso l'Ufficio federale, se il piano di zona è stabilito in favore di un aerodromo situato all'estero, d'un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea.112

4

Se è contestata l'esistenza o l'entità della pretesa s'applica, per analogia, la procedura di stima prevista nella legislazione federale sull'espropriazione.

a113
b114 1 Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti al traffico pubblico.

2

I provvedimenti imposti dall'esercizio devono essere adottati nelle forme del diritto privato.

3

Se non è possibile garantire in questo modo l'osservanza delle prescrizioni pertinenti, l'autorizzazione di esercitare l'aerodromo è negata o revocata.


Art. 45

115 1 Sono a carico di chi esercita l'aerodromo le spese di costruzione, d'esercizio e di manutenzione del medesimo.

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Vedi anche il n. III delle disp. fin. mod. del 17 dic. 1971, alla fine del presente testo.

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

113 Originario art. 44 bis.

114 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

c. Indennizzo

d. ...

e. Aerodromi

privati

V. Ripartizione

delle spese 1. Esercente dell'aerodromo

Legge federale

29

748.0

2

Sono inoltre a suo carico: a. le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l'impiego dell'aerodromo, se situato su territorio svizzero;

b. le indennità dovute conformemente all'articolo 44 capoverso 1, se l'aerodromo è situato su territorio svizzero.116 3

...117


Art. 46
Le spese straordinarie del servizio di sicurezza, cagionate dall'esercizio di determinate linee aeree, possono essere messe a carico anche delle imprese di trasporti aerei interessate.


Art. 47

118 1 I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d'adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

2

La Confederazione può versare un'indennità speciale, se l'adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.


Art. 48

119 1 Fatti salvi gli articoli 45-47, la Confederazione assume le spese: a. di sicurezza aerea, nella misura in cui non sono addossate alla società;

b. di soppressione o di adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aerodromo o di un aerodromo situato all'estero;

c. di indennizzo per le restrizioni alla proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aerodromo e all'estero a favore di un impianto di sicurezza aerea.

2

La Confederazione e la società riscuotono tasse per coprire le loro spese di sicurezza aerea.

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

117 Abrogato dal n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

118 Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

2. Imprese di

trasporti aerei

3. Terzi

4. Confederazione

Navigazione aerea

30

748.0

3

Dal profilo della tecnica di sicurezza aerea l'intero territorio della Confederazione costituisce un'unità e le tasse vanno riscosse in funzione dei medesimi principi.

4

Le tasse riscosse dalla società sottostanno all'approvazione del Dipartimento.


Art. 49


120



Art. 50


121
Titolo secondo: Aeromobili e personale aeronautico Capo primo: Aeromobili

Art. 51

122 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.

2

Esso definisce in particolare: a. quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato; b. a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).

3

Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.


Art. 52

123 1 L'Ufficio federale tiene la matricola svizzera degli aeromobili.

2

Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:

a. non è immatricolato in un altro Stato; b. adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti; 120 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

121 Abrogato dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

I. Classificazione

II. Matricola

degli aeromobili 1. In generale

Legge federale

31

748.0

c. i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.124 3

Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.


Art. 53

e 54125

Art. 55

Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera126 sono considerati
come aeromobili svizzeri.


Art. 56

127 1 L'Ufficio aeronautico certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:128

a. l'immatricolazione, nel certificato d'immatricolazione; b. la navigabilità, nel certificato di navigabilità; c.129 l'emissione di rumori e sostanze nocive degli aeromobili a motore, nel certificato di rumore e di emissione di sostanze nocive.

d. ...130

2

Il Consiglio federale può prescrivere la riunione dei certificati di navigabilità, di rumore e di emissione di sostanze nocive.131 124 Nuovo testo giusta il n.I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733 734; FF 1993 I 609).

125 Abrogati dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).

126 RU 1960 1331 127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

130 Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

2. e 3 ...

4. Effetti

giuridici

III. Certificati

Navigazione aerea

32

748.0

3

...132

4

Il Consiglio federale emana, secondo gli accordi internazionali, prescrizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro di licenze e certificati.133


Art. 57

134 1 Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il Dipartimento emana prescrizioni sulla costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.

2

Il Dipartimento può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.

3

Le aziende di costruzione e di manutenzione devono essere titolari di una licenza dell'Ufficio federale.


Art. 58

135 1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.136 2

Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.137 3 L'Ufficio federale emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame.

4

Il richiedente sopporta le spese di controllo.


Art. 59

1 Qualsiasi aeromobile che circola nello spazio aereo svizzero deve portare contrassegni ben visibili.

132 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

137 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

IV. Costruzione

e esercizio di

aeromobili

V. Esame degli

aeromobili e

degli apparecchi

aeronautici

VI. Contrassegni

Legge federale

33

748.0

2

L'Ufficio federale fissa il genere dei contrassegni, se non sono prescritti da accordi internazionali.

Capo secondo: Personale aeronautico

Art. 60

1 I piloti d'aeromobili, il personale ausiliario indispensabile per la condotta d'un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti di bordo, i meccanici di bordo e le persone che intendono formare personale aeronautico devono, per esercitare la loro attività, essere in possesso di una licenza dell'Ufficio federale, da rinnovarsi periodicamente.

2

Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.

3

Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.


Art. 61

1 Chi intende prepararsi ad un'attività, per la quale è obbligatoria la licenza conformemente all'articolo 60, deve ottenere una tessera d'allievo dall'Ufficio federale.

2

...138


Art. 62

1 L'Ufficio federale decide circa il riconoscimento dei certificati stranieri, a meno che siano applicabili accordi internazionali in materia.

2

Esso ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione nello spazio aereo svizzero, i certificati rilasciati a un cittadino svizzero da uno Stato estero.


Art. 63

Il Consiglio federale determina i diritti e gli obblighi del personale
aeronautico mediante ordinanze e regolamenti speciali, entro i limiti degli accordi internazionali e della legislazione federale. Le condizioni di lavoro sono regolate mediante contratto.

138 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738, 1974 794; FF 1971 I 197).

I. Licenze

II. Tessera

d'allievo

III. Certificati

stranieri

IV. Diritti

e obblighi

del personale

aeronautico

Navigazione aerea

34

748.0

Parte seconda: Rapporti giuridici derivanti dall'esercizio della navigazione aerea Titolo primo: Responsabilità civile verso i terzi

Art. 64

1 L'esercente dell'aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall'aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l'esistenza di un danno causato dall'aeromobile.

2

La presente disposizione è applicabile: a. al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall'aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;

b. al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all'equipaggio, l'esercente è responsabile soltanto fino all'importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.

3

L'aeromobile è considerato in volo dal momento dell'inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.


Art. 65

Chi usa un aeromobile senza il consenso dell'esercente risponde del
danno cagionato. L'esercente risponde con chi ha causato il danno soltanto fino all'importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.


Art. 66

In caso di danno cagionato a terra da due o più aeromobili entrati in
collisione, gli esercenti di questi aeromobili sono considerati solidalmente responsabili verso i terzi vittime del danno.

I. Entità del

risarcimento 1. Norma 2. Uso illecito

3. Collisione

Legge federale

35

748.0


Art. 67
Per le azioni di risarcimento dei danni è competente, a scelta dell'attore: il tribunale del luogo di domicilio del convenuto, o il tribunale del luogo in cui si è verificato il danno.


Art. 68

1 Queste azioni si prescrivono entro un anno dal giorno in cui è stato cagionato il danno. Se il danneggiato prova di non aver avuto conoscenza sia del danno, sia della sua importanza, ovvero dell'identità della persona responsabile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui egli ne ha avuto conoscenza.

2

In ogni caso, l'azione si prescrive entro tre anni dal giorno in cui il danno è stato causato.


Art. 69

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni, cagionati
a terra, la cui riparazione è disciplinata da un contratto conchiuso tra la persona lesa e quella responsabile conformemente alla presente legge.


Art. 70

1 L'esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera139 degli aeromobili deve, con riserva dell'articolo 71, essere assicurato contro la responsabilità civile verso i terzi presso una società autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare nella Svizzera questo genere d'assicurazione.

2

L'assicurazione deve garantire anche la responsabilità civile delle persone che pilotano, per conto dell'esercente, un aeromobile, o che adempiono altri servizi a bordo, per i danni causati a terzi nell'esercizio della loro attività al servizio dell'esercente.


Art. 71

1 La garanzia per le conseguenze della responsabilità può consistere anche in un deposito di valori, facilmente realizzabili, presso una cassa pubblica o una banca accetta all'Ufficio federale, come pure in una cauzione solidalmente prestata da una banca o da una società d'assicurazione autorizzata dal Consiglio federale a operare nella Svizzera.

2

I valori e la cauzione devono essere completati non appena vi è la possibilità che le somme da essi rappresentate vengano diminuite per il pagamento di una indennità.

139 RU 1960 1331 II. Foro

III. Prescrizione

IV. Riserva

del diritto

contrattuale

V. Garanzia per

le conseguenze

della responsabilità civile 1. Obbligo di

assicurazione

2. Deposito

e cauzione

Navigazione aerea

36

748.0


Art. 72
La Confederazione e i Cantoni non sono soggetti all'obbligo di prestare garanzia per i loro aeromobili.


Art. 73

L'obbligo di prestare garanzia per gli aeromobili stranieri è regolato
dagli accordi internazionali. In mancanza di tali accordi, l'Ufficio federale può subordinare l'uso dello spazio aereo svizzero alla prestazione anticipata di una garanzia.


Art. 74

140 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla prestazione delle garanzie, specialmente per quanto concerne il loro importo e il rilascio di certificati ufficiali concernenti il genere, l'importo e la durata di validità delle garanzie prestate.

2

Esso può estendere la prestazione delle garanzie a determinate categorie di aeromobili svizzeri che non sono iscritti nella matricola.

3

In modo analogo alla legislazione sulla circolazione stradale, il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative ai danni causati da aeromobili sconosciuti o non assicurati.

Titolo secondo: Diritto di trasporto aereo

Art. 75

141 1 Il Consiglio federale, consultata la Commissione della navigazione aerea, emana le prescrizioni per il trasporto delle persone, dei bagagli, dei beni e degli animali, nonché le prescrizioni sulla responsabilità civile del vettore rispetto ai passeggeri e agli speditori; per tale scopo, esso si attiene ai principi delle convenzioni internazionali vincolanti per la Svizzera.

2

Per il traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le modalità di spedizione.

3

Il Consiglio federale può regolare in altro modo il limite della responsabilità civile in favore del danneggiato per il traffico interno ed il traffico internazionale non soggetto a convenzioni internazionali sulla responsabilità civile nel trasporto aereo, vincolanti per la Svizzera.

140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

3. Aeromobili

della Confederazione e dei

Cantoni

4. Aeromobili

stranieri

5. Altre

prescrizioni

I. In generale

Legge federale

37

748.0

4

In quanto le convenzioni applicabili riservino un aumento contrattuale dei limiti di responsabilità, il Consiglio federale può emanare prescrizioni giusta le quali il rilascio di concessioni e di autorizzazioni a imprese svizzere del traffico aereo commerciale deve essere subordinato alla condizione che esse offrano ai passeggeri una somma maggiore per la responsabilità civile.

5


Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'istituzione di un sistema di indennizzo da parte di un'assicurazione che, in caso di limitazione della somma della responsabilità civile, garantisca a titolo complementare la copertura totale o parziale dei diritti di risarcimento in caso di morte o di lesioni corporali; esso può prevedere che premi corrispondenti siano riscossi al momento della vendita dei biglietti di volo.142 Art. 76
Per il trasporto degli invii postali per via aerea sono riservate le disposizioni speciali della legislazione postale.


Art. 76

a143 1 Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio federale.

2

Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale dall'esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile come trasportatori aerei.

Titolo terzo: Disposizioni comuni sulla responsabilità civile

Art. 77

1 I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge federale del 20 marzo 1981144 sull'assicurazione contro gli infortuni. L'assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati conformemente agli 142 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

143 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

144 RS 832.20 II. Riserva della

legislazione

postale

III. Copertura

I. Assicurazione

federale contro

gli infortuni

Navigazione aerea

38

748.0

articoli 72-75 della legge federale del 6 ottobre 2000145 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.146 2 Più ampi diritti, derivanti da infortunio causato da un aeromobile, sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti.


Art. 78
Se una persona, al beneficio dell'assicurazione militare, rimane vittima di infortunio cagionato dall'uso di un aeromobile militare svizzero, è applicabile esclusivamente la legislazione federale sull'assicurazione militare.


Art. 79

Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni147, in
quanto gli articoli 64 a 78, come pure le prescrizioni emanate dal Consiglio federale per la loro esecuzione, non dispongono altrimenti.

Titolo quarto: Sequestro conservativo degli aeromobili

Art. 80

Per sequestro conservativo, nel senso degli articoli seguenti, s'intende
ogni atto, di qualsiasi nome, con il quale un aeromobile è trattenuto, per un interesse privato, a profitto di un creditore, del suo proprietario o del titolare di un diritto reale che lo grava, senza che il sequestrante possa invocare una sentenza esecutiva ottenuta precedentemente nella procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente.


Art. 81

1 Sono esclusi dal sequestro conservativo: a. gli aeromobili destinati o adibiti esclusivamente a un servizio di Stato;

b. gli aeromobili effettivamente in servizio su una linea di trasporti pubblici esercitata regolarmente e gli aeromobili di riserva indispensabili;

c. tutti gli altri aeromobili destinati o adibiti al trasporto retribuito di persone e di cose, quando sono pronti a prendere il volo per eseguire il trasporto, a meno che non si tratti di un

145 RS 830.1 146 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

147 RS 220

II. Assicurazione

militare

III. Diritto delle

obbligazioni

I. Nozione

II. Esclusione

Legge federale

39

748.0

debito contratto per compiere il viaggio o di un credito sorto durante il viaggio.

2

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro conservativo domandato dal proprietario spossessato del suo aeromobile mediante atto illecito.


Art. 82

1 Il sequestro conservativo è evitato o immediatamente revocato mediante prestazione di una garanzia sufficiente.

2

La garanzia è sufficiente allorché copre l'importo del debito e delle spese ed è destinata esclusivamente al pagamento del creditore. Essa è pure sufficiente quando corrisponde al valore dell'aeromobile, se questo valore è inferiore all'importo del debito e delle spese.


Art. 83

1 In ogni caso la domanda di revoca del sequestro conservativo è decisa con una procedura sommaria e rapida.

2

I Governi cantonali emanano mediante ordinanza le prescrizioni procedurali necessarie. ...148


Art. 84

1 Quando si è proceduto al sequestro di un aeromobile non sequestrabile nel senso della presente legge, o quando il debitore ha dovuto fornire garanzie per impedire il sequestro o per ottenerne la revoca, il creditore sequestrante risponde conformemente al Codice delle obbligazioni149 del danno causato all'esercente o al proprietario.

2

La stessa norma si applica in caso di sequestro conservativo ingiustificato.

3

L'azione per risarcimento dei danni deve essere promossa davanti al tribunale del luogo di domicilio del convenuto o davanti al tribunale del luogo del sequestro conservativo.


Art. 85
Le prescrizioni che precedono non si applicano ai provvedimenti conservativi presi in virtù della legislazione sul fallimento, del diritto amministrativo o del diritto penale.

148 Per. 2 abrogato dal n. II 33 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

149 RS 220

III. Sequestro

evitato mediante

prestazione di

garanzia

IV. Procedura

V. Risarcimento

dei danni

cagionati da

sequestro

conservativo

ingiustificato

VI. Riserve

Navigazione aerea

40

748.0


Art. 86

Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri,
purché lo Stato ove sono iscritti nella matricola150 garantisca la reciprocità.


Art. 87

Restano riservate le convenzioni internazionali sulla protezione della
proprietà industriale.

Titolo quinto: Disposizioni penali Capo primo: Reati

Art. 88

1 Chiunque, violando un divieto di circolazione emanato in virtù dell'articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata, è punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a 10 000 franchi.

2

Se il colpevole ha inoltre violato le prescrizioni dell'articolo 18 su l'obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a due anni o la multa fino a 20 000 franchi.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 5000 franchi.


Art. 89

1 Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell'articolo 59 è punito con la detenzione fino a cinque anni e con la multa fino a 20 000 franchi.

2

In casi di poca gravità, il giudice può infliggere la sola multa.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

4

È parimente punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito dei contrassegni svizzeri. È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero151.

150 RU 1960 1331 151 RS 311.0

VII. Aeromobili

stranieri

VIII. Protezione

della proprietà

industriale

I. Delitti 1. Divieto di circolazione

2. Pilotaggio

di un aeromobile

munito di

contrassegni falsi

Legge federale

41

748.0

a152 1 Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione o con la multa.

2

L'atto è parimenti punibile se è stato commesso all'estero a bordo: a. di un aeromobile svizzero; b. di un aeromobile straniero utilizzato da un esercente con sede principale o con residenza permanente in Svizzera.

3

È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero153.


Art. 90

1 Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la persona o i beni di terzi a terra, è punito con la detenzione fino a tre anni.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

bis154 Chiunque, trovandosi in preda all'alcole, a narcotici o sostanze psicotrope, svolge funzioni di membro dell'equipaggio, chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall'autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 91

155 1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla
presente legge, a accordi internazionali sulla navigazione aerea, a prescrizioni d'esecuzione o a una decisione significatagli in virtù di dette disposizioni sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, 152 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

153 RS 311.0 154 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

2a. Inosservanza delle istruzioni

di un aeromobile

intercettatore

3. Pericoli

cagionati in

navigazione

4. Facoltà

menomate dei

membri

dell'equipaggio

II. Contravvenzioni

Navigazione aerea

42

748.0

chiunque non ottempera un obbligo derivante da concessione o autorizzazione accordata in virtù della presente legge, delle sue prescrizioni d'esecuzione o di un accordo internazionale sulla navigazione aerea, è punito con l'arresto o con la multa fino a ventimila franchi.

2.156 Nei casi di esigua gravità si può prescindere da ogni pena.

bis157 Le disposizioni speciali della legge federale del 15 giugno 1934158 sul diritto penale amministrativo (art. 14 a 18) sono applicabili.


Art. 92
Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l'Ufficio federale può, indipendentemente dall'apertura e dal risultato di qualsiasi procedura penale, pronunciare: a. il ritiro definitivo o temporaneo, o la limitazione della validità di autorizzazioni, licenze e certificati rilasciati; b. il sequestro di aeromobili che metterebbero in pericolo la sicurezza pubblica se usati ulteriormente, o di cui vi sia da temere l'uso abusivo.


Art. 93

159 Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 37
può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.


Art. 94


160

156 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (RU 1977 2110). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

157 Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

158 RS 313.0 159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

160 Abrogato dal n. 15 dell'all. al DPA (RS 313.0).

IIa. Altre

disposizioni

penali

III. Provvedimenti ammini-

strativi 1. In generale 2. Ritiro della

concessione

IV. Persone

giuridiche

e società

commerciali

Legge federale

43

748.0


Art. 95

161 1 Alle contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 si applicano le disposizioni generali della legge federale sul diritto penale amministrativo162.

2

Alle altre infrazioni si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero163.

Capo secondo: Campo d'applicazione e perseguimento penale

Art. 96

164 Con riserva degli articoli 89 capoverso 4, 97 e 97bis della presente legge, o degli articoli 4 a 6 del Codice penale svizzero165 , le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato nella Svizzera.


Art. 97

166 1 Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.

2

I membri dell'equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell'aeromobile nell'adempimento delle loro funzioni professionali.

3

Il giudizio è ammesso soltanto se l'autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all'estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell'atto commesso.

4

L'articolo 6 numero 2 del Codice penale svizzero167 è applicabile indipendentemente dalla cittadinanza dell'autore.


Art. 98

1 Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.168

161 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

162 RS 313.0 163 RS 311.0

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

165 RS 311.0 166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

167 RS 311.0 168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

V. Disposizioni

generali

I. Applicabilità

per territorio

delle disposizioni penali 1. Massima

2. Reati a bordo

di aeromobili

svizzeri

II. Giurisdizione

Navigazione aerea

44

748.0

2

Le contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale secondo le norme procedurali della legge federale sul diritto penale amministrativo169.170 3

Se i reati sono stati commessi a bordo di un aeromobile straniero sopra il territorio svizzero o a bordo di un aeromobile svizzero fuori della Svizzera, l'autorità svizzera competente a procedere penalmente può rinunciare al procedimento penale.171

Art. 99

1 Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.172 2 Egli compie, fino al momento dell'arrivo delle autorità competenti, gli atti d'inchiesta che non soffrono indugio.173 3 È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell'equipaggio nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.174 4 Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere al fermo delle persone sospette.175 5 Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a 52 della legge federale sul diritto penale amministrativo176 circa l'interrogatorio dell'imputato, la raccolta di informazioni orali, l'attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.177

Art. 100

Tutte le autorità, sia di polizia sia giudiziarie, sono tenute a denunciare all'Ufficio federale qualsiasi atto punibile che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati nel senso dell'articolo 92.

bis178 1 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante di polizia competente per l'aerodromo ha diritto di ordinare un controllo e, all'occorrenza, la perquisizione dell'aeromobile. Su richiesta della 169 RS 313.0

170 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

171 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

173 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

174 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

175 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

176 RS 313.0 177 Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

178 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

III. Attribuzioni

del comandante

IV. Obbligo

di denuncia

V. Provve

dimenti per

prevenire

attentati

Legge federale

45

748.0

polizia cantonale, l'equipaggio e il personale dell'infrastruttura sono tenuti a coadiuvare gli organi di polizia nell'esecuzione di tali provvedimenti.

2

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se necessario la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si tratta. I servizi della Posta svizzera e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.179 3 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a bordo d'un aeromobile in volo, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei bagagli a mano per scovare le armi e gli esplosivi. Il passeggero che si oppone può essere escluso dal volo senza indennità alcuna.

4

Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi 1 a 3, deve essere massimamente salvaguardato il segreto privato. Per quanto possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffico aereo. Deve essere garantito il trattamento doganale.

5

La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di controllo è disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo 1958180 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali.

ter181 1 I membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato. Può essere loro imposto il prelievo del sangue.

2

I capi d'aerodromo e gli organi di polizia competenti per luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso d'intervento dei capi d'aerodromo, quest'ultimi devono chiedere senz'indugio l'operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.

3

Sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sulla procedura per il prelievo e l'analisi del sangue e sugli altri provvedimenti verso gli utenti della strada.

179 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

180 RS 170.32 181 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

VI. Accertamento dell'ebrietà

e di altri stati

analoghi

Navigazione aerea

46

748.0

Parte terza: Promovimento della navigazione aerea

Art. 101

182 1 La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l'esercizio di linee aeree regolari.184 2 In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario.

a185 1 La Confederazione può concedere prestiti con interessi e condizioni d'ammortamento preferenziali per migliorie e ampliamenti degli aeroporti di Basilea-Mulhouse, Ginevra e Zurigo sino a concorrenza del 25 per cento delle spese di costruzione; se motivi importanti lo giustificano, essa può in via eccezionale superare questo limite.

2

La Confederazione può concedere prestiti con interessi preferenziali sino a concorrenza del 25 per cento: a. delle spese di costruzione, di installazione, di miglioria o di ampliamento di aerodromi che servono principalmente al traffico commerciale regionale oppure servono in ampia misura all'istruzione e al perfezionamento aeronautici o alla Scuola svizzera di aviazione da trasporto; b. delle indennità che devono essere versate per le restrizioni della proprietà fondiaria giusta l'articolo 44 capoverso 1.


Art. 102

186 La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti aerodromi e a
imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata dall'interesse generale.

182 Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

185 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

I. Prestazioni

della

Confederazione 1. Alle imprese del traffico di

linea183

2. Agli

aerodromi

II. Partecipazioni

Legge federale

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748.0


Art. 103

187 1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999188 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo: a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101, 101a e 102 della presente legge; b. delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista;

c. delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.

2

Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.

3

Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.

a189 1 La Confederazione sostiene l'istruzione e il perfezionamento aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o piloti di ricognizione.

2

L'istruzione è impartita principalmente in scuole private.

3

Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione aerea la direzione amministrativa, l'informazione sulle possibilità della carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale.

4

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati.

187 Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3867 3868; FF 2003 5424).

188 RS

0.748.127.192.68 189 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

III. Esame degli

aiuti pubblici

IV. Istruzione e

perfezionamento

aeronautici

Navigazione aerea

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748.0

b190 1 La Confederazione istituisce una Scuola svizzera di aviazione da trasporto o impartisce il mandato di gestirne una per suo conto.

2

La Scuola svizzera di aviazione da trasporto è destinata all'istruzione del personale aeronautico che abbisogna di una licenza personale dell'Ufficio federale per esercitare la propria attività.

3

Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti, delle condizioni di ammissione, dell'esercizio e della ripartizione dei costi.

c191 La Scuola sottostà alla sorveglianza dell'Ufficio federale.

d192 Il Dipartimento disciplina le prestazioni finanziarie degli allievi e delle
imprese di navigazione aerea alla Scuola.

Parte quarta: Applicazione e disposizioni finali

Art. 104

193
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.


Art. 105

1 Sono riservate le disposizioni della legislazione doganale.

2

Chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.


Art. 106

1 La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64 a 74 e 77 a 79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a persone ed a beni che si trovano a terra.

190 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

191 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

192 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

193 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

V. Scuola

svizzera di

aviazione da

trasporto 1. in generale 2. Sorveglianza

3. Prestazioni

finanziarie

I. Riserva della

legislazione sulle

telecomunicazioni

II. Riserva della

legislazione

doganale

III. Applicazione

della legge agli

aeromobili

militari 1. In generale

Legge federale

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748.0

2

Del rimanente, la presente legge si applica agli aeromobili militari soltanto nella misura in cui essa è espressamente dichiarata applicabile dal Consiglio federale.


Art. 107

Il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport prende, d'intesa con l'Ufficio federale, i provvedimenti necessari affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonché l'ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz'altro agli aeromobili militari svizzeri.

a194 1 L'Ufficio federale tratta i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati: a. sui procedimenti amministrativi e penali, nonché sulle sanzioni secondo la presente legge; e

b. sull'attitudine (certificato di buona condotta e estratto del casellario giudiziale), la capacità e la salute delle persone attive nell'aviazione civile.

2

In singoli casi comunica i dati ad altre autorità, nella misura necessaria all'esecuzione delle leggi applicate da tali autorità oppure della presente legge.

3

Può conservare i dati in forma elettronica.


Art. 108

1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:

a. gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; b. gli aeromobili senza motore; c. gli aeromobili a motore senza occupanti; d. gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.195 194 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

2. Norme per la

sicurezza della

circolazione e

ordinanza sui

segnali

IIIa. Protezione

dei dati

IV. Norme

speciali

Navigazione aerea

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748.0

2

Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.


Art. 109

Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una
legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per: a. l'esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall'Assemblea federale;

b. l'applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;

c. l'adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.


Art. 110

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie ad essa; in particolare: a. il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920196 che regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni esecutive emanate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dall'Ufficio federale; b. le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 1921197 concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle acque.


Art. 111

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente
legge; esso è incaricato di eseguirla.

Data dell'entrata in vigore: 15 giugno 1950198 196 [RU 36 183] 197 [RU 37 84] 198 DCF del 5 giu. 1950 (RU 1950 I 504).

V. Esecuzione di

accordi

internazionali e

adattamento allo

sviluppo tecnico

VI. Disposizione

abrogativa

VII. Entrata in

vigore.

Esecuzione

Legge federale

51

748.0

Disposizioni finali della modificazione del 17 dicembre 1971199 III

1

Nell'applicazione dell'articolo 44 deve essere tenuto conto degli impianti sistemati prima del 1° gennaio 1971 in vicinanza di aerodromi esistenti, tenuto conto della costituzione di zone di sicurezza o di zone di rumore.

2

Le procedure giusta l'articolo 44 che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge200, sono avviate secondo il diritto cantonale nell'intento di istituire zone di sicurezza o di rumore vanno portate a termine secondo il diritto cantonale.

IV

Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge201, l'iscrizione di aeromobili cui è applicabile l'articolo 53 è cancellata d'ufficio dalla matricola se il proprietario o l'esercente non rispondono alle prescrizioni di detto articolo.

V

La consegna del certificato di rumore previsto nell'articolo 56 capoverso 1 lettera c può essere attuata successivamente per le diverse categorie d'aeromobili.

Disposizioni finali della modificazione del 26 giugno 1998202 1

Le autorizzazioni di esercizio rilasciate in virtù del diritto previgente rimangono in vigore fino alla scadenza della loro validità. Non possono più essere modificate o rinnovate.

2

I diritti derivanti da concessioni esistenti rimangono validi, purché siano effettivamente utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente modifica. Essi vengono ripresi nelle concessioni di rotta. Se tali diritti venissero pregiudicati da accordi internazionali, non può essere preteso alcun indennizzo dalla Confederazione. I diritti in concessione esistenti possono essere revocati o limitati con riserva di indennizzo.

199 RU 1973 1738; FF 1971 I 197 200 Questa legge è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l'art. 34 che è entrato in vigore il 23 nov. 1973 (RU 1973 1750).

201 Questa legge è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l'art. 34 che è entrato in vigore il 23 nov. 1973 (RU 1973 1750).

202 RU

1998 2566; FF 1997 III 982

Navigazione aerea

52

748.0

Disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999203 1

Le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione di costruzione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono continuate come procedure d'approvazione dei piani. Per le espropriazioni va, se del caso, attuata a posteriori la procedura d'opposizione.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

203 RU

1999 3071; FF 1998 2029