01.09.2023 - * / In vigore
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.05.2022 - 30.06.2023
01.01.2022 - 30.04.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.07.2021
07.05.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 06.05.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.09.2014 - 31.12.2016
15.10.2013 - 31.08.2014
01.10.2012 - 14.10.2013
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.06.2006 - 31.12.2006
01.09.2004 - 31.05.2006
01.08.2003 - 31.08.2004
01.02.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.01.2003
01.08.2001 - 31.12.2002
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sulla navigazione aerea
(LNA
1)

del 21 dicembre 1948 (Stato 21 dicembre 1999) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 37ter e 36 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19453, decreta:

Parte prima: Principi della navigazione aerea Titolo primo: Spazio aereo e superficie terrestre Capo primo: Sovranità sullo spazio aereo e suoi effetti

Art. 1


4

1

L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano
la Svizzera.

2

Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto
d'aria).

3

Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.

4

Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato
e fluido del traffico aereo.

RU 1950 I 479 1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

2

[CS 1 3]. Vedi ora gli art. 13, 87 e 92 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

FF 1945 481

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

748.0

I. Uso dello
spazio aereo
svizzero
1. Principio e
definizioni

Navigazione aerea

2

748.0


Art. 2


5

1

Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: a.

gli aeromobili svizzeri di Stato; b.

gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente
all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; c.

gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme
particolari (art. 51 e 108); d.

gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo
svizzero in virtù di accordi internazionali; e.

gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero
in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale
dell'aviazione civile (Ufficio federale).

2

Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza della navigazione aerea o per motivi inerenti alla protezione
dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.


Art. 3

1

Il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio della Confederazione. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni 6(Dipartimento).7 2

Per la vigilanza immediata è istituito l'Ufficio federale8 come speciale divisione del Dipartimento9 .

3

Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

6

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

8

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

9

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

2. Aeromobili e
ordigni balistici
ammessi alla
circolazione

II. Vigilanza
della
Confederazione
1. Autorità
federali

Legge federale

3

748.0

a10 Il Consiglio federale può concludere con Stati stranieri accordi relativi
al traffico aereo internazionale.

b11 12 Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa con le altre autorità federali interessate, l'Ufficio federale può concludere, con autorità aeronautiche estere o organizzazioni internazionali, accordi concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di: a.

vigilanza sulle imprese di navigazione aerea; b.

sicurezza aerea;

c.

ricerche e salvataggi.


Art. 4


14

1

L'Ufficio federale può delegare speciali competenze di sorveglianza alle direzioni degli aerodromi o ai Cantoni, alle autorità comunali o a
organismi appropriati, previo il loro accordo.

2

I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.


Art. 5

1

Il Consiglio federale nomina una Commissione della navigazione aerea, composta di almeno sette membri, la quale dà il suo parere sulle
questioni importanti concernenti la navigazione aerea.

2

La composizione, le competenze e il modo di lavoro della Commissione sono regolati mediante ordinanza.

10

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

11

Originario art. 3bis.

12

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738
1750; FF 1971 I 197).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

1a. Accordi
internazionali
relativi al traffico
aereo

1b.
Collaborazione
con autorità
straniere13

2. Delega della
sorveglianza

3. Commissione
della navigazione
aerea

Navigazione aerea

4

748.0


Art. 6


15

1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni
d'esecuzione possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di
ricorso del DATEC.16

2

Contro le inchieste sugli infortuni aeronautici sono ammessi soltanto i ricorsi previsti dall'articolo 26a.

a17 1

Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche,
della Convenzione del 7 dicembre 194418 relativa all'aviazione civile
internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di
pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati
non verranno tradotti.

2

Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della collaborazione tra le
autorità aeronautiche europee.


Art. 7

Nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica o per ragioni di
ordine militare, il Consiglio federale può vietare o limitare in modo
temporaneo o permanente l'uso dello spazio aereo o il sorvolo di certe
zone.


Art. 8


19

1

Con riserva delle eccezioni stabilite dal Consiglio federale, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi.

2

Per gli atterramenti d'aeromobili a motore fuori di aerodromi autorizzati è richiesta un'autorizzazione speciale, concessa caso per caso o
a tempo determinato.

3

Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo sulle aree d'atterramento designate dal Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della prote15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

16

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

17

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

18

RS 0.748.0

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

4. Ricorso

5. Allegati alla
Convenzione di
Chicago e
collaborazione
europea

III. Limitazioni
alla navigazione
aerea
1. Divieto di
circolare

2. Aerodromi,
spazi aerei
e vie aeree

Legge federale

5

748.0

zione della popolazione e dello sport20 e le autorità cantonali competenti.

4

La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.

5

Per motivi importanti il Dipartimento può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata
alle prescrizioni del capoverso 3.

6

Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di perfezionamento delle persone al servizio di
organizzazioni svizzere di salvataggio.

7

L'Ufficio federale può prescrivere determinati spazi aerei o vie aeree cui gli aeromobili devono attenersi. Vanno uditi i Governi dei Cantoni
interessati.


Art. 9

1

Gli aeromobili che si dirigono all'estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.

2

In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d'intesa con l'Ufficio federale, autorizzare l'uso di altro campo.


Art. 10

L'Ufficio federale può designare, d'intesa con la Direzione generale
delle dogane, determinati punti tra i quali non può essere varcata la
frontiera.


Art. 11


21

1

Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero.

2

Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.

3

All'estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto svizzero, a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello
Stato ospitante o sorvolato.

4

Sono, in ogni caso, riservate le disposizioni degli accordi internazionali, le norme riconosciute del diritto internazionale e le disposizioni

20

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964
317 320).

3. Aerodromi
e idroscali
doganali

4. Varco della
frontiera

IV. Diritto
applicabile

Navigazione aerea

6

748.0

della presente legge sull'applicabilità territoriale delle disposizioni penali.

a22 1

È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 194423 relativa all'aviazione civile internazionale.

2

Questa disposizione si applica per analogia anche all'uso all'estero: a.

di aeromobili svizzeri; b.

di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede
principale o residenza permanente si trova in Svizzera.

Capo secondo: Uso dello spazio aereo e misure di
sicurezza
24


Art. 12


25

1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza della navigazione aerea, per prevenire gli
attentati, per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.

2

Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.

3

I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell'emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli
aerodromi.


Art. 13

Il Consiglio federale può subordinare all'autorizzazione preventiva
dell'Ufficio federale, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l'organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l'esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.

22

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

23

RS 0.748.0

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
2110 2115; FF 1976 III 1235).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

I. Utilizzazione
abusiva di
aeromobili

II. Prescrizioni
completive
1. Competenza

2. Autorizzazioni

Legge federale

7

748.0


Art. 14


26

1

Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche.

2

È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un'autorizzazione dell'Ufficio federale la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati oggetti per via aerea.


Art. 15


27

L'Ufficio federale ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza di volo e combattere i rumori degli
aeromobili, sia all'atto del rilascio d'un'autorizzazione, sia mediante
apposita decisione.


Art. 16

Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli
aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti.


Art. 17


28

1

Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali.

2

Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali.


Art. 18

1

Qualsiasi aeromobile può, per motivi d'ordine e di sicurezza pubblica, essere obbligato ad atterrare. Esso deve obbedire senza indugio
ai segnali d'atterramento.

2

Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo doganale 26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964
317 320).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964
317 320).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

3. Divieti

4. Provvedimenti
speciali

5. Ispezione

6. Atterramenti
forzati

III. Obbligo
di atterrare29

Navigazione aerea

8

748.0

per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto
sequestro fino al momento in cui l'Ufficio federale gli rilascia
l'autorizzazione di circolare.


Art. 19


30

1

L'Ufficio federale può limitare o vietare i voli di aeromobili svizzeri all'estero se la sicurezza dell'esercizio lo esige; questa disposizione si
applica ai voli effettuati da aeromobili stranieri il cui esercente ha la
sede principale o la residenza permanente in Svizzera.

2

Qualora motivi politici impongano provvedimenti di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale li attua d'intesa con le direzioni competenti
del Dipartimento federale degli affari esteri.

a31 L'Ufficio federale può, d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale
navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se gravi motivi di politica estera lo esigono.


Art. 20


32

Ai fini di migliorare la sicurezza della navigazione aerea, il Consiglio
federale emana disposizioni concernenti l'obbligo di comunicare gli
incidenti particolari d'aviazione; le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1 si applicano agli infortuni aeronautici.


Art. 21

1

La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale.

2

Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni
messi al servizio della navigazione aerea.

30

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024;
FF 1992 I 540).

31

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

32

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024;
FF 1992 I 540).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

IV. Voli
all'estero

V. Formazione
del personale
navigante
straniero nonché
manutenzione di
apparecchi
volanti stranieri

VI. Incidenti
particolari

VII. Esercizio
della polizia
aerea33

Legge federale

9

748.0


Art. 22

L'Ufficio federale può emanare disposizioni sull'organizzazione del
servizio di salvataggio negli infortuni aerei.


Art. 23


35

1

Gli infortuni aeronautici devono essere comunicati, coi mezzi più rapidi, al Dipartimento; questo compito spetta ai membri interessati
del personale aeronautico, agli organi della polizia aerea e alle autorità
locali.

2

Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell'infortunio non sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l'inchiesta, salvo le
operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.


Art. 24


36

1

Per ogni infortunio aeronautico è aperta un'inchiesta intesa a chiarire le circostanze e le cause e ad impedire infortuni analoghi.

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i voli del traffico non commerciale.

3

Esso può prevedere inchieste per gli incidenti che hanno particolarmente pregiudicato la sicurezza della navigazione aerea senza aver
provocato un infortunio.

4

L'inchiesta non ha lo scopo di valutare giuridicamente le cause e le circostanze dell'infortunio.

5

Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta ha il diritto di consultare gli atti, purché interessi pubblici o privati importanti non
esigano il segreto di taluni documenti.


Art. 25


37

1

Un Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (Ufficio) è aggregato al Dipartimento.

2

L'Ufficio svolge l'inchiesta, se del caso in collaborazione con le autorità giudiziarie e amministrative competenti in altre procedure e allestisce il suo rapporto.

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 2 ott. 1959, in vigore dal 1° mag. 1960 (RU 1960
371 373).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

VIII. Infortuni
aerei34
1. Servizio di
salvataggio

2. Provvedimenti
d'urgenza

3. Inchieste sugli
infortuni
aeronautici
a. In generale

b. Ufficio
d'inchiesta sugli
infortuni
aeronautici

Navigazione aerea

10

748.0

3

Se l'esame previsto dall'articolo 26 capoverso 2 non è richiesto, tale rapporto costituisce il rapporto finale.


Art. 26


38

1

Il Consiglio federale designa una Commissione federale sugli infortuni aeronautici (Commissione).

2

Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta, come pure le autorità designate dal Consiglio federale, può chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla sua consegna, che il rapporto d'inchiesta
dell'Ufficio venga esaminato dalla Commissione affinché essa determini se è completo e concludente; in questo caso la Commissione allestisce un rapporto finale.

a39 1

Il rapporto finale della Commissione non costituisce una decisione e non può essere impugnato.

2

Se fatti nuovi essenziali insorgono entro un termine di dieci anni dalla consegna del rapporto finale, l'Ufficio procede d'ufficio o su richiesta alla riapertura della procedura. Il rifiuto di riapertura della procedura può essere impugnato entro trenta giorni con un ricorso alla
Commissione, che statuisce definitivamente.

3

La Commissione statuisce altresì definitivamente sui ricorsi presentati contro le misure di inchiesta e sui ritardi intervenuti nello svolgimento delle inchieste.

b40 1

Il Consiglio federale stabilisce le modalità della procedura d'inchiesta, della pubblicazione dei risultati e della procedura dinanzi alla
Commissione.

2

Esso può prevedere perquisizioni, sequestri, autopsie, perizie, citazioni, convocazioni forzate e audizioni di persone sentite a titolo informativo e di testimoni.

3

È inoltre applicabile la legge federale sulla procedura penale41, purché talune peculiarità della procedura d'inchiesta non esigano deroghe.

4

Il Consiglio federale stabilisce i casi nei quali, per motivi gravi, la consultazione degli atti nell'ambito di altre procedure deve essere limitata.

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

39

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

40

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

41

RS 312.0

c. Commissione
sugli infortuni
aeronautici

d. Rapporto
finale, riapertura
della procedura e
impugnazione

e. Disposizioni
di esecuzione

Legge federale

11

748.0

c42 1

La Confederazione assume le spese di inchiesta; essa dispone di un diritto di regresso nei confronti delle persone che hanno provocato
l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.

2

Le spese di rimozione delle salme e degli aeromobili sono a carico dell'esercente, anche se il provvedimento è stato ordinato dall'inquirente per i bisogni dell'inchiesta.

3

Il Cantone sul cui territorio si è verificato l'infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.

4

Il Consiglio federale stabilisce le spese e le indennità della procedura dinanzi alla Commissione; esso può prevedere che esse siano totalmente o parzialmente addossate alle persone che hanno richiesto la
procedura o che hanno formulato richieste nell'ambito della stessa.


Art. 27


43

1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere
in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'Ufficio federale. Il
Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di
proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.

2 L'autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l'impresa: a.

dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d'uso sull'aerodromo svizzero previsto quale ubicazione dell'esercizio; b.

dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie
a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili; c.

è redditizia e dispone di un'organizzazione finanziaria e di una
contabilità affidabili; d.

dispone di una sufficiente copertura assicurativa; e.

impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della
tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.

3 L'autorizzazione è rilasciata per un periodo determinato. Essa può
essere rinnovata, modificata o revocata.

42

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998
2566 2569; FF 1997 III 982).

f. Spese

IX.

.Traffico

aereo
commerciale
1.

.Imprese con

sede in Svizzera
a.

.

Autorizzazione
di esercizio

Navigazione aerea

12

748.0

4 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle
condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.


Art. 28


44

1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare
di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere
in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene
rilasciata solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27.

2

Quando rilascia una concessione, il Dipartimento esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto
del collegamento degli aeroporti nazionali.

3

La concessione può essere rilasciata per l'esercizio di singole o più rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata,
modificata o revocata.

4

Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un'impresa concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei.
L'impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L'impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi
derivanti dagli articoli 27 o 29.

5

Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la
portata dell'obbligo di allestire orari di volo, di garantire l'esercizio e
il trasporto e di emanare tariffe.

6

Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto
interessate.


Art. 29


45

1

Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto professionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

2

L'autorizzazione viene rilasciata se: a.

l'impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei limiti del possibile rispettoso dell'ambiente, secondo i requisiti
minimi concordati internazionalmente; 44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998
2566 2569; FF 1997 III 982).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998
2566 2569; FF 1997 III 982).

b. Concessione
di rotte

2. Imprese con
sede all'estero
a.

.

Autorizzazione
di esercizio

Legge federale

13

748.0

b.

l'impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e c.

importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.

3 L'autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato
non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il
trasporto professionale di persone o di merci.

4

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato. Può essere rinnovata, modificata o revocata.


Art. 30


46

1

Le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in
possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata
solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio di cui
all'articolo 29.

2

L'Ufficio federale rilascia la concessione se le condizioni fissate negli accordi internazionali sono adempiute.

3

In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il Dipartimento può conferire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito, occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità.

4 Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazione persegue l'utilizzazione della designazione multipla.


Art. 31


47

Il Consiglio federale disciplina la delimitazione del traffico di linea da
ogni altro traffico commerciale.


Art. 32


48

Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il
trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti
del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998
2566 2569; FF 1997 III 982).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998
2566 2569; FF 1997 III 982).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998
2566 2569; FF 1997 III 982).

b. Concessione
di rotte

3.

.Disposizioni

comuni
a.

.Delimitazione

del traffico di
linea

b. Cabotaggio

Navigazione aerea

14

748.0


Art. 33


49

1

Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in possesso di un'autorizzazione all'istruzione, rilasciata dall'Ufficio
federale.

2

L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di un'organizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una formazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d'uso su un
aerodromo adeguato.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio delle autorizzazioni.


Art. 34


50

Art. 3551 Capo terzo: Infrastruttura52

Art. 36


53
Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sull'esercizio e la costruzione degli aerodromi.

a54 1 Per l'esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d'esercizio. Essa è
rilasciata dal Dipartimento.

2 Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato
a rendere l'aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d'esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per
l'infrastruttura necessaria a tal fine.

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998
2566 2569; FF 1997 III 982).

50

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

51

Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

52

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

53

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

54

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

4. Scuole

I. Aerodromi
1. Competenza

2. Esercizio
a. Concessione
d'esercizio

Legge federale

15

748.0

3 Previo consenso del Dipartimento, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il
concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o
dalla concessione.

4 Al concessionario spetta il diritto d'espropriazione.

b55 1 Per l'esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d'aviazione) occorre
un'autorizzazione d'esercizio. Essa è rilasciata dall'Ufficio federale.

2 L'autorizzazione d'esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all'esercizio di un campo d'aviazione.

c56 1 Il gerente d'aerodromo deve adottare un regolamento d'esercizio.

2 Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità concrete dell'esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica»,
dalla concessione o dall'autorizzazione d'esercizio, nonché dall'approvazione dei piani e in particolare: a.

l'organizzazione dell'aerodromo; b.

le procedure d'avvicinamento e di decollo, nonché particolari
prescrizioni per l'utilizzazione dell'aerodromo.

3 Il gerente d'aerodromo sottopone il regolamento all'Ufficio federale
per approvazione.

4 Se il gerente adotta o modifica il regolamento d'esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali,
l'Ufficio federale approva il regolamento d'esercizio al più presto al
momento dell'approvazione dei piani.

d57 1 L'Ufficio federale trasmette ai Cantoni interessati le domande di
modifica del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi.
In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

55

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

56

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

57

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

b.
Autorizzazione
d'esercizio

c. Regolamento
d'esercizio

d. Modifiche
rilevanti del
regolamento
d'esercizio

Navigazione aerea

16

748.0

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21
marzo 199758 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

4 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa59 può, durante il termine di deposito dei piani,
fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa opposizione, è
escluso dal seguito della procedura.

5 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.


Art. 37


60

1 Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo
(impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono
considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i
cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.

2 Autorità d'approvazione dei piani è: a.

per gli aeroporti il Dipartimento; b.

per i campi d'aviazione l'Ufficio federale.

3 Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni
necessarie secondo il diritto federale.

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.
Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in
modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del
territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197961 sulla pianificazione del
territorio.

58

RS 172.010

59

RS 172.021

60

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

61

RS 700

3. Procedura di
approvazione
dei piani
a. Principio

Legge federale

17

748.0

a62 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e per
gli aeroporti, in subordine, dalla legge del 20 giugno 193063 sull'espropriazione (LEspr).

b64 La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la
documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

c65 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa richiedente
deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici,
mediante l'indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie
per l'opera progettata.

2 Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza del volo
e di un ordinato svolgimento dell'esercizio, l'autorità competente per
l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente
dall'obbligo di cui al capoverso 1.

3 Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

d66 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere
prorogato.

62

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo
gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

63

RS 711

64

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo
gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

65

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

66

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

b. Diritto
applicabile

c. Procedura
ordinaria;
introduzione

d.
Picchettamento

e. Consultazione;
pubblicazione e
deposito dei
piani

Navigazione aerea

18

748.0

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di
espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr67.

e68 Al più tardi con il deposito pubblico dei piani degli impianti aeroportuali, l'impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto
all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr69 un avviso personale sui
diritti da espropriare.

f70 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa71 o della LEspr72 può, durante il termine di
deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se
non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Per gli impianti aeroportuali, entro il termine di deposito dei piani
vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e
vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41
LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

g73 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21
marzo 199774 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

67

RS 711

68

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

69

RS 711

70

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

71

RS 172.021

72

RS 711

73

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

74

RS 172.010

f. Avviso
personale

g. Opposizione

h. Eliminazione
delle divergenze
nella
Amministrazione
federale

Legge federale

19

748.0

h75 1 Con l'approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al
diritto di espropriazione.

2 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio
in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del
progetto di costruzione.

3 Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani
può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto
o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato
dell'approvazione.

i76 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati
chiaramente individuabili; b.

impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della
destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto
esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e
hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione
del territorio e sull'ambiente; c.

impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più
tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato
si applica la procedura semplificata.

3 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il
picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei
piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

75

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

76

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

4. Approvazione
dei piani; durata
di validità

5. Procedura
semplificata

Navigazione aerea

20

748.0

k77 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per
gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di
stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di
stima) secondo le disposizioni della LEspr78. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i
piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si
chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in
possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso
anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il
rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

l79 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per
impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su domanda del Dipartimento
entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale
termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

2 Nella procedura di ricomposizione particellare: a.

possono essere inseriti fondi dell'impresa richiedente; b.

può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura; c.

possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie
rese necessarie dalla costruzione aeroportuale; d.

l'impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in
possesso;

e.

possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3 Il terreno ceduto all'impresa richiedente per i suoi bisogni mediante
riduzioni di superficie è bonificato all'impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettiva77

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

78

RS 711

79

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

6. Procedura di
stima;
immissione in
possesso
anticipata

7.
Ricomposizione
particellare.
Competenza

Legge federale

21

748.0

mente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello
scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.

5 Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari
che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l'impresa
richiedente sopporta integralmente le spese.

m80 1 L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati
totalmente o prevalentemente all'esercizio dell'aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.

2 L'autorità cantonale sente l'Ufficio federale prima di autorizzare un
impianto accessorio.

3 Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea
né compromettere l'esercizio dell'aerodromo.

4 L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali
in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

n81 1 L'Ufficio federale può, d'ufficio o su proposta dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in
regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La
consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta
ai Cantoni.

2 Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono
essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini
di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

80

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

81

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

8. Impianti
accessori

9. Assicurazione
della
disponibilità di
terreni per
costruzioni e
impianti
aeroportuali
futuri
A. Zone riservate
a.
Determinazione

Navigazione aerea

22

748.0

o82 Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In
casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se
il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

p83 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina
gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni;
possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata
decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o
totalmente identico.

2 L'Ufficio federale sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune,
quando constata che l'impianto aeroportuale progettato non sarà eseguito.

3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono
essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini
di ricorso.

q84 1 L'Ufficio federale può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i
Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La
consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta
ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale
prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio
e della protezione dell'ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

2 Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani
approvati.

82

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

83

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

84

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

b. Effetti

c. Soppressione

B. Allineamenti.
a. Determinazione

Legge federale

23

748.0

3 Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere
pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di
ricorso.

r85 Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione
edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i
provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di
immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva
indennità per il plusvalore che ne risulta.

s86 1 L'Ufficio federale sopprime, d'ufficio o su domanda dell'esercente
dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti
privi di oggetto.

2 Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere
pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di
ricorso.

3 I principi dell'indebito arricchimento s'applicano per analogia ai casi
in cui è stata versata un'indennità. In caso di cambiamento di proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di
lite, decide la Commissione di stima. È fatto salvo il ricorso di diritto
amministrativo.

t 87 All'interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L'articolo 15 LEspr88 si
applica per analogia.

85

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

86

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

87

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

88

RS 711

b. Effetti

c. Soppressione

C. Atti
preparatori

Navigazione aerea

24

748.0


Art. 38

1

In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all'aviazione civile.

2

Gli aeromobili a servizio dell'esercito, della dogana e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l'aviazione civile.

3

Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d'uso di cui ai capoversi 1 e 2.


Art. 39


90

1

L'Ufficio federale sorveglia le tasse degli aerodromi pubblici, nella misura in cui sono riscosse per l'uso degli impianti nel traffico aereo.

2

Per la fissazione delle tasse, l'esercente dell'aerodromo tiene parimenti conto delle emissioni foniche e di sostanze nocive degli aeromobili.


Art. 40


92

1

Il Consiglio federale organizza il servizio della sicurezza aerea.

2

Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio della sicurezza aerea civile ad una società anonima di economia mista senza
scopo lucrativo (società), il cui capitale appartiene in maggioranza alla
Confederazione e i cui statuti sono subordinati all'approvazione del
Consiglio federale.

3

La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4

Servizi locali di sicurezza di volo possono essere istituiti sugli aerodromi con l'autorizzazione dell'Ufficio federale; se la sicurezza aerea
lo esige, l'Ufficio federale può altresì imporre l'istituzione di un simile
servizio.

89 Originario

3.

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

91 Originario

4.

92

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

10. Diritto
d'uso89

11. Tasse
d'aerodromo 91

II. Servizio della
sicurezza aerea
1. In generale

Legge federale

25

748.0

5

I servizi civili e militari della sicurezza aerea devono essere coordinati in funzione del bisogno e riuniti, purché tale riunione sia giudiziosa dal profilo tecnico e dell'esercizio.

6

L'attività dei servizi di sicurezza aerea non è limitata alle frontiere nazionali.

a93 1 Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza
aerea occorre l'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale.

2 Gli articoli 37-37t si applicano per analogia.

3 All'impresa che chiede l'approvazione dei piani per provvedimenti
di sicurezza aerea spetta il diritto d'espropriazione.

b94 La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.


Art. 41


95

1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti
o per adeguarli ai bisogni della sicurezza della navigazione aerea.

2

Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull'espropriazione.


Art. 42


96

1

Il Consiglio federale può prescrivere mediante ordinanza che: a.

entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici o
agli impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una
distanza determinata dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la
sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza); 93

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo
giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

94

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

2. Impianti

3. Uso della
proprietà di terzi

III. Ostacoli
alla navigazione
aerea

IV. Limitazioni
della proprietà
fondiaria

a. In generale

Navigazione aerea

26

748.0

b.

entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici
l'impiego degli edifici esistenti e la erezione di nuovi edifici
sono permessi soltanto in quanto la loro esecuzione e destinazione si concilino con gli inconvenienti provocati dal rumore
degli aeromobili (zone di rumore).

2

Il Consiglio federale può prescrivere tali zone di sicurezza e di rumore su territorio svizzero anche per aerodromi pubblici, impianti del
servizio di sicurezza o vie aeree situati all'estero.97 3

L'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore di un aerodromo pubblico situato su territorio svizzero devono
essere stabilite in piani di zona da parte dell'esercente dell'aerodromo;
devono essere uditi i Governi dei Cantoni interessati, l'Ufficio federale e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio98.99 4

Per gli aerodromi pubblici situati all'estero l'Ufficio federale subentra al posto dell'esercente dell'aerodromo, giusta il capoverso 3; esso
agisce d'accordo con gli altri uffici federali interessati.100 5

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente relative al rumore.101

Art. 43


102

1

I piani di zona sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall'esercente dell'aerodromo se
sono stabiliti in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero e
dall'Ufficio federale se sono stabiliti in favore di un aerodromo situato
all'estero, di un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea.
Senza l'autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non
può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano di zona.103 2

Se è fatta opposizione e risulta impossibile un'intesa, l'autorità cantonale competente trasmette l'opposizione all'Ufficio federale.

3

Il Dipartimento decide in merito alle opposizioni e approva i piani di zona sottopostigli dagli esercenti d'aerodromo o dall'Ufficio federale.

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
2110 2115; FF 1976 III 1235).

98

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
2110 2115; FF 1976 III 1235).

100

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110
2115; FF 1976 III 1235).

101

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

102

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

103

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
2110 2115; FF 1976 III 1235).

b. Procedura

Legge federale

27

748.0

4

Il piano di zona approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.


Art. 44


104

1

La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano di zona dà diritto a indennizzo se, negli effetti, essa equivale a un'espropriazione.

2

Il sorgere del diritto e il calcolo dell'indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all'atto della pubblicazione del piano di zona nel
Foglio ufficiale cantonale.

3

L'interessato deve far valere le proprie pretese durante i cinque anni consecutivi alla pubblicazione del piano di zona: a.

presso l'esercente dell'aerodromo, se il piano di zona è stabilito in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero; b.

presso l'Ufficio federale, se il piano di zona è stabilito in favore di un aerodromo situato all'estero, d'un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea.105 4

Se è contestata l'esistenza o l'entità della pretesa s'applica, per analogia, la procedura di stima prevista nella legislazione federale
sull'espropriazione.

a106
b107 1

Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti al traffico pubblico.

2

I provvedimenti imposti dall'esercizio devono essere adottati nelle forme del diritto privato.

3

Se non è possibile garantire in questo modo l'osservanza delle prescrizioni pertinenti, l'autorizzazione di esercitare l'aerodromo è negata o revocata.

104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197). Vedi anche il n. III delle disp. fin. mod. del 17 dic. 1971, alla
fine del presente testo.

105

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
2110 2115; FF 1976 III 1235).

106

Originario art. 44 bis.

107

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738
1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

c. Indennizzo

d. ...

e. Aerodromi
privati

Navigazione aerea

28

748.0


Art. 45


108

1

Sono a carico di chi esercita l'aerodromo le spese di costruzione, d'esercizio e di manutenzione del medesimo.

2

Sono inoltre a suo carico: a.

le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l'impiego dell'aerodromo, se
situato su territorio svizzero; b.

le indennità dovute conformemente all'articolo 44 capoverso
1, se l'aerodromo è situato su territorio svizzero.109 3

...110


Art. 46

Le spese straordinarie del servizio di sicurezza, cagionate dall'esercizio di determinate linee aeree, possono essere messe a carico anche
delle imprese di trasporti aerei interessate.


Art. 47


111

1

I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d'adattamento alle esigenze della sicurezza della
navigazione aerea.

2

La Confederazione può versare un'indennità speciale, se l'adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.


Art. 48


112

1

Fatti salvi gli articoli 45-47, la Confederazione assume le spese: a.

di sicurezza aerea, nella misura in cui non sono addossate alla
società;

b.

di soppressione o di adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un
aerodromo o di un aerodromo situato all'estero; 108

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

109

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
2110 2115; FF 1976 III 1235).

110

Abrogato dal n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984 (RU
1985 660; FF 1984 I 1013).

111

Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio
1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

112

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

V. Ripartizione
delle spese
1. Esercente
dell'aerodromo

2. Imprese di
trasporti aerei

3. Terzi

4.
Confederazione

Legge federale

29

748.0

c.

di indennizzo per le restrizioni alla proprietà fondiaria in
Svizzera a favore di un aerodromo e all'estero a favore di un
impianto di sicurezza aerea.

2

La Confederazione e la società riscuotono tasse per coprire le loro spese di sicurezza aerea.

3

Dal profilo della tecnica di sicurezza aerea l'intero territorio della Confederazione costituisce un'unità e le tasse vanno riscosse in funzione dei medesimi principi.

4

Le tasse riscosse dalla società sottostanno all'approvazione del Dipartimento.


Art. 49


113



Art. 50


114
Titolo secondo: Aeromobili e personale aeronautico Capo primo: Aeromobili

Art. 51


115
1

Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.

2

Esso definisce in particolare: a.

quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato; b.

a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme
particolari (art. 2 e 108).

3

Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione
degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti
persone e beni al suolo.

113

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

114

Abrogato dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

115

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

I. Classificazione

Navigazione aerea

30

748.0


Art. 52


116

1

L'Ufficio federale tiene la matricola svizzera degli aeromobili.

2

Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:

a.

non è immatricolato in un altro Stato; b.

adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti; c.

i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti
fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini
di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai
cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi
internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati
esteri.117

3

Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente
dalla proprietà.

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.


Art. 53


118



Art. 54


119


Art. 55

Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera120 sono considerati
come aeromobili svizzeri.

116

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

117

Nuovo testo giusta il n.I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994
733 734; FF 1993 I 609).

118

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).

119

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).

120

RU 1960 1331 II. Matricola
degli aeromobili
1. In generale

2. ...

3. ...

4. Effetti
giuridici

Legge federale

31

748.0


Art. 56


121

1

L'Ufficio aeronautico certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:122

a.

l'immatricolazione, nel certificato d'immatricolazione; b.

la navigabilità, nel certificato di navigabilità; c.123 l'emissione di rumori e sostanze nocive degli aeromobili a motore, nel certificato di rumore e di emissione di sostanze
nocive.

d....124

2

Il Consiglio federale può prescrivere la riunione dei certificati di navigabilità, di rumore e di emissione di sostanze nocive.125

3

...126

4

Il Consiglio federale emana, secondo gli accordi internazionali, prescrizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro di licenze e certificati.127


Art. 57


128

1

Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il Dipartimento emana prescrizioni sulla costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.

2

Il Dipartimento può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.

3

Le aziende di costruzione e di manutenzione devono essere titolari di una licenza dell'Ufficio federale.

121

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

122

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

123

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

124

Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

125

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

126

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

127

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

128

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

III. Certificati

IV. Costruzione
e esercizio di
aeromobili

Navigazione aerea

32

748.0


Art. 58


129

1

La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.130

2

Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità.

D'intesa con il Dipartimento federale dell'interno, emana prescrizioni
sui limiti ammessi per le emissioni di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore.131 3

L'Ufficio federale emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo
aeromobili, soggiacciono all'esame.

4

Il richiedente sopporta le spese di controllo.


Art. 59

1

Qualsiasi aeromobile che circola nello spazio aereo svizzero deve portare contrassegni ben visibili.

2

L'Ufficio federale fissa il genere dei contrassegni, se non sono prescritti da accordi internazionali.

Capo secondo: Personale aeronautico

Art. 60

1

I piloti d'aeromobili, il personale ausiliario indispensabile per la condotta d'un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti
di bordo, i meccanici di bordo e le persone che intendono formare
personale aeronautico devono, per esercitare la loro attività, essere in
possesso di una licenza dell'Ufficio federale, da rinnovarsi periodicamente.

2

Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.

3

Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.

129

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

130

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

131

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

V. Esame degli
aeromobili e
degli apparecchi
aeronautici

VI. Contrassegni

I. Licenze

Legge federale

33

748.0


Art. 61

1

Chi intende prepararsi ad un'attività, per la quale è obbligatoria la licenza conformemente all'articolo 60, deve ottenere una tessera
d'allievo dall'Ufficio federale.

2

...132


Art. 62

1

L'Ufficio federale decide circa il riconoscimento dei certificati stranieri, a meno che siano applicabili accordi internazionali in materia.

2

Esso ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione nello spazio aereo svizzero, i certificati rilasciati a un cittadino svizzero da uno
Stato estero.


Art. 63

Il Consiglio federale determina i diritti e gli obblighi del personale aeronautico mediante ordinanze e regolamenti speciali, entro i limiti degli accordi internazionali e della legislazione federale. Le condizioni
di lavoro sono regolate mediante contratto.

Parte seconda:
Rapporti giuridici derivanti dall'esercizio
della navigazione aerea
Titolo primo: Responsabilità civile verso i terzi

Art. 64

1

L'esercente dell'aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall'aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il
fatto solo che sia accertata l'esistenza di un danno causato dall'aeromobile.

2

La presente disposizione è applicabile: a.

al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall'aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di
lancio fatto in caso di necessità; b.

al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di
un aeromobile; se questa persona non appartiene all'equipaggio, l'esercente è responsabile soltanto fino all'importo
della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.

132

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738, 1974 794; FF 1971 I 197).

II. Tessera
d'allievo

III. Certificati
stranieri

IV. Diritti
e obblighi
del personale
aeronautico

I. Entità del
risarcimento
1. Norma

Navigazione aerea

34

748.0

3

L'aeromobile è considerato in volo dal momento dell'inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.


Art. 65

Chi usa un aeromobile senza il consenso dell'esercente risponde del
danno cagionato. L'esercente risponde con chi ha causato il danno
soltanto fino all'importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.


Art. 66

In caso di danno cagionato a terra da due o più aeromobili entrati in
collisione, gli esercenti di questi aeromobili sono considerati solidalmente responsabili verso i terzi vittime del danno.


Art. 67

Per le azioni di risarcimento dei danni è competente, a scelta dell'attore:
il tribunale del luogo di domicilio del convenuto, o
il tribunale del luogo in cui si è verificato il danno.


Art. 68

1

Queste azioni si prescrivono entro un anno dal giorno in cui è stato cagionato il danno. Se il danneggiato prova di non aver avuto conoscenza sia del danno, sia della sua importanza, ovvero dell'identità
della persona responsabile, la prescrizione comincia a decorrere dal
giorno in cui egli ne ha avuto conoscenza.

2

In ogni caso, l'azione si prescrive entro tre anni dal giorno in cui il danno è stato causato.


Art. 69

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni, cagionati
a terra, la cui riparazione è disciplinata da un contratto conchiuso tra
la persona lesa e quella responsabile conformemente alla presente
legge.


Art. 70

1

L'esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera133 degli aeromobili deve, con riserva dell'articolo 71, essere assicurato
contro la responsabilità civile verso i terzi presso una società autoriz133

RU 1960 1331 2. Uso illecito

3. Collisione

II. Foro

III. Prescrizione

IV. Riserva
del diritto
contrattuale

V. Garanzia per
le conseguenze
della
responsabilità
civile
1. Obbligo di
assicurazione

Legge federale

35

748.0

zata dal Consiglio federale ad esercitare nella Svizzera questo genere
d'assicurazione.

2

L'assicurazione deve garantire anche la responsabilità civile delle persone che pilotano, per conto dell'esercente, un aeromobile, o che
adempiono altri servizi a bordo, per i danni causati a terzi nell'esercizio della loro attività al servizio dell'esercente.


Art. 71

1

La garanzia per le conseguenze della responsabilità può consistere anche in un deposito di valori, facilmente realizzabili, presso una
cassa pubblica o una banca accetta all'Ufficio federale, come pure in
una cauzione solidalmente prestata da una banca o da una società
d'assicurazione autorizzata dal Consiglio federale a operare nella
Svizzera.

2

I valori e la cauzione devono essere completati non appena vi è la possibilità che le somme da essi rappresentate vengano diminuite per
il pagamento di una indennità.


Art. 72

La Confederazione e i Cantoni non sono soggetti all'obbligo di prestare garanzia per i loro aeromobili.


Art. 73

L'obbligo di prestare garanzia per gli aeromobili stranieri è regolato
dagli accordi internazionali. In mancanza di tali accordi, l'Ufficio federale può subordinare l'uso dello spazio aereo svizzero alla prestazione anticipata di una garanzia.


Art. 74


134

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla prestazione delle garanzie, specialmente per quanto concerne il loro importo e il rilascio
di certificati ufficiali concernenti il genere, l'importo e la durata di validità delle garanzie prestate.

2

Esso può estendere la prestazione delle garanzie a determinate categorie di aeromobili svizzeri che non sono iscritti nella matricola.

3

In modo analogo alla legislazione sulla circolazione stradale, il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative ai danni causati da
aeromobili sconosciuti o non assicurati.

134

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

2. Deposito
e cauzione

3. Aeromobili
della
Confederazione
e dei Cantoni

4. Aeromobili
stranieri

5. Altre
prescrizioni

Navigazione aerea

36

748.0

Titolo secondo: Diritto di trasporto aereo

Art. 75


135

1

Il Consiglio federale, consultata la Commissione della navigazione aerea, emana le prescrizioni per il trasporto delle persone, dei bagagli,
dei beni e degli animali, nonché le prescrizioni sulla responsabilità
civile del vettore rispetto ai passeggeri e agli speditori; per tale scopo,
esso si attiene ai principi delle convenzioni internazionali vincolanti
per la Svizzera.

2

Per il traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le modalità di spedizione.

3

Il Consiglio federale può regolare in altro modo il limite della responsabilità civile in favore del danneggiato per il traffico interno ed il
traffico internazionale non soggetto a convenzioni internazionali sulla
responsabilità civile nel trasporto aereo, vincolanti per la Svizzera.

4

In quanto le convenzioni applicabili riservino un aumento contrattuale dei limiti di responsabilità, il Consiglio federale può emanare
prescrizioni giusta le quali il rilascio di concessioni e di autorizzazioni
a imprese svizzere del traffico aereo commerciale deve essere subordinato alla condizione che esse offrano ai passeggeri una somma maggiore per la responsabilità civile.

5

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'istituzione di un sistema di indennizzo da parte di un'assicurazione che, in caso di limitazione della somma della responsabilità civile, garantisca a titolo
complementare la copertura totale o parziale dei diritti di risarcimento
in caso di morte o di lesioni corporali; esso può prevedere che premi
corrispondenti siano riscossi al momento della vendita dei biglietti di
volo.136


Art. 76

Per il trasporto degli invii postali per via aerea sono riservate le disposizioni speciali della legislazione postale.

a137 1

Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori

135

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
2110 2115; FF 1976 III 1235).

136

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

137

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

I. In generale

II. Riserva della
legislazione
postale

III. Copertura

Legge federale

37

748.0

aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio federale.

2

Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e
delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale
dall'esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile come trasportatori aerei.

Titolo terzo: Disposizioni comuni sulla responsabilità civile

Art. 77

1

I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge sull'assicurazione contro gli infortuni138, fatto salvo il suo articolo 44. L'assicuratore dispone del diritto
di regresso nei confronti degli assicurati, conformemente agli articoli
41-44 di detta legge.139 2

Più ampi diritti, derivanti da infortunio causato da un aeromobile, sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti.


Art. 78

Se una persona, al beneficio dell'assicurazione militare, rimane vittima di infortunio cagionato dall'uso di un aeromobile militare svizzero, è applicabile esclusivamente la legislazione federale sull'assicurazione militare.


Art. 79

Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni140, in
quanto gli articoli 64 a 78, come pure le prescrizioni emanate dal
Consiglio federale per la loro esecuzione, non dispongono altrimenti.

Titolo quarto: Sequestro conservativo degli aeromobili

Art. 80

Per sequestro conservativo, nel senso degli articoli seguenti, s'intende
ogni atto, di qualsiasi nome, con il quale un aeromobile è trattenuto,
per un interesse privato, a profitto di un creditore, del suo proprietario
o del titolare di un diritto reale che lo grava, senza che il sequestrante 138

RS 832.20

139

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

140

RS 220

I. Assicurazione
federale contro
gli infortuni

II. Assicurazione
militare

III. Diritto delle
obbligazioni

I. Nozione

Navigazione aerea

38

748.0

possa invocare una sentenza esecutiva ottenuta precedentemente nella
procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente.


Art. 81

1

Sono esclusi dal sequestro conservativo: a.

gli aeromobili destinati o adibiti esclusivamente a un servizio
di Stato;

b.

gli aeromobili effettivamente in servizio su una linea di
trasporti pubblici esercitata regolarmente e gli aeromobili di
riserva indispensabili; c.

tutti gli altri aeromobili destinati o adibiti al trasporto retribuito di persone e di cose, quando sono pronti a prendere il
volo per eseguire il trasporto, a meno che non si tratti di un
debito contratto per compiere il viaggio o di un credito sorto
durante il viaggio.

2

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro conservativo domandato dal proprietario spossessato del suo aeromobile mediante atto illecito.


Art. 82

1

Il sequestro conservativo è evitato o immediatamente revocato mediante prestazione di una garanzia sufficiente.

2

La garanzia è sufficiente allorché copre l'importo del debito e delle spese ed è destinata esclusivamente al pagamento del creditore. Essa è
pure sufficiente quando corrisponde al valore dell'aeromobile, se questo valore è inferiore all'importo del debito e delle spese.


Art. 83

1

In ogni caso la domanda di revoca del sequestro conservativo è decisa con una procedura sommaria e rapida.

2

I Governi cantonali emanano mediante ordinanza le prescrizioni procedurali necessarie. ...141


Art. 84

1

Quando si è proceduto al sequestro di un aeromobile non sequestrabile nel senso della presente legge, o quando il debitore ha dovuto
fornire garanzie per impedire il sequestro o per ottenerne la revoca, il 141

Per. 2 abrogato dal n. II 33 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

II. Esclusione

III. Sequestro
evitato mediante
prestazione di
garanzia

IV. Procedura

V. Risarcimento
dei danni
cagionati da
sequestro
conservativo
ingiustificato

Legge federale

39

748.0

creditore sequestrante risponde conformemente al Codice delle obbligazioni142 del danno causato all'esercente o al proprietario.

2

La stessa norma si applica in caso di sequestro conservativo ingiustificato.

3

L'azione per risarcimento dei danni deve essere promossa davanti al tribunale del luogo di domicilio del convenuto o davanti al tribunale
del luogo del sequestro conservativo.


Art. 85

Le prescrizioni che precedono non si applicano ai provvedimenti conservativi presi in virtù della legislazione sul fallimento, del diritto
amministrativo o del diritto penale.


Art. 86

Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri,
purché lo Stato ove sono iscritti nella matricola143 garantisca la reciprocità.


Art. 87

Restano riservate le convenzioni internazionali sulla protezione della
proprietà industriale.

Titolo quinto: Disposizioni penali Capo primo: Reati

Art. 88

1

Chiunque, violando un divieto di circolazione emanato in virtù dell'articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o
parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata,
è punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a
10 000 franchi.

2

Se il colpevole ha inoltre violato le prescrizioni dell'articolo 18 su l'obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a due anni o la
multa fino a 20 000 franchi.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 5000 franchi.

142

RS 220

143

RU 1960 1331 VI. Riserve

VII. Aeromobili
stranieri

VIII. Protezione
della proprietà
industriale

I. Delitti
1. Divieto di
circolazione

Navigazione aerea

40

748.0


Art. 89

1

Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell'articolo 59 è punito con la detenzione fino a cinque anni e
con la multa fino a 20 000 franchi.

2

In casi di poca gravità, il giudice può infliggere la sola multa.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

4

È parimente punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito dei contrassegni svizzeri. È
applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero144.

a145 1

Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le
norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione o con la
multa.

2

L'atto è parimenti punibile se è stato commesso all'estero a bordo: a.

di un aeromobile svizzero; b.

di un aeromobile straniero utilizzato da un esercente con sede
principale o con residenza permanente in Svizzera.

3

È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero146.


Art. 90

1

Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le
prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette
in tal modo scientemente in pericolo la persona o i beni di terzi a terra,
è punito con la detenzione fino a tre anni.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

bis147 Chiunque, trovandosi in preda all'alcole, a narcotici o sostanze psicotrope, svolge funzioni di membro dell'equipaggio,
chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di 144

RS 311.0

145

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

146

RS 311.0

147

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738
1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

2. Pilotaggio
di un aeromobile
munito di
contrassegni falsi

2a. Inosservanza
delle istruzioni
di un aeromobile
intercettatore

3. Pericoli
cagionati in
navigazione

4. Facoltà
menomate dei
membri
dell'equipaggio

Legge federale

41

748.0

sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall'autorità, oppure
fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro
scopo,
è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 91


148

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla
presente legge, a accordi internazionali sulla navigazione aerea, a prescrizioni d'esecuzione o a una decisione significatagli in virtù di dette
disposizioni sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo,
chiunque non ottempera un obbligo derivante da concessione o autorizzazione accordata in virtù della presente legge, delle sue prescrizioni d'esecuzione o di un accordo internazionale sulla navigazione
aerea,
è punito con l'arresto o con la multa fino a ventimila franchi.

2.149 Nei casi di esigua gravità si può prescindere da ogni pena.

bis150 Le disposizioni speciali della legge federale sul diritto penale amministrativo151 (art. 14 a 18) sono applicabili.


Art. 92

Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l'Ufficio federale può, indipendentemente dall'apertura e
dal risultato di qualsiasi procedura penale, pronunciare: a.

il ritiro definitivo o temporaneo, o la limitazione della validità
di autorizzazioni, licenze e certificati rilasciati; b.

il sequestro di aeromobili che metterebbero in pericolo la sicurezza pubblica se usati ulteriormente, o di cui vi sia da temere
l'uso abusivo.

148

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

149

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (RU 1977 2110). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I
540).

150

Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

151

RS 313.0

II.
Contravvenzioni

IIa. Altre
disposizioni
penali

III.
Provvedimenti
amministrativi
1. In generale

Navigazione aerea

42

748.0


Art. 93


152

Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 37
può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di
contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.


Art. 94


153



Art. 95


154
1

Alle contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 si applicano le disposizioni generali della legge federale sul diritto penale amministrativo155 .

2

Alle altre infrazioni si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero156.

Capo secondo:
Campo d'applicazione e perseguimento penale


Art. 96


157

Con riserva degli articoli 89 capoverso 4, 97 e 97bis della presente
legge, o degli articoli 4 a 6 del Codice penale svizzero158 , le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato nella
Svizzera.


Art. 97


159

1

Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.

2

I membri dell'equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato
fuori dell'aeromobile nell'adempimento delle loro funzioni professionali.

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

153

Abrogato dal n. 15 dell'all. al DPA (RS 313.0).

154

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

155

RS 313.0

156

RS 311.0

157

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
2110 2115; FF 1976 III 1235).

158

RS 311.0

159

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
2110 2115; FF 1976 III 1235).

2. Ritiro della
concessione

IV. Persone
giuridiche
e società
commerciali

V. Disposizioni
generali

I. Applicabilità
per territorio
delle
disposizioni
penali
1. Massima

2. Reati a bordo
di aeromobili
svizzeri

Legge federale

43

748.0

3

Il giudizio è ammesso soltanto se l'autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all'estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell'atto commesso.

4

L'articolo 6 numero 2 del Codice penale svizzero160 è applicabile indipendentemente dalla cittadinanza dell'autore.


Art. 98

1

Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.161

2

Le contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale secondo le norme procedurali della legge federale sul diritto penale amministrativo162.163

3

Se i reati sono stati commessi a bordo di un aeromobile straniero sopra il territorio svizzero o a bordo di un aeromobile svizzero fuori
della Svizzera, l'autorità svizzera competente a procedere penalmente
può rinunciare al procedimento penale.164

Art. 99

1

Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.165

2

Egli compie, fino al momento dell'arrivo delle autorità competenti, gli atti d'inchiesta che non soffrono indugio.166 3

È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell'equipaggio nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.167 4

Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere al fermo delle persone sospette.168 5

Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a 52 della legge federale sul diritto penale amministrativo169 circa l'interrogatorio dell'imputato, la raccolta di informazioni orali, l'attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.170 160

RS 311.0

161

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

162

RS 313.0

163

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

164

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

165

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

166

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

167

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

168

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

169

RS 313.0

170

Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

II. Giurisdizione

III. Attribuzioni
del comandante

Navigazione aerea

44

748.0


Art. 100

Tutte le autorità, sia di polizia sia giudiziarie, sono tenute a denunciare all'Ufficio federale qualsiasi atto punibile che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati nel senso
dell'articolo 92.

bis171 1

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante di polizia competente per l'aerodromo ha diritto di ordinare un controllo e,
all'occorrenza, la perquisizione dell'aeromobile. Su richiesta della polizia cantonale, l'equipaggio e il personale dell'infrastruttura sono tenuti a coadiuvare gli organi di polizia nell'esecuzione di tali provvedimenti.

2 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se necessario
la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si tratta. I servizi della Posta svizzera e i loro agenti devono consegnare alla polizia
cantonale gli invii postali sospetti.172 3

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a bordo d'un aeromobile in volo, il comandante di polizia menzionato al
capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei
bagagli a mano per scovare le armi e gli esplosivi. Il passeggero che si
oppone può essere escluso dal volo senza indennità alcuna.

4

Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi 1 a 3, deve essere massimamente salvaguardato il segreto privato. Per quanto possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffico aereo. Deve
essere garantito il trattamento doganale.

5

La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di controllo è disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo
1958173 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle
autorità federali e dei funzionari federali.

171

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738
1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

172 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

173

RS 170.32

IV. Obbligo
di denuncia

V.
Provvedimenti
per prevenire
attentati

Legge federale

45

748.0

ter174 1

I membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame
adeguato. Può essere loro imposto il prelievo del sangue.

2

I capi d'aerodromo e gli organi di polizia competenti per luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso d'intervento
dei capi d'aerodromo, quest'ultimi devono chiedere senz'indugio
l'operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.

3

Sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sulla procedura per il prelievo e l'analisi del sangue e sugli altri provvedimenti verso gli
utenti della strada.

Parte terza: Promovimento della navigazione aerea

Art. 101


175

1

La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l'esercizio di linee aeree regolari.177 2

In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario.

a178 1

La Confederazione può concedere prestiti con interessi e condizioni d'ammortamento preferenziali per migliorie e ampliamenti degli aeroporti di Basilea-Mulhouse, Ginevra e Zurigo sino a concorrenza del
25 per cento delle spese di costruzione; se motivi importanti lo giustificano, essa può in via eccezionale superare questo limite.

2

La Confederazione può concedere prestiti con interessi preferenziali sino a concorrenza del 25 per cento: a.

delle spese di costruzione, di installazione, di miglioria o di
ampliamento di aerodromi che servono principalmente al traffico commerciale regionale oppure servono in ampia misura 174

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738
1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

175

Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio
1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

176

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

177

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

178

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

VI.
Accertamento
dell'ebrietà
e di altri stati
analoghi

I. Prestazioni
della
Confederazione
1. Alle imprese
del traffico di
linea176

2. Agli
aerodromi

Navigazione aerea

46

748.0

all'istruzione e al perfezionamento aeronautici o alla Scuola
svizzera di aviazione da trasporto; b.

delle indennità che devono essere versate per le restrizioni
della proprietà fondiaria giusta l'articolo 44 capoverso 1.


Art. 102


179

La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti aerodromi e
a imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata
dall'interesse generale.


Art. 103


180


a181 1

La Confederazione sostiene l'istruzione e il perfezionamento aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti,
istruttori o piloti di ricognizione.

2

L'istruzione è impartita principalmente in scuole private.

3

Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione aerea la direzione amministrativa, l'informazione sulle possibilità della
carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le
spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale.

4

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati.

b182 1

La Confederazione istituisce una Scuola svizzera di aviazione da trasporto o impartisce il mandato di gestirne una per suo conto.

2

La Scuola svizzera di aviazione da trasporto è destinata all'istruzione del personale aeronautico che abbisogna di una licenza personale
dell'Ufficio federale per esercitare la propria attività.

3

Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti, delle condizioni di ammissione, dell'esercizio e della ripartizione dei costi.

179

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973
1738 1750; FF 1971 I 197).

180 Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

181

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

182

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

II. Partecipazioni

III. ...

IV. Istruzione e
perfezionamento
aeronautici

V. Scuola
svizzera di
aviazione da
trasporto
1. in generale

Legge federale

47

748.0

c183 La Scuola sottostà alla sorveglianza dell'Ufficio federale.

d184 Il Dipartimento disciplina le prestazioni finanziarie degli allievi e
delle imprese di navigazione aerea alla Scuola.

Parte quarta: Applicazione e disposizioni finali

Art. 104


185

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.


Art. 105

1

Sono riservate le disposizioni della legislazione doganale.

2

Chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.


Art. 106

1

La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64 a 74 e 77 a 79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a
persone ed a beni che si trovano a terra.

2

Del rimanente, la presente legge si applica agli aeromobili militari soltanto nella misura in cui essa è espressamente dichiarata applicabile
dal Consiglio federale.


Art. 107

Il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport prende, d'intesa con l'Ufficio federale, i provvedimenti necessari affinchè gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione,
nonchè l'ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano
senz'altro agli aeromobili militari svizzeri.

183

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

184

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

185 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

2. Sorveglianza

3. Prestazioni
finanziarie

I. Riserva della
legislazione sulle
telecomunicazio
ni

II. Riserva della
legislazione
doganale

III. Applicazione
della legge agli
aeromobili
militari
1. In generale

2. Norme per la
sicurezza della
circolazione e
ordinanza sui
segnali

Navigazione aerea

48

748.0

a186 1 L'Ufficio federale tratta i dati personali necessari all'applicazione
della presente legge, compresi i dati: a.

sui procedimenti amministrativi e penali, nonché sulle sanzioni secondo la presente legge; e b.

sull'attitudine (certificato di buona condotta e estratto del casellario giudiziale), la capacità e la salute delle persone attive
nell'aviazione civile.

2 In singoli casi comunica i dati ad altre autorità, nella misura necessaria all'esecuzione delle leggi applicate da tali autorità oppure della
presente legge.

3 Può conservare i dati in forma elettronica.


Art. 108

1

Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si
considerano tali:

a.

gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; b.

gli aeromobili senza motore; c.

gli aeromobili a motore senza occupanti; d.

gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico
alare sono minimi.187

2

Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.


Art. 109

Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una
legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per: a.

l'esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall'Assemblea federale; b.

l'applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi; c.

l'adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.

186 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

187

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3010 3024; FF 1992 I 540).

IIIa. Protezione
dei dati

IV. Norme
speciali

V. Esecuzione di
accordi
internazionali e
adattamento allo
sviluppo tecnico

Legge federale

49

748.0


Art. 110

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ad essa; in particolare: a.

il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920188 che
regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni esecutive emanate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dall'Ufficio federale; b.

le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 1921189
concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle acque.


Art. 111

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente
legge; esso è incaricato di eseguirla.

Data dell'entrata in vigore: 15 giugno 1950190 188

[RU 36 183]

189

[RU 37 84]

190

DCF del 5 giu. 1950 (RU 1950 I 504).

VI. Disposizione
abrogativa

VII. Entrata in
vigore.
Esecuzione

Navigazione aerea

50

748.0

Disposizioni finali della modificazione
del 17 dicembre 1971
191 III

1

Nell'applicazione dell'articolo 44 deve essere tenuto conto degli impianti sistemati prima del 1° gennaio 1971 in vicinanza di aerodromi
esistenti, tenuto conto della costituzione di zone di sicurezza o di zone
di rumore.

2

Le procedure giusta l'articolo 44 che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge192, sono avviate secondo il diritto cantonale
nell'intento di istituire zone di sicurezza o di rumore vanno portate a
termine secondo il diritto cantonale.

IV

Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge193 ,
l'iscrizione di aeromobili cui è applicabile l'articolo 53 è cancellata
d'ufficio dalla matricola se il proprietario o l'esercente non rispondono alle prescrizioni di detto articolo.

V

La consegna del certificato di rumore previsto nell'articolo 56 capoverso 1 lettera c può essere attuata successivamente per le diverse categorie d'aeromobili.

Disposizioni finali della modificazione
del 26 giugno 1998
194 1

Le autorizzazioni di esercizio rilasciate in virtù del diritto previgente rimangono in vigore fino alla scadenza della loro validità. Non possono più essere modificate o rinnovate.

2

I diritti derivanti da concessioni esistenti rimangono validi, purché siano effettivamente utilizzati al momento dell'entrata in vigore della
presente modifica. Essi vengono ripresi nelle concessioni di rotta. Se
tali diritti venissero pregiudicati da accordi internazionali, non può
essere preteso alcun indennizzo dalla Confederazione. I diritti in con191

RU 1973 1738; FF 1971 I 197 192

Questa legge è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l'art. 34 che è entrato in vigore il
23 nov. 1973 (RU 1973 1750).

193

Questa legge è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l'art. 34 che è entrato in vigore il
23 nov. 1973 (RU 1973 1750).

194 RU

1998 2566; FF 1997 III 982

Legge federale

51

748.0

cessione esistenti possono essere revocati o limitati con riserva di indennizzo.

Disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999195 1 Le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione di costruzione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono continuate come procedure d'approvazione dei piani. Per le
espropriazioni va, se del caso, attuata a posteriori la procedura d'opposizione.

2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

195 RU

1999 3071; FF 1998 2029

Navigazione aerea

52

748.0