01.09.2023 - * / In vigore
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.05.2022 - 30.06.2023
01.01.2022 - 30.04.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.07.2021
07.05.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 06.05.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.09.2014 - 31.12.2016
15.10.2013 - 31.08.2014
01.10.2012 - 14.10.2013
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.06.2006 - 31.12.2006
01.09.2004 - 31.05.2006
01.08.2003 - 31.08.2004
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01.02.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.01.2003
01.08.2001 - 31.12.2002
01.01.2000 - 31.07.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sulla navigazione aerea
(LNA
1)

del 21 dicembre 1948 (Stato 22 luglio 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 36 e 37ter della Costituzione federale2; 3
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19454, decreta:

Parte prima: Principi della navigazione aerea Titolo primo: Spazio aereo e superficie terrestre Capo primo: Sovranità sullo spazio aereo e suoi effetti

Art. 1


5

1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni
balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano
la Svizzera.

2 Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).

3 Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli
apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.

4 Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente
legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato
e fluido del traffico aereo.

RU 1950 I 479 1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

2

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 87 e 92 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001
(RU 2001 1678 1679; FF 1998 4434).

4

FF 1945 481

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

748.0

I. Uso dello
spazio aereo
svizzero
1. Principio e
definizioni

Navigazione aerea

2

748.0


Art. 2


6

1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto
salvo il capoverso 2:

a.

gli aeromobili svizzeri di Stato; b.

gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente
all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; c.

gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme
particolari (art. 51 e 108); d.

gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo
svizzero in virtù di accordi internazionali; e.

gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero
in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale
dell'aviazione civile (Ufficio federale).

2 Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio
aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza della navigazione aerea o per motivi inerenti alla protezione
dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli
ordigni balistici.


Art. 3

1 Il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto
il territorio della Confederazione. Esso la esercita per mezzo del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni 7(Dipartimento).8 2 Per la vigilanza immediata è istituito l'Ufficio federale9 come
speciale divisione del Dipartimento10.

3 Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente
quelle che concernono le tasse.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

7

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

8

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

9

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

10

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

2. Aeromobili e
ordigni balistici
ammessi alla
circolazione

II. Vigilanza
della
Confederazione
1. Autorità
federali

Legge federale

3

748.0

a11 Il Consiglio federale può concludere con Stati stranieri accordi relativi
al traffico aereo internazionale.

b12 13 Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa con le altre
autorità federali interessate, l'Ufficio federale può concludere, con
autorità aeronautiche estere o organizzazioni internazionali, accordi
concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di: a.

vigilanza sulle imprese di navigazione aerea; b.

sicurezza aerea;

c.

ricerche e salvataggi.


Art. 4


15

1 L'Ufficio federale può delegare speciali competenze di sorveglianza
alle direzioni degli aerodromi o ai Cantoni, alle autorità comunali o a
organismi appropriati, previo il loro accordo.

2 I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi
delega di competenze alle autorità comunali.


Art. 5

1 Il Consiglio federale nomina una Commissione della navigazione
aerea, composta di almeno sette membri, la quale dà il suo parere sulle
questioni importanti concernenti la navigazione aerea.

2 La composizione, le competenze e il modo di lavoro della Commissione sono regolati mediante ordinanza.

11

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

12

Originario art. 3bis.

13

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

1a. Accordi
internazionali
relativi al traffico
aereo

1b. Collaborazione con
autorità
straniere14

2. Delega della
sorveglianza

3. Commissione
della navigazione
aerea

Navigazione aerea

4

748.0


Art. 6


16

1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni
d'esecuzione possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di
ricorso del DATEC.17

2 Contro le inchieste sugli infortuni aeronautici sono ammessi soltanto
i ricorsi previsti dall'articolo 26a.

a18 1 Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente
applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche,
della Convenzione del 7 dicembre 194419 relativa all'aviazione civile
internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di
pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati
non verranno tradotti.

2 Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle
prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della collaborazione tra le
autorità aeronautiche europee.


Art. 7

Nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica o per ragioni di
ordine militare, il Consiglio federale può vietare o limitare in modo
temporaneo o permanente l'uso dello spazio aereo o il sorvolo di certe
zone.


Art. 8


20

1 Con riserva delle eccezioni stabilite dal Consiglio federale, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi.

2 Per gli atterramenti d'aeromobili a motore fuori di aerodromi
autorizzati è richiesta un'autorizzazione speciale, concessa caso per
caso o a tempo determinato.

3 Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo,
possono aver luogo sulle aree d'atterramento designate dal Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della prote16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

17

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

18

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

19

RS 0.748.0

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

4. Ricorso

5. Allegati alla
Convenzione di
Chicago e
collaborazione
europea

III. Limitazioni
alla navigazione
aerea
1. Divieto di
circolare

2. Aerodromi,
spazi aerei
e vie aeree

Legge federale

5

748.0

zione della popolazione e dello sport21 e le autorità cantonali competenti.

4 La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di
silenzio.

5 Per motivi importanti il Dipartimento può concedere, d'intesa con le
autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata
alle prescrizioni del capoverso 3.

6 Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti
in montagna a scopo di perfezionamento delle persone al servizio di
organizzazioni svizzere di salvataggio.

7 L'Ufficio federale può prescrivere determinati spazi aerei o vie aeree
cui gli aeromobili devono attenersi. Vanno uditi i Governi dei Cantoni
interessati.


Art. 9

1 Gli aeromobili che si dirigono all'estero o ne provengono possono
prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.

2 In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d'intesa
con l'Ufficio federale, autorizzare l'uso di altro campo.


Art. 10

L'Ufficio federale può designare, d'intesa con la Direzione generale
delle dogane, determinati punti tra i quali non può essere varcata la
frontiera.


Art. 11


22

1 Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero.

2 Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili
stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.

3 All'estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto
svizzero, a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello
Stato ospitante o sorvolato.

21

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964
(RU 1964 317 320).

3. Aerodromi
e idroscali
doganali

4. Varco della
frontiera

IV. Diritto
applicabile

Navigazione aerea

6

748.0

4 Sono, in ogni caso, riservate le disposizioni degli accordi internazionali, le norme riconosciute del diritto internazionale e le disposizioni
della presente legge sull'applicabilità territoriale delle disposizioni
penali.

a23 1 È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli
obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 194424 relativa all'aviazione civile internazionale.

2 Questa disposizione si applica per analogia anche all'uso all'estero: a.

di aeromobili svizzeri; b.

di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede
principale o residenza permanente si trova in Svizzera.

Capo secondo: Uso dello spazio aereo e misure di
sicurezza
25


Art. 12


26

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare
per garantire la sicurezza della navigazione aerea, per prevenire gli
attentati, per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria e altri
effetti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.

2 Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.

3 I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima
dell'emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli
aerodromi.


Art. 13

Il Consiglio federale può subordinare all'autorizzazione preventiva
dell'Ufficio federale, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l'organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l'esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.

23

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

24

RS 0.748.0

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

I. Utilizzazione
abusiva di
aeromobili

II. Prescrizioni
completive
1. Competenza

2. Autorizzazioni

Legge federale

7

748.0


Art. 14


27

1 Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche.

2 È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.

3 Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un'autorizzazione
dell'Ufficio federale la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il
trasporto di determinati oggetti per via aerea.


Art. 15


28

L'Ufficio federale ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza di volo e combattere i rumori degli
aeromobili, sia all'atto del rilascio d'un'autorizzazione, sia mediante
apposita decisione.


Art. 16

Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli
aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti.


Art. 17


29

1 Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a
chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle
autorità locali.

2 Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che
vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali.


Art. 18

1 Qualsiasi aeromobile può, per motivi d'ordine e di sicurezza
pubblica, essere obbligato ad atterrare. Esso deve obbedire senza indugio ai segnali d'atterramento.

2 Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo
svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo doganale 27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964
(RU 1964 317 320).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964
(RU 1964 317 320).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

3. Divieti

4. Provvedimenti
speciali

5. Ispezione

6. Atterramenti
forzati

III. Obbligo
di atterrare30

Navigazione aerea

8

748.0

per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto
sequestro fino al momento in cui l'Ufficio federale gli rilascia
l'autorizzazione di circolare.


Art. 19


31

1 L'Ufficio federale può limitare o vietare i voli di aeromobili svizzeri
all'estero se la sicurezza dell'esercizio lo esige; questa disposizione si
applica ai voli effettuati da aeromobili stranieri il cui esercente ha la
sede principale o la residenza permanente in Svizzera.

2 Qualora motivi politici impongano provvedimenti di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale li attua d'intesa con le direzioni competenti
del Dipartimento federale degli affari esteri.

a32 L'Ufficio federale può, d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale
navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se gravi motivi di politica estera lo esigono.


Art. 20


33

Ai fini di migliorare la sicurezza della navigazione aerea, il Consiglio
federale emana disposizioni concernenti l'obbligo di comunicare gli
incidenti particolari d'aviazione; le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1 si applicano agli infortuni aeronautici.


Art. 21

1 La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio
federale.

2 Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni
messi al servizio della navigazione aerea.

31

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024;
FF 1992 I 540).

32

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

33

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024;
FF 1992 I 540).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

IV. Voli
all'estero

V. Formazione
del personale
navigante
straniero nonché
manutenzione di
apparecchi
volanti stranieri

VI. Incidenti
particolari

VII. Esercizio
della polizia
aerea34

Legge federale

9

748.0


Art. 22

L'Ufficio federale può emanare disposizioni sull'organizzazione del
servizio di salvataggio negli infortuni aerei.


Art. 23


36

1 Gli infortuni aeronautici devono essere comunicati, coi mezzi più
rapidi, al Dipartimento; questo compito spetta ai membri interessati
del personale aeronautico, agli organi della polizia aerea e alle autorità
locali.

2 Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell'infortunio non
sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l'inchiesta, salvo le
operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.


Art. 24


37

1 Per ogni infortunio aeronautico è aperta un'inchiesta intesa a chiarire
le circostanze e le cause e ad impedire infortuni analoghi.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i
voli del traffico non commerciale.

3 Esso può prevedere inchieste per gli incidenti che hanno particolarmente pregiudicato la sicurezza della navigazione aerea senza aver
provocato un infortunio.

4 L'inchiesta non ha lo scopo di valutare giuridicamente le cause e le
circostanze dell'infortunio.

5 Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta ha il diritto
di consultare gli atti, purché interessi pubblici o privati importanti non
esigano il segreto di taluni documenti.


Art. 25


38

1 Un Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (Ufficio) è aggregato al Dipartimento.

2 L'Ufficio svolge l'inchiesta, se del caso in collaborazione con le
autorità giudiziarie e amministrative competenti in altre procedure e
allestisce il suo rapporto.

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 2 ott. 1959, in vigore dal 1° mag. 1960
(RU 1960 371 373).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

VIII. Infortuni
aerei35
1. Servizio di
salvataggio

2. Provvedimenti
d'urgenza

3. Inchieste sugli
infortuni
aeronautici
a. In generale

b. Ufficio
d'inchiesta sugli
infortuni
aeronautici

Navigazione aerea

10

748.0

3 Se l'esame previsto dall'articolo 26 capoverso 2 non è richiesto, tale
rapporto costituisce il rapporto finale.


Art. 26


39

1 Il Consiglio federale designa una Commissione federale sugli infortuni aeronautici (Commissione).

2 Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta, come pure
le autorità designate dal Consiglio federale, può chiedere, entro il
termine di trenta giorni dalla sua consegna, che il rapporto d'inchiesta
dell'Ufficio venga esaminato dalla Commissione affinché essa determini se è completo e concludente; in questo caso la Commissione
allestisce un rapporto finale.

a40 1 Il rapporto finale della Commissione non costituisce una decisione e
non può essere impugnato.

2 Se fatti nuovi essenziali insorgono entro un termine di dieci anni
dalla consegna del rapporto finale, l'Ufficio procede d'ufficio o su
richiesta alla riapertura della procedura. Il rifiuto di riapertura della
procedura può essere impugnato entro trenta giorni con un ricorso alla
Commissione, che statuisce definitivamente.

3 La Commissione statuisce altresì definitivamente sui ricorsi presentati contro le misure di inchiesta e sui ritardi intervenuti nello svolgimento delle inchieste.

b41 1 Il Consiglio federale stabilisce le modalità della procedura d'inchiesta, della pubblicazione dei risultati e della procedura dinanzi alla
Commissione.

2 Esso può prevedere perquisizioni, sequestri, autopsie, perizie, citazioni, convocazioni forzate e audizioni di persone sentite a titolo
informativo e di testimoni.

3 È inoltre applicabile la legge federale sulla procedura penale42,
purché talune peculiarità della procedura d'inchiesta non esigano
deroghe.

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

40

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

41

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

42

RS 312.0

c. Commissione
sugli infortuni
aeronautici

d. Rapporto
finale, riapertura
della procedura e
impugnazione

e. Disposizioni
di esecuzione

Legge federale

11

748.0

4 Il Consiglio federale stabilisce i casi nei quali, per motivi gravi, la consultazione degli atti nell'ambito di altre procedure deve essere limitata.

c43 1 La Confederazione assume le spese di inchiesta; essa dispone di un
diritto di regresso nei confronti delle persone che hanno provocato
l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.

2 Le spese di rimozione delle salme e degli aeromobili sono a carico
dell'esercente, anche se il provvedimento è stato ordinato dall'inquirente per i bisogni dell'inchiesta.

3 Il Cantone sul cui territorio si è verificato l'infortunio assume le
spese di sorveglianza in loco.

4 Il Consiglio federale stabilisce le spese e le indennità della procedura
dinanzi alla Commissione; esso può prevedere che esse siano totalmente o parzialmente addossate alle persone che hanno richiesto la
procedura o che hanno formulato richieste nell'ambito della stessa.


Art. 27


44

1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere
in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'Ufficio federale. Il
Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di
proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.

2 L'autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio
previsto, l'impresa:

a.

dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d'uso sull'aerodromo svizzero previsto quale ubicazione dell'esercizio; b.

dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie
a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile
degli aeromobili;

c.

è redditizia e dispone di un'organizzazione finanziaria e di una
contabilità affidabili; d.

dispone di una sufficiente copertura assicurativa; e.

impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze
nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale
della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.

43

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998
(RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

f. Spese

IX.

.Traffico

aereo commerciale
1.

.Imprese con

sede in Svizzera
a. Autorizzazione di
esercizio

Navigazione aerea

12

748.0

3 L'autorizzazione è rilasciata per un periodo determinato. Essa può
essere rinnovata, modificata o revocata.

4 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle
condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.


Art. 28


45

1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare
di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere
in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene
rilasciata solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di
esercizio secondo l'articolo 27.

2 Quando rilascia una concessione, il Dipartimento esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto
del collegamento degli aeroporti nazionali.

3 La concessione può essere rilasciata per l'esercizio di singole o più
rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata,
modificata o revocata.

4 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un'impresa
concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti
aerei. L'impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla
Confederazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla
concessione. L'impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli
obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29.

5 Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto
concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la
portata dell'obbligo di allestire orari di volo, di garantire l'esercizio e
il trasporto e di emanare tariffe.

6 Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare
i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto
interessate.


Art. 29


46

1 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto
professionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono
essere in possesso di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998
(RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998
(RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

b. Concessione
di rotte

2. Imprese con
sede all'estero
a.

.

Autorizzazione
di esercizio

Legge federale

13

748.0

2 L'autorizzazione viene rilasciata se: a.

l'impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei
limiti del possibile rispettoso dell'ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente; b.

l'impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e c.

importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.

3 L'autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato
non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il
trasporto professionale di persone o di merci.

4 L'autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato. Può essere
rinnovata, modificata o revocata.


Art. 30


47

1 Le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto regolare di
persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in
possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata
solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio di cui
all'articolo 29.

2 L'Ufficio federale rilascia la concessione se le condizioni fissate
negli accordi internazionali sono adempiute.

3 In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio
federale disciplina le condizioni alle quali il Dipartimento può
conferire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito,
occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità.

4 Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazione persegue l'utilizzazione della designazione multipla.


Art. 31


48

Il Consiglio federale disciplina la delimitazione del traffico di linea da
ogni altro traffico commerciale.


Art. 32


49

Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il
trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti
del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998
(RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998
(RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998
(RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

b. Concessione
di rotte

3.

.Disposizioni

comuni
a.

.Delimitazione

del traffico di
linea

b. Cabotaggio

Navigazione aerea

14

748.0


Art. 33


50

1 Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in
possesso di un'autorizzazione all'istruzione, rilasciata dall'Ufficio
federale.

2 L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di
un'organizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una
formazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d'uso su
un aerodromo adeguato.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio
delle autorizzazioni.


Art. 34


51

Art. 3552 Capo terzo: Infrastruttura53

Art. 36


54
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla
costruzione e l'esercizio degli aerodromi.

2 Può limitare il numero di idroscali.

a55 1 Per l'esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione
pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d'esercizio. Essa è
rilasciata dal Dipartimento.

2 Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a
titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l'aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico
interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento 50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998
(RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

51

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

52

Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

53

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001
(RU 2001 1678 1679; FF 1998 4434).

55

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

4. Scuole

I. Aerodromi
1. Competenza,
idroscali

2. Esercizio
a. Concessione
d'esercizio

Legge federale

15

748.0

d'esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere
per l'infrastruttura necessaria a tal fine.

3 Previo consenso del Dipartimento, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il
concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o
dalla concessione.

4 Al concessionario spetta il diritto d'espropriazione.

b56 1 Per l'esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d'aviazione) occorre
un'autorizzazione d'esercizio. Essa è rilasciata dall'Ufficio federale.

2 L'autorizzazione d'esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi
all'esercizio di un campo d'aviazione.

c57 1 Il gerente d'aerodromo deve adottare un regolamento d'esercizio.

2 Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità concrete dell'esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica»,
dalla concessione o dall'autorizzazione d'esercizio, nonché dall'approvazione dei piani e in particolare: a.

l'organizzazione dell'aerodromo; b.

le procedure d'avvicinamento e di decollo, nonché particolari
prescrizioni per l'utilizzazione dell'aerodromo.

3 Il gerente d'aerodromo sottopone il regolamento all'Ufficio federale
per approvazione.

4 Se il gerente adotta o modifica il regolamento d'esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali,
l'Ufficio federale approva il regolamento d'esercizio al più presto al
momento dell'approvazione dei piani.

56

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

57

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

b. Autorizzazione
d'esercizio

c. Regolamento
d'esercizio

Navigazione aerea

16

748.0

d58 1 L'Ufficio federale trasmette ai Cantoni interessati le domande di
modifica del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi.
In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del
21 marzo 199759 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

4 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla
procedura amministrativa60 può, durante il termine di deposito dei
piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

5 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.


Art. 37


61

1 Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono
totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo
(impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono
considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i
cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.

2 Autorità d'approvazione dei piani è: a.

per gli aeroporti il Dipartimento; b.

per i campi d'aviazione l'Ufficio federale.

3 Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni
necessarie secondo il diritto federale.

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.
Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in
modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

58

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

59

RS 172.010

60

RS 172.021

61

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

d. Modifiche
rilevanti del
regolamento
d'esercizio

3. Procedura di
approvazione
dei piani
a. Principio

Legge federale

17

748.0

5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del
territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale
secondo la legge federale del 22 giugno 197962 sulla pianificazione
del territorio.

a63 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e per
gli aeroporti, in subordine, dalla legge del 20 giugno 193064 sull'espropriazione (LEspr).

b65 La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la
documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

c66 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa richiedente
deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici,
mediante l'indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie
per l'opera progettata.

2 Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza del volo
e di un ordinato svolgimento dell'esercizio, l'autorità competente per
l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente
dall'obbligo di cui al capoverso 1.

3 Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili
devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di
deposito dei piani, all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

62

RS 700

63

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo
gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

64

RS 711

65

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo
gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

66

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

b. Diritto
applicabile

c. Procedura
ordinaria;
introduzione

d. Picchettamento

Navigazione aerea

18

748.0

d67 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la
domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere
entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di
espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr68.

e69 Al più tardi con il deposito pubblico dei piani degli impianti aeroportuali, l'impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto
all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr70 un avviso personale sui
diritti da espropriare.

f71 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla
procedura amministrativa72 o della LEspr73 può, durante il termine di
deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se
non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Per gli impianti aeroportuali, entro il termine di deposito dei piani
vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e
vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in
natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41
LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

67

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

68

RS 711

69

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

70

RS 711

71

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

72

RS 172.021

73

RS 711

e. Consultazione;
pubblicazione e
deposito dei
piani

f. Avviso
personale

g. Opposizione

Legge federale

19

748.0

g74 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del
21 marzo 199775 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

h76 1 Con l'approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al
diritto di espropriazione.

2 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio
in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del
progetto di costruzione.

3 Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani
può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto
o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato
dell'approvazione.

i77 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati
chiaramente individuabili; b.

impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della
destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto
esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e
hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione
del territorio e sull'ambiente; c.

impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più
tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato
si applica la procedura semplificata.

74

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

75

RS 172.010

76

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

77

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

h. Eliminazione
delle divergenze
nella Amministrazione
federale

4. Approvazione
dei piani; durata
di validità

5. Procedura
semplificata

Navigazione aerea

20

748.0

3 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il
picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata
pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani
sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato
precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare
opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione
dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un
termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

k78 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per
gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di
stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di
stima) secondo le disposizioni della LEspr79. Vengono discusse
soltanto le pretese annunciate.

2 Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i
piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si
chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in
possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso
anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il
rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

l80 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per
impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su domanda del Dipartimento
entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale
termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

2 Nella procedura di ricomposizione particellare: a.

possono essere inseriti fondi dell'impresa richiedente; b.

può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura; 78

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

79

RS 711

80

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

6. Procedura di
stima; immissione in possesso
anticipata

7. Ricomposizione particellare. Competenza

Legge federale

21

748.0

c.

possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie
rese necessarie dalla costruzione aeroportuale; d.

l'impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in
possesso;

e.

possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3 Il terreno ceduto all'impresa richiedente per i suoi bisogni mediante
riduzioni di superficie è bonificato all'impresa di ricomposizione
particellare, al valore venale.

4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si
applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello
scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.

5 Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari
che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere
eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale,
l'impresa richiedente sopporta integralmente le spese.

m81 1 L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati
totalmente o prevalentemente all'esercizio dell'aerodromo (impianti
accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.

2 L'autorità cantonale sente l'Ufficio federale prima di autorizzare un
impianto accessorio.

3 Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea
né compromettere l'esercizio dell'aerodromo.

4 L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali
in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

81

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

8. Impianti
accessori

Navigazione aerea

22

748.0

n82 1 L'Ufficio federale può, d'ufficio o su proposta dell'esercente
dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a
costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni,
i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati.
La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati
spetta ai Cantoni.

2 Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono
essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini
di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

o83 Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In
casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se
il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

p84 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina
gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni;
possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata
decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o
totalmente identico.

2 L'Ufficio federale sopprime una zona riservata, d'ufficio o su
domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune,
quando constata che l'impianto aeroportuale progettato non sarà
eseguito.

3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono
essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini
di ricorso.

82

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

83

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

84

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

9. Assicurazione
della
disponibilità di
terreni per
costruzioni e
impianti aeroportuali futuri
A. Zone riservate
a. Determinazione b. Effetti

c. Soppressione

Legge federale

23

748.0

q85 1 L'Ufficio federale può determinare allineamenti per assicurare
impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i
Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La
consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta
ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale
prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio
e della protezione dell'ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

2 Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani
approvati.

3 Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere
pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di
ricorso.

r86 Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione
edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i
provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di
immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati
ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

s87 1 L'Ufficio federale sopprime, d'ufficio o su domanda dell'esercente
dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti
privi di oggetto.

2 Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere
pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di
ricorso.

3 I principi dell'indebito arricchimento s'applicano per analogia ai casi
in cui è stata versata un'indennità. In caso di cambiamento di
proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di
lite, decide la Commissione di stima. È fatto salvo il ricorso di diritto
amministrativo.

85

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

86

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

87

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

B. Allineamenti.
a. Determinazione b. Effetti

c. Soppressione

Navigazione aerea

24

748.0

t88 All'interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L'articolo 15 LEspr89 si
applica per analogia.


Art. 38

1 In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli
idroscali appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all'aviazione civile.

2 Gli aeromobili a servizio dell'esercito, della dogana e della polizia
possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l'aviazione civile.

3 Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d'uso di cui ai
capoversi 1 e 2.


Art. 39


91

1 L'Ufficio federale sorveglia le tasse degli aerodromi pubblici, nella
misura in cui sono riscosse per l'uso degli impianti nel traffico aereo.

2

Per la fissazione delle tasse, l'esercente dell'aerodromo tiene parimenti conto delle emissioni foniche e di sostanze nocive degli aeromobili.


Art. 40


93

1 Il Consiglio federale organizza il servizio della sicurezza aerea.

2 Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il
servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima ad
economia mista senza scopo di lucro (società), con partecipazione
maggioritaria della Confederazione e statuti subordinati
all'approvazione del Consiglio federale. Il servizio civile e il servizio
militare della sicurezza aerea vanno coordinati in funzione dei biso88

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

89

RS 711

90

Originario 3.

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

92

Originario 4.

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

C. Atti
preparatori

10. Diritto
d'uso90

11. Tasse
d'aerodromo92

II. Servizio della
sicurezza aerea
1. In generale

Legge federale

25

748.0

gni. La Confederazione è responsabile per quanto attiene all'esercizio
della sovranità dello Stato.94 2bis La Confederazione assicura un'adeguata dotazione di capitale
della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la
costituzione di riserve; le riserve servono al finanziamento degli
investimenti e alla copertura di eventuali perdite.95 2ter La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte,
gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti
di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti.96 2quater La Confederazione finanzia totalmente o parzialmente, a favore
degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura
supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i
controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento
anticipato.97

2quinquies Il Consiglio federale stabilisce le modalità d'attuazione,
nonché il momento e l'entità del finanziamento della società e dei
pagamenti ai suoi istituti di previdenza.98 3 La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni.

4 Servizi locali di sicurezza di volo possono essere istituiti sugli aerodromi con l'autorizzazione dell'Ufficio federale; se la sicurezza aerea
lo esige, l'Ufficio federale può altresì imporre l'istituzione di un
simile servizio.

5 ...99

6 L'attività dei servizi di sicurezza aerea non è limitata alle frontiere
nazionali.

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
(RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

95

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
(RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

96 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

97 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

98 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).

99 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 2179; FF 2002 3947).

Navigazione aerea

26

748.0

a100 1 Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza
aerea occorre l'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale.

2 Gli articoli 37-37t si applicano per analogia.

3 All'impresa che chiede l'approvazione dei piani per provvedimenti
di sicurezza aerea spetta il diritto d'espropriazione.

b101 La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà
pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.


Art. 41


102

1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per impedire che
siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli ai bisogni della sicurezza della navigazione aerea.

2 Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione
aerea è applicabile la legislazione federale sull'espropriazione.


Art. 42


103

1 Il Consiglio federale può prescrivere mediante ordinanza che: a.

entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici o
agli impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una
distanza determinata dalle vie aeree possono essere eretti
edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano
la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza); b.

entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici
l'impiego degli edifici esistenti e la erezione di nuovi edifici
sono permessi soltanto in quanto la loro esecuzione e destinazione si concilino con gli inconvenienti provocati dal rumore
degli aeromobili (zone di rumore).

100

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo
giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

101

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

102

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

103

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

2. Impianti

3. Uso della
proprietà di terzi

III. Ostacoli
alla navigazione
aerea

IV. Limitazioni
della proprietà
fondiaria
a. In generale

Legge federale

27

748.0

2 Il Consiglio federale può prescrivere tali zone di sicurezza e di
rumore su territorio svizzero anche per aerodromi pubblici, impianti
del servizio di sicurezza o vie aeree situati all'estero.104 3 L'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in
favore di un aerodromo pubblico situato su territorio svizzero devono
essere stabilite in piani di zona da parte dell'esercente dell'aerodromo;
devono essere uditi i Governi dei Cantoni interessati, l'Ufficio federale e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio105.106 4 Per gli aerodromi pubblici situati all'estero l'Ufficio federale subentra al posto dell'esercente dell'aerodromo, giusta il capoverso 3; esso
agisce d'accordo con gli altri uffici federali interessati.107 5 Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sulla protezione
dell'ambiente relative al rumore.108

Art. 43


109

1 I piani di zona sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un
termine di opposizione di 30 giorni, dall'esercente dell'aerodromo se
sono stabiliti in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero e
dall'Ufficio federale se sono stabiliti in favore di un aerodromo situato
all'estero, di un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea.
Senza l'autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non
può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano di zona.110 2 Se è fatta opposizione e risulta impossibile un'intesa, l'autorità
cantonale competente trasmette l'opposizione all'Ufficio federale.

3 Il Dipartimento decide in merito alle opposizioni e approva i piani di
zona sottopostigli dagli esercenti d'aerodromo o dall'Ufficio federale.

4 Il piano di zona approvato diviene vincolante con la pubblicazione
nel Foglio ufficiale cantonale.

104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

105

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

106

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

107

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

108

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

109

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

110

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

b. Procedura

Navigazione aerea

28

748.0


Art. 44


111

1 La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano di zona dà
diritto a indennizzo se, negli effetti, essa equivale a un'espropriazione.

2 Il sorgere del diritto e il calcolo dell'indennizzo sono stabiliti dalle
condizioni esistenti all'atto della pubblicazione del piano di zona nel
Foglio ufficiale cantonale.

3 L'interessato deve far valere le proprie pretese durante i cinque anni
consecutivi alla pubblicazione del piano di zona: a.

presso l'esercente dell'aerodromo, se il piano di zona è stabilito in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero; b.

presso l'Ufficio federale, se il piano di zona è stabilito in
favore di un aerodromo situato all'estero, d'un impianto del
servizio di sicurezza o di una via aerea.112 4 Se è contestata l'esistenza o l'entità della pretesa s'applica, per
analogia, la procedura di stima prevista nella legislazione federale
sull'espropriazione.

a113
b114 1 Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti
al traffico pubblico.

2 I provvedimenti imposti dall'esercizio devono essere adottati nelle
forme del diritto privato.

3 Se non è possibile garantire in questo modo l'osservanza delle
prescrizioni pertinenti, l'autorizzazione di esercitare l'aerodromo è
negata o revocata.


Art. 45


115

1 Sono a carico di chi esercita l'aerodromo le spese di costruzione,
d'esercizio e di manutenzione del medesimo.

111

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Vedi anche il n. III delle disp. fin. mod. del
17 dic. 1971, alla fine del presente testo.

112

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

113

Originario art. 44 bis.

114

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

115

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

c. Indennizzo

d. ...

e. Aerodromi
privati

V. Ripartizione
delle spese
1. Esercente
dell'aerodromo

Legge federale

29

748.0

2 Sono inoltre a suo carico: a.

le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l'impiego dell'aerodromo, se
situato su territorio svizzero; b.

le indennità dovute conformemente all'articolo 44 capoverso
1, se l'aerodromo è situato su territorio svizzero.116 3 ...117


Art. 46

Le spese straordinarie del servizio di sicurezza, cagionate dall'esercizio di determinate linee aeree, possono essere messe a carico anche
delle imprese di trasporti aerei interessate.


Art. 47


118

1 I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono
assumersi tutte le spese d'adattamento alle esigenze della sicurezza
della navigazione aerea.

2 La Confederazione può versare un'indennità speciale, se l'adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.


Art. 48


119

1 Fatti salvi gli articoli 45-47, la Confederazione assume le spese: a.

di sicurezza aerea, nella misura in cui non sono addossate alla
società;

b.

di soppressione o di adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un
aerodromo o di un aerodromo situato all'estero; c.

di indennizzo per le restrizioni alla proprietà fondiaria in
Svizzera a favore di un aerodromo e all'estero a favore di un
impianto di sicurezza aerea.

2 La Confederazione e la società riscuotono tasse per coprire le loro
spese di sicurezza aerea.

116

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

117

Abrogato dal n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984
(RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

118

Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio
1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

119

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

2. Imprese di
trasporti aerei

3. Terzi

4. Confederazione

Navigazione aerea

30

748.0

3 Dal profilo della tecnica di sicurezza aerea l'intero territorio della
Confederazione costituisce un'unità e le tasse vanno riscosse in
funzione dei medesimi principi.

4 Le tasse riscosse dalla società sottostanno all'approvazione del
Dipartimento.


Art. 49


120



Art. 50


121
Titolo secondo: Aeromobili e personale aeronautico Capo primo: Aeromobili

Art. 51


122
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione
degli aeromobili in singole categorie.

2 Esso definisce in particolare: a.

quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato; b.

a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme
particolari (art. 2 e 108).

3 Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione
degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti
persone e beni al suolo.


Art. 52


123

1 L'Ufficio federale tiene la matricola svizzera degli aeromobili.

2 Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto
se:

a.

non è immatricolato in un altro Stato; b.

adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti; 120

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

121

Abrogato dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

122

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

123

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

I. Classificazione

II. Matricola
degli aeromobili
1. In generale

Legge federale

31

748.0

c.

i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti
fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini
di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai
cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi
internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati
esteri.124

3 Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente
dalla proprietà.

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le
condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle
immatricolazioni.


Art. 53


125



Art. 54


126


Art. 55

Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera127 sono considerati
come aeromobili svizzeri.


Art. 56


128

1 L'Ufficio aeronautico certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:129 a.

l'immatricolazione, nel certificato d'immatricolazione; b.

la navigabilità, nel certificato di navigabilità; c.130 l'emissione di rumori e sostanze nocive degli aeromobili a motore, nel certificato di rumore e di emissione di sostanze
nocive.

d....131

124

Nuovo testo giusta il n.I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994
(RU 1994 733 734; FF 1993 I 609).

125

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).

126

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).

127

RU 1960 1331 128

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

129

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

130

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

131

Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

2. ...

3. ...

4. Effetti
giuridici

III. Certificati

Navigazione aerea

32

748.0

2 Il Consiglio federale può prescrivere la riunione dei certificati di
navigabilità, di rumore e di emissione di sostanze nocive.132 3 ...133

4 Il Consiglio federale emana, secondo gli accordi internazionali,
prescrizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro di
licenze e certificati.134

Art. 57


135

1 Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il Dipartimento emana
prescrizioni sulla costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono
trovarsi a bordo.

2 Il Dipartimento può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune
parti di aeromobili.

3 Le aziende di costruzione e di manutenzione devono essere titolari di
una licenza dell'Ufficio federale.


Art. 58


136

1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera
nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a
motore sottostanno a controllo.137 2 Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità
nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.138 3 L'Ufficio federale emana un regolamento concernente l'esame degli
aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo
aeromobili, soggiacciono all'esame.

4 Il richiedente sopporta le spese di controllo.

132

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

133

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

134

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

135

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

136

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

137

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

138 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

IV. Costruzione
e esercizio di
aeromobili

V. Esame degli
aeromobili e
degli apparecchi
aeronautici

Legge federale

33

748.0


Art. 59

1 Qualsiasi aeromobile che circola nello spazio aereo svizzero deve
portare contrassegni ben visibili.

2 L'Ufficio federale fissa il genere dei contrassegni, se non sono
prescritti da accordi internazionali.

Capo secondo: Personale aeronautico

Art. 60

1 I piloti d'aeromobili, il personale ausiliario indispensabile per la
condotta d'un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti
di bordo, i meccanici di bordo e le persone che intendono formare
personale aeronautico devono, per esercitare la loro attività, essere in
possesso di una licenza dell'Ufficio federale, da rinnovarsi periodicamente.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale
aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la
loro attività.

3 Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle
licenze.


Art. 61

1 Chi intende prepararsi ad un'attività, per la quale è obbligatoria la
licenza conformemente all'articolo 60, deve ottenere una tessera
d'allievo dall'Ufficio federale.

2 ...139


Art. 62

1 L'Ufficio federale decide circa il riconoscimento dei certificati
stranieri, a meno che siano applicabili accordi internazionali in materia.

2 Esso ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione nello spazio
aereo svizzero, i certificati rilasciati a un cittadino svizzero da uno
Stato estero.


Art. 63

Il Consiglio federale determina i diritti e gli obblighi del personale
aeronautico mediante ordinanze e regolamenti speciali, entro i limiti 139

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738, 1974 794; FF 1971 I 197).

VI. Contrassegni

I. Licenze

II. Tessera
d'allievo

III. Certificati
stranieri

IV. Diritti
e obblighi
del personale
aeronautico

Navigazione aerea

34

748.0

degli accordi internazionali e della legislazione federale. Le condizioni di lavoro sono regolate mediante contratto.

Parte seconda:
Rapporti giuridici derivanti dall'esercizio
della navigazione aerea
Titolo primo: Responsabilità civile verso i terzi

Art. 64

1 L'esercente dell'aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato
dall'aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il
fatto solo che sia accertata l'esistenza di un danno causato dall'aeromobile.

2 La presente disposizione è applicabile: a.

al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall'aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di
lancio fatto in caso di necessità; b.

al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di
un aeromobile; se questa persona non appartiene all'equipaggio, l'esercente è responsabile soltanto fino all'importo
della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli
articoli 70 e 71.

3 L'aeromobile è considerato in volo dal momento dell'inizio della
manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.


Art. 65

Chi usa un aeromobile senza il consenso dell'esercente risponde del
danno cagionato. L'esercente risponde con chi ha causato il danno
soltanto fino all'importo della garanzia che è tenuto a prestare in
applicazione degli articoli 70 e 71.


Art. 66

In caso di danno cagionato a terra da due o più aeromobili entrati in
collisione, gli esercenti di questi aeromobili sono considerati solidalmente responsabili verso i terzi vittime del danno.

I. Entità del
risarcimento
1. Norma

2. Uso illecito

3. Collisione

Legge federale

35

748.0


Art. 67

Per le azioni di risarcimento dei danni è competente, a scelta
dell'attore:
il tribunale del luogo di domicilio del convenuto, o
il tribunale del luogo in cui si è verificato il danno.


Art. 68

1 Queste azioni si prescrivono entro un anno dal giorno in cui è stato
cagionato il danno. Se il danneggiato prova di non aver avuto conoscenza sia del danno, sia della sua importanza, ovvero dell'identità
della persona responsabile, la prescrizione comincia a decorrere dal
giorno in cui egli ne ha avuto conoscenza.

2 In ogni caso, l'azione si prescrive entro tre anni dal giorno in cui il
danno è stato causato.


Art. 69

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni, cagionati
a terra, la cui riparazione è disciplinata da un contratto conchiuso tra
la persona lesa e quella responsabile conformemente alla presente
legge.


Art. 70

1 L'esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera140
degli aeromobili deve, con riserva dell'articolo 71, essere assicurato
contro la responsabilità civile verso i terzi presso una società autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare nella Svizzera questo genere
d'assicurazione.

2 L'assicurazione deve garantire anche la responsabilità civile delle
persone che pilotano, per conto dell'esercente, un aeromobile, o che
adempiono altri servizi a bordo, per i danni causati a terzi nell'esercizio della loro attività al servizio dell'esercente.


Art. 71

1 La garanzia per le conseguenze della responsabilità può consistere
anche in un deposito di valori, facilmente realizzabili, presso una
cassa pubblica o una banca accetta all'Ufficio federale, come pure in
una cauzione solidalmente prestata da una banca o da una società
d'assicurazione autorizzata dal Consiglio federale a operare nella
Svizzera.

140

RU 1960 1331 II. Foro

III. Prescrizione

IV. Riserva
del diritto
contrattuale

V. Garanzia per
le conseguenze
della responsabilità civile
1. Obbligo di
assicurazione

2. Deposito
e cauzione

Navigazione aerea

36

748.0

2 I valori e la cauzione devono essere completati non appena vi è la
possibilità che le somme da essi rappresentate vengano diminuite per
il pagamento di una indennità.


Art. 72

La Confederazione e i Cantoni non sono soggetti all'obbligo di prestare garanzia per i loro aeromobili.


Art. 73

L'obbligo di prestare garanzia per gli aeromobili stranieri è regolato
dagli accordi internazionali. In mancanza di tali accordi, l'Ufficio
federale può subordinare l'uso dello spazio aereo svizzero alla prestazione anticipata di una garanzia.


Art. 74


141

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla prestazione delle
garanzie, specialmente per quanto concerne il loro importo e il rilascio
di certificati ufficiali concernenti il genere, l'importo e la durata di
validità delle garanzie prestate.

2 Esso può estendere la prestazione delle garanzie a determinate categorie di aeromobili svizzeri che non sono iscritti nella matricola.

3 In modo analogo alla legislazione sulla circolazione stradale, il
Consiglio federale può emanare prescrizioni relative ai danni causati
da aeromobili sconosciuti o non assicurati.

Titolo secondo: Diritto di trasporto aereo

Art. 75


142

1 Il Consiglio federale, consultata la Commissione della navigazione
aerea, emana le prescrizioni per il trasporto delle persone, dei bagagli,
dei beni e degli animali, nonché le prescrizioni sulla responsabilità
civile del vettore rispetto ai passeggeri e agli speditori; per tale scopo,
esso si attiene ai principi delle convenzioni internazionali vincolanti
per la Svizzera.

2 Per il traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le
modalità di spedizione.

141

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

142

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

3. Aeromobili
della Confederazione e dei
Cantoni

4. Aeromobili
stranieri

5. Altre
prescrizioni

I. In generale

Legge federale

37

748.0

3 Il Consiglio federale può regolare in altro modo il limite della
responsabilità civile in favore del danneggiato per il traffico interno ed
il traffico internazionale non soggetto a convenzioni internazionali
sulla responsabilità civile nel trasporto aereo, vincolanti per la Svizzera.

4 In quanto le convenzioni applicabili riservino un aumento contrattuale dei limiti di responsabilità, il Consiglio federale può emanare
prescrizioni giusta le quali il rilascio di concessioni e di autorizzazioni
a imprese svizzere del traffico aereo commerciale deve essere subordinato alla condizione che esse offrano ai passeggeri una somma
maggiore per la responsabilità civile.

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'istituzione di un
sistema di indennizzo da parte di un'assicurazione che, in caso di
limitazione della somma della responsabilità civile, garantisca a titolo
complementare la copertura totale o parziale dei diritti di risarcimento
in caso di morte o di lesioni corporali; esso può prevedere che premi
corrispondenti siano riscossi al momento della vendita dei biglietti di
volo.143


Art. 76

Per il trasporto degli invii postali per via aerea sono riservate le disposizioni speciali della legislazione postale.

a144 1 Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori
aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio
federale.

2 Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il
Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e
delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale
dall'esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità
civile come trasportatori aerei.

143

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

144

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

II. Riserva della
legislazione
postale

III. Copertura

Navigazione aerea

38

748.0

Titolo terzo: Disposizioni comuni sulla responsabilità civile

Art. 77

1 I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone
danneggiate assicurate giusta la legge del 20 marzo 1981145
sull'assicurazione contro gli infortuni. L'assicuratore dispone del
diritto di regresso nei confronti degli assicurati conformemente agli
articoli 72-75 della legge federale del 6 ottobre 2000146 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali.147 2 Più ampi diritti, derivanti da infortunio causato da un aeromobile,
sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti.


Art. 78

Se una persona, al beneficio dell'assicurazione militare, rimane vittima di infortunio cagionato dall'uso di un aeromobile militare
svizzero, è applicabile esclusivamente la legislazione federale
sull'assicurazione militare.


Art. 79

Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni148, in
quanto gli articoli 64 a 78, come pure le prescrizioni emanate dal
Consiglio federale per la loro esecuzione, non dispongono altrimenti.

Titolo quarto: Sequestro conservativo degli aeromobili

Art. 80

Per sequestro conservativo, nel senso degli articoli seguenti, s'intende
ogni atto, di qualsiasi nome, con il quale un aeromobile è trattenuto,
per un interesse privato, a profitto di un creditore, del suo proprietario
o del titolare di un diritto reale che lo grava, senza che il sequestrante
possa invocare una sentenza esecutiva ottenuta precedentemente nella
procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente.

145 RS 832.20 146

RS 830.1

147 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

148

RS 220

I. Assicurazione
federale contro
gli infortuni

II. Assicurazione
militare

III. Diritto delle
obbligazioni

I. Nozione

Legge federale

39

748.0


Art. 81

1 Sono esclusi dal sequestro conservativo: a.

gli aeromobili destinati o adibiti esclusivamente a un servizio
di Stato;

b.

gli aeromobili effettivamente in servizio su una linea di
trasporti pubblici esercitata regolarmente e gli aeromobili di
riserva indispensabili; c.

tutti gli altri aeromobili destinati o adibiti al trasporto retribuito di persone e di cose, quando sono pronti a prendere il
volo per eseguire il trasporto, a meno che non si tratti di un
debito contratto per compiere il viaggio o di un credito sorto
durante il viaggio.

2 Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro
conservativo domandato dal proprietario spossessato del suo aeromobile mediante atto illecito.


Art. 82

1 Il sequestro conservativo è evitato o immediatamente revocato
mediante prestazione di una garanzia sufficiente.

2 La garanzia è sufficiente allorché copre l'importo del debito e delle
spese ed è destinata esclusivamente al pagamento del creditore. Essa è
pure sufficiente quando corrisponde al valore dell'aeromobile, se
questo valore è inferiore all'importo del debito e delle spese.


Art. 83

1 In ogni caso la domanda di revoca del sequestro conservativo è
decisa con una procedura sommaria e rapida.

2 I Governi cantonali emanano mediante ordinanza le prescrizioni
procedurali necessarie. ...149

Art. 84

1 Quando si è proceduto al sequestro di un aeromobile non sequestrabile nel senso della presente legge, o quando il debitore ha dovuto
fornire garanzie per impedire il sequestro o per ottenerne la revoca, il
creditore sequestrante risponde conformemente al Codice delle obbligazioni150 del danno causato all'esercente o al proprietario.

2 La stessa norma si applica in caso di sequestro conservativo ingiustificato.

149

Per. 2 abrogato dal n. II 33 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

150

RS 220

II. Esclusione

III. Sequestro
evitato mediante
prestazione di
garanzia

IV. Procedura

V. Risarcimento
dei danni
cagionati da
sequestro
conservativo
ingiustificato

Navigazione aerea

40

748.0

3 L'azione per risarcimento dei danni deve essere promossa davanti al
tribunale del luogo di domicilio del convenuto o davanti al tribunale
del luogo del sequestro conservativo.


Art. 85

Le prescrizioni che precedono non si applicano ai provvedimenti
conservativi presi in virtù della legislazione sul fallimento, del diritto
amministrativo o del diritto penale.


Art. 86

Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri,
purché lo Stato ove sono iscritti nella matricola151 garantisca la reciprocità.


Art. 87

Restano riservate le convenzioni internazionali sulla protezione della
proprietà industriale.

Titolo quinto: Disposizioni penali Capo primo: Reati

Art. 88

1 Chiunque, violando un divieto di circolazione emanato in virtù
dell'articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o
parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata,
è punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a
10 000 franchi.

2 Se il colpevole ha inoltre violato le prescrizioni dell'articolo 18 su
l'obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a due anni o la
multa fino a 20 000 franchi.

3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a
sei mesi o la multa fino a 5000 franchi.


Art. 89

1 Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile
munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni
prescritti nell'articolo 59 è punito con la detenzione fino a cinque anni
e con la multa fino a 20 000 franchi.

2 In casi di poca gravità, il giudice può infliggere la sola multa.

151

RU 1960 1331 VI. Riserve

VII. Aeromobili
stranieri

VIII. Protezione
della proprietà
industriale

I. Delitti
1. Divieto di
circolazione

2. Pilotaggio
di un aeromobile
munito di
contrassegni falsi

Legge federale

41

748.0

3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a
sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

4 È parimente punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della
Svizzera un aeromobile indebitamente munito dei contrassegni svizzeri. È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero152.

a153 1 Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non
segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le
norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione o con la
multa.

2 L'atto è parimenti punibile se è stato commesso all'estero a bordo: a.

di un aeromobile svizzero; b.

di un aeromobile straniero utilizzato da un esercente con sede
principale o con residenza permanente in Svizzera.

3 È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero154.


Art. 90

1 Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o
membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le
prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette
in tal modo scientemente in pericolo la persona o i beni di terzi a terra,
è punito con la detenzione fino a tre anni.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a
sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

bis155 Chiunque, trovandosi in preda all'alcole, a narcotici o sostanze psicotrope, svolge funzioni di membro dell'equipaggio,
chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di
sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall'autorità, oppure
fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro
scopo,
è punito con la detenzione o con la multa.

152

RS 311.0

153

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

154

RS 311.0

155

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

2a. Inosservanza
delle istruzioni
di un aeromobile
intercettatore

3. Pericoli
cagionati in
navigazione

4. Facoltà
menomate dei
membri
dell'equipaggio

Navigazione aerea

42

748.0


Art. 91


156

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla
presente legge, a accordi internazionali sulla navigazione aerea, a
prescrizioni d'esecuzione o a una decisione significatagli in virtù di
dette disposizioni sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo,
chiunque non ottempera un obbligo derivante da concessione o autorizzazione accordata in virtù della presente legge, delle sue prescrizioni d'esecuzione o di un accordo internazionale sulla navigazione
aerea,
è punito con l'arresto o con la multa fino a ventimila franchi.

2.157 Nei casi di esigua gravità si può prescindere da ogni pena.

bis158 Le disposizioni speciali della legge federale sul diritto penale amministrativo159 (art. 14 a 18) sono applicabili.


Art. 92

Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle
autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla
navigazione aerea, l'Ufficio federale può, indipendentemente
dall'apertura e dal risultato di qualsiasi procedura penale, pronunciare: a.

il ritiro definitivo o temporaneo, o la limitazione della validità
di autorizzazioni, licenze e certificati rilasciati; b.

il sequestro di aeromobili che metterebbero in pericolo la sicurezza pubblica se usati ulteriormente, o di cui vi sia da temere
l'uso abusivo.


Art. 93


160

Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 37
può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di
contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.

156

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

157

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (RU 1977 2110). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024;
FF 1992 I 540).

158

Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

159

RS 313.0

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).

II. Contravvenzioni IIa. Altre
disposizioni
penali

III. Provvedimenti amministrativi
1. In generale

2. Ritiro della
concessione

Legge federale

43

748.0


Art. 94


161



Art. 95


162
1 Alle contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 si applicano le disposizioni generali della legge federale sul diritto penale amministrativo163.

2 Alle altre infrazioni si applicano le disposizioni generali del Codice
penale svizzero164.

Capo secondo:
Campo d'applicazione e perseguimento penale


Art. 96


165

Con riserva degli articoli 89 capoverso 4, 97 e 97bis della presente
legge, o degli articoli 4 a 6 del Codice penale svizzero166 , le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato nella
Svizzera.


Art. 97


167

1 Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori
della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.

2 I membri dell'equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono
inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato
fuori dell'aeromobile nell'adempimento delle loro funzioni professionali.

3 Il giudizio è ammesso soltanto se l'autore si trova nella Svizzera e
non è stato estradato all'estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell'atto commesso.

4 L'articolo 6 numero 2 del Codice penale svizzero168 è applicabile
indipendentemente dalla cittadinanza dell'autore.

161

Abrogato dal n. 15 dell'all. al DPA (RS 313.0).

162

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

163

RS 313.0

164

RS 311.0

165

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

166

RS 311.0

167

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).

168

RS 311.0

IV. Persone
giuridiche
e società
commerciali

V. Disposizioni
generali

I. Applicabilità
per territorio
delle disposizioni penali
1. Massima

2. Reati a bordo
di aeromobili
svizzeri

Navigazione aerea

44

748.0


Art. 98

1 Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un
aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.169 2 Le contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale secondo le norme procedurali della legge
federale sul diritto penale amministrativo170.171 3 Se i reati sono stati commessi a bordo di un aeromobile straniero
sopra il territorio svizzero o a bordo di un aeromobile svizzero fuori
della Svizzera, l'autorità svizzera competente a procedere penalmente
può rinunciare al procedimento penale.172

Art. 99

1 Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il
comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.173 2 Egli compie, fino al momento dell'arrivo delle autorità competenti,
gli atti d'inchiesta che non soffrono indugio.174 3 È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell'equipaggio
nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.175 4 Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere
al fermo delle persone sospette.176 5 Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a 52 della legge
federale sul diritto penale amministrativo177 circa l'interrogatorio
dell'imputato, la raccolta di informazioni orali, l'attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.178

Art. 100

Tutte le autorità, sia di polizia sia giudiziarie, sono tenute a denunciare all'Ufficio federale qualsiasi atto punibile che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati nel senso dell'articolo 92.

169

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

170

RS 313.0

171

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

172

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

173

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

174

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

175

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

176

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

177

RS 313.0

178

Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

II. Giurisdizione

III. Attribuzioni
del comandante

IV. Obbligo
di denuncia

Legge federale

45

748.0

bis179 1 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un
aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante di polizia
competente per l'aerodromo ha diritto di ordinare un controllo e,
all'occorrenza, la perquisizione dell'aeromobile. Su richiesta della
polizia cantonale, l'equipaggio e il personale dell'infrastruttura sono
tenuti a coadiuvare gli organi di polizia nell'esecuzione di tali provvedimenti.

2 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato
mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia
menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se
necessario la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si
tratta. I servizi della Posta svizzera e i loro agenti devono consegnare
alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.180 3 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a
bordo d'un aeromobile in volo, il comandante di polizia menzionato al
capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei
bagagli a mano per scovare le armi e gli esplosivi. Il passeggero che si
oppone può essere escluso dal volo senza indennità alcuna.

4 Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi 1 a 3, deve
essere massimamente salvaguardato il segreto privato. Per quanto
possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffico aereo.
Deve essere garantito il trattamento doganale.

5 La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di controllo è
disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo
1958181 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle
autorità federali e dei funzionari federali.

ter182 1 I membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di
influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un
esame adeguato. Può essere loro imposto il prelievo del sangue.

2 I capi d'aerodromo e gli organi di polizia competenti per luogo
hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso
d'intervento dei capi d'aerodromo, quest'ultimi devono chiedere
senz'indugio l'operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1
siano confermati da una prima inchiesta.

179

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

180 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

181

RS 170.32

182

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.

V. Provve
dimenti per
prevenire
attentati

VI. Accertamento
dell'ebrietà
e di altri stati
analoghi

Navigazione aerea

46

748.0

3 Sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sulla procedura per il
prelievo e l'analisi del sangue e sugli altri provvedimenti verso gli
utenti della strada.

Parte terza: Promovimento della navigazione aerea

Art. 101


183

1 La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione
aerea svizzera per l'esercizio di linee aeree regolari.185 2 In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del
beneficiario.

a186 1 La Confederazione può concedere prestiti con interessi e condizioni
d'ammortamento preferenziali per migliorie e ampliamenti degli aeroporti di Basilea-Mulhouse, Ginevra e Zurigo sino a concorrenza del
25 per cento delle spese di costruzione; se motivi importanti lo giustificano, essa può in via eccezionale superare questo limite.

2 La Confederazione può concedere prestiti con interessi preferenziali
sino a concorrenza del 25 per cento: a.

delle spese di costruzione, di installazione, di miglioria o di
ampliamento di aerodromi che servono principalmente al traffico commerciale regionale oppure servono in ampia misura
all'istruzione e al perfezionamento aeronautici o alla Scuola
svizzera di aviazione da trasporto; b.

delle indennità che devono essere versate per le restrizioni
della proprietà fondiaria giusta l'articolo 44 capoverso 1.


Art. 102


187

La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti aerodromi e a
imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata
dall'interesse generale.

183

Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio
1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

184

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

185

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

186

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

187

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).

I. Prestazioni
della
Confederazione
1. Alle imprese
del traffico di
linea184

2. Agli
aerodromi

II. Partecipazioni

Legge federale

47

748.0


Art. 103


188


a189 1 La Confederazione sostiene l'istruzione e il perfezionamento aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti,
istruttori o piloti di ricognizione.

2 L'istruzione è impartita principalmente in scuole private.

3 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione
aerea la direzione amministrativa, l'informazione sulle possibilità
della carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le
spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale.

4 Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo
incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati.

b190 1 La Confederazione istituisce una Scuola svizzera di aviazione da
trasporto o impartisce il mandato di gestirne una per suo conto.

2 La Scuola svizzera di aviazione da trasporto è destinata all'istruzione
del personale aeronautico che abbisogna di una licenza personale
dell'Ufficio federale per esercitare la propria attività.

3 Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti, delle condizioni
di ammissione, dell'esercizio e della ripartizione dei costi.

c191 La Scuola sottostà alla sorveglianza dell'Ufficio federale.

d192 Il Dipartimento disciplina le prestazioni finanziarie degli allievi e
delle imprese di navigazione aerea alla Scuola.

188

Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

189

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

190

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

191

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

192

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

III. ...

IV. Istruzione e
perfezionamento
aeronautici

V. Scuola svizzera di aviazione
da trasporto
1. in generale

2. Sorveglianza

3. Prestazioni
finanziarie

Navigazione aerea

48

748.0

Parte quarta: Applicazione e disposizioni finali

Art. 104


193

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.


Art. 105

1 Sono riservate le disposizioni della legislazione doganale.

2 Chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.


Art. 106

1 La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64
a 74 e 77 a 79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a
persone ed a beni che si trovano a terra.

2 Del rimanente, la presente legge si applica agli aeromobili militari
soltanto nella misura in cui essa è espressamente dichiarata applicabile
dal Consiglio federale.


Art. 107

Il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport prende, d'intesa con
l'Ufficio federale, i provvedimenti necessari affinché gli aeromobili
militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonché l'ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da
accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano
senz'altro agli aeromobili militari svizzeri.

a194 1 L'Ufficio federale tratta i dati personali necessari all'applicazione
della presente legge, compresi i dati: a.

sui procedimenti amministrativi e penali, nonché sulle
sanzioni secondo la presente legge; e b.

sull'attitudine (certificato di buona condotta e estratto del
casellario giudiziale), la capacità e la salute delle persone attive nell'aviazione civile.

193 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

194

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

I. Riserva della
legislazione sulle
telecomunicazioni II. Riserva della
legislazione
doganale

III. Applicazione
della legge agli
aeromobili
militari
1. In generale

2. Norme per la
sicurezza della
circolazione e
ordinanza sui
segnali

IIIa. Protezione
dei dati

Legge federale

49

748.0

2 In singoli casi comunica i dati ad altre autorità, nella misura necessaria all'esecuzione delle leggi applicate da tali autorità oppure della
presente legge.

3 Può conservare i dati in forma elettronica.


Art. 108

1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della
presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie.
Si considerano tali:

a.

gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; b.

gli aeromobili senza motore; c.

gli aeromobili a motore senza occupanti; d.

gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico
alare sono minimi.195

2 Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di
aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.


Art. 109

Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una
legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per: a.

l'esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall'Assemblea federale; b.

l'applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle
norme contenute in detti accordi; c.

l'adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.


Art. 110

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie ad essa; in particolare: a.

il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920196 che
regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni
esecutive emanate dal Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dall'Ufficio
federale;

195

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

196

[RU 36 183]

IV. Norme
speciali

V. Esecuzione di
accordi
internazionali e
adattamento allo
sviluppo tecnico

VI. Disposizione
abrogativa

Navigazione aerea

50

748.0

b.

le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 1921197
concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle
acque.


Art. 111

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente
legge; esso è incaricato di eseguirla.

Data dell'entrata in vigore: 15 giugno 1950198 Disposizioni finali della modificazione
del 17 dicembre 1971
199 III

1 Nell'applicazione dell'articolo 44 deve essere tenuto conto degli
impianti sistemati prima del 1° gennaio 1971 in vicinanza di aerodromi esistenti, tenuto conto della costituzione di zone di sicurezza o di
zone di rumore.

2 Le procedure giusta l'articolo 44 che, al momento dell'entrata in
vigore della presente legge200, sono avviate secondo il diritto cantonale nell'intento di istituire zone di sicurezza o di rumore vanno
portate a termine secondo il diritto cantonale.

IV

Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge201 ,
l'iscrizione di aeromobili cui è applicabile l'articolo 53 è cancellata
d'ufficio dalla matricola se il proprietario o l'esercente non rispondono alle prescrizioni di detto articolo.

V

La consegna del certificato di rumore previsto nell'articolo 56
capoverso 1 lettera c può essere attuata successivamente per le diverse
categorie d'aeromobili.

197

[RU 37 84]

198

DCF del 5 giu. 1950 (RU 1950 I 504).

199

RU 1973 1738; FF 1971 I 197 200

Questa legge è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l'art. 34 che è entrato in vigore il
23 nov. 1973 (RU 1973 1750).

201

Questa legge è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l'art. 34 che è entrato in vigore il
23 nov. 1973 (RU 1973 1750).

VII. Entrata in
vigore.
Esecuzione

Legge federale

51

748.0

Disposizioni finali della modificazione del 26 giugno 1998202 1 Le autorizzazioni di esercizio rilasciate in virtù del diritto previgente
rimangono in vigore fino alla scadenza della loro validità. Non
possono più essere modificate o rinnovate.

2 I diritti derivanti da concessioni esistenti rimangono validi, purché
siano effettivamente utilizzati al momento dell'entrata in vigore della
presente modifica. Essi vengono ripresi nelle concessioni di rotta. Se
tali diritti venissero pregiudicati da accordi internazionali, non può
essere preteso alcun indennizzo dalla Confederazione. I diritti in
concessione esistenti possono essere revocati o limitati con riserva di
indennizzo.

Disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999203 1 Le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione di costruzione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono continuate come procedure d'approvazione dei piani. Per le
espropriazioni va, se del caso, attuata a posteriori la procedura
d'opposizione.

2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

202 RU

1998 2566; FF 1997 III 982 203

RU 1999 3071; FF 1998 2029

Navigazione aerea

52

748.0