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Legge federale
sulla metrologia

(LMetr)

del 17 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 125 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20102,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina:

a.
le unità di misura legali e la loro utilizzazione;
b.
l'immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione;
c.
l'indicazione della quantità per i consumatori;
d.
l'ora ufficiale in Svizzera;
e.
i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia.

Sezione 2: Unità di misura legali

Art. 2 Principi

1 Le unità di base sono quelle stabilite con la Risoluzione 12 dell'11a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1960 e con la Risoluzione 3 della 14a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1971 (Trattato del 20 maggio 18753 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure). Esse comprendono le seguenti unità:

Grandezza

Denominazione dell'unità

Simbolo

a.

Lunghezza

metro

m

b.

Massa

chilogrammo

kg

c.

Tempo

secondo

s

d.

Intensità di corrente elettrica

ampere

A

e.

Temperatura termodinamica

kelvin

K

f.

Quantità di sostanza

mole

mol

g.

Intensità luminosa

candela

cd

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente:

a.
attribuire particolari denominazioni e simboli alle unità derivate dalle unità di base;
b.
stabilire ulteriori unità di misura per fini particolari e disciplinarne l'utilizzazione.
Art. 3 Obbligo di utilizzare le unità di misura legali

1 Le grandezze fisiche o chimiche sono espresse in unità di misura legali se usate negli ambiti seguenti:

a.
commercio e transazioni commerciali;
b.
salute dell'essere umano e dell'animale;
c.
protezione dell'ambiente;
d.
sicurezza pubblica;
e.
determinazione ufficiale di fatti.

2 Il Consiglio federale può autorizzare l'utilizzazione di unità di misura diverse da quelle legali se tale utilizzazione è conforme all'uso e non vi si oppone alcun interesse pubblico preponderante.

Sezione 3: Strumenti di misurazione

Art. 4 Definizioni

1 Per strumenti di misurazione si intendono le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione.

2 Per campione di riferimento si intende uno strumento di misurazione destinato a determinare, rappresentare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.

Art. 6 Riferibilità

1 I risultati delle misurazioni devono poter essere rapportati a un campione di riferimento appropriato attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative.

2 Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali.

Art. 7 Immissione sul mercato

1 Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni.

2 Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione. Al riguardo tiene conto del diritto internazionale.

Art. 8 Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali

1 Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un'altra procedura equivalente.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di cui al capoverso 1, nonché sulla marcatura degli strumenti di misurazione e sui documenti da redigere.

Art. 9 Verifica della stabilità di misurazione

1 Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento.

2 Il Consiglio federale può stabilire che occorre controllare anche l'assemblaggio, lo stato, l'utilizzazione o la funzionalità dello strumento.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni sul controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica.

Art. 10 Obblighi per l'utilizzazione di strumenti di misurazione

Chi utilizza uno strumento di misurazione deve assicurarsi che:

a.
sia marcato secondo gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3;
b.
la stabilità di misurazione sia verificata nel rispetto dei termini previsti;
c.
sia adatto all'utilizzazione prevista;
d.
sia utilizzato correttamente.
Art. 11 Obblighi di annunciare e di informare

Il Consiglio federale può prevedere obblighi di annunciare e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure per chi certifica la loro conformità.

Art. 12 Controlli successivi

Gli organi esecutivi verificano il rispetto degli articoli 7−11 durante l'intero periodo di utilizzazione degli strumenti di misurazione.

Art. 13 Competenze degli organi esecutivi

1 Gli organi esecutivi hanno diritto all'informazione e all'assistenza gratuite e al libero accesso agli strumenti di misurazione.

2 Gli organi esecutivi possono ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti e vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o l'utilizzazione.

3 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti degli organi esecutivi quando gli strumenti di misurazione non soddisfano i requisiti.

Sezione 4: Indicazione della quantità

Art. 14

1 Chiunque offre in vendita ai consumatori merci o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità di misura legali.

2 Il Consiglio federale può, in casi particolari, stabilire deroghe all'obbligo d'indicare la quantità, segnatamente quando lo svolgimento della transazione ne risulterebbe eccessivamente complicato.

3 Esso fissa contenuto e forma dell'indicazione della quantità.

4 Esso può emanare prescrizioni sul contenuto effettivo e sull'imballaggio.

Sezione 5: Definizione dell'ora

Art. 15

1 In Svizzera vige l'ora dell'Europa centrale. Essa corrisponde al tempo universale coordinato aumentato di un'ora.

2 Il Consiglio federale può introdurre l'ora legale per adeguare l'ora a quella vigente nei Paesi vicini. L'ora legale corrisponde all'ora dell'Europa centrale aumentata di un'ora.

Sezione 6: Esecuzione

Art. 16 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 Ai Cantoni compete la verifica della stabilità di misurazione e dell'indicazione della quantità, nonché l'esecuzione dei controlli successivi.

2 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e le competenze dei Cantoni.

3 Esso può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell'ambito dell'immissione sul mercato.

4 La Confederazione vigila sull'esecuzione.

Art. 17 Normative cantonali

1 I Cantoni disciplinano le competenze territoriali e materiali dei propri organi esecutivi.

2 Essi designano un'autorità di vigilanza.

3 Fatta salva l'approvazione dell'Istituto federale di metrologia, possono costituire regioni comuni di esecuzione o di vigilanza.

Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione

1 L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione.

2 Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1.

3 L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 19

1 Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18.

2 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:

a.
il loro ammontare;
b.
le modalità di riscossione;
c.
la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
d.
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

3 Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.

4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

5 Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 21 Violazione delle prescrizioni sull'indicazione della quantità

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
omette l'indicazione della quantità prescritta;
b.
immette sul mercato merci preimballate che non sono conformi alle norme sul contenuto effettivo.

2 La pena è della multa fino a 10 000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 22 Punibilità secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzati di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23-28 della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 24 Competenza

1 Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

2 L'Istituto federale di metrologia può denunciare le infrazioni alle autorità cantonali competenti.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20139

9 DCF del 16 dic. 2011.