941.20
Legge federale
sulla metrologia
(LMetr)
del 17 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2013)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 125 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20102,
decreta:
La presente legge disciplina:
- a.
- le unità di misura legali e la loro utilizzazione;
- b.
- l'immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione;
- c.
- l'indicazione della quantità per i consumatori;
- d.
- l'ora ufficiale in Svizzera;
- e.
- i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia.
1 Le unità di base sono quelle stabilite con la Risoluzione 12 dell'11a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1960 e con la Risoluzione 3 della 14a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1971 (Trattato del 20 maggio 18753 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure). Esse comprendono le seguenti unità:
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Grandezza
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Denominazione dell'unità
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Simbolo
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a.
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Lunghezza
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metro
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m
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b.
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Massa
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chilogrammo
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kg
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c.
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Tempo
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secondo
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s
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d.
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Intensità di corrente elettrica
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ampere
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A
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e.
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Temperatura termodinamica
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kelvin
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K
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f.
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Quantità di sostanza
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mole
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mol
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g.
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Intensità luminosa
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candela
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cd
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2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente:
- a.
- attribuire particolari denominazioni e simboli alle unità derivate dalle unità di base;
- b.
- stabilire ulteriori unità di misura per fini particolari e disciplinarne l'utilizzazione.
1 Le grandezze fisiche o chimiche sono espresse in unità di misura legali se usate negli ambiti seguenti:
- a.
- commercio e transazioni commerciali;
- b.
- salute dell'essere umano e dell'animale;
- c.
- protezione dell'ambiente;
- d.
- sicurezza pubblica;
- e.
- determinazione ufficiale di fatti.
2 Il Consiglio federale può autorizzare l'utilizzazione di unità di misura diverse da quelle legali se tale utilizzazione è conforme all'uso e non vi si oppone alcun interesse pubblico preponderante.
1 Per strumenti di misurazione si intendono le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione.
2 Per campione di riferimento si intende uno strumento di misurazione destinato a determinare, rappresentare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.
Il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 sono sottoposti alla presente legge.
1 I risultati delle misurazioni devono poter essere rapportati a un campione di riferimento appropriato attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative.
2 Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali.
1 Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni.
2 Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione. Al riguardo tiene conto del diritto internazionale.
1 Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un'altra procedura equivalente.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di cui al capoverso 1, nonché sulla marcatura degli strumenti di misurazione e sui documenti da redigere.
1 Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento.
2 Il Consiglio federale può stabilire che occorre controllare anche l'assemblaggio, lo stato, l'utilizzazione o la funzionalità dello strumento.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sul controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica.
Chi utilizza uno strumento di misurazione deve assicurarsi che:
- a.
- sia marcato secondo gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3;
- b.
- la stabilità di misurazione sia verificata nel rispetto dei termini previsti;
- c.
- sia adatto all'utilizzazione prevista;
- d.
- sia utilizzato correttamente.
Il Consiglio federale può prevedere obblighi di annunciare e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure per chi certifica la loro conformità.
Gli organi esecutivi verificano il rispetto degli articoli 7−11 durante l'intero periodo di utilizzazione degli strumenti di misurazione.
1 Gli organi esecutivi hanno diritto all'informazione e all'assistenza gratuite e al libero accesso agli strumenti di misurazione.
2 Gli organi esecutivi possono ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti e vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o l'utilizzazione.
3 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti degli organi esecutivi quando gli strumenti di misurazione non soddisfano i requisiti.
1 Chiunque offre in vendita ai consumatori merci o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità di misura legali.
2 Il Consiglio federale può, in casi particolari, stabilire deroghe all'obbligo d'indicare la quantità, segnatamente quando lo svolgimento della transazione ne risulterebbe eccessivamente complicato.
3 Esso fissa contenuto e forma dell'indicazione della quantità.
4 Esso può emanare prescrizioni sul contenuto effettivo e sull'imballaggio.
1 In Svizzera vige l'ora dell'Europa centrale. Essa corrisponde al tempo universale coordinato aumentato di un'ora.
2 Il Consiglio federale può introdurre l'ora legale per adeguare l'ora a quella vigente nei Paesi vicini. L'ora legale corrisponde all'ora dell'Europa centrale aumentata di un'ora.
1 Ai Cantoni compete la verifica della stabilità di misurazione e dell'indicazione della quantità, nonché l'esecuzione dei controlli successivi.
2 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e le competenze dei Cantoni.
3 Esso può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell'ambito dell'immissione sul mercato.
4 La Confederazione vigila sull'esecuzione.
1 I Cantoni disciplinano le competenze territoriali e materiali dei propri organi esecutivi.
2 Essi designano un'autorità di vigilanza.
3 Fatta salva l'approvazione dell'Istituto federale di metrologia, possono costituire regioni comuni di esecuzione o di vigilanza.
1 L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione.
2 Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1.
3 L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.
1 Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18.
2 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
- a.
- il loro ammontare;
- b.
- le modalità di riscossione;
- c.
- la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
- d.
- la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
3 Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.
4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.
5 Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni.
1 È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- a.
- immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della presente legge;
- b.
- nega agli organi esecutivi informazioni, assistenza o libero accesso agli strumenti di misurazione.
2 La pena è della multa fino a 5000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- a.
- omette l'indicazione della quantità prescritta;
- b.
- immette sul mercato merci preimballate che non sono conformi alle norme sul contenuto effettivo.
2 La pena è della multa fino a 10 000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.
In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzati di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23-28 della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio.
Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.
1 Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
2 L'Istituto federale di metrologia può denunciare le infrazioni alle autorità cantonali competenti.
Le seguenti leggi federali sono abrogate:
- 1.
- legge federale del 9 giugno 19776 sulla metrologia;
- 2.
- legge federale del 21 marzo 19807 sull'ora.
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20139