01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.05.2022
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
16.07.2012 - 31.08.2017
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01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.08.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) del 21 marzo 1997 (Stato 16 luglio 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 57 capoverso 2 della Costituzione federale1,
nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19942,3 decreta: Sezione 1: Scopo, compiti e limiti

Art. 1

Scopo La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.


Art. 2

Compiti

1

La Confederazione prende le misure preventive ai sensi della presente legge per rilevare e combattere tempestivamente i pericoli dovuti alle attività terroristiche, di spionaggio, di estremismo violento e di violenza in occasione di manifestazioni sportive.4 Le informazioni devono consentire alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni di intervenire per tempo conformemente al diritto determinante.

2

Le misure preventive comprendono anche gli atti preparatori relativi al commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché al trasferimento illegale di tecnologia.

3

La Confederazione assiste le autorità di polizia e di perseguimento penale competenti, trasmettendo loro informazioni relative alla criminalità organizzata, in particolare quando si tratta di collaborare con autorità di sicurezza estere.

RU 1998 1546 1 RS

101

2 FF

1994 II 1004 3

Nuovo testo giusta il n. n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

4

Nuovo testo giusta il n. n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

120

Sicurezza della Confederazione 2

120

4

Sono misure preventive: a. la valutazione periodica della situazione di minaccia da parte delle autorità politiche e il conferimento di mandati agli organi preposti alla sicurezza interna (organi di sicurezza); b. il trattamento di informazioni sulla sicurezza interna ed esterna; c. i controlli di sicurezza relativi alle persone; d. le misure atte a tutelare le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; e.5 la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; f.6 le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, secondo gli articoli 24a e 24c.


Art. 3

Limiti

1

Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. Il trattamento di tali informazioni è tuttavia lecito qualora un indizio fondato permetta di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di estremismo violento o di spionaggio vietato.7 2 Le informazioni di cui al capoverso 1 sono registrate con riferimento alle persone interessate. Se entro un anno dalla registrazione non è fornita la prova che le attività osservate servono alla preparazione o all'esecuzione di attività terroristiche, di estremismo violento o di spionaggio vietato o se tale ipotesi ha potuto essere scartata già in precedenza, tutti i riferimenti alle persone interessate contenuti nei dati raccolti conformemente al capoverso 1 e tutte le registrazioni di immagini e suoni devono essere cancellati immediatamente.8 3 Il segreto di voto, delle petizioni e delle statistiche è inviolabile.

4

Gli organi di sicurezza possono inoltre, in vista delle misure di protezione di persone ed edifici ai sensi della sezione 5, trattare le informazioni necessarie a garantire la protezione di persone, organizzazioni o manifestazioni minacciate.

5

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

6

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 3

120

Sezione 2: Ripartizione dei compiti

Art. 4

Principio

1

Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.

2

Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l'assistono sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione.


Art. 5

Adempimento dei compiti da parte della Confederazione 1

Per assumere la direzione in materia di sicurezza interna, il Consiglio federale: a. valuta periodicamente la situazione di minaccia, fissa i diritti e i doveri relativi all'informazione e adegua i mandati;

b.9 appronta uno schema delle misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 200710 sullo Stato ospite; c. ordina misure concrete in caso di situazioni particolari di minaccia.

2

Esso disciplina la ripartizione dei compiti tra il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)11 e l'Ufficio federale di polizia (fedpol), nonché tra questi ultimi e gli organi della sicurezza militare in periodo di servizio d'appoggio o di servizio attivo.12 3 Il SIC e fedpol adempiono i compiti federali definiti dalla presente legge, nella misura in cui non siano attribuiti ad altro organo.13
a14 Impiego di armi di servizio 1

Il Consiglio federale stabilisce quali collaboratori del SIC prestano servizio con l'arma e ne disciplina l'istruzione. A tal fine tiene conto in particolare della situazione di pericolo individuale nel quadro dei compiti di servizio.

9

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

10 RS

192.12

11 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

12 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

13 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

14 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

Sicurezza della Confederazione 4

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2

L'impiego dell'arma dev'essere adeguato alle circostanze ed è consentito soltanto in caso di:

a. legittima

difesa;

b. stato

di

necessità.

3

Una persona ferita deve ricevere la necessaria assistenza.


Art. 6

Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni 1

Ogni Cantone designa l'autorità che collabora con il SIC e con fedpol nell'esecuzione della presente legge. Esso fissa la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.15 2

Se un Cantone ha delegato compiti di polizia di sicurezza a determinati Comuni, quest'ultimi collaborano direttamente con le autorità federali, allo stesso titolo di un Cantone.

3

Le persone incaricate dai Cantoni dell'adempimento dei compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all'autorità cantonale di sorveglianza.


Art. 7

Collaborazione tra Confederazione e Cantoni 1

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) cura i contatti con i governi cantonali e collabora con le conferenze governative intercantonali.16 2 I Cantoni adempiono di norma in maniera indipendente i mandati secondo la presente legge. Qualora più Cantoni debbano cooperare o vi sia pericolo nel ritardo, il SIC può assumere la direzione.

3

Se ritengono che determinate persone o organizzazioni debbano essere oggetto di una ricerca d'informazioni o ne debbano essere escluse, i Cantoni presentano una richiesta in tal senso al SIC.

4

Il SIC rilascia i singoli mandati per scritto; in casi urgenti può rilasciare il mandato oralmente e poi confermarlo per scritto.


Art. 8

Relazioni con l'estero 1

Le relazioni con le autorità estere incaricate di compiti di sicurezza incombono alla Confederazione.

2

Per le questioni di sicurezza i Cantoni possono cooperare con le autorità straniere di polizia competenti per la regione di frontiera.

15 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

16 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 5

120


Art. 9


17

Divieto di svolgere un'attività 1

Previa consultazione del SIC, il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo di svolgere un'attività volta direttamente o indirettamente a propugnare, appoggiare o favorire in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che costituisca una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La portata e il tenore del divieto sono specificati con la massima precisione possibile.

2

Il divieto può essere disposto per un periodo di cinque anni al massimo. Può essere prorogato di volta in volta di cinque anni se sono adempiuti i presupposti di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale verifica periodicamente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se non lo sono più, revoca il divieto.

3

Contro il divieto di svolgere un'attività può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. La decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

4

Del rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 3: Trattamento delle informazioni

Art. 10


18

Obbligo d'informazione del SIC e di fedpol Il SIC e fedpol informano gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni nonché gli organi federali che collaborano all'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell'ambito dei loro compiti.

a19 Rappresentazione della situazione 1

Per rappresentare la situazione in materia di sicurezza interna (rappresentazione della situazione), il SIC gestisce un sistema d'informazione elettronico in cui tratta dati su avvenimenti e misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Il SIC può registrare nel sistema dati personali e dati personali degni di particolare protezione in quanto siano indispensabili per la rappresentazione della situazione.

2

Il sistema serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per dirigere le attività e diffondere le informazioni in vista della definizione e dell'attuazione di misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di avvenimenti in cui si prevedono atti violenti.

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

18 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

19 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

Sicurezza della Confederazione 6

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3

In quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i dati sono trattati dai servizi del SIC responsabili dell'esecuzione della presente legge e dalle autorità competenti dei Cantoni. Il SIC controlla l'esattezza e la rilevanza dei dati utilizzati e rettifica o cancella i dati inesatti o irrilevanti.

4

Nei limiti stabiliti dall'articolo 17 e per gli scopi di cui al capoverso 2, il sistema è a disposizione delle autorità di sicurezza e di polizia svizzere mediante una procedura di richiamo. Nei limiti stabiliti dall'articolo 17 capoversi 2-5 e per gli scopi di cui al capoverso 2, in caso di avvenimenti particolari il SIC può eccezionalmente concedere l'accesso a tempo determinato anche a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere. L'accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione dell'evento particolare. 5 Il Consiglio federale disciplina i diritti d'accesso e i principi per la conservazione e la cancellazione dei dati.


Art. 11

Mandati generali di informazione 1

Il Consiglio federale disciplina per ordinanza i fatti e le contestazioni che i Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 sono tenuti ad annunciare spontaneamente. Fissa l'estensione dell'obbligo d'informazione e la procedura per la comunicazione delle informazioni.

2

Il DDPS determina in una lista confidenziale i fatti che devono essere comunicati al SIC, ma che, in virtù dell'obbligo di mantenere il segreto, non possono essere pubblicati.20 3 Il DDPS designa in una lista d'osservazione confidenziale le organizzazioni e i gruppi in merito a cui sussiste il sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna. Il sospetto è dato anche qualora e fintantoché un'organizzazione o un gruppo siano iscritti in una lista allestita da un'organizzazione internazionale di sicurezza collettiva quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una comunità sovranazionale quale l'Unione europea.21 4 Al SIC devono essere comunicate tutte le informazioni concernenti attività o esponenti di organizzazioni o gruppi di cui al capoverso 3.22 5 Le organizzazioni e i gruppi sono cancellati dalla lista d'osservazione se non figurano più in alcuna lista internazionale secondo il capoverso 3 e se non sussiste più alcun sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.23 6 Il Consiglio federale designa in un'ordinanza: 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

22 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

23 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 7

120

a. le organizzazioni internazionali e le comunità sovranazionali le cui liste devono essere considerate ai fini dell'iscrizione nella lista d'osservazione di cui al capoverso 3; e b. i criteri secondo cui è periodicamente verificato il contenuto della lista d'osservazione.24

7

Il DDPS sottopone le liste di cui ai capoversi 2 e 3 una volta all'anno all'approvazione del Consiglio federale e in seguito alla Delegazione delle Commissioni della gestione per conoscenza.25


Art. 12

Obbligo d'informazione dei Cantoni I Cantoni informano spontaneamente il SIC quando vengono a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna. Forniscono inoltre le informazioni che essi sono tenuti a comunicare in virtù dei mandati generali di informazione (art. 11) o di mandati del SIC.


Art. 13

Comunicazioni e informazioni di altri servizi 1

Le seguenti autorità e servizi sono obbligati a informare il SIC o i Cantoni all'attenzione del SIC: a. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane; b. organi della sicurezza militare, dell'informazione militare e dei controlli militari;

c. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti in merito all'entrata e al soggiorno degli stranieri in Svizzera nonché alle questioni dell'asilo; d. unità amministrative della Confederazione che collaborano all'adempimento di compiti in materia di polizia di sicurezza; e. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali; f.

autorità responsabili delle relazioni diplomatiche e consolari; g. autorità competenti per il rilascio dei permessi di trasporto di determinati beni.

1bis

Il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni comunica al SIC, conformemente all'articolo 14 capoverso 2bis della legge federale del 6 ottobre 200026 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e

24 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

25 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

26 RS

780.1

Sicurezza della Confederazione 8

120

del traffico delle telecomunicazioni, informazioni sugli utenti di collegamenti di telecomunicazione, sugli elementi d'indirizzo e sui generi di collegamento.27 2 Queste autorità informano spontaneamente il SIC quando vengono a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna. Forniscono inoltre informazioni in virtù dei mandati generali di informazione (art. 11) o di mandati in casi specifici.

3

Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, servizi o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare le informazioni o a fornire i dettagli necessari per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna derivante dall'estremismo violento o dallo spionaggio economico.28 4 ...29

a30 Obbligo d'informazione speciale delle autorità 1

Le autorità e i servizi non menzionati nell'articolo 13 capoverso 1 e le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche sono tenuti, in casi specifici, a comunicare al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, le informazioni necessarie per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna se detta minaccia:

a. rischia di ledere un importante bene giuridico quale l'integrità fisica, la vita o la libertà oppure la stabilità e il funzionamento dello Stato; e b. deriva:

1. da attività terroristiche, vale a dire mene tendenti a influire o a modificare lo Stato e la società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore,

2. da spionaggio politico o militare ai sensi degli articoli 272, 274 e 301 del Codice penale31,

3. dalla proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi.

2

Anche le autorità fiscali sottostanti a obblighi legali di segreto sono tenute a fornire informazioni ai sensi del capoverso 1. Il SIC informa tuttavia sommariamente la competente autorità fiscale, indicando in che cosa consiste la minaccia concreta da scoprire o sventare e in che modo le informazioni sulla situazione fiscale della persona interessata dalla soppressione del segreto fiscale possono contribuire a 27 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

29 Abrogato dal n. I della LF 23 dic. 2011, con effetto dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

30 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 20067 (RU 2006 3703; FF 2005 5009). Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

31 RS

311.0

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 9

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scoprire o sventare la minaccia. Il SIC specifica in una richiesta scritta segnatamente la persona fisica o giuridica interessata, l'informazione necessaria e il periodo cui questa si riferisce. L'autorità interpellata è tenuta a serbare il segreto nei confronti di terzi sulla richiesta e sulle eventuali informazioni fornite.

3

Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni. Tra queste figurano segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, in quanto emanino atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa oppure svolgano compiti federali d'esecuzione loro attribuiti; sono eccettuati i Cantoni.

4

Se, mediante informazioni secondo i capoversi 1 e 2, il SIC viene a conoscenza di reati commessi dalla persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni o da terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perseguimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di procedura penale33).

5

Le autorità e i servizi non menzionati nell'articolo 13 capoverso 1 nonché le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche possono informare spontaneamente il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, allorché vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 1.

b34 Controversie in merito all'obbligo d'informazione 1

L'autorità di vigilanza comune decide sulle controversie tra il SIC e un'unità dell'Amministrazione federale centrale in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a. La sua decisione è definitiva.

2

In caso di controversie in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a tra il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni e un'autorità, un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale decentralizzata, un'unità amministrativa cantonale o un'organizzazione che esercita funzioni pubbliche, la procedura è retta dall'articolo 36a della legge del 17 giugno 200535 sul Tribunale amministrativo federale.

c36 Obbligo d'informazione dei trasportatori commerciali 1

In casi specifici, il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni che operano su mandato del SIC possono chiedere a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto di fornire le informazioni relative a una determinata prestazione, necessarie per scopri-

32 RS

172.021

33 RS

312.0

34 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

35 RS

173.32

36 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

Sicurezza della Confederazione 10

120

re o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna di cui all'articolo 13a capoverso 1.

2

Contro le decisioni del SIC aventi per oggetto la fornitura di informazioni di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. La decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

3

Se, mediante informazioni di cui al capoverso 1, il SIC viene a conoscenza di reati commessi dalla persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni o da terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perseguimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di procedura penale37).


Art. 13d
b38 Segreto professionale

Il segreto professionale tutelato dalla legge è garantito.

e39 Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda 1

Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.

2

Esse trasmettono il materiale al SIC. Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196840 sulla procedura amministrativa.

3

Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.

4

In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all'autorità penale competente.

5

In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:

a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;

b. raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.


Art. 14

Ricerca di informazioni 1

Gli organi di sicurezza federali e cantonali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all'insaputa della persona interessata.

37 RS

312.0

38 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

39 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

40 RS

172.021

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 11

120

2

I dati personali possono essere raccolti con: a. valutazione delle fonti accessibili al pubblico; b. richiesta di informazioni; c. consultazione di fascicoli ufficiali; d. ricezione e valutazione di comunicazioni; e. ricerca dell'identità o del soggiorno delle persone; f. osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni; g. accertamento dei movimenti e contatti delle persone.

3

L'impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un'istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l'osservazione di fatti in ambienti privati.

a41 Informatori 1 È un informatore chiunque, regolarmente o in casi specifici, trasmetta al SIC informazioni utili all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

2

Il SIC può rimborsare le spese sostenute dagli informatori per la ricerca delle informazioni e ricompensare le segnalazioni particolarmente utili.

3

Se la protezione delle fonti e l'ulteriore ricerca di informazioni lo esigono, tali indennità o ricompense non sono considerate né come reddito imponibile né come reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194642 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

b43 Protezione degli informatori 1

Per proteggere l'integrità fisica e la vita degli informatori, il SIC adotta o finanzia misure di protezione o di trasferimento. Può altresì adottare provvedimenti che consentano agli informatori di prendere la dimora o il domicilio in Svizzera o all'estero.

2

Le misure possono essere adottate anche a favore di persone vicine agli informatori.

3

Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire agli informatori un'identità fittizia dopo la conclusione della collaborazione, se ciò è indispensabile per proteggerne l'integrità fisica e la vita. D'intesa con gli interessati, il SIC stabilisce le condizioni per l'uso dell'identità fittizia.

41 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

42 RS

831.10

43 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

Sicurezza della Confederazione 12

120

4

Le misure di cui ai capoversi 1-3 sono limitate nel tempo. In via eccezionale, se i rischi per gli interessati sono particolarmente gravi e vi è da presupporre che perdurino, il capo del DDPS può rinunciare a stabilire un limite temporale oppure commutare una misura limitata nel tempo in una misura a tempo indeterminato. In caso di misure a tempo indeterminato, il DDPS verifica periodicamente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se non lo sono più, revoca le misure entro un congruo termine.

c44 Identità fittizie

1

Su richiesta, il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire un'identità fittizia alle seguenti persone, al fine di garantire la loro sicurezza o la ricerca di informazioni: a. i collaboratori del SIC; b. i collaboratori degli organi di sicurezza dei Cantoni operanti su mandato della Confederazione; c. gli informatori del SIC nell'ambito di una determinata operazione.

2

L'autorizzazione è limitata a: a. cinque anni al massimo, per i collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo;

b. dodici mesi al massimo, per gli informatori del SIC; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di sei mesi al massimo.

3

L'impiego di un'identità fittizia è consentito soltanto se la prevista ricerca di informazioni:

a. si riferisce a una minaccia concreta per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;

b. concerne uno dei seguenti settori: 1. attività

terroristiche,

2. spionaggio politico, economico o militare ai sensi degli articoli 272-274 e 301 del Codice penale45, 3. proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi, 4. estremismo violento, vale a dire mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell'uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti; 44 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

45 RS

311.0

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 13

120

c. è adeguata e necessaria perché: 1. la ricerca di informazioni secondo l'articolo 14 non ha dato frutti oppure perché, senza l'impiego di un'identità fittizia, la ricerca di informazioni risulterebbe vana o eccessivamente difficile, o

2. la gravità e la natura della minaccia per le persone incaricate della ricerca di informazioni conformemente al capoverso 1 la giustificano poiché rischia di essere leso un loro bene giuridico importante quale la salute, la vita o l'integrità fisica; e d. non è sproporzionata rispetto al valore delle informazioni.

4

Il direttore del SIC verifica se sono adempiuti i presupposti per l'impiego di un'identità fittizia. In caso affermativo, presenta al capo del DDPS la richiesta di cui al capoverso 1; questi può: a. accogliere la richiesta; b. accogliere la richiesta vincolandola a limitazioni o condizioni supplementari; c. respingere la richiesta; o d. rinviare la richiesta al SIC perché la completi.

5

La procedura per la proroga di cui al capoverso 2 è retta dai capoversi 3 e 4.

6

Per creare e conservare identità fittizie possono essere allestiti o modificati secondo le necessità del SIC documenti d'identità, atti e altri documenti. Le competenti autorità federali, cantonali e comunali sono tenute a collaborare con il SIC.

7

Il SIC adotta le misure necessarie a prevenire uno smascheramento.


Art. 15

Trattamento dei dati personali 1

Gli organi di sicurezza valutano le informazioni in merito a esattezza e rilevanza.

Distruggono le informazioni inesatte o inutili e, se si tratta di comunicazioni di altri organi di sicurezza, ne informano il servizio che le ha comunicate.

2

Possono trattare i dati personali degni di particolare protezione e stabilire profili della personalità soltanto in conformità con l'ordinanza; il Consiglio federale tiene conto segnatamente del genere del sospetto nonché dei rischi del trattamento per la persona interessata.

3 Il SIC tratta per mezzo di un sistema d'informazione elettronico i dati a cui dev'essere garantito in ogni momento il rapido accesso. Soltanto le persone del SIC incaricate dei compiti secondo la presente legge, le autorità di polizia e di perseguimento penale federali e gli organi di sicurezza dei Cantoni, possono accedere a tali dati mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale fissa in dettaglio le premesse per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza. Il DDPS disciplina i diritti d'accesso.46 46 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

Sicurezza della Confederazione 14

120

4

Il sistema d'informazione è gestito separatamente dagli altri sistemi d'informazione della polizia o dell'amministrazione.47 5

Il Consiglio federale definisce le diverse categorie di dati, fissa le durate massime di conservazione dei dati e veglia segnatamente affinché i dati poco affidabili siano verificati periodicamente al fine di determinare se essi siano ancora necessari all'adempimento dei compiti definiti nella presente legge. In caso contrario essi devono essere cancellati nel sistema d'informazione. Un controllo interno della protezione dei dati garantisce la qualità e la rilevanza dei dati.

6

...48


Art. 16

Trattamento da parte dei Cantoni 1

I Cantoni trattano, secondo le disposizioni della Confederazione, i dati che ricevono durante l'esecuzione della presente legge. Essi li conservano separati dai dati cantonali.

2

Nella misura in cui gli organi di sicurezza dei Cantoni gestiscono un proprio sistema d'informazione automatizzato, le prescrizioni relative al sistema d'informazione della Confederazione sono applicabili per analogia. Il regolamento di gestione del sistema cantonale dev'essere approvato dal DDPS49.

3

Nella misura in cui trattano dati secondo la presente legge, gli organi di sicurezza dei Cantoni sottostanno al diritto federale sulla protezione dei dati. Sono fatti salvi i diritti di sorveglianza previsti dal diritto cantonale.


Art. 17

Comunicazione di dati personali 1

Il Consiglio federale determina per ordinanza i destinatari con funzioni pubbliche residenti in Svizzera, ai quali il SIC è autorizzato nel singolo caso a comunicare dati personali, nella misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna o il controllo dell'adempimento dei compiti. ...50 1bis Le informazioni sono messe senza indugio a disposizione di altre autorità se possono essere utili per il perseguimento penale o la lotta contro la criminalità organizzata, se vi sono sufficienti indizi di reato e se per perseguire il reato avrebbe potuto essere disposta la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 del Codice di procedura penale51).52 47 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1°gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

48 Abrogato dal n. I della LF 23 dic. 2011, con effetto dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

49 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

50 Per. abrogato dal n. I della LF 23 dic. 2011, con effetto dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

51 RS

312.0

52 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 15

120

1ter

In tutti gli altri casi la comunicazione può essere rinviata se e nella misura in cui un interesse pubblico preponderante alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera o alla protezione di interessi privati prevale sull'interesse all'azione penale.53 2 La comunicazione di dati personali a privati è autorizzata soltanto se: a. è senza alcun dubbio nell'interesse della persona in questione e quest'ultima ha dato il suo consenso alla comunicazione oppure le circostanze non lasciano alcun dubbio in merito al suo consenso; b. è necessaria per evitare un grave pericolo immediato; c. è necessaria per motivare una richiesta di informazioni.

3

Il SIC può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se: a. l'informazione è necessaria per prevenire o chiarire un crimine o un delitto punibile anche in Svizzera; b. una domanda svizzera d'informazioni dev'essere motivata; c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona di cui si tratta e quest'ultima vi ha acconsentito oppure se le circostanze permettono di presumerne l'accordo; d. la comunicazione è indispensabile alla salvaguardia di interessi considerevoli inerenti alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario;

e.54 lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e che i dati personali comunicati gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati.

4

La comunicazione all'estero non può avvenire se la persona interessata dovesse, in ragione della trasmissione dei dati, essere esposta al pericolo di una doppia punizione o a pregiudizi gravi per la salute, la vita, o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 195055 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

5

Se i dati personali sono richiesti nel quadro di un procedimento, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria. La protezione della fonte informativa deve essere garantita. L'identità di una fonte in Svizzera può essere resa nota alle autorità svizzere di perseguimento penale soltanto se la persona in questione è sospettata di un reato perseguibile d'ufficio o se ciò è indispensabile 53 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

54 Introdotta dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

55 RS

0.101

Sicurezza della Confederazione 16

120

per fare luce su un reato grave. In caso di contestazione, decide il Tribunale penale federale.56 6 Gli organi di sicurezza dei Cantoni possono comunicare i dati che hanno ricevuto dalla Confederazione soltanto ad altri servizi cantonali e unicamente nel rispetto dei principi emanati dal Consiglio federale.

7

…57


Art. 18


58

Diritto d'accesso

1

Il diritto d'accesso è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 199259 sulla protezione dei dati (LPD); sono fatti salvi i capoversi 2-8.

2

Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nel sistema di cui all'articolo 15 capoverso 3, il SIC differisce tale informazione: a. se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigono il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente, sempre che tali interessi siano riferibili: 1. al rilevamento e alla lotta alle minacce derivanti da: a. terrorismo, b. spionaggio, c. estremismo violento,

d. atti preparatori relativi al commercio illecito di armi e materiali radioattivi,

e. trasferimento illegale di tecnologia; 2. al perseguimento penale o a un altro procedimento istruttorio; b. se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendono necessario; o

c. se non sono trattati dati concernenti il richiedente.

3

Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

4

Su domanda del richiedente, l'IFPDT effettua la verifica e gli comunica che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informazione, che ha inviato al SIC una raccomandazione ai sensi dell'articolo 27 LPD affinché tali errori vengano corretti. Rende attento il richiedente al fatto che può domandare al Tribunale ammi56 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012

(RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

57 Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

59 RS

235.1

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 17

120

nistrativo federale di verificare tale comunicazione o l'esecuzione della raccomandazione.

5

Alla raccomandazione dell'IFPDT di cui al capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 27 capoversi 4-6 LPD.

6

Su domanda del richiedente, il Tribunale amministrativo federale effettua la verifica e gli comunica che la stessa ha avuto luogo. Se riscontra errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informazione, invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti. Lo stesso vale in caso di inosservanza della raccomandazione dell'IFPDT. Il SIC può impugnare tale decisione con ricorso al Tribunale federale.

7

Le comunicazioni di cui ai capoversi 3-6 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili.

8

Il SIC fornisce le informazioni al richiedente conformemente alla LPD appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati trattati dati ne sono informate dal SIC entro tre anni dal ricevimento della loro domanda.

9

L'IFPDT può raccomandare che, a titolo eccezionale, il SIC fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.

Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 19

Cerchia delle persone sottoposte a controllo 1

Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell'esercizio della loro attività:60

a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; c.61 hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

60 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

61 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Sicurezza della Confederazione 18

120

d. collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti; e. hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate.

2

I Cantoni possono ugualmente introdurre un controllo di sicurezza per i loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la presente legge. Essi possono richiedere la collaborazione del SIC.

3

Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato; in caso di nomina da parte del Consiglio federale, prima che la persona sia proposta per la nomina o per l'elezione alla funzione. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente; è fatto salvo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 199562. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.63 4 Il Consiglio federale emana una lista degli uffici dell'Amministrazione federale e delle funzioni dell'esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza. I capi dei Dipartimenti e il cancelliere della Confederazione possono in casi eccezionali fare controllare le persone il cui ufficio o la cui funzione non figurano ancora nella lista, ma che rispondono alle esigenze secondo il capoverso 1.


Art. 20

Contenuto del controllo di sicurezza 1

Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l'estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono raccolti dati sull'esercizio dei diritti costituzionali.

2

I dati possono essere rilevati: a. tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale;

b. dai registri degli uffici cantonali d'esecuzione e fallimento nonché dai controlli degli abitanti;

c.64 su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;

62 RS

510.10

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 19

120

d.65 tramite richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori; e. mediante interrogazione di terze persone, se l'interessato è consenziente; f.

mediante interrogazione personale dell'interessato.


Art. 21

Esecuzione del controllo di sicurezza 1

Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni.66 2 L'autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può, entro dieci giorni, consultare i documenti del controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati nonché, se si tratta di documenti della Confederazione, esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione del diritto d'accesso si applica l'articolo 9 LPD67.68 3 Se la dichiarazione di sicurezza non viene rilasciata o è vincolata a riserve, la persona interessata può ricorrere al Tribunale amministrativo federale.69 4 L'autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all'autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L'autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall'autorità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.70 5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controllo di sicurezza, segnatamente i diritti di consultazione delle persone interessate e dell'autorità di nomina nonché la conservazione, l'ulteriore utilizzazione e la distruzione dei dati. …71 65 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

67 RS

235.1

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

69 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

71 Per. abrogato dal n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Sicurezza della Confederazione 20

120

Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici

Art. 22

Principi

1

Il fedpol72 assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.

2

Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.

3

Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.

4

Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200873 sulla coercizione è applicabile.74

Art. 23

Protezione delle autorità federali 1

Il Consiglio federale designa: a. le persone che beneficiano di misure di protezione; b. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale del fedpol; c. gli edifici e le manifestazioni per la cui protezione vengono impiegati altri servizi.

2

Per tutti gli edifici in cui sono sistemate autorità federali, l'immediata polizia (art. 14 della LF del 26 mar. 193475 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione) è esercitata dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che vi sono sistemati. Essi prendono le misure di protezione adeguate, d'intesa con il fedpol.

3

I Cantoni assicurano la protezione degli altri beni della Confederazione nella misura prevista dall'articolo 11 della legge sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

72 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

73 RS

364

74 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 20 marzo 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).

75 [CS

1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414 , 2003 2133 all. n.3. RU 2003 3543 all. n. I 1]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna 21

120

4

Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica d'intesa con il fedpol e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.

5

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istituisce un comitato di coordinazione che progetta lo schema secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b, coordina le misure importanti e sostiene fedpol nei suoi compiti.76


Art. 24

Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico D'intesa con il fedpol, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all'adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.

Sezione 5a:77 Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive 1

Il fedpol gestisce un sistema d'informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all'estero.

2

Nel sistema d'informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:78 a. è stata pronunciata o confermata da un'autorità giudiziaria; b. è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o

c. è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.

3

Il sistema d'informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d'origine, indirizzo, tipo di misura e 76 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

77 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

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motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni, eventi.

4

Le autorità e i servizi di cui all'articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a trasmetterle al fedpol.

5

Le autorità preposte all'esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per l'adempimento dei loro compiti.

6

Il fedpol verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.

7

Il sistema d'informazione è a disposizione dei servizi del fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e delle autorità doganali, mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei particolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d'accesso.

8

Le autorità preposte all'esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell'ambito dell'esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.

9

Il fedpol e il Servizio centrale possono comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. La comunicazione sottostà alle condizioni di cui all'articolo 17 capoversi 3-5. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

10

Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d'informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 199279 sulla protezione dei dati. Il fedpol comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d'informazione.

b80
c Divieto di recarsi in un Paese determinato 1

Il fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se: 79 RS

235.1

80 Abrogato n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

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a.81 essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e

b. in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destinazione.

2

Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.

3

Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione.

4

Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. Il fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione.

5

Il fedpol pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni e il Servizio centrale possono presentare la relativa richiesta.

6

Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL; art. 15 della LF del 13 giu. 200882 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione).83
d e 24e 84
f85 Età minima

Le misure secondo l'articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i dodici anni.

g86 Effetto sospensivo

Il ricorso contro una decisione sulle misure secondo l'articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

82 RS

361

83 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

84 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

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h87 Sezione 6: Disposizioni organizzative

Art. 25

Controllo parlamentare Il controllo parlamentare è assicurato dalla Delegazione delle Commissioni della gestione conformemente alla legge 23 marzo 196288 sui rapporti fra i Consigli.


Art. 26

Controllo amministrativo 1

Il Consiglio federale assicura che legalità, opportunità ed efficacia dell'attività del SIC siano controllate. Il DDPS stabilisce ogni anno un piano di controllo che è coordinato con i controlli parlamentari.

2

Il Consiglio federale approva gli accordi amministrativi internazionali conclusi dai servizi di sicurezza. Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l'approvazione.

3

Il Consiglio federale fissa le esigenze minime del controllo nei Cantoni. L'esecuzione dei controlli spetta ai Cantoni.


Art. 27

Rapporti

1

Il Consiglio federale informa annualmente, o secondo necessità, l'Assemblea federale, i Cantoni e l'opinione pubblica sulla valutazione che fa dello stato della minaccia nonché sulle attività degli organi di sicurezza della Confederazione.

1bis

Il DDPS informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito: a. al numero di nuove identità fittizie create per i collaboratori del SIC o per gli organi di sicurezza dei Cantoni che operano su mandato del SIC e già impiegate; b. al numero e allo scopo di impiego delle identità fittizie utilizzate dagli informatori del SIC.89 1ter

Il Consiglio federale informa annualmente, o secondo necessità, la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito ai divieti di svolgere un'attività e ai risultati della verifica periodica di cui all'articolo 9 capoverso 2.90 91 87 Abrogato n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

88 [CS

1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414 , 2003 2133 all. n.3. RU 2003 3543 all. n. I 1]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

89 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

90 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

91 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

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2

Il DDPS informa i governi cantonali sull'evoluzione della minaccia.

3

Il SIC informa costantemente i direttori dei dipartimenti cantonali di polizia e gli organi di sicurezza sulle misure prese o previste in virtù della presente legge.


Art. 28

Prestazioni finanziarie ai Cantoni 1

La Confederazione rimborsa ai Cantoni le prestazioni fornite dietro suo mandato ai sensi della sezione 3. Il Consiglio federale fissa l'indennità forfettaria sulla base del numero di persone che svolgono essenzialmente compiti federali.

2

La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 5 o in caso di avvenimenti straordinari.

3

La Confederazione accorda aiuti finanziari all'Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel per le prestazioni fornite nell'interesse della Confederazione.


Art. 29

Formazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano alla formazione nel settore della sicurezza interna, segnatamente con offerte comuni di formazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 30

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.


Art. 31

Modifica del diritto vigente 92


Art. 32

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:93 Sezione 4: 1o gennaio 1999 Rimanenti disposizioni: 1o luglio 1998 92 La mod. può essere consultata alla RU 1998 1546.

93 DCF del 15 giu. 1998.

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