1
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) del 21 marzo 1997 (Stato 1° gennaio 2018) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 57 capoverso 2 della Costituzione federale1,
nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19942,3 decreta: Sezione 1: Scopo, compiti e limiti
Art. 1
Scopo La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.
Art. 2
4
1
La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna.
2
Sono misure preventive di polizia: a. i controlli di sicurezza relativi alle persone; b. le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; c. la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; d. il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge;
e. le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
RU 1998 1546 1 RS
101
2 FF
1994 II 1004 3
Nuovo testo giusta il n. n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
4
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
120
Sicurezza della Confederazione 2
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Art. 3
5
Art. 4
Principio
1
Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.
2
Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l'assistono sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione.
Art. 5
6
c. i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 20077 sullo Stato ospite.
a8
Art. 6
Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni 1
Ogni Cantone designa l'autorità che collabora con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) nell'esecuzione della presente legge. Esso stabilisce la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.9 2 Se un Cantone ha delegato compiti di polizia di sicurezza a determinati Comuni, quest'ultimi collaborano direttamente con le autorità federali, allo stesso titolo di un Cantone.
3
Le persone incaricate dai Cantoni dell'adempimento dei compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all'autorità cantonale di sorveglianza.
5
Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
6
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
7 RS
192.12
8
Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885) 9
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF 3
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Art. 7
a 910 Sezione 3: Trattamento delle informazioni
Art. 10
11
a12
Art. 11
a 1313
Art. 13
a14
b a 13d15
e16 Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda 1
Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.
2
Esse trasmettono il materiale al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consul-
10 Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
11 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
12 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
13 Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
14 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2006 3703; FF 2005 5009). Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set.
2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
15 Introdotti dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
16 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
Sicurezza della Confederazione 4
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tato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa.18 3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.
4
In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all'autorità penale competente.
5
In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:
a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;
b. raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.
f19 Sequestro di oggetti pericolosi Fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all'articolo 4 capoverso 6 della legge del 20 giugno 199720 sulle armi, sempre che sia necessario all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.
Art. 14
Ricerca di informazioni 1
Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all'insaputa delle persone interessate.21 2 I dati personali possono essere raccolti con: a. valutazione delle fonti accessibili al pubblico; b. richiesta di informazioni; c. consultazione di fascicoli ufficiali; d. ricezione e valutazione di comunicazioni; e. ricerca dell'identità o del soggiorno delle persone; f. osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
g. accertamento dei movimenti e contatti delle persone.
17 RS
172.021
18 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
19 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
20 RS
514.54
21 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF 5
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3
L'impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un'istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l'osservazione di fatti in ambienti privati.
a a 14c22
Art. 15
a 1823 Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone
Art. 19
Cerchia delle persone sottoposte a controllo 1
Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell'esercizio della loro attività:24
a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; c.25 hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
d. collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti; e. hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate.
2
I Cantoni possono ugualmente introdurre un controllo di sicurezza per i loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la presente legge. Essi possono richiedere la collaborazione del SIC.
22 Introdotti dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
23 Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
24 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
25 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Sicurezza della Confederazione 6
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3
Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato. Il controllo può essere effettuato unicamente previo consenso della persona interessata. I militari possono essere sottoposti al controllo anche senza il loro consenso, a condizione che il controllo sia necessario per l'esercizio della funzione militare attuale o prevista. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.26 4 Il Consiglio federale emana una lista degli uffici dell'Amministrazione federale e delle funzioni dell'esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza. I capi dei Dipartimenti e il cancelliere della Confederazione possono in casi eccezionali fare controllare le persone il cui ufficio o la cui funzione non figurano ancora nella lista, ma che rispondono alle esigenze secondo il capoverso 1.
Art. 20
Contenuto del controllo di sicurezza 1
Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l'estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono raccolti dati sull'esercizio dei diritti costituzionali.
2
I dati possono essere rilevati: a. tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale;
b. dai registri degli uffici cantonali d'esecuzione e fallimento nonché dai controlli degli abitanti;
c.27 su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;
d.28 tramite richiesta, alle competenti autorità di perseguimento penale, ai competenti tribunali e alle competenti autorità di esecuzione delle pene, di informazioni e atti concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché esecuzioni di pene;
e. mediante interrogazione di terze persone, se l'interessato è consenziente; f.
mediante interrogazione personale dell'interessato.
26 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
27 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
28 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
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Art. 21
Esecuzione del controllo di sicurezza 1
Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni.29 2 L'autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può consultare, entro dieci giorni, i documenti relativi al controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati; per i documenti della Confederazione, può esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione dei diritti d'accesso si applica l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199230 sulla protezione dei dati (LPD).31 3 Se la dichiarazione di sicurezza non viene rilasciata o è vincolata a riserve, la persona interessata può ricorrere al Tribunale amministrativo federale.32 4 L'autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all'autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L'autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall'autorità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.33 5
Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controllo di sicurezza, segnatamente i diritti di consultazione delle persone interessate e dell'autorità di nomina nonché la conservazione, l'ulteriore utilizzazione e la distruzione dei dati. …34 Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici
Art. 22
Principi
1
Fedpol35 assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.
2
Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
30 RS
235.1
31 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
32 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
34 Per. abrogato dal n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
35 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sicurezza della Confederazione 8
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Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.
4
Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200836 sulla coercizione è applicabile.37
Art. 23
Protezione delle autorità federali 1
Il Consiglio federale designa: a.38 le persone che esercitano una funzione pubblica su mandato della Confederazione e a favore delle quali, in base ai pericoli connessi con tale funzione, sono adottate misure di protezione;
b. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale di fedpol; c.39 ...
1bis
In casi motivati il Consiglio federale può prevedere di prolungare le misure di protezione a favore delle persone di cui al capoverso 1 lettera a anche dopo che hanno lasciato la loro funzione.40 2 La Confederazione applica il diritto di polizia secondo l'articolo 62f della legge del 21 marzo 199741 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) in tutti i suoi edifici che ospitano autorità federali. D'intesa con fedpol adotta misure di protezione adeguate.42 3 I Cantoni garantiscono la protezione della restante proprietà della Confederazione nella misura prevista dall'articolo 62e capoverso 1 LOGA.43 3bis Qualora sussistano motivi concreti per presumere che una determinata persona commetterà un reato contro persone o edifici protetti in virtù del capoverso 1, l'autorità competente per la protezione può contattare tale persona, discutere del suo comportamento e informarla delle conseguenze di eventuali reati.44 36 RS
364
37 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 20 marzo 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).
38 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
39 Abrogata dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
40 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
41 RS
172.010
42 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
43 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
44 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF 9
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4
Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica d'intesa con fedpol e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.
5
...45
a46 Sistema d'informazione e di documentazione 1
Fedpol tratta nel proprio sistema d'informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione di persone ed edifici secondo la presente sezione.
2
Il sistema d'informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e sulle persone ad essi collegate.
3
I dati sono distrutti al più tardi entro cinque anni dal momento in cui le persone o gli edifici non necessitano più di protezione. 4 Il diritto d'accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 5 e 8 LPD47.
b48 Dati, categorie di dati e limiti del trattamento dei dati 1
Fedpol tratta unicamente i dati delle persone: a. per la cui sicurezza è competente; b. che, sulla base di indizi fondati, si suppone costituiscano un pericolo concreto per la sicurezza di autorità, edifici e installazioni della Confederazione.
2
È consentito trattare esclusivamente i dati seguenti: a. cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine e indirizzo;
b. registrazioni su supporto audiovisivo; c. dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura in cui siano necessari per valutare il grado di pericolosità, in particolare informazioni sullo stato di salute, su condanne o procedimenti pendenti, sull'appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni, nonché informazioni sui rispettivi organi dirigenti.
3
Le informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà d'opinione, di riunione o di associazione non possono essere trattate. Il trattamento di tali informazioni è ammesso a titolo eccezionale qualora indizi fondati permettano di sospettare che un'organizzazione o persone che ne fanno parte si servano dell'esercizio dei 45 Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
46 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
47 RS
235.1
48 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
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diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di reati.
c49 Diritti d'accesso e trasmissione dei dati 1
L'accesso al sistema d'informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi di fedpol che: a. valutano la minaccia a cui sono esposti le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
b. ordinano ed eseguono misure di protezione di persone.
2
I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti: a. dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell'amministrazione civile e militare, per proteggere autorità, edifici e installazioni nonché per eseguire misure di protezione di persone;
b. servizi di fedpol e del SIC competenti per la protezione dello Stato o la lotta al terrorismo;
c. responsabili degli edifici della Confederazione, allo scopo di impedire l'accesso a persone non autorizzate; d. rappresentanze svizzere ed estere nonché organi internazionali, per proteggere le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
e. organi di polizia svizzeri ed esteri, per adempiere compiti di polizia di sicurezza;
f. responsabili di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per sventare un pericolo grave e immediato
Art. 24
Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico D'intesa con fedpol, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all'adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.
49 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
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Sezione 5a:50 Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive 1
Fedpol gestisce un sistema d'informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all'estero.
2
Nel sistema d'informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:51 a. è stata pronunciata o confermata da un'autorità giudiziaria; b. è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o
c. è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.
3
Il sistema d'informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d'origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni, eventi.
4
Le autorità e i servizi di cui all'articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a trasmetterle a fedpol.
5
Le autorità preposte all'esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per l'adempimento dei loro compiti.
6
Fedpol verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.
7
Il sistema d'informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e delle autorità doganali, mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei particolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d'accesso.
8
Le autorità preposte all'esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono 50 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
Sicurezza della Confederazione 12
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necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell'ambito dell'esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.
9
Fedpol e il Servizio centrale possono comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. La comunicazione sottostà alle condizioni di cui all'articolo 17 capoversi 3-5. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.
10
Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d'informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati. Fedpol comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d'informazione.
b53
c Divieto di recarsi in un Paese determinato 1
Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:
a.54 essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e
b. in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destinazione.
2
Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.
3
Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione.
4
Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. Fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione.
5
Fedpol pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni e il Servizio centrale possono presentare la relativa richiesta.
52 RS
235.1
53 Abrogato n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF 13
120
6
Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL; art. 15 della LF del 13 giu. 200855 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione).56
d e 24e 57
f58 Età minima
Le misure secondo l'articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i dodici anni.
g59 Effetto sospensivo
Il ricorso contro una decisione sulle misure secondo l'articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.
h60 Sezione 6: Disposizioni organizzative
Art. 25
a 2761
Art. 28
Prestazioni finanziarie ai Cantoni 1
...62
2
La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 5 o in caso di avvenimenti straordinari.
3
La Confederazione accorda aiuti finanziari all'Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel per le prestazioni fornite nell'interesse della Confederazione.
55 RS
361
56 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
57 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
60 Abrogato n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
61 Abrogati dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
62 Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
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Art. 29
Formazione
La Confederazione e i Cantoni collaborano alla formazione nel settore della sicurezza interna, segnatamente con offerte comuni di formazione.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 30
Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.
Art. 31
Modifica del diritto vigente …63
Art. 32
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore:64 Sezione 4: 1o gennaio 1999 Rimanenti disposizioni: 1o luglio 1998 63 La mod. può essere consultata alla RU 1998 1546.
64 DCF del 15 giu. 1998.