211.223.13
Legge federale
sulle misure coercitive a scopo assistenziale
e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981
(LMCCE)
del 30 settembre 2016 (Stato 1° luglio 2021) (Stato 1° luglio 2021)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 122 capoverso 1, 124 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20152,
decreta:
1 Scopo della presente legge è il riconoscimento e la riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981.
2 La legge si applica anche alle persone che hanno subito una misura ordinata prima del 1981, ma eseguita soltanto successivamente.
3 Essa disciplina:
- a.
- il contributo di solidarietà a favore delle vittime;
- b.
- l'archiviazione e la consultazione degli atti;
- c.
- la consulenza e il sostegno alle persone oggetto di misure;
- d.
- gli studi scientifici e l'informazione del pubblico;
- e.
- altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure.
Ai sensi della presente legge s'intende per:
- a.
- misure coercitive a scopo assistenziale: le misure ordinate in Svizzera prima del 1981 dalle autorità ed eseguite da queste ultime o su loro incarico e sotto la loro vigilanza, al fine di proteggere o educare fanciulli, adolescenti o adulti;
- b.
- collocamenti extrafamiliari: collocamenti di fanciulli e adolescenti al di fuori delle proprie famiglie, in istituti o stabilimenti, presso famiglie ospitanti o affilianti oppure presso aziende commerciali o agricole, ordinati da un'autorità o decisi da privati in Svizzera prima del 1981;
- c.
- persone oggetto di misure: le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari;
- d.
- vittime: le persone oggetto di misure, la cui integrità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettivo siano stati lesi in modo diretto e grave in particolare a causa di:
- 1.
- violenza fisica o psichica,
- 2.
- abuso sessuale,
- 3.
- sottrazione del figlio e adozione alle quali si è acconsentito sotto costrizione,
- 4.
- somministrazione o sperimentazione di farmaci effettuate sotto costrizione o a loro insaputa,
- 5.
- sterilizzazione o aborto effettuati sotto costrizione o a loro insaputa,
- 6.
- sfruttamento economico a seguito di un carico di lavoro eccessivo o dell'assenza di una retribuzione adeguata,
- 7.
- impedimento deliberato dello sviluppo e della realizzazione personali,
- 8.
- stigmatizzazione sociale;
- e.
- congiunti: il coniuge o il partner registrato di una persona oggetto di misure, i suoi figli, i suoi genitori nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.
La Confederazione riconosce che le vittime hanno subito un'ingiustizia che ha condizionato tutta la loro vita.
1 Le vittime hanno diritto a un contributo di solidarietà; quest'ultimo è un segno di riconoscimento dell'ingiustizia inflitta e intende contribuire alla sua riparazione.
2 Le vittime non possono far valere ulteriori pretese di indennizzo o di riparazione morale.
3 Il contributo di solidarietà è versato su domanda.
4 Tutte le vittime ricevono lo stesso importo. I contributi versati alle vittime in difficoltà finanziarie nel quadro dell'aiuto immediato volontario non sono dedotti dal contributo di solidarietà.
5 Il diritto al contributo di solidarietà è personale; non è né trasmissibile per successione né cedibile. Se una vittima muore dopo aver presentato la domanda, il contributo confluisce nella massa ereditaria.
6 Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:
- a.
- è fiscalmente parificato ai versamenti a titolo di riparazione morale ai sensi dell'articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta e dell'articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
- b.
- in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento è parificato alle indennità a titolo di riparazione morale ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell'11 aprile 18895 sull'esecuzione e sul fallimento;
- c.6
- non comporta una riduzione né delle prestazioni dell'aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 20067 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 20208 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
1 Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all'autorità competente.9
2 Il richiedente deve rendere verosimile di essere una vittima ai sensi della presente legge. A tal fine allega alla domanda gli atti e altri documenti che possono dimostrare la sua qualità di vittima.
1 L'autorità competente esamina le domande e decide in merito alla concessione del contributo di solidarietà.
2 Se necessario all'adempimento dei suoi compiti, può trattare dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati.
3 Prima di decidere sente la commissione consultiva (art. 18 cpv. 2).
4 ...11
1 L'importo del contributo di solidarietà è di 25 000 franchi per ogni vittima.
2 È versato alle vittime la cui domanda è stata accolta.
1 Contro la reiezione della domanda può essere fatta opposizione entro 30 giorni presso l'autorità competente.
2 Per il resto si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1 I contributi di solidarietà sono finanziati:
- a.
- dalla Confederazione;
- b.
- dai Cantoni mediante liberalità volontarie;
- c.
- da terzi mediante liberalità volontarie.
2 ...14
3 Per le liberalità di cui al capoverso 1 lettere b e c vale quanto segue:
- a.
- sono iscritte a titolo di ricavi nel consuntivo della Confederazione;
- b.
- sono vincolate ai sensi dell'articolo 53 della legge federale del 7 ottobre 200515 sulle finanze della Confederazione.
1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della conservazione amministrativa, segnatamente la durata e le modalità.
2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni non possono servirsi degli atti per pronunciare decisioni a discapito delle persone oggetto di misure.
3 Per gli atti che contengono dati personali le autorità della Confederazione e dei Cantoni prevedono termini di protezione che tengano conto degli interessi legittimi delle persone oggetto di misure, dei loro congiunti e della ricerca.
4 Alle istituzioni che si occupavano di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari e che secondo il diritto cantonale non sottostanno alle legislazioni cantonali sull'informazione, sulla protezione dei dati e sull'archiviazione si applicano le disposizioni della legislazione sull'informazione, sulla protezione dei dati e sull'archiviazione del Cantone in cui hanno sede. Tali istituzioni provvedono a salvaguardare, valutare, rendere accessibili e conservare in modo corretto i propri atti.
1 Le persone oggetto di misure hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano. Dopo il loro decesso questo diritto è trasmesso ai congiunti.
2 Se necessario per scopi scientifici, hanno diritto di accedere agli atti anche altre persone.
3 Durante il termine di protezione l'accesso agli atti è concesso soltanto se è adempiuta una delle seguenti condizioni:
- a.
- la persona oggetto di misure chiede di accedere ai propri dati personali;
- b.
- la persona oggetto di misure acconsente alla divulgazione;
- c.
- gli atti sono usati per scopi impersonali, in particolare per scopi scientifici o statistici;
- d.
- un'autorità necessita degli atti per adempiere i propri compiti legali;
- e.
- sussistono altri interessi particolarmente degni di protezione.
4 Le persone oggetto di misure possono chiedere che i contenuti controversi o inesatti degli atti siano segnalati e che la loro versione dei fatti sia versata agli atti. Non sussiste alcun diritto alla consegna, alla rettifica o alla distruzione degli atti.
1 Gli archivi cantonali e altri archivi dell'ente pubblico sostengono le persone oggetto di misure, i loro congiunti e i servizi di contatto cantonali nella ricerca degli atti.
2 Gli archivi cantonali sostengono anche gli altri archivi dell'ente pubblico nonché le istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 4 nell'adempimento dei loro obblighi.
1 Gli archivi cantonali, altri archivi dell'ente pubblico e le istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 4 accertano, su richiesta delle persone oggetto di misure, se nei loro archivi vi sono informazioni su depositi a risparmio di dette persone. Forniscono consulenza e sostegno alle persone oggetto di misure nella loro ricerca e, dopo il decesso di queste ultime, ai loro congiunti.
2 Se dagli atti risultano indizi secondo cui durante le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari esistevano depositi a risparmio presso una banca, quest'ultima o l'avente causa procede gratuitamente agli accertamenti necessari su richiesta della persona oggetto di misure e, dopo il decesso di quest'ultima, dei suoi congiunti.
1 I Cantoni gestiscono servizi di contatto per le persone oggetto di misure. Detti servizi offrono consulenza alle persone oggetto di misure e ai loro congiunti e prestano un aiuto immediato nonché un aiuto a più lungo termine ai sensi dell'articolo 2 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 200716 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) alle persone che l'autorità competente riconosce come vittime.
2 I servizi di contatto sostengono le persone oggetto di misure nel preparare e presentare le domande per la concessione del contributo di solidarietà.
3 Le persone oggetto di misure e i loro congiunti possono rivolgersi a un servizio di contatto di loro scelta.
4 Il Cantone che fornisce prestazioni a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest'ultimo. Si applica l'articolo 18 capoverso 2 LAV.
1 Il Consiglio federale provvede affinché le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 siano oggetto di esaurienti studi scientifici.
2 Una commissione indipendente conduce studi scientifici in merito agli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa; tiene conto anche di altre misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari.
3 I risultati degli studi scientifici sono pubblicati. I dati personali sono anonimizzati.
4 L'autorità competente provvede, in collaborazione con la commissione indipendente e gli altri organismi responsabili degli studi scientifici, alla diffusione e all'utilizzo dei risultati di tali studi.
5 L'autorità competente può promuovere in particolare:
- a.
- le produzioni mediatiche, le mostre e gli incontri sull'argomento;
- b.
- l'inserimento nei materiali didattici della scuola dell'obbligo e delle scuole del livello secondario II;
- c.
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché delle autorità, delle istituzioni e dei privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari.
La Confederazione si impegna affinché i Cantoni promuovano testimonianze commemorative.
L'autorità competente può adottare altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure. Può in particolare:
- a.
- sostenere la creazione di una piattaforma per i servizi di ricerca;
- b.
- promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure.
1 Il Consiglio federale designa l'autorità competente ai sensi della presente legge.
2 Istituisce la commissione consultiva (art. 6 cpv. 3). In quest'ultima sono rappresentate anche le vittime e le altre persone oggetto di misure.
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Disciplina in particolare i dettagli:
- a.
- della procedura di domanda per la concessione del contributo di solidarietà (art. 5);
- b.17
- ...
- c.
- del finanziamento e dell'attuazione di altri provvedimenti secondo l'articolo 17.
I crediti verso le vittime o i loro familiari il cui titolo giuridico risiede direttamente in una misura coercitiva a scopo assistenziale o in un collocamento extrafamiliare si estinguono con l'entrata in vigore della presente legge.
1 La legge federale del 21 marzo 201418 concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa è abrogata.
2 ...19
1 L'articolo 4 capoverso 6 lettera c nel tenore della modifica del 20 dicembre 2019 si applica anche ai contributi di solidarietà versati prima dell'entrata in vigore di tale modifica.
2 In deroga all'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni sulle prestazioni complementari annue in cui un contributo di solidarietà è stato preso in considerazione nel computo del reddito secondo l'articolo 11 LPC22 sono riconsiderate, su richiesta dell'assicurato, se la presente modifica comporta un aumento della prestazione complementare annua.
3 In deroga all'articolo 24 LPGA, il diritto al versamento retroattivo di prestazioni complementari derivante dalla presente modifica non si estingue.
Le domande presentate all'autorità competente tra il 1° aprile 2018 e l'entrata in vigore della presente modifica sono considerate presentate al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima. Questo vale anche per le domande presentate nel medesimo periodo e non prese in considerazione perché non adempivano le condizioni per la restituzione del termine di cui all'articolo 24 della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa.
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)» sarà stata ritirata25 o respinta in votazione popolare.
3 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza del termine di referendum.
4 Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.
5 In caso di referendum e di accettazione in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo all'omologazione dei risultati della votazione.
Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 201726