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211.223.13

Legge federale
sulle misure coercitive a scopo assistenziale
e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981

(LMCCE)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° luglio 2021) (Stato 1° luglio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 122 capoverso 1, 124 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20152,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo, campo di applicazione e oggetto

1 Scopo della presente legge è il riconoscimento e la riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981.

2 La legge si applica anche alle persone che hanno subito una misura ordinata prima del 1981, ma eseguita soltanto successivamente.

3 Essa disciplina:

a.
il contributo di solidarietà a favore delle vittime;
b.
l'archiviazione e la consultazione degli atti;
c.
la consulenza e il sostegno alle persone oggetto di misure;
d.
gli studi scientifici e l'informazione del pubblico;
e.
altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure.
Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

a.
misure coercitive a scopo assistenziale: le misure ordinate in Svizzera prima del 1981 dalle autorità ed eseguite da queste ultime o su loro incarico e sotto la loro vigilanza, al fine di proteggere o educare fanciulli, adolescenti o adulti;
b.
collocamenti extrafamiliari: collocamenti di fanciulli e adolescenti al di fuori delle proprie famiglie, in istituti o stabilimenti, presso famiglie ospitanti o affilianti oppure presso aziende commerciali o agricole, ordinati da un'autorità o decisi da privati in Svizzera prima del 1981;
c.
persone oggetto di misure: le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari;
d.
vittime: le persone oggetto di misure, la cui integrità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettivo siano stati lesi in modo diretto e grave in particolare a causa di:
1.
violenza fisica o psichica,
2.
abuso sessuale,
3.
sottrazione del figlio e adozione alle quali si è acconsentito sotto costrizione,
4.
somministrazione o sperimentazione di farmaci effettuate sotto costrizione o a loro insaputa,
5.
sterilizzazione o aborto effettuati sotto costrizione o a loro insaputa,
6.
sfruttamento economico a seguito di un carico di lavoro eccessivo o dell'assenza di una retribuzione adeguata,
7.
impedimento deliberato dello sviluppo e della realizzazione personali,
8.
stigmatizzazione sociale;
e.
congiunti: il coniuge o il partner registrato di una persona oggetto di misure, i suoi figli, i suoi genitori nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.

Sezione 2: Contributo di solidarietà

Art. 4 Principi

1 Le vittime hanno diritto a un contributo di solidarietà; quest'ultimo è un segno di riconoscimento dell'ingiustizia inflitta e intende contribuire alla sua riparazione.

2 Le vittime non possono far valere ulteriori pretese di indennizzo o di riparazione morale.

3 Il contributo di solidarietà è versato su domanda.

4 Tutte le vittime ricevono lo stesso importo. I contributi versati alle vittime in difficoltà finanziarie nel quadro dell'aiuto immediato volontario non sono dedotti dal contributo di solidarietà.

5 Il diritto al contributo di solidarietà è personale; non è né trasmissibile per successione né cedibile. Se una vittima muore dopo aver presentato la domanda, il contributo confluisce nella massa ereditaria.

6 Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:

a.
è fiscalmente parificato ai versamenti a titolo di riparazione morale ai sensi dell'articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta e dell'articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
b.
in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento è parificato alle indennità a titolo di riparazione morale ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell'11 aprile 18895 sull'esecuzione e sul fallimento;
c.6
non comporta una riduzione né delle prestazioni dell'aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 20067 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 20208 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

3 RS 642.11

4 RS 642.14

5 RS 281.1

6 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 373; FF 2019 6861).

7 RS 831.30

8 RS 837.2

Art. 5 Domande

1 Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all'autorità competente.9

2 Il richiedente deve rendere verosimile di essere una vittima ai sensi della presente legge. A tal fine allega alla domanda gli atti e altri documenti che possono dimostrare la sua qualità di vittima.

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

Art. 6 Esame delle domande e decisione

1 L'autorità competente esamina le domande e decide in merito alla concessione del contributo di solidarietà.

2 Se necessario all'adempimento dei suoi compiti, può trattare dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati.

3 Prima di decidere sente la commissione consultiva (art. 18 cpv. 2).

4 ...11

10 RS 235.1

11 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

Art. 8 Rimedi giuridici

1 Contro la reiezione della domanda può essere fatta opposizione entro 30 giorni presso l'autorità competente.

2 Per il resto si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 9 Finanziamento13

1 I contributi di solidarietà sono finanziati:

a.
dalla Confederazione;
b.
dai Cantoni mediante liberalità volontarie;
c.
da terzi mediante liberalità volontarie.

2 ...14

3 Per le liberalità di cui al capoverso 1 lettere b e c vale quanto segue:

a.
sono iscritte a titolo di ricavi nel consuntivo della Confederazione;
b.
sono vincolate ai sensi dell'articolo 53 della legge federale del 7 ottobre 200515 sulle finanze della Confederazione.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

14 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

15 RS 611.0

Sezione 3: Archiviazione e consultazione degli atti

Art. 10 Archiviazione

1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della conservazione amministrativa, segnatamente la durata e le modalità.

2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni non possono servirsi degli atti per pronunciare decisioni a discapito delle persone oggetto di misure.

3 Per gli atti che contengono dati personali le autorità della Confederazione e dei Cantoni prevedono termini di protezione che tengano conto degli interessi legittimi delle persone oggetto di misure, dei loro congiunti e della ricerca.

4 Alle istituzioni che si occupavano di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari e che secondo il diritto cantonale non sottostanno alle legislazioni cantonali sull'informazione, sulla protezione dei dati e sull'archiviazione si applicano le disposizioni della legislazione sull'informazione, sulla protezione dei dati e sull'archiviazione del Cantone in cui hanno sede. Tali istituzioni provvedono a salvaguardare, valutare, rendere accessibili e conservare in modo corretto i propri atti.

Art. 11 Consultazione degli atti

1 Le persone oggetto di misure hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano. Dopo il loro decesso questo diritto è trasmesso ai congiunti.

2 Se necessario per scopi scientifici, hanno diritto di accedere agli atti anche altre persone.

3 Durante il termine di protezione l'accesso agli atti è concesso soltanto se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

a.
la persona oggetto di misure chiede di accedere ai propri dati personali;
b.
la persona oggetto di misure acconsente alla divulgazione;
c.
gli atti sono usati per scopi impersonali, in particolare per scopi scientifici o statistici;
d.
un'autorità necessita degli atti per adempiere i propri compiti legali;
e.
sussistono altri interessi particolarmente degni di protezione.

4 Le persone oggetto di misure possono chiedere che i contenuti controversi o inesatti degli atti siano segnalati e che la loro versione dei fatti sia versata agli atti. Non sussiste alcun diritto alla consegna, alla rettifica o alla distruzione degli atti.

Art. 12 Sostegno da parte degli archivi cantonali

1 Gli archivi cantonali e altri archivi dell'ente pubblico sostengono le persone oggetto di misure, i loro congiunti e i servizi di contatto cantonali nella ricerca degli atti.

2 Gli archivi cantonali sostengono anche gli altri archivi dell'ente pubblico nonché le istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 4 nell'adempimento dei loro obblighi.

Art. 13 Depositi a risparmio delle persone oggetto di misure

1 Gli archivi cantonali, altri archivi dell'ente pubblico e le istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 4 accertano, su richiesta delle persone oggetto di misure, se nei loro archivi vi sono informazioni su depositi a risparmio di dette persone. Forniscono consulenza e sostegno alle persone oggetto di misure nella loro ricerca e, dopo il decesso di queste ultime, ai loro congiunti.

2 Se dagli atti risultano indizi secondo cui durante le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari esistevano depositi a risparmio presso una banca, quest'ultima o l'avente causa procede gratuitamente agli accertamenti necessari su richiesta della persona oggetto di misure e, dopo il decesso di quest'ultima, dei suoi congiunti.

Sezione 4:
Consulenza e sostegno da parte dei servizi di contatto cantonali

Art. 14

1 I Cantoni gestiscono servizi di contatto per le persone oggetto di misure. Detti servizi offrono consulenza alle persone oggetto di misure e ai loro congiunti e prestano un aiuto immediato nonché un aiuto a più lungo termine ai sensi dell'articolo 2 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 200716 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) alle persone che l'autorità competente riconosce come vittime.

2 I servizi di contatto sostengono le persone oggetto di misure nel preparare e presentare le domande per la concessione del contributo di solidarietà.

3 Le persone oggetto di misure e i loro congiunti possono rivolgersi a un servizio di contatto di loro scelta.

4 Il Cantone che fornisce prestazioni a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest'ultimo. Si applica l'articolo 18 capoverso 2 LAV.

Sezione 5: Studi scientifici e informazione del pubblico

Art. 15 Studi scientifici

1 Il Consiglio federale provvede affinché le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 siano oggetto di esaurienti studi scientifici.

2 Una commissione indipendente conduce studi scientifici in merito agli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa; tiene conto anche di altre misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari.

3 I risultati degli studi scientifici sono pubblicati. I dati personali sono anonimizzati.

4 L'autorità competente provvede, in collaborazione con la commissione indipendente e gli altri organismi responsabili degli studi scientifici, alla diffusione e all'utilizzo dei risultati di tali studi.

5 L'autorità competente può promuovere in particolare:

a.
le produzioni mediatiche, le mostre e gli incontri sull'argomento;
b.
l'inserimento nei materiali didattici della scuola dell'obbligo e delle scuole del livello secondario II;
c.
la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché delle autorità, delle istituzioni e dei privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari.

Sezione 6: Altri provvedimenti

Art. 17

L'autorità competente può adottare altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure. Può in particolare:

a.
sostenere la creazione di una piattaforma per i servizi di ricerca;
b.
promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 18 Autorità competente e commissione consultiva

1 Il Consiglio federale designa l'autorità competente ai sensi della presente legge.

2 Istituisce la commissione consultiva (art. 6 cpv. 3). In quest'ultima sono rappresentate anche le vittime e le altre persone oggetto di misure.

Art. 19 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Disciplina in particolare i dettagli:

a.
della procedura di domanda per la concessione del contributo di solidarietà (art. 5);
b.17
...
c.
del finanziamento e dell'attuazione di altri provvedimenti secondo l'articolo 17.

17 Abrogata dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20 Estinzione dei crediti

I crediti verso le vittime o i loro familiari il cui titolo giuridico risiede direttamente in una misura coercitiva a scopo assistenziale o in un collocamento extrafamiliare si estinguono con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21a20 Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019

1 L'articolo 4 capoverso 6 lettera c nel tenore della modifica del 20 dicembre 2019 si applica anche ai contributi di solidarietà versati prima dell'entrata in vigore di tale modifica.

2 In deroga all'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni sulle prestazioni complementari annue in cui un contributo di solidarietà è stato preso in considerazione nel computo del reddito secondo l'articolo 11 LPC22 sono riconsiderate, su richiesta dell'assicurato, se la presente modifica comporta un aumento della prestazione complementare annua.

3 In deroga all'articolo 24 LPGA, il diritto al versamento retroattivo di prestazioni complementari derivante dalla presente modifica non si estingue.

20 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2019 (Concessione di prestazioni complementari alle vittime), in vigore dal 1° mag. 2020 (RU 2020 1267; FF 2019 6731 6827).

21 RS 830.1

22 RS 831.30

Art. 21b23 Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020

Le domande presentate all'autorità competente tra il 1° aprile 2018 e l'entrata in vigore della presente modifica sono considerate presentate al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima. Questo vale anche per le domande presentate nel medesimo periodo e non prese in considerazione perché non adempivano le condizioni per la restituzione del termine di cui all'articolo 24 della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa.

23 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

24 RS 172.021

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)» sarà stata ritirata25 o respinta in votazione popolare.

3 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza del termine di referendum.

4 Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.

5 In caso di referendum e di accettazione in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo all'omologazione dei risultati della votazione.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 201726

25 FF 2016 7140, 2017 677

26 Vedi art. 22 cpv. 3.