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514.51

Legge federale
sul materiale bellico

(LMB)

del 13 dicembre 1996 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 107 capoverso 2 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19953,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

3 FF 1995 II 864

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La legge ha per scopo la tutela degli obblighi internazionali nonché dei principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia; nel medesimo tempo deve poter essere mantenuta, in Svizzera, una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale.

Art. 2 Principio

Sono sottoposte ad autorizzazione della Confederazione:

a.
la fabbricazione di materiale bellico;
b.
il commercio di materiale bellico;
c.
la mediazione di materiale bellico;
d.
l'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico;
e.
il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, e il conferimento di diritti sugli stessi beni, in quanto essi concernano materiale bellico e siano acquisiti da persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede all'estero.
Art. 34 Rapporto con altre leggi

Sono fatte salve la legislazione doganale, le prescrizioni relative ai pagamenti e gli altri atti normativi in materia di commercio estero.

4 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione

Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero.

5 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 5 Definizione di materiale bellico

1 Per materiale bellico s'intendono:

a.
armi, sistemi d'arma, munizioni e esplosivi militari;
b.
attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili.

2 Sono considerati materiale bellico anche le componenti e gli assemblaggi, anche parzialmente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili.

3 Il Consiglio federale designa il materiale bellico in un'ordinanza.

Art. 6 Altre definizioni

1 Per fabbricazione ai sensi della presente legge s'intendono le attività professionali volte alla realizzazione di materiale bellico o alla modifica di parti di materiale bellico essenziali al suo funzionamento.

2 Per commercio ai sensi della presente legge s'intendono le attività professionali volte all'offerta, all'acquisto o al trasferimento di materiale bellico.

3 Per mediazione s'intendono:

a.
le attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l'offerta, l'acquisto o il trasferimento di materiale bellico, il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o il conferimento di diritti sugli stessi beni in quanto concernano materiale bellico;
b.
la conclusione di siffatti contratti, qualora le prestazioni siano fornite da terzi.

Capitolo 2: Materiale bellico vietato6

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

Art. 7 Armi atomiche, biologiche e chimiche

1 È vietato:

a.
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri7, importare, esportare, far transitare, depositare armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o disporne in altro modo;
b.
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
c.
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

2 Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a:

a.
consentire agli organi competenti di distruggere armi ABC; oppure
b.
assicurare protezione contro gli effetti delle armi ABC o a combattere tali effetti.

3 Il divieto s'applica anche agli atti commessi all'estero, indipendentemente dal diritto del luogo del reato, qualora:

a.
violino convenzioni di diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera, e
b.
l'autore sia svizzero oppure domiciliato in Svizzera.

7 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

Art. 8 Mine antiuomo

1 È vietato:

a.
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo;
b.
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
c.
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.8

2 È permesso conservare o trasferire un numero limitato di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle mine antiuomo e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.9

3 Per mine antiuomo si intendono gli ordigni esplosivi posti sopra o sotto il suolo od altra superficie o nelle vicinanze, e appositamente concepiti o modificati per esplodere in presenza, vicinanza o a contatto di una o più persone, in modo da metterle fuori combattimento, ferirle o ucciderle. Le mine concepite per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di un veicolo e non di una persona e munite di dispositivi antimanipolazione non sono considerate mine antiuomo a causa della presenza di tale dispositivo.10

4 Per «dispositivo antimanipolazione» si intende un dispositivo destinato a proteggere una mina e che ne fa parte, è collegato o è fissato ad essa o è posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione o di altra alterazione intenzionale della mina.11

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1155; FF 1998 489).

11 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2451; FF 2003 1976 1989).

Art. 8a12 Munizioni a grappolo

1 È vietato:

a.
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;
b.
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
c.
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

2 Il capoverso 1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile.

3 È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.

12 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

Art. 8b13 Divieto del finanziamento diretto

1 È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato.

2 Per finanziamento diretto ai sensi della presente legge s'intende la concessione diretta di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili ai fini del pagamento o dell'anticipazione di spese e oneri connessi con lo sviluppo, la fabbricazione o l'acquisto di materiale bellico vietato.

13 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

Art. 8c14 Divieto del finanziamento indiretto

1 È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.

2 Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s'intende:

a.
la partecipazione a società che sviluppano, fabbricano o acquistano materiale bellico vietato;
b.
l'acquisto di obbligazioni o altri prodotti d'investimento emessi da siffatte società.

14 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

Capitolo 3: Autorizzazione di principio

Art. 9 Oggetto

1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda:

a.
fabbricare materiale bellico;
b.15
commerciare materiale bellico per conto proprio o per conto di terzi o procurarne a titolo di mediatore professionale a destinatari all'estero, indipendentemente dal luogo in cui si trova il materiale bellico.

2 Non necessita di un'autorizzazione di principio chi:

a.
rifornisce in qualità di sottofornitore ditte in Svizzera che dispongono di un'autorizzazione di principio;
b.
esegue ordinazioni della Confederazione per materiale bellico destinato all'esercito svizzero;
c.16
fabbrica, commercia o procura a titolo di mediatore professionale a destinatari all'estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni e, a tale scopo, dispone di una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi;
d.
fabbrica o commercia in Svizzera esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco, che sono contemplati dalla legislazione sugli esplosivi, e, a tale scopo, dispone di un'autorizzazione secondo la legislazione sugli esplosivi.17

15 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

16 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

17 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 10 Condizioni

1 L'autorizzazione di principio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche:

a.
che offrono le necessarie garanzie di una gestione regolare degli affari, e
b.
la cui attività prevista non lede gli interessi del Paese.

2 Qualora il richiedente, per poter esercitare la sua attività, debba essere titolare anche di un'autorizzazione conformemente alla legislazione federale o cantonale in materia di armi, l'autorizzazione di principio è rilasciata a condizione che sia stata accordata l'autorizzazione giusta detta legislazione.

Art. 11 Validità

1 L'autorizzazione di principio non è trasferibile ed è valida unicamente per il materiale bellico in essa menzionato. La sua durata può essere limitata ed il rilascio può essere vincolato a condizioni e oneri.

2 Può essere revocata, in tutto o in parte, se non sono più adempiute le condizioni per il rilascio.

3 Essa non sostituisce l'autorizzazione prescritta da altre disposizioni del diritto federale o cantonale.

Capitolo 4: Autorizzazioni specifiche

Sezione 1: Tipi d'autorizzazione

Art. 12

Per le attività sottoposte ad autorizzazione conformemente alla presente legge si distingue tra le seguenti autorizzazioni specifiche:

a.18
...
b.
autorizzazione di mediazione;
c.
autorizzazione d'importazione;
d.
autorizzazione d'esportazione;
e.
autorizzazione di transito;
f.
autorizzazione per la stipulazione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o il conferimento di diritti sugli stessi beni;
g.19
autorizzazione di commercio.

18 Abrogata dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

19 Introdotta dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, 2004 2611; FF 2000 2971).

Sezione 2: ...

Art. 13 e 1420

20 Abrogati dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Sezione 3: Autorizzazione per attività di mediazione

Art. 15 Oggetto

1 Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all'estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un'autorizzazione di principio secondo l'articolo 9 e di un'autorizzazione specifica21 per ogni singolo caso.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi.

3 Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all'estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni ottiene un'autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.22

21 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

22 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 16 Validità

1 L'autorizzazione di mediazione può essere di durata limitata ed il rilascio può essere vincolato a condizioni e oneri.

2 L'autorizzazione di mediazione può essere sospesa o revocata, qualora circostanze eccezionali lo esigano.

Sezione 3a:23 Patente di commercio

23 Introdotta dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 16a Oggetto

1 Chi dal territorio svizzero commercia in materiale bellico all'estero, senza gestire in Svizzera una propria officina di produzione di materiale bellico, necessita, oltre che di un'autorizzazione di principio ai sensi dell'articolo 9, di un'autorizzazione specifica per ogni singolo caso.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi.

3 Chi dal territorio svizzero commercia all'estero in armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi ottiene l'autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.24

24 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 16b Validità

1 La patente di commercio può essere di durata limitata come pure essere vincolata a condizioni e oneri.

2 Qualora circostanze straordinarie lo richiedano, la patente di commercio può essere sospesa o revocata.

Sezione 4: Autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito

Art. 17 Oggetto

1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione.

2 È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25

3 Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo.

3bis Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26

3ter Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27

4 Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per:

a.
l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione;
b.28
l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi;
c.
l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29

25 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

26 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971). Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. d; FF 2004 5273).

27 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

28 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

29 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 18 Dichiarazioni di non riesportazione; deroghe

1 Di regola, un'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata soltanto per forniture ad un Governo estero o ad un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo, e a condizione che tale Governo dichiari che il materiale non sarà riesportato (dichiarazione di non riesportazione).

2 Si può rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico, qualora sia appurato che all'estero essi saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche, oppure qualora si tratti di parti staccate il cui valore, rispetto al materiale bellico finito, è trascurabile.

Art. 19 Validità

1 Le autorizzazioni d'importazione, d'esportazione e di transito sono di durata limitata.

2 Possono essere sospese o revocate, se circostanze eccezionali lo esigono.

Sezione 5:
Autorizzazioni per il trasferimento di beni immateriali o il conferimento di diritti sugli stessi beni

Art. 20 Oggetto

1 La conclusione di un contratto che prevede il trasferimento di beni immateriali concernenti materiale bellico, «know how» compreso, di importanza essenziale per lo sviluppo, la fabbricazione o l'utilizzazione di tale materiale o il conferimento di diritti sugli stessi beni è sottoposta ad autorizzazione se il trasferimento o il conferimento viene operato a partire dalla Svizzera a favore di una persona fisica o giuridica con domicilio o sede all'estero.

2 Non cadono sotto tale definizione in particolare i beni immateriali, «know how» compreso, che:

a.
sono necessari per la realizzazione di routine dell'impianto, la manutenzione, il controllo o la riparazione di materiale bellico la cui esportazione è stata autorizzata;
b.
sono accessibili a tutti;
c.
devono essere comunicati per la notifica di un brevetto in un altro Stato, o
d.
rientrano nella ricerca scientifica fondamentale.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati Paesi.

Art. 21 Condizioni

L'autorizzazione è negata qualora l'acquirente abbia il proprio domicilio o la propria sede in un Paese verso il quale l'esportazione del materiale bellico in questione non sarebbe autorizzata.

Sezione 6: Condizioni per l'autorizzazione di affari con l'estero

Art. 22 Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito

La fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.

Art. 22a30 Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero

1 Nella valutazione di una domanda per l'autorizzazione di affari con l'estero secondo l'articolo 22 e per la conclusione di contratti secondo l'articolo 20 occorre considerare:

a.
il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;
b.
la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti dell'uomo e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato;
c.
le iniziative della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; occorre tener conto in particolare dell'eventualità che il Paese destinatario figuri tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)31;
d.
il comportamento del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale;
e.
la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

2 L'autorizzazione per affari con l'estero conformemente all'articolo 22 e per la conclusione di contratti conformemente all'articolo 20 non è rilasciata se:

a.
il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
b.
il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo;
c.
esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
d.
esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

3 In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per singole armi da fuoco portatili o corte di qualunque calibro e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

4 In deroga al capoverso 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per affari con l'estero relativi a interventi in favore della pace che si basano su un mandato delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o di un'organizzazione sovranazionale il cui obiettivo è il promovimento della pace.

30 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 226; FF 2021 623).

31 L'elenco stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'OCSE è disponibile al seguente indirizzo: www.oecd.org (disponibile solamente in francese e in inglese).

Art. 23 Esportazione di pezzi di ricambio

L'esportazione di pezzi di ricambio di materiale bellico, la cui esportazione era già stata autorizzata in precedenza, è pure permessa se nel frattempo non sono subentrati eventi straordinari, tali da giustificare una revoca della precedente autorizzazione.

Art. 24 Importazione

L'importazione di materiale bellico è permessa se non viola il diritto internazionale pubblico e non lede gli interessi del Paese.

Sezione 7: Embargo

Art. 2532

L'autorizzazione è esclusa se sono state ordinate misure coercitive conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 200233.

32 Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 1 della L del 22 mar. 2002 sugli embarghi, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3673; FF 2001 1247).

33 RS 946.231

Capitolo 5: Controlli, procedure, emolumenti

Art. 26 Controlli

Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al controllo della fabbricazione, del commercio, delle attività di mediazione, dell'importazione, dell'esportazione e del transito di materiale bellico, come pure del trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o del conferimento di diritti sugli stessi beni, qualora concernano materiale bellico.

Art. 27 Obbligo d'informazione

I titolari di un'autorizzazione giusta la presente legge e i titolari e il personale delle aziende interessate, sono tenuti a fornire agli organi di controllo ogni informazione utile per un controllo appropriato e a presentare gli atti richiesti.

Art. 28 Attribuzioni degli organi di controllo

1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere, durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto dei documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di infrazioni.

2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi inquirenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, come pure dal Servizio delle attività informative della Confederazione.34

3 Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.

4 Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

34 Nuovo testo giusta il n. I 15 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Art. 29 Responsabilità e procedura

1 Il Consiglio federale designa gli organi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera è di competenza degli organi doganali.

2 Decide in merito a domande che pongono una questione di principio o di portata politica. Per il resto valgono le disposizioni della legge del 23 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa.

3 La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.36

35 RS 172.021

36 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 30 Ufficio centrale

1 Il Consiglio federale designa un Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico.

2 L'Ufficio centrale collabora all'esecuzione della presente legge e alla prevenzione dei reati e notifica alle autorità di perseguimento penale competenti le infrazioni alle disposizioni della presente legge.37 Esso è autorizzato a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il pericolo che una persona commetta infrazioni alla presente legge, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione, nella misura e per il periodo richiesti dall'esecuzione del suo mandato.38

37 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

38 Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 43 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 31 Emolumenti

Per le autorizzazioni previste dalla presente legge sono prelevati emolumenti. Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione

1 Chiunque, intenzionalmente:

a.
senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni;
b.
in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo;
c.39
omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o al transito;
d.
fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione;
e.
trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione;
f.
partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.40

2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.41

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.42

4 Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero.

39 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

40 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

41 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

42 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 34 Inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche

1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2:

a.
sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri43, importa, esporta, fa transitare, deposita44 armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o ne dispone in altro modo;
b.
induce altri45 a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, oppure
c.
favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.46

2 ...47

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.48

4 L'infrazione commessa all'estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se:

a.
viola convenzioni internazionali che vincolano la Svizzera, e
b.
l'autore è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera.

5 L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale49 è applicabile.50

43 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

44 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

45 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

46 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

47 Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

49 RS 311.0

50 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

Art. 35 Inosservanza del divieto di mine antiuomo

1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l'articolo 8 capoverso 2:

a.
sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri51, importa, esporta, fa transitare, deposita mine antiuomo o ne dispone in altro modo;
b.
induce altri52 a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, o
c.
favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.53

2 ...54

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.55

51 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

52 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

53 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

54 Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

Art. 35a56 Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo

1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l'articolo 8a capoverso 3:

a.
sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;
b.
induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o
c.
favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2 ...57

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

56 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; £FF 2011 5323).

57 Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 35b58 Inosservanza del divieto di finanziamento

1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3, infrange il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2 ...59

3 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità di un'infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c.

58 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

59 Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 36 Contravvenzioni

1 Chiunque, intenzionalmente:

a.
rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 27 e 28 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito;
b.
contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale,

è punito con la multa fino a 100 000 franchi.60

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

4 L'azione penale si prescrive in cinque anni.61

60 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

Art. 3863 Confisca di materiale bellico

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione; è fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200464 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

63 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

64 RS 312.4

Art. 3965 Confisca di valori patrimoniali

I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200466 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

65 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

66 RS 312.4

Art. 40 Giurisdizione, obbligo di denuncia

1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale.

2 Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali, sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

Capitolo 7: Assistenza amministrativa

Art. 41 Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge.

Art. 42 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

1 Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni e consessi internazionali e coordinare le indagini qualora:

a.
sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e
b.
le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione e, nel loro ambito, garantiscono una protezione dallo spionaggio economico.

2 Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono fornire loro dati concernenti:

a.
la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego previsto nonché il destinatario della merce, delle componenti, dei beni immateriali, «know how» compreso, o dei diritti sugli stessi beni;
b.
le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura diretta e mediata o al finanziamento di merce o componenti, al trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o al conferimento di diritti sugli stessi beni;
c.
le modalità finanziarie dell'operazione.

3 Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1 possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso 2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati:

a.
saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e che
b.
saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente, secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

4 Esse possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a consessi internazionali alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.

5 Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 43 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 ...67

67 Abrogato dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 46 Disposizioni transitorie

1 ...70

2 I contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o al conferimento di diritti sugli stessi beni conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono sottoposti ad autorizzazione secondo la presente legge.

70 Abgrogato dal n. II 23 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 47 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; fino all'entrata in vigore di una legislazione federale sugli armamenti, esso può derogare all'entrata in vigore di singole disposizioni.

3 Il Consiglio federale disciplina il commercio di polvere da sparo destinata ad usi civili, fintanto che saranno entrate in vigore norme legislative specifiche.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 199871

71 DCF del 25 feb. 1998.