01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.05.2020
28.08.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 27.08.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
13.09.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 12.09.2016
01.11.2012 - 30.06.2016
01.01.2011 - 31.10.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2005
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01.02.2001 - 30.04.2001
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01.01.2000 - 31.08.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale
sull'esercito e sull'amministrazione militare
(Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 18 settembre 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 18 a 22, 45bis e 69 della Costituzione federale1;2
vista la competenza generale della Confederazione in materia
di affari esteri;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 19933, decreta:

Titolo primo: Missione dell'esercito

Art. 1

1

L'esercito contribuisce alla prevenzione della guerra e pertanto al mantenimento della pace.

2

Difende la Svizzera e la sua popolazione e contribuisce alla loro protezione.

3

Nell'ambito della sua missione, deve inoltre: a.

coadiuvare le autorità civili nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza
interna, quando i loro mezzi non sono più sufficienti; b.

coadiuvare le autorità civili nel far fronte ad altre situazioni straordinarie,
quando i loro mezzi non sono più sufficienti, segnatamente in caso di catastrofi nel Paese o all'estero; c.

partecipare alle misure di promovimento della pace in ambito internazionale.

RU 1995 4093 1

[CS 1 3; RU 1958 375, 1966 1714 1992 1578]. A queste disposizioni corrispondono ora
gli art. 40 cpv. 2, 58-60 e 118 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001
2264 2265; FF 2000 414).

3

FF 1993 IV 1 510.10

Organizzazione e amministrazione 2

510.10

Titolo secondo: Obbligo militare Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2

Principio

1

Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo militare.

2

L'obbligo militare comprende: a.

l'obbligo di leva (art. 7 a 9); b.

l'obbligo di prestare servizio militare (art. 12); c.

l'obbligo di prestare servizio civile (art. 26); d.

l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione (art. 26); e.

l'obbligo di notificazione (art. 27).


Art. 3

Servizio militare della cittadina svizzera 1

Ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare.

2

Se il suo annuncio è accolto, deve partecipare al reclutamento. È tenuta al servizio militare se è dichiarata abile al servizio e se si impegna ad assumere la funzione prevista per lei.

3

Ha i medesimi diritti e obblighi degli Svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per
quanto concerne il proscioglimento del servizio militare, la durata dei servizi, l'impiego e la promozione.


Art. 4

Svizzeri all'estero

1

In tempo di pace gli Svizzeri all'estero sono esentati dal reclutamento e dall'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all'estero che si trovano in Stati limitrofi.

2

Gli Svizzeri all'estero possono presentarsi volontariamente al reclutamento e prestare servizi d'istruzione.

3

Di regola entrano in servizio soltanto per il servizio di difesa nazionale (art. 76).

4

Le persone che rientrano in Svizzera dopo aver dimorato per più di sei anni ininterrottamente all'estero e di cui l'esercito non ha bisogno vengono incorporate nell'esercito soltanto su richiesta.

5

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente: a.

gli obblighi fuori del servizio; b.

l'obbligo di entrare in servizio e l'impiego nel servizio attivo.

Esercito e amministrazione militare - LF 3

510.10


Art. 5

Persone con doppia cittadinanza 1

Gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare in Svizzera. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni.

2

Rimangono salvi l'obbligo di notificazione e l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare da parte di persone con doppia cittadinanza.


Art. 6

Attribuzione e assegnazione di altre persone 1

Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all'esercito: a.

gli Svizzeri e le Svizzere che non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e che si pongono volontariamente a disposizione
dell'esercito;

b.

per il servizio attivo, le persone che sono state escluse dal servizio militare
giusta gli articoli 21 a 23.

2

Le persone attribuite o assegnate all'esercito hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Capitolo 2: Contenuto dell'obbligo militare Sezione 1: Obbligo di leva

Art. 7

Annuncio per la registrazione nel controllo militare 1

Chi è soggetto all'obbligo militare deve annunciarsi presso le autorità competenti per la registrazione nel controllo militare. Il libretto di servizio gli è consegnato. Gli
Svizzeri all'estero si annunciano presso la rappresentanza svizzera competente.

2

L'obbligo di annunciarsi comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 19 anni e si estingue alla fine dell'anno in cui essa compie 41 anni.


Art. 8

Obbligo di partecipare al reclutamento 1

Chi è soggetto all'obbligo militare deve partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

2

L'obbligo di partecipare al reclutamento comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 19 anni e si estingue alla fine dell'anno in
cui essa compie 25 anni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3

Il reclutamento dev'essere di regola assolto nel 19° anno di età.

4

Chi non è stato reclutato non è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.

Organizzazione e amministrazione 4

510.10


Art. 9

Reclutamento

1

Nell'ambito del reclutamento le persone soggette all'obbligo di leva vengono in particolare:

a.

sottoposte ad un esame medico per accertare se sono abili al servizio militare; b.

esaminate per determinare le loro attitudini; c.

esaminate per appurare se sono idonee e posseggono le conoscenze per svolgere funzioni speciali; d.

interrogate circa i loro interessi personali; e.

attribuite per una funzione militare ad un'Arma o ad un servizio ausiliare
dell'esercito.

2

Il Consiglio federale disciplina il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva che presentano una domanda d'ammissione al servizio civile.


Art. 10

Libretto di servizio

Il libretto di servizio serve da documento che attesta l'adempimento dell'obbligo militare.


Art. 11

Competenza e ripartizione dei costi 1

I Comuni di domicilio e i Comuni d'attinenza notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali le persone soggette all'obbligo di leva.

2

I Cantoni hanno i compiti seguenti: a.

registrano nel controllo militare le persone soggette all'obbligo di leva; b.

consegnano il libretto di servizio; c.

informano le persone soggette all'obbligo di leva circa il reclutamento; d.

collaborano al reclutamento.

3

La Confederazione esegue il reclutamento. Assiste i Cantoni nella rilevazione degli Svizzeri all'estero soggetti all'obbligo di leva.

4

I Cantoni assumono i costi del reclutamento. La Confederazione assume i costi per: a.

la fornitura del libretto di servizio; b.

i suoi agenti e incaricati che collaborano al reclutamento.

Sezione 2: Obbligo di prestare servizio militare

Art. 12

Principio

1

Chi è stato reclutato diventa soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.

2

L'obbligo di prestare servizio militare comprende:

Esercito e amministrazione militare - LF 5

510.10

a.

gli obblighi fuori del servizio (art. 25); b.

il servizio d'istruzione (art. 41 a 61); c.

il servizio di promovimento della pace su base volontaria (art. 66); d.

il servizio d'appoggio (art. 67 a 75); e.

il servizio attivo (art. 76 a 91).


Art. 13

Durata dell'obbligo di prestare servizio militare 1

L'obbligo di prestare servizio militare comincia all'inizio dell'anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni. È fatto salvo l'articolo 82.

2

L'obbligo di prestare servizio militare dura: a.

per gli ufficiali subalterni, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni; b.

per i capitani, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni; se necessario, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni; c.

per gli ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni; d.

per gli alti ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni; se necessario, sino alla fine dell'anno in cui compiono 62 anni.

3

Le persone che in virtù della loro attività professionale o delle loro conoscenze specifiche forniscono servizi indispensabili all'esercito o ad altri settori della difesa
integrata e sono incorporate a questo titolo sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni. Il Consiglio federale
designa le relative attività.

4

L'Assemblea federale può aumentare i limiti superiori di età di cui ai capoversi 2 e 3 (art. 149).

5

Il Consiglio federale può: a.

prevedere eccezioni ai limiti superiori di età per gli alti ufficiali superiori e
per gli ufficiali superiori; b.

fissare altrimenti, entro i limiti massimi, i limiti superiori di età di cui ai capoversi 2 a 4.

6

Il proscioglimento dal servizio militare è definitivo.


Art. 14

Impiego ulteriore

Dopo aver adempito l'obbligo di prestare servizio militare i militari possono continuare ad essere impiegati al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65
anni, se forniscono prestazioni importanti per l'esercito o per altri settori della difesa
integrata e vi acconsentono per scritto.

Organizzazione e amministrazione 6

510.10


Art. 15

Obbligo di accettare un grado e di assumere una funzione Ogni militare può essere obbligato a rivestire un grado e ad assumere un comando o
una funzione. È tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad adempiere i relativi
compiti fuori del servizio.


Art. 16

Servizio militare non armato 1

La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma.4

2

In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e
l'organizzazione.


Art. 17

Esenzione dei parlamentari 1

I membri dell'Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d'istruzione e dal
servizio d'appoggio.

2

Devono ricuperare soltanto il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore o per svolgere una nuova funzione.


Art. 18

Esenzione dal servizio per attività indispensabili 1

Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

a.

i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri; b.

gli ecclesiastici che non fanno parte dell'assistenza spirituale dell'esercito; c.

il personale indispensabile per garantire il funzionamento delle installazioni
mediche della sanità pubblica nell'ambito del servizio sanitario; d.

i membri professionisti di servizi di salvataggio, nella misura in cui non sono
assolutamente indispensabili all'esercito per i suoi propri servizi di salvataggio; e.

i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei
quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure; f.

i membri di servizi di polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all'esercito per lo svolgimento di compiti di polizia; g.

i membri del Corpo delle guardie di confine; h.

i funzionari e impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto statali e
di quelle titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione,
che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla difesa integrata; 4

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

Esercito e amministrazione militare - LF 7

510.10

i.

i membri professionisti dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato.

2

In casi eccezionali debitamente motivati, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport5 può esentare altri membri professionisti di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all'esercito per compiti analoghi.

3

I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri sono esentati d'ufficio; le altre persone su richiesta. La richiesta è presentata
congiuntamente dall'interessato e dal suo datore di lavoro o dall'ufficio al quale è
subordinato.

4

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne le istituzioni, le persone e le attività nonché la competenza decisionale.

5

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettere c a i ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.


Art. 19

Reincorporazione

Le persone che sono state esentate dal servizio militare giusta l'articolo 18 per più di
sei anni ininterrottamente e di cui l'esercito non ha bisogno vengono reincorporate
nell'esercito, al venir meno del motivo dell'esenzione, soltanto su richiesta.


Art. 20

Nuovo esame dell'abilità al servizio; nuova incorporazione 1

L'abilità al servizio militare può essere riesaminata.

2

L'incorporazione e l'attribuzione di un militare possono essere modificate in qualsiasi momento.

3

Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura.


Art. 21

Esclusione per condanna 1

Chiunque è divenuto intollerabile per l'esercito in seguito ad una condanna pronunciata da un tribunale penale per crimine o delitto viene escluso dal servizio militare.

2

La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa a prestare servizio militare, al più presto quattro anni dopo aver
scontato la pena; in caso di sospensione condizionale della pena, al più presto alla
scadenza del periodo di prova. Per la riammissione, l'autorità competente può chiedere rapporti di polizia concernenti la persona interessata.

3

Il Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione.

5

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Organizzazione e amministrazione 8

510.10


Art. 22

Esclusione delle persone sotto tutela 1

Gli ufficiali e i sottufficiali posti sotto tutela vengono esclusi dal servizio militare.

2

Se la tutela viene revocata, la persona esclusa può, su sua richiesta, essere riammessa al servizio militare.

3

Il Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione.


Art. 23

Esclusione per fallimento e pignoramento 1

Gli ufficiali e i sottufficiali in stato di fallimento, o contro i quali esiste un attestato di carenza di beni, vengono esclusi dal servizio militare.

2

L'esclusione può essere omessa se l'insolvenza non è da attribuirsi a leggerezza o contegno fraudolento dell'ufficiale o del sottufficiale.

3

Se il motivo dell'esclusione viene a cadere, la persona esclusa può essere riammessa al servizio militare.

4

Il Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione. L'autorità competente può richiedere rapporti di polizia concernenti la persona interessata.


Art. 24

Rimozione dalla funzione ed esclusione per incapacità 1

Gli ufficiali e i sottufficiali incapaci vengono rimossi dal comando o dalla funzione. Possono essere esclusi dal servizio militare.

2

Il Consiglio federale disciplina la competenza e la procedura.


Art. 25

Obblighi fuori del servizio 1

Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono:

a.

custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e provvedere alla sua manutenzione (art. 112); b.

assolvere le ispezioni (art. 113); c.

assolvere il tiro obbligatorio (art. 63); d.

attenersi alle altre prescrizioni sul comportamento fuori del servizio.

2

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni atte a garantire che i militari appartenenti a determinate formazioni e i militari con determinate funzioni siano raggiungibili fuori del servizio.

Esercito e amministrazione militare - LF 9

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Sezione 3: Servizio civile e tassa d'esenzione

Art. 26

1

Chi non adempie l'obbligo militare prestando servizio militare o servizio civile è soggetto alla tassa d'esenzione.

2

Il servizio civile e la tassa d'esenzione sono disciplinati da leggi federali speciali.

Sezione 4: Obbligo di notificazione

Art. 27

1

Le persone soggette all'obbligo militare devono comunicare al caposezione i dati necessari per il controllo militare, in particolare: a.

l'indirizzo ed eventuali cambiamenti dello stesso; b.

il cambiamento di dati personali; c.

la professione ed eventuali cambiamenti della stessa.

2

Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione degli Svizzeri all'estero, delle persone che prestano un servizio civile e delle persone che beneficiano di un
congedo all'estero.

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari Capitolo 1: Diritti generali

Art. 28

Diritti costituzionali e previsti dalla legge 1

I diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge competono ai militari anche in servizio militare.

2

Sono consentite restrizioni soltanto nella misura in cui l'istruzione o l'impiego specifico lo esigano.

3

Il Consiglio federale o, nel caso di chiamate in servizio cantonali per il servizio d'ordine, l'autorità cantonale emanano le disposizioni necessarie concernenti i diritti
e gli obblighi dei militari.


Art. 29

Sostentamento

1

I militari in servizio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Lo Stato provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio.

2

L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio (art. 149).

Organizzazione e amministrazione 10

510.10


Art. 30

Indennità per perdita di guadagno 1

Chi presta servizio militare ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno.

2

L'indennità per perdita di guadagno è disciplinata da una legge federale speciale.


Art. 31

Consulenza e assistenza 1

I militari hanno a disposizione servizi di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale nell'ambito del servizio militare.

2

La Confederazione provvede ai relativi servizi. Essi sono abilitati a elaborare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano.

Capitolo 2: Obblighi generali

Art. 32

Ordini e obbedienza

1

I capi e gli aiuti di comando da loro abilitati hanno il diritto di impartire ordini ai subordinati in affari di servizio.

2

I militari devono obbedienza ai loro capi negli affari di servizio.

3

I militari non devono eseguire un ordine se questo impone loro un comportamento punibile ai sensi della legge o del diritto internazionale pubblico.


Art. 33

Obbligo di mantenere il segreto 1

I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù
della loro importanza o di prescrizioni particolari.

2

L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito.

Capitolo 3: Malattia e infortunio

Art. 34

Assicurazione militare L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all'obbligo
di leva e dei militari è disciplinata da una legge federale speciale.


Art. 35

Lotta contro le malattie trasmissibili o gravi Per combattere le malattie trasmissibili o gravi, il Consiglio federale può ordinare
per i militari provvedimenti medici obbligatori.

Esercito e amministrazione militare - LF 11

510.10

Capitolo 4:
Protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare


Art. 36

Reclamo

1

I militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subìto un torto da un capo militare, da un altro militare o da un'autorità militare.

2

La decisione su reclamo può essere impugnata dinanzi all'autorità immediatamente superiore e la decisione di quest'ultima dinanzi al dipartimento federale competente.
La decisione del dipartimento è definitiva.

3

Le decisioni delle direzioni militari cantonali sono impugnabili direttamente al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, se
il diritto cantonale non prevede dapprima il ricorso al governo cantonale.

4

Il reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita. Entrambi sono privi d'effetto sospensivo. In casi eccezionali e per ragioni particolari,
l'autorità adita può tuttavia conferir loro tale effetto.

5

Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 37

Affari in materia di comando 1

Sono affari in materia di comando ai sensi dell'articolo 3 lettera d della legge federale sulla procedura amministrativa6 tutti gli ordini pronunciati da capi militari. Il
Consiglio federale stabilisce quali ordini emanati da autorità militari federali e cantonali circa l'impiego di un militare sono pure considerati affari in materia di comando.

2

Anche gli affari in materia di comando sono impugnabili con reclamo.


Art. 38

Domanda di revisione in casi speciali Contro chiamate in servizio, decisioni concernenti differimento del servizio, servizio
anticipato, servizio volontario e dispensa dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo i militari possono presentare una domanda di revisione. In questi casi non è
ammesso il reclamo


Art. 39

Ricorso contro la valutazione dell'abilità al servizio militare Le decisioni circa l'abilità al servizio militare pronunciate dalle Commissioni per la
visita sanitaria sono impugnabili mediante ricorso presso un'altra commissione per
la visita sanitaria. La decisione di quest'ultima è inappellabile.


Art. 40

Protezione giuridica in altri affari non patrimoniali 1

In altri affari non patrimoniali, segnatamente nel caso di decisioni giusta gli articoli 21 a 24 e di altre analoghe sanzioni di diritto amministrativo, la protezione giuridica 6

RS 172.021

Organizzazione e amministrazione 12

510.10

è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa7, mentre quella dinanzi
alle autorità cantonali dal pertinente diritto cantonale.

2

Le decisioni delle istanze d'autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugnate al Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport, e la decisione di quest'ultimo al Consiglio federale.

Capitolo 5:8 Liberalità e onorificenze di autorità estere
a 1 I militari non possono accettare liberalità e onorificenze di autorità estere.

2 I militari che possedevano liberalità e onorificenze prima di entrare a far parte dell'esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all'estero, sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.

Titolo quarto: Istruzione dell'esercito Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 41

Servizi d'istruzione

1

I servizi d'istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti.

2

Ufficiali, sottufficiali, appuntati e soldati con funzioni di quadro sono di norma chiamati prima dei servizi d'istruzione a corsi preparatori dei quadri.

3

Il Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d'istruzione, la loro durata, i partecipanti e la subordinazione.

4

In occasione del reclutamento e nel corso dell'istruzione possono essere svolte inchieste a scopi scientifici. Queste devono essere eseguite garantendo la protezione
della personalità e dei dati.


Art. 42

Totale obbligatorio di giorni di servizio 1

Appuntati e soldati prestano complessivamente al massimo 330 giorni di servizio d'istruzione.

2

Il Consiglio federale disciplina i servizi a.

degli ufficiali e dei sottufficiali; b.

dei militari del servizio di volo militare; c.

dei militari giusta gli articoli 13 capoverso 3 e 14; 7

RS 172.021

8

Introdotto dal n. I 5 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze
di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784).

Esercito e amministrazione militare - LF 13

510.10

d.

dei nuovi cittadini.

3

Il servizio non prestato o non assolto deve di regola essere ricuperato.


Art. 43

Servizi d'istruzione supplementari Se una formazione è riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale può
ordinare servizi d'istruzione supplementari e stabilirne la durata. Ne disciplina il
computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio.


Art. 44

Servizi volontari

1

Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizio volontario. Quest'ultimo vale come servizio d'istruzione.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ne disciplina il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio.


Art. 45

Computo di servizi prestati all'estero Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
può computare parzialmente o, in via eccezionale, integralmente sul totale obbligatorio di giorni di servizio l'impiego e l'istruzione di militari all'estero nonché i relativi servizi preparatori.


Art. 46

Obiettivi e condotta dell'istruzione 1

L'istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione della missione dell'esercito.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport stabilisce gli obiettivi e la condotta dell'istruzione per l'impiego dell'esercito.


Art. 47

Personale insegnante

1

Il personale insegnante comprende: a.

gli istruttori;

b.

insegnanti specialisti a tempo pieno o a titolo accessorio; c.

specialisti e conferenzieri.

2

Gli istruttori sono ufficiali o sottufficiali professionisti. A loro è affidata l'istruzione di base e l'istruzione dei quadri nelle scuole e nei corsi. Possono inoltre essere
impiegati per compiti speciali. Sono agenti della Confederazione.

3

Gli insegnanti specialisti assolvono compiti d'istruzione limitati al loro ambito specifico; sono agenti della Confederazione o privati impegnati per contratto.

4

Gli specialisti e i conferenzieri assolvono nell'ambito del loro totale obbligatorio di giorni di servizio compiti d'istruzione corrispondenti alle loro conoscenze specifiche.

Organizzazione e amministrazione 14

510.10

5

Il personale insegnante deve essere adeguatamente istruito per l'impiego cui è destinato. L'istruzione in ambito tecnico e scientifico può essere delegata ai politecnici
federali.

6

Il Capo dell'istruzione dirige il personale insegnante.


Art. 48

Istruzione e prontezza d'impiego delle truppe 1

I comandanti di truppa sono responsabili dell'istruzione e della prontezza d'impiego delle truppe loro subordinate.

2

Di regola, le truppe subordinate direttamente al Comando dell'esercito (truppe d'armata) sono assegnate per l'istruzione ad una Grande Unità o ad un ufficio federale.

a9 Istruzione all'estero o insieme con truppe straniere 1 Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti: a.

l'istruzione della truppa all'estero; b.

l'istruzione di truppe straniere in Svizzera; c.

le esercitazioni in comune con truppe straniere.

2 Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d'istruzione particolari nell'ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.

Capitolo 2: Istruzione di base

Art. 49

Scuola reclute

1

Di regola, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell'anno in cui compiono 20 anni.

2

I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 27 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute non sono più soggetti all'obbligo di prestare servizio militare.
Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di assolvere la scuola reclute più
tardi. Gli interessati devono dare il loro consenso.

3

Il Consiglio federale stabilisce la durata della scuola reclute.


Art. 50

Corsi speciali10

Dopo aver assolto la scuola reclute gli specialisti possono completare la loro istruzione in corsi speciali11.

9

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2264
2265; FF 2000 414).

10

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

11

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Esercito e amministrazione militare - LF 15

510.10

Capitolo 3: Servizi d'istruzione delle formazioni

Art. 51

Corsi di ripetizione

1

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati
sono incorporati.

2

Il Consiglio federale stabilisce la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione. Tiene conto in particolare delle esigenze dell'istruzione e della prontezza d'impiego.


Art. 52

Corsi particolari12

1

Gli ufficiali assolvono di regola ogni due anni un corso particolare13 .

2

Se necessario, anche i sottufficiali possono essere chiamati in servizio per corsi particolari14 .


Art. 53

Lavori di preparazione e di licenziamento 1

I militari possono essere chiamati in servizio per preparare servizi d'istruzione e per lavori di licenziamento.

2

Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi corrispondenti.


Art. 54

Servizio al di fuori della formazione Per militari con determinate funzioni il Consiglio federale può ordinare servizi
d'istruzione speciali al di fuori della formazione.

Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali e degli ufficiali

Art. 55

Istruzione degli allievi caporali 1

Gli allievi caporali assolvono una scuola sottufficiali.

2

I caporali di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma.

3

Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.

12

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

13

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

14

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Organizzazione e amministrazione 16

510.10


Art. 56

Istruzione degli allievi tenenti 1

Gli allievi tenenti assolvono una scuola ufficiali.

2

I tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma.

3

Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.


Art. 57

Altri servizi d'istruzione Il Consiglio federale disciplina quali altri servizi d'istruzione devono essere assolti
per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo
addestramento.


Art. 58

Servizi speciali

Il Consiglio federale disciplina quali servizi speciali devono assolvere gli ufficiali e i
sottufficiali, in particolare corsi ed esercitazioni nell'ambito della difesa integrata,
lavori di stato maggiore, servizi di giudice da campo nelle esercitazioni, nonché servizi per il controllo di impianti.

Capitolo 5:
Servizio nelle scuole, nei corsi e nell'amministrazione militare


Art. 59

1

Per quanto necessario, le autorità militari possono convocare militari per l'organizzazione di scuole e corsi.

2

In caso di bisogno imperativo, le autorità militari possono convocare militari per prestare servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende.

3

Vi è bisogno imperativo quando: a.

l'amministrazione militare o le sue aziende devono far fronte ad un sovraccarico di lavoro straordinario; b.

i lavori richiedono conoscenze tecniche particolari.

Capitolo 6: Impiego dei militari al di fuori della truppa

Art. 60

Riserva di personale

1

I militari che non sono stati incorporati in una formazione vengono assegnati alla riserva di personale e sono a disposizione degli uffici federali. Di regola, ciò vale
anche per i militari dispensati dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo.

Esercito e amministrazione militare - LF 17

510.10

2

Possono essere chiamati a prestare servizio in scuole, corsi e nell'amministrazione militare; sono esclusi gli Svizzeri all'estero.

3

Il Consiglio federale designa i militari che non vengono incorporati in una formazione.


Art. 61

Impiego nella protezione civile o in altri settori della difesa integrata 1

In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione della protezione civile, degli organi di condotta civili della difesa integrata o delle basi di pompieri in
qualità di capi o specialisti, per quanto le esigenze dell'esercito lo permettano.

2

Fintanto che dura siffatto impiego, essi non prestano servizio militare.

Capitolo 7: Attività fuori del servizio

Art. 62

Sussidi della Confederazione 1

La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le attività delle associazioni militari e delle società per l'istruzione e il perfezionamento, sempreché
dette attività siano d'interesse per la difesa nazionale e vengano eseguite secondo le
pertinenti prescrizioni.

2

Sussidia le associazioni di tiro riconosciute nell'organizzazione degli esercizi di tiro con armi e munizione di ordinanza.

3

Il Consiglio federale designa ulteriori attività sussidiate dalla Confederazione.

4

La Confederazione organizza corsi d'istruzione.


Art. 63

Tiro obbligatorio

1

Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

a.

sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto; b.

ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario
equipaggiati con il fucile d'assalto.

2

Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori.

3

Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbligatorio con la pistola invece che con il fucile d'assalto.

4

Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest'obbligo e prevedere eccezioni.

5

Chi non assolve il tiro obbligatorio deve seguire un corso di tiro per ritardatari, senza soldo. Chi non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di
tiro, con diritto al soldo.

Organizzazione e amministrazione 18

510.10

6

La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l'organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali.

Capitolo 8: Istruzione premilitare

Art. 64

1

La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le associazioni e le società per l'organizzazione dell'istruzione premilitare.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può organizzare corsi d'istruzione premilitare o incaricarne altre organizzazioni. I corsi sono facoltativi. L'assolvimento di un siffatto corso può costituire la
condizione per l'incorporazione in un'Arma o per lo svolgimento di determinate
funzioni.

Titolo quinto: Impiego dell'esercito; poteri di polizia Capitolo 1: Tipi d'impiego

Art. 65

L'esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

Capitolo 2: Servizio di promovimento della pace

Art. 66


15

Premesse

1 Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla
base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. Essi devono essere conformi ai principi
della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

2 Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.

3 L'annuncio per partecipare a un'operazione di sostegno alla pace è volontario.

a16 Armamento, impiego

1 Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l'armamento necessario per la
protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l'adempimento del loro compito in questione.

2 È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266
2267; FF 2000 414).

16

Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266 2267;
FF 2000 414).

Esercito e amministrazione militare - LF 19

510.10

b17 Competenze

1 Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.

2 Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per
l'esecuzione dell'impiego.

3 Se l'impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

4 Un impiego armato dev'essere approvato dall'Assemblea federale qualora siano
impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi
urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

Capitolo 3: Servizio d'appoggio

Art. 67

Servizio d'appoggio a favore di autorità civili 1

Alle autorità civili che lo richiedono, le truppe possono fornire aiuto: a.

per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo; b.

per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione; c.

per l'impiego nell'ambito dei servizi coordinati; d.

per far fronte a catastrofi; e.

per adempiere altri compiti d'importanza nazionale.

2

L'aiuto viene prestato soltanto nella misura in cui il compito è di interesse pubblico e le autorità civili non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.

3

Per quanto necessario, per fornire aiuto si può far capo a personale della Confederazione o di altre istituzioni.


Art. 68

Servizio d'appoggio per accrescere la prontezza dell'esercito Per accrescere la prontezza dell'esercito possono essere chiamati in servizio stati
maggiori militari di condotta o truppe.


Art. 69

Servizio d'appoggio per l'aiuto in caso di catastrofe all'estero 1

In caso di catastrofe all'estero e su richiesta di singoli Stati o organizzazioni internazionali, possono essere inviate truppe per prestare aiuto e possono essere messi a
disposizione materiale e beni di sostegno.

2

Il servizio d'appoggio per l'aiuto in caso di catastrofe all'estero è per principio volontario. Nelle regioni limitrofe può essere dichiarato obbligatorio.

17

Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266 2267;
FF 2000 414).

Organizzazione e amministrazione 20

510.10


Art. 70

Chiamata in servizio e assegnazione 1

La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:

a.

al Consiglio federale; b.

al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport in caso di catastrofi in Svizzera.

2

Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l'impiego dura più di tre settimane, l'Assemblea federale deve approvare l'impiego nella sessione successiva.
Qualora l'impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un
rapporto.


Art. 71

Missione e condotta

1

L'autorità civile, consultato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, stabilisce la missione per l'impiego in Svizzera.

2

Il Consiglio federale o il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport stabiliscono la struttura di comando.

3

Il comandante di truppa ha la condotta della truppa nell'impiego.


Art. 72

Aiuto spontaneo

Nel servizio d'istruzione la truppa può prestare aiuto spontaneo.


Art. 73

Statuto dei militari e del personale necessario 1

Per principio, i militari che prestano servizio d'appoggio hanno i medesimi diritti e obblighi come nel servizio d'istruzione.

2

Il servizio d'appoggio è di regola computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport disciplina le eccezioni.

3

Il ricorso al personale necessario della Confederazione è disciplinato dalle norme che reggono il rapporto di servizio; il ricorso a personale di istituzioni esterne all'amministrazione federale è disciplinato da contratto.


Art. 74

Requisizione nel servizio d'appoggio Il Consiglio federale può dichiarare applicabile al servizio d'appoggio il diritto di
requisizione giusta l'articolo 80.


Art. 75

Disposizioni speciali 1

Per il servizio d'appoggio sono impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio.

2

Militari possono essere chiamati in servizio per lavori di preparazione e licenziamento.

Esercito e amministrazione militare - LF 21

510.10

3

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per garantire la prontezza.

4

In previsione di un servizio d'appoggio il Consiglio federale può: a.

costituire formazioni; b.

prevedere servizi d'istruzione volontari, che non vengono computati sul totale obbligatorio dei giorni di servizio; c.

acquistare equipaggiamenti e materiale.

Capitolo 4: Servizio attivo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 76

Definizione

1

Il servizio attivo è prestato per: a.

difendere la Svizzera e la sua popolazione (servizio di difesa nazionale); b.

coadiuvare le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna (servizio d'ordine).

2

Durante il servizio attivo le truppe possono assumere anche compiti del servizio d'appoggio e del servizio di promovimento della pace.


Art. 77

Competenza

1

L'Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l'esercito o parti dell'esercito (mobilitazione).

2

Essa può autorizzare il Consiglio federale a chiamare ulteriori truppe e a ordinare nuove convocazioni nell'ambito di un limite massimo prestabilito.

3

Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo e la mobilitazione dell'esercito. Se la chiamata in servizio
concerne più di 2000 militari o se l'impiego dura più di tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del provvedimento.

4

Il Consiglio federale può mettere truppe di picchetto. In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati in
caso di mobilitazione.

5

Il Consiglio federale decide in merito al licenziamento delle truppe.

6

È fatta salva la competenza dei Cantoni per il servizio d'ordine (art. 83).


Art. 78

Giuramento

1

Le truppe chiamate al servizio attivo sono giurate.

2

I militari prestano giuramento o fanno promessa solenne.

Organizzazione e amministrazione 22

510.10


Art. 79

Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati 1

Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione.

2

In stato di grave necessità il Consiglio federale può, quale ultimo mezzo, obbligare tutti gli Svizzeri a mettersi a disposizione del Paese e a concorrere con tutte le loro
forze alla sua difesa.


Art. 80

Requisizione e messa fuori uso 1

Nel caso in cui la Confederazione chiama truppe in servizio attivo, ognuno è obbligato, per l'adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione delle autorità militari e della truppa la sua proprietà mobile e immobile. Quest'obbligo include
i preparativi necessari già in tempo di pace.

2

Le autorità militari e la truppa possono far uso della requisizione soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigano ed esse non possano adempierli con mezzi propri.

3

La Confederazione concede un'equa indennità per l'uso, il deprezzamento e la perdita della proprietà.

4

Tutte le decisioni e gli ordini che gli organi competenti emanano in materia di requisizione sono definitivi e immediatamente esecutori. Sono eccettuate le decisioni
in materia di pretese di risarcimento di danni.

5

In servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci.


Art. 81

Esercizio militare

1

In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l'esercizio militare per: a.

le imprese private che svolgono compiti pubblici, ad eccezione delle imprese
di trasporto titolari di una concessione della Confederazione; b.

gli stabilimenti e le aziende militari.

2

Nell'esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese; tengono conto delle esigenze della difesa integrata.

3

Le autorità militari possono ordinare la costruzione di nuovi impianti o la distruzione di impianti esistenti.

4

Il personale soggetto all'obbligo di prestare servizio militare presta il proprio lavoro a titolo di servizio militare. Il personale non soggetto all'obbligo di prestare
servizio militare non può abbandonare il suo servizio. Il Consiglio federale può
emanare disposizioni concernenti il rapporto d'impiego di detto personale.

5

La Confederazione risarcisce equamente le imprese per il danno causato loro dall'esercizio militare.

Esercito e amministrazione militare - LF 23

510.10


Art. 82


18

Durata dell'obbligo di prestare servizio militare Nel servizio di difesa nazionale il Consiglio federale può differire l'età del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Tiene conto delle esigenze della
difesa integrata.


Art. 83

Servizio d'ordine

1

Possono essere impiegate truppe per il servizio d'ordine quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna.

2

Il servizio d'ordine è decretato: a.

dall'Assemblea federale o, in casi urgenti, dal Consiglio federale giusta
l'articolo 77 capoverso 3; b.

dai Cantoni per l'impiego delle loro truppe nel territorio di loro sovranità.

3

L'autorità civile stabilisce la missione per l'impiego dopo aver consultato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o il
comandante in capo dell'esercito o, in caso di impiego di truppe cantonali, dopo
aver consultato la direzione militare cantonale.

4

Se le truppe sono chiamate in servizio dal Cantone, quest'ultimo assume i costi dell'impiego. Il Consiglio federale decide circa la partecipazione finanziaria della
Confederazione.

5

I Cantoni possono chiedere che la Confederazione chiami in servizio truppe per il servizio d'ordine.

6

Nel servizio di difesa nazionale, la Confederazione provvede per la sicurezza interna, per quanto sia necessario impiegare truppe a tal fine. Il Consiglio federale impartisce le necessarie istruzioni al comandante in capo dell'esercito.

Sezione 2: Comando supremo

Art. 84

Generale

Il generale è il comandante in capo dell'esercito.


Art. 85

Elezione; supplenza

1

Non appena è prevista o decretata un'importante mobilitazione di truppe, l'Assemblea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento.

2

Il Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all'elezione del generale.

3

Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto; nomina il capo dello stato maggiore generale.

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1079; FF 2000 277).

Organizzazione e amministrazione 24

510.10


Art. 86

Autorità suprema; missione del generale 1

Anche dopo l'elezione del generale il Consiglio federale resta la suprema autorità direttoriale ed esecutiva.

2

Esso affida la missione al generale.


Art. 87

Collaborazione

Il Consiglio federale consulta il generale in merito alle decisioni relative alla difesa
nazionale; il generale può presentargli proposte.


Art. 88

Struttura dell'esercito 1

Il generale può modificare la struttura dell'esercito a seconda delle esigenze della situazione.

2

La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità devono essere approvati dal Consiglio federale.


Art. 89

Conferimento e revoca di comandi 1

Il generale può conferire e revocare comandi.

2

Il Consiglio federale disciplina lo statuto amministrativo degli interessati. Fatte salve le pretese pecuniarie, non è vincolato dalle disposizioni legali in materia di
personale.


Art. 90

Subordinazione di unità amministrative Il Consiglio federale stabilisce le unità amministrative che vengono subordinate al
generale dopo la sua elezione.


Art. 91

Facoltà del generale di disporre In stato di grave necessità il Consiglio federale può ordinare che il generale abbia a
disposizione tutti gli altri mezzi in personale e in materiale, necessari per adempiere
la sua missione, sempreché questi non siano esclusi per legge.

Capitolo 5: Poteri di polizia

Art. 92

1

Durante il servizio d'istruzione e l'impiego la truppa dispone dei poteri di polizia necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2

Entro i limiti dei suoi poteri di polizia, la truppa può:

Esercito e amministrazione militare - LF 25

510.10

a.

fermare persone e accertarne l'identità, allontanarle o tenerle a distanza da
determinati luoghi, interrogarle, perquisirle ed arrestarle provvisoriamente
fino all'arrivo delle forze di polizia competenti; b.

controllare cose e se necessario sequestrarle; c.

usare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, qualora mezzi meno
gravi s'avverino insufficienti.

3

Nell'ambito dei suoi poteri di polizia può impiegare le armi: a.

per legittima difesa e in stato di necessità; b.

quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

4

Il Consiglio federale disciplina in dettaglio l'esercizio dei poteri di polizia e l'impiego delle armi nel servizio d'istruzione e nell'impiego dell'esercito. Tiene conto
del tipo di missione, nonché del livello d'istruzione della truppa.

Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito Capitolo 1: Elementi e struttura dell'esercito

Art. 93

Elementi

1

L'esercito comprende Armi e servizi ausiliari.

2

Gli ufficiali di stato maggiore generale formano il Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale.


Art. 94

Struttura

L'esercito si articola in: a.

stato maggiore dell'esercito; b.

Grandi Unità (corpi, divisioni, brigate); c.

corpi di truppa (reggimenti, piazze di mobilitazione, battaglioni, gruppi,
squadre, parco d'aviazione e di difesa contraerea, gruppi di esercizio); d.

unità di truppa (frazioni dello stato maggiore dell'esercito, compagnie, batterie, colonne, squadriglie).


Art. 95

Competenze

1

L'Assemblea federale stabilisce (art. 149): a.

le Armi e i servizi ausiliari; b.

il numero delle Grandi Unità; c.

i principi dell'organizzazione dell'esercito.

2

L'Assemblea federale può delegare le sue competenze al Consiglio federale (art. 149).

Organizzazione e amministrazione 26

510.10

3

Il Consiglio federale stabilisce: a.

la struttura delle Grandi Unità; b.

il numero dei corpi di truppa federali; c.

il numero delle formazioni (stati maggiori o unità di truppa); d.

d'intesa con i Cantoni interessati, i corpi di truppa e le formazioni che essi
devono fornire e amministrare.

4

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina la struttura dei corpi di truppa e delle formazioni.

5

L'Aggruppamento dello stato maggiore generale provvede a equilibrare gli effettivi in tutto l'esercito; per quanto concerne le truppe cantonali, lo fa d'intesa con i Cantoni interessati.

Capitolo 2: Stati maggiori

Art. 96

Stati maggiori del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale dispone di stati maggiori che lo assistono nell'adempimento dei suoi compiti. Questi stati maggiori non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

2

Il Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

3

I membri degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.


Art. 97

Stato maggiore dell'esercito 1

Lo stato maggiore dell'esercito è subordinato al generale.

2

Sintanto che non è eletto il generale, lo stato maggiore dell'esercito è diretto dal capo dello stato maggiore generale.

3

Il Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione e la chiamata in servizio dello stato maggiore dell'esercito.


Art. 98

Stati maggiori delle Grandi Unità e dei corpi di truppa A ciascun comandante delle Grandi Unità e dei corpi di truppa è subordinato uno
stato maggiore.

Esercito e amministrazione militare - LF 27

510.10

Capitolo 3: Servizio informazioni, servizio di sicurezza militare

Art. 99

Servizio informazioni 1

Il servizio informazioni ha il compito di raccogliere, valutare e diffondere informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza.

2

Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, se del caso anche all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere
dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

3

Il Consiglio federale disciplina: a.

i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio informazioni, nonché la
protezione dei dati;

b.

l'attività del servizio informazioni nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo; c.

la collaborazione del servizio informazioni con servizi esteri; d.

le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni.


Art. 100

Servizio di sicurezza militare 1

Il servizio di sicurezza militare ha i compiti seguenti: a.

valuta la situazione sotto il profilo della sicurezza militare; b.

protegge informazioni e opere militari; c.

adempie nell'ambito dell'esercito compiti di polizia criminale e di polizia di
sicurezza;

d.

prende provvedimenti per garantire la sicurezza preventiva dell'esercito contro lo spionaggio, il sabotaggio ed altri atti illeciti e raccoglie informazioni
quando i suoi membri sono chiamati in servizio d'appoggio o in servizio attivo; e.

protegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione
e altre persone, quando i suoi membri sono chiamati in servizio d'appoggio
o in servizio attivo.

2

Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. Con
il consenso delle persone interessate può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

3

Il Consiglio federale disciplina: a.

i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio di sicurezza militare; b.

la collaborazione con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare
delle disposizioni legali concernenti la protezione dello Stato e la protezione
dei dati;

Organizzazione e amministrazione 28

510.10

c.

in caso di servizio d'appoggio e di servizio attivo, la protezione dei dati e la
facoltà di trattare dati personali all'insaputa delle persone interessate, d.

in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni; e.

il controllo di sicurezza delle persone, fino all'entrata in vigore di una legge
in materia.

Capitolo 4: Formazioni di professionisti

Art. 101

1

La Squadra di vigilanza e il Corpo della guardia delle fortificazioni sono formazioni di professionisti dell'esercito. I membri di queste formazioni sono agenti della
Confederazione.

2

La Squadra di vigilanza collabora in particolare alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (polizia aeronautica), all'istruzione dei piloti militari e al servizio
di salvataggio aereo militare.

3

Al Corpo della guardia delle fortificazioni spettano in particolare la sorveglianza, la manutenzione e l'amministrazione di opere militari.

4

Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e l'organizzazione di queste formazioni, nonché lo statuto giuridico dei loro membri.

Capitolo 5: Quadri

Art. 102

Gradi

1

I gradi nell'esercito sono i seguenti: a.

appuntato;

b.

sottufficiali:
1.

caporale, sergente; 2.

sottufficiali superiori: furiere, sergente maggiore, aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore; c.

ufficiali:
1.

ufficiali subalterni: tenente, primo tenente; 2.

capitano;

3.

ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello; 4.

alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo; 5.

comandante in capo dell'esercito: generale.

2

Il titolare di un grado lo conserva anche se non esercita più la funzione.

Esercito e amministrazione militare - LF 29

510.10


Art. 103

Promozioni e nomine

1

Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le attitudini. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze.

2

I Cantoni promuovono e nominano i comandanti e gli ufficiali delle loro truppe.

3

Se necessario, le autorità militari hanno facoltà di richiedere rapporti di polizia al fine di determinare le attitudini di un aspirante.

4

Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d'esecuzione possono essere invalidate.


Art. 104

Ufficiali specialisti 1

Se necessario, a sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d'ufficiale. In tal caso, essi devono prestare i relativi
servizi, eccettuati i servizi d'istruzione per conseguire un grado superiore o per esercitare una nuova funzione.

2

Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli ufficiali con le medesime funzioni.

3

Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina.

4

Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

Titolo settimo: Equipaggiamento dell'esercito Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 105

Equipaggiamento

L'equipaggiamento dell'esercito comprende: a.

l'equipaggiamento personale; b.

il materiale di corpo; c.

il rimanente materiale dell'esercito.


Art. 106

Fornitura del materiale 1

La Confederazione fornisce l'armamento personale, le calzature d'ordinanza, il materiale di corpo e il rimanente materiale dell'esercito. D'intesa con i Cantoni, il
Consiglio federale può designare altri oggetti d'equipaggiamento personale che devono essere forniti dalla Confederazione.

2

I Cantoni forniscono gli altri oggetti dell'equipaggiamento personale delle truppe cantonali e federali e li consegnano alla Confederazione. Il Consiglio federale emana
prescrizioni a tal fine.

Organizzazione e amministrazione 30

510.10

3

Il Consiglio federale determina l'indennità che la Confederazione versa ai Cantoni per la fornitura dell'equipaggiamento personale.


Art. 107

Facoltà di disporre

1

La Confederazione dispone dell'equipaggiamento personale, del materiale di corpo e del rimanente materiale dell'esercito.

2

Fatti salvi i diritti della Confederazione, i Cantoni dispongono di detto materiale quando chiamano in servizio truppe.


Art. 108

Scorta

La Confederazione deve tenere pronta un'adeguata scorta di beni di sostegno che
consenta all'esercito di adempiere la sua missione.


Art. 109

Animali dell'esercito e veicoli 1

Il Consiglio federale può facilitare l'acquisto e il mantenimento privati di animali dell'esercito nonché l'acquisto privato di veicoli utilizzabili nell'esercito.

2

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo ai detentori di
animali dell'esercito e di veicoli utilizzabili nell'esercito.

Capitolo 2: Equipaggiamento personale

Art. 110

Principi

1

I militari sono equipaggiati gratuitamente dalla Confederazione.

2

I Cantoni provvedono alla manutenzione e alla sostituzione dell'equipaggiamento personale. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport emana prescrizioni a tal fine. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i
costi corrispondenti.

3

Il Consiglio federale disciplina la riparazione, la sostituzione e il deposito dell'equipaggiamento personale. Stabilisce in che misura i militari devono partecipare ai
costi.


Art. 111

Consegna dell'equipaggiamento personale 1

Le reclute e gli altri partecipanti a scuole sono equipaggiati con le scorte della Confederazione.

2

Gli altri militari sono equipaggiati dai Cantoni.


Art. 112

Custodia e manutenzione 1

I militari provvedono a custodire al sicuro e a mantenere in buono stato l'equipaggiamento personale e a sostituire gli oggetti divenuti inutilizzabili.

Esercito e amministrazione militare - LF 31

510.10

2

L'equipaggiamento personale può essere ritirato ai militari che contravvengono a tali obblighi o che abusano dell'equipaggiamento.


Art. 113

Ispezione obbligatoria Il Consiglio federale può prevedere che appuntati e soldati facciano controllare in
ispezioni il loro equipaggiamento personale.


Art. 114

Proprietà ed utilizzazione 1

L'equipaggiamento personale resta di proprietà della Confederazione. Il militare non può né alienarlo né cederlo in pegno.

2

Il Consiglio federale designa gli oggetti dell'equipaggiamento personale che saranno riutilizzati nella protezione civile.

3

Il Consiglio federale designa gli oggetti dell'equipaggiamento personale che diventano proprietà del militare.

4

I militari non possono utilizzare l'equipaggiamento personale per scopi privati; il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
disciplina le eccezioni.

Capitolo 3: Materiale di corpo e rimanente materiale dell'esercito

Art. 115

1

Il Consiglio federale disciplina l'amministrazione, l'immagazzinamento e la manutenzione del materiale di corpo e del rimanente materiale dell'esercito, nonché le indennità versate dalla Confederazione ai Cantoni per le spese assunte.

2

Il materiale di corpo deve essere immagazzinato in modo da poter essere preso facilmente in consegna dalla truppa. Il capo dello stato maggiore generale determina i
particolari.

Titolo ottavo: Direzione dell'esercito e amministrazione militare Capitolo 1: Direzione degli affari militari

Art. 116

Direzione suprema

1

La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale la esercita per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

3

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport si assicura la collaborazione dei comandanti superiori delle truppe per tutte le
questioni fondamentali della difesa nazionale.

4

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Organizzazione e amministrazione 32

510.10


Art. 117

Alti ufficiali superiori e capo dell'armamento Il Consiglio federale disciplina il rapporto d'impiego e lo statuto amministrativo degli alti ufficiali superiori e del capo dell'armamento.

Capitolo 2: Confederazione e Cantoni

Art. 118

Alta vigilanza

Gli affari militari sono di competenza dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l'alta vigilanza.


Art. 119

Formazioni cantonali e federali 1

I Cantoni forniscono di regola unità di truppa e stati maggiori dei battaglioni di fucilieri.

2

Se gli effettivi di singoli Cantoni non sono sufficienti per costituire battaglioni o formazioni intere, il Consiglio federale ne determina la composizione d'intesa con i
Cantoni interessati.

3

La Confederazione attribuisce ai Cantoni le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare necessarie alle loro formazioni.

4

La Confederazione forma le unità di truppa, i corpi di truppa e gli stati maggiori che non sono forniti dai Cantoni.


Art. 120

Zone e circondari di reclutamento 1

Il Consiglio federale suddivide il territorio della Confederazione in zone di reclutamento e queste in circondari di reclutamento.

2

Prima di stabilire i circondari di reclutamento sente i Cantoni.


Art. 121

Comandanti di circondario e capisezione 1

Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all'obbligo militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.

2

Se necessario suddividono i circondari in sezioni, per ciascuna delle quali nominano un caposezione.


Art. 122

Ispezione di licenziamento I Cantoni eseguono le ispezioni di licenziamento.

Esercito e amministrazione militare - LF 33

510.10

a19 Attività della difesa nazionale Per le attività che servono alla difesa nazionale non occorrono né autorizzazioni né
piani cantonali.


Art. 123

Esenzione da tasse

1

Cantoni e Comuni non riscuotono tasse su: a.

le derrate alimentari e le bevande destinate alla truppa; b.

i veicoli, per quanto siano utilizzati per scopi militari.

2

Non prelevano imposte su:20 a.21 stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese di diritto privato dell'Aggruppamento dell'armamento; b.

proprietà della Confederazione destinate a scopi militari.

3

Non esigono emolumenti per l'esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale.


Art. 124

Piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione 1

Confederazione e Cantoni gestiscono non più di 40 piazze d'armi.

2

Il Consiglio federale designa le piazze d'armi e disciplina l'utilizzazione e la gestione delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione.


Art. 125

Tiro fuori del servizio 1

I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro.

2

I Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.

3

Il Consiglio federale disciplina l'ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.

19

Introdotto dal n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

20

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 2 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese
d'armamento della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 1998 (RS 934.21).

21

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 2 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese
d'armamento della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 1998 (RS 934.21).

Organizzazione e amministrazione 34

510.10

Capitolo 3:22 Costruzioni e impianti militari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 126

Principio

1

Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati
approvati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (autorità competente per l'approvazione dei piani).

2

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato
l'adempimento dei compiti della difesa nazionale.

4

Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22
giugno 197923 sulla pianificazione del territorio.

a Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge
e, in subordine, da quelle della legge federale del 20 giugno 193024 sull'espropriazione (LEspr).

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani
b Procedura ordinaria di approvazione dei piani; introduzione La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se
del caso, chiede di completarla.

c Picchettamento

1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili,
le modifiche del terreno necessarie per la costruzione o per l'impianto progettati.

2 Per motivi importanti l'autorità competente per l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall'obbligo di cui al capoverso 1.

22

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999
3071 3124; FF 1998 2029).

23

RS 700

24

RS 711

Esercito e amministrazione militare - LF 35

510.10

3 Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

d Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette per parere la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati. L'intera procedura di consultazione dura
tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente
durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr25.

e Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda il richiedente deve inviare agli
aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr26 un avviso personale sui diritti da espropriare.

f Opposizione

1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa27 o della LEspr28 può fare opposizione durante il termine di deposito dei
piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al
diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr
devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3 I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

g Eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199729 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 127

Approvazione dei piani; durata di validità 1 Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche
circa le opposizioni relative al diritto d'espropriazione.

25

RS 711

26

RS 711

27

RS 172.021

28

RS 711

29

RS 172.010

Organizzazione e amministrazione 36

510.10

2 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato
della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

3 Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare
di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa
se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal
passaggio in giudicato dell'approvazione.


Art. 128

Procedura semplificata di approvazione dei piani 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi
interessati chiaramente individuabili; b.

costruzioni e impianti la cui modifica o trasformazione della destinazione
non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi
degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla
pianificazione del territorio e sull'ambiente; c.

costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la
procedura semplificata.

3 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento.
La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché
non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare
opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può
chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di
dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

a Protezione di impianti militari 1

Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 195030 concernente la protezione delle opere militari non occorre procedura di approvazione dei piani.

2

La procedura semplificata d'approvazione dei piani si applica per analogia. Occorre tener conto dell'interesse a mantenere il segreto.

Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 129

1 Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commis30

RS 510.518

Esercito e amministrazione militare - LF 37

510.10

sione di stima) secondo le disposizioni della LEspr31. Vengono discusse soltanto le
pretese annunciate.

2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della
Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei
fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva
d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 130

Ricorso

1 Contro le decisioni di approvazione dei piani è ammissibile in ultima istanza il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 Il diritto di ricorso è disciplinato dal diritto federale applicabile nella fattispecie. I
Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Capitolo 4: Prestazioni dei Comuni e degli abitanti

Art. 131

Alloggio per la truppa 1

I Comuni e i loro abitanti sono tenuti a fornire alloggio alle truppe ed agli animali dell'esercito.

2

Per tali prestazioni ricevono un'equa indennità dalla Confederazione.


Art. 132

Locali, pannelli d'affissione I Comuni mettono gratuitamente a disposizione: a.

i locali e gli impianti per il reclutamento, per le commissioni della visita sanitaria e per le ispezioni dell'equipaggiamento personale; b.

i locali di guardia e i locali degli arresti; c.

le piazze e i locali per la mobilitazione; d.

le piazze di riunione e di posteggio per la truppa; e.

i pannelli d'affissione per gli avvisi di chiamata e per altre comunicazioni
delle autorità militari.


Art. 133

Impianti di tiro

1

I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro 31

RS 711

Organizzazione e amministrazione 38

510.10

siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa.

2

Per la costruzione di impianti di tiro, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può conferire ai Comuni il diritto di
espropriazione giusta la legge federale sull'espropriazione32, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale.

3

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti
per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.


Art. 134

Utilizzazione di terreni privati 1

I proprietari fondiari sono tenuti a consentire l'utilizzazione del loro terreno per esercitazioni militari.

2

La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente agli articoli 135 a 143. L'Assemblea federale disciplina la competenza e la procedura (art.
149).

Capitolo 5: Responsabilità per danni

Art. 135

Danni conseguenti ad attività di servizio 1

La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa:

a.

nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o b.

nell'esercizio di un'altra attività di servizio.

2

La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo.

3

Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

4

La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.


Art. 136

Danni conseguenti ad attività fuori del servizio La Confederazione risponde per i danni inevitabili a terreni e cose, connessi direttamente alle attività fuori del servizio della truppa o delle associazioni e società militari, sempre che tali danni non siano assicurabili.

32

RS 711

Esercito e amministrazione militare - LF 39

510.10


Art. 137

Proprietà dei militari 1

Il militare assume personalmente il danno derivante dalla perdita e dal danneggiamento delle cose di sua proprietà. La Confederazione gli versa un'equa indennità se
il danno è stato causato da un incidente di servizio o direttamente dall'esecuzione di
un ordine.

2

In caso di colpa personale, l'indennità può essere adeguatamente ridotta. A tal fine si valuterà anche se l'uso o il fatto di portar seco l'oggetto privato era richiesto dal
servizio.


Art. 138

Regresso dopo risarcimento Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.


Art. 139

Responsabilità dei militari 1

I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

2

I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento.
Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell'organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale.

3

Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e
rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver
causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di
servizio.


Art. 140

Responsabilità delle formazioni 1

Le formazioni sono responsabili del materiale loro affidato, in particolare materiale di corpo e di istruzione, munizioni ed esplosivi, vettovaglie e materiale di consumo.
Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte
di un loro militare.

2

A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo.


Art. 141

Principi in materia di responsabilità 1

Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni33.

33

RS 220

Organizzazione e amministrazione 40

510.10

2

Nello stabilire le indennità che devono essere versate dai militari è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio, nonché della condotta militare e della situazione finanziaria del responsabile.

3

Nello stabilire le indennità che devono essere versate dalle formazioni è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio e delle circostanze particolari.


Art. 142

Disposizioni procedurali L'Assemblea federale disciplina la competenza e la procedura per pretese della
Confederazione o contro di essa (art. 149).


Art. 143

Prescrizione

1

La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni
da quando l'atto dannoso è stato compiuto.

2

Le pretese della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrivono in un anno da quando la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e
del responsabile, ma in ogni caso in cinque anni da quando l'atto dannoso è stato
compiuto.

3

Se le pretese derivano da un comportamento punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all'azione civile.

4

All'interruzione e all'opponibilità della prescrizione sono applicabili per analogia gli articoli 135 a 138 e 142 del Codice delle obbligazioni34. È considerata azione a
tenore di queste disposizioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Capitolo 6: Chiamate in servizio, differimenti, dispense

Art. 144

Chiamate in servizio e differimenti 1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla chiamata in servizio e sul differimento di servizi d'istruzione.

2

Sulle richieste di differimento di un servizio d'istruzione decidono le autorità militari cantonali per i militari delle formazioni cantonali e le autorità militari federali
per quelli delle formazioni federali; per i quadri o gli aspiranti quadri il Consiglio
federale può disciplinare altrimenti le competenze.

3

Sulle richieste di differimento della scuola reclute decidono le autorità militari cantonali alle quali è stato assegnato il reclutando per essere convocato alla scuola
reclute. Gli uffici federali emanano pertinenti direttive.

34

RS 220

Esercito e amministrazione militare - LF 41

510.10


Art. 145

Dispense

Per l'adempimento di compiti importanti nei settori civili della difesa integrata le
persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o
congedate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 7: Controlli militari, trattamento di dati personali35 Sezione 1: Dati di controllo36

Art. 146

Trattamento dei dati37 1

I Cantoni rilevano i dati concernenti le persone soggette all'obbligo di leva, che sono necessari per il controllo militare. Raccolgono i dati dal controllo degli abitanti, dal registro delle famiglie e dai reclutandi stessi.

2

Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti giusta la presente legge, la legge sull'organizzazione dell'amministrazione38 e l'organizzazione dell'esercito, del 3 febbraio 199539, trattano i dati concernenti le persone soggette all'obbligo militare e quelli concernenti i militari donne; i comandanti trattano
quelli dei militari delle loro formazioni.

3

La Confederazione tiene il controllo dell'adempimento dell'obbligo militare e dell'impiego volontario nell'esercito. A tal fine gestisce un sistema d'informazione40
(Sistema di gestione del personale dell'esercito, PISA). Esso contiene dati: a.

concernenti la persona, per quanto necessari per il controllo; b.

concernenti il reclutamento, l'istruzione e l'impiego nell'esercito; c.

circa capacità e conoscenze civili importanti dal profilo militare, spontaneamente menzionate dall'interessato; d.

per il servizio dei morti e dei dispersi.

35

Nuovo testo giusta il n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

36

Introdotto dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
1891 1913; FF 1999 7979).

37

Nuovo testo giusta il n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

38

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993
1770, 1995 978 4362 art. 1 5050 art. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1, 1997 2187
appendice n. 2. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora «la LF sull'organizzazione del governo e
dell'amministrazione» (RS 172.010).

39

RS 513.1

40

Nuova designazione giusta il n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

Organizzazione e amministrazione 42

510.10

4

Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni nonché i comandanti che devono trattare dati concernenti persone soggette all'obbligo militare e dati concernenti militari donne possono essere raccordati al sistema d'informazione. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

5

I dati concernenti sentenze pronunciate da tribunali penali, della giurisdizione civile o militare, possono essere rilevati per quanto siano necessari per l'esclusione
dalla prestazione del servizio militare, per determinare l'idoneità all'avanzamento
oppure per il controllo di sicurezza personale in ambito militare.


Art. 147

Trasmissione di dati

1

I dati concernenti persone soggette all'obbligo militare e i dati concernenti militari donne possono essere comunicati alle unità amministrative dell'assicurazione militare, della statistica federale, dell'indennità per perdita di guadagno, della tassa
d'esenzione, della protezione civile, del servizio civile e della circolazione stradale
nonché a terzi, sempre che sia previsto in una legge oppure se la persona interessata
vi consente nel singolo caso.

2

I dati militari concernenti imputati o indiziati possono essere comunicati a giudici della giurisdizione civile nonché al procuratore generale della Confederazione nell'ambito di un procedimento penale federale prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, se: a.

si persegue un crimine o un delitto la cui gravità o natura giustificano
l'informazione;

b.

durante il servizio militare è stato commesso un reato che sottostà alla giurisdizione civile.

3

L'indirizzo delle persone soggette all'obbligo militare che devono prestare servizio di protezione civile è messo a disposizione dell'ufficio della protezione civile del
Comune.

4

Alle associazioni militari e società di tiro possono essere comunicati dati concernenti militari per favorir loro nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti,
nonché per attività fuori del servizio. I militari possono esigere che i loro dati personali non vengano trasmessi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Esercito e amministrazione militare - LF 43

510.10

Sezione 2: Dati sanitari41

Art. 148


42

Trattamento dei dati sanitari 1 La Confederazione gestisce il sistema d'informazione medica dell'esercito che
contiene i dati sanitari necessari per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare.

2 Per dati sanitari s'intendono: a.

i dati medici;

b.

altri dati personali sullo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta ad apprezzamento.

3 Le unità amministrative federali e cantonali competenti conformemente alla presente legge, nonché i medici da esse incaricati raccolgono i necessari dati sanitari
presso:

a.

le persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare; b.

i medici curanti e i medici incaricati di una perizia; c.

i tribunali penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa.

a43 Trattamento dei dati medici relativi a civili 1 La Confederazione può raccogliere i necessari dati medici relativi a civili che sono
assistiti dalla truppa.

2 I dati sono raccolti presso le persone interessate, i loro rappresentanti legali nonché
i loro medici curanti.

3 Essi non possono essere trattati nel sistema d'informazione medica dell'esercito e
devono essere distrutti al termine dell'assistenza delle persone interessate.

41

Introdotto dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
1891 1913; FF 1999 7979).

42

Nuovo testo giusta il n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

43

Introdotto dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
1891 1913; FF 1999 7979).

Organizzazione e amministrazione 44

510.10

b44 Comunicazione dei dati sanitari 1 I dati sanitari relativi alle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare possono essere comunicati, per l'apprezzamento dell'idoneità
al servizio, alle seguenti persone: a.

i medici competenti dell'esercito e dell'amministrazione militare; b.

i medici competenti della protezione civile; c.

i medici curanti delle persone interessate.

2 Informazioni riguardanti i dati sanitari sono rilasciate, di regola, soltanto in presenza di un medico della competente unità amministrativa della Confederazione o
incaricato dalla persona interessata.

3 Su richiesta, in singoli casi, i dati sanitari possono essere comunicati alle seguenti
autorità, in quanto ciò sia necessario per adempiere i loro compiti legali: a.

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare; b.

le autorità preposte al servizio civile; c.

le autorità preposte alle indennità di perdita di guadagno; d.

le autorità preposte alla tassa d'esenzione dal servizio militare; e.

le autorità competenti per il trattamento di casi di responsabilità civile e di
regresso nel settore dell'esercito e dell'amministrazione militare; f. i tribunali civili e militari nonché le autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi, in quanto il diritto procedurale preveda
per i medici, in casi particolari, un obbligo di informare.

Sezione 3:45 Dati personali della medicina aeronautica
c Trattamento dei dati

1 Il competente servizio amministrativo della Confederazione tratta dati medici e
psicologici per l'apprezzamento dell'idoneità di: a.

aspiranti per il servizio di volo militare; b.

militari del servizio di volo militare; c.

istruttori delle forze aeree; e d.

persone dell'aviazione civile.

2 Per il trattamento dei dati, può gestire un sistema d'informazione.

44

Introdotto dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
1891 1913; FF 1999 7979).

45

Introdotta dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
1891 1913; FF 1999 7979).

Esercito e amministrazione militare - LF 45

510.10

d Consultazione dei dati 1 I dati personali della medicina aeronautica possono essere consultati solo dalla
persona interessata in presenza di un medico del servizio amministrativo competente
o incaricato dalla persona interessata.

2 Il medico curante, con il consenso della persona interessata, e il servizio medico
dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare possono consultare i dati in presenza
di medici o psicologi del servizio amministrativo competente.

3 In caso di ricorso, anche il medico in capo dell'esercito può consultare i dati.

Sezione 4:46 Dati relativi al personale medico
e Trattamento dei dati

1 La Confederazione gestisce un sistema d'informazione che contiene i dati relativi
al personale medico indispensabili per assicurare la gestione medica e tecnica di attrezzature nell'ambito del servizio sanitario e veterinario nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica (dati del personale medico); tali dati sono rilevati in quanto siano necessari per l'assegnazione di personale
medico.

2 Essa raccoglie i dati relativi al personale medico presso: a.

le competenti unità amministrative federali e cantonali conformemente alla
presente legge, alla legge federale del 27 giugno 196947 sugli organi direttivi
e il consiglio della difesa nonché alla legge federale del 19 dicembre 187748
sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; b.

le associazioni dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari; c.

le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.

3 Il Consiglio federale determina i dati personali necessari per l'assegnazione di personale medico nell'ambito del servizio sanitario coordinato.

f Trasmissione dei dati I dati relativi al personale medico possono essere trasmessi alle unità amministrative
federali e cantonali competenti per l'assegnazione di personale medico.

46

Introdotta dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
1891 1913; FF 1999 7979).

47

RS 501

48

RS 811.11

Organizzazione e amministrazione 46

510.10

Sezione 5:49 Dati personali per lo sviluppo professionale dei quadri
g 1 Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti conformemente alla presente legge possono, con il consenso scritto della persona interessata,
trattare i dati personali e i profili della personalità necessari per lo sviluppo professionale dei quadri dell'esercito. A tale scopo, la Confederazione gestisce un sistema
d'informazione.

2 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 raccolgono i dati presso le persone
interessate, i loro superiori militari nonché le persone di referenza da loro indicate.

3 I dati possono essere trasmessi unicamente ai servizi federali e cantonali competenti in materia di conferimento di gradi militari e di funzioni.

Sezione 6:50 Altre disposizioni
h Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

il contenuto, la forma e la gestione dei controlli militari e dei sistemi d'informazione secondo gli articoli 148-148g; b.

la responsabilità e la vigilanza; c.

la protezione delle persone interessate e la sicurezza dei dati; d.

il congedo per l'estero e i controlli sull'adempimento dell'obbligo militare
degli Svizzeri all'estero.

Titolo nono: Disposizioni finali

Art. 149

Decreti parlamentari

I decreti dell'Assemblea federale giusta gli articoli 13 capoverso 4, 29 capoverso 2,
95 capoversi 1 e 2, 134 capoverso 2 nonché 142 e le disposizioni completive sulla
procedura amministrativa militare non sottostanno a referendum.

49

Introdotta dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
1891 1913; FF 1999 7979).

50

Introdotta dal n. V 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
1891 1913; FF 1999 7979).

Esercito e amministrazione militare - LF 47

510.10

a51 Provvedimenti di promovimento della pace Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni ed equipaggiamenti
dell'esercito per provvedimenti di promovimento della pace internazionale. Nell'ambito di tali provvedimenti può sostenere persone giuridiche di diritto privato,
crearne o associarvisi.


Art. 150

Disposizioni d'esecuzione 1

Il Consiglio federale emana le ordinanze esecutive.

2

Emana i regolamenti di servizio. Vi definisce segnatamente i diritti e gli obblighi dei militari.

3

Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ad emanare prescrizioni destinate a garantire la tutela del segreto militare.

a52 Convenzioni concernenti lo statuto dei militari 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli
aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri
all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.

2 Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti: a.

la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve
pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera; b.

la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari; c.

l'importazione e l'esportazione di materiale, oggetti d'equipaggiamento,
combustibili e carburanti di truppe straniere.


Art. 151

Disposizioni transitorie 1

Dopo l'entrata in vigore della presente legge il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio di cinque
anni al massimo disciplina in particolare: a.

l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare; b.

il proscioglimento dei militari dall'obbligo militare, rispettivamente il loro
impiego ulteriore al termine del loro obbligo di prestare servizio militare; c.

i requisiti per la promozione; d.

la durata dei comandi e delle funzioni; e.

il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione
dell'esercito;

51

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1153
1154; FF 1998 489).

52

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2264
2265; FF 2000 414).

Organizzazione e amministrazione 48

510.10

f.

le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio.

2

Per motivi imperativi può derogare alla legge, mediante ordinanza, negli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a ad f.

3

Per i progetti di costruzioni militari che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati dall'Assemblea federale non è necessaria l'autorizzazione giusta l'articolo 126.

4 Il nuovo diritto si applica alle domande d'approvazione dei piani pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 1999 della presente legge.
I ricorsi pendenti sono retti dal diritto previgente.53

Art. 152

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1996
Numero 3 dell'appendice: 1° luglio 199554 53

Introdotto dal n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

54

DCF del 19 giu. 1995 (RU 1995 4130)

Esercito e amministrazione militare - LF 49

510.10

Appendice

...

...

3. Decreto federale del 9 ottobre 199257 concernente la consultazione dei documenti
...

...

...

...

Stralciare...

55

RS 172.021. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

56

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993
1770, 1995 978 4362 art. 1 5050 art. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1, 1997 2187
appendice n. 2. RU 1997 2022 art. 63].

57

RS 172.213.54. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

58

RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

59

RS 321.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Organizzazione e amministrazione 50

510.10


Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 191b

...

...

...

7. Organizzazione militare61 Abrogata

...

...

Abrogato

...

...

60

RS 451. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

61

[CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1959 2125
art. 48 cpv. 2 lett. d , 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, , 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975
11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288
all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, 1994 1622 art. 22
cpv. 2]

62

RS 510.30. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Esercito e amministrazione militare - LF 51

510.10

Sostituire ...

Titolo precedente l'art. 23
Abrogato

...

...

Titoli precedenti gli art. 26 e 27, nonché art. 26 e 27
Abrogati

...

2

Abrogato

...

...

Sostituire...

...

Sostituire...

...

Organizzazione e amministrazione 52

510.10

periodo
...

...

Sostituire...

9. Decreto dell'Assemblea federale del 12 giugno 194663 che determina l'indennità
da corrispondersi ai Cantoni per la conservazione e il riassetto del vestiario e dell'equipaggiamento personale Abrogato

10. Decreto dell'Assemblea federale del 28 giugno 194664 concernente la consegna
di calzature militari

Abrogato

11. Legge federale del 24 giugno 190465 concernente la vigilanza su l'introduzione e
l'impiego di piccioni viaggiatori.

Abrogata

12. Decreto federale dell'8 dicembre 196166 concernente il servizio militare degli
Svizzeri all'estero e di quelli aventi doppia cittadinanza Abrogato


13. Legge federale del 4 ottobre 198567 sul trasporto pubblico Art. 8a

...

63

[CS 5 282]

64

[CS 5 290]

65

[CS 5 365; RU 1949 44 art. 1] 66

[RU 1961 1198, 1986 696, 1990 1882 all n. 6] 67

RS 742.40. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Esercito e amministrazione militare - LF 53

510.10

...


15. Codice delle obbligazioni69 Art. 336
cpv. 1 lett. e70
...


Art. 336c
cpv. 1 lett. a
...

68

RS 833.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

69

RS 220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

70

Inserito dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11): adattamento
alla modificazione dell'art. 336c cpv. 1 lett. a CO (RS 220).

Organizzazione e amministrazione 54

510.10