441.1
Legge federale
sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche
(Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2017)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 4, 18 e 70 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura
del Consiglio nazionale del 15 settembre 20062;
visto il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 20063,
decreta:
La presente legge disciplina:
- a.
- l'uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali;
- b.
- la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche;
- c.
- il sostegno dei Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali;
- d.
- il sostegno ai Cantoni dei Grigioni e Ticino per le misure a favore del romancio e dell'italiano.
La presente legge intende:
- a.
- rafforzare il quadrilinguismo quale elemento essenziale della Svizzera;
- b.
- consolidare la coesione interna del Paese;
- c.
- promuovere il plurilinguismo individuale e il plurilinguismo istituzionale nell'uso delle lingue nazionali;
- d.
- salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano in quanto lingue nazionali.
1 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione si attiene segnatamente ai seguenti principi:
- a.
- assicura parità di trattamento alle quattro lingue nazionali;
- b.
- garantisce e realizza la libertà di lingua in tutti gli ambiti della sua attività;
- c.
- rispetta la composizione linguistica tradizionale delle regioni;
- d.
- promuove la comprensione tra le comunità linguistiche.
2 Nell'adempimento dei suoi compiti di politica linguistica e della comprensione tra le comunità linguistiche, la Confederazione collabora con i Cantoni.
1 La presente sezione si applica alle seguenti autorità federali:
- a.
- l'Assemblea federale e i suoi organi;
- b.
- il Consiglio federale;
- c.
- l'Amministrazione federale secondo l'articolo 2 capoversi 1-3 della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
- d.
- i tribunali della Confederazione;
- e.
- le commissioni extraparlamentari della Confederazione.
2 Per quanto gli obiettivi perseguiti dalla presente legge lo esigano, il Consiglio federale può prevedere che:
- a.
- le disposizioni della presente sezione siano applicabili a organizzazioni o persone di cui all'articolo 2 capoverso 4 LOGA cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale;
- b.
- il rilascio di concessioni, l'attribuzione di mandati o l'assegnazione di aiuti finanziari siano vincolati all'osservanza di determinate disposizioni della presente sezione.
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2 Le autorità federali usano le lingue ufficiali nella loro forma standard.
1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.
2 Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale.
3 Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun.
4 Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero.
5 Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile.
6 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale.
1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.
2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e alla formazione continua del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.5
1 Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta.
2 Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni o progetti di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.
1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell'Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano.
2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.
1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.7
2 La pubblicazione avviene simultaneamente in tedesco, francese e italiano.
I testi di particolare importanza e la documentazione per le elezioni e le votazioni federali sono pubblicati anche in romancio. Tali testi sono designati dalla Cancelleria federale, sentiti la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni e i servizi federali interessati.
1 Le autorità federali redigono gli avvisi pubblici nelle lingue ufficiali del luogo.
2 Le autorità federali si presentano nelle quattro lingue ufficiali, in particolare:
- a.
- nei loro stampati;
- b.
- nelle pagine iniziali dei loro siti Internet;
- c.
- nelle insegne dei loro edifici.
3 I documenti personali sono realizzati nelle quattro lingue ufficiali.
4 I moduli della Confederazione destinati al pubblico devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali. Le autorità federali possono prevedere deroghe per i moduli destinati a una cerchia ristretta di persone.
1 Dei trattati bilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione dev'essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.
2 Dei trattati multilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione ci si adopera affinché sia redatta una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.
3 Sono salve le eccezioni secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20048 sulle pubblicazioni ufficiali o previste da disposizioni speciali della legislazione federale.
1 La Confederazione e i Cantoni promuovono a tutti i livelli scolastici lo scambio di allievi e docenti.
2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni e alle organizzazioni di scambio.
1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché a tutti i livelli dell'insegnamento si presti particolare cura alla lingua d'insegnamento, segnatamente nella sua forma standard.
2 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni promuovono il plurilinguismo degli allievi e dei docenti.
3 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue.
La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per:
- a.
- creare i presupposti per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale;
- b.
- promuovere la conoscenza della lingua nazionale del posto da parte degli alloglotti;
- c.
- promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti.
Per coordinare, introdurre e svolgere la ricerca applicata nel campo linguistico e del plurilinguismo, la Confederazione e i Cantoni possono sostenere un apposito centro scientifico di competenza.
La Confederazione può concedere aiuti finanziari a:
- a.
- agenzie di stampa d'importanza nazionale che diffondono informazioni sulle quattro regioni linguistiche della Svizzera;
- b.
- organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e d'importanza nazionale che operano in almeno una regione linguistica a favore della comprensione tra le comunità linguistiche o che svolgono un'attività fondamentale per la promozione del plurilinguismo e ne diffondono i risultati;
- c.
- enti pubblici che sostengono progetti a favore della comprensione tra le comunità linguistiche.
La Confederazione può concedere a organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e attive a livello nazionale aiuti finanziari per la traduzione di testi fra le lingue nazionali.
1 La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale.
2 La Confederazione provvede a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell'esercito.
3 La Confederazione e i Cantoni si mettono gratuitamente a disposizione le rispettive banche dati terminologiche.
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali.
2 Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese.
3 Sono compiti speciali segnatamente:
- a.
- la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione;
- b.
- la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone.
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di:
- a.
- misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana;
- b.
- organizzazioni e istituzioni che si impegnano a livello sovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana;
- c.
- attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana.
2 Nell'intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia.
3 L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.
1 La Confederazione concede gli aiuti finanziari dietro domanda. Le domande descrivono le misure previste e contengono un piano di finanziamento.
2 La Confederazione assegna gli aiuti finanziari mediante decisione formale o accordi di prestazioni. Nella misura del possibile, gli accordi di prestazioni sono stipulati per più anni.
La medesima misura non può beneficiare di più aiuti finanziari secondo la presente legge.
1 I Cantoni, le organizzazioni e le istituzioni riferiscono periodicamente alla Confederazione sull'impiego degli aiuti finanziari.
2 La Confederazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure.
L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010
Numero I dell'allegato: entra in vigore contemporaneamente all'ordinanza sulle lingue9
(art. 26)
I
La legge federale del 6 ottobre 199510 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
...11