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441.1

Legge federale
sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche

(Legge sulle lingue, LLing)

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 4, 18 e 70 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura
del Consiglio nazionale del 15 settembre 20062;

visto il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 20063,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

a.
l'uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali;
b.
la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche;
c.
il sostegno dei Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali;
d.
il sostegno ai Cantoni dei Grigioni e Ticino per le misure a favore del roman­cio e dell'italiano.
Art. 2 Scopo

La presente legge intende:

a.
rafforzare il quadrilinguismo quale elemento essenziale della Svizzera;
b.
consolidare la coesione interna del Paese;
c.
promuovere il plurilinguismo individuale e il plurilinguismo istituzionale nel­l'uso delle lingue nazionali;
d.
salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano in quanto lingue nazionali.
Art. 3 Principi

1 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione si attiene segnatamente ai seguenti principi:

a.
assicura parità di trattamento alle quattro lingue nazionali;
b.
garantisce e realizza la libertà di lingua in tutti gli ambiti della sua attività;
c.
rispetta la composizione linguistica tradizionale delle regioni;
d.
promuove la comprensione tra le comunità linguistiche.

2 Nell'adempimento dei suoi compiti di politica linguistica e della comprensione tra le comunità linguistiche, la Confederazione collabora con i Cantoni.

Sezione 2: Lingue ufficiali della Confederazione

Art. 4 Campo d'applicazione

1 La presente sezione si applica alle seguenti autorità federali:

a.
l'Assemblea federale e i suoi organi;
b.
il Consiglio federale;
c.
l'Amministrazione federale secondo l'articolo 2 capoversi 1-3 della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
d.
i tribunali della Confederazione;
e.
le commissioni extraparlamentari della Confederazione.

2 Per quanto gli obiettivi perseguiti dalla presente legge lo esigano, il Consiglio federale può prevedere che:

a.
le disposizioni della presente sezione siano applicabili a organizzazioni o per­­sone di cui all'articolo 2 capoverso 4 LOGA cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale;
b.
il rilascio di concessioni, l'attribuzione di mandati o l'assegnazione di aiuti finanziari siano vincolati all'osservanza di determinate disposizioni della presente sezione.
Art. 5 Lingue ufficiali

1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il roman­cio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

2 Le autorità federali usano le lingue ufficiali nella loro forma standard.

Art. 6 Scelta della lingua

1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.

2 Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale.

3 Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun.

4 Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero.

5 Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile.

6 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale.

Art. 7 Comprensibilità

1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e con­forme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.

2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e alla formazione continua del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.5

5 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 8 Camere federali

1 Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta.

2 Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni o progetti di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.

Art. 9 Consiglio federale e Amministrazione federale

1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell'Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano.

2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.

Art. 10 Pubblicazioni in tedesco, francese e italiano

1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pub­blicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altri­menti.7

2 La pubblicazione avviene simultaneamente in tedesco, francese e italiano.

6 RS 170.512

7 Nuovo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Art. 11 Pubblicazioni in romancio

I testi di particolare importanza e la documentazione per le elezioni e le votazioni federali sono pubblicati anche in romancio. Tali testi sono designati dalla Cancelleria federale, sentiti la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni e i servizi fede­rali interessati.

Art. 12 Avvisi, insegne e documenti

1 Le autorità federali redigono gli avvisi pubblici nelle lingue ufficiali del luogo.

2 Le autorità federali si presentano nelle quattro lingue ufficiali, in particolare:

a.
nei loro stampati;
b.
nelle pagine iniziali dei loro siti Internet;
c.
nelle insegne dei loro edifici.

3 I documenti personali sono realizzati nelle quattro lingue ufficiali.

4 I moduli della Confederazione destinati al pubblico devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali. Le autorità federali possono prevedere deroghe per i moduli destinati a una cerchia ristretta di persone.

Art. 13 Trattati internazionali

1 Dei trattati bilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione dev'essere dispo­nibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confedera­zione.

2 Dei trattati multilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione ci si adopera affinché sia redatta una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

3 Sono salve le eccezioni secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20048 sulle pubblicazioni ufficiali o previste da disposizioni speciali della legi­slazione federale.

Sezione 3: Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche


Art. 14 Scambi in ambito scolastico

1 La Confederazione e i Cantoni promuovono a tutti i livelli scolastici lo scambio di allievi e docenti.

2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni e alle organizzazioni di scambio.

Art. 15 Insegnamento

1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affin­ché a tutti i livelli dell'insegnamento si presti particolare cura alla lingua d'in­se­gna­mento, segnatamente nella sua forma standard.

2 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni promuovono il plurilinguismo degli allievi e dei docenti.

3 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue stra­niere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue.

Art. 16 Ulteriori provvedimenti di promozione linguistica

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per:

a.
creare i presupposti per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale;
b.
promuovere la conoscenza della lingua nazionale del posto da parte degli allo­glotti;
c.
promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti.
Art. 18 Sostegno a organizzazioni

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a:

a.
agenzie di stampa d'importanza nazionale che diffondono informazioni sulle quattro regioni linguistiche della Svizzera;
b.
organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e d'importanza nazionale che operano in almeno una regione linguistica a favore della comprensione tra le comunità linguistiche o che svolgono un'attività fondamentale per la promozione del plurilinguismo e ne diffondono i risultati;
c.
enti pubblici che sostengono progetti a favore della comprensione tra le comu­nità linguistiche.
Art. 19 Aiuti finanziari per traduzioni

La Confederazione può concedere a organizzazioni e istituzioni a scopo non lucra­tivo e attive a livello nazionale aiuti finanziari per la traduzione di testi fra le lingue nazionali.

Art. 20 Plurilinguismo nel Servizio pubblico

1 La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale.

2 La Confederazione provvede a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell'esercito.

3 La Confederazione e i Cantoni si mettono gratuitamente a disposizione le rispettive banche dati terminologiche.

Sezione 4: Sostegno ai Cantoni plurilingui

Art. 21

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali.

2 Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese.

3 Sono compiti speciali segnatamente:

a.
la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nel­­l'amministrazione;
b.
la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone.

Sezione 5: Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana


Art. 22

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di:

a.
misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana;
b.
organizzazioni e istituzioni che si impegnano a livello sovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana;
c.
attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana.

2 Nel­l'in­tento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia.

3 L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.

Sezione 6: Esecuzione e valutazione

Art. 23 Concessione di aiuti finanziari

1 La Confederazione concede gli aiuti finanziari dietro domanda. Le domande descrivono le misure previste e contengono un piano di finanziamento.

2 La Confederazione assegna gli aiuti finanziari mediante decisione formale o accordi di prestazioni. Nella misura del possibile, gli accordi di prestazioni sono stipulati per più anni.

Art. 25 Rapporto e valutazione

1 I Cantoni, le organizzazioni e le istituzioni riferiscono periodicamente alla Confederazione sull'impiego degli aiuti finanziari.

2 La Confederazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010
Numero I dell'allegato: entra in vigore contemporaneamente all'ordinanza sulle lingue9

9 DCF del 4 dic. 2009.

Allegato

(art. 26)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 6 ottobre 199510 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...11

10 [RU 1996 2280 2514]

11 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6605.