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935.61

Legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati

(Legge sugli avvocati, LLCA)

del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 95 della Costituzione federale1;
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 19993,

decreta:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

La presente legge garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera.

Art. 2 Campo di applicazione personale

1 La presente legge si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera nell'ambito di un monopolio.

2 Determina le modalità secondo cui possono esercitare la rappresentanza in giudizio:

a.
gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);
b.
gli avvocati cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica la parte quarta dell'Accordo del 25 febbraio 20194 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.5

3 Tali modalità si applicano anche ai cittadini svizzeri abilitati a esercitare l'avvocatura in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS6 con uno dei titoli professionali elencati nell'allegato.

4 Le disposizioni concernenti gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS sono applicabili per analogia agli avvocati cittadini del Regno Unito di cui al capoverso 2 lettera b.7

4 RS 0.142.113.672

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 85; FF 2020 915).

6 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2134; FF 2002 2381). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

7 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 85; FF 2020 915).

Art. 3 Rapporti con il diritto cantonale

1 Rimane salvo il diritto dei Cantoni di stabilire, nei limiti della presente legge, le esigenze cui è subordinato l'ottenimento della patente di avvocato.

2 Lo stesso vale per il diritto dei Cantoni di abilitare i titolari delle patenti di avvocato da essi rilasciate a esercitare la rappresentanza dinanzi alle loro autorità giudiziarie.

Sezione 2:
Libera circolazione intercantonale e registro cantonale degli avvocati

Art. 5 Registro cantonale degli avvocati

1 Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

2 Il registro contiene i dati personali seguenti:

a.
il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;
b.
una copia della patente di avvocato;
c.
i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 8;
d.
il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;
e.
le misure disciplinari non cancellate.

3 È tenuto dall'autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati.

Art. 6 Iscrizione nel registro

1 Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l'indirizzo professionale.

2 L'autorità di sorveglianza lo iscrive se constata che sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

3 Pubblica l'iscrizione in un organo ufficiale cantonale.

4 Le iscrizioni nel registro cantonale possono essere impugnate mediante ricorso anche dall'associazione degli avvocati del Cantone interessato.

Art. 78 Condizioni di formazione

1 Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente. I Cantoni possono rilasciare la patente soltanto alle seguenti condizioni:

a.
studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi;
b.
un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.

2 I Cantoni in cui l'italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di master ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.

3 Il diploma di bachelor in giurisprudenza è sufficiente per l'ammissione al praticantato.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399; FF 2005 5907).

Art. 8 Condizioni personali

1 Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti:

a.
avere l'esercizio dei diritti civili;
b.9
non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di avvocato, salvo che tali condanne non figurino più nell'estratto per privati di cui all'articolo 41 della legge del 17 giugno 201610 sul casellario giudiziale;
c.
non essere gravato da attestati di carenza di beni;
d.
essere in grado di esercitare in piena indipendenza; può essere impiegato soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale.

2 L'avvocato impiegato di un'organizzazione di pubblica utilità riconosciuta può chiedere di essere iscritto nel registro se adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c e se la rappresentanza in giudizio si limita esclusivamente a mandati affidatigli nell'ambito dello scopo perseguito da tale organizzazione.

9 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

10 RS 330

Art. 10 Consultazione del registro

1 Il registro può essere consultato:

a.
dalle autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali dinanzi alle quali l'avvocato esercita la sua attività;
b.
dalle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dell'UE o dell'AELS dinanzi alle quali un avvocato iscritto nel registro esercita le sue attività;
c.
dalle autorità cantonali di sorveglianza degli avvocati;
d.
dall'avvocato, per le indicazioni che lo concernono.

2 Chiunque ha il diritto di sapere se un avvocato è iscritto nel registro e se è sospeso o definitivamente escluso dall'esercizio dell'avvocatura.

Art. 10a11 Notifica

I dati del registro necessari per l'attribuzione e l'utilizzo del numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 201012 sul numero d'identificazione delle imprese sono inoltre comunicati all'Ufficio federale di statistica.

11 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 18 giu. 2010 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4989; FF 2009 6817).

12 RS 431.03

Art. 11 Denominazione professionale

1 L'avvocato fa uso del suo titolo professionale di origine o del titolo equivalente del Cantone nel cui registro è iscritto.

2 Nelle relazioni d'affari menziona la sua iscrizione in un registro cantonale.

Sezione 3: Regole professionali e sorveglianza disciplinare

Art. 12 Regole professionali

L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti:

a.
esercita la professione con cura e diligenza;
b.
esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità;
c.
evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati;
d.
può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico;
e.
prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza;
f.13
dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti;
g.
è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto;
h.
custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati;
i.
all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti;
j.
comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907).

Art. 13 Segreto professionale

1 L'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.

2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

Art. 1514 Obbligo di comunicazione

1 Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

2 Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399; FF 2005 5907).

Art. 16 Procedimento disciplinare in un altro Cantone

1 L'autorità di sorveglianza che apre un procedimento disciplinare contro un avvocato non iscritto nel registro cantonale ne informa l'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato.

2 Se intende infliggere una misura disciplinare, consente all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato di presentare osservazioni sul risultato dell'inchiesta.

3 L'esito del procedimento è notificato all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato.

Art. 17 Misure disciplinari

1 In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti:

a.
l'avvertimento;
b.
l'ammonimento;
c.
la multa fino a 20 000 franchi;
d.
la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e.
il divieto definitivo di esercitare.

2 La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare.

3 Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare.

Art. 19 Prescrizione

1 L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza.

3 L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.

4 Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare.

Art. 20 Cancellazione delle misure disciplinari

1 L'avvertimento, l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati.

2 La sospensione dall'esercizio dell'avvocatura è cancellata dal registro dieci anni dopo la fine della sua validità.

Sezione 4:
Prestazione di servizi da parte degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS

Art. 21 Principi

1 Il cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS abilitato a esercitare l'avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli professionali elencati nell'allegato può esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera a titolo di prestazione di servizi.

2 L'avvocato prestatore di servizi non è iscritto nel registro cantonale degli avvocati.

Art. 22 Prova della qualità di avvocato

Le autorità giudiziarie federali e cantonali e le autorità di sorveglianza degli avvocati possono chiedere al prestatore di servizi di documentare la sua qualità di avvocato.

Art. 24 Denominazione professionale

L'avvocato prestatore di servizi fa uso del suo titolo professionale di origine espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è abilitato a esercitare in applicazione della legislazione di tale Stato.

Art. 25 Regole professionali

L'avvocato prestatore di servizi è soggetto alle regole professionali di cui all'articolo 12, eccettuata quella concernente le difese d'ufficio e i mandati di gratuito patrocinio (lett. g) e quella relativa al registro (lett. j).

Sezione 5:
Esercizio permanente dell'avvocatura, con il titolo professionale
di origine, da parte degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS

Art. 27 Principi

1 Il cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS abilitato a esercitare l'avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli elencati nell'allegato può esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine se è iscritto presso un'autorità cantonale di sorveglianza degli avvocati.

2 Gli articoli 23-25 si applicano anche agli avvocati di cui al capoverso 1.

Art. 28 Iscrizione presso l'autorità di sorveglianza

1 L'autorità di sorveglianza tiene un albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS autorizzati a esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine.

2 L'avvocato si iscrive presso l'autorità di sorveglianza del Cantone in cui dispone di un indirizzo professionale. Documenta la sua qualità di avvocato presentando un documento attestante che è iscritto presso l'autorità competente dello Stato di provenienza; tale attestato non deve essere stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione.

3 Dopo aver iscritto l'avvocato all'albo, l'autorità di sorveglianza ne informa l'autorità competente dello Stato di provenienza.

Art. 29 Cooperazione con l'autorità competente dello Stato di provenienza

1 Prima di aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che esercita permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine, l'autorità di sorveglianza informa l'autorità competente dello Stato di provenienza.

2 Durante il procedimento disciplinare, l'autorità di sorveglianza coopera con l'autorità competente dello Stato di provenienza, offrendole segnatamente la possibilità di presentare osservazioni.

Sezione 6:
Iscrizione degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS
nel registro cantonale degli avvocati

Art. 30 Principi

1 L'avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS può essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati senza dover adempiere le condizioni di cui all'articolo 7 lettera b se:

a.
ha superato una prova attitudinale (art. 31), o
b.
è stato iscritto per almeno tre anni all'albo degli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine e dimostra che:
1.
durante questo periodo ha esercitato un'attività effettiva e regolare riguardante il diritto svizzero, o
2.
pur avendo esercitato l'attività di cui al numero 1 per un periodo inferiore, ha sostenuto con successo un colloquio di verifica delle competenze professionali (art. 32).

2 L'avvocato che adempie le condizioni di cui al capoverso 1 ha i medesimi diritti e obblighi degli avvocati titolari di una patente cantonale iscritti nel registro.

Art. 31 Prova attitudinale

1 Alla prova attitudinale sono ammessi gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS che:

a.
hanno seguito con successo un ciclo di studi di una durata minima di tre anni in un'università e, se del caso, la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi universitari, e
b.
sono in possesso di un diploma che consente loro l'esercizio dell'avvocatura in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

2 Gli avvocati di cui al capoverso 1 devono sostenere la prova attitudinale dinanzi alla commissione degli esami d'avvocatura del Cantone nel cui registro intendono essere iscritti.

3 La prova attitudinale verte su materie previste nel programma dell'esame cantonale di avvocatura che sono sostanzialmente diverse da quelle comprese nella formazione ricevuta dal candidato. Il contenuto della prova è stabilito tenendo conto anche dell'esperienza professionale del candidato.

4 La prova attitudinale può essere ripetuta due volte.

Art. 32 Colloquio di verifica delle competenze professionali

1 Il colloquio di verifica delle competenze professionali è condotto dalla commissione degli esami d'avvocatura del Cantone nel cui registro l'avvocato intende essere iscritto.

2 La commissione si fonda segnatamente sulle informazioni e sui documenti forniti dall'avvocato in merito alla sua attività in Svizzera.

3 Prende in considerazione le conoscenze e l'esperienza professionale dell'avvocato in materia di diritto svizzero nonché la sua partecipazione a corsi o seminari che vertono su tale diritto.

Art. 33 Denominazione professionale

L'avvocato può far uso, a fianco della denominazione professionale del Cantone nel cui registro è iscritto, della propria denominazione professionale di origine.

Sezione 7: Procedura

Art. 34

1 I Cantoni disciplinano la procedura.

2 Prevedono una procedura semplice e rapida per l'esame delle condizioni d'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 36 Diritto transitorio

I titolari di patenti di avvocato rilasciate conformemente al diritto cantonale previgente sono iscritti in un registro cantonale se avrebbero potuto ottenere un'autorizzazione di esercitare negli altri Cantoni in virtù dell'articolo 196 numero 5 della Costituzione federale.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Gli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 10 capoverso 1 lettera b e le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore soltanto in caso di entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

3 Per i cittadini di Stati membri dell'AELS, l'articolo 2 capoversi 2 e 3 e l'articolo 10 capoverso 1 lettera b cosí come le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore unicamente in caso di entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 200117 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).18

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 200219

16 RS 0.142.112.681

17 RU 2002 685. Questa L è entrata in vigore il 1° giu. 2002.

18 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2134; FF 2002 2381).

19 DCF del 24 apr. 2002.

Allegato20

20 Nuovo testo l'all. n. 11 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

(art. 21 cpv. 1 e 27 cpv. 1)

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE

Austria Rechtsanwalt

Belgio Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Bulgaria Aдвокат

Cipro ό

Croazia Odvjetnik/Odvjetnica

Danimarca Advokat

Estonia Vandeadvokaat

Finlandia Asianajaja/Advokat

Francia Avocat

Germania Rechtsanwalt

Grecia 

Irlanda Barrister, Solicitor

Islanda Lögmaður

Italia Avvocato

Lettonia Zvērināts advokāts

Liechtenstein Rechtsanwalt

Lituania Advokatas

Lussemburgo Avocat

Malta Avukat/Prokuratur Legali

Norvegia Advokat

Paesi Bassi Advocaat

Polonia Adwokat/Radca prawny

Portogallo Advogado

Regno Unito Advocate/Barrister/Solicitor

Repubblica Ceca Advokát

Romania Avocat

Slovacchia Advokát/Komerčný právnik

Slovenia Odvetnik/Odvetnica

Spagna Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu

Svezia Advokat

Ungheria Ügyvéd