01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.08.2023
09.12.2018 - 31.12.2020
01.12.2013 - 08.12.2018
01.01.2013 - 30.11.2013
01.08.2008 - 31.12.2012
01.07.2008 - 31.07.2008
01.06.2008 - 30.06.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.09.2000 - 31.12.2004
01.08.2000 - 31.08.2000
01.01.2000 - 31.07.2000
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1

Legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato
e nel commercio
(Legge sul lavoro)
del 13 marzo 1964 (Stato 1° febbraio 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 26, 31bis capoverso 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 e 114bis della
Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 19602, decreta:

I. Campo d'applicazione

Art. 1

1

La legge è applicabile, con riserva degli articoli 2, 3 e 4, a tutte le aziende pubbliche e private, segnatamente a quelle dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dei settori bancario, assicurativo, dei trasporti e alberghiero e a quelle intese alla cura degli ammalati o alle
prestazioni di altri servizi, come anche alle aziende per la coltura delle
foreste pubbliche nel senso della legislazione federale sulla polizia
delle foreste.

2

La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni
di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di
un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge.

3

La legge è applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero.

RU 1966 57

1

[CS 1 3; RU 1976 2001]. Vedi ora gli art. 13, 41, 45, 57, 59, 63, 87, 92, 94 a 96, 98, 103,
110, 117, 122, 123, 147, 164, 166 a 169, 172, 173, 177, 178, 187, 188, 190 et 191 della
Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

FF 1960 1313 822.11

Campo di
applicazione
aziendale e
personale

Tutela dei lavoratori 2

822.11


Art. 2

1

La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:3 a.

alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il
capoverso 2;

b.4

alle aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; c.

alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; d.

alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente
adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, nè ai centri locali di raccolta del latte nè alle
aziende connesse che lo lavorano; e.

alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante,
riservato il capoverso 3; f.

alle aziende di pesca; g.

alle economie domestiche private.

2

Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali
e comunali cui la legge è applicabile sono determinati per ordinanza.

3

Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi.


Art. 3

La legge non è applicabile:5 a.

agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese nè ai
membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose; b.

al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali; c.6 agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo; d.

ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un'attività scientifica o un'attività artistica indipendente; 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1994
1035 1036; FF 1993 I 609).

4

Nuovo testo giusta l'art. 28 cpv. 2 della L dell'8 ott. 1971 sulla durata del lavoro, in vigore
dal 28 mag. 1972 (RS 822.21).

5

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU
1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

6

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU
1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

Eccezioni circa
le aziende

Eccezioni circa
le persone

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 3

822.11

e.

ai medici assistenti, ai docenti delle scuole private, nè ai docenti, assistenti, educatori, nè ai sorveglianti negli istituti; f.7

ai lavoratori a domicilio; g.

ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale; h.8 ai lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 19549 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del
Reno.

a10 Le prescrizioni della presente legge in materia d'igiene si applicano
tuttavia anche:

a.

all'Amministrazione federale; b.

ai lavoratori che esercitano una funzione dirigente superiore,
un'attività artistica indipendente o un'attività scientifica; c.

agli assistenti medici, ai docenti di scuole private e ai docenti,
assistenti sociali, educatori e sorveglianti occupati in stabilimenti.


Art. 4

1

La legge non è applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge, i consanguinei in linea retta, con il loro coniuge, i
figliastri e figli adottivi del datore di lavoro.

2

In un'azienda che, oltre alle persone indicate nel capoverso 1, ne occupa altre, la legge è applicabile solo a queste.

3

Singole disposizioni della legge possono, per ordinanza, essere dichiarate applicabili ai giovani familiari del titolare dell'azienda, di cui
al capoverso 1, in quanto sia richiesto per proteggerne la vita e la salute o salvaguardarne la moralità.

7

Nuovo testo giusta l'art. 21 n. 2 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio, in
vigore dal 1° apr. 1983 (RS 822.31).

8

Introdotta dal n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

9

RS 0.747.224.022

10

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1994 1035
1036; FF 1993 I 609).

Prescrizioni in
materia d'igiene

Aziende
familiari

Tutela dei lavoratori 4

822.11


Art. 5

1

Le disposizioni speciali sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo se l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro11 (detto qui di seguito «Ufficio
federale») abbia preso una decisione d'assoggettamento.

2

Sono industriali le aziende che usano impianti fissi permanenti per produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o
trasportare energia, purchè: a.

il modo o l'organizzazione del lavoro siano determinati o dall'uso di macchine o di altre apparecchiature tecniche o dall'esecuzione in serie e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori oppure b.

il modo o l'organizzazione del lavoro siano essenzialmente
determinati da procedimenti automatizzati oppure c.

la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli particolari.

II. Igiene e approvazione dei piani12

Art. 6


13

1

Il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti tecnicamente realizzabili ed adeguati alle condizioni d'esercizio, che l'esperienza ha
dimostrato necessari per la tutela della salute14 dei lavoratori.15 2

Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti.

3

Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti sull'igiene del lavoro.

Questi devono secondare il datore di lavoro quanto alla loro applicazione.

11

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1;
RU 2000 187 art. 2).

12

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

13

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

14

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

15

Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 5 della LF del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in
vigore dal 1° gen. 1985 (RS 814.01).

Prescrizioni
speciali
per aziende
industriali

Obblighi del
datore di lavoro
e del lavoratore

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 5

822.11

4

I provvedimenti sull'igiene del lavoro necessari nelle aziende sono definiti mediante ordinanza.


Art. 7


16

1

Chiunque intende costruire o trasformare un'azienda industriale deve proporne i piani all'approvazione dell'autorità cantonale. Questa assume il rapporto dell'Ispettorato federale del lavoro e, per suo tramite,
quello dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nei relativi
rapporti sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per
l'approvazione dei piani.

2

L'autorità cantonale approva i piani conformi alle prescrizioni; ove occorra, essa può subordinare l'approvazione a speciali misure protettive.

3

Prima d'iniziare l'attività aziendale, il datore di lavoro deve chiedere il permesso d'esercizio all'autorità cantonale. Questa, sentito l'Ispettorato federale del lavoro, dà il permesso d'esercizio se la costruzione e
gli impianti dell'azienda risultano conformi ai piani approvati.

4 Se la costruzione o la trasformazione di un'impresa richiede una decisione d'approvazione dei piani di un'autorità federale, quest'ultima
approva i piani secondo la procedura di cui al capoverso 1. La procedura d'eliminazione delle divergenze in seno all'Amministrazione federale di cui agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199717
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applica ai
rapporti e ai corapporti.18

Art. 8


19

Il Consiglio federale può dichiarare l'articolo 7 applicabile alle aziende non industriali e comportanti pericoli notevoli. Le singole categorie
d'aziende sono definite mediante ordinanza.

16

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

17

RS 172.010

18

Introdotto dal n. 16 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

19

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

Approvazione
dei piani
e permesso
d'esercizio

Aziende
non industriali

Tutela dei lavoratori 6

822.11

III. Durata del lavoro e del riposo 1. Durata del lavoro

Art. 9

1

La durata massima della settimana lavorativa è di: a.

quarantasei ore20 per i lavoratori delle aziende industriali, il
personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il
personale di vendita delle grandi aziende del commercio al
minuto;

b.

cinquanta ore, per tutti gli altri lavoratori.

2

Il Consiglio federale può ridurre a quarantacinque ore, a contare dal 1° gennaio 1968, la durata massima della settimana lavorativa stabilita
nel capoverso 1 lettera a, se tale riduzione è consentita dalle condizioni economiche, segnatamente dal mercato del lavoro e dal grado di
sovrappopolazione straniera.

3

Per determinate categorie di aziende o di lavoratori, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata temporaneamente, per ordinanza, di quattro ore al più, purché essa rimanga osservata nella media annuale.

4

Per determinate categorie di aziende o di lavoratori o per determinate aziende, l'Ufficio federale può permettere di prolungare di quattro ore
al più la durata massima della settimana lavorativa, nella misura e per
il tempo in cui il prolungamento sia giustificato da motivi impellenti.

5

Se, in una medesima azienda o parte di azienda, personale d'ufficio, impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi
aziende del commercio al minuto, sono occupati con lavoratori, per i
quali la durata massima della settimana lavorativa è maggiore, tale durata è parimente applicabile a essi.


Art. 10

1

Il lavoro diurno non può iniziare prima delle ore 5, d'estate, e delle 6, d'inverno, nè terminare dopo le 20. Il sabato e le vigilie dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 il lavoro cessa entro le ore 17
per i lavoratori delle aziende industriali.

2

L'Ufficio federale può permettere alle aziende industriali e l'autorità cantonale alle altre di spostare i limiti del lavoro diurno, se ne è provato il bisogno.

3

Il lavoro diurno a limiti spostati non può iniziare prima delle ore 4 nè terminare dopo le 22 o, trattandosi di lavoro a due squadre, dopo le 20

La durata massima della settimana lavorativa è ridotta a quarantacinque ore (art. 1 dell'O
del 26 nov. 1975 relativa alla legge sul lavoro, intesa a ridurre la durata massima della
settimana lavorativa per singoli gruppi d'aziende e di lavoratori - RS 822.110).

Durata massima
settimanale

Limiti del lavoro
diurno

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 7

822.11

24. Se, con il consenso dei lavoratori, la durata della settimana lavorativa è ripartita, regolarmente o saltuariamente, su cinque giorni, il
limite del lavoro diurno può essere spostato fino alle ore 23.

4

Il lavoro diurno a limiti spostati deve rimanere compreso in uno spazio di quattordici ore, interruzioni di lavoro incluse. L'articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia.


Art. 11

Se il lavoro è sospeso per un tempo relativamente breve a cagione di
disfunzioni d'esercizio, di vacanze aziendali, di ponti o di circostanze
analoghe oppure se un congedo è concesso, su richiesta, a un lavoratore, il datore di lavoro può ordinare la compensazione entro un termine
conveniente derogando alla durata massima della settimana lavorativa.
La compensazione per singolo lavoratore non può superare, compreso
il lavoro straordinario, due ore al giorno, salvo nei giorni liberi e nelle
semigiornate libere.


Art. 12

1

La durata massima della settimana lavorativa può essere superata, eccezionalmente:

a.

per rispondere all'urgenza o a uno straordinario accumulo di
lavoro;

b.

per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una
liquidazione;

c.

per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio, nella misura
in cui non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di
lavoro altri provvedimenti.

2

Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, nè
duecentoventi ore per anno civile.

3

Il datore di lavoro può, senza permesso dell'autorità, ordinare fino a sessanta ore di lavoro straordinario per anno civile. Oltre questo limite, gli è necessario un permesso dell'autorità cantonale.

3

Se il Consiglio federale, conformemente all'articolo 9 capoverso 2, riduce a quarantacinque ore la durata massima della settimana lavorativa, il lavoro straordinario può essere di duecentosessanta ore per
anno civile e il dato e di lavoro può, senza permesso dell'autorità, ordinare fino a novanta ore di lavoro straordinario per anno civile.


Art. 13

1

Il datore di lavoro deve pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, esso è pagato al per-

Lavoro
compensativo

Condizioni
e durata
del lavoro
straordinario

Supplemento
salariale
per il lavoro
straordinario

Tutela dei lavoratori 8

822.11

sonale d'ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di
vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile.

2

Se il lavoro straordinario è compensato, con il consenso del lavoratore ed entro un periodo adeguato, mediante un corrispondente congedo, non è pagato alcun supplemento.


Art. 14

1

La durata massima della settimana lavorativa può essere superata per l'esecuzione di lavoro accessorio.

2

Sono lavoro accessorio segnatamente le attività seguenti, in quanto debbano essere esercitate fuori dell'orario giornaliero normale oppure
in domenica o in altri giorni liberi: a.

la preparazione e la chiusura quotidiane del lavoro propriamente detto; b.

la pulizia quotidiana dei locali di lavoro e l'asportazione dei rifiuti; c.

le grandi pulizie e le revisioni periodiche nei locali di lavoro e
le altre operazioni periodiche; d.

la riparazione indifferibile di macchine, apparecchi, attrezzature di trasporto e veicoli; e.

il servizio e la manutenzione degli impianti che alimentano
l'azienda con aria, acqua, luce, calore, freddo, vapore o energia.

3

Il lavoro accessorio deve essere ristretto al minimo e può superare solo eccezionalmente due ore al giorno per singolo lavoratore, salvo
nei giorni liberi e nelle semigiornate libere. Se detto limite è superato,
il sorpasso dev'essere compensato mediante un corrispondente congedo entro la fine della settimana seguente. Per il lavoro accessorio
non compensato, il datore di lavoro deve pagare un supplemento salariale conformemente all'articolo 13 capoverso 1.

2. Durata del riposo

Art. 15

1

Il lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di almeno: a.

un quarto d'ora, se dura più di cinque ore e mezzo; b.

mezz'ora, se dura più di sette ore; c.

un'ora, se dura più di nove ore.

Lavoro
accessorio

Pause

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 9

822.11

2

Le pause contano come lavoro, quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.


Art. 16

1

Il lavoro di notte è vietato. Resta riservato l'articolo 17.

2

È notte il tempo compreso fra le ore 20 e le 5, d'estate, e le 6, d'inverno. Resta riservato l'articolo 10 capoverso 3.


Art. 17

1

L'autorità cantonale può permettere temporaneamente il lavoro notturno, se ne è provato l'urgente bisogno. I lavoratori possono esservi
occupati solo con il loro consenso e il datore di lavoro deve pagare
loro un supplemento salariale del 25 per cento almeno.

2

L'Ufficio federale può permettere alle aziende industriali e l'autorità cantonale alle altre di lavorare regolarmente o periodicamente la notte,
se ciò è indispensabile per motivi tecnici o economici.

3

La durata del lavoro notturno per singolo lavoratore non può superare nove ore su ventiquattro e deve rimanere compresa in uno spazio di
dieci ore, pause incluse.

4

Il riposo giornaliero del lavoratore che beneficia di un riposo settimanale ininterrotto di almeno trentasei ore può essere ridotto a otto
ore una volta per settimana.


Art. 18

1

Il lavoro di domenica è vietato. Resta riservato l'articolo 19.

2

I Cantoni possono parificare alla domenica fino a otto giorni festivi l'anno e stabilirli secondo le regioni.

3

Il lavoratore può far libero in giorni festivi confessionali diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli ne deve, però, avvisare il datore
di lavoro almeno la vigilia, iniziando la giornata. È applicabile l'articolo 11.


Art. 19

1

L'autorità cantonale può permettere temporaneamente il lavoro domenicale, se ne è provato l'urgente bisogno. I lavoratori possono esservi occupati solo con il loro consenso e il datore di lavoro deve pagare loro un supplemento salariale del 50 per cento almeno.

2

L'Ufficio federale può permettere alle aziende industriali e l'autorità cantonale alle altre di lavorare regolarmente o periodicamente la domenica, se ciò è indispensabile per motivi tecnici o economici.

Divieto del
lavoro notturno

Deroghe al
divieto del
lavoro notturno

Divieto
del lavoro
domenicale

Deroghe al
divieto del
lavoro
domenicale

Tutela dei lavoratori 10

822.11

3

Il datore di lavoro accorda, in quanto sia possibile, il tempo libero necessario per assistere al culto divino ai lavoratori che lo richiedono.


Art. 20

1

Il lavoro domenicale che s'estende sulla mattina e sul pomeriggio o che dura più di cinque ore dev'essere compensato da un riposo non inferiore a ventiquattro ore consecutive durante un giorno lavorativo
della settimana precedente o della successiva. Il giorno settimanale di
riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane.
Resta riservato l'articolo 25.

2

I lavoratori possono essere temporaneamente occupati durante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire l'avaria di beni o
per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio; un riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana successiva.


Art. 21

1

Se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana,
tranne nelle settimane comprendenti un giorno libero.

2

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può accordare dette semigiornate in una sol volta per quattro settimane al più, purchè
la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella
media.

3

L'articolo 20 capoverso 2 è applicabile per analogia.


Art. 22

È proibito sostituire il riposo mediante il pagamento di una somma di
danaro o un'altra prestazione, tranne alla cessazione del rapporto di
lavoro.

3. Lavoro a squadre e lavoro continuo

Art. 23

1

Il lavoro a due squadre comportante uno spostamento dei limiti del lavoro diurno può essere permesso dall'Ufficio federale per le aziende
industriali e dall'autorità cantonale per le altre, se ne è provato il bisogno.

2

Nelle aziende industriali, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in uno
spazio di dieci ore, pause incluse. L'articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia.

Riposo
compensativo del
lavoro
domenicale

Semigiornata
libera
settimanale

Divieto
di sostituzione
del riposo

Lavoro diurno
a due squadre

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 11

822.11


Art. 24

1

Il lavoro temporaneo a tre o più squadre può essere permesso dall'autorità cantonale, se ne è provato l'urgente bisogno. I lavoratori possono essere occupati nel lavoro notturno temporaneo solo con il loro
consenso e il datore di lavoro deve pagare loro un supplemento salariale del 25 per cento almeno.

2

Il lavoro regolare o periodico a tre o più squadre può essere permesso dal seco per le aziende industriali e dall'autorità cantonale per le
altre, se ciò è indispensabile per motivi tecnici o economici.

3

Nelle aziende industriali, la durata del lavoro per singolo lavoratore non può superare nove ore su ventiquattro e deve essere compresa in
uno spazio di dieci ore, pause incluse. L'articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia.


Art. 25

1

Il lavoro continuo può essere permesso dal seco per le aziende industriali e dall'autorità cantonale per le altre, se ciò è indispensabile per
motivi tecnici o economici.

2

A quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata e la durata
del riposo ridotta, è stabilito per ordinanza. Di regola, la durata massima della settimana lavorativa deve, però, essere osservata nella media di sedici settimane.

4. Altre disposizioni

Art. 26

1

A tutela dei lavoratori, altre disposizioni concernenti lo spostamento dei limiti del lavoro diurno, il lavoro straordinario, accessorio, notturno e domenicale, come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo
possono essere emanate, per ordinanza, nei limiti della durata massima
della settimana lavorativa.

2

La durata massima della settimana lavorativa può, per determinate categorie di aziende o di lavoratori, essere ridotta, per ordinanza, di
quanto occorra per tutelare la salute dei lavoratori.


Art. 27

1

Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono, per quanto è necessariamente richiesto dalle loro condizioni particolari, essere
assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali sostitutive,
totalmente o parzialmente, degli articoli 9 a 21, 23 a 25, 31, 34 e 36.

2

Dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per: Lavoro a tre
o più squadre

Lavoro continuo

Altre
disposizioni
protettive

Disposizioni
speciali
per determinate
categorie
di aziende
o di lavoratori

Tutela dei lavoratori 12

822.11

a.

gli istituti d'educazione e d'insegnamento, le opere sociali, gli
ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie; b.

gli alberghi, i ristoranti, i caffè e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le
aziende di spettacolo; c.

le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale; d.

le aziende per l'approvvigionamento con merci facilmente deperibili; e.

le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende
orticole, non contemplate nell'articolo 2 capoverso 1 lettera e; f.

le aziende forestali; g.

le aziende per l'approvvigionamento con elettricità, gas o acqua; h.

le aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante
o la loro manutenzione e riparazione; i.

le redazioni di quotidiani e periodici; k.

il personale d'infrastruttura dei trasporti aerei; l.

i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione
geografica o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono
un ordinamento particolare della durata del lavoro; m.

le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice
presenza o in viaggi o spostamenti.


Art. 28

Nei permessi concernenti la durata del lavoro, l'autorità può eccezionalmente prevedere lievi derogazioni alla legge o a una ordinanza,
qualora l'applicazione rigorosa suscitasse difficoltà straordinarie e in
quanto la maggioranza dei lavoratori interessati o la loro rappresentanza nell'azienda vi acconsenta.

IV. Protezione speciale dei giovani e delle donne 1. Giovani


Art. 29

1

Sono giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20.

2

Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinchè essi non siano eccessivamente affaticati nè esposti a influenze nocive nell'azienda.

Derogazioni lievi

In generale

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 13

822.11

3

Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere,
per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.

4

Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d'età. Per ordinanza, può essere prescritto anche la presentazione di un certificato medico.


Art. 30

1

È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3.

2

Le categorie di aziende o di lavoratori e le condizioni alle quali giovani di oltre 13 anni possono essere occupati come fattorini o per lavori leggeri sono stabilite per ordinanza.

3

I Cantoni, ove l'obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinanza a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall'obbligo
scolastico che hanno compiuto i 14 anni.


Art. 31

1

La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa
dall'uso locale, nè in alcun caso nove ore. In essa sono compresi il lavoro straordinario e accessorio e l'insegnamento obbligatorio frequentato durante le ore di lavoro.

2

Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, interruzioni di lavoro incluse. I limiti possono essere spostati solo per i giovani di oltre 16 anni e solo fra le ore 20 e le 22.

3

I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario nè accessorio.

4

I giovani non possono essere occupati in lavoro notturno nè domenicale. Derogazioni, segnatamente nell'interesse della formazione professionale, possono essere previste per ordinanza.


Art. 32

1

Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avverte il detentore della
potestà dei genitori o il tutore. In attesa delle loro istruzioni, prende le
cautele necessarie.

2

Se il giovane vive nell'economia domestica del datore di lavoro, questi provvede a una nutrizione sufficiente e adeguata all'età e a un alloggio conforme alle esigenze dell'igiene e della morale.

Età minima

Durata
del lavoro
e del riposo

Doveri speciali
del datore
di lavoro

Tutela dei lavoratori 14

822.11

2. Donne


Art. 33

1

Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute delle donne e vigilare alla salvaguardia della loro moralità.

2

Al fine di proteggere la vita e la salute delle donne o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere,
per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.


Art. 34

1

Il lavoro diurno delle donne deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, interruzioni di lavoro incluse. I limiti possono essere spostati soltanto fra le ore 6 e le 5 e fra le ore 20 e le 22.

2

Se, con il consenso dei lavoratori, la durata della settimana lavorativa è ripartita, regolarmente o saltuariamente, su cinque giorni, il limite del lavoro diurno può essere spostato fino alle ore 23 e il lavoro
diurno, in caso di lavoro a gruppi simili a squadre, deve essere compreso in uno spazio di tredici ore, interruzioni di lavoro incluse.

3

Per le donne, il lavoro notturno o domenicale può essere permesso solo alle condizioni speciali stabilite per ordinanza.


Art. 35

1

Le donne incinte possono essere occupate solo se vi acconsentono, ma mai oltre l'orario normale. Esse possono assentarsi mediante semplice avviso.

2

Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane successive al parto; a loro richiesta, il datore di lavoro può consentire
una riduzione di detto periodo fino a sei settimane, purchè il ristabilimento della capacità lavorativa sia comprovato da un certificato medico.

3

Le madri allattanti possono essere occupate, anche dopo le otto settimane, solo se vi acconsentono. Il datore di lavoro deve lasciarle libere il tempo necessario per allattare.


Art. 36

1

Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve avere riguardo per le donne che reggono un'economia domestica, in
cui convivono familiari. A richiesta, egli accorda loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo.

2

Esse possono essere occupate in lavoro straordinario solo con il loro consenso e, nelle aziende industriali, non possono essere occupate in
lavoro accessorio.

In generale

Durata
del lavoro
e del riposo

Protezione delle
donne incinte
e delle madri

Donne che
reggono un'economia domestica

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 15

822.11

V. Regolamento aziendale

Art. 37

1

Ciascuna azienda industriale deve avere un regolamento aziendale.

2

Per ordinanza, un regolamento aziendale può essere prescritto anche alle aziende non industriali, in quanto tale regolamento sia giustificato
dalla natura dell'esercizio o dal numero dei lavoratori.

3

Le altre aziende non industriali possono darsi un regolamento aziendale, conformandosi al presente capo.

4

Il regolamento aziendale è convenuto per iscritto fra il datore di lavoro e una delegazione liberamente eletta dai lavoratori o è emanato
dal datore di lavoro dopo consultazione con i lavoratori.


Art. 38


21

1

Il regolamento aziendale deve stabilire disposizioni su l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni, nonchè, in quanto necessario,
su l'ordine e il comportamento dei lavoratori nell'azienda; sono ammesse pene disciplinari solamente se sono adeguatamente disciplinate
nel regolamento aziendale.

2

Il regolamento aziendale stabilito per convenzione può contenere anche altre disposizioni concernenti i rapporti fra datore di lavoro ed i
lavoratori, tuttavia nella misura soltanto in cui la loro materia non sia
disciplinata usualmente, nel rispettivo ramo professionale, per contratto collettivo o per altra convenzione collettiva.

3

Il contenuto del regolamento aziendale non può contraddire il diritto imperativo nè i contratti collettivi vincolanti il datore di lavoro.22

Art. 39

1

Il regolamento aziendale dev'essere sottoposto all'autorità cantonale; se questa accerta che disposizioni del regolamento aziendale non corrispondono alle norme della presente legge, si applica la procedura
prevista nell'articolo 51.23 2

Con la pubblicazione nell'azienda, il regolamento aziendale vincola il datore di lavoro e i lavoratori.

21

Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

22

Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

23

Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

Emanazione

Contenuto

Controllo, effetti

Tutela dei lavoratori 16

822.11

VI. Esecuzione della legge 1. Disposizioni esecutive

Art. 40

1

Il Consiglio federale è competente a emanare: a.

disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti
dalla legge;

b.

disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni
della legge;

c.

disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzione e di vigilanza.

2

Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 lettere a e b il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale
del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.

2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità

Art. 41

1

L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e
l'autorità di ricorso.

2

I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione.

3

Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide.


Art. 42

1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni
alle autorità cantonali di esecuzione.

2

La Confederazione prende, inoltre, i provvedimenti esecutivi, che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, e provvede all'esecuzione della legge e delle ordinanze nelle aziende federali, determinate conformemente all'articolo 2 capoverso 2.

3

Le attribuzioni della Confederazione, previste nei capoversi 1 e 2, sono esercitate dal seco, per quanto non sono riservate al Consiglio
federale o al Dipartimento federale dell'economia24.

24

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di
detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Cantoni

Confederazione

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 17

822.11

4

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Ufficio federale dispone degli Ispettorati federali del lavoro e del Servizio medico del lavoro. Se necessario, esso può ricorrere a ispettorati specializzati o a periti.


Art. 43

1

Il Consiglio federale nomina una Commissione federale del lavoro composta di rappresentanti dei Cantoni, di uomini di scienza, di rappresentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e
di quelle dei lavoratori, come anche di rappresentanti di altre organizzazioni.

2

La Commissione federale del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive.
Essa può fare proposte di propria iniziativa.


Art. 44

Le persone, cui è affidata l'esecuzione o la vigilanza o che vi collaborano, e i membri della Commissione federale del lavoro sono tenuti al
segreto d'ufficio sui fatti, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
della loro attività.

3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art. 45

1

Il datore di lavoro e il lavoratore devono fornire agli organi di esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all'esecuzione della
legge e delle ordinanze.

2

Il datore di lavoro deve permettere agli organi di esecuzione e di vigilanza l'accesso all'azienda, gli accertamenti e il prelievo di campioni.


Art. 46

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della legge e delle ordinanze.


Art. 47

1

Nelle aziende industriali, il datore di lavoro deve affiggere l'orario di lavoro e i permessi derogatori. L'orario di lavoro deve essere comunicato all'autorità cantonale.

2

Per le aziende non industriali, l'affissione dell'orario di lavoro e dei permessi derogatori può essere prescritta con ordinanza, per quanto Commissione del
lavoro

Obbligo
del segreto

Obbligo
d'informazione

Elenchi
e altri atti

Affissione dell'orario
di lavoro

Tutela dei lavoratori 18

822.11

essa è giustificata dalla natura dell'esercizio o dal numero dei lavoratori.


Art. 48

Il datore di lavoro, prima di ordinare le derogazioni alla durata normale del lavoro che può decidere di sua iniziativa, conformemente agli
articoli 11, 12 capoverso 3, e 20 capoverso 2, dà ai lavoratori interessati o alla loro rappresentanza nell'azienda l'occasione di esprimersi e
considera, per quanto possibile, la loro opinione. Il disposto vale anche per l'orario delle pause previste nell'articolo 15 capoverso 1.


Art. 49

1

Per ottenere un permesso previsto nella legge, il datore di lavoro deve presentare tempestivamente una domanda motivata e corredata degli atti necessari.

2

Se, a causa d'urgenza, la domanda per un permesso concernente la durata del lavoro non può essere presentata tempestivamente, il datore
di lavoro la presenterà il più presto possibile, motivando il ritardo. Nei
casi imprevedibili di minima importanza, egli può rinunciare alla presentazione tardiva della domanda.

3

Per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro, può essere riscossa solo una modica tassa di cancelleria.25

4. Decisioni e provvedimenti amministrativi

Art. 50

1

Le decisioni prese in virtù della legge o di un'ordinanza devono essere comunicate per iscritto. Quelle di rifiuto totale o parziale d'una
domanda devono essere motivate e indicare il diritto, i termini e l'autorità di ricorso.

2

Le decisioni possono essere modificate o abrogate in ogni tempo, se mutano i fatti che le hanno motivate.


Art. 51

1

In caso d'infrazione alla legge, a una ordinanza o a una decisione, l'autorità cantonale, l'Ispettorato federale del lavoro o il Servizio medico del lavoro rende attento il contravventore e lo richiama al rispetto
della norma o della decisione violata.

25

Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis

CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit.
X).

Consultazione
dei lavoratori

Domande
di permesso

Decisioni
amministrative

Intervento
preliminare in
caso d'infrazione

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 19

822.11

2

Se il contravventore non ottempera al richiamo, l'autorità cantonale prende la decisione voluta, sotto comminatoria della pena prevista
nell'articolo 292 del Codice penale svizzero26.

3

Se una infrazione secondo il capoverso 1 costituisce nel contempo una violazione di un contratto collettivo di lavoro, l'autorità cantonale
può considerare, in modo adeguato, i provvedimenti presi dalle parti
contraenti per l'applicazione del contratto collettivo.


Art. 52

1

Se una decisione conforme all'articolo 51 capoverso 2 non è osservata, l'autorità cantonale prende i provvedimenti necessari per ristabilire l'ordine legale.

2

Se l'inosservanza di una decisione conforme all'articolo 51 capoverso 2 mette gravemente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori o il
vicinato dell'azienda, l'autorità cantonale può, dopo intimazione
scritta, vietare l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente
gravi, chiudere l'azienda per un tempo determinato.


Art. 53

1

Se il datore di lavoro non si conforma a un permesso concernente la durata del lavoro, l'autorità di rilascio può, dopo intimazione scritta e
indipendentemente dalla procedura prevista negli articoli 51 e 52, revocargli il permesso e, per quanto è giustificato dalle circostanze, rifiutargli, per un tempo determinato, il rilascio di nuovi permessi.

2

Se il datore di lavoro abusa della facoltà di ordinare, senza permesso dell'autorità, lavoro straordinario, l'autorità cantonale può togliergli
tale facoltà per un tempo determinato.


Art. 54

1

L'autorità competente è tenuta a esaminare le denunce per infrazione alla legge, a un'ordinanza o a una decisione e, se la denuncia è fondata, a procedere conformemente agli articoli 51, 52 e 53.

2

Se l'autorità competente non interviene o prende provvedimenti insufficienti, l'autorità superiore può essere adita.

26

RS 311.0

Provvedimenti
di coercizione
amministrativa

Revoca e rifiuto
di permessi
concernenti la
durata del lavoro

Denunce

Tutela dei lavoratori 20

822.11

5. Giurisdizione amministrativa

Art. 55


27

Le decisioni di prima istanza o su ricorso del seco sono impugnabili
dinanzi alla commissione di ricorso DFE; le decisioni di questa sono
definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 56

1

Le decisioni dell'autorità cantonale possono essere impugnate davanti all'autorità cantonale di ricorso, entro trenta giorni dalla loro
comunicazione.

2

La decisione sul ricorso, con indicazione dei motivi e dei rimedi di diritto, deve essere comunicata per iscritto al ricorrente e all'autorità
che ha emanato la decisione impugnata. Per il rimanente, la procedura
è disciplinata dal diritto cantonale.


Art. 57


28

Le decisioni d'ultima istanza cantonale sono impugnabili con ricorso
al Consiglio federale, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 58

1

Sono legittimati al ricorso i datori di lavoro e i lavoratori interessati, come anche le loro associazioni e qualsiasi persona giustificante un
interesse diretto.29

2

I ricorsi secondo gli articoli 55 capoverso 1, e 57 capoverso 1 hanno effetto sospensivo.

27

Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU
1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

28

Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU
1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

29

Ora: il diritto di ricorrere è disciplinato nella procedura amministrativa dall'art. 48 PA
(RS 172.021) e, nella procedura di ricorso davanti al TF, dall'art. 103 OG, nel testo del 20
dic. 1968 (RS 173.110).

Decisioni
di prima istanza
o su ricorso
dell'Ufficio
federale

Ricorso contro
le decisioni
cantonali

Ricorso contro
le decisioni
dell'ultima
istanza cantonale

Legittimazione al
ricorso
ed effetto sospensivo

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 21

822.11

6. Disposizioni penali

Art. 59


30

1

Il datore di lavoro è punibile se viola le prescrizioni in materia di: a.

igiene del lavoro e approvazione dei piani, intenzionalmente o
per negligenza;

b.

durata del lavoro e del riposo, intenzionalmente; c.

protezione speciale dei giovani o delle donne, intenzionalmente o per negligenza.

2

È applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo31.


Art. 60


32

1

Il lavoratore è punibile se viola intenzionalmente le prescrizioni sull'igiene del lavoro.

2

Se mette seriamente in pericolo altre persone, è punibile anche la violazione per negligenza.


Art. 61


33

1

Il datore di lavoro è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa.

2

Il lavoratore è punito con l'arresto o la multa.


Art. 62

1

Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero34.

2

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

VII. Modificazione di leggi federali

Art. 63

La legge federale dell'11 aprile 188935 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Responsabilità
penale del datore
di lavoro

Responsabilità
penale
del lavoratore

Pene

Codice penale
e perseguimento
penale

Legge federale
sull'esecuzione
e sul fallimento

Tutela dei lavoratori 22

822.11


Art. 219
cpv. 4 prima classe
...


Art. 64


36



Art. 65

La legge federale del 13 giugno 191137 sull'assicurazione contro le
malattie e gli infortuni è modificata come segue: 1. Art. 60 cpv. 1 n. 238 ...

2. Art. 60bis n. 339 ...

3. Art. 65 cpv. 1, 1bis e 340 ...

4. Art. 65ter41 ...

5. Art. 13242 ...

30

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

31

RS 313.0

32

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

33

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

34

RS 311.0

35

RS 281.1. Le modificazioni sono inserite nella LF menzionata.

36

Abrogato dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro) (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

37

RS 832.10. Ora: LF sull'assicurazione contro le malattie.

38

L'articolo menzionato è abrogato.

39

L'articolo menzionato è abrogato.

40

L'articolo menzionato è abrogato.

41

L'articolo menzionato è abrogato.

42

L'articolo menzionato è abrogato.

Legge federale
sull'assicurazione
contro
le malattie
e gli infortuni

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 23

822.11


Art. 66


43



Art. 67


Art. 68

La legge federale del 12 dicembre 194046 sul lavoro a domicilio è modificata come segue: 1. Art. 3 cpv. 1 ...

2. Art. 8 cpv. 5 ...

3. Art. 10 cpv. 2
abrogato

4. Art. 11

...

5. Art. 12 cpv. 1 ...

6. Art. 16 cpv. 2 ...

7. Art. 20 cpv. 1 lett. c
abrogato

43

Abrogato dall'art. 28 cpv. 1 della L dell'8 ott. 1971 sulla durata del lavoro (RS 822.21).

44

RS 172.221.10. Le modificazioni sono inserite nella LF menzionata.

45

RU 1968 980

46

[CS 8 223; RU 1951 1273 art. 14 cpv. 2; RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n.
4. RS 822.31 art. 21 n. 3] Legge federale
sull'ordinamento
dei funzionari
federali

Legge federale
sul lavoro
a domicilio

Tutela dei lavoratori 24

822.11


Art. 69

La legge federale del 13 giugno 194147 sulle condizioni d'impiego dei
commessi viaggiatori è modificata come segue: ...


Art. 70

La legge federale del 16 dicembre 194348 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: ...

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 71

Sono riservate in particolare: a.

la legislazione federale sulla formazione professionale, sulla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli; b.

le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; c.

le prescrizioni di polizia federali, cantonali e comunali, segnatamente quelle di polizia edile, del fuoco, sanitaria e delle
acque, come anche quelle sul riposo domenicale e sull'orario
d'apertura delle aziende di vendita al minuto, dei ristoranti e
caffè e delle aziende di spettacolo.


Art. 72

1

Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi federali:

a.

la legge federale del 2 novembre 189849 concernente la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi; b.

la legge federale del 18 giugno 191450 sul lavoro nelle fabbriche, riservato il capoverso 2, qui appresso; c.

la legge federale del 31 marzo 192251 sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri; Legge federale
sulle condizioni
d'impiego dei
commessi
viaggiatori

Legge federale
sulla
organizzazione
giudiziaria

Riserva del
diritto pubblico

Abrogazione
di leggi federali

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 25

822.11

d.

la legge federale del 26 settembre 193152 sul riposo settimanale; e.

la legge federale del 24 giugno 193853 sull'età minima dei lavoratori.

2

Le seguenti disposizioni della legge federale del 18 giugno 191454 sul lavoro nelle fabbriche rimangono applicabili alle aziende industriali: a.

...55

b.

le disposizioni degli articoli 30, 31, 33, 34 e 35 in materia di
conciliazione.


Art. 73

1

Con l'entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate: a.

le prescrizioni cantonali concernenti la materia disciplinata
dalla medesima;

b.

le prescrizioni cantonali concernenti le vacanze, riservato il
capoverso 2, qui appresso.

2

Le prescrizioni cantonali prevedenti vacanze più lunghe di quelle stabilite nell'articolo 341bis capoverso 1 del Codice delle obbligazioni56 rimangono in vigore come disposizioni di diritto civile nell'ambito del capoverso 2 del predetto articolo.

3

Sono riservate le prescrizioni cantonali sulla visita medica dei giovani, nella misura in cui la Confederazione non usa della competenza
conferitale nell'articolo 29 capoverso 4.

4

...57


Art. 74

1

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge.

Esso può differire l'entrata in vigore di singole parti o disposizioni.

47

[CS 2 763. RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 5] 48

RS 173.110. Trattasi della modificazione dell'art. 99 n. IX del testo del 16 dic. 1943,
concernente il ricorso di diritto amministrativo (CS 3 499), ora ridisciplinato.

49

[CS 8 113]

50

RS 821.41

51

[CS 8 200]

52

[CS 8 121]

53

[CS 8 211 215] 54

RS 821.41

55

Abrogata dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro) (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

56

RS 220. All'art. 341 bis cpv. 1 e 2, nel testo della presente L (RU 1966 57 art. 64), corrisponde ora l'art, 329a cpv. 1, nel testo del 16 dic. 1983.

57

Abrogato dal n. II 408 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Abrogazione
di prescrizioni
cantonali

Entrata in vigore

Tutela dei lavoratori 26

822.11

2

Il Consiglio federale, se non mette simultaneamente in vigore tutte le disposizioni della legge, determina con l'entrata in vigore delle singole
disposizioni se e in quale misura sono abrogate le leggi federali indicate nell'articolo 72 capoverso 1.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 196658 58

DCF del 14 gen. 1966 (RU 1966 84).