01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.08.2023
09.12.2018 - 31.12.2020
01.12.2013 - 08.12.2018
01.01.2013 - 30.11.2013
01.08.2008 - 31.12.2012
01.07.2008 - 31.07.2008
01.06.2008 - 30.06.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
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1

Legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato
e nel commercio
(Legge sul lavoro)
del 13 marzo 1964 (Stato 2 agosto 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 26, 31bis capoverso 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 e 114bis
della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 19603, decreta:

I. Campo d'applicazione

Art. 1

1

La legge è applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.4 2

La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni
di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di
un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge.

3

La legge è applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero.

RU 1966 57

1

[CS 1 3; RU 1976 2001]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 63, 87, 92, 95,
110, 117, 122, 177 capoverso 3, 188 capoverso 2 e 190 capoverso 1 (entrato in vigore che
sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; FF 1999
7454; art. 188 cpv. 2, 189 cpv. 1, 191 cpv. 3 e 191a cpv. 2) della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

3

FF 1960 1313 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

822.11

Campo di
applicazione
aziendale e
personale

Tutela dei lavoratori 2

822.11

Art. 2

1

La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:5 a.

alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il
capoverso 2;

b.6

alle aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; c.

alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; d.

alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente
adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, nè ai centri locali di raccolta del latte nè alle
aziende connesse che lo lavorano; e.

alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante,
riservato il capoverso 3; f.

alle aziende di pesca; g.

alle economie domestiche private.

2

Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali
e comunali cui la legge è applicabile sono determinati per ordinanza.

3

Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi.

4

Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.7

Art. 3

La legge non è applicabile:8 a.

agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese nè ai
membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose; b.

al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali; 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1994
1035 1036; FF 1993 I 609).

6

Nuovo testo giusta l'art. 28 cpv. 2 della L dell'8 ott. 1971 sulla durata del lavoro, in vigore
dal 28 mag. 1972 (RS 822.21).

7

Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1568;
FF 1999 447).

8

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

Eccezioni circa
le aziende

Eccezioni circa
le persone

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 3

822.11

c.9 agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo; d.

ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un'attività scientifica o un'attività artistica indipendente; e.

ai medici assistenti, ai docenti delle scuole private, nè ai docenti, assistenti, educatori, nè ai sorveglianti negli istituti; f.10 ai lavoratori a domicilio; g.

ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale; h.11 ai lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 195412 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del
Reno.

a13 Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella
presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili:15 a.16 alle amministrazioni federali, cantonali e comunali; b.

ai lavoratori che esercitano una funzione dirigente superiore,
un'attività artistica indipendente o un'attività scientifica; c.

agli assistenti medici, ai docenti di scuole private e ai docenti,
assistenti sociali, educatori e sorveglianti occupati in stabilimenti.


Art. 4

1

La legge non è applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge, i consanguinei in linea retta, con il loro coniuge, i
figliastri e figli adottivi del datore di lavoro.

2

In un'azienda che, oltre alle persone indicate nel capoverso 1, ne occupa altre, la legge è applicabile solo a queste.

9

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

10

Nuovo testo giusta l'art. 21 n. 2 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio, in
vigore dal 1° apr. 1983 (RS 822.31).

11

Introdotta dal n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010
3024; FF 1992 I 540).

12

RS 0.747.224.022

13

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1994 1035
1036; FF 1993 I 609).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Disposizioni
relative alla
protezione della
salute 14

Aziende
familiari

Tutela dei lavoratori 4

822.11

3

Singole disposizioni della legge possono, per ordinanza, essere dichiarate applicabili ai giovani familiari del titolare dell'azienda, di cui
al capoverso 1, in quanto sia richiesto per proteggerne la vita e la salute o salvaguardarne la moralità.


Art. 5

1

Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa
decisione d'assoggettamento dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (Ufficio federale)17.18 2

Sono industriali le aziende che usano impianti fissi permanenti per produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o
trasportare energia, purchè: a.

il modo o l'organizzazione del lavoro siano determinati o dall'uso di macchine o di altre apparecchiature tecniche o dall'esecuzione in serie e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori oppure b.

il modo o l'organizzazione del lavoro siano essenzialmente
determinati da procedimenti automatizzati oppure c.

la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli particolari.

II. Protezione della salute19 e approvazione dei piani20

Art. 6


21

1

A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela
dell'integrità personale dei lavoratori.22 17 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1;
RU 2000 187 art. 2).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

19

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000
(RU 2000 1569 1580; FF 1998 978). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

20

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

21

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Prescrizioni
speciali
per aziende
industriali

Obblighi del
datore di lavoro
e del lavoratore

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 5

822.11

2

Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti.

2bis Il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare
bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell'esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.23 3

Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro. Questi devono secondare il datore di lavoro quanto
alla loro applicazione.

4

I provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro necessari nelle aziende sono definiti mediante ordinanza.


Art. 7


24

1

Chiunque intende costruire o trasformare un'azienda industriale deve proporne i piani all'approvazione dell'autorità cantonale. Questa assume il rapporto dell'Ispettorato federale del lavoro e, per suo tramite,
quello dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nei relativi
rapporti sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per
l'approvazione dei piani.

2

L'autorità cantonale approva i piani conformi alle prescrizioni; ove occorra, essa può subordinare l'approvazione a speciali misure protettive.

3

Prima d'iniziare l'attività aziendale, il datore di lavoro deve chiedere il permesso d'esercizio all'autorità cantonale. Questa, sentito l'Ispettorato federale del lavoro, dà il permesso d'esercizio se la costruzione e
gli impianti dell'azienda risultano conformi ai piani approvati.

4 Se la costruzione o la trasformazione di un'impresa richiede una decisione d'approvazione dei piani di un'autorità federale, quest'ultima
approva i piani secondo la procedura di cui al capoverso 1. La procedura d'eliminazione delle divergenze in seno all'Amministrazione federale di cui agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199725
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applica ai
rapporti e ai corapporti.26 23

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978).

24

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

25

RS 172.010

26

Introdotto dal n. 16 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071
3124; FF 1998 2029).

Approvazione
dei piani
e permesso
d'esercizio

Tutela dei lavoratori 6

822.11


Art. 8


27

Il Consiglio federale può dichiarare l'articolo 7 applicabile alle aziende non industriali e comportanti pericoli notevoli. Le singole categorie
d'aziende sono definite mediante ordinanza.

III. Durata del lavoro e del riposo 1. Durata del lavoro

Art. 9

1

La durata massima della settimana lavorativa è di: a.28 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di
vendita delle grandi aziende del commercio al minuto; b.

cinquanta ore, per tutti gli altri lavoratori.

2

...29

3

Per determinate categorie di aziende o di lavoratori, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata temporaneamente, per ordinanza, di quattro ore al più, purché essa rimanga osservata nella media annuale.

4

Per determinate categorie di aziende o di lavoratori o per determinate aziende, l'Ufficio federale può permettere di prolungare di quattro ore
al più la durata massima della settimana lavorativa, nella misura e per
il tempo in cui il prolungamento sia giustificato da motivi impellenti.

5

Se, in una medesima azienda o parte di azienda, personale d'ufficio, impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi
aziende del commercio al minuto, sono occupati con lavoratori, per i
quali la durata massima della settimana lavorativa è maggiore, tale durata è parimente applicabile a essi.


Art. 10


30

1

Il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale. Il lavoro diurno e il lavoro serale
non richiedono alcuna autorizzazione. Dopo aver sentito la rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati, il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale.

27

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

29

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 2000 1569; FF 1998 978).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Aziende
non industriali

Durata massima
settimanale

Lavoro diurno
e serale

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 7

822.11

2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in
sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, inizio e fine
del lavoro diurno e serale dell'azienda possono essere fissati diversamente tra le 5 e le 24. Anche in questo caso il lavoro diurno e serale
dell'azienda deve rimanere compreso in uno spazio di 17 ore.

3 Il lavoro diurno e serale del singolo lavoratore deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.


Art. 11

Se il lavoro è sospeso per un tempo relativamente breve a cagione di
disfunzioni d'esercizio, di vacanze aziendali, di ponti o di circostanze
analoghe oppure se un congedo è concesso, su richiesta, a un lavoratore, il datore di lavoro può ordinare la compensazione entro un termine
conveniente derogando alla durata massima della settimana lavorativa.
La compensazione per singolo lavoratore non può superare, compreso
il lavoro straordinario, due ore al giorno, salvo nei giorni liberi e nelle
semigiornate libere.


Art. 12

1

La durata massima della settimana lavorativa può essere superata, eccezionalmente:

a.

per rispondere all'urgenza o a uno straordinario accumulo di
lavoro;

b.

per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una
liquidazione;

c.

per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio, nella misura
in cui non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di
lavoro altri provvedimenti.

2

Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né
per anno civile superare complessivamente: a.

le 170 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore; b.

le 140 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore.31 3

e 4 ...32

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

32

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 2000 1569; FF 1998 978).

Lavoro
compensativo

Condizioni
e durata
del lavoro
straordinario

Tutela dei lavoratori 8

822.11


Art. 13

1

Il datore di lavoro deve pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, esso è pagato al personale d'ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di
vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile.

2

Se il lavoro straordinario è compensato, con il consenso del lavoratore ed entro un periodo adeguato, mediante un corrispondente congedo, non è pagato alcun supplemento.


Art. 14


33

2. Durata del riposo

Art. 15

1

Il lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di almeno: a.

un quarto d'ora, se dura più di cinque ore e mezzo; b.

mezz'ora, se dura più di sette ore; c.

un'ora, se dura più di nove ore.

2

Le pause contano come lavoro, quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.

a34 1 Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno
undici ore consecutive.

2 Il riposo di lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane
venga rispettata la durata di undici ore.


Art. 16


35

1

L'occupazione fuori del lavoro aziendale diurno e serale secondo l'articolo 10 (lavoro notturno) è vietata. Rimane salvo l'articolo 17.

33

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 2000 1569; FF 1998 978).

34

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Supplemento
salariale
per il lavoro
straordinario

Pause

Riposo
giornaliero

Divieto del
lavoro notturno

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 9

822.11


Art. 17


36

1

Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.

2 Il lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

3 Il lavoro notturno temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente
bisogno.

4 Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 è autorizzato se ne
è provato l'urgente bisogno.

5 L'Ufficio federale autorizza il lavoro notturno regolare o periodico;
l'autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo.

6 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno
senza il suo consenso.

a37 1 In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in
uno spazio di dieci ore, pause incluse.

2 Se il lavoratore è occupato al massimo tre notti consecutive su sette,
la durata del lavoro giornaliero può ammontare a dieci ore alle condizioni stabilite nell'ordinanza; essa deve tuttavia rimanere compresa in
uno spazio di dodici ore, pause incluse.

b38 1 Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25
per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un
lavoro notturno.

2 Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro
notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10
per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto. Il tempo di
riposo compensativo deve essere accordato entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma di supplemento
salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all'inizio o alla
fine delle ore notturne, non supera un'ora.

3 Il tempo di riposo compensativo conformemente al capoverso 2 non
deve essere accordato se: 36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

37

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978).

38

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978). Per i cpv. 2-4 vedi anche la disp. fin. alla fine del presente testo.

Deroghe al
divieto del
lavoro notturno

Durata del
lavoro notturno

Supplemento
di tempo e
supplemento
salariale

Tutela dei lavoratori 10

822.11

a.

la durata media delle squadre nell'azienda non supera le sette
ore, comprese le pause, o b.

il lavoratore di notte è occupato solo quattro notti per settimana (settimana di quattro giorni), o c.

ai lavoratori sono accordati tempi di riposo compensativi
equivalenti, entro un anno, per contratto collettivo di lavoro o
per applicazione analogica delle disposizioni di diritto pubblico.

4 Le regolamentazioni relative al tempo di riposo compensativo, ai
sensi del capoverso 3 lettera c, devono essere esaminate dall'Ufficio
federale che si pronuncia sulla loro equivalenza con il tempo di riposo
compensativo legale, ai sensi del capoverso 2.

c39 1 Il lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto a una
visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il
suo lavoro.

2 L'ordinanza disciplina i particolari. Essa può dichiarare obbligatoria
la visita medica per determinati gruppi di lavoratori.

3 Il datore di lavoro assume le spese della visita medica e della consulenza, nella misura in cui non rispondano la cassa malati o un altro
assicuratore del lavoratore.

d40 Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve trasferire il lavoratore giudicato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute a un
lavoro diurno analogo, per il quale è idoneo.

e41 1 Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte è obbligato a prevedere altri adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto
concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l'organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi
nonché la cura dei figli.

39

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978).

40

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978).

41

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978).

Visita medica e
consulenza

Inidoneità al
lavoro notturno

Altri provvedimenti in caso di
lavoro notturno

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 11

822.11

2 Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro.


Art. 18


42

1

Il lavoro è vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l'articolo 19.

2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in
sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l'intervallo
di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di
un'ora al massimo.


Art. 19


43

1

Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione.

2 Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

3 Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento.

4 L'Ufficio federale autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo.

5 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso.


Art. 20


44

1

Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo
giornaliero. Rimane salvo l'articolo 24.

2 Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre
cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24
ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva.

3 Il datore di lavoro può occupare temporaneamente i lavoratori durante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire il deperimento di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio; il 42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Divieto
del lavoro
domenicale

Deroghe al
divieto del
lavoro
domenicale

Domenica libera
e riposo
compensativo

Tutela dei lavoratori 12

822.11

riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana
successiva.

a45 1 Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni
possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi
all'anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.

2 Il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di
giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli
deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di
anticipo. È applicabile l'articolo 11.

3 Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto
possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose.


Art. 21

1

Se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana,
tranne nelle settimane comprendenti un giorno libero.

2

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può accordare dette semigiornate in una sol volta per quattro settimane al più, purchè
la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella
media.

3

L'articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.46

Art. 22


47

Qualora la legge prescriva ore di riposo, le stesse non possono essere
sostituite dal pagamento di una somma di denaro o da altre prestazioni, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro.

45

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Giorni festivi
e cerimonie
religiose

Semigiornata
libera
settimanale

Divieto
di sostituzione
del riposo

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 13

822.11

3. Lavoro continuo48

Art. 23


49



Art. 24


50
1

Il lavoro continuo è soggetto ad autorizzazione.

2 Il lavoro continuo regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

3 Il lavoro continuo temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente
bisogno.

4 L'Ufficio federale autorizza il lavoro continuo regolare o periodico;
l'autorità cantonale, il lavoro continuo temporaneo.

5 L'ordinanza determina a quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima lavorativa giornaliera e settimanale
può essere prolungata e la durata del riposo ripartita diversamente. Di
regola, la durata massima della settimana lavorativa deve essere osservata nella media di sedici settimane.

6 Al lavoro continuo sono inoltre applicabili le prescrizioni sul lavoro
notturno e domenicale.

4. Altre disposizioni51

Art. 25


52

1

La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei
settimane consecutive.

2 Durante il lavoro diurno e serale a due squadre, il lavoratore deve
prendere parte uniformemente a entrambi i turni, mentre nel caso di
lavoro notturno deve partecipare sia al lavoro diurno che a quello
notturno.

3 Con il consenso dei lavoratori interessati e rispettando le condizioni
e gli oneri stabiliti dall'ordinanza, è possibile prolungare la durata di
sei settimane oppure rinunciare del tutto all'alternanza delle squadre.

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

49

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 2000 1569; FF 1998 978).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

51

Primitivo avanti art. 26.

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Lavoro continuo

Rotazione

Tutela dei lavoratori 14

822.11


Art. 26

1

A tutela dei lavoratori e nei limiti della durata massima della settimana lavorativa, possono essere emanate in via d'ordinanza altre disposizioni concernenti il lavoro straordinario, notturno e domenicale,
come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo.53 2

La durata massima della settimana lavorativa può, per determinate categorie di aziende o di lavoratori, essere ridotta, per ordinanza, di
quanto occorra per tutelare la salute dei lavoratori.


Art. 27

1

Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9-17a, 17b capoverso 1,
18-20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro
particolare situazione.54 1bis Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.55 2

Dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per: a.

gli istituti d'educazione e d'insegnamento, le opere sociali, gli
ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie; b.

gli alberghi, i ristoranti, i caffè e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le
aziende di spettacolo; c.

le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale; d.

le aziende per l'approvvigionamento con merci facilmente deperibili; e.

le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende
orticole, non contemplate nell'articolo 2 capoverso 1 lettera e; f.

le aziende forestali; g.

le aziende per l'approvvigionamento con elettricità, gas o acqua; h.

le aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante
o la loro manutenzione e riparazione; i.

le redazioni di quotidiani e periodici; 53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

55

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978).

Altre
disposizioni
protettive

Disposizioni
speciali
per determinate
categorie
di aziende
o di lavoratori

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 15

822.11

k.

il personale d'infrastruttura dei trasporti aerei; l.

i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione
geografica o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono
un ordinamento particolare della durata del lavoro; m.

le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice
presenza o in viaggi o spostamenti.


Art. 28

Nei permessi concernenti la durata del lavoro, l'autorità può eccezionalmente prevedere lievi derogazioni alla legge o a una ordinanza,
qualora l'applicazione rigorosa suscitasse difficoltà straordinarie e in
quanto la maggioranza dei lavoratori interessati o la loro rappresentanza nell'azienda vi acconsenta.

IV. Disposizione di protezione speciale56 1. Giovani


Art. 29

1

Sono giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20.

2

Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinchè essi non siano eccessivamente affaticati nè esposti a influenze nocive nell'azienda.

3

Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere,
per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.

4

Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d'età. Per ordinanza, può essere prescritto anche la presentazione di un certificato medico.


Art. 30

1

È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3.

2

L'ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni: a.

giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire
commissioni e lavori leggeri; 56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Derogazioni lievi

In generale

Età minima

Tutela dei lavoratori 16

822.11

b.

giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione
di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.57 3

I Cantoni, ove l'obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinanza a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall'obbligo
scolastico che hanno compiuto i 14 anni.


Art. 31

1

La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa
dall'uso locale, nè in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono
computati nella durata del lavoro.58 2

Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle
22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie
sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.59 3

I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.60 4

Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.61

Art. 32

1

Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avverte il detentore della
potestà dei genitori o il tutore. In attesa delle loro istruzioni, prende le
cautele necessarie.

2

Se il giovane vive nell'economia domestica del datore di lavoro, questi provvede a una nutrizione sufficiente e adeguata all'età e a un alloggio conforme alle esigenze dell'igiene e della morale.

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

58

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000
(RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Durata
del lavoro
e del riposo

Doveri speciali
del datore
di lavoro

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 17

822.11


Art. 33

e 3462 2.63 Donne incinte e madri che allattano64

Art. 35

1

Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute
del bambino non sia pregiudicata.

2 L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per
motivi di salute, l'occupazione di donne incinte e madri allattanti in
lavori gravosi e pericolosi.

3 Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del capoverso 2 hanno
diritto all'80 per cento del salario e a un'indennità adeguata per la
perdita del salario in natura, nella misura in cui il datore di lavoro non
possa offrire loro un lavoro equivalente.

a 1 Le donne incinte e la madri allattanti possono essere occupate solo
con il loro consenso.

2 Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice
avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario
all'allattamento.

3 Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane
dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono
esserlo solo con il loro consenso.

4 Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle
otto settimane precedenti il parto.

b 1 Il datore di lavoro è obbligato a offrire, per quanto possibile, alle
donne incinte occupate tra le 20 e le 6 un lavoro equivalente tra le 6 e
le 20. Tale obbligo sussiste anche per il periodo che intercorre tra
l'ottava e la sedicesima settimana dopo il parto.

2 Le donne occupate tra le 20 e le 6 hanno diritto all'80 per cento del
salario, oltre agli eventuali supplementi per il lavoro notturno, e a
un'indennità adeguata per il salario in natura venuto a mancare nei 62

Abrogati dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 2000 1569; FF 1998 978).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

64

Primitivo avanti art. 33.

Tutela della
salute durante la
maternità

Occupazione
durante la
maternità

Lavoro
compensativo
e pagamento
continuato del
salario durante
la maternità

Tutela dei lavoratori 18

822.11

periodi fissati dal capoverso 1, qualora non possa essere loro offerto
un lavoro equivalente.

3. Lavoratori con responsabilità familiari65

Art. 36


66

1

Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari.
Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino
all'età di 15 anni e l'assistenza di congiunti o di persone prossime che
necessitano di cure.

2 Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario
solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una
pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo.

3 Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve
concedere un permesso, fino a tre giorni, ai lavoratori che hanno responsabilità familiari per il tempo necessario alle cure dei figli ammalati.

4.67 Altri gruppi di lavoratori
a L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per
motivi di salute, l'occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori
gravosi e pericolosi.

V. Regolamento aziendale

Art. 37

1

Ciascuna azienda industriale deve avere un regolamento aziendale.

2

Per ordinanza, un regolamento aziendale può essere prescritto anche alle aziende non industriali, in quanto tale regolamento sia giustificato
dalla natura dell'esercizio o dal numero dei lavoratori.

65

Tit. introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

67

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569
1580; FF 1998 978).

Emanazione

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 19

822.11

3

Le altre aziende non industriali possono darsi un regolamento aziendale, conformandosi al presente capo.

4

Il regolamento aziendale è convenuto per iscritto fra il datore di lavoro e una delegazione liberamente eletta dai lavoratori o è emanato
dal datore di lavoro dopo consultazione con i lavoratori.


Art. 38


68

1

Il regolamento aziendale deve stabilire disposizioni su la protezione della salute nel lavoro e la prevenzione degli infortuni, nonchè, in
quanto necessario, su l'ordine e il comportamento dei lavoratori nell'azienda; sono ammesse pene disciplinari solamente se sono adeguatamente disciplinate nel regolamento aziendale.

2

Il regolamento aziendale stabilito per convenzione può contenere anche altre disposizioni concernenti i rapporti fra datore di lavoro ed i
lavoratori, tuttavia nella misura soltanto in cui la loro materia non sia
disciplinata usualmente, nel rispettivo ramo professionale, per contratto collettivo o per altra convenzione collettiva.

3

Il contenuto del regolamento aziendale non può contraddire il diritto imperativo nè i contratti collettivi vincolanti il datore di lavoro.69

Art. 39

1

Il regolamento aziendale dev'essere sottoposto all'autorità cantonale; se questa accerta che disposizioni del regolamento aziendale non corrispondono alle norme della presente legge, si applica la procedura
prevista nell'articolo 51.70 2

Con la pubblicazione nell'azienda, il regolamento aziendale vincola il datore di lavoro e i lavoratori.

VI. Esecuzione della legge 1. Disposizioni esecutive

Art. 40

1

Il Consiglio federale è competente a emanare: a.

disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti
dalla legge;

68

Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

69

Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

70

Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

Contenuto

Controllo, effetti

Tutela dei lavoratori 20

822.11

b.

disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni
della legge;

c.

disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzione e di vigilanza.

2

Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 lettere a e b il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale
del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.

2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità

Art. 41

1

L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e
l'autorità di ricorso.

2

I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione.

3

Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide.


Art. 42

1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni
alle autorità cantonali di esecuzione.

2

La Confederazione prende, inoltre, i provvedimenti esecutivi, che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, e provvede all'esecuzione della legge e delle ordinanze nelle aziende federali, determinate conformemente all'articolo 2 capoverso 2.

3

Le attribuzioni della Confederazione, previste nei capoversi 1 e 2, sono esercitate dal seco, per quanto non sono riservate al Consiglio
federale o al Dipartimento federale dell'economia71.

4

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Ufficio federale dispone degli Ispettorati federali del lavoro e del Servizio medico del lavoro. Se necessario, esso può ricorrere a ispettorati specializzati o a periti.


Art. 43

1

Il Consiglio federale nomina una Commissione federale del lavoro composta di rappresentanti dei Cantoni, di uomini di scienza, di rap71

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Cantoni

Confederazione

Commissione del
lavoro

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 21

822.11

presentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e
di quelle dei lavoratori, come anche di rappresentanti di altre organizzazioni.

2

La Commissione federale del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive.
Essa può fare proposte di propria iniziativa.


Art. 44


72

1 Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di
terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.

2 Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell'esecuzione
della presente legge e l'Ufficio federale si prestano reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente
le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell'applicazione
della presente prescrizione sottostanno all'obbligo del segreto di cui al
capoverso 1.

a73 1 L'Ufficio federale o la competente autorità cantonale, su domanda
scritta motivata, può comunicare dati: a.

alle autorità di vigilanza e d'esecuzione delle prescrizioni sulla
sicurezza del lavoro secondo la legge federale del 20 marzo
198174 sull'assicurazione contro gli infortuni, in quanto lo
esiga l'adempimento dei loro compiti; b.

ai tribunali e alle autorità istruttorie penali, in quanto lo esiga
l'accertamento di un fatto giuridicamente rilevante; c.

agli assicurati, in quanto lo esiga l'accertamento di un rischio
assicurato;

d.

al datore di lavoro, in quanto lo esiga la prescrizione di misure
nei confronti di una persona; e.

agli organi dell'Ufficio federale di statistica in quanto lo esiga
l'adempimento dei loro compiti.

72

Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

73

Introdotto dal n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

74

RS 832.20

Obbligo
del segreto

Comunicazione
di dati

Tutela dei lavoratori 22

822.11

2 I dati possono essere comunicati, su domanda scritta e motivata, ad
altre autorità federali, cantonali e comunali o a terzi se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o le circostanze permettono di
desumere tale consenso.

3 I dati possono essere eccezionalmente comunicati quando si tratta di
evitare un pericolo per la vita o la salute del lavoratore o di terzi.

4 La comunicazione di dati resi anonimi, utilizzati segnatamente per la
pianificazione, la statistica o la ricerca, può essere effettuata senza il
consenso della persona interessata.

5 Il Consiglio federale può generalizzare la comunicazione di dati non
degni di particolare protezione ad autorità o istituzioni, in quanto tali
dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali. A tale
scopo può prevedere una procedura di richiamo.

b75 1 I Cantoni e l'Ufficio federale gestiscono sistemi d'informazione e di
documentazione per l'adempimento dei compiti, conformemente alla
presente legge.

2 I sistemi d'informazione e di documentazione possono contenere
dati degni di particolare protezione concernenti: a.

lo stato di salute di un singolo lavoratore per quanto concerne
gli esami medici, le analisi dei rischi e le perizie previsti dalla
presente legge e dalle relative ordinanze; b.

i procedimenti amministrativi e penali secondo la presente
legge.

3 Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la
loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento. Disciplina la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati
e la sicurezza dei dati.

3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art. 45

1

Il datore di lavoro, i suoi lavoratori e le persone, che su mandato del datore di lavoro svolgono compiti in virtù della presente legge, de75

Introdotto dal n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Sistemi
d'informazione e di
documentazione

Obbligo
d'informazione

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 23

822.11

vono fornire alle autorità d'esecuzione e di vigilanza tutte le informazioni che queste necessitano per adempiere i loro compiti.76 2

Il datore di lavoro deve permettere agli organi di esecuzione e di vigilanza l'accesso all'azienda, gli accertamenti e il prelievo di campioni.


Art. 46


77

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e delle relative
ordinanze. Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199278 sulla protezione dei dati.


Art. 47


79

1

Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, mediante affissione o in un altro modo appropriato: a.

l'orario di lavoro e le autorizzazioni di lavoro accordate e b.

le relative disposizioni di protezione speciale.

2 L'ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati
all'autorità cantonale.


Art. 48


80

1 I lavoratori o la loro rappresentanza nell'azienda hanno il diritto di
essere consultati sulle questioni seguenti: a.

tutti i casi concernenti la protezione della salute; b.

l'organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione
della griglia oraria;

c.

i provvedimenti previsti dall'articolo 17e in caso di lavoro
notturno.

2 Il diritto di essere consultati comprende quello di essere sentiti su talune questioni e di discuterne, prima che il datore di lavoro prenda una
decisione, come anche il diritto alla motivazione della decisione, se 76

Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

77

Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

78

RS 235.1

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1569 1580; FF 1998 978).

Elenchi
e altri atti

Affissione
dell'orario
di lavoro e
dei permessi
concernenti
la sua durata

Informazione
e consultazione
dei lavoratori

Tutela dei lavoratori 24

822.11

quest'ultima non tiene in considerazione, o considera solo parzialmente,
le obiezioni dei lavoratori o della loro rappresentanza nell'azienda.


Art. 49

1

Per ottenere un permesso previsto nella legge, il datore di lavoro deve presentare tempestivamente una domanda motivata e corredata degli atti necessari.

2

Se, a causa d'urgenza, la domanda per un permesso concernente la durata del lavoro non può essere presentata tempestivamente, il datore
di lavoro la presenterà il più presto possibile, motivando il ritardo. Nei
casi imprevedibili di minima importanza, egli può rinunciare alla presentazione tardiva della domanda.

3

Per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro, può essere riscossa solo una modica tassa di cancelleria.81

4. Decisioni e provvedimenti amministrativi

Art. 50

1

Le decisioni prese in virtù della legge o di un'ordinanza devono essere comunicate per iscritto. Quelle di rifiuto totale o parziale d'una
domanda devono essere motivate e indicare il diritto, i termini e l'autorità di ricorso.

2

Le decisioni possono essere modificate o abrogate in ogni tempo, se mutano i fatti che le hanno motivate.


Art. 51

1

In caso d'infrazione alla legge, a una ordinanza o a una decisione, l'autorità cantonale, l'Ispettorato federale del lavoro o il Servizio medico del lavoro rende attento il contravventore e lo richiama al rispetto
della norma o della decisione violata.

2

Se il contravventore non ottempera al richiamo, l'autorità cantonale prende la decisione voluta, sotto comminatoria della pena prevista
nell'articolo 292 del Codice penale svizzero82.

3

Se una infrazione secondo il capoverso 1 costituisce nel contempo una violazione di un contratto collettivo di lavoro, l'autorità cantonale
può considerare, in modo adeguato, i provvedimenti presi dalle parti
contraenti per l'applicazione del contratto collettivo.

81

Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis

CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans.
tit. X).

82

RS 311.0

Domande
di permesso

Decisioni
amministrative

Intervento
preliminare in
caso d'infrazione

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 25

822.11


Art. 52

1

Se una decisione conforme all'articolo 51 capoverso 2 non è osservata, l'autorità cantonale prende i provvedimenti necessari per ristabilire l'ordine legale.

2

Se l'inosservanza di una decisione conforme all'articolo 51 capoverso 2 mette gravemente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori o il vicinato dell'azienda, l'autorità cantonale può, dopo intimazione scritta,
vietare l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente gravi,
chiudere l'azienda per un tempo determinato.


Art. 53

1

Se il datore di lavoro non si conforma a un permesso concernente la durata del lavoro, l'autorità di rilascio può, dopo intimazione scritta e
indipendentemente dalla procedura prevista negli articoli 51 e 52, revocargli il permesso e, per quanto è giustificato dalle circostanze, rifiutargli, per un tempo determinato, il rilascio di nuovi permessi.

2

Se il datore di lavoro abusa della facoltà di ordinare, senza permesso dell'autorità, lavoro straordinario, l'autorità cantonale può togliergli
tale facoltà per un tempo determinato.


Art. 54

1

L'autorità competente è tenuta a esaminare le denunce per infrazione alla legge, a un'ordinanza o a una decisione e, se la denuncia è fondata, a procedere conformemente agli articoli 51, 52 e 53.

2

Se l'autorità competente non interviene o prende provvedimenti insufficienti, l'autorità superiore può essere adita.

5. Giurisdizione amministrativa

Art. 55


83

Le decisioni di prima istanza o su ricorso del seco sono impugnabili
dinanzi alla commissione di ricorso DFE; le decisioni di questa sono
definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 56

1

Le decisioni dell'autorità cantonale possono essere impugnate davanti all'autorità cantonale di ricorso, entro trenta giorni dalla loro
comunicazione.

83

Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Provvedimenti
di coercizione
amministrativa

Revoca e rifiuto
di permessi
concernenti la
durata del lavoro

Denunce

Decisioni
di prima istanza
o su ricorso
dell'Ufficio
federale

Ricorso contro
le decisioni
cantonali

Tutela dei lavoratori 26

822.11

2

La decisione sul ricorso, con indicazione dei motivi e dei rimedi di diritto, deve essere comunicata per iscritto al ricorrente e all'autorità
che ha emanato la decisione impugnata. Per il rimanente, la procedura
è disciplinata dal diritto cantonale.


Art. 57


84

Le decisioni d'ultima istanza cantonale sono impugnabili con ricorso
al Consiglio federale, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 58

1

Sono legittimati al ricorso i datori di lavoro e i lavoratori interessati, come anche le loro associazioni e qualsiasi persona giustificante un
interesse diretto.85

2

I ricorsi secondo gli articoli 55 capoverso 1, e 57 capoverso 1 hanno effetto sospensivo.

6. Disposizioni penali

Art. 59


86

1

Il datore di lavoro è punibile se viola le prescrizioni in materia di: a.

protezione della salute nel lavoro e approvazione dei piani,
intenzionalmente o per negligenza; b.

durata del lavoro e del riposo, intenzionalmente; c.

protezione speciale dei giovani o delle donne, intenzionalmente o per negligenza.

2

È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197487 sul diritto penale amministrativo.


Art. 60


88

1

Il lavoratore è punibile se viola intenzionalmente le prescrizioni sulla protezione della salute nel lavoro.

84

Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

85

Ora: il diritto di ricorrere è disciplinato nella procedura amministrativa dall'art. 48 PA
(RS 172.021) e, nella procedura di ricorso davanti al TF, dall'art. 103 OG, nel testo del
20 dic. 1968 (RS 173.110).

86

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

87

RS 313.0

88

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

Ricorso contro
le decisioni
dell'ultima
istanza cantonale

Legittimazione
al ricorso
ed effetto
sospensivo

Responsabilità
penale del datore
di lavoro

Responsabilità
penale
del lavoratore

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 27

822.11

2

Se mette seriamente in pericolo altre persone, è punibile anche la violazione per negligenza.


Art. 61


89

1

Il datore di lavoro è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa.

2

Il lavoratore è punito con l'arresto o la multa.


Art. 62

1

Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero90.

2

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

VII. Modificazione di leggi federali

Art. 63


La legge federale dell'11 aprile 188991 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Art. 219
cpv. 4 prima classe
...


Art. 64


92

La legge del 17 dicembre 199393 sulla partecipazione è modificata
come segue: ...

89

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

90

RS 311.0

91

RS 281.1. Le modificazioni sono inserite nella LF menzionata.

92

Abrogato dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro) (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998
978).

93

RS 822.14. La modificazione è inserita nella LF menzionata.

Pene

Codice penale
e perseguimento
penale

Legge federale
sull'esecuzione
e sul fallimento

Legge sulla
partecipazione

Tutela dei lavoratori 28

822.11


Art. 65

La legge federale del 13 giugno 191194 sull'assicurazione contro le
malattie e gli infortuni è modificata come segue: 1. Art. 60 cpv. 1 n. 295 ...

2. Art. 60bis n. 396 ...

3. Art. 65 cpv. 1, 1bis e 397 ...

4. Art. 65ter98 ...

5. Art. 13299 ...


Art. 66


100



Art. 67

94

RS 832.10. Ora: LF sull'assicurazione contro le malattie.

95

L'articolo menzionato è abrogato.

96

L'articolo menzionato è abrogato.

97

L'articolo menzionato è abrogato.

98

L'articolo menzionato è abrogato.

99

L'articolo menzionato è abrogato.

100

Abrogato dall'art. 28 cpv. 1 della L dell'8 ott. 1971 sulla durata del lavoro (RS 822.21).

101

RS 172.221.10. Le modificazioni sono inserite nella LF menzionata.

102

RU 1968 980

Legge federale
sull'assicurazione
contro
le malattie
e gli infortuni

Legge federale
sull'ordinamento
dei funzionari
federali

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 29

822.11


Art. 68

La legge federale del 12 dicembre 1940103 sul lavoro a domicilio è
modificata come segue: 1. Art. 3 cpv. 1 ...

2. Art. 8 cpv. 5 ...

3. Art. 10 cpv. 2
abrogato

4. Art. 11

...

5. Art. 12 cpv. 1 ...

6. Art. 16 cpv. 2 ...

7. Art. 20 cpv. 1 lett. c
abrogato


Art. 69

La legge federale del 13 giugno 1941104 sulle condizioni d'impiego dei
commessi viaggiatori è modificata come segue: ...


Art. 70

La legge federale del 16 dicembre 1943105 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: ...

103

[CS 8 223; RU 1951 1273 art. 14 cpv. 2; RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6
n. 4. RS 822.31 art. 21 n. 3] 104

[CS 2 763. RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 5] 105

RS 173.110. Trattasi della modificazione dell'art. 99 n. IX del testo del 16 dic. 1943,
concernente il ricorso di diritto amministrativo (CS 3 499), ora ridisciplinato.

Legge federale
sul lavoro
a domicilio

Legge federale
sulle condizioni
d'impiego dei
commessi
viaggiatori

Legge federale
sulla
organizzazione
giudiziaria

Tutela dei lavoratori 30

822.11

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 71

Sono riservate in particolare: a.

la legislazione federale sulla formazione professionale, sulla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli; b.106 le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; le prescrizioni in materia di protezione della salute possono tuttavia essere oggetto di deroghe
solo nell'interesse dei lavoratori; c.

le prescrizioni di polizia federali, cantonali e comunali, segnatamente quelle di polizia edile, del fuoco, sanitaria e delle
acque, come anche quelle sul riposo domenicale e sull'orario
d'apertura delle aziende di vendita al minuto, dei ristoranti e
caffè e delle aziende di spettacolo.


Art. 72

1

Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi federali:

a.

la legge federale del 2 novembre 1898107 concernente la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi; b.

la legge federale del 18 giugno 1914108 sul lavoro nelle fabbriche, riservato il capoverso 2, qui appresso; c.

la legge federale del 31 marzo 1922109 sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri; d.

la legge federale del 26 settembre 1931110 sul riposo settimanale; e.

la legge federale del 24 giugno 1938111 sull'età minima dei lavoratori.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569 1580; FF 1998 978).

107

[CS 8 113]

108

RS 821.41

109

[CS 8 200]

110

[CS 8 121]

111

[CS 8 211 215] Riserva del
diritto pubblico

Abrogazione
di leggi federali

Lavoro nell'industria, artigianato e commercio - LF 31

822.11

2

Le seguenti disposizioni della legge federale del 18 giugno 1914112 sul lavoro nelle fabbriche rimangono applicabili alle aziende industriali: a.

...113

b.

le disposizioni degli articoli 30, 31, 33, 34 e 35 in materia di
conciliazione.


Art. 73

1

Con l'entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate: a.

le prescrizioni cantonali concernenti la materia disciplinata
dalla medesima;

b.

le prescrizioni cantonali concernenti le vacanze, riservato il
capoverso 2, qui appresso.

2

Le prescrizioni cantonali prevedenti vacanze più lunghe di quelle stabilite nell'articolo 341bis capoverso 1 del Codice delle obbligazioni114 rimangono in vigore come disposizioni di diritto civile nell'ambito del capoverso 2 del predetto articolo.

3

Sono riservate le prescrizioni cantonali sulla visita medica dei giovani, nella misura in cui la Confederazione non usa della competenza
conferitale nell'articolo 29 capoverso 4.

4

...115


Art. 74

1

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge.

Esso può differire l'entrata in vigore di singole parti o disposizioni.

2

Il Consiglio federale, se non mette simultaneamente in vigore tutte le disposizioni della legge, determina con l'entrata in vigore delle singole
disposizioni se e in quale misura sono abrogate le leggi federali indicate nell'articolo 72 capoverso 1.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 1966116 112

RS 821.41

113

Abrogata dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X bis CO

(Contratto di lavoro) (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

114

RS 220. All'art. 341 bis cpv. 1 e 2, nel testo della presente L (RU 1966 57 art. 64), corrisponde ora l'art, 329a cpv. 1, nel testo del 16 dic. 1983.

115

Abrogato dal n. II 408 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

116

DCF del 14 gen. 1966 (RU 1966 84).

Abrogazione
di prescrizioni
cantonali

Entrata in vigore

Tutela dei lavoratori 32

822.11

Disposizione finale della modificazione del 20 marzo 1998117 L'articolo 17b cpv. 2-4 entra in vigore: 1. per le donne che soggiacevano finora al divieto del lavoro notturno e che ora sono tenute a lavorare di notte: contemporaneamente alle altre disposizioni della presente legge; 2.

per gli altri lavoratori: tre anni dopo l'entrata in vigore delle
altre disposizioni della presente legge.

117 RU

2000 1569 1580; FF 1998 978