01.03.2024 - * / In vigore
01.08.2021 - 29.02.2024
01.02.2021 - 31.07.2021
18.02.2020 - 31.01.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
01.01.2016 - 31.12.2019
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.08.2011
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01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
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01.01.2007 - 31.08.2007
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01.05.2004 - 30.06.2004
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1

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) del 24 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 31quater, 64 e 64bis della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19932, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo La presente legge disciplina le condizioni per la creazione e l'esercizio di borse, nonché per il commercio professionale di valori mobiliari, per garantire trasparenza e parità di trattamento nei confronti degli investitori. In quanto legge quadro garantisce la funzionalità del mercato dei valori mobiliari.


Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per: a. valori mobiliari: le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti non autenticati che esplicano le medesimi funzioni (diritti valori) e i derivati; b.3 borse: le istituzioni del commercio di valori mobiliari che perseguono lo scambio simultaneo di offerte tra più commercianti di valori mobiliari, nonché la conclusione di contratti; per borse si intendono anche i sistemi commerciali che perseguono lo scambio di energia elettrica; c. quotazione: ammissione al commercio sul mercato primario o sul mercato secondario;

d. commercianti di valori mobiliari (commercianti): le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offrono al

RU 1997 68

1

[CS 1 3; RU 1980 380, 1996 2502] 2 FF

1993 I 1077

3

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 734.7).

954.1

Credito

2

954.1

pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico; e. offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o di permuta di azioni, di buoni di partecipazione o di godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai portatori di azioni e di altri titoli di partecipazione di società svizzere i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa in Svizzera.

a4 Commercio di energia elettrica in borsa 1

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il commercio di energia elettrica in borsa.

2

Esso può abilitare l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)5 a emanare disposizioni, d'intesa con la Commissione dell'energia elettrica e in ambiti di portata limitata, segnatamente in questioni di natura prevalentemente tecnica.

Sezione 2: Borse

Art. 3

Autorizzazione

1

L'esercizio di una borsa sottostà all'autorizzazione della FINMA.6 2

L'autorizzazione è concessa, se: a. i regolamenti interni della borsa e la sua organizzazione garantiscono l'adempimento degli obblighi imposti dalla presente legge; b. la borsa e i suoi collaboratori responsabili dimostrano di disporre delle indispensabili conoscenze professionali e offrono garanzia di un'attività irreprensibile;

c. gli organi ottemperano ai requisiti minimi che possono essere fissati dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle borse straniere che desiderano operare in Svizzera senza avervi la loro sede.

4

Ove lo scopo della legge lo giustifichi può sottoporre interamente o parzialmente alla presente legge istituzioni analoghe alle borse o rinunciare all'assoggettamento di determinate borse o istituzioni analoghe.

4

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 734.7).

5

Nuova espressione giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

6

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 3

954.1

5

Ove le condizioni dell'autorizzazione si modifichino successivamente, il proseguimento dell'esercizio sottostà all'approvazione della FINMA.


Art. 4

Autodisciplina

1

La borsa garantisce un'organizzazione d'esercizio, di amministrazione e di controllo adeguata alla sua attività.

2

Sottopone per approvazione alla FINMA i propri regolamenti e le relative modificazioni.


Art. 5

Organizzazione del commercio 1

La borsa emana un regolamento volto a organizzare un commercio efficiente e trasparente.

2

Tiene un giornale a titolo di registrazione cronologica di tutte le operazioni effettuate presso di essa o ad essa annunciate. Il giornale indica, in particolare, la data dell'operazione, i partecipanti, i valori mobiliari, il loro numero o valore nominale come pure il prezzo dei valori negoziati.

3

La borsa deve garantire la pubblicazione di tutte le indicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari, in particolare informazioni sui loro corsi, sul volume dei valori trattati in borsa e fuori borsa, nonché la designazione delle società che non sono sottoposte all'obbligo di presentare un'offerta giusta gli articoli 32 e 52 o il cui valore limite è aumentato al di là del 331/3 per cento.


Art. 6

Sorveglianza del commercio 1

La borsa sorveglia la formazione dei corsi, nonché la conclusione e lo svolgimento delle transazioni, affinché possano essere accertati l'abuso di informazioni confidenziali, le manipolazioni dei corsi o altre infrazioni alla presente legge.

2

La borsa deve informare la FINMA ove esista il sospetto di infrazioni alla legge o altre irregolarità. La FINMA ordina le indagini necessarie.


Art. 7

Ammissione dei commercianti di valori mobiliari La borsa emana un regolamento sull'ammissione, gli obblighi e l'esclusione dei commercianti di valori mobiliari badando in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento.


Art. 8

Ammissione di valori mobiliari 1

La borsa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio.

2

Il regolamento contiene disposizioni sulla negoziabilità dei valori mobiliari e stabilisce quali informazioni sono necessarie affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori e la qualità dell'emittente.

3

Il regolamento tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

Credito

4

954.1

3bis

Il regolamento subordina l'ammissione di titoli di partecipazione e di prestiti in obbligazioni all'osservanza degli articoli 7 e 8 della legge del 16 dicembre 20057 sui revisori.8 4 La borsa ammette al commercio i valori mobiliari che ottemperano alle esigenze del regolamento.


Art. 9

Istanza di ricorso

1

La borsa istituisce un'autorità indipendente di ricorso che può essere adita in caso di rifiuto dell'ammissione di un commerciante o di valori mobiliari, nonché in caso di esclusione di un commerciante o di revoca dall'ammissione al commercio. Essa ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

2

La struttura organizzativa, le prescrizioni di procedura e le nomine dei membri necessitano l'approvazione della FINMA.

3

Alla conclusione della procedura di ricorso è fatta salva l'azione dinnanzi al giudice civile.

Sezione 3: Commerciante di valori mobiliari

Art. 10

Autorizzazione 1 Chi intende esercitare l'attività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere un'autorizzazione della FINMA.

2

L'autorizzazione è accordata se: a. i regolamenti interni del richiedente e la sua organizzazione garantiscono l'adempimento degli obblighi imposti dalla presente legge; b. il richiedente dispone del capitale minimo richiesto oppure fornisce la garanzia stabilita;

c. il richiedente ed i suoi collaboratori responsabili dispongono delle indispensabili conoscenze professionali; e

d. il richiedente, i suoi collaboratori responsabili e gli azionisti determinanti offrono garanzia di un'attività irreprensibile.

3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni minime per il rilascio dell'autorizzazione. In particolare fissa il capitale minimo richiesto per le persone giuridiche e la garanzia che devono fornire le persone fisiche e le società di persone.

4

Esso fissa le condizioni di rilascio dell'autorizzazione di esercizio in Svizzera per i commercianti che non hanno né sede né succursale in Svizzera.

7 RS

221.302

8

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RS 221.302).

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 5

954.1

5

Se il commerciante fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, le condizioni d'autorizzazione definite nella legge dell'8 novembre 19349 sulle banche in materia di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari si applicano per analogia.10 6

Ove le condizioni dell'autorizzazione si modifichino successivamente, il proseguimento dell'attività di commerciante sottostà all'approvazione della FINMA.

7

L'espressione commerciante di valori mobiliari può essere utilizzata nella ragione sociale, nello scopo sociale e nella pubblicità della ditta soltanto da persone fisiche o giuridiche o da società di persone che hanno ottenuto l'autorizzazione di esercizio dalla FINMA.

bis 11 Sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli 1

La FINMA può assoggettare alla legge sulle borse singoli esercenti dei sistemi di cui all'articolo 19 della legge del 3 ottobre 200312 sulla Banca nazionale e rilasciare loro l'autorizzazione di operare come commercianti di valori mobiliari.

2

Essa rilascia l'autorizzazione di operare come commerciante di valori mobiliari soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l'obbligo esteso di informazione e le esigenze minime stabiliti dalla Banca nazionale.

3

La FINMA può esentare singoli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinare alleviamenti o inasprimenti per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.


Art. 11

Norme di comportamento 1

Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha: a. un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al genere di transazione effettuata; b. un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo svolgimento delle operazioni; c. un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non venga lesa da eventuali conflitti di interesse.

2

Nell'adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell'esperienza e delle conoscenze della clientela in materia.

9 RS

952.0

10 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

11 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

12 RS

951.11

Credito

6

954.1

a13 Contratti di pegno

L'articolo 17 della legge dell'8 novembre 193414 sulle banche è applicabile per analogia.


Art. 12

Fondi propri

1

Il commerciante deve disporre di sufficienti fondi propri.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare minimo dei fondi propri tenendo conto dei rischi inerenti all'attività del commerciante, comprese le operazioni fuori bilancio. Esso determina in quale misura le banche debbano parimenti disporre di questo ammontare minimo di fondi propri.


Art. 13

Ripartizione dei rischi 1

Il commerciante deve ripartire i propri rischi in modo adeguato.

2

Il Consiglio federale stabilisce i limiti e l'ammontare dei fondi propri supplementari necessari alla copertura dei rischi e determina in quale misura tali limiti siano applicabili alle banche.


Art. 14


15

Base consolidata

Le prescrizioni in materia di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari contenute nella legge dell'8 novembre 193416 sulle banche si applicano per analogia.


Art. 15

Obbligo di tenere un giornale e di dichiarazione 1

Il commerciante tiene un giornale degli ordini ricevuti e delle transazioni effettuate, nel quale iscrive tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione dello svolgimento di dette operazioni e alla vigilanza sulla sua attività.

2

Deve comunicare tutte le informazioni necessarie alla trasparenza dei mercati.

3

La FINMA stabilisce la natura, la forma e i destinatari di queste informazioni.

4

Ove lo scopo della legge lo esiga, il Consiglio federale può sottoporre le persone e le società che acquistano e alienano professionalmente valori mobiliari senza il concorso di un commerciante all'obbligo di comunicare informazioni giusta il capoverso 2. Le società devono incaricare una società di audit abilitata17 di controllare 13 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

14 RS

952.0

15 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

16 RS

952.0

17 Nuova espressione giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 7

954.1

l'osservanza di questo obbligo e sono tenute a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.


Art. 16

Rendiconto

1

Il commerciante allestisce un conto annuale che pubblica oppure tiene a disposizione del pubblico.

2

Il conto annuale è allestito conformemente alle prescrizioni in materia di società anonima, fatte salve le deroghe previste dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale può prevedere disposizioni più dettagliate sull'articolazione del conto, informazioni complementari da fornire negli allegati, l'allestimento e la pubblicazione di risultati e di bilanci intermedi, nonché l'obbligo di allestire un conto di gruppo.

4

Le banche sottostanno alle disposizioni della legge federale dell'8 novembre 193418 sulle banche e le casse di risparmio.


Art. 17


19

Verifica

Gli articoli 18 e 23 della legge dell'8 novembre 193420 sulle banche sono applicabili per analogia.


Art. 18

e 1921 Sezione 4: Pubblicità delle partecipazioni

Art. 20

Obbligo di dichiarazione 1

Chi, per proprio conto, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione di azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei limiti del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 e 66⅔ per cento dei diritti di voto, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati, a prescindere dal fatto che possa o meno esercitare questi diritti.22 18

RS 952.0

19 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

20 RS

952.0

21 Abrogati dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5291; FF 2006 2625).

Credito

8

954.1

2

La conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento e l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto sono parificati a un acquisto. L'esercizio di diritti di alienazione è parificato a un'alienazione.23 2bis Per acquisto indiretto s'intendono segnatamente anche le operazioni con strumenti finanziari che sotto il profilo economico consentono di acquisire titoli di partecipazione in vista di un'offerta pubblica di acquisto.24 3

I gruppi organizzati su base convenzionale o in altra maniera sottostanno parimenti all'obbligo di dichiarazione conformemente al capoverso 1 in quanto gruppi e devono indicare: a. la partecipazione globale del gruppo; b. l'identità dei singoli membri: c. il tipo di convenzione; d. i rappresentanti del gruppo.

4

Se la società o le borse hanno motivo di pensare che un azionista non ha ottemperato al suo obbligo di dichiarazione esse ne informano la FINMA.

4bis

Su richiesta della FINMA, della società o di un suo azionista, il giudice può sospendere per cinque anni al massimo l'esercizio del diritto di voto di una persona che acquista o aliena una partecipazione in violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Se tale persona ha acquistato la partecipazione in violazione dell'obbligo di dichiarazione in considerazione di un'offerta pubblica di acquisto (sezione 5), la sospensione giudiziale dell'esercizio del diritto di voto può essere chiesta dalla Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto (art. 23), dalla società mirata o da un suo azionista.25 5 La FINMA emana disposizioni sull'estensione dell'obbligo di dichiarazione, sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione, sul calcolo dei diritti di voto, nonché sui termini entro i quali deve essere osservato l'obbligo di dichiarazione ed entro i quali una società deve rendere pubbliche le modificazioni intervenute nei rapporti di proprietà giusta il capoverso 1. La Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto può presentare proposte. Fondandosi su standard internazionalmente riconosciuti, la FINMA può prevedere, nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, deroghe all'obbligo di dichiarazione e di pubblicazione.26 6 Chi intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5291; FF 2006 2625).

24 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5291; FF 2006 2625).

25 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5291; FF 2006 2625).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5291; FF 2006 2625).

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 9

954.1


Art. 21

Obbligo di informazione della società La società deve pubblicare le informazioni ricevute relative alle modificazioni dei diritti di voto.

Sezione 5: Offerte pubbliche di acquisto

Art. 22

Campo d'applicazione

1

Le disposizioni della sezione 5 (art. 22-33) nonché gli articoli 52 e 53 si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di partecipazioni a società svizzere i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati ad una borsa in Svizzera (società mirate).

2

Prima della quotazione dei loro titoli di partecipazione giusta il capoverso 1, le società possono stabilire nei loro statuti che l'assuntore non è obbligato a presentare un'offerta pubblica d'acquisto ai sensi degli articoli 32 e 52.

3

Una società può introdurre in qualsiasi momento una disposizione giusta il capoverso 2 nei propri statuti, purché questo non costituisca nei confronti degli azionisti un pregiudizio ai sensi dell'articolo 706 del Codice delle obbligazioni27.


Art. 23

Commissione delle offerte pubbliche di acquisto28 1

Previa consultazione delle borse, la FINMA istituisce una commissione delle offerte pubbliche di acquisto (commissione)29. Tale commissione è composta di rappresentanti specializzati dei commercianti di valori mobiliari, delle società quotate e degli investitori. L'organizzazione e la procedura della commissione30 devono essere sottoposti all'approvazione della FINMA.

2

Le disposizioni emanate giusta la presente legge dalla commissione31 devono essere sottoposte all'approvazione della FINMA.

3

La commissione sorveglia di volta in volta l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).32 4

Essa fa rapporto almeno una volta all'anno alla FINMA sulla sua attività.33 5

Le borse assumono i costi della commissione34. Questa può prelevare tasse dagli offerenti e dalle società mirate.

27

RS 220

28

RU 1997 858

29

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

30

RU 1997 858

31

RU 1997 858

32 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

33 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

34

RU 1997 858

Credito

10

954.1


Art. 24

Obblighi dell'offerente 1

L'offerente deve pubblicare la sua offerta in un prospetto che deve contenere informazioni veritiere e complete.

2

Deve trattare in modo uguale tutti i detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria.

3

Gli obblighi dell'offerente si estendono a tutte le persone che agiscono d'intesa con lui.


Art. 25

Controllo dell'offerta 1

Prima della pubblicazione, l'offerente deve sottoporre l'offerta al controllo di una società di audit abilitata dalla FINMA o di un commerciante di valori mobiliari.

2

Il controllore verifica se l'offerta è conforme alla legge e alle disposizioni di esecuzione.


Art. 26

Diritto di recesso del venditore Il venditore può recedere dal contratto o annullare un contratto già concluso se esso è stato concluso o effettuato sulla base di un'offerta vietata.


Art. 27

Pubblicazione dell'esito dell'offerta e proroga del termine 1

L'offerente deve pubblicare l'esito dell'offerta allo spirare della sua durata.

2

Se le condizioni dell'offerta sono adempite, l'offerente deve prorogarne il termine per i portatori di azioni e altri titoli di partecipazione che non l'hanno ancora accettata.


Art. 28

Disposizioni supplementari La commissione emana disposizioni supplementari su: a. l'annuncio di un'offerta prima della sua pubblicazione; b. il contenuto e la pubblicazione del prospetto dell'offerta, come pure le condizioni alle quali essa può essere subordinata;

c. le norme di lealtà in materia di offerte pubbliche di acquisto: d. la verifica dell'offerta da parte di una società di audit o di un commerciante di valori mobiliari;

e. il termine dell'offerta e la sua proroga, le condizioni di revoca e di modificazione dell'offerta nonché il termine di recesso del venditore;

f.

le operazioni effettuate d'intesa con terzi; g.35 la sua procedura.

35 Introdotta dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 11

954.1


Art. 29

Obblighi della società mirata 1

Il consiglio di amministrazione della società mirata (art. 22 cpv. 1) presenta ai portatori di titoli di partecipazione un rapporto nel quale prende posizione sull'offerta. Le informazioni fornite dalla società mirata devono essere veritiere e complete. Il consiglio di amministrazione della società mirata pubblica il rapporto.

2

Dal momento della pubblicazione dell'offerta a quella della pubblicazione del suo esito non può effettuare negozi giuridici che dovessero modificare in modo rilevante lo stato degli attivi o dei passivi. Le decisioni dell'assemblea generale non sottostanno a questa limitazione e possono essere eseguite indipendentemente dal fatto che siano state emanate prima o dopo la pubblicazione dell'offerta.

3

La commissione emana disposizioni sul rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata e sui provvedimenti intesi a prevenire o impedire in modo illecito la riuscita dell'offerta.


Art. 30

Offerte concorrenti

1

In caso di offerte concorrenti i portatori di titoli di partecipazione della società mirata devono potere scegliere liberamente l'offerta.

2

La commissione emana disposizioni sulle offerte concorrenti e sui loro effetti sulla prima offerta.


Art. 31

Obbligo di dichiarazione 1

Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino allo spirare del termine d'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata, oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta, devono dichiarare alla commissione e alle borse presso le quali i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.36 2

I gruppi organizzati su base convenzionale o in altra maniera sottostanno all'obbligo di dichiarazione giusta il capoverso 1 soltanto in quanto gruppi.

3

La commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che dal momento della pubblicazione dell'offerta sino allo spirare del termine d'offerta acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società mirata o di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.

4

Se la società o le borse hanno motivo di pensare che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di dichiarazione esse ne informano la commissione.

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5291; FF 2006 2625).

Credito

12

954.1

5

La commissione emana disposizioni sulla forma e il termine di dichiarazione come pure sulla percentuale determinante per l'applicazione del capoverso 3.


Art. 32

Obbligo di presentare un'offerta 1

Colui che acquista direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi titoli di partecipazione che sommati con quelli che già detiene superano il valore limite del 331/3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, di una società mirata deve

presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione di questa società quotati in borsa. Nei loro statuti le società mirate possono aumentare questo limite sino al 49 per cento dei diritti di voto.

2

Ove sia giustificato, la commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere deroghe all'obbligo di presentare un'offerta, in particolare:37

a. quando i diritti di voto sono trasferiti all'interno di un gruppo organizzato su base convenzionale o in altra maniera. In questo caso il gruppo sottostà all'obbligo di presentare un'offerta soltanto in quanto gruppo; b. se il superamento del limite risulta da una diminuzione del numero totale dei diritti di voto della società; c. se il limite è superato soltanto temporaneamente; d. se i titoli di partecipazione sono acquisiti a titolo gratuito o se l'acquirente ha esercitato un diritto di sottoscrizione preferenziale in seguito ad un aumento del capitale; e. se i titoli di partecipazione sono acquistati in vista di un risanamento.

3

L'obbligo di presentare un'offerta è caduco se i diritti di voto sono stati acquistati per donazione, successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata.

4

Il prezzo offerto deve corrispondere almeno al corso in borsa e non deve essere inferiore di oltre il 25 per cento al prezzo più elevato pagato nel corso degli ultimi dodici mesi dall'offerente per titoli di partecipazione della società.

5

Se la società ha emesso più categorie di titoli di partecipazione, il rapporto tra i prezzi offerti per queste diverse categorie deve essere ragionevole.

6

La FINMA emana disposizioni sull'obbligo di presentare un'offerta. La commissione ha diritto di proposta.

7

Su richiesta della commissione, della società mirata o di uno dei suoi azionisti il giudice può sospendere l'esercizio del diritto di voto di chi non ottempera all'obbligo di presentare un'offerta.38 37 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

38 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 13

954.1


Art. 33

Annullamento dei titoli restanti 1

Se allo spirare del termine dell'offerta dispone di oltre il 98 per cento dei diritti di voto della società mirata, l'offerente può chiedere al giudice entro un termine di tre mesi di annullare i titoli di partecipazione restanti. A tale scopo l'offerente deve intentare azione contro la società. Gli altri azionisti possono intervenire nella procedura.

2

La società procede ad una nuova emissione di questi titoli e li consegna all'offerente, contro il pagamento del prezzo dell'offerta o l'esecuzione dell'offerta di permuta, a favore dei proprietari dei titoli annullati.

a39 Compiti della commissione 1

La commissione emana le decisioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni della presente sezione e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.

2

Le persone e società sottoposte all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 31, nonché le persone e società che possono assumere la qualità di parti ai sensi dell'articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire alla commissione tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

3

Se ha conoscenza di infrazioni alle disposizioni della presente sezione o di altre irregolarità, la commissione provvede al ripristino della situazione conforme legale e alla soppressione delle irregolarità.

4

Se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la commissione ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.

b40 Procedura dinanzi alla commissione 1

Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa.

2

Nelle procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto hanno qualità di parte: a. l'offerente; b. le persone che operano d'intesa con l'offerente; e c. la società mirata.

3

Gli azionisti che detengono almeno il due per cento dei diritti di voto, esercitabili e non esercitabili, della società mirata hanno parimenti la qualità di parte se la richiedono alla commissione.

39 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

40 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

41 RS

172.021

Credito

14

954.1

4

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

5

La presentazione di atti mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la commissione e riconosciuta ai fini dell'osservanza dei termini.

c42 Procedura di ricorso alla FINMA 1

Le decisioni della commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.

2

L'impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere motivata. In tale caso la commissione trasmette i suoi atti alla FINMA.

3

L'articolo 33b si applica alla procedura di ricorso alla FINMA.

d43 Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale 1

Le decisioni della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200544 sul Tribunale amministrativo federale.

2

Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni a contare dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Sezione 6: Vigilanza45

Art. 34


46


bis 47 Collaborazione con altre autorità di vigilanza e con la Banca nazionale svizzera 1

La FINMA è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti.

42 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

43 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

44 RS

173.32

45 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

46 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

47 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 15

954.1

2

Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e sente quest'ultima prima di pronunciare una decisione.


Art. 35


48

Obbligo di informazione Le persone sottoposte a un obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 31 o che possono avere qualità di parte ai sensi dell'articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

a49 Divieto di esercitare l'attività La FINMA può vietare durevolmente o temporaneamente l'esercizio dell'attività alle persone che effettuano il commercio di valori mobiliari in qualità di collaboratori responsabili di un commerciante di valori mobiliari e che violano gravemente la presente legge, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne.


Art. 3650

Conseguenze del ritiro dell'autorizzazione Il ritiro, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a un commerciante di valori mobiliari determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. La FINMA può rinunciare al ritiro dell'autorizzazione nel caso dei commercianti di valori mobiliari sottoposti alla legge dell'8 novembre 193451 sulle banche, sempreché l'autorizzazione di esercitare come banca non debba anch'essa essere ritirata.


Art. 36

a52 Applicazione delle disposizioni sull'insolvenza bancaria Gli articoli 25-39 della legge dell'8 novembre 193453 sulle banche si applicano per analogia.

48 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

49 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

50 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

51 RS

952.0

52 Introdotto dal n. II 2 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

53 RS

952.0

Credito

16

954.1

Sezione 7: Relazioni internazionali

Art. 37

Ammissione di borse e commercianti stranieri L'autorizzazione può essere negata a una borsa straniera o a una borsa dominata da stranieri se lo Stato della sua sede o del domicilio delle persone che la dominano non garantisce alle borse svizzere un vero e proprio accesso al mercato e le medesime condizioni di concorrenza offerte alle borse nazionali. Il rilascio dell'autorizzazione ai commercianti sottostà alle medesime condizioni.


Art. 38

54 Assistenza amministrativa

1

La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della presente legge.

2

La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti pertinenti non accessibili al pubblico soltanto se: a. le informazioni sono utilizzate esclusivamente per attuare regolamentazioni in materia di borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari o sono trasmesse a tal fine ad altre autorità, tribunali o organi; b. le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l'informazione del pubblico su simili procedimenti.

3

Se le informazioni da trasmettere concernono singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196855 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 4 e 5.

4

La procedura amministrativa è eseguita sollecitamente. La FINMA tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

5

Il cliente può impugnare entro dieci giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale la decisione della FINMA concernente la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196856 sulla procedura amministrativa non è applicabile.57 6

D'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, la FINMA può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso da quello previsto nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l'assistenza giudiziaria 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2006 197 198; FF 2004 5987).

55 RS

172.021

56 RS

172.021

57 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 17

954.1

in materia penale non sia esclusa. La legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è applicabile.

a58 Verifiche transfrontaliere 1

Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari intendono accedere a informazioni riguardanti singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

2

La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196859 sulla procedura amministrativa.

3

Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che manifestamente non sono coinvolte nell'affare inquisito.

Sezione 8:60

Art. 39


61

Sezione 9: …

Art. 40


62


Art. 41

Violazione dell'obbligo di dichiarazione 1

È punito con la multa chiunque intenzionalmente: a. omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in borsa (art. 20 e 51); b. omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata in una società mirata, di dichiarare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 31).

58 Introdotto dall'allegato alla LF del 22 apr. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

59 RS

172.021

60 Abrogata dal n. 146 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

61 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

62 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

18

954.1

2

La multa ammonta al massimo al doppio del prezzo di acquisto o di vendita. Essa viene calcolata sulla differenza tra la nuova quota di cui dispone la persona tenuta all'obbligo di dichiarazione e l'ultimo valore limite da essa dichiarato.

3

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 1 000 000 di franchi.63 4

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.64

Art. 42


65

Violazione degli obblighi della società mirata 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. omette di presentare ai portatori dei titoli di partecipazione il parere relativo all'offerta o non lo pubblica (art. 29 cpv. 1); b. fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 29 cpv. 1).

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

a66 Violazione degli obblighi del commerciante di valori mobiliari 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. non tiene in modo conforme il giornale di cui all'articolo 15 o non conserva i libri, i giustificativi e i documenti conformemente alle prescrizioni; b. viola gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 15.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.


Art. 43


67

Violazione del segreto professionale 1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

63 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

64 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

65 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

66 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

67 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 19

954.1

a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari oppure come organo o collaboratore di una società di audit o di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione;

b. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

4

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

6

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale68.


Art. 44


69

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 45

Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione della presente legge.


Art. 46


Modifica del Codice penale Il Codice penale svizzero70 è completato come segue: Art. 161bis



Art. 47

311.0

69 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

70

RS 311.0. La modifica qui appresso è stata inserita nel codice menzionato.

71

RS 952.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nalla LF menzionata.

Credito

20

954.1


Art. 48

Legislazione cantonale 1

Le disposizioni della legislazione cantonale che limitano la creazione di nuove borse sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge.

2

Le disposizioni della legislazione cantonale concernenti il commercio di valori mobiliari non si applicano più alle borse e ai commercianti che hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

3

Le disposizioni della legislazione cantonale concernenti le borse sono abrogate un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, quelle concernenti i commercianti tre anni dopo la sua entrata in vigore.


Art. 49

Disposizioni transitorie per le borse 1

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, le borse esistenti dispongono di un termine di tre mesi per annunciarsi alla FINMA e sottoporle i loro regolamenti.

2

Di norma la FINMA statuisce sul rilascio dell'autorizzazione entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 50

Disposizioni transitorie per i commercianti 1

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, i commercianti di valori mobiliari esistenti dispongono di un termine di tre mesi per annunciarsi alla FINMA e di due anni per conformarsi alle esigenze legali. La FINMA può ridurre o prorogare questo termine in singoli casi speciali.

2

Di norma la FINMA statuisce sul rilascio dell'autorizzazione entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

3

Le persone che il 31 dicembre 1992 erano ammesse a una borsa svizzera in quanto stranieri o società dominate da stranieri non sono tenute a comprovare l'adempimento delle condizioni di reciprocità ai sensi dell'articolo 37.


Art. 51

Pubblicità delle partecipazioni nelle società quotate Le persone che all'entrata in vigore della presente legge detengono una partecipazione di almeno il 5 per cento dei diritti di voto di una società anonima con sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa devono annunciarla entro il termine di tre anni alla società e alle borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.


Art. 52

Obbligo di presentare un'offerta Le persone che all'entrata in vigore della presente legge detengono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi titoli di partecipazione che assicurano loro il controllo di oltre il 331/3 per cento ma meno del 50 per cento dei diritti di voto di una società mirata devono presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione di questa società quotati in borsa, se con l'acquisto di titoli di partecipazione superano il limite del 50 per cento dei diritti di voto.

Borse e commercio di valori mobiliari. LF 21

954.1


Art. 53

Obbligo di presentare un'offerta nel caso di società già quotate Le società già quotate possono inserire nei loro statuti una disposizione giusta l'articolo 22 capoverso 2 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. L'articolo 22 capoverso 3 non è applicabile.


Art. 54

Annullamento dei titoli di partecipazione restanti 1

Chiunque, all'entrata in vigore della presente legge, detiene in seguito ad un'offerta pubblica di acquisto oltre il 98 per cento dei diritti di voto di una società può, entro il termine di sei mesi da tale entrata in vigore, chiedere l'annullamento dei titoli di partecipazione restanti, conformemente all'articolo 33.

2

Il proprietario dei titoli di partecipazione annullati ha diritto a un prezzo equo, calcolato sulla scorta del rapporto della società di audit.


Art. 55

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 199772 Gli art. 2 lett. e, 20 cpv. 1-4 e 6, 21, 22, 23 cpv. 3-5, 24-27, 29 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 1, 31 cpv. 1-4, 32 cpv. 1-5 e 7, 33, 35 cpv. 2 lett. d ed e, 41 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 2, 42 e 51-54: 1° gennaio 1998.73 72

DCF del 2 dic. 1996 (RU 1997 84).

73

Art. 1 dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 2044).

Credito

22

954.1