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954.1

Legge federale
sugli istituti finanziari

(Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

del 15 giugno 2018 (Stato 18 febbraio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 e 98 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 20152,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari.

2 Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica:

a.
i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1);
b.
i trustee (art. 17 cpv. 2);
c.
i gestori di patrimoni collettivi (art. 24);
d.
le direzioni dei fondi (art. 32);
e.
le società di intermediazione mobiliare (art. 41).

2 Non sottostanno alla presente legge:

a.
le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari;
b.
le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori;
c.
gli avvocati, i notai e i loro ausiliari, vincolati dal segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale3 o l'articolo 13 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale questi sono organizzati;
d.
le persone che gestiscono patrimoni nell'ambito di un mandato disciplinato dalla legge;
e.
la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali;
f.
gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione;
g.
gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;
h.
le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori;
i.
gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
j.
le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche (LBCR).
Art. 3 Carattere professionale

È svolta a titolo professionale ai sensi della presente legge l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.

Art. 4 Società madri e società del gruppo importanti

1 Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto:

a.
le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera;
b.
le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).

2 Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

3 La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 5 Obbligo di autorizzazione

1 Gli istituti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 1 necessitano di un'autorizzazione della FINMA.

2 Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l'autorizzazione.

3 Sono esentati dall'obbligo di autorizzazione gli istituti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c che in Svizzera sono già sottoposti a una vigilanza statale equivalente.

Art. 6 Concomitanza delle autorizzazioni

1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di banca ai sensi della LBCR8 permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

2 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

3 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di direzione del fondo permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi e di gestore patrimoniale.

4 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore di patrimoni collettivi permette di esercitare anche l'attività di gestore patrimoniale.

Art. 7 Condizioni di autorizzazione

1 Ottiene l'autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari.

2 Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i gestori patrimoniali e i trustee devono fornire la prova di essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 43a della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

3 Se necessario per l'attuazione di standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può stabilire condizioni di autorizzazione supplementari.

Art. 8 Mutamento dei fatti

1 L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione.

2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA.

Art. 9 Organizzazione

1 L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali.

2 Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni.

3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari.

Art. 10 Luogo della direzione

1 L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

2 Le persone incaricate della gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 11 Garanzia

1 L'istituto finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

2 Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'istituto finanziario devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

4 Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un istituto finanziario s'intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente allo stesso con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l'attività.

5 Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un istituto finanziario, deve previamente comunicarlo alla FINMA. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche se una partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta in modo tale da raggiungere, superare o scendere al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

6 L'istituto finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia.

7 I capoversi 5 e 6 non si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee.

8 Chi detiene una partecipazione qualificata in un gestore patrimoniale o trustee può esercitarne la gestione.

Art. 12 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario

Chi opera prevalentemente nel settore finanziario può esercitare le seguenti attività soltanto se dispone di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo la presente legge o un'autorizzazione di operare come banca secondo la LBCR10:

a.
assumere a titolo professionale valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario;
b.
creare a titolo professionale derivati sotto forma di valori mobiliari e offrirli pubblicamente sul mercato primario.
Art. 13 Protezione dalle denominazioni confuse o ingannevoli

1 La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole.

2 Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 52 capoverso 3 e 58 capoverso 3.

Art. 14 Delega di compiti

1 L'istituto finanziario può delegare compiti soltanto a terzi che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.

2 La FINMA può far dipendere la delega di decisioni di investimento a una persona all'estero dalla conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, segnatamente se il diritto estero richiede la conclusione di un simile accordo.

Art. 15 Attività all'estero

L'istituto finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di:

a.
istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero;
b.
acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.
Art. 16 Organo di mediazione

1 Al più tardi all'inizio della loro attività gli istituti finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione.

2 Si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli organi di mediazione del titolo quinto della legge del 15 giugno 201811 sui servizi finanziari (LSerFi).

Capitolo 2: Istituti finanziari

Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Art. 17 Definizioni

1 Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi12.

2 Per trustee s'intende chiunque, in base all'atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 198513 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone.

Art. 18 Forma giuridica

1 I gestori patrimoniali e i trustee con sede o domicilio in Svizzera rivestono una delle seguenti forme giuridiche:

a.
impresa individuale;
b.
società commerciale;
c.
società cooperativa.

2 I gestori patrimoniali e i trustee sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio.

Art. 19 Compiti

1 Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali.

2 Il trustee gestisce il patrimonio distinto, provvede a salvaguardarne il valore e lo utilizza conformemente alla sua destinazione.

3 I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre fornire in particolare i seguenti servizi:

a.
consulenza in investimenti;
b.
analisi di portafoglio;
c.
offerta di strumenti finanziari.
Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione

1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.

2 È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.

3 È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 21 Gestione dei rischi e controllo interno

1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'impresa (conformità alle norme).

2 I compiti della gestione dei rischi e del controllo interno possono essere svolti da una persona qualificata incaricata della gestione oppure delegati a collaboratori dotati di qualifiche equivalenti o a un organo esterno qualificato.

3 Chi svolge compiti della gestione dei rischi o del controllo interno non può essere coinvolto nelle attività da lui sorvegliate.

Art. 22 Capitale minimo e garanzie

1 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.

2 I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

3 Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale.

Art. 23 Fondi propri

1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati.

2 I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi.

Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi

Art. 24 Definizione

1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di:

a.
investimenti collettivi di capitale;
b.
istituti di previdenza.

2 Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1:

a.
i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:
1.
i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi,
2.
i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale;
b.
i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza.

3 Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 25 Forma giuridica

I gestori di patrimoni collettivi con sede in Svizzera rivestono la forma giuridica di una società commerciale.

Art. 26 Compiti

1 Il gestore di patrimoni collettivi garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori patrimoniali che gli sono affidati.

2 Il gestore di patrimoni collettivi può inoltre esercitare in particolare l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri. Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'attività del fondo, il gestore di patrimoni collettivi può esercitare tale attività soltanto se è stato concluso un simile accordo.

3 Il gestore di patrimoni collettivi può inoltre esercitare attività amministrative nell'ambito di questi compiti.

Art. 27 Delega di compiti

1 Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

2 Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell'osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili.

Art. 28 Capitale minimo e garanzie

1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

2 La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.

3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

Art. 29 Fondi propri

1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi.

Art. 30 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati

Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi.

Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi

Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza.

Sezione 3: Direzioni dei fondi

Art. 32 Definizione

Per direzione del fondo s'intende chiunque gestisce autonomamente fondi di investimento in nome proprio e per conto degli investitori.

Art. 33 Forma giuridica e organizzazione

1 La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera.

2 Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative.

3 Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria sono reciprocamente indipendenti.

4 Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento; essa consiste nell'offerta di quote del fondo di investimento, nella sua direzione e nella sua amministrazione.

Art. 34 Compiti

Oltre a esercitare le attività secondo la presente legge, la direzione del fondo può fornire in particolare le seguenti prestazioni di servizi:

a.
custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale;
b.
amministrazione di una società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Art. 35 Delega di compiti

1 La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

2 Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori.

Art. 36 Capitale minimo

1 La direzione del fondo deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.

Art. 37 Fondi propri

1 Tra i fondi propri della direzione del fondo e il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

2 In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.

3 La direzione del fondo non può investire i fondi propri prescritti in quote di fondi che ha emesso essa stessa, né prestarli ai suoi azionisti o a persone fisiche e giuridiche con cui questi ultimi hanno legami economici o familiari. La detenzione di liquidità presso la banca depositaria non è considerata un prestito.

Art. 38 Diritti

1 La direzione del fondo ha diritto:

a.
alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;
b.
alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;
c.
al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni.

2 Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa.

Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo

1 I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo.

2 Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA.

3 Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento.

4 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa.

5 La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori.

6 Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Art. 40 Scorporo del patrimonio del fondo

1 In caso di fallimento della direzione del fondo i beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo di cui all'articolo 38.

2 I debiti della direzione del fondo che non risultano dal contratto del fondo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.

Sezione 4: Società di intermediazione mobiliare

Art. 41 Definizione

Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale:

a.
negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti;
b.
negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e:
1.
potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o
2.
opera quale membro di una sede di negoziazione; o
c.
negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker).
Art. 42 Forma giuridica

Le società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera rivestono la forma giuridica di una società commerciale.

Art. 44 Compiti

1 La società di intermediazione mobiliare può in particolare:

a.
nell'ambito delle attività secondo l'articolo 41, tenere personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari per conto di clienti;
b.
conservare personalmente, o in nome proprio presso terzi, valori mobiliari dei clienti;
c.
assumere definitivamente o riprendere su commissione, a titolo professionale, valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario;
d.
creare, a titolo professionale, derivati che offre pubblicamente sul mercato primario per conto proprio o per conto di terzi.

2 Nell'ambito della sua attività secondo il capoverso 1 lettera a, può accettare depositi del pubblico a titolo professionale.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'impiego dei depositi del pubblico.

Art. 45 Capitale minimo e garanzie

1 La società di intermediazione mobiliare deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

2 La FINMA può autorizzare la società di intermediazione mobiliare che riveste la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.

3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie.

Art. 46 Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi

1 La società di intermediazione mobiliare deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

2 Deve ripartire in maniera adeguata i propri rischi.

3 Il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi. Stabilisce l'importo dei fondi propri e delle liquidità in funzione dell'attività e dei rischi.

4 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.

5 La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione.

Art. 49 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati

1 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato da una società di intermediazione mobiliare se:

a.
almeno una è attiva come società di intermediazione mobiliare;
b.
sono attive principalmente nel settore finanziario; e
c.
formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.

2 È considerato conglomerato finanziario dominato da una società di intermediazione mobiliare un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che è attivo principalmente nel settore dell'intermediazione mobiliare e a cui appartiene almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

3 Le disposizioni della LBCR19 relative ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari si applicano per analogia.

Art. 50 Obbligo di registrazione

La società di intermediazione mobiliare registra i mandati e le operazioni da essa effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività.

Art. 51 Obbligo di comunicazione

1 La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari.

2 La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari.

3 Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200520 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.

Sezione 5: Succursali

Art. 52 Obbligo di autorizzazione

1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:

a.
gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee;
b.
esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza;
c.
negoziano valori mobiliari;
d.
concludono affari; o
e.
tengono conti della clientela.

2 Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera.

3 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza.

Art. 53 Condizioni di autorizzazione

La FINMA accorda all'istituto finanziario estero l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale se:

a.
l'istituto finanziario estero:
1.
dispone di un'organizzazione appropriata, di sufficienti risorse finanziarie e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera,
2.
è sottoposto a una vigilanza adeguata e che include la succursale, e
3.
fornisce la prova che la ditta della succursale può essere iscritta nel registro di commercio;
b.
le competenti autorità estere di vigilanza:
1.
non sollevano obiezioni quanto all'istituzione di una succursale,
2.
si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi degli investitori o dei clienti, e
3.
prestano assistenza amministrativa alla FINMA;
c.
la succursale:
1.
adempie le condizioni stabilite agli articoli 9-11 e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d'attività e che prevede un'organizzazione amministrativa o aziendale corrispondente a questa attività, e
2.
adempie le condizioni di autorizzazione supplementari di cui agli articoli 54-57.
Art. 54 Reciprocità

La FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un istituto finanziario estero alla garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede detto istituto o gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate.

Art. 55 Gruppi finanziari e conglomerati finanziari

Se l'istituto finanziario estero fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che tale istituto sia sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

Art. 56 Garanzie

Se la protezione degli investitori o dei clienti lo esige, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero o di un gestore estero di patrimoni collettivi alla fornitura di una garanzia.

Art. 57 Eccezioni

Il Consiglio federale può prevedere che le succursali di istituti finanziari esteri siano esentate dall'osservanza di determinate disposizioni della presente legge.

Sezione 6: Rappresentanze

Art. 58 Obbligo di autorizzazione

1 Gli istituti finanziari esteri necessitano di un'autorizzazione della FINMA per occupare in Svizzera persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera sono attive per loro diversamente da quanto prevede l'articolo 52 capoverso 1, in particolare se queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopo di pubblicità o per altri scopi.

2 Le direzioni dei fondi estere non possono istituire rappresentanze in Svizzera.

3 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una rappresentanza senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza.

Art. 59 Condizioni di autorizzazione

1 La FINMA accorda all'istituto finanziario estero l'autorizzazione per l'istituzione di una rappresentanza se:

a.
l'istituto finanziario estero è sottoposto a una vigilanza adeguata;
b.
le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all'istituzione della rappresentanza;
c.
le persone incaricate della direzione della rappresentanza offrono la garanzia di un'attività irreprensibile.

2 La FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla garanzia della reciprocità da parte dello Stato nel quale ha sede l'istituto finanziario estero.

Art. 60 Eccezioni

Il Consiglio federale può prevedere che le rappresentanze di istituti finanziari esteri siano esentate dall'osservanza di determinate disposizioni della presente legge.

Capitolo 3: Vigilanza

Art. 61 Competenze

1 I gestori patrimoniali e i trustee sottostanno alla vigilanza della FINMA in cooperazione con un organismo di vigilanza ai sensi della LFINMA21. È fatta salva la vigilanza consolidata da parte della FINMA in virtù degli articoli 30 e 49 della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

2 La vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee è esercitata dagli organismi di vigilanza autorizzati dalla FINMA.

3 I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare sottostanno alla vigilanza della FINMA.

4 Se non è istituito un organismo di vigilanza ai sensi del capoverso 1, la vigilanza è esercitata dalla FINMA.

Art. 62 Verifica dei gestori patrimoniali e trustee

1 I gestori patrimoniali e i trustee devono incaricare una società di audit secondo l'articolo 43k capoverso 1 LFINMA22 di effettuare una verifica annuale se quest'ultima non è effettuata direttamente dall'organismo di vigilanza interessato.

2 L'organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi.

3 Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, i gestori patrimoniali e i trustee presentano all'organismo di vigilanza un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.

Art. 63 Verifica dei gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari

1 I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono:

a.
incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 LSR23 di effettuare una verifica annuale secondo l'articolo 24 LFINMA24;
b.
far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni25.

2 La FINMA può prevedere che la verifica di cui al capoverso 1 lettera a abbia periodicità pluriennale, tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi.

3 Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, gli istituti finanziari secondo il capoverso 1 presentano alla FINMA un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.

4 La direzione del fondo incarica la medesima società di audit per se stessa e per i fondi di investimento che dirige.

5 La FINMA può effettuare essa stessa verifiche dirette.

Art. 65 Sospensione del diritto di voto

Al fine di far rispettare l'articolo 11 capoversi 3 e 5, la FINMA può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone con una partecipazione qualificata.

Art. 66 Liquidazione

1 Se la FINMA revoca l'autorizzazione a un istituto finanziario, ciò determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle imprese individuali.

2 La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

3 Sono fatte salve le disposizioni in materia di insolvenza.

Art. 67 Misure in materia di insolvenza

1 Le disposizioni della LBCR27 relative alle misure in caso di rischio d'insolvenza e al fallimento di banche si applicano per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare.

2 Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi e agli averi non rivendicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare.

Capitolo 4: Responsabilità e disposizioni penali

Sezione 1: Responsabilità

Art. 68

1 La responsabilità degli istituti finanziari e dei loro organi è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni28.

2 L'istituto finanziario che delega a un terzo l'adempimento di un compito è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell'istruirlo e nel vigilarlo. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla vigilanza.

3 La direzione del fondo risponde degli atti dei terzi cui ha delegato compiti secondo l'articolo 35 capoverso 1 come fossero suoi propri atti.

Sezione 2: Disposizioni penali

Art. 69 Violazione del segreto professionale

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a.
rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un istituto finanziario;
b.
tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale;
c.
divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a oppure lo sfrutta per sé o per altri.

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c.

3 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di testimoniare in giudizio e sull'obbligo di fornire informazioni a un'autorità.

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità delle presenti disposizioni competono ai Cantoni.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 74 Disposizioni transitorie

1 Gli istituti finanziari che all'entrata in vigore della presente legge dispongono di un'autorizzazione secondo una legge sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA29, per la relativa attività non necessitano di una nuova autorizzazione. Devono adempiere i requisiti previsti dalla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2 Gli istituti finanziari che non sottostavano all'obbligo di autorizzazione secondo il diritto anteriore ma che sottostanno a tale obbligo in virtù della presente legge devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Entro tre anni dalla stessa data devono adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo l'articolo 24 della legge del 10 ottobre 199730 sul riciclaggio di denaro (LRD) e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

3 I gestori patrimoniali e i trustee che avviano la loro attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono annunciarsi senza indugio alla FINMA e soddisfare le condizioni per l'autorizzazione, ad eccezione dell'articolo 7 capoverso 2, sin dall'avvio dell'attività. Entro un anno dopo che la FINMA ha autorizzato un organismo di vigilanza secondo l'articolo 43a LFINMA, essi devono affiliarsi a tale organismo e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono esercitare la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo l'articolo 24 LRD e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

4 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 75 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 La presente legge entra in vigore soltanto unitamente alla LSerFi33.

4 Il Consiglio federale può anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni seguenti:

a.
la modifica della legge federale del 23 marzo 200134 sul credito al consumo (all. n. 2);
b.
l'articolo 9a capoverso 4bis LSR35 (all. n. 3);
c.
gli articoli 1a, 1b, 47 capoverso 1 lettera a e 52a LBCR36 (all. n. 14);
d.
l'articolo 2 capoverso 2 lettera a LRD37 (all. n. 15);
e.
gli articoli 4, 5 e 15 capoverso 2 lettera a LFINMA38 (all. n. 16).

5 L'articolo 15 capoverso 2 lettera a LFINMA ha effetto fino all'entrata in vigore dell'articolo 15 capoverso 2 lettera abis LFINMA (all. n. 16).

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 202039

33 RS 950.1

34 RS 221.214.1

35 RS 221.302

36 RS 952.0

37 RS 955.0

38 RS 956.1

39 O del 6 nov. 2019 concernente l'entrata in vigore integrale della legge sugli istituti finanziari (RU 2019 4631).

Allegato

(art. 73)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge del 24 marzo 199540 sulle borse è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...41

40 [RU 1997 68 2044, 2005 5269 all. n. II 7, 2006 2197 all. n. 146, 2008 5207 all. n. 16 6257, 2012 6679 all. n. 8, 2013 1103, 2014 4073 all. n. 6, 2015 1535 n. I 3 5339 all. n. 11]

41 Le mod. possono essere consultate alla RU 2018 5247.