01.03.2024 - * / In vigore
01.08.2021 - 29.02.2024
01.02.2021 - 31.07.2021
18.02.2020 - 31.01.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
01.01.2016 - 31.12.2019
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01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.08.2011
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.02.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.01.2006
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01.05.2004 - 30.06.2004
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1

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) del 24 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 98 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19933, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

4 Scopo 1 La presente legge disciplina la vigilanza sui commercianti di valori mobiliari nell'ambito del commercio professionale di valori mobiliari.

2

Essa persegue la protezione degli investitori.


Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per: a.- c.5 ...

d. commercianti di valori mobiliari (commercianti): le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico.

RU 1997 68

1 RS

101

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).

3 FF

1993 I 1077

4

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

5

Abrogate dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

954.1

Borse e commercio di valori mobiliari 2

954.1

e.6 ...

f.7 ...

a8 Sezione 2: ...

Art. 3

a 99 Sezione 3: Commerciante di valori mobiliari

Art. 10

Autorizzazione 1 Chi intende esercitare l'attività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere un'autorizzazione della FINMA.

2

L'autorizzazione è accordata se: a. i regolamenti interni del richiedente e la sua organizzazione garantiscono l'adempimento degli obblighi imposti dalla presente legge; b. il richiedente dispone del capitale minimo richiesto oppure fornisce la garanzia stabilita;

c. il richiedente ed i suoi collaboratori responsabili dispongono delle indispensabili conoscenze professionali; e

d. il richiedente, i suoi collaboratori responsabili e gli azionisti determinanti offrono garanzia di un'attività irreprensibile.

3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni minime per il rilascio dell'autorizzazione. In particolare fissa il capitale minimo richiesto per le persone giuridiche e la garanzia che devono fornire le persone fisiche e le società di persone.

4

Esso fissa le condizioni di rilascio dell'autorizzazione di esercizio in Svizzera per i commercianti che non hanno né sede né succursale in Svizzera.

6

Abrogata dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

7

Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). Abrogata dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen.

2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

8

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2007 3425; FF 2005 1447). Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

9

Abrogati dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

L sulle borse

3

954.1

5

Se il commerciante fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, le condizioni d'autorizzazione definite nella legge dell'8 novembre 193410 sulle banche in materia di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari si applicano per analogia.11 6

Ove le condizioni dell'autorizzazione si modifichino successivamente, il proseguimento dell'attività di commerciante sottostà all'approvazione della FINMA.

7

L'espressione commerciante di valori mobiliari può essere utilizzata nella ragione sociale, nello scopo sociale e nella pubblicità della ditta soltanto da persone fisiche o giuridiche o da società di persone che hanno ottenuto l'autorizzazione di esercizio dalla FINMA.

bis 12

Art. 11

Norme di comportamento 1

Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha: a. un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al genere di transazione effettuata; b. un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo svolgimento delle operazioni; c. un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non venga lesa da eventuali conflitti di interesse.

2

Nell'adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell'esperienza e delle conoscenze della clientela in materia.

a13

Art. 12

Fondi propri

1

Il commerciante deve disporre di sufficienti fondi propri.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare minimo dei fondi propri tenendo conto dei rischi inerenti all'attività del commerciante, comprese le operazioni 10 RS

952.0

11 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

12 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale (RU 2004 1985; FF 2002 5413). Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

13 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Abrogato dal n.

11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen.

2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Borse e commercio di valori mobiliari 4

954.1

fuori bilancio. Esso determina in quale misura le banche debbano parimenti disporre di questo ammontare minimo di fondi propri.


Art. 13

Ripartizione dei rischi 1

Il commerciante deve ripartire i propri rischi in modo adeguato.

2

Il Consiglio federale stabilisce i limiti e l'ammontare dei fondi propri supplementari necessari alla copertura dei rischi e determina in quale misura tali limiti siano applicabili alle banche.


Art. 14


14

Base consolidata

Le prescrizioni in materia di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari contenute nella legge dell'8 novembre 193415 sulle banche si applicano per analogia.


Art. 15

Obbligo di tenere un giornale e di dichiarazione 1

Il commerciante tiene un giornale degli ordini ricevuti e delle transazioni effettuate, nel quale iscrive tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione dello svolgimento di dette operazioni e alla vigilanza sulla sua attività.

2

Deve comunicare tutte le informazioni necessarie alla trasparenza dei mercati.

3

La FINMA stabilisce la natura, la forma e i destinatari di queste informazioni.

4

Ove lo scopo della legge lo esiga, il Consiglio federale può sottoporre le persone e le società che acquistano e alienano professionalmente valori mobiliari senza il concorso di un commerciante all'obbligo di comunicare informazioni giusta il capoverso 2. Le società devono incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200516 sui revisori di controllare l'osservanza di questo obbligo e sono tenute a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.17

Art. 16


18

Presentazione dei conti 1

Le disposizioni della legge dell'8 novembre 193419 sulle banche concernenti la presentazione dei conti delle banche si applicano per analogia ai commercianti.

2

Il Consiglio federale può derogare al capoverso 1 se le particolarità del commercio di valori mobiliari lo giustificano.

14 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

15 RS

952.0

16 RS

221.302

17 Nuovo testo del per. giusta il n. 6 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

18 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

19 RS

952.0

L sulle borse

5

954.1


Art. 17


20

Verifica

Gli articoli 18 e 23 della legge dell'8 novembre 193421 sulle banche sono applicabili per analogia.


Art. 18

e 1922 Sezione 4: ...

Art. 20

e 2123 Sezione 5: ...

Art. 22

a 3324

Art. 33

a a 33d25 Sezione 5a: ...
e e 33f 26 20 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

21 RS

952.0

22 Abrogati dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

23 Abrogati dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

24 Abrogati dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

25 Introdotti dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Abrogati dal n.

11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen.

2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

26 Introdotti dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). Abrogati dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen.

2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Borse e commercio di valori mobiliari 6

954.1

Sezione 6: Vigilanza27

Art. 34


28


a29
b30

Art. 35


31

a32 Divieto di esercitare l'attività La FINMA può vietare durevolmente o temporaneamente l'esercizio dell'attività alle persone che effettuano il commercio di valori mobiliari in qualità di collaboratori responsabili di un commerciante di valori mobiliari e che violano gravemente la presente legge, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne.


Art. 36


33

Conseguenze del ritiro dell'autorizzazione Il ritiro, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a un commerciante di valori mobiliari determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. La FINMA può rinunciare al ritiro dell'autorizzazione nel caso dei commercianti di valori mobiliari sottoposti alla legge dell'8 novembre 193434 sulle banche, sempreché l'autorizzazione di esercitare come banca non debba anch'essa essere ritirata.

27 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

28 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

29 Originario art. 34bis. Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale (RU 2004 1985; FF 2002 5413). Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu.

2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

30 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen.

2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

31 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

32 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

33 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

34 RS

952.0

L sulle borse

7

954.1

a35 Applicazione delle disposizioni sull'insolvenza bancaria Gli articoli 24-37l della legge dell'8 novembre 193436 sulle banche si applicano per analogia.

Sezione 7: ...

Art. 37

e 3837

Art. 38

a38 Sezione 8: ...

Art. 39


39

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 40


40

a41

Art. 41


42
35 Introdotto dal n. II 2 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

36 RS

952.0

37 Abrogati dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

38 Introdotto dall'allegato alla LF del 22 apr. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007). Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal

1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

39 Abrogato dal n. 146 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

40 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

41 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

42 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Borse e commercio di valori mobiliari 8

954.1

a43

Art. 42


44


a45 Violazione degli obblighi del commerciante di valori mobiliari 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. non tiene in modo conforme il giornale di cui all'articolo 15 o non conserva i libri, i giustificativi e i documenti conformemente alle prescrizioni.

b.46 ...

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3

...47


Art. 43


48

Violazione del segreto professionale 1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a.49 rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di un commerciante di valori mobiliari o di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione;

b. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale; c.50 divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

43 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

44 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

45 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

46 Abrogata dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

47 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

48 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

49 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

50 Introdotta dal n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347

5357).

L sulle borse

9

954.1

1bis

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.51 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

...52

4

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

6

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale53.


Art. 44


54

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 45

Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione della presente legge.


Art. 46

Modifica del Codice penale ...55


Art. 47

Modifica della legge sulle banche ...56

51 Introdotto dal n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).

52 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

53 RS

311.0

54 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

55 La mod. può essere consultata alla RU 1997 68.

56 La mod. può essere consultata alla RU 1997 68.

Borse e commercio di valori mobiliari 10

954.1


Art. 48

e 4957

Art. 50

Disposizioni transitorie per i commercianti 1

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, i commercianti di valori mobiliari esistenti dispongono di un termine di tre mesi per annunciarsi alla FINMA e di due anni per conformarsi alle esigenze legali. La FINMA può ridurre o prorogare questo termine in singoli casi speciali.

2

Di norma la FINMA statuisce sul rilascio dell'autorizzazione entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

3

Le persone che il 31 dicembre 1992 erano ammesse a una borsa svizzera in quanto stranieri o società dominate da stranieri non sono tenute a comprovare l'adempimento delle condizioni di reciprocità ai sensi dell'articolo 37.


Art. 51


58



Art. 52

e 5359

Art. 54


60


Art. 55

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 199761 Gli art. 2 lett. e, 20 cpv. 1-4 e 6, 21, 22, 23 cpv. 3-5, 24-27, 29 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 1, 31 cpv. 1-4, 32 cpv. 1-5 e 7, 33, 35 cpv. 2 lett. d ed e, 41 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 2, 42 e 51-54: 1° gennaio 1998.62 57 Abrogati dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

58 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).

59 Abrogati dal n. 11 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

60 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).

61

DCF del 2 dic. 1996.

62

Art. 1 dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 2044).