01.02.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 31.01.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
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1

Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) del 19 giugno 2015 (Stato 1° agosto 2017) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20142, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.

2

Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.


Art. 2

Definizioni Ai sensi della presente legge s'intende per: a. infrastruttura del mercato finanziario: 1. una borsa (art. 26 lett. b), 2. un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 lett. c), 3. una controparte centrale (art. 48), 4. un depositario centrale (art. 61), 5. un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74), 6. un sistema di pagamento (art. 81); b. valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala; RU 2015 5339

1 RS

101

2 FF

2014 6445

958.1

Infrastrutture finanziarie 2

958.1

c. derivati od operazioni in derivati: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori sottostanti e che non costituiscono un'operazione di cassa; d. partecipante: ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario;

e. partecipante indiretto: ogni persona che ricorre indirettamente, attraverso un partecipante, ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; f.

quotazione: l'ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa per gli emittenti e i valori mobiliari; g. compensazione («clearing»): le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e il regolamento di un'operazione, in particolare: 1. il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transa-

zione,

2. l'assunzione delle obbligazioni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi, 3. la compensazione multilaterale delle posizioni («netting»), 4. la riconciliazione e la conferma dei pagamenti e dei trasferimenti di valori mobiliari da regolare; h. regolamento («settlement»): l'adempimento delle obbligazioni assunte al momento della conclusione dell'operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari; i.

offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai detentori di azioni o di altri titoli di partecipazione; j.

informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera.


Art. 3

Società madri e società del gruppo importanti 1

Sottostanno agli articoli 88-92, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: a. le società madri di un gruppo finanziario aventi sede in Svizzera; b. le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).

2

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

3

La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

L sull'infrastruttura finanziaria 3

958.1

Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario Capitolo 1: Disposizioni comuni Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario


Art. 4

Obbligo di autorizzazione 1

Le infrastrutture del mercato finanziario necessitano di un'autorizzazione della FINMA.

2

Un sistema di pagamento necessita di un'autorizzazione della FINMA unicamente se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono e se non è gestito da una banca.

3

Le infrastrutture del mercato finanziario gestite dalla Banca nazionale svizzera (BNS) o su suo mandato non sono soggette, nell'ambito di tale attività, all'autorizzazione e alla vigilanza della FINMA.

4

Le infrastrutture del mercato finanziario possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.


Art. 5

Condizioni di autorizzazione Ha diritto all'autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni supplementari applicabili alle singole infrastrutture del mercato finanziario.


Art. 6

Requisiti supplementari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica Oltre alle condizioni di cui all'articolo 5, le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica (art. 22) devono adempiere i requisiti di cui alla sezione 2.


Art. 7

Mutamento dei fatti

1

L'infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione o l'approvazione.

2

Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'infrastruttura del mercato finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA.

3

La presente disposizione si applica per analogia alle infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute.


Art. 8

Organizzazione 1 L'infrastruttura del mercato finanziario deve avere personalità giuridica secondo il diritto svizzero nonché sede e amministrazione principale in Svizzera.

Infrastrutture finanziarie 4

958.1

2

Essa stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi di legge. Designa segnatamente organi particolari per la gestione, da una parte, e per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, e delimita le competenze tra questi organi in modo che sia garantita una sorveglianza conforme e indipendente della gestione. L'infrastruttura del mercato finanziario stabilisce compiti e competenze nello statuto e nel regolamento organizzativo.

3

Essa identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi e provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di audit interno indipendente dalla direzione e un organo responsabile della conformità («compliance») separato dalle unità operative.


Art. 9

Garanzia

1

L'infrastruttura del mercato finanziario e le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione di tale infrastruttura devono offrire la garanzia di una gestione irreprensibile.

2

Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'infrastruttura del mercato finanziario devono inoltre godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

3

Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'infrastruttura del mercato finanziario devono parimenti godere di una buona reputazione e garantire che il loro influsso non vada a scapito di un'attività prudente e solida.

4

Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un'infrastruttura del mercato finanziario s'intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l'attività.

5

Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un'infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero, deve previamente informarne la FINMA. Tale obbligo di comunicazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa raggiunge, supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

6

L'infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia. Trasmette almeno una volta all'anno alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata.


Art. 10

Servizi accessori

1

Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa.

L sull'infrastruttura finanziaria 5

958.1

2

Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20073 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione.

3

Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.


Art. 11

Esternalizzazione 1 L'infrastruttura del mercato finanziario che intende esternalizzare servizi essenziali, quali la gestione dei rischi, necessita della previa approvazione della FINMA. Nel caso di un'infrastruttura del mercato finanziario che la BNS ha designato di rilevanza sistemica, la FINMA sente previamente la BNS.

2

L'infrastruttura del mercato finanziario e il fornitore dei servizi disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci in un accordo scritto.

3

L'infrastruttura del mercato finanziario che esternalizza servizi rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge.


Art. 12

Capitale minimo

1

L'infrastruttura del mercato finanziario deve liberare integralmente il capitale minimo richiesto.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.


Art. 13

Continuità operativa

1

L'infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia adeguata per mantenere o ripristinare tempestivamente la sua attività al verificarsi di incidenti.

2

Se detiene valori patrimoniali e posizioni di partecipanti, l'infrastruttura del mercato finanziario deve provvedere mediante procedure adeguate affinché tali valori e posizioni possano essere trasferiti o regolati immediatamente in caso di revoca o di restituzione dell'autorizzazione.


Art. 14

Sistemi informatici

1

L'infrastruttura del mercato finanziario gestisce sistemi informatici che: a. garantiscono l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge e sono adeguati alla sua attività; b. dispongono di efficaci misure di emergenza; e c. assicurano continuità operativa alla sua attività.

3 RS

956.1

Infrastrutture finanziarie 6

958.1

2

L'infrastruttura del mercato finanziario prevede misure a tutela dell'integrità e della confidenzialità delle informazioni relative ai suoi partecipanti e alle loro transazioni.


Art. 15

4 Gruppi finanziari

1

Se l'infrastruttura del mercato finanziario fa parte di un gruppo finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

2

Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario ai sensi della presente legge se:

a. almeno una è attiva come infrastruttura del mercato finanziario; b. sono attive principalmente nel settore finanziario; e c. formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.

3

Le disposizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell'8 novembre 19345 sulle banche si applicano per analogia.


Art. 16

Denominazioni confuse o ingannevoli 1

La denominazione dell'infrastruttura del mercato finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole.

2

Nel contesto dell'offerta di prestazioni finanziarie le denominazioni «borsa», «sistema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «controparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di regolamento delle operazioni in titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «depositario centrale», «Central Securities Depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «Trade Repository» e «TR» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.


Art. 17

Operazioni estere

L'infrastruttura del mercato finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di: a. istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero;

b. acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.

4

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

5 RS

952.0

L sull'infrastruttura finanziaria 7

958.1


Art. 18

Accesso non discriminatorio e aperto 1

L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi.

2

Può limitare l'accesso a detti servizi, se: a. in tal modo aumenta la sicurezza o l'efficienza e tale effetto non può essere ottenuto con altri mezzi; oppure b. le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l'attività dell'infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti.


Art. 19

Obblighi di documentazione e di conservazione L'infrastruttura del mercato finanziario registra i servizi prestati, le procedure e i processi applicati nonché le attività svolte e conserva la totalità delle registrazioni per dieci anni.


Art. 20

Prevenzione di conflitti di interessi L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.


Art. 21

Pubblicazione delle informazioni essenziali 1

L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: a. informazioni sulla sua organizzazione; b. le condizioni di partecipazione; c. i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti.

2

Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti.

Sezione 2:

Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 22

Infrastrutture del mercato finanziario e processi operativi di rilevanza sistemica 1

Le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento hanno rilevanza sistemica se:

a. la loro indisponibilità, specialmente in seguito a problemi tecnici od operativi o a difficoltà finanziarie, può causare gravi perdite, crisi di liquidità o problemi operativi presso intermediari finanziari o altre infrastrutture del mercato finanziario, oppure originare gravi turbative sui mercati finanziari; o

Infrastrutture finanziarie 8

958.1

b. le difficoltà di pagamento o di consegna di singoli partecipanti possono propagarsi per il loro tramite ad altri partecipanti o infrastrutture del mercato finanziario collegate, causando loro gravi perdite, difficoltà di liquidità o problemi operativi, oppure originare gravi turbative sui mercati finanziari.

2

Un processo operativo di un'infrastruttura del mercato finanziario di cui al capoverso 1 ha rilevanza sistemica se:

a. la sua indisponibilità può causare gravi perdite, crisi di liquidità o problemi operativi presso intermediari finanziari o altre infrastrutture del mercato finanziario, oppure originare gravi turbative sui mercati finanziari; e b. i partecipanti non possono sostituirlo in tempi brevi.


Art. 23

Requisiti particolari

1

Per proteggere la stabilità del sistema finanziario dai rischi che da esse derivano, le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono soddisfare requisiti particolari.

2

I requisiti particolari devono tenere conto degli standard internazionali riconosciuti. Essi possono riguardare le basi contrattuali, i mezzi di pagamento utilizzati, la gestione dei rischi, la continuità operativa e i sistemi informatici.

3

La BNS disciplina i dettagli mediante ordinanza.

4

Dopo aver consultato la FINMA, la BNS può esentare dall'osservanza dei requisiti particolari le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all'estero soggette alla sorveglianza della BNS conformemente all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 20036 sulla Banca nazionale (LBN) se: a. tali infrastrutture sono soggette all'estero a vigilanza e sorveglianza equivalenti; e

b. le autorità competenti per la vigilanza e la sorveglianza collaborano con la BNS conformemente all'articolo 21 capoverso 2 LBN7.


Art. 24

Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione 1

Ogni infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica elabora un piano di stabilizzazione. Vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere i suoi processi operativi di rilevanza sistemica.

2

La FINMA elabora un piano di liquidazione che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione dell'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica da essa ordinati. Essa consulta la BNS in merito al piano di liquidazione.

3

L'infrastruttura del mercato finanziario fornisce alla FINMA il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione del piano di liquidazione.

6 RS

951.11

7

Ora: all'art. 21 lett. b LBN.

L sull'infrastruttura finanziaria 9

958.1

4

L'infrastruttura del mercato finanziario attua le misure previste nel piano di liquidazione a titolo preliminare in quanto sia necessario a mantenere senza interruzione i processi operativi di rilevanza sistemica.

Sezione 3: Procedura di autorizzazione

Art. 25

1 La FINMA informa la BNS in merito alle richieste di autorizzazione di controparti centrali, depositari centrali e sistemi di pagamento.

2

Dopo aver consultato la FINMA, la BNS designa mediante decisione le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e i loro processi operativi di rilevanza sistemica di cui all'articolo 22. Essa stabilisce inoltre mediante decisione quali requisiti particolari ai sensi dell'articolo 23 deve soddisfare ogni singola infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica e valuta se tali requisiti sono soddisfatti.

3

Se l'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica soddisfa i requisiti particolari, la FINMA rilascia l'autorizzazione sempre che siano adempiute anche le altre condizioni di autorizzazione.

4

Dopo aver consultato la BNS, la FINMA approva il piano di stabilizzazione di un'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all'articolo 24.

5

Se giunge alla conclusione che un'infrastruttura del mercato finanziario non ha rilevanza sistemica, la BNS lo comunica alla FINMA. Se sono adempiute le condizioni generali di autorizzazione, la FINMA rilascia l'autorizzazione.

6

La procedura si applica per analogia alle richieste di riconoscimento di controparti centrali estere.

Capitolo 2:

Sedi di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e borse dell'energia elettrica Sezione 1: Sedi di negoziazione

Art. 26

Definizioni Ai sensi della presente legge si intendono per: a. sede di negoziazione: una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione; b. borsa: un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori sono quotati e avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali; c. sistema multilaterale di negoziazione: un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari che, senza quotare tali valori, ha come scopo

Infrastrutture finanziarie 10

958.1

lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali.


Art. 27

Autodisciplina 1 La sede di negoziazione si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività.

2

I compiti di autodisciplina e sorveglianza attribuiti a una sede di negoziazione devono essere svolti da organi indipendenti. I dirigenti di questi organi devono: a. offrire la garanzia di un'attività irreprensibile; b. godere di una buona reputazione; e c. disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

3

La nomina dei dirigenti di cui al capoverso 2 necessita dell'approvazione della FINMA.

4

La sede di negoziazione sottopone per approvazione alla FINMA i propri regolamenti e le relative modifiche.


Art. 28

Organizzazione del

commercio

1

La sede di negoziazione emana un regolamento volto a organizzare il commercio in modo ordinato e trasparente.

2

Tiene una registrazione cronologica di tutti i mandati e di tutte le operazioni effettuati al suo interno, nonché delle operazioni che le sono state comunicate. Vanno segnatamente registrati il momento dell'operazione, i partecipanti, i valori mobiliari, la quantità o il valore nominale come pure il prezzo dei valori mobiliari negoziati.


Art. 29

Trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione 1

La sede di negoziazione pubblica i corsi correnti di acquisto e di vendita delle azioni e di altri valori mobiliari nonché il volume degli interessi di negoziazione espressi a tali corsi (trasparenza pre-negoziazione).

2

Per tutti i valori mobiliari ammessi al commercio essa pubblica inoltre senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate al suo interno così come quelle effettuate al di fuori e ad essa comunicate (trasparenza post-negoziazione).

Devono segnatamente essere pubblicati il prezzo, il volume e il momento delle transazioni.

3

Il Consiglio federale stabilisce tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero:

a. a quali altri valori mobiliari si applica la trasparenza pre-negoziazione; b. le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, in particolare in relazione alle operazioni con valori mobiliari che presentano un grande volume o sono effettuate dalla BNS.

L sull'infrastruttura finanziaria 11

958.1


Art. 30

Garanzia di un commercio ordinato 1

La sede di negoziazione che gestisce una piattaforma tecnica deve disporre di un sistema di negoziazione che garantisca un commercio ordinato anche in caso di intensa attività.

2

Essa adotta misure efficaci per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione.


Art. 31

Sorveglianza del commercio 1

La sede di negoziazione sorveglia la formazione dei corsi e la conclusione di transazioni effettuate al suo interno affinché possano essere accertati lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tale scopo analizza inoltre le transazioni effettuate al di fuori di essa che le sono state comunicate o di cui ha avuto notizia in altro modo.

2

In caso di sospetto di infrazioni alla legge o di altre irregolarità, il competente organo incaricato della sorveglianza del commercio (organo di sorveglianza del commercio) informa la FINMA. Se le infrazioni alla legge hanno rilevanza penale, informa inoltre immediatamente la competente autorità di perseguimento penale.

3

La FINMA, la competente autorità di perseguimento penale, la Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto e l'organo di sorveglianza del commercio si scambiano le informazioni di cui necessitano nel quadro della loro collaborazione e in vista dell'adempimento dei loro compiti. Utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti.

Art. 32 Collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio 1

Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri di diverse sedi di negoziazione disciplinano su base contrattuale lo scambio reciproco e gratuito di dati concernenti le negoziazioni, sempre che nelle sedi di negoziazione interessate: a. siano ammessi al commercio valori mobiliari identici; o b. siano ammessi al commercio valori mobiliari che influenzano la formazione del prezzo di valori mobiliari ammessi al commercio presso l'altra sede di negoziazione.

2

Essi utilizzano i dati ricevuti esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti.

3

Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri possono concordare lo scambio reciproco di informazioni con organi di sorveglianza del commercio esteri, sempre che: a. le condizioni di cui al capoverso 1 siano adempiute; e b. l'organo di sorveglianza del commercio estero interessato sottostia all'obbligo legale di tutela del segreto.

Infrastrutture finanziarie 12

958.1


Art. 33

Sospensione del commercio 1

Se, su iniziativa dell'emittente o a motivo di circostanze straordinarie, una borsa sospende il commercio di un valore mobiliare che vi è quotato, essa pubblica senza indugio tale decisione.

2

Se il commercio di un valore mobiliare è sospeso, tutte le altre sedi di negoziazione presso le quali detto valore mobiliare è ammesso al commercio ne sospendono il commercio.

Art. 34 Ammissione di

partecipanti

1

La sede di negoziazione emana un regolamento sull'ammissione, sugli obblighi e sull'esclusione di partecipanti al commercio, badando in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento.

2

Possono essere ammessi quali partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione:

a. i commercianti di valori mobiliari secondo l'articolo 2 lettera d della legge del 24 marzo 19958 sulle borse; b. altri assoggettati alla vigilanza della FINMA secondo l'articolo 3 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempre che la sede di negoziazione garantisca che essi adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle dei commercianti di valori mobiliari; c. i partecipanti esteri al commercio autorizzati dalla FINMA secondo l'articolo 40;

d. la

BNS.

Art. 35 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa 1

La borsa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio, in particolare sulla loro quotazione.

2

Il regolamento tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e contiene in particolare disposizioni: a. sulla negoziabilità dei valori mobiliari; b. sulla pubblicità delle informazioni di cui gli investitori necessitano per valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell'emittente;

c. sugli obblighi dell'emittente, delle persone da esso incaricate e dei terzi per la durata della quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio; 8 RS

954.1

9 RS

956.1

L sull'infrastruttura finanziaria 13

958.1

d. secondo le quali ai fini dell'ammissione di titoli di partecipazione e di obbligazioni di prestito devono essere osservati gli articoli 7 e 810 della legge del 16 dicembre 200511 sui revisori (LSR).

3

La borsa sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.


Art. 36

Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione 1

Il sistema multilaterale di negoziazione emana un regolamento sull'ammissione al commercio di valori mobiliari. Stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell'emittente.

2

Esso sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni.


Art. 37

Autorità di ricorso

1

La sede di negoziazione istituisce un'autorità indipendente di ricorso che può essere adita nei seguenti casi: a. rifiuto dell'ammissione di un partecipante; b. rifiuto dell'ammissione di un valore mobiliare; c. esclusione di un partecipante; d. revoca dell'ammissione di un valore mobiliare.

2

Essa ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

3

La struttura organizzativa, le norme procedurali e la nomina dei membri dell'autorità di ricorso necessitano dell'approvazione della FINMA.

4

A conclusione della procedura di ricorso l'azione può essere promossa presso il giudice civile.


Art. 38

Obbligo di registrazione dei partecipanti Il partecipante ammesso a una sede di negoziazione registra i mandati e le operazioni da lui effettuate corredandole di tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività.


Art. 39

Obbligo di comunicazione dei partecipanti 1

I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari.

10 L'art. 8, cpv. 1, lett. b a d nonché cpv. 3 non sono ancora in vigore.

11 RS

221.302

Infrastrutture finanziarie 14

958.1

2

La FINMA stabilisce quali informazioni devono essere trasmesse, in quale forma e a chi.

3

La BNS è esonerata dall'obbligo di comunicazione nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti pubblici.


Art. 40

Autorizzazione di partecipanti esteri 1

La FINMA accorda l'autorizzazione a un partecipante estero che intende partecipare a una sede di negoziazione svizzera ma non dispone di una sede in Svizzera, se:

a. esso sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; b. esso adempie obblighi in materia di comportamento, registrazione e comunicazione equivalenti a quelli previsti dalla regolamentazione svizzera;

c. esso garantisce che la sua attività sia separata dall'attività di eventuali unità svizzere autorizzate; e d. le autorità di vigilanza estere competenti: 1. non sollevano obiezioni sulla sua attività in Svizzera, 2. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.

2

La FINMA può negare l'autorizzazione se lo Stato nel quale il partecipante estero ha la propria sede non garantisce ai partecipanti svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono i partecipanti nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.

3

Il partecipante estero che partecipa già a una sede di negoziazione svizzera comunica alla FINMA se intende operare presso un'ulteriore sede di negoziazione svizzera. In questo caso l'autorità estera di vigilanza deve confermare che non ha obiezioni sull'estensione dell'attività in Svizzera del partecipante estero.

4

Per la partecipazione a operazioni di politica monetaria con la BNS non occorre l'autorizzazione della FINMA.


Art. 41

Riconoscimento di sedi di negoziazione estere 1

Prima di accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l'accesso diretto alle sue istituzioni, la sede di negoziazione con sede all'estero (sede di negoziazione estera) necessita del riconoscimento della FINMA.

2

La FINMA accorda il riconoscimento se: a. la sede di negoziazione estera sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate; e

b. le competenti autorità estere di vigilanza: 1. non sollevano obiezioni sull'attività transfrontaliera della sede di negoziazione estera,

2. garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri, e 3. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.

L sull'infrastruttura finanziaria 15

958.1

3

La sede di negoziazione estera è considerata riconosciuta se la FINMA constata che:

a. lo Stato in cui ha sede la sede di negoziazione assoggetta le proprie sedi di negoziazione a regolamentazione e vigilanza adeguate; e b. le condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono adempiute.

4

La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede la sede di negoziazione estera non garantisce alle sedi di negoziazione svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le sedi di negoziazione nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.

Sezione 2: Sistemi organizzati di negoziazione

Art. 42

Definizione Si considera sistema organizzato di negoziazione l'istituzione per: a. il commercio multilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole discrezionali; b. il commercio multilaterale di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali; c. il commercio bilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari avente come scopo lo scambio di offerte.


Art. 43

Obbligo di autorizzazione o di riconoscimento 1

Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione necessita di un'autorizzazione quale banca o commerciante di valori mobiliari oppure di un'autorizzazione o di un riconoscimento quale sede di negoziazione.

2

Non necessita di autorizzazione la gestione di un sistema organizzato di negoziazione all'interno di un gruppo finanziario, se viene effettuato da una persona giuridica che:

a. è direttamente controllata da un'infrastruttura del mercato finanziario; e b. sottostà alla vigilanza su base consolidata della FINMA.


Art. 44

Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione deve: a. gestirlo

separatamente dalle altre attività; b. adottare misure organizzative efficaci per accertare, impedire, comporre e sorvegliare i conflitti di interessi;

Infrastrutture finanziarie 16

958.1

c. garantire la piena tutela degli interessi dei clienti nella conclusione di operazioni proprie per il tramite del sistema organizzato di negoziazione che gestisce.


Art. 45

Garanzia di un commercio ordinato 1

Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione deve assicurare che esso garantisca un commercio ordinato anche in caso di intensa attività.

2

Esso adotta misure efficaci per evitare perturbazioni del sistema di negoziazione.


Art. 46

Trasparenza del commercio 1

Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione pubblica informazioni sulla conclusione di transazioni presso tale sistema, segnatamente il prezzo, il volume e il momento della conclusione delle transazioni.

2

Il Consiglio federale stabilisce, tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero, le deroghe a questo obbligo di pubblicazione, in particolare in relazione alle operazioni che presentano un grande volume o sono effettuate dalla BNS.

3

Il Consiglio federale può prevedere, in sintonia con gli standard internazionali riconosciuti, l'estensione dell'obbligo di pubblicazione alla trasparenza pre-negoziazione.

Sezione 3: Borse dell'energia elettrica

Art. 47

1 Per le borse che servono al commercio di derivati sull'energia elettrica e il commercio presso tali borse, il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla presente legge al fine di tenere conto delle particolarità del mercato dell'energia elettrica, in particolare per tutelare l'interesse pubblico alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico.

2

Il Consiglio federale può abilitare la FINMA a emanare disposizioni, d'intesa con la Commissione dell'energia elettrica e in ambiti di portata limitata, segnatamente in questioni di natura prevalentemente tecnica.

Capitolo 3: Controparti centrali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 48

Definizione Per controparte centrale s'intende un'istituzione che, in base a regole e procedure uniformi, si interpone tra le controparti di un'operazione in valori mobiliari o di un

L sull'infrastruttura finanziaria 17

958.1

altro contratto relativo a strumenti finanziari, fungendo così da compratore nei confronti di ciascun venditore e da venditore nei confronti di ciascun compratore.


Art. 49

Garanzie 1 La controparte centrale esige dai propri partecipanti garanzie adeguate, in particolare sotto forma di margini iniziali («initial margins»), margini di variazione («variation margins») e contributi al fondo di garanzia («default fund»).

2

Tali garanzie vanno calcolate almeno in maniera tale che: a. i margini di variazione di un partecipante coprano il rischio di credito corrente risultante dalle variazioni effettive dei prezzi di mercato;

b. i margini iniziali di un partecipante coprano con grande probabilità il rischio di credito potenziale che sorge per la controparte centrale in caso di inadempienza del partecipante stesso a causa delle variazioni dei prezzi di mercato attese; c. i margini iniziali, i margini di variazione e i contributi al fondo di garanzia siano sufficienti a coprire la perdita risultante, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale la controparte centrale presenta l'esposizione maggiore.

3

La controparte centrale accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Essa valuta con prudenza le garanzie.

Art. 50 Adempimento delle obbligazioni di pagamento 1

La controparte centrale e i suoi partecipanti adempiono le loro obbligazioni reciproche di pagamento mediante il trasferimento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale.

2

Qualora questo sia impossibile o non praticabile, essi utilizzano un mezzo di pagamento con bassi rischi di credito e di liquidità. La controparte centrale riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.


Art. 51

Fondi propri e ripartizione dei rischi 1

La controparte centrale deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e deve ripartire in maniera adeguata i propri rischi.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi e determina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi.


Art. 52

Liquidità 1 La controparte centrale deve disporre di liquidità sufficienti per: a. far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale essa presenta l'esposizione maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e

Infrastrutture finanziarie 18

958.1

b. poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regolamentare.

2

Essa investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato.


Art. 53

Procedura in caso di inadempienza di un partecipante 1

La controparte centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e di liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.

2

Per coprire le eventuali perdite causate dall'inadempienza di un partecipante essa utilizza le garanzie e i fondi propri nel seguente ordine: a. i margini versati dal partecipante inadempiente; b. i contributi del partecipante inadempiente al fondo di garanzia; c. i fondi propri dedicati della controparte centrale; d. i contributi dei partecipanti non inadempienti al fondo di garanzia.

3

Essa prevede regole per la copertura di perdite più estese. Non può utilizzare: a. i margini versati da partecipanti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempienza di un altro partecipante;

b. le garanzie dei partecipanti indiretti per coprire le perdite derivanti dall'inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto;

c. i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto secondo l'articolo 59 capoverso 3 e depositati presso di essa, per coprire le perdite derivanti dall'inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto.


Art. 54

Segregazione 1 La controparte centrale deve separare: a. i propri valori patrimoniali, crediti e obbligazioni da garanzie, crediti e obbligazioni dei suoi partecipanti; e

b. garanzie, crediti e obbligazioni di ogni partecipante da quelli degli altri partecipanti.

2

Essa offre ai suoi partecipanti la possibilità di: a. separare i loro valori patrimoniali, crediti e obbligazioni da garanzie, crediti e obbligazioni dei partecipanti indiretti; b. detenere e registrare garanzie, crediti e obbligazioni dei partecipanti indiretti in modo congiunto (segregazione omnibus) oppure in modo disgiunto (segregazione per singolo cliente).

L sull'infrastruttura finanziaria 19

958.1


Art. 55

Trasferibilità

1

La controparte centrale garantisce che in caso di inadempienza di un partecipante le garanzie, i crediti e le obbligazioni che questo detiene per conto di un partecipante indiretto possano essere trasferiti a un altro partecipante designato dal partecipante indiretto.

2

Si considera inadempiente il partecipante: a. che non soddisfa le condizioni di ammissione relative alla capacità finanziaria del partecipante entro il termine stabilito dalla controparte centrale; o

b. nei confronti del quale è stata aperta una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale.

Sezione 2: Accordi di interoperabilità

Art. 56

Accesso non discriminatorio 1

Le controparti centrali possono concludere accordi sulla compensazione interoperabile di transazioni finanziarie (accordi di interoperabilità).

2

Una controparte centrale deve accettare la richiesta di un'altra controparte centrale concernente la conclusione di un accordo di interoperabilità, salvo se la conclusione di tale accordo mette in pericolo la sicurezza e l'efficacia della compensazione.


Art. 57

Approvazione 1 La conclusione di un accordo di interoperabilità sottostà all'approvazione della FINMA.

2

L'accordo di interoperabilità è approvato se: a. i diritti e gli obblighi rispettivi delle controparti centrali sono disciplinati; b. le controparti centrali dispongono di procedure e strumenti adeguati per gestire i rischi derivanti dall'accordo di interoperabilità; c. la controparte centrale copre i rischi di credito e di liquidità derivanti dall'accordo di interoperabilità esigendo senza indugio garanzie adeguate dall'altra controparte centrale;

d. le controparti centrali sono autorizzate o riconosciute dalla FINMA; e. le autorità competenti per la vigilanza e la sorveglianza della controparte centrale estera collaborano con le competenti autorità svizzere.

3

Se una delle controparti centrali partecipanti a un accordo di interoperabilità ha rilevanza sistemica, la FINMA deve ottenere il consenso della BNS prima di concedere l'approvazione.

4

Se una controparte centrale partecipante all'accordo estende la propria attività a una nuova sede di negoziazione senza che ne derivino nuovi rischi, l'accordo di interoperabilità non necessita di una nuova approvazione.

Infrastrutture finanziarie 20

958.1

Sezione 3: Partecipanti

Art. 58

Comunicazione dei

prezzi

I partecipanti a una controparte centrale che consentono a partecipanti indiretti di accedere a una controparte centrale rendono pubblici i prezzi dei servizi che forniscono in relazione alla compensazione.

Art. 59 Segregazione 1 Il partecipante a una controparte centrale separa i propri valori patrimoniali, crediti e obbligazioni gestiti presso la controparte centrale e su conti propri da garanzie, crediti e obbligazioni dei partecipanti indiretti.

2

Esso offre ai partecipanti indiretti la possibilità di scegliere tra la segregazione omnibus e la segregazione per singolo cliente.

3

Se un partecipante indiretto sceglie la segregazione per singolo cliente, il partecipante deve depositare presso la controparte centrale i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto e differenziarli dai margini iniziali degli altri partecipanti indiretti.

4

Il partecipante a una controparte centrale rende pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dalla tenuta dei conti secondo il capoverso 2.

Sezione 4: Riconoscimento di controparti centrali estere

Art. 60

1 Una controparte centrale con sede all'estero (controparte centrale estera) deve ottenere il riconoscimento della FINMA prima di: a. accordare l'accesso diretto alla propria istituzione ai partecipanti svizzeri assoggettati a vigilanza; b. fornire servizi a un'infrastruttura del mercato finanziario svizzera; c. stipulare un accordo di interoperabilità con una controparte centrale svizzera.

2

La FINMA concede il riconoscimento se: a. la controparte centrale estera sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate; e

b. le competenti autorità estere di vigilanza: 1. non sollevano obiezioni sull'attività transfrontaliera della controparte centrale estera,

2. garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri, e 3. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.

L sull'infrastruttura finanziaria 21

958.1

3

La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede la controparte centrale estera non garantisce alle controparti centrali svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le controparti centrali nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.

4

La FINMA può esonerare una controparte centrale estera dal procurarsi il riconoscimento, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.

Capitolo 4: Depositari centrali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 61

Definizioni 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli.

2

Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi.

3

Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari.


Art. 62

Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari 1

Il depositario centrale garantisce che i valori mobiliari siano custoditi, registrati e trasferiti in modo corretto e conforme alla legge.

2

Il depositario centrale vieta ai propri partecipanti di compiere prelievi allo scoperto sui conti titoli afferenti ai valori mobiliari da esso detenuti in custodia accentrata.

3

Il depositario centrale verifica quotidianamente se il numero di valori mobiliari che un emittente ha emesso presso di esso corrisponde al numero di valori mobiliari registrati sui conti titoli dei partecipanti.

4

Il depositario centrale stabilisce il momento a partire dal quale: a. un ordine di trasferimento di valori mobiliari non può più essere modificato o revocato;

b. un trasferimento di valori mobiliari è regolato.

5

Il depositario centrale trasferisce i valori mobiliari possibilmente in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.


Art. 63

Termini per il regolamento delle operazioni 1

Il depositario centrale stabilisce i termini entro i quali i partecipanti devono regolare le loro operazioni in valori mobiliari nel suo sistema. A tal fine si basa in particolare sull'uso internazionale e sulle necessità dei partecipanti.

Infrastrutture finanziarie 22

958.1

2

Esso permette ai propri partecipanti di regolare le operazioni entro i termini che ha stabilito.

3

Esso vigila affinché le operazioni siano regolate entro i termini previsti. In caso di ritardo nel regolamento adotta le sanzioni convenute contrattualmente.


Art. 64

Garanzie 1 Il depositario centrale adotta misure adeguate per coprire i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito.

2

Esso accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Valuta con prudenza le garanzie.


Art. 65

Adempimento delle obbligazioni di pagamento 1

Il depositario centrale permette il regolamento di pagamenti in relazione a valori mobiliari che custodisce o registra mediante trasferimento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale.

2

Qualora questo sia impossibile o non praticabile, esso utilizza un mezzo di pagamento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. Il depositario centrale riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.


Art. 66

Fondi propri e ripartizione dei rischi 1

Il depositario centrale deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e ripartire in maniera adeguata i propri rischi.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi e determina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi.


Art. 67

Liquidità 1 Il depositario centrale deve disporre di liquidità sufficienti per: a. far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta l'esposizione maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e b. poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regolamentare.

2

Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato.


Art. 68

Procedura in caso di inadempienza di un partecipante Il depositario centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e di liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.

L sull'infrastruttura finanziaria 23

958.1


Art. 69

Segregazione 1 Il depositario centrale deve separare: a. i propri valori patrimoniali dai valori mobiliari dei suoi partecipanti; e b. i valori mobiliari di ogni partecipante da quelli degli altri partecipanti.

2

Esso offre ai suoi partecipanti la possibilità di: a. separare i loro valori mobiliari da quelli dei partecipanti indiretti; e b. tenere e registrare i valori mobiliari dei partecipanti indiretti in modo congiunto (segregazione omnibus) oppure in modo disgiunto (segregazione per singolo cliente).

Sezione 2: Collegamenti tra depositari centrali

Art. 70

Definizione Per collegamenti tra depositari centrali s'intendono gli accordi: a. tra depositari centrali concernenti l'esecuzione reciproca di ordini di pagamento e trasferimento (collegamenti interoperabili);

b. concernenti la partecipazione diretta o indiretta di un depositario centrale a un altro depositario centrale (collegamenti di accesso).


Art. 71

Approvazione 1 La costituzione dei seguenti collegamenti tra depositari centrali necessita dell'approvazione della FINMA: a. collegamenti

interoperabili;

b. collegamenti di accesso in base ai quali un depositario centrale fornisce all'altro servizi che non fornisce ad altri partecipanti.

2

L'approvazione è concessa se i depositari centrali: a. dispongono, per la loro propria protezione e per la protezione dei loro partecipanti, di norme, procedure e controlli mediante i quali rilevano, limitano e sorvegliano i rischi risultanti dal loro collegamento;

b. verificano la correttezza delle loro registrazioni, confrontandole fra loro; e c. disciplinano in un accordo scritto i loro diritti e obblighi e, se del caso, i diritti e gli obblighi dei loro partecipanti.

3

Se uno dei depositari centrali partecipanti al collegamento fra depositari centrali ha rilevanza sistemica, la FINMA deve ottenere il consenso della BNS prima di concedere l'approvazione.

Infrastrutture finanziarie 24

958.1


Art. 72

Comunicazione La costituzione di collegamenti di accesso in base ai quali un depositario centrale fornisce ad un altro i medesimi servizi che fornisce ad altri partecipanti deve essere comunicata alla FINMA.

Sezione 3: Segregazione da parte del partecipante

Art. 73

1 Il partecipante a un depositario centrale separa i propri valori patrimoniali, crediti e obbligazioni gestiti presso il depositario centrale e su conti propri dai valori mobiliari, crediti e obbligazioni dei partecipanti indiretti.

2

Esso offre ai partecipanti indiretti la possibilità di scegliere tra la segregazione omnibus e la segregazione per singolo cliente.

3

Se un partecipante indiretto sceglie la segregazione per singolo cliente, il partecipante deve depositare presso il depositario centrale i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto e differenziarli dai margini iniziali degli altri partecipanti indiretti.

4

Il partecipante a un depositario centrale rende pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dalla tenuta dei conti secondo il capoverso 2.

Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 74

Definizione Per repertorio di dati sulle negoziazioni s'intende un'istituzione che raccoglie, gestisce e custodisce in modo accentrato i dati di transazioni in derivati che le sono comunicati secondo l'articolo 104.


Art. 75

Conservazione dei dati Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra i dati comunicati e li conserva per almeno dieci anni dalla scadenza del contratto.


Art. 76

Pubblicazione dei dati 1

Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica regolarmente in forma aggregata e anonimizzata, in base ai dati comunicati, le posizioni aperte, il volume delle transazioni e i valori per categorie di derivati.

2

Esso può pubblicare ulteriori dati, sempre che siano aggregati e anonimizzati.

L sull'infrastruttura finanziaria 25

958.1


Art. 77

Accesso ai dati da parte di autorità svizzere 1

Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti: a. FINMA; b. BNS; c. altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari; d. Commissione federale dell'energia elettrica.

2

Il Consiglio federale disciplina l'accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti.


Art. 78

Accesso ai dati da parte di autorità estere 1

Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti se un accordo di collaborazione tra le competenti autorità svizzere ed estere di vigilanza conferma che sono adempiute le seguenti condizioni: a. l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari sottostà all'obbligo legale di tutela del segreto; b. l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari può trasmettere i dati ad altre autorità estere soltanto a condizione che in caso di trasmissione a un'autorità penale sia possibile l'assistenza giudiziaria secondo la legge federale del 20 marzo 198112 sull'assistenza internazionale in materia penale; c. le autorità svizzere di cui all'articolo 77 capoverso 1 ottengono l'accesso immediato ai repertori di dati sulle negoziazioni nello Stato dell'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.

2

Il Consiglio federale disciplina l'accesso ai dati concernenti le transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti.


Art. 79

Trasmissione di dati a privati 1

Il repertorio di dati sulle negoziazioni può trasmettere dati a privati in forma aggregata e anonimizzata.

2

La trasmissione a privati di dati concernenti le loro proprie transazioni è ammessa senza restrizioni.

12 RS

351.1

Infrastrutture finanziarie 26

958.1

Sezione 2: Riconoscimento di repertori esteri di dati sulle negoziazioni

Art. 80

1 Prima di ricevere comunicazioni secondo l'articolo 104, i repertori di dati sulle negoziazioni con sede all'estero necessitano del riconoscimento della FINMA.

2

La FINMA accorda il riconoscimento se: a. il repertorio estero di dati sulle negoziazioni sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate; e b. le competenti autorità estere di vigilanza: 1. non sollevano obiezioni sull'attività transfrontaliera del repertorio estero di dati sulle negoziazioni,

2. garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri, 3. confermano alle competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari che sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 78 capoverso 1 lettere b e c.

3

Il repertorio di dati sulle negoziazioni è considerato riconosciuto se la FINMA accerta che:

a. lo Stato in cui ha sede il repertorio estero di dati sulle negoziazioni assoggetta i repertori di dati a regolamentazione e vigilanza adeguate; e

b. le condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono adempiute.

4

La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede il repertorio estero di dati sulle negoziazioni non garantisce ai repertori svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati, né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono i repertori nazionali di dati sulle negoziazioni. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.

Capitolo 6: Sistemi di pagamento

Art. 81

Definizione

Per sistema di pagamento s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di obbligazioni di pagamento.


Art. 82

Obblighi

Se necessario ai fini dell'attuazione di standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può imporre obblighi specifici ai sistemi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i fondi propri, la ripartizione dei rischi e la liquidità. È fatta salva la competenza della BNS secondo l'articolo 23 di fissare requisiti particolari per sistemi di pagamento di rilevanza sistemica.

L sull'infrastruttura finanziaria 27

958.1

Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza

Art. 83

Competenze 1 L'autorità di vigilanza è la FINMA. Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sottostanno inoltre alla sorveglianza della BNS.

2

La FINMA vigila sull'osservanza delle condizioni di autorizzazione e degli obblighi, in quanto tale compito non incomba alla BNS nell'ambito della sorveglianza dei requisiti particolari di cui all'articolo 23.

3

La FINMA e la BNS cooperano nella loro attività di vigilanza e sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, si informano reciprocamente e regolarmente ed evitano sovrapposizioni nell'esecuzione dei loro compiti.

Nel quadro della loro collaborazione con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza si coordinano nell'adempimento dei loro obblighi e nella comunicazione.


Art. 84

Verifica 1 Le infrastrutture del mercato finanziario e i gruppi finanziari devono incaricare una società di audit, abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 LSR13, di effettuare una verifica secondo l'articolo 24 LFINMA14.

2

Essi devono parimenti far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni (CO)15.

3

La FINMA può effettuare verifiche dirette presso le infrastrutture del mercato finanziario.


Art. 85

Sospensione del diritto di voto Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 9 capoversi 3 e 5, la FINMA può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone con una partecipazione qualificata.


Art. 86

Restituzione volontaria

dell'autorizzazione 1

L'infrastruttura del mercato finanziario che intende rinunciare a un'autorizzazione deve presentare per approvazione alla FINMA un piano di liquidazione.

2

Il piano di liquidazione deve contenere indicazioni riguardanti: a. il regolamento delle obbligazioni finanziarie; b. i mezzi predisposti a tal fine; c. la persona responsabile della liquidazione.

13 RS

221.302

14 RS

956.1

15 RS

220

Infrastrutture finanziarie 28

958.1

3

L'infrastruttura del mercato finanziario che ha adempiuto gli obblighi derivanti dal piano di liquidazione non sottostà più alla vigilanza da parte della FINMA.


Art. 87

Revoca dell'autorizzazione

1

A complemento dell'articolo 37 LFINMA16, la FINMA può revocare l'autorizzazione o il riconoscimento a un'infrastruttura del mercato finanziario se quest'ultima:

a. non ha fatto uso dell'autorizzazione entro dodici mesi; b. nel corso dei sei mesi precedenti non ha fornito alcun servizio ammesso esclusivamente in forza dell'autorizzazione; c. non rispetta il piano di liquidazione.

2

La revoca dell'autorizzazione provoca lo scioglimento della persona giuridica. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di insolvenza di cui al capitolo 8.

Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza

Art. 88

Misure in caso di insolvenza 1

Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 24-37 e 37d-37g della legge dell'8 novembre 193417 sulle banche.

2

Nel caso di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la FINMA consulta la BNS prima di adottare misure in caso di insolvenza.


Art. 89

Protezione del sistema 1

La FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento in Svizzera e all'estero, per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, sulle misure applicabili in caso di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la facoltà di disporre di quest'ultimo, nonché sul momento preciso della loro entrata in vigore.

2

L'istruzione impartita a una controparte centrale, a un depositario centrale o a un sistema di pagamento da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applicabile in caso di insolvenza è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se: a. è stata impartita prima che fosse ordinata la misura ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dell'infrastruttura del mercato finanziario; o

b. è stata eseguita il giorno operativo, definito secondo le regole dell'infrastruttura del mercato finanziario, durante il quale la misura è stata ordinata, sem-

16 RS

956.1

17 RS

952.0

L sull'infrastruttura finanziaria 29

958.1

pre che l'infrastruttura del mercato finanziario fornisca la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza della misura ordinata.

3

Il capoverso 2 si applica se: a. l'infrastruttura del mercato finanziario è autorizzata in Svizzera; b. l'infrastruttura estera del mercato finanziario è riconosciuta o sorvegliata in Svizzera e accorda ai partecipanti svizzeri l'accesso diretto alla propria istituzione; o c. il contratto di partecipazione è retto dal diritto svizzero.

4

Il capoverso 2 si applica per analogia: a. alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3; b. ai sistemi di pagamento gestiti dalle banche.


Art. 90

Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza di un partecipante 1

Le misure applicabili in caso di insolvenza disposte nei confronti di un partecipante a una controparte centrale non pregiudicano gli accordi conclusi in precedenza tra la controparte centrale e il partecipante e riguardanti:

a. la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determinazione del valore;

b. la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, il cui valore è oggettivamente determinabile; c. il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, il cui valore è oggettivamente determinabile.

2

Le pretese del partecipante sussistenti dopo la compensazione o la realizzazione ad opera della controparte centrale secondo il capoverso 1 lettera a o b sono scorporate a favore dei clienti del partecipante e dei suoi partecipanti indiretti.

3

Sono fatte salve le prescrizioni divergenti nel quadro del differimento della disdetta di contratti da parte della FINMA.


Art. 91

Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza di un partecipante indiretto 1

Le misure di insolvenza nei confronti di un partecipante indiretto a una controparte centrale non pregiudicano gli accordi ai sensi dell'articolo 90 capoverso 1 lettere a-c conclusi in precedenza tra il partecipante e il partecipante indiretto.

2

Le pretese del partecipante indiretto sussistenti dopo la compensazione o la realizzazione ad opera del partecipante secondo l'articolo 90 capoverso 1 lettera a e b sono scorporate a favore dei clienti del partecipante indiretto e dei suoi partecipanti indiretti.

Infrastrutture finanziarie 30

958.1

3

I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle misure in caso di insolvenza disposte nei confronti del partecipante indiretto di un altro partecipante indiretto.

4

Sono fatte salve le prescrizioni divergenti nel quadro del differimento della disdetta di contratti da parte della FINMA.


Art. 92

Differimento della disdetta di contratti Se differisce la disdetta di contratti e l'esercizio del diritto di disdetta, la FINMA prende in considerazione le ripercussioni sui mercati finanziari, nonché la gestione sicura e ordinata dell'infrastruttura del mercato finanziario interessata, dei suoi partecipanti e di altre infrastrutture del mercato finanziario ad essa collegate.

Titolo terzo: Comportamento sul mercato Capitolo 1: Commercio di derivati Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 93

Campo di

applicazione

1

Il presente capitolo si applica, fatte salve le disposizioni seguenti, alle controparti finanziarie e non finanziarie che hanno la loro sede in Svizzera.

2

Per controparti finanziarie s'intendono: a. le banche ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 193418 sulle banche;

b. i commercianti di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 lettera d della legge del 24 marzo 199519 sulle borse; c. le imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 17 dicembre 200420 sulla sorveglianza degli assicuratori;

d. le società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo; e. le direzioni dei fondi e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere a ed f della legge del 23 giugno 200621 sugli investimenti collettivi; f. gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi; 18 RS

952.0

19 RS

954.1

20 RS

961.01

21 RS

951.31

L sull'infrastruttura finanziaria 31

958.1

g. gli istituti di previdenza e le fondazioni d'investimento di cui agli articoli 48-53k della legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3

Per controparti non finanziarie s'intendono le imprese che non sono controparti finanziarie.

4

Le seguenti istituzioni sottostanno al solo obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104:

a. le banche multilaterali di sviluppo; b. le organizzazioni, compresi gli istituti di assicurazione sociale, in quanto appartengano alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni oppure di cui rispondono la Confederazione, il pertinente Cantone o il pertinente Comune e in quanto non si tratti di una controparte finanziaria.

5

Il Consiglio federale può assoggettare alle disposizioni del presente capitolo le succursali svizzere di partecipanti esteri al mercato finanziario, se esse non sottostanno a una regolamentazione equivalente.


Art. 94

Eccezioni 1 Il presente capitolo non si applica: a. alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni; b. alla BNS;

c. alla Banca dei regolamenti internazionali.

2

Per motivi di proporzionalità e tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può escludere integralmente o parzialmente dal campo di applicazione del presente capitolo altre istituzioni pubbliche o partecipanti al mercato finanziario.

3

Non si considerano derivati ai sensi del presente capitolo: a. i prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati;

b. il prestito di valori mobiliari («securities lending and borrowing»); c. le operazioni in derivati su merci che: 1. devono essere regolate mediante la consegna fisica delle merci, 2. una parte non ha la facoltà di compensare in contanti, e 3. non sono negoziate in una sede di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.

4

Il Consiglio federale può eccettuare i derivati dalle disposizioni del presente capitolo se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti.

22 RS

831.40

Infrastrutture finanziarie 32

958.1


Art. 95

Adempimento di obblighi secondo il diritto estero Gli obblighi del presente capitolo sono altresì considerati adempiuti se: a. sono adempiuti secondo un diritto estero riconosciuto equivalente dalla FINMA; e

b. l'infrastruttura del mercato finanziario estera impiegata per l'esecuzione dell'operazione è stata riconosciuta dalla FINMA.


Art. 96

Flusso di informazioni all'interno del gruppo Le controparti possono scambiare con le società del loro gruppo e le loro succursali all'estero tutti i dati necessari all'adempimento diretto degli obblighi di cui al presente capitolo.

Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale

Art. 97

Obbligo di compensazione 1

Le controparti devono compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA tutte le operazioni in derivati ai sensi dell'articolo 101 non trattate per il tramite di una sede di negoziazione (operazioni in derivati OTC).

2

Tale obbligo non si applica alle operazioni con piccole controparti o alle operazioni che tali controparti effettuano tra di loro.

3

In assenza di indicazioni contrarie, una controparte può presupporre l'esattezza della dichiarazione della sua controparte circa le caratteristiche della stessa.

4

A complemento dell'obbligo di cui all'articolo 112, il Consiglio federale può disporre che tutte le operazioni in derivati effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione siano compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

5

La FINMA può consentire in casi specifici la compensazione per il tramite di una controparte centrale non riconosciuta, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.


Art. 98

Piccole controparti non finanziarie 1

Una controparte non finanziaria è considerata piccola se tutte le medie mobili delle sue posizioni lorde calcolate su 30 giorni lavorativi nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso si situano al di sotto del valore soglia.

2

Se la media di una posizione lorda calcolata secondo il capoverso 1 di una piccola controparte non finanziaria esistente supera il valore soglia determinante, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento.

L sull'infrastruttura finanziaria 33

958.1

3

Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi non sono prese in considerazione per il calcolo della media di una posizione lorda se sono direttamente correlate all'attività aziendale oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte o del gruppo.


Art. 99

Piccole controparti

finanziarie

1

Una controparte finanziaria è considerata piccola se la media mobile della sua posizione lorda calcolata su 30 giorni lavorativi di tutte le operazioni in derivati OTC in corso si situa al di sotto del valore soglia.

2

Se la media della posizione lorda di cui al capoverso 1 di una piccola controparte finanziaria esistente supera il valore soglia, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento.


Art. 100

Valori soglia

1

Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano valori soglia per categorie di derivati.

2

Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un unico valore soglia.

3

Se la controparte fa parte di un gruppo integralmente consolidato, nel calcolo delle medie delle posizioni lorde sono integrate anche tutte le altre operazioni infragruppo in derivati OTC, concluse da essa o da altre controparti.

4

Il Consiglio federale stabilisce: a. per le controparti non finanziarie, le modalità di calcolo e l'entità dei valori soglia per le singole categorie di derivati; b. quali operazioni in derivati delle controparti non finanziarie non devono essere prese in considerazione nel calcolo dei valori soglia;

c. il valore soglia per le controparti finanziarie.


Art. 101

Derivati considerati

1

La FINMA stabilisce quali derivati devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale. A tal fine prende in considerazione: a. il loro grado di standardizzazione legale e operativa; b. la loro liquidità; c. i volumi delle loro transazioni; d. la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;

e. il rischio di controparte a essi connesso.

2

La FINMA tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero. Può scaglionare nel tempo l'introduzione dell'obbligo di compensazione per specifiche categorie di derivati.

Infrastrutture finanziarie 34

958.1

3

Non sottostanno all'obbligo di compensazione: a. i derivati che non possono essere compensati da una controparte centrale autorizzata o riconosciuta;

b. gli swap su valute e i contratti in cambi a termine, nella misura in cui sono regolati secondo il principio pagamento contro pagamento («payment versus payment»).


Art. 102

Operazioni transfrontaliere

L'obbligo della compensazione per il tramite di una controparte centrale sussiste anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all'obbligo di compensazione sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.


Art. 103

Operazioni infragruppo

Le operazioni in derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se: a. entrambe le controparti sono integralmente incluse nella medesima area di consolidamento;

b. entrambe le controparti sono assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

c. le operazioni effettuate non sono volte a eludere l'obbligo di compensazione.

Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni

Art. 104

Obbligo di comunicazione 1

Le operazioni in derivati devono essere comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato o riconosciuto dalla FINMA.

2

Sono tenute alla comunicazione: a. nel caso di operazioni tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria: la controparte finanziaria; b. nel caso di operazioni tra due controparti finanziarie: 1. la controparte finanziaria che non è piccola ai sensi dell'articolo 99, 2. la controparte alienante nel caso di un'operazione tra due piccole controparti finanziarie o tra due controparti finanziarie non piccole;

c. la controparte con sede in Svizzera, se la controparte estera non effettua la comunicazione.

3

Nel caso di un'operazione tra controparti non finanziarie, il capoverso 2 lettere b e c si applica per analogia. Le operazioni tra piccole controparti non finanziarie non devono essere comunicate.

L sull'infrastruttura finanziaria 35

958.1

4

In caso di compensazione centrale la comunicazione è effettuata dalla controparte centrale. Se una controparte centrale estera riconosciuta non procede alle comunicazioni, l'obbligo di comunicazione incombe alle controparti.

5

Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.

6

In assenza di un repertorio di dati sulle negoziazioni, il Consiglio federale designa il servizio al quale deve essere effettuata la comunicazione.


Art. 105

Momento e contenuto della comunicazione 1

La comunicazione deve essere effettuata al più tardi il giorno lavorativo successivo alla conclusione, alla modifica o alla cessazione dell'operazione in derivati.

2

Per ciascuna operazione occorre almeno comunicare: a. le identità delle controparti, in particolare le loro ditta e sede; b. il genere;

c. la

scadenza;

d. il valore nominale; e. il prezzo;

f.

la data di regolamento; g. la

valuta.

3

Il Consiglio federale può prevedere la comunicazione di ulteriori indicazioni e ne disciplina il formato.

4

La comunicazione a un repertorio estero di dati sulle negoziazioni riconosciuto può contenere indicazioni più estese. Qualora si tratti di dati personali, va ottenuto il consenso della persona interessata.


Art. 106

Conservazione dei documenti giustificativi Le controparti devono conservare i documenti giustificativi delle loro operazioni in derivati conformemente alle disposizioni dell'articolo 958f CO23.

Sezione 4: Riduzione dei rischi

Art. 107

Obblighi 1 Per le operazioni in derivati OTC che non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA vanno osservati gli obblighi della presente sezione.

2

Tali obblighi non si applicano: 23 RS

220

Infrastrutture finanziarie 36

958.1

a. alle operazioni in derivati effettuate con controparti di cui agli articoli 93 capoverso 4 e 94 capoverso 1; b. agli swap su valute e ai contratti in cambi a termine; c. alle operazioni in derivati compensate volontariamente per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

3

Per motivi di proporzionalità e tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può esentare integralmente o parzialmente da tali obblighi altre operazioni.


Art. 108

Riduzione del rischio operativo e del rischio di controparte Le controparti rilevano, osservano e riducono il rischio operativo e il rischio di controparte risultanti da operazioni in derivati di cui all'articolo 107 capoverso 1.

Esse devono in particolare: a. confermare tempestivamente le condizioni contrattuali delle operazioni in derivati;

b. disporre di procedure di riconciliazione reciproca dei portafogli e di gestione dei rischi associati, a meno che la controparte non sia una piccola controparte non finanziaria; c. disporre di procedure per l'individuazione rapida e la risoluzione di controversie tra le parti;

d. effettuare regolarmente, ma almeno due volte all'anno, una compressione del portafoglio, sempre che tale compressione sia idonea a ridurre il loro rischio di controparte e che abbiano in corso 500 o più operazioni in derivati OTC non oggetto di compensazione centrale.


Art. 109

Valutazione delle operazioni in corso 1

Le controparti devono valutare quotidianamente i derivati in base ai loro prezzi correnti.

2

Tale obbligo non si applica alle operazioni con piccole controparti.

3

Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello. I modelli di valutazione devono essere idonei e riconosciuti dalla prassi.

4

Le controparti non finanziarie possono ricorrere a terzi per la valutazione.


Art. 110

Scambio di garanzie

1

Le controparti, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie, devono scambiarsi garanzie adeguate.

2

Le controparti devono essere in grado di separare adeguatamente le garanzie dai loro valori patrimoniali.

L sull'infrastruttura finanziaria 37

958.1

3

Gli accordi di realizzazione mediante trattative private di garanzie scambiate secondo il capoverso 1 il cui valore è oggettivamente determinabile sussistono anche in caso di esecuzione forzata e di misure applicabili in caso di insolvenza nei confronti del prestatore della garanzia.

4

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che deve soddisfare lo scambio di garanzie.


Art. 111

Operazioni infragruppo

Non occorre scambiare garanzie se: a. entrambe le controparti sono integralmente incluse nella medesima area di consolidamento;

b. entrambe le controparti sono assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

c. non sussistono ostacoli giuridici o di fatto al trasferimento senza indugio di fondi propri o al rimborso di obbligazioni; e d. le operazioni effettuate non sono volte a eludere l'obbligo di scambio di garanzie.

Sezione 5:

Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione


Art. 112

Obbligo 1 Le controparti devono negoziare tutti i derivati di cui all'articolo 113: a. presso una sede di negoziazione autorizzata o riconosciuta dalla FINMA; o b. attraverso un gestore di un sistema organizzato di negoziazione autorizzato o riconosciuto dalla FINMA.

2

Tale obbligo non si applica alle operazioni con piccole controparti o alle operazioni che tali controparti effettuano tra di loro.


Art. 113

Derivati considerati

1

La FINMA stabilisce quali derivati devono essere negoziati presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione secondo l'articolo 112 capoverso 1. A tal fine prende in considerazione: a. il loro grado di standardizzazione legale e operativa; b. la loro liquidità; c. i volumi delle loro transazioni; d. la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;

Infrastrutture finanziarie 38

958.1

e. il rischio di controparte a essi connesso.

2

La FINMA tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero. Può scaglionare nel tempo l'introduzione dell'obbligo di negoziare presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione per specifiche categorie di derivati.

3

Non sottostanno all'obbligo di negoziazione secondo l'articolo 112: a. i derivati che non sono ammessi alla negoziazione presso nessuna corrispondente sede di negoziazione o presso nessun corrispondente sistema di negoziazione;

b. gli swap su valute e i contratti in cambi a termine, nella misura in cui sono regolati secondo il principio pagamento contro pagamento («payment versus payment»).


Art. 114

Operazioni transfrontaliere

L'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 112 sussiste anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all'obbligo di negoziazione sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.


Art. 115

Operazioni infragruppo

L'obbligo di cui all'articolo 112 non sussiste se: a. entrambe le controparti sono integralmente incluse nella medesima area di consolidamento;

b. entrambe le controparti sono assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e

c. le negoziazioni non sono volte a eludere tale obbligo.

Sezione 6: Verifica

Art. 116

Competenze 1 Gli uffici di revisione di cui agli articoli 727 e 727a CO24 verificano, nel quadro della loro revisione, l'osservanza delle disposizioni del presente capitolo da parte delle controparti.

2

La verifica degli assoggettati è retta dalle leggi sui mercati finanziari.

3

Sono fatte salve disposizioni derogatorie concernenti la vigilanza e l'alta vigilanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

24 RS

220

L sull'infrastruttura finanziaria 39

958.1


Art. 117

Rendiconto e avviso

1

Le società di audit rendono conto alla FINMA.

2

In presenza di infrazioni agli obblighi del presente capitolo si applicano gli obblighi di avviso di cui all'articolo 728c capoversi 1 e 2 CO25.

3

Se, nonostante l'avviso da parte dell'ufficio di revisione, l'impresa non adotta misure adeguate, l'ufficio di revisione segnala le infrazioni al Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo 2: Limiti di posizione per i derivati su merci

Art. 118

Limiti di posizione

1

Il Consiglio federale può prevedere limiti per le posizioni nette in derivati su merci detenute da una persona, in quanto sia necessario ad assicurare condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento nonché a produrre una convergenza tra i prezzi sul mercato dei derivati e quelli sul mercato sottostante. Nel fare ciò tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero.

2

Il Consiglio federale stabilisce per i limiti di posizione: a. la determinazione delle posizioni nette; b. le eccezioni previste per le posizioni detenute per una controparte non finanziaria e destinate a ridurre il rischio direttamente correlato alla sua attività oppure alla gestione della liquidità o del patrimonio;

c. gli obblighi di comunicazione necessari ad assicurare la trasparenza della negoziazione dei derivati su merci.

3

La FINMA determina i limiti di posizione per i singoli derivati su merci.


Art. 119

Sorveglianza 1 Per assicurare il rispetto dei limiti, la sede di negoziazione sorveglia le posizioni aperte. Può esigere da ciascun partecipante che: a. le conceda l'accesso a tutte le informazioni necessarie all'applicazione dei limiti;

b. chiuda o ridimensioni le posizioni i cui limiti sono stati superati.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia ai gestori di sistemi organizzati di negoziazione e ai loro clienti.

25 RS

220

Infrastrutture finanziarie 40

958.1

Capitolo 3: Pubblicità delle partecipazioni

Art. 120

Obbligo di comunicazione 1

Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.

2

Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.

3

Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.

4

Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: a. la prima quotazione di titoli di partecipazione; b. la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; c. l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; d. la modifica del capitale sociale; e e. l'esercizio di diritti di alienazione.

5

È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.


Art. 121

Obbligo di comunicazione per i gruppi organizzati I gruppi organizzati su base contrattuale o in altro modo devono adempiere l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 in qualità di gruppo e devono indicare: a. la partecipazione globale del gruppo; b. l'identità dei singoli membri: c. il tipo di convenzione; d. i rappresentanti del gruppo.


Art. 122

Segnalazione alla FINMA Se hanno motivo di ritenere che un azionista non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società o le borse lo segnalano alla FINMA.

L sull'infrastruttura finanziaria 41

958.1


Art. 123

Competenze della FINMA 1

La FINMA emana disposizioni: a. sulla portata dell'obbligo di comunicazione; b. sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione; c. sul calcolo dei diritti di voto; d. sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione; e. sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.

2

La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:

a. a breve scadenza; b. in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o

c. vincolate a condizioni.

3

Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.


Art. 124

Obbligo di informazione della società La società deve pubblicare le informazioni ricevute relative alle modificazioni dei diritti di voto.

Capitolo 4: Offerte pubbliche di acquisto

Art. 125

Campo d'applicazione

1

Le disposizioni del presente capitolo nonché l'articolo 163 si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli di partecipazione di società (società bersaglio): a. con sede in Svizzera i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa in Svizzera;

b. con sede all'estero i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati principalmente in una borsa in Svizzera.

2

Se il diritto svizzero e il diritto estero si applicano simultaneamente a un'offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se: a. l'applicazione del diritto svizzero entrerebbe in conflitto con il diritto estero; e

b. il diritto estero garantisce una protezione degli investitori equivalente a quella garantita dal diritto svizzero.

Infrastrutture finanziarie 42

958.1

3

Prima della quotazione dei loro titoli di partecipazione secondo il capoverso 1, le società possono stabilire nel loro statuto che l'assuntore non è obbligato a presentare un'offerta pubblica d'acquisto secondo gli articoli 135 e 163.

4

Una società può introdurre in qualsiasi momento nel proprio statuto una disposizione ai sensi del capoverso 3, purché questo non costituisca nei confronti degli azionisti un pregiudizio ai sensi dell'articolo 706 CO26.


Art. 126

Commissione delle offerte pubbliche di acquisto 1

Previa consultazione delle borse, la FINMA istituisce una Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione). Tale Commissione è composta di rappresentanti specializzati dei commercianti di valori mobiliari, delle società quotate e degli investitori. L'organizzazione e la procedura della Commissione devono essere sottoposte all'approvazione della FINMA.

2

Le disposizioni emanate dalla Commissione secondo la presente legge necessitano dell'approvazione della FINMA.

3

La Commissione verifica di volta in volta l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).

4

La Commissione rende conto della propria attività alla FINMA almeno una volta all'anno.

5

La Commissione può riscuotere dalle parti emolumenti nelle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto. Il Consiglio federale determina gli emolumenti. A tal fine prende in considerazione il valore delle transazioni e il grado di difficoltà della procedura.

6

Le borse assumono i costi non coperti dagli emolumenti.


Art. 127

Obblighi dell'offerente

1

L'offerente deve pubblicare l'offerta in un prospetto che deve contenere informazioni veritiere e complete.

2

Deve trattare in modo paritario i detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria.

3

Gli obblighi dell'offerente si estendono a tutte le persone che agiscono d'intesa con lui.


Art. 128

Verifica dell'offerta

1

Prima della pubblicazione, l'offerente deve sottoporre l'offerta alla verifica di una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 LSR27 oppure alla verifica di un commerciante di valori mobiliari.

26 RS

220

27 RS

221.302

L sull'infrastruttura finanziaria 43

958.1

2

L'organo di verifica controlla se l'offerta è conforme alla legge e alle disposizioni di esecuzione.


Art. 129

Diritto di recesso del venditore Il venditore può recedere da un contratto o annullare un contratto già concluso se esso è stato concluso o effettuato sulla base di un'offerta vietata.


Art. 130

Pubblicazione dell'esito dell'offerta e proroga del termine 1

L'offerente deve pubblicare l'esito dell'offerta pubblica di acquisto allo scadere del termine dell'offerta.

2

Se le condizioni dell'offerta sono adempiute, l'offerente deve prorogarne il termine per i detentori di azioni e altri titoli di partecipazione che non l'hanno ancora accettata.


Art. 131

Disposizioni supplementari

La Commissione emana disposizioni supplementari riguardanti: a. l'annuncio di un'offerta prima della sua pubblicazione; b. il contenuto e la pubblicazione del prospetto dell'offerta, come pure le condizioni alle quali quest'ultima può essere subordinata;

c. le norme di lealtà in materia di OPA; d. la verifica dell'offerta da parte di una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 LSR28 oppure da parte di un commerciante di valori mobiliari; e. il termine dell'offerta e la sua proroga, le condizioni di revoca e di modificazione dell'offerta nonché il termine di recesso del venditore;

f.

le operazioni effettuate d'intesa con terzi; g. la sua procedura.


Art. 132

Obblighi delle società bersaglio 1

Il consiglio di amministrazione della società bersaglio (art. 125 cpv. 1) presenta ai detentori di titoli di partecipazione un rapporto nel quale prende posizione sull'offerta. Le informazioni contenute nel rapporto devono essere veritiere e complete. Il consiglio di amministrazione della società bersaglio pubblica il rapporto.

2

Dal momento della pubblicazione dell'offerta a quello della pubblicazione del suo esito il consiglio di amministrazione non può compiere negozi giuridici che modificherebbero in modo rilevante lo stato dell'attivo o del passivo della società. Le decisioni dell'assemblea generale non sottostanno a questa limitazione e possono essere eseguite indipendentemente dal fatto che siano state emanate prima o dopo la pubblicazione dell'offerta.

28 RS

221.302

Infrastrutture finanziarie 44

958.1

3

La Commissione emana disposizioni: a. sul rapporto del consiglio di amministrazione della società bersaglio; b. sui provvedimenti intesi a prevenire o impedire in modo illecito la riuscita dell'offerta.


Art. 133

Offerte concorrenti

1

In caso di offerte concorrenti i portatori di titoli di partecipazione della società bersaglio devono poter scegliere liberamente l'offerta.

2

La Commissione emana disposizioni sulle offerte concorrenti e sui loro effetti sulla prima offerta.


Art. 134

Obbligo di comunicazione 1

Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.

2

Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all'obbligo di comunicazione solo in qualità di gruppo.

3

La Commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società bersaglio o di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.

4

Se hanno motivo di ritenere che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società o le borse ne informano la Commissione.

5

La Commissione emana disposizioni sulla portata, la forma e il termine di comunicazione, come pure sulla percentuale determinante per l'applicazione del capoverso 3.


Art. 135

Obbligo di presentare un'offerta 1

Chiunque acquista direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi titoli di partecipazione che sommati con quelli che già detiene superano il valore soglia del 33⅓ per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, di una società bersaglio deve presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione di questa società quotati in borsa. Nel loro statuto le società bersaglio possono aumentare questo limite sino al 49 per cento dei diritti di voto.

2

Il prezzo dell'offerta deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti:

L sull'infrastruttura finanziaria 45

958.1

a. il corso in borsa; b. il prezzo più elevato che negli ultimi dodici mesi l'offerente ha pagato per titoli di partecipazione della società bersaglio.

3

Se la società ha emesso più categorie di titoli di partecipazione, il rapporto tra i prezzi offerti per queste diverse categorie deve essere adeguato.

4

La FINMA emana disposizioni sull'obbligo di presentare un'offerta. La Commissione ha diritto di proposta.

5

Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all'obbligo di presentare un'offerta, la Commissione può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempiuto: a. sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e b. vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società bersaglio.


Art. 136

Deroghe all'obbligo di presentare un'offerta 1

In casi motivati, la Commissione può concedere deroghe all'obbligo di presentare un'offerta, segnatamente: a. quando i diritti di voto sono trasferiti all'interno di un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo. In questo caso il gruppo sottostà all'obbligo di presentare un'offerta solo in qualità di gruppo; b. se il superamento del limite risulta da una diminuzione del numero totale dei diritti di voto della società; c. se il limite è superato solo temporaneamente; d. in caso di acquisizione gratuita o di esercizio di un diritto di sottoscrizione preferenziale in seguito ad un aumento del capitale; e. se i titoli di partecipazione sono acquistati in vista di un risanamento.

2

L'obbligo di presentare un'offerta è caduco se i diritti di voto sono stati acquisiti per donazione, successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata.


Art. 137

Annullamento dei titoli di partecipazione restanti 1

Se, alla scadenza del termine dell'offerta dispone di oltre il 98 per cento dei diritti di voto della società bersaglio, l'offerente può chiedere al giudice entro un termine di tre mesi di annullare i titoli di partecipazione restanti. A tale scopo l'offerente deve intentare azione contro la società. Gli altri azionisti possono intervenire nella procedura.

2

La società procede a una nuova emissione di questi titoli e li consegna all'offerente dietro versamento del prezzo dell'offerta o l'esecuzione dell'offerta di permuta a favore dei proprietari dei titoli di partecipazione annullati.

Infrastrutture finanziarie 46

958.1


Art. 138

Compiti della Commissione 1

La Commissione emana le decisioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.

2

Le persone e le società soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 134, nonché le persone e le società che possono assumere la qualità di parti secondo l'articolo 139 capoversi 2 e 3 devono fornire alla Commissione tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

3

Se ha notizia di infrazioni alle disposizioni del presente capitolo o di altre irregolarità, la Commissione provvede al ripristino della situazione conforme legale e alla soppressione delle irregolarità.

4

Se ha notizia di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la Commissione ne informa immediatamente le competenti autorità di perseguimento penale.


Art. 139

Procedura dinanzi alla Commissione 1

Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della Commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa.

2

Nelle procedure concernenti le OPA hanno qualità di parte: a. l'offerente; b. le persone che operano d'intesa con l'offerente; e c. la società bersaglio.

3

Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio hanno parimenti qualità di parte se lo richiedono alla Commissione.

4

Alle procedure in materia di OPA non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

5

La presentazione di atti giuridici mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la Commissione e riconosciuta ai fini dell'osservanza dei termini.


Art. 140

Procedura di ricorso alla FINMA 1

Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.

2

L'impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere motivata. In tale caso la Commissione trasmette i suoi atti alla FINMA.

3

L'articolo 139 capoversi 1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla FINMA.

29 RS

172.021

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Art. 141

Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale 1

Le decisioni della FINMA in materia di OPA possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200530 sul Tribunale amministrativo federale.

2

Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3

Alle procedure in materia di OPA dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

Capitolo 5:

Sfruttamento di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Art. 142

Sfruttamento di informazioni privilegiate 1

Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un'informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione di cui sa o deve sapere che si fonda su un'informazione privilegiata: a. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori; b. la comunica ad altri; c. la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione:

a. a operazioni in valori mobiliari per la preparazione di un'offerta pubblica di acquisto;

b. allo statuto giuridico particolare del destinatario dell'informazione.


Art. 143

Manipolazione del mercato 1

Agisce in maniera illecita chiunque: a. diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera; b. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o 30 RS

173.32

Infrastrutture finanziarie 48

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al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a:

a. operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare i prezzi; b. programmi di riacquisto di valori mobiliari propri.

Capitolo 6: Strumenti di vigilanza sul mercato

Art. 144

Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 120 e 121, la FINMA può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempiuto: a. sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e b. vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.


Art. 145

Strumenti di vigilanza secondo la LFINMA Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 34 e 35 LFINMA31 si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 120, 121, 124, 142 o 143.


Art. 146

Obbligo d'informazione

Le persone soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 134 o che possono avere qualità di parte secondo l'articolo 139 capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

Titolo quarto: Disposizioni penali e finali Capitolo 1: Disposizioni penali

Art. 147

Violazione del segreto professionale 1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

31 RS 956.1

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a. rivela un segreto che gli è stato confidato o di cui ha avuto notizia nella sua qualità di organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un'infrastruttura del mercato finanziario; b. tenta di istigare a tale violazione del segreto professionale; c. rivela a un'altra persona il segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé stesso o per altri.

2

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettere a o c.

3

Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

4

La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di fornire informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.


Art. 148

Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. viola la disposizione sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 16); b. non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 9 e 17, non le presenta oppure le presenta con indicazioni inesatte o in ritardo.


Art. 149

Violazione di obblighi di registrazione e di comunicazione È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 38; b. viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 39.


Art. 150

Violazione di obblighi concernenti il commercio di derivati È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola: a. l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 97; b. l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104; c. gli obblighi di riduzione del rischio di cui agli articoli 107-110; d. l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 112.


Art. 151

Violazione degli obblighi di comunicazione 1

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: a. viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121;

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b. omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).

2

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.


Art. 152

Violazione dell'obbligo di presentare un'offerta È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito all'obbligo di presentare un'offerta (art. 135) stabilito in una decisione passata in giudicato.


Art. 153

Violazione degli obblighi da parte della società bersaglio 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. omette di presentare ai detentori di titoli di partecipazione il parere prescritto relativo a un'offerta o non lo pubblica (art. 132 cpv. 1); b. fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 132 cpv. 1).

2

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.


Art. 154

Sfruttamento di informazioni privilegiate 1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che controlla l'emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

a. sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera, oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;

b. comunicando ad altri un'informazione privilegiata; c. sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

2

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

3

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commer-

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cio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

4

È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1-3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.


Art. 155

Manipolazione dei corsi 1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:

a. diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti; b. effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone agenti di concerto a tal fine.

2

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.


Art. 156

Competenza

1

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 154 e 155 competono alla giurisdizione federale. La delega della competenza in materia di perseguimento e giudizio alle autorità cantonali è esclusa.

2

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità dell'articolo 147 competono ai Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 157

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

Emana le disposizioni di esecuzione.

Sezione 2: Modifica di altri atti normativi

Art. 158

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Infrastrutture finanziarie 52

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Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 159

Infrastrutture del mercato finanziario 1

Le infrastrutture del mercato finanziario che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dispongono di un'autorizzazione o di un riconoscimento devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione o di riconoscimento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La procedura di autorizzazione o di riconoscimento si limita alla verifica dei nuovi requisiti. Esse possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione o il riconoscimento.

2

Le infrastrutture del mercato finanziario che sottostanno per la prima volta alla presente legge si annunciano alla FINMA entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esse devono adempierne i requisiti entro un anno dalla sua entrata in vigore e presentare una richiesta di autorizzazione o di riconoscimento. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione o il riconoscimento.

3

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2.


Art. 160

Partecipanti esteri a una sede di negoziazione I partecipanti esteri a una sede di negoziazione che, all'entrata in vigore della presente legge, dispongono di un'autorizzazione della FINMA quali membri esteri di una borsa non necessitano di una nuova autorizzazione. Essi devono soddisfare i requisiti della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.


Art. 161

Accordi di interoperabilità Gli accordi di interoperabilità esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge non necessitano di una nuova approvazione della FINMA.


Art. 162

Commercio di derivati Il Consiglio federale stabilisce quali operazioni in derivati ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sottostanno agli obblighi di comunicazione e riduzione del rischio.


Art. 163

Obbligo di presentare un'offerta 1

Chiunque, il 1° febbraio 1997, disponeva direttamente o indirettamente oppure d'intesa con terzi di titoli di partecipazione che gli conferivano il controllo di oltre il 33⅓ per cento, ma meno del 50 per cento dei diritti di voto di una società bersaglio, deve presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione quotati della società se acquista titoli di partecipazione e supera in tal modo il valore soglia del 50 per cento dei diritti di voto.

2

Il capoverso 1 si applica anche alle partecipazioni interessate dalle disposizioni sulle OPA per la prima volta il 1° maggio 2013.

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Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 164

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Pone in vigore gli articoli 112-115 (obbligo di commercio presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione) soltanto se opportuno alla luce degli sviluppi internazionali.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 201632 Art. 112-115: 1° agosto 201733 32 DCF del 25 nov. 2015.

33 O del 5 lug. 2017 (RU 2017 3713).

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Allegato

(art. 158)

Modifica di altri atti normativi Le leggi qui appresso sono modificate come segue: ...34 34 Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 5339.