1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2 Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3 Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4 Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
- a.
- la prima quotazione di titoli di partecipazione;
- b.
- la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
- c.
- l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
- d.
- la modifica del capitale sociale; e
- e.
- l'esercizio di diritti di alienazione.
5 È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.