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641.31

Legge federale
sull'imposizione del tabacco
(Legge sull'imposizione del tabacco, LImT)1

del 21 marzo 1969 (Stato 1° settembre 2017)

1 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 103 e 131 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 19684,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4041; FF 2016 4577).

4 FF 1968 II 580

Sezione 1: Disposizioni generali5

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 16

1 La Confederazione riscuote un'imposta sui tabacchi manufatti …7 come pure sui prodotti utilizzati come il tabacco (prodotti di sostituzione).

2 I termini tabacchi manufatti e prodotti di sostitu­zione sono definiti nell'ordinanza del 15 dicembre 19698 sull'imposi­zione del tabacco.

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

7 Espr. stralciata giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

8 [RU 1969 1289, 1974 1021 art. 4 cpv. 1, 1987 2321, 1993 331 n. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469 all. 4 n. 25, 2008 3159. RU 2009 5577 art. 43]. Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

Art. 2

Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti (imposta sul tabacco, dazi, imposta sul valore aggiunto), l'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)9 emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espressamente riservate ad un'altra autorità.10 Essa ha la facoltà d'impartire alle ditte iscritte nel re­gistro dei fabbri­canti, importatori e negozianti di materiale greggio, istru­zioni circa le indicazioni, giustificazioni e misure necessarie per ri­scuotere e rim­borsare le tasse nonché per operare dei controlli.

9 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4041; FF 2016 4577). È tenuto conto di detta mod. nelle disp. menzionate nella RU.

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).


Art. 3

Salvo disposizioni speciali della presente legge o delle rispettive ordi­nanze, i di­spo­sti che disciplinano dazi e tasse speciali, riscuo­tibili coll'esecuzione di prescri­zioni doganali, si applicano, per ana­­logia, all'imposta sul tabacco.

Sezione 2: Oggetto dell'imposta e obbligo di pagarla11

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 4

1 Sottostanno all'imposta:

a.
i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pron­ti al consumo e i tabacchi manufatti importati;
b.12
c.13
i prodotti di sostituzione.

214

3 Sono considerati pronti al consumo i tabacchi manufatti che fino al momento del consumo non subi­scono più nes­sun processo di fabbricazione industriale.

4 È considerato «Svizzera» il territorio doganale secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge del 18 marzo 200515 sulle dogane (LD).16

12 Abrogata dal n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

13 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

14 Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

15 RS 631.0

16 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

Art. 5

Sono esenti dall'imposta:

a.17
le merci in franchigia secondo l'articolo 8 LD18;
b.19
c.
i tabacchi manufatti non destinati al con­sumo;
d.20
i tabacchi manufatti per attenuare l'asma, se sono registrati come medicamenti.

17 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

18 RS 631.0

19 Abrogata dal n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

20 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

Art. 6

Sono soggetti all'imposta:

a.
sui tabacchi fabbricati in Svizzera: i fab­bri­canti dei prodotti pronti al consumo;
b.21
sui tabacchi manufatti importati: il debitore doganale.

21 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

Art. 7

1 Il successore fiscale è surrogato nei doveri e nei diritti fiscali già derivanti, per la presente legge, a terzi.

2 Sono considerati successori fiscali:

a.
gli eredi, in caso di decesso d'un contribuente o d'un succes­sore fiscale. L'erede è esentato dal pagamento nella misura in cui egli prova che l'imposta dovuta supera la sua parte succes­soria, com­presi gli anticipi sulla successione;
b.
i soci a responsabilità illimitata o i loro eredi dopo lo sciogli­mento d'una socie­tà commerciale senza personalità giuridica;
c.
la persona giuridica che ritira, con attivo e passivo, il patri­mo­nio o l'azienda di un'altra persona giuridica.

3 Se entrano in considerazione più successori fiscali, ciascuno deve adempiere personalmente i doveri imposti dalla presente legge e può valersi dei diritti giusta la medesima. Ogni successore fiscale libera gli altri per l'ammontare del suo paga­mento; il diritto di ricorso è disci­plinato secondo il rapporto giuridico tra loro esistente.

Art. 8

1 Sono responsabili solidalmente con il contribuente o il successore fiscale:

a.
per l'imposta dovuta da una persona giuridica, o società com­mer­ciale senza personalità giuridica, che è stata sciolta: le per­so­ne in­caricate della liquidazione, anche in caso di fallimento o di pro­cedura concordataria, fino a concorrenza del prodotto della li­qui­dazione;
b.
per l'imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la sede all'estero senza liquidazione: gli organi della persona giu­ri­dica di cui si tratta, fino a concorrenza del patrimonio netto di es­sa.

2 La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 cessa se es­se provano di aver fatto tutto il possibile per stabilire ed eseguire il cre­dito fiscale.

Sezione 3: Inizio dell'obbligo di pagare l'imposta e calcolo della stessa22

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).



Art. 9

1 L'imposta è dovuta:

a.
per i tabacchi manufatti prodotti in Sviz­ze­ra, dal momento in cui sono imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore;
b.23
per i tabacchi manufatti importati, secondo le prescrizioni che disciplinano l'inizio dell'obbliga­zione doganale;
c.24
per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.

2 Se i tabacchi manufatti prodotti in Svizze­ra, non imballati definitivamente per essere smerciati al consuma­tore, so­no consegnati a persone o ditte non iscritte nel registro di cui all'arti­colo 13, oppure vanno ad altra destina­zione, l'imposta è dovuta dal fabbricante non appena la merce lascia l'azienda; l'ali­quota d'im­posta applicabile è quella che grava sul prodotto fab­bricato, pronto al con­sumo, maggiormente imposto.

23 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

24 Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 10

1 L'imposta è stabilita:

a.
per le sigarette, i sigari e i cigarillos, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto;
b.25
per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto
c.
per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti, come pure per il tabacco da masticare e da fiuto, in per cento del prezzo al minuto.26

2 Se il prezzo al minuto contribuisce a stabilire l'aliquota d'impo­sta, quest'ultima si calcola per gli imballaggi d'assortimenti e gli imbal­laggi speciali, secondo il prezzo dell'imballaggio più usato nella ven­dita al minuto. I termini «imballaggi d'assorti­menti» e «imballaggi speciali» sono definiti più esattamente nell'ordinanza del 15 dicembre 196927 concer­nente l'imposizione sul tabacco.

3 Il prezzo che il fabbricante o l'importatore ha stampato sugli imbal­laggi per la vendita al minuto non può essere superato al momento della vendita.28

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4041; FF 2016 4577).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

27 Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

28 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

Art. 11

1 L'imposta sui tabacchi manufatti si calcola secondo le tariffe che figurano negli allegati I-IV.29

2 Per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della medesima e in vista dell'adeguamento alle aliquote d'im­po­sta in vigore nella Comunità europea, il Consiglio federale può:

a.
aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta sulle sigarette, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 200330 della presente legge;
b.
aumentare del 300 per cento al massimo le aliquote d'imposta sui sigari e i cigarillos, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;
c.
aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta sul tabacco trinciato fine, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;
d.
aumentare del 100 per cento al massimo le aliquote d'imposta sul tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e sugli altri tabacchi manufatti, come pure sul tabacco da masticare e da fiuto, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge.31

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

30 RU 2003 2460

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Sezione 4: Riscossione e restituzione dell'imposta33

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 13

1 La Direzione generale delle dogane tiene un registro:

a.
dei fabbricanti di tabacchi manufatti;
b.
degli importatori di tabacchi manufatti da rivendere;
c.
degli importatori di materiale greggio nonché dei negozianti di materiale greg­gio, anche indigeno.

2 Chiunque, nella Svizzera, fabbrica industrialmente tabacchi manufat­ti oppure li importa per rivenderli,

chiunque importa materiale greggio oppure commercia in Svizzera con detto materiale, indigeno o importato, deve farsi iscrivere nel regi­stro corrispondente.

3 L'iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni:

a.
i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti de­vo­no avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera, depositare un impegno di garanzia (revers) confor­me­mente all'articolo 14 e presentare una cau­zione se­condo l'arti­colo 21;
b.
gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera e deposi­ta­re un impegno di garanzia con­formemente all'arti­colo 14.

4 Ogni cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della sede o attività commerciale deve essere annunciato alla Direzione ge­nerale delle dogane. Le ditte che abbandonano l'attività com­mer­­ciale, il domicilio o la sede commerciale in Sviz­zera sono can­cel­late dal registro.

5 Il termine «materiale greggio» è definito nell'ordinanza del 15 dicembre 196934 concer­nente l'im­posizione sul tabacco.

34 Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

Art. 14

1 Mediante un impegno di garanzia (revers) depositato presso la Direzione generale delle dogane:

a.
i fabbricanti di tabacchi manufatti si ob­bli­gano a lavorare nella propria azienda o a consegnare unica­mente a ditte iscritte nel registro il materiale greggio, impor­tato o acqui­stato in Svizzera, come anche i tabacchi manufatti, non pronti al consumo, che essi hanno fabbricato o acquistato dalla produzione indigena;
b.
gli importatori e i negozianti di materiale greggio destinato alla fabbricazione industriale di tabacchi manufatti, si obbligano a consegnare il mate­riale greggio unicamente alle ditte iscritte nel registro;
c.
i fabbricanti di tabacchi manufatti, gli im­portatori di ta­bacchi manufatti …35 destinati ad es­sere rivenduti e i negozianti e gli importatori di materiale greg­gio si obbligano ad osservare le prescrizioni commerciali della pre­sente legge e dell'ordinanza 15 dicembre 196936 concernente l'im­posizione sul ta­bacco.

2 Ai titolari di impegni di garanzia (revers) è assegnato un nume­ro di controllo.

35 Espr. stralciata giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

36 Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).


Art. 15

1 I fabbricanti di tabacchi manufatti, i gestori di depositi fiscali autorizzati, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle dogane.37 Essi devono conservare, durante dieci anni, detto registro di controllo, i libri d'affari nonché i documenti giustificativi, presentarli a domanda dell'Amministrazione delle dogane e dare a questa tutte le informazioni sui fatti importanti per l'esecuzione della presente legge. L'Amministrazione delle dogane può, inoltre, far controllare dai suoi organi, in ogni momento e senza preavviso, i locali e gli impianti di fabbricazione, i magazzini e gli altri locali commerciali.

2 L'utilizzazione o la cessione di materiale greggio per scopi diversi dalla confezione di tabacchi manufatti è subordinata all'autorizzazio­ne dell'Amministrazione delle dogane. Se il materiale greggio è sta­to importato in franchigia, vengono successivamente riscossi i diritti di dogana.

3 La distruzione di materiale greggio e tabacchi manufatti non ancora imposti è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione delle dogane.

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 16

1 I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto. I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti:

a.
il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera;
b.
il numero dell'impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore;
c.
il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette).38

1bis Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all'espor­tazione sotto vigilanza doganale o posti in un deposito fiscale autorizzato.39

2 Per i tabacchi manufatti pronti al consumo, qui menzionati, so­no autorizzati uni­camente i seguenti imballaggi per la vendita al minu­to:

a.
sigari e sigarette: 100 pezzi al massimo, salvo si tratti d'im­bal­laggi d'assorti­menti;
b.
trinciato fino: 250 grammi, al massimo, di contenuto;
c.
trinciato, diverso dal fino: 1000 grammi, al massimo, di conte­nuto.

340

4 Per l'applicazione della presente legge, l'ordinanza 15 dicembre 196941 concernente l'im­posizione sul tabacco può imporre obblighi suppletivi ai commer­cianti e ai negozianti di tabac­chi manufatti.

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

39 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

40 Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

41 Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).


42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 17

1 L'aliquota d'imposta applicabile alle sorte di sigari e sigarette fab­bri­cate in Svizzera è prestabilita dall'Amministrazione delle dogane secondo i rapporti che il fabbricante deve presentare conforme­mente alle disposizioni dell'ordinanza 15 dicembre 196943 concernente l'im­posizione sul ta­bacco.

2 A richiesta, l'aliquota d'imposta per le sorte di sigari e sigarette che un importa­tore importa regolarmente è pure stabilita confor­memente al capoverso 1.

43 Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 18

1 L'imposta sui tabacchi manufatti, fabbricati in Svizzera o immessi in consumo all'uscita di un deposito fiscale autorizzato, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbri­cante o dal gestore del deposito fiscale autorizzato all'Amministrazione delle dogane.45

2 La dichiarazione fiscale è vincolante per il compilatore e, riser­vato il risultato d'un esame ufficiale, costituisce la base per la de­termina­zione dell'imposta in ogni sin­golo caso.

3 L'imposta sui tabacchi manufatti importati è stabilita dagli uffici doganali in base alle dichiarazioni doganali loro presentate. La forma della dichiarazione è retta dall'articolo 28 LD46.47

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

46 RS 631.0

47 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 19

1 L'imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all'imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c, il termine di pagamento scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell'esigibilità. L'Amministrazione delle dogane può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.49

2 Per le importazioni in traffico postale e turistico, per cui l'impor­tatore non produce una dichiarazione doganale scritta (art. 18 cpv. 3) e nei casi in cui non sussiste una garanzia conformemente all'arti­colo 21, l'imposta dev'essere pagata secondo le disposizioni concernenti i tributi doganali.50

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

50 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

Art. 2051

1 In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità.

2 L'Amministrazione delle dogane deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato.

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell'interesse di mora.

4 Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d'interesse.

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 21

1 I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all'articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell'articolo 76 LD52. La garanzia assicura tutti i crediti che l'Amministrazione delle dogane ha verso il fabbricante e l'importatore per il loro obbligo di pagare l'imposta sul tabacco, i diritti doganali e l'imposta sul valore aggiunto.53 La garanzia è liberata quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L'importo della garan­zia è sta­bilito dalla Direzione generale delle dogane.

2 La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manu­fatti per cui l'imposta è dovuta (diritto di pegno in materia d'imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono applicabili per analogia.

52 RS 631.0

53 Nuovo testo dei per. giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).



Art. 22

1 Se, in seguito ad errore dell'Amministrazione delle dogane, un'im­posta non fosse stata determinata affatto o lo fosse stata in­sufficien­te­mente oppure un rimborso fosse stato stabilito troppo alto, può es­sere rivendicata la differenza, in quanto non sia pre­scritta giusta l'ar­ti­colo 23.

2 Se la verificazione ufficiale della determinazione dell'imposta o il controllo azien­dale fa scoprire che un'imposta è stata riscossa indebi­tamente, la somma pagata di troppo è restituita d'ufficio.

Art. 23

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall'anno civile in cui è sorto.54

2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che du­ra una procedura di reclamo, ricorso o revisione concernente l'obbligo di pagare l'imposta o il credito fiscale.

3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è ad essa notificato. Un nuovo termine di prescri­zione comincia a decorrere ad ogni interru­zione.

4 La sospensione e l'interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenu­te al pagamento.

5 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare dall'anno civile in cui è sorto.55

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

55 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 24

1 L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all'assoggettato se:

a.57
la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 capoverso 1bis LD58;
b.
la merce è rimasta presso il fabbricante o l'importatore oppure il fabbricante, l'importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l'hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell'imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, all'Amministrazione delle dogane e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione;
c.
è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante o dell'importatore.59

2 Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell'ordinanza 15 dicembre 196960concernente l'imposizione sul tabacco.

3 L'imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazio­ne della merce in questione.

57 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

58 RS 631.0

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

60 Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

Art. 2561

1 L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all'assoggettato se:

a.
è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, acci­dentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato;
b.
sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l'articolo 86 capoverso 1 lettera a LD62.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

62 RS 631.0

Sezione 5: Depositi fiscali autorizzati63

63 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 2664

1 Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabac­chi manufatti in sospensione d'imposta in un deposito fiscale autorizzato.

2 Per gestione si intende in particolare l'immagazzinamento, la ricezione e la preparazione in vista della spedizione.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 26a65

1 Possono essere autorizzati come depositi fiscali:

a.
aziende di fabbricazione;
b.
depositi franchi.

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l'Amministrazione delle dogane rilascia l'autorizzazione.

3 L'autorizzazione è ritirata se:

a.
le condizioni di rilascio non sono più adempiute; o
b.
il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.

65 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 26b66

I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza dell'Ammini­strazione delle dogane.

66 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 26c67

I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l'arti­colo 21 capoverso 1 per l'imposta e gli altri tributi.

67 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 26d68

I gestori di depositi fiscali autorizzati sottostanno alle misure di controllo di cui all'articolo 15.

68 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 26e69

1 Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

2 Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all'esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

3 La garanzia termina quando:

a.
i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o
b.
l'esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.

4 Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all'Amministra­zione delle dogane ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.

69 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Sezione 6: Tabacco indigeno70

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 2771

Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver udito le cerchie interessate, i prezzi alla produzione secondo le sorte e qualità come anche i sup­ple­menti per le spese di ritiro e fermentazione del tabacco.

71 Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325; FF 1992 III 294).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).



Art. 28

1 L'ordinanza 15 dicembre 196973 concernente l'imposizione sul tabacco disciplina l'as­sunzione del tabacco indigeno da parte dei fabbricanti di tabacchi ma­nufatti.

2 Il Consiglio federale può:

a.
obbligare i fabbricanti di tabacchi manufatti a ritirare il ta­bacco indigeno in proporzioni sopportabili rispetto al tabacco importato da essi lavorato. Detto ritiro obbligatorio è tuttavia limitato al raccolto d'una superficie di 1000 ettari;
b.74
obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno;
c.75
obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo.76

3 Il fondo di finanziamento di cui al capoverso 2 lettera b è gestito dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco e sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.77

4 Il fondo di prevenzione del tabagismo di cui al capoverso 2 lettera c è gestito da un'organizzazione di prevenzione e sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport.78

73 Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

75 Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 2460; FF 2002 2453).l Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

77 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

78 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).


Art. 29

Il Consiglio federale può chiedere la collaborazione dei Cantoni e delle orga­nizza­zioni economiche. Chiunque sia chiamato a colla­bo­rare è sottoposto alle disposi­zioni sul segreto d'ufficio, appli­cabili al perso­nale federale.

Sezione 7: Restituzione di un importo rimborsato o condonato a torto79

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).


Art. 3080

1 Se l'imposta è stata rimborsata o condonata a torto, l'Amministra­zione delle dogane ne chiede la restituzione.

2 Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal momento in cui l'Amministrazione delle dogane ne ha avuto notizia, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui è sorto.

3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione ufficiale per far valere la restituzione; essa è sospesa fintanto che l'assoggettato non può essere escusso in Svizzera.

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Sezione 8: Rimedi giuridici81

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 31

1 Le decisioni della Direzione generale delle dogane possono es­sere impugnate con reclamo nel termine di trenta giorni dalla no­tifica­zione.

2 Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione ge­nerale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni preci­se e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, vi saranno alle­ga­ti.

3 Se il reclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane ri­esa­mina la de­ci­sione senza essere vincolata alle conclusioni pre­sentate.

4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato riti­rato, quando degli indizi facciano supporre che la deci­sione impu­gnata non sia conforme alla legge.

5 La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i ri­medi giu­ridici.

Art. 3282

1 I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell'ambito della procedura d'imposizione doganale sono retti dalla LD83.

2 Le altre decisioni degli uffici doganali emanate sulla base della pre­sente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

3 Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4041; FF 2016 4577).

83 RS 631.0

Sezione 9: Disposizioni penali85

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 3587

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:

a.
sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manufatti;
b.
consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall'azienda di produzione tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto;
c.
ottiene a torto un rimborso o un condono d'imposta oppure un altro vantaggio fiscale indebito,

è punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell'imposta sottratta o dell'indebito profitto, se tale quintuplo supera 30 000 franchi.

2 È fatto salvo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 197488 sul diritto penale amministrativo (DPA).

3 In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

88 RS 313.0

Art. 3689

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'appli­cazione legale dell'imposta sui tabacchi manufatti:

a.
non assolvendo l'obbligo d'annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o negoziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
b.
fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione fiscale o doganale o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di condono dell'imposta, o presen­tando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
c.
fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;
d.
contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
e.
aggravando, impedendo o impossibilitando l'esecuzione normale di una verifica contabile, d'un altro controllo ufficiale o di un'ispezione locale;
f.
consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di tabacchi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro;
g.
cedendo o impiegando, senza autorizzazione dell'Amministra- zione delle dogane, materiale greggio a scopi diversi dalla fabbricazione di tabacchi manufatti;
h.
vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al dettaglio,

è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

2 Sono fatti salvi gli articoli 14-16 DPA90.

3 In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

4 È fatta salva l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale91 se si tratta di un'infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera e.

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

90 RS 313.0

91 RS 311.0

Art. 3792

Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in conse­gna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione tabacchi manu­fatti, di cui sa o deve presumere che l'imposta è stata sot­tratta, è punito con la pena applicabile all'au­tore.

92 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

Art. 3893

Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 38a94

Sono circostanze aggravanti:

a.
l'incitamento di una o più persone a commettere un'infrazione fiscale;
b.
la commissione di infrazioni fiscali per mestiere o per abitu­dine.

94 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 39

1 Chiunque contravviene alle prescrizioni commerciali;
chiunque, iscritto nel registro quale fabbricante, importatore o nego­ziante di materiale greggio, omette d'annunciare il cambiamento di ragione sociale, domicilio personale, sede sociale o attività commer­ciale; chiunque contravviene altrimenti a una prescrizione della pre­sen­te legge sull'impo­sizione di tabacchi manufatti o di un'ordinanza d'esecuzione, alle istruzioni di carattere ge­ne­ra­le emanate in base a tali prescrizioni o elude una decisione notifi­catagli indivi­dualmente con la comminatoria della pena con­templata nel presente articolo,

è punito con una multa fino a 5000 franchi.

2 È punibile anche chiunque agisce per negligenza.

Art. 4095

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA96 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

96 RS 313.0

Art. 4298

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta o una frode fiscale e un'infrazione doganale, la pena applicabile è quella prevista per l'infrazione più grave; essa può essere aumentata adeguatamente.

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 4399

1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presente legge e al DPA100.

2 L'autorità incaricata del procedimento e del giudizio è l'Amministra­zione delle dogane.

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

100 RS 313.0

Art. 43a101

La prescrizione dell'azione penale conformemente all'articolo 11 capoverso 2 DPA102 si applica a tutte le infrazioni fiscali.

101 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

102 RS 313.0

Art. 44

1 In casi gravi di sottrazione o messa in pericolo dell'imposta o di frode fiscale, commesse in un'azienda, la Direzione generale delle do­gane può ordinare la cancellazione dell'azienda, per una durata mas­sima di cinque anni, dal registro dei fabbricanti, importatori o nego­zianti di materiale greggio oppure rifiutare l'iscri­zione.

2 In casi gravi d'ottenimento illecito di contributi o di elusione di resti­tuzione, la Direzione generale delle dogane può privare l'autore e l'azienda da lui rappresen­tata dei contributi per un periodo massimo di cinque anni.

Sezione 10: Disposizioni finali104

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 45105

La tariffa dei dazi sui tabacchi è prevista al capitolo 24 della tariffa generale allegata alla legge del 9 ottobre 1986106 sulla tariffa delle dogane.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

106 RS 632.10; giusta l'art. 5 cpv. 1 della L sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giu. 2004 (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo di queste modifiche può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Inoltre le modifiche sono riprese nella tariffa generale pubblicata su Internet all'indirizzo www.dogana.admin.ch.


Art. 46

A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a.
il capo quarto della seconda parte e l'allegato «Tariffa dei dazi sui tabacchi» della legge federale del 20 dicembre 1946107 su l'assicu­razione per la vecchiaia e per i superstiti;
b.
il numero IV lettera b della legge federale del 19 dicembre 1963108 che modifica quella su l'assicurazione per la vecchiaia e per i su­perstiti.

Art. 48

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della pre­sente legge. Es­so emana le necessarie disposizioni d'esecu­zione.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1970110

110 DCF del 7 ago. 1969.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 novembre 2012111


1 Le sigarette e il tabacco trinciato fine, assoggettati all'imposta in Svizzera dal 1° dicembre 2012 al 31 marzo 2013, sono imposti come segue:

a.
quantità che non superano le vendite in Svizzera e le importazioni del periodo di riferimento 2011/2012, ridotte del 5 per cento: secondo la tariffa d'imposta valida fino al 31 marzo 2013;
b.
quantità supplementari: secondo la nuova tariffa d'imposta.

2 I tabacchi manufatti fabbricati e importati dal 1° dicembre 2012 il cui prezzo al minuto è stato adeguato conformemente all'aumento della tariffa d'imposta del 1° aprile 2013 sono imposti secondo la nuova tariffa d'imposta.

Allegato I112

112 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 della LF del 19 dic. 2008 (RU 2009 5561; FF 2008 423). Aggiornato dal n. I dell'O del 14 nov. 2012 (Tariffa d'imposta per i tabacchi manufatti e i prodotti di sostituzione), in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6085). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. qui avanti (precedenti tariffe cfr. RU 2010 4279).

(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per le sigarette

L'imposta ammonta a 11,832 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 21,210 centesimi il pezzo.

Osservazioni

1.
La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera a di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2.
L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento speci­fico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

Allegato II113

113 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 della LF del 19 dic. 2008 (; ). Aggiornato dal n. II della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4041; FF 2016 4577). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. qui avanti (precedenti tariffe cfr. RU 2009 5561).

(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua

L'imposta ammonta a 0,56 centesimi il pezzo e all'1 per cento del prezzo al minuto.

Osservazioni

1.
La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera b di aumentare del 300 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2.
L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento speci­fico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

Allegato III114

114 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 della LF del 19 dic. 2008 (RU 2009 5561; FF 2008 423). Aggiornato dal n. I dell'O del 14 nov. 2012 (Tariffa d'imposta per i tabacchi manufatti e i prodotti di sostituzione) (RU 2012 6085) e dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4041; FF 2016 4577). Vedi anche le disp. trans. delal mod. del 14 nov. 2011 qui avanti (precedenti tariffe cfr. RU 2009 5561).

(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato fine

L'imposta ammonta a 38 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 80 franchi il chilogrammo.

Osservazioni

1.
La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera c di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per chilogrammo e all'imposta minima per chilogrammo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2.
L'aliquota d'imposta globale per chilogrammo risultante dall'elemento specifico relativo al peso in chilogrammi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

Allegato IV115

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012 (Tariffa d'imposta per i tabacchi manufatti e i prodotti di sostituzione), in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6085). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. qui avanti (precedenti tariffe cfr. RU 2009 5561).

(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro) e per il tabacco da masticare e da fiuto

L'imposta ammonta a:

a.
per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro):
12 per cento del prezzo al minuto;
b.
per il tabacco da masticare e da fiuto:
6 per cento del prezzo al minuto.

Allegato V116

116 Abrogato dal n. II cpv. 2 della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).