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172.010.31

Legge federale
sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale
della proprietà intellettuale

(LIPI)

del 24 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19943,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

3 FF 1994 III 873

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione

1 L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)4 è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.

2 L'IPI è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria.

3 L'IPI è gestito in base a principi economico-aziendali.

4 Nuova espr. giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2 Compiti

1 L'IPI adempie i seguenti compiti:

a.5
cura la preparazione e l'esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d'invenzione, la protezione di design, i diritti d'autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;
b.
esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale;
c.
offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorità federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprietà intellettuale;
d.
rappresenta la Svizzera, se necessario d'intesa con altre unità amministrative della Confederazione, nell'ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale;
e.
collabora nell'ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la proprietà intellettuale;
f.
partecipa alla cooperazione tecnica nell'ambito della proprietà intellettuale;
g.
fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.

2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all'IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.6

3 L'IPI collabora con l'Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere.

3bis Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l'IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.7

4 Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione.

5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432).

6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

7 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

Sezione 2: Organi e personale

Art. 3 Organi

1 Gli organi dell'IPI sono:

a.
il Consiglio d'Istituto;
b.
il direttore;
c.
l'organo di revisione.

2 Essi vengono designati dal Consiglio federale.

Art. 4 Consiglio d'Istituto

1 Il Consiglio d'Istituto si compone del presidente e di otto altri membri.

2 Approva il rapporto di gestione, il conto d'esercizio e il preventivo dell'IPI.

3 Presenta al Consiglio federale una domanda d'approvazione riguardante il regolamento delle tasse.8

4 Determina la composizione della direzione.

5 L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 20009 sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.10

8 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

9 RS 172.220.1

10 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 6688 6705).

Art. 5 Direttore

1 Nell'esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranità, il direttore è vincolato alle direttive del Consiglio federale o del Dipartimento competente; sono salvi l'articolo 1 capoverso 2 e la legislazione speciale.

2 Il direttore, a capo della direzione, fornisce all'autorità di vigilanza un rapporto annuale sull'attività dell'IPI.

Art. 6 Organo di revisione

L'organo di revisione verifica la contabilità e redige un rapporto all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

Art. 7 Gestione

1 La direzione è responsabile della gestione dell'IPI sempre che, conformemente agli articoli 4 o 8 capoverso 3, ciò non sia espressamente di competenza del Consiglio d'Istituto.

2 Essa allestisce ogni anno il rapporto di gestione, il conto d'esercizio e il preventivo.

Art. 8 Personale

1 L'IPI assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

2 Nell'assunzione del personale l'IPI gode di ampie competenze.

3 Le condizioni d'assunzione dei membri della direzione sono fissate dal Consiglio d'Istituto. L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale si applica per analogia.12

11 RS 172.220.1

12 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 6688 6705).

Sezione 3: Vigilanza

Art. 9

1 L'IPI è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.

2 Sono salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l'alta vigilanza del Parlamento sull'amministrazione.

Sezione 4: Pianificazione e finanziamento

Art. 10 Pianificazione

La pianificazione dell'IPI per quanto riguarda l'esercizio e l'evoluzione ha luogo segnatamente con i seguenti strumenti:

a.
il piano direttivo;
b.
una pianificazione quadriennale permanente;
c.
il preventivo annuale.
Art. 11 Tesoreria

1 L'IPI dispone di un conto corrente presso la Confederazione.

2 La Confederazione accorda all'IPI prestiti a tassi d'interesse di mercato per assicurargli la liquidità.

3 L'IPI investe il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d'interesse di mercato.

Art. 1213 Mezzi d'esercizio

I mezzi d'esercizio dell'IPI sono composti dalle tasse riscosse per l'esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.

13 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

Art. 13 Tasse per attività in virtù della sovranità

1 L'IPI riscuote tasse in relazione al rilascio e al mantenimento di titoli di protezione nell'ambito del diritto dei beni immateriali, alla tenuta e all'edizione di registri, al rilascio di autorizzazioni e alla sorveglianza sulle società di gestione nonché alle pubblicazioni prescritte legalmente.

214

3 Il regolamento delle tasse dell'IPI sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

14 Abrogato dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

Art. 16 Riserve

1 L'utile dell'IPI viene utilizzato per costituire le riserve.

2 Le riserve servono all'IPI per finanziare investimenti futuri; esse non devono superare un importo adeguato alle esigenze dell'IPI.

Art. 17 Esenzione fiscale

1 L'IPI gode dell'esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.

2 È salvo il diritto federale in materia di:

a.
imposta sul valore aggiunto su rimunerazioni di cui all'articolo 14;
b.
imposta preventiva e tasse di bollo.

Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore16

16 Nuovo testo giusta il n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

Art. 1817

17 Abrogato dal n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

Art. 1918

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:19 1° gennaio 1996
art. 3 e 4 cpv. 1, 2 e 4: 15 novembre 1995
art. 4 cpv. 3 e 13 cpv. 3: 1° gennaio 1997

18 Abrogato dal n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

19 DCF del 25 ott. 1995.

Appendice

Modificazione di altri atti legislativi

20

20 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 5050.