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834.1

Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1

del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 116 capoversi 3 e 4, 117 capo­verso 1, 122 e 123 della Costituzione federale (Cost.)2;3

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

Capo primo:4 Applicabilità della LPGA

4 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Capo primo a: Indennità6

6 Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

I. Diritto all'indennità per chi presta servizio7

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Art. 1a8 ...9

1 Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

a.
il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
b.
che prestano servizio militare a titolo volontario; o
c.
che prestano servizio nell'amministrazione militare.10

1bis In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.11

2 Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 199512 sul servizio civile sostitutivo.

2bis Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.13

3 Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'inden­nità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 201914 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 53 capoverso 3 LPPC.15

4 I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 201116 sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199517 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.18

4bis Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).20

5 Le persone di cui ai capoversi 1-4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».

8 Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

9 Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

10 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).

11 Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

12 RS 824.0

13 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

14 RS 520.1

15 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 20 dic. 2019 protezione della popolazione e sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4995; FF 2019 477).

16 RS 415.0

17 RS 510.10

18 Nuovo testo giusta dall'art. 34 n. 4 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).

19 RS 831.10

20 Introdotto dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).

II. Specie delle indennità

Art. 422 Indennità di base

Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Art. 523

23 Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Art. 624 Assegni per i figli

1 Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti.

2 Danno diritto all'assegno:

a.
i figli della persona prestante servizio;
b.
i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuita­mente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.25

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

25 Nuovo testo giusta l'all. n. III della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

Art. 726 Assegno per spese di custodia

1 Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d'età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all'assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità e disciplina i det­tagli.

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Art. 827 Assegni per l'azienda

1 Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'al­tra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lu­cra­tivo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un'attività dipendente.

2 Le persone prestanti servizio che lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro periodo di ser­vizio di una certa durata, nell'azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consi­glio federale emana le prescrizioni particolari.28

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

28 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).

III. Calcolo delle indennità

Art. 929 Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati

1 Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'in­dennità totale massima.

2 L'indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10.

2bis Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 199530 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.31

3 Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. È computato l'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

4 Durante l'istruzione di base nella protezione civile, l'indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto od in parte un'istruzione militare di base.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

30 RS 510.10

31 Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

Art. 1032 Indennità di base durante gli altri servizi

1 L'indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'artico­lo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del ser­vizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1-3.

2 Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1-3.

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Art. 10a33 Indennità di base tra due servizi

Per i servizi di cui all'articolo 30 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 199534, il diritto all'indennità dopo la scuola reclute è retto dall'articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall'articolo 10. L'articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.

33 Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

34 RS 510.10

Art. 1135 Calcolo dell'indennità

1 Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS36.37 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'in­dennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

36 RS 831.10

37 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).

Art. 1238

38 Abrogato dal n. I della LF del 6 mar. 1959, con effetto dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

Art. 1440

40 Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Art. 1642 Importo minimo e massimo

1 Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

a.
45 per cento per le persone senza figli;
b.
65 per cento per le persone con un figlio;
c.
70 per cento per le persone con almeno due figli.

2 Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

a.
37 per cento per le persone senza figli;
b.
55 per cento per le persone con un figlio;
c.
62 per cento per le persone con almeno due figli.

3 Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

a.
25 per cento per le persone senza figli;
b.
40 per cento per le persone con un figlio;
c.
50 per cento per le persone con almeno due figli.

4 L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'inden­nità totale massima secondo l'articolo 16a.

5 L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1-3.

6 L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azien­da sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Art. 16a43 Indennità totale massima

1 L'indennità totale massima ammonta a 245 franchi44 al giorno.45

2 Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.

43 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1195).

44 Indennità giusta l'art. 7 cpv. 1 dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

IIIa.46 Indennità in caso di maternità

46 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Art. 16b Aventi diritto

1 Ha diritto all'indennità la donna che:

a.
era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS47,48 durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
b.
durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per al­meno cinque mesi;
c.
al momento del parto:
1.
è una salariata ai sensi dell'articolo 10 LPGA49,
2.
è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
3.
collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti.

2 Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

a.50
durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
b.
al momento del parto non sono salariate o indipendenti.

47 RS 831.10

48 Nuova espr. giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

49 RS 830.1

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137).

Art. 16c51 Inizio del diritto e durata del versamento dell'indennità

1 Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto.

2 L'indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto.

3 In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:

a.
immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e
b.
la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

4 Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137).

Art. 16d52 Estinzione del diritto

1 Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3.

3 Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'at­tività lucra­tiva o muore

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137).

Art. 16e Importo e calcolo dell'indennità

1 L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

2 L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

Art. 16f Importo massimo

1 L'indennità di maternità ammonta al massimo a 196 franchi53 al giorno. L'artico­lo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.

2 L'indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

53 Indennità giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

Art. 16g Priorità dell'indennità di maternità

1 L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

a.
dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b.
dell'assicurazione per l'invalidità;
c.
dell'assicurazione contro gli infortuni;
d.
dell'assicurazione militare;
e.
delle indennità di cui agli articoli 9 e 10;
f.54
delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n-16s per lo stesso figlio.

2 Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto a un'inden­nità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

a.
la legge federale del 19 giugno 195955 sull'assicurazione per l'invalidità;
b.
legge federale del 18 marzo 199456 sull'assicurazione malattie;
c.
legge federale del 20 marzo 198157 sull'assicurazione contro gli infortuni;
d.
legge federale del 19 giugno 199258 sull'assicurazione militare;
e.
legge del 25 giugno 198259 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

54 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

55 RS 831.20

56 RS 832.10

57 RS 832.20

58 RS 833.1

59 RS 837.0

Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un'indennità di mater­nità più elevata o di durata maggiore nonché un'indennità di adozione e prelevare con­tri­buti specifici per il loro finanziamento.

IIIb.60 Indennità in caso di paternità

60 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019 (RU 2020 4689; FF 2019 2815 3191). Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

Art. 16i Aventi diritto

1 Ha diritto all'indennità l'uomo che:

a.
è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
b.
era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS61 durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio;
c.
durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
d.
al momento della nascita del figlio:
1.
è un salariato ai sensi dell'articolo 10 LPGA62,
2.
è un indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
3.
collabora nell'azienda della moglie percependo un salario in contanti.

2 Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità degli uomini che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

a.
non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c;
b.
al momento della nascita del figlio non sono salariati o indipendenti.
Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

1 L'indennità di paternità può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.

2 Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all'indennità inizia tale giorno.

3 Il diritto all'indennità si estingue:

a.
alla scadenza del termine quadro;
b.
dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;
c.
se il padre muore;
d.
se il figlio muore; o
e.
se la filiazione paterna si estingue per sentenza.
Art. 16k Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliere

1 L'indennità di paternità è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.

2 Il padre ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliere.

3 Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.

4 Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Art. 16l Importo e calcolo dell'indennità

1 L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di paternità.

2 All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'arti-colo 11 capoverso 1

3 All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

Art. 16m Priorità dell'indennità di paternità

1 L'indennità di paternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

a.
dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b.
dell'assicurazione per l'invalidità;
c.
dell'assicurazione contro gli infortuni;
d.
dell'assicurazione militare;
e.
delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

2 Se fino all'inizio del diritto all'indennità di paternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di paternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

a.
legge federale del 19 giugno 195963 sull'assicurazione per l'invalidità;
b.
legge federale del 18 marzo 199464 sull'assicurazione malattie;
c.
legge federale del 20 marzo 198165 sull'assicurazione contro gli infortuni;
d.
legge federale del 19 giugno 199266 sull'assicurazione militare;
e.
legge del 25 giugno 198267 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

IIIc.68 Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio

68 Introdotto dal n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).


Art. 16n Aventi diritto

1 Hanno diritto all'indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che:

a.
interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio; e
b.
al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:
1.
sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPGA69,
2.
sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
3.
collaborano nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

2 Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.

3 Il Consiglio federale disciplina:

a.
il diritto all'indennità dei genitori affilianti;
b.
il diritto all'indennità di persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b.
Art. 16o Figlio con gravi problemi di salute

Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

a.
si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
b.
il decorso o l'esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
c.
sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei geni­tori; e
d.
almeno un genitore deve interrompere l'attività lucrativa per assistere il figlio.
Art. 16p Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

1 Per il versamento dell'indennità di assistenza è previsto un termine quadro di 18 mesi.

2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.

3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16n.

4 Il diritto si estingue:

a.
alla scadenza del termine quadro; o
b.
dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere.

5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.

Art. 16q Forma e numero delle indennità giornaliere

1 L'indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.

2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.

3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari.

4 Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.

Art. 16r Importo e calcolo dell'indennità

1 L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di assistenza.

2 All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'ar­ticolo 11 capoverso 1.

3 All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

Art. 16s Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

1 Il versamento dell'indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:

a.
assicurazione contro la disoccupazione;
b.
assicurazione per l'invalidità;
c.
assicurazione contro gli infortuni;
d.
assicurazione militare.

2 Se fino all'inizio del diritto all'indennità di assistenza vi era un diritto a un'inden­nità giornaliera in virtù dell'articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l'indennità di assistenza corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

a.
legge federale del 19 giugno 195970 sull'assicurazione per l'invalidità;
b.
legge federale del 18 marzo 199471 sull'assicurazione malattie;
c.
legge federale del 20 marzo 198172 sull'assicurazione contro gli infortuni;
d.
legge federale del 19 giugno 199273 sull'assicurazione militare;
e.
legge del 25 giugno 198274 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

IV. Disposizioni varie

Art. 17 Esercizio del diritto

1 L'avente diritto fa valere l'indennità presso la cassa di compen­sazione compe­tente. Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece:

a.
i suoi congiunti, se egli trascura verso di loro gli obblighi di mantenimento o di assistenza;
b.
il datore di lavoro che versa un salario all'avente diritto du­ran­te il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.75

2 Il Consiglio federale designa la cassa di compensazione competente e regola la procedura. Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi alla competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA76.77

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

76 RS 830.1

77 Per. introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 18 Fissazione dell'indennità

1 L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fis­sare l'indennità dovuta ai loro salariati.

2 L'indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell'articolo 51 LPGA78. In deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.79

78 RS 830.1

79 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 1980 Pagamento delle indennità

1 L'indennità è pagata all'avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:

a.
su richiesta dell'avente diritto, l'indennità è pagata ai congiunti;
b.
se l'avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA81, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall'as­sistenza pubblica o privata.

2 L'indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell'inizio del diritto esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

3 L'indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

81 RS 830.1

Art. 19a82 Contributi alle assicurazioni sociali

1 Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

a.
all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
b.
all'assicurazione per l'invalidità;
c.
all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
d.
se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.83

1bis I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195284 sugli assegni familiari nell'agricoltura.85

2 Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall'obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.

82 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653).

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

84 RS 836.1

85 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Art. 2086 Prescrizione e compensazione

1 In deroga all'articolo 24 LPGA87 il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

a.
per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alle indennità;
b.
in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16d;
c.
in caso di paternità, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j;
d.
per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, cinque anni dopo l'ultimo giorno del congedo di assistenza.88

2 I crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAVS89 e dalla legge federale del 20 giugno 195290 sugli assegni familiari nell'agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge.

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

87 RS 830.1

88 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

89 RS 831.10

90 RS 836.1

Art. 20a91 Responsabilità

1 I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:

a.
per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 let­tera b e 33-36 LPPC92;
b.
per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC;
c.
per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.

2 Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.

3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicem­bre 196893 sulla procedura amministrativa.

91 Introdotto dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).

92 RS 520.1

93 RS 172.021

Capo secondo: Organizzazione

Art. 21 Organi e disposizioni applicabili

1 La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collabo­razione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'Ufficio federale del servizio civile94 e degli i­stituti d'impiego.95

2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS96 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero AVS97. La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 della LAVS è retta dagli articoli 78 LPGA98 e, per analogia, 52, 70 e 71a della LAVS.99

3 In deroga all'articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 1995100, quella dei contabili dell'organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 1994101 sulla protezione civile.102

94 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019.

95 Per. introdotto dall'art. 93 della LF del 23 mar. 1962 sulla protezione civile (RU 1962 1131; FF 1961 1417). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

96 RS 831.10

97 Nuova espr. giusta l'all. n. 34 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

98 RS 830.1

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

100 RS 510.10

101 [RU 1994 2626, 1995 1227 all. n. 9, 1996 1445 all. n. 14. RU 2003 4187 art. 76 n. 1]. Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).

102 Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 22103 Copertura delle spese di amministrazione

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prele­vano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno104. È applicabile l'articolo 69 della LAVS105.

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

104 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

105 RS 831.10

Art. 23 Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA106)107

1 L'articolo 72 della LAVS108 si applica per analogia.109

2 La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'inva­lidità110 ...111 istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione e lo sviluppo ulteriore dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

106 RS 830.1

107 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

108 RS 831.10

109 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

110 Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653).

111 Parte di per. abrogata dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 24112 Particolarità concernenti il contenzioso

1 In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA113, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

2 In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85bis capoversi 2 e 3 LAVS114 è applicabile per analogia.115

112 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

113 RS 830.1

114 RS 831.10

115 Nuovo testo giusta dall'all. n. 113 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Capo quarto: Finanziamento

Art. 26117 Regola

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

a.
dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla LAVS118;
b.
dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

118 RS 831.10

Art. 27119 Supplementi ai contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i su­perstiti

1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli arti­co­li 3 e 12 della LAVS120, eccettuate le persone assicurate secondo l'articolo 2 della LAVS.121

2 Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo non può ecce­dere 24 franchi122 all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola sca­lare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito è mantenuto il rapporto tra la percen­tuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 del­la LAVS. L'articolo 9bis della LAVS è applicabile per analogia.123

3 I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vec­chiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14-16 della LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA124 che vi figurano.125

119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

120 RS 831.10

121 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

122 Contributo giusta l'art. 9 dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, nel testo della mod. del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4683).

123 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

124 RS 830.1

125 Introdotto dal n. VII della LF del 4 ott. 1968 che modifica quella sull'AVS (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 28126 Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

3 L'amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 2017127 sui fondi di compensazione.

126 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

127 RS 830.2

Capo quinto:128 Rapporto con il diritto europeo

128 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Art. 28a129

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999130 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004131;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009132;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71133;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72134.

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del­l'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960135 istitutiva dell'As­sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II del­l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

129 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

130 RS 0.142.112.681

131 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apri­le 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

132 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

133 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazio­ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

134 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali­tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

135 RS 0.632.31

Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie136

136 Originario Capo quinto.

Art. 29a139 Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all'artico­lo 33 LPGA140, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 1959141 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge.

2 Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della LAVS142, incluse le deroghe alla LPGA.

139 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2770; FF 2000 205). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

140 RS 830.1

141 RS 661

142 RS 831.10

Art. 32145

145 Abrogato dal n. II art. 6 n. 8 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e Xbis del CO (Contratto di lavoro), con effetto dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1967 II 249).

Disposizione finale della modifica del 20 marzo 1981147

147 RU 1982 1676 all. n. 3; FF 1976 III 155. Abrogate dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003148

148 RU 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595

1. Indennità per chi presta servizio

1 Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

2 Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell'entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.

2. Indennità in caso di maternità

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall'entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del diritto all'indennità secondo l'articolo 16d.

3. Contratti d'assicurazione

1 Le clausole di contratti d'assicurazione che prevedono indennità giornaliere in caso di maternità decadono con l'entrata in vigore dell'ordinamento relativo alle indennità di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti.

2 Rimane salvo il diritto a indennità giornaliere inerenti a un parto avvenuto prima.