01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
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01.01.2015 - 31.01.2015
01.10.2012 - 31.12.2014
01.01.2012 - 30.09.2012
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01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.04.2009 - 31.05.2009
01.01.2009 - 31.03.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.03.2006
01.01.2003 - 30.06.2005
01.01.2001 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno) (LIPG)1 del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 42, 61 capoverso 43, 116 capoversi 3 e 4, 1224 e 1235
della Costituzione federale6 (Cost.); 7 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951, decreta: Capo primo:8 Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20009 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

RU 1952 1050 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

2

Questa disp. corrisponde all'art. 34ter cpv. 1 lett. d della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).

3

Questa disp. corrisponde all'art. 22bis cpv. 6 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).

4

Questa disp. corrisponde all'art. 64 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).

5

Questa disp. corrisponde all'art. 64bis della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).

6 RS

101

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

8

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

9 RS

830.1

834.1

Indennità per perdita di guadagno 2

834.1

Capo primo a: Indennità10 I. Diritto all'indennità per chi presta servizio11
a12 …13

1

Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo.

2

Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 199514 sul servizio civile sostitutivo.

2bis

Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.15 3

Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un'indennità, giusta l'articolo 46 della legge federale del 17 giugno 199416 sulla protezione civile.

4

I partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport, giusta l'articolo 8 della legge federale del 17 marzo 197217 che promuove la ginnastica e lo sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori, giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199518, sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.

5

Le persone di cui ai capoversi 1-4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».


Art. 2

e 319 10 Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

12 Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

13 Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

14 RS

824.0

15 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

16 [RU

1994 2626, 1995 1227 all. n. 9, 1996 1445 all. n. 14. RU 2003 4187 art. 76 n. 1].

Vedi ora l'art. 22 cpv. 1 della LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).

17 RS

415.0

18 RS

510.10

19 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

LF

3

834.1

II. Specie delle indennità

Art. 4


20

Indennità di base

Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.


Art. 5


21



Art. 6


22
Assegni per i figli

1

Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti.

2

Danno diritto all'assegno: a. i figli della persona prestante servizio; b. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.23


Art. 7


24

Assegno per spese di custodia 1

Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d'età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all'assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità e disciplina i dettagli.


Art. 8


25

Assegni per l'azienda 1

Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un'attività dipendente.

2

Le persone prestanti servizio che lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro periodo di 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

21 Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

23

Nuovo testo giusta il n. III dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

Indennità per perdita di guadagno 4

834.1

servizio di una certa durata, nell'azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.26 III. Calcolo delle indennità

Art. 9


27

Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati 1

Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

2

L'indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10.

3

Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. È computato l'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

4

Durante l'istruzione di base nella protezione civile, l'indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto od in parte un'istruzione militare di base.


Art. 10


28

Indennità di base durante gli altri servizi 1

L'indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio.

È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1-3.

2

Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1-3.


Art. 11


29

Calcolo dell'indennità 1

Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la legge federale del 20 dicembre 26

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

LF

5

834.1

194630 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull'AVS»). Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

2

Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.


Art. 12


31



Art. 13


32
Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio all'8 per cento dell'indennità totale massima.


Art. 14


33



Art. 15


34
Assegno per l'azienda L'assegno per l'azienda è del 27 per cento dell'indennità totale massima.


Art. 16


35

Importo minimo e massimo 1

Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a: a. 45 per cento per le persone senza figli; b. 65 per cento per le persone con un figlio; c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.

2

Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a: 30 RS

831.10

31

Abrogato dal n. I della LF del 6 mar. 1959 (RU 1959 565; FF 1958 975).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

33 Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Indennità per perdita di guadagno 6

834.1

a. 37 per cento per le persone senza figli; b. 55 per cento per le persone con un figlio; c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.

3

Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a: a. 25 per cento per le persone senza figli; b. 40 per cento per le persone con un figlio; c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

4

L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.

5

L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1-3.

6

L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale.

a36 Indennità totale

massima

1

L'indennità totale massima ammonta a 21537 franchi al giorno.38 2

Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.

IIIa.39 Indennità in caso di maternità
b Aventi diritto

1

Ha diritto all'indennità la donna che: a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS40 durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto; b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;

36

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1195).

37 Ora: 245 fr. (art. 7 cpv. 1 dell'O 11 del 24 set. 2010 - RS 831.108).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

39 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

40 RS

831.10

LF

7

834.1

c. al momento del parto: 1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10 della LPGA41; 2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA; o 3. collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti.

2

Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

3

Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione: a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a; b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.

c Inizio del diritto

1

Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto.

2

In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

d42 Estinzione del diritto Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.

e Importo e calcolo dell'indennità 1

L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

2

L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

f Importo massimo

1

L'indennità di maternità ammonta al massimo a 17243 franchi al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.

2

L'indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

g Priorità dell'indennità di maternità 1

L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

a. dell'assicurazione contro la disoccupazione; 41 RS

830.1

42 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 3 ott. 2003 alla fine del presente testo.

43 Ora: 196 fr. (art. 7 cpv. 2 dell'O 11 del 24 set. 2010 - RS 831.108).

Indennità per perdita di guadagno 8

834.1

b. dell'assicurazione per l'invalidità; c. dell'assicurazione contro gli infortuni; d. dell'assicurazione militare;

e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

2

Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente: a. la legge federale del 19 giugno 195944 sull'assicurazione per l'invalidità; b. legge federale del 18 marzo 199445 sull'assicurazione malattie; c. legge federale del 20 marzo 198146 sull'assicurazione contro gli infortuni; d. legge federale del 19 giugno 199247 sull'assicurazione militare; e. legge del 25 giugno 198248 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

h Rapporto con il diritto cantonale A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un'indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento.

IV. Disposizioni varie

Art. 17

Esercizio del diritto 1

L'avente diritto fa valere l'indennità presso la cassa di compensazione competente.

Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece: a. i suoi congiunti, se egli trascura verso di loro gli obblighi di mantenimento o di assistenza;

b. il datore di lavoro che versa un salario all'avente diritto durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.49 2

Il Consiglio federale designa la cassa di compensazione competente e regola la procedura. Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi alla competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA50.51 44 RS

831.20

45 RS

832.10

46 RS

832.20

47 RS

833.1

48 RS

837.0

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

50 RS

830.1

51 Per. introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

LF

9

834.1


Art. 18

Fissazione dell'indennità

1

L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fissare l'indennità dovuta ai loro salariati.

2

L'indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell'articolo 51 LPGA52. In deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.53

Art. 19


54

Pagamento delle indennità 1

L'indennità è pagata all'avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi: a. su richiesta dell'avente diritto, l'indennità è pagata ai congiunti; b. se l'avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA55, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall'assistenza pubblica o privata.

2

L'indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell'inizio del diritto esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

3

L'indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

a56 Contributi alle assicurazioni sociali 1

Sull'indennità devono essere pagati i contributi: a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. all'assicurazione per l'invalidità; c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno; d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.57 52 RS

830.1

53 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

55 RS 830.1

56

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Indennità per perdita di guadagno 10

834.1

1bis

I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195258 sugli assegni familiari nell'agricoltura.59 2 Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall'obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.


Art. 20


60

Prescrizione e compensazione 1

In deroga all'articolo 24 LPGA61 il diritto alle indennità non ricevute si estingue, per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione e, in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16d.

2

I crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge sull'AVS62 e dalla legge federale del 20 giugno 195263 sugli assegni familiari nell'agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge.

Capo secondo: Organizzazione

Art. 21

Organi e disposizioni applicabili 1

La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'organo d'esecuzione del servizio civile e degli istituti d'impiego.64 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'AVS65 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato. La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui 58 RS

836.1

59 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

61 RS 830.1

62 RS

831.10

63 RS

836.1

64

Per. introdotto dall'art. 93 della LF del 23 mar. 1962 sulla protezione civile (RU 1962 1131; FF 1961 1417). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr.

2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

65 RS

831.10

LF

11

834.1

all'articolo 49 della legge sull'AVS è retta dagli articoli 78 LPGA66 e, per analogia, 52, 70 e 71a della legge sull'AVS.67 3 In deroga all'articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 199568, quella dei contabili dell'organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 199469 sulla protezione civile.70

Art. 22


71

Copertura delle spese di amministrazione A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno 72 . È applicabile l'articolo 69 della legge sull'AVS73.


Art. 23

Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA74)75 1

L'articolo 72 della legge sull'AVS76 si applica per analogia.77 2

La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità78 …79 istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione e lo sviluppo ulteriore dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

66 RS

830.1

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

68 RS

510.10

69 [RU

1994 2626, 1995 1227 all. n. 9, 1996 1445 all. n. 14. RU 2003 4187 art. 76 n. 1].

Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).

70 Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

72

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 109). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

73 RS

831.10

74 RS

830.1

75 Nuovo testo giusta il n.14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

76 RS

831.10

77 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

78

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653).

79 Parte di per. abrogata dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Indennità per perdita di guadagno 12

834.1

Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 24


80

Particolarità concernenti il contenzioso 1

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA81, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

2

In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA , i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85bis capoversi 2 e 3 LAVS82 è applicabile per analogia.83

Art. 25

Disposizioni penali

Gli articoli 87 e 91 della legge sull'AVS84 sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

Capo quarto: Finanziamento

Art. 26

85 Regola I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: a. dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla legge sull'AVS86; b. dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

80 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

81 RS

830.1

82 RS

831.10

83 Nuovo testo giusta il n. 113 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

84 RS

831.10

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

86 RS

831.10

LF

13

834.1


Art. 27


87

Supplementi ai contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 1

Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS88, eccettuate le persone assicurate secondo l'articolo 2 della legge sull'AVS.89 2 Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo non può eccedere 23 franchi all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9bis della legge sull'AVS è applicabile per analogia.90 3 I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14-16 della legge sull'AVS91 sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA92 che vi figurano.93


Art. 28


94

Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno 1

Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» è costituito un fondo indipendente al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

2

Le entrate e le uscite dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno sono registrate in un conto separato e presentate in un bilancio separato.

3

Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

4

Il Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione 87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

88 RS

831.10

89

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

90

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

91 RS

831.10

92 RS

830.1

93

Introdotto dal n. VII della LF del 4 ott. 1968 che modifica quella sull'AVS (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

94 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2010 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

Indennità per perdita di guadagno 14

834.1

dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'articolo 110 LAVS95 si applica per analogia.

Capo quinto:96 Rapporto con il diritto europeo
a97 1 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7198 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.99 l'Accordo del 21 giugno 1999100 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004101 e del 27 maggio 2008102 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72103 nella loro versione aggiornata; b.104 la Convenzione del 4 gennaio 1960105 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

2

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

95 RS

831.10

96 Introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

97 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 13 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali), in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

98 R (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell'Acc. AELS riveduto.

99 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 8 del DF del 13 giu. 2008 (rinnovo dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania), in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2411; FF 2008 1823).

100 RS

0.142.112.681 101 RU

2006 995

102 RS 0.142.112.681.1 103 R (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza

sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Acc. AELS riveduto.

104 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

105 RS

0.632.31

LF

15

834.1

Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie106

Art. 29


107

Disposizioni applicabili Le disposizioni della legge sull'AVS108 concernenti il trattamento di dati personali, l'effetto sospensivo, l'assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.

a109 Comunicazione di

dati

1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPGA110, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 1959111 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge.

2

Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della legge sull'AVS112, incluse le deroghe alla LPGA.


Art. 30


113



Art. 31


114


Art. 32


115


Art. 33

Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse I decreti cantonali concernenti l'istituzione delle casse cantonali di compensazione e i regolamenti delle casse di compensazione professionali devono contenere le disposizioni necessarie all'applicazione della presente legge.

106 Originario

Capo quinto.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

108 RS

831.10

109 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2770; FF 2000 205). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

110 RS

830.1

111 RS

661

112 RS

831.10

113 Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

114 Abrogato dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

115 Abrogato dal n. II art. 6 n. 8 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e Xbis del CO (Contratto di lavoro) (RU 1971 1461; FF 1967 II 249).

Indennità per perdita di guadagno 16

834.1


Art. 34

Entrata in vigore ed esecuzione 1

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

2

…116

3

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie.

Disposizione finale della modifica del 20 marzo 1981117 Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003118 1. Indennità per chi presta servizio 1 Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

2

Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell'entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.

2. Indennità in caso di maternità Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98
giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall'entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del diritto all'indennità secondo l'articolo 16d.

3. Contratti d'assicurazione 1 Le clausole di contratti d'assicurazione che prevedono indennità giornaliere in caso di maternità decadono con l'entrata in vigore dell'ordinamento relativo alle indennità di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti. 2 Rimane salvo il diritto a indennità giornaliere inerenti a un parto avvenuto prima.

116 Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 177).

117 RU 1982 1676 all. n. 3; FF 1976 III 155. Abrogate dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

118 RU

2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595