01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.10.2012 - 31.12.2014
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.04.2009 - 31.05.2009
01.01.2009 - 31.03.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
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01.01.2001 - 31.12.2002
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1

Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
in caso di servizio militare, servizio civile
o servizio di protezione civile
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno)
1 (LIPG)2

del 25 settembre 1952 (Stato 5 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22bis capoverso 6,34ter capoverso 1 lettera d, 64 e 64bis
della Costituzione federale3;4
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951, decreta:

Capo primo:5 Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità
per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente
una deroga alla LPGA.

RU 1952 1050 1

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2770;
FF 2000 205).

2

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

3

[CS 1 3; RU 1959 933]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 59 cpv. 4, 61
cpv. 4, 122 e 123 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2770; FF 2000 205).

5

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

6

RS 830.1

834.1

Indennità per perdita di guadagno 2

834.1

Capo primo a: Indennità7 I. Diritto all'indennità
a8 Aventi diritto all'indennità 1 Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce
Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo.

2 Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 19959 sul servizio
civile.

3 Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un'indennità, giusta l'articolo 46 della legge federale del 17 giugno 199410 sulla protezione civile.

4 I partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport, giusta
l'articolo 8 della legge federale del 17 marzo 197211 che promuove la ginnastica e lo
sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori, giusta l'articolo 64
della legge militare del 3 febbraio 199512, sono equiparati alle persone di cui al
capoverso 1.

5 Le persone di cui ai capoversi 1-4 sono denominate, nella presente legge, «persone
prestanti servizio».


Art. 2


13

Compensazione

I crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge federale del 20 dicembre 194614
su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge
sull'AVS») e dalla legge federale del 20 giugno 195215 sugli assegni familiari nell'agricoltura, possono essere compensati con le indennità dovute in forza della presente legge.


Art. 3


16

Prescrizione

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA17, il diritto all'indennità si prescrive
entro cinque anni dalla fine del servizio per il quale è dovuta.

7

Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

8

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

9

RS 824.0

10

RS 520.1

11

RS 415.0

12

RS 510.10

13

Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

14

RS 831.10

15

RS 836.1

16

Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

17

RS 830.1

L F

3

834.1

II. Specie delle indennità

Art. 4


18

Indennità di base

Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.


Art. 5


19



Art. 6

20Assegni per i figli 1 Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al
capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio
o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti.

2 Danno diritto all'assegno: a.

i figli della persona prestante servizio; b.

i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.21

Art. 7


22

Assegno per spese di custodia 1 Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più
figli (art. 6) d'età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all'assegno per spese di custodia
se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi
almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità e disciplina i dettagli.


Art. 8

23Assegni per l'azienda 1 Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che dirigono
un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente
alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di
soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo,
in quanto non conseguano un reddito superiore da un'attività dipendente.

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

19

Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

21

Nuovo testo giusta il n. III dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1). Vedi anche la
disp. fin. di questa modificazione alla fine del presente testo.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1959 565; FF 1958 975).

Indennità per perdita di guadagno 4

834.1

2 Le persone prestanti servizio che lavorano in un'azienda agricola in qualità di
familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro periodo di
servizio di una certa durata, nell'azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.24 III. Calcolo delle indennità

Art. 9


25

Indennità di base
a.

Scuola reclute

1 L'indennità giornaliera di base durante la scuola reclute ammonta al 20 per cento
dell'indennità totale massima.

2 L'indennità giornaliera di base per le reclute che hanno diritto ad assegni per i figli
è calcolata in base all'articolo 11.

3 Alla persona prestante servizio civile che non ha assolto la scuola reclute spetta,
per il numero di giorni del servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola
reclute, il 20 per cento dell'indennità di base massima. È tenuto conto dell'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.


Art. 10


26

b. Servizi di avanzamento per accedere a un grado superiore
o a una nuova funzione (servizio di avanzamento) 1 L'indennità giornaliera di base durante i servizi di avanzamento di lunga durata
richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, ammonta al
65 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 45 per
cento dell'indennità totale massima.

2 Il Consiglio federale definisce i servizi di avanzamento per l'accesso a un grado
superiore o a una nuova funzione.


Art. 11


27

c. Altre prestazioni di servizio 1 L'indennità giornaliera di base durante le altre prestazioni di servizio ammonta al
65 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 20 per
cento dell'indennità totale massima.

2 Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante
il reddito da cui sono prelevati i contributi conformemente alla legge sull'AVS28. Il 24

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57 62;
FF 1975 I 1185).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

28

RS 831.10

L F

5

834.1

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'ufficio
federale competente di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle
indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non
esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto
assumere una tale attività.


Art. 12


29



Art. 13


30
Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta al 20 per cento dell'indennità totale massima per il
primo figlio e al 10 per cento per ogni altro figlio.


Art. 14


31



Art. 15


32
Assegno per l'azienda L'assegno per l'azienda è del 27 per cento dell'indennità totale massima.


Art. 16


33

Limite massimo e minimo garantito 1 L'indennità totale è ridotta nella misura in cui eccede l'indennità totale massima
secondo l'articolo 16a.34 2 Essa è inoltre ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima
del servizio, ma soltanto fino a un'aliquota minima del 50 per cento dell'indennità
totale massima secondo l'articolo 16a. Durante i servizi di avanzamento tale aliquota minima ammonta al 70 per cento. L'aliquota minima spetta anche alle persone
prestanti servizio che non esercitavano un'attività lucrativa prima di entrare in servizio.35 3 L'assegno per spese di custodia e l'assegno per l'azienda sono calcolati separatamente dall'indennità totale e pagati sempre senza riduzioni.36 29

Abrogato dal n. I della LF del 6 mar. 1959 (RU 1959 565; FF 1958 975).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

31

Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1976 57 62; FF 1975 I 1185).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1974 166; FF 1973 I 1213).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1976 57 62; FF 1975 I 1185).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

Indennità per perdita di guadagno 6

834.1

a37 Indennità totale massima 1 Dall'entrata in vigore della modifica legislativa del 18 dicembre 199838 (6a revisione), l'indennità totale massima ammonta a 215 franchi (= stato di 1946 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica) al giorno.39 2 Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità
totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale
determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il
12 per cento.

IV. Disposizioni varie

Art. 17

Esercizio del diritto 1 La persona prestante servizio deve far valere il suo diritto all'indennità presso la
cassa di compensazione competente. Se non esercita egli stesso il suo diritto, hanno
veste per agire in sua vece: a.

i congiunti della persona prestante servizio, se questi non adempie verso di
essi gli obblighi di mantenimento o di assistenza; b.

il datore di lavoro che versa un salario o uno stipendio alla persona prestante
servizio per il periodo di servizio.

2 Il Consiglio federale designa la cassa di compensazione competente e regola la
procedura. Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi
alla competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA40.41

Art. 18

Fissazione dell'indennità 1 L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata
la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad
essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fissare l'indennità dovuta ai loro salariati.

2 L'indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell'articolo 51
LPGA42. In deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.43 37

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57 62;
FF 1975 I 1195).

38

RU 1999 1571; FF 1998 2695 39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

40

RS 830.1

41

Per. introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

42

RS 830.1

43

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

L F

7

834.1


Art. 19

Pagamento delle indennità 1 ...44

2 L'indennità è pagata alla persona prestante servizio, ad eccezione dei seguenti casi: a.

se la persona prestante servizio lo richiede, l'indennità può essere pagata ai
suoi congiunti;

b.45 se la persona prestante servizio trascura i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza, le indennità concesse per le persone aventi diritto all'assistenza o
al mantenimento possono, su richiesta, essere pagate, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA46, agli interessati stessi se non dipendono dalla
pubblica assistenza o ai loro rappresentanti legali.

c.47 ...

3 L'indennità è pagata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata
la domanda. Le persone prestanti servizio che prima di entrare in servizio esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, semprechè
motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

4 Il pagamento dell'indennità è subordinato alla richiesta in conformità delle prescrizioni legali e alla prova del servizio prestato.

a48 Contributi alle assicurazioni sociali 1 Sull'indennità si devono pagare contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti, ai rami assicurativi ad essa collegati e se del caso all'assicurazione contro
la disoccupazione. Questi contributi devono essere assunti nella misura del 50 per
cento ciascuna dalle persone prestanti servizio e dal Fondo di compensazione delle
indennità di perdita di guadagno.

2 Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare
certi gruppi di persone dall'obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non
saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.


Art. 20


49

44

Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

45

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

46

RS 830.1

47

Abrogata dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

48

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 1393 1396; FF 1985 I 653).

49

Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

Indennità per perdita di guadagno 8

834.1

Capo secondo: Organizzazione

Art. 21

Organi e disposizioni applicabili 1 La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti
con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la
protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli
organi di protezione.50 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le
disposizioni della legge sull'AVS51 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione
delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il
numero d'assicurato. La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui
all'articolo 49 della legge sull'AVS è retta dagli articoli 78 LPGA52 e, per analogia,
52, 70 e 71a della legge sull'AVS.53 3 In deroga all'articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori
e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 199554, quella dei
contabili dell'organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 199455
sulla protezione civile.56

Art. 22


57

Copertura delle spese di amministrazione A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività
lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad
esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre,
essere concessi sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle
indennità per perdita di guadagno58. È applicabile l'articolo 69 della legge
sull'AVS59.

50

Per. introdotto dall'art. 93 della LF del 23 mar. 1962 sulla protezione civile, in vigore dal
1° gen. 1963 (RS 520.1).

51

RS 831.10

52

RS 830.1

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal
1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

54

RS 510.10

55

RS 520.1

56

Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1959 565; FF 1958 975).

58

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319;
FF 1968 II 109). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

59

RS 831.10

L F

9

834.1


Art. 23

Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA60)61 1 L'articolo 72 della legge sull'AVS62 si applica per analogia.63 2 La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità64 ...65 istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al
Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione e lo sviluppo ulteriore
dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha
diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 24


66

Particolarità concernenti il contenzioso 1 In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA67, i ricorsi contro decisioni delle casse
cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

2 In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all'estero sono
giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero. Il Consiglio
federale può prevedere una diversa competenza. Gli articoli 85bis capoverso 3 e 86
della legge sull'AVS68 sono applicabili per analogia.


Art. 25

Disposizioni penali

Gli articoli 87 e 91 della legge sull'AVS69 sono applicabili alle persone che violano
le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

60

RS 830.1

61

Nuovo testo giusta il n.14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

62

RS 831.10

63

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

64

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 1393 1396; FF 1985 I 653).

65

Parte di per. abrogata dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

66

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

67

RS 830.1

68

RS 831.10

69

RS 831.10

Indennità per perdita di guadagno 10

834.1

Capo quarto: Finanziamento

Art. 26


70

Regola

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono
forniti:

a.

dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla legge sull'AVS71; b.

dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di
guadagno.


Art. 27


72

Supplementi ai contributi dell'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti

1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli
articoli 3 e 12 della legge sull'AVS73, eccettuati gli assicurati facoltativi.

2 Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della
legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo
conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa
pagano un contributo da 1574 a 500 franchi l'anno, secondo le loro condizioni
sociali. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono digradati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della
legge sull'AVS. L'articolo 9bis della legge sull'AVS è applicabile per analogia.75 3 I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14-16 della legge sull'AVS76 sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA77 che vi figurano.78 70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1959 565; FF 1958 975).

71

RS 831.10

72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1959 565; FF 1958 975).

73

RS 831.10

74

Ora 13 fr. (art. 7 dell'O 03 du 20 set. 2002 - RS 831.108).

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 1393 1396; FF 1985 I 653).

76

RS 831.10

77

RS 830.1

78

Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1). Introdotto dal
n. VII della LF del 4 ott. 1968 che modifica quella sull'AVS (RU 1969 120;
FF 1968 I 671).

L F

11

834.1


Art. 28


79

Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità
per perdita di guadagno Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità
per perdita di guadagno» è costituito un fondo indipendente nel quale sono conteggiate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge. Per norma, tale fondo non deve essere inferiore alla metà dell'importo delle uscite annuali. Esso è
amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione
dell'assicurato per la vecchiaia e per i superstiti ed è impiegato nello stesso modo. È
applicabile l'articolo 110 della legge sull'AVS80.

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 29


81

Disposizioni applicabili Le disposizioni della legge sull'AVS82 concernenti il trattamento di dati personali,
l'effetto sospensivo, l'assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per
analogia.

a83 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su
richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPGA84, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno
195985 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24
di tale legge.

2 Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della legge sull'AVS86, incluse
le deroghe alla LPGA.


Art. 30


87

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1976 57 62; FF 1975 I 1185).

80

RS 831.10

81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

82

RS 831.10

83

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2770; FF 2000 205). Nuovo testo
giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

84

RS 830.1

85

RS 661

86

RS 831.10

87

Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

Indennità per perdita di guadagno 12

834.1


Art. 31

Modificazione di altre leggi federali 1 La legge federale dell'11 aprile 188988 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: a.

nell'articolo 93, la locuzione «le indennità agli obbligati al servizio per perdita di guadagno» è sostituita da «le indennità di perdita di guadagno per gli
obbligati al servizio militare e di protezione civile»; b.

l'articolo 219 seconda classe lettera i è modificato come segue: ...89.90

2 L'articolo 15 dell'Organizzazione militare91, è abrogato.

3 Nell'articolo 20 della legge sull'AVS92 e negli articoli 23 e 24 della legge federale
del 19 giugno 195993 su l'assicurazione per l'invalidità, l'espressione «legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al
servizio militare e di protezione civile» è sostituita da «legge federale del 25 settembre 1952 sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al
servizio militare e di protezione civile».94

Art. 32


95



Art. 33

Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse I decreti cantonali concernenti l'istituzione delle casse cantonali di compensazione e
i regolamenti delle casse di compensazione professionali devono contenere le disposizioni necessarie all'applicazione della presente legge.


Art. 34

Entrata in vigore ed esecuzione 1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

2 ...96

3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie.

88

RS 281.1

89

Testo inserito nella L menzionata.

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1976 57 62; FF 1975 I 1185).

91

[CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, , 1959
2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, 1972 1069 art. 15 n. 3,
1979 114 art. 72 lett. e, 1975 11, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992
288 all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5, 1994 1622 art. 22 cpv. 2.
RU 1995 4093 all. n. 7].

92

L'art. 20 cpv. ha ora un nuovo testo.

93

RS 831.20

94

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57 62;
FF 1975 I 1185).

95

Abrogato dal n. II art. 6 n. 8 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e Xbis
del CO (Contratto di lavoro) (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

96

Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

L F

13

834.1

Disposizione finale della modificazione del 20 marzo 198197 Se la persona prestante servizio è tenuta per sentenza giudiziale o per convenzione
extragiudiziale a contribuire alle spese di mantenimento di un figlio naturale a tenore
del Codice civile svizzero98 nel testo vigente innanzi il 1° gennaio 1978, per la concessione degli assegni per i figli giusta l'articolo 6 LIPG tale figlio è considerato
figlio della persona prestante servizio.

97

RS 832.20 all. n. 3.

98

RS 210

Indennità per perdita di guadagno 14

834.1