01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
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641.61

Legge federale
sull'imposizione degli oli minerali

(LIOm)

del 21 giugno 1996 (Stato 1° luglio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 86 e 131 capoverso 1 lettera e nonché 2 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 19953,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

3 FF 1995 III 137

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

La Confederazione riscuote:

a.
un'imposta sugli oli minerali gravante l'olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i car­bu­ranti;
b.
un supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti.
Art. 2 Definizioni

1 Sono considerati olio di petrolio, altri oli minerali, gas di petrolio e prodotti otte­nuti dalla loro lavorazione ai sensi della presente legge:

a.
gli oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fos­sile ottenuti ad alta temperatura; i prodotti analoghi nei quali i costituenti aro­matici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici (voce di tariffa 27074);
b.
gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (voce di tariffa 2709);
c.5
gli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; le prepa­razioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 per cento o più di olio di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono l'elemento di base; residui di oli (voce di tariffa 2710);
d.
il gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce di tariffa 2711);
e.
le preparazioni lubrificanti (voce di tariffa 3403).

2 Le merci qui appresso sono considerate carburanti a tenore della presente legge, sempre che siano utilizzate come carburanti:

a.
l'olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione secondo il capoverso 1;
b.
gli idrocarburi aciclici e ciclici (voci di tariffa 2901 e 2902);
c.
gli alcoli aciclici e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2905);
d.
gli eteri, gli eteri-alcoli, gli eteri-fenoli, gli eteri-alcoli-fenoli, i perossidi di alcoli, i perossidi di eteri, i perossidi di chetoni (di costituzione chimica defini­ta o no), e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di ta­riffa 2909);
e.
i prodotti della voce di tariffa 3811, eccettuate le preparazioni antidetonanti e gli additivi per oli lubrificanti;
f.
i prodotti della voce di tariffa 3814;
g.
gli alchilbenzeni in miscele e gli alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 (voce di tariffa 3817);
h.
i prodotti della voce di tariffa 3824;
i.6
i biodiesel e le miscele della voce di tariffa 3826;
j.7
le altre merci che, miscelate o no, sono utilizzate o destinate a essere utilizzate come carburante.

3 Nel senso della presente legge si considera:

a.
«imposta», l'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli mine­rali;
b.
«importatore», chiunque trasporta una merce attraverso il confine, nonché la persona per conto della quale la merce viene importata;
c.
«depositario autorizzato», chiunque è in possesso di un'autorizzazione dell'au­torità fiscale che lo abilita a trasformare, estrarre, fabbricare o detenere, in un deposito autorizzato, merci non tassate;
d.8
«biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

4 RS 632.10 all.

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 3 lug. 2020 01, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2091).

6 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 dell'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331).

7 Introdotta dall'all. 3 n. 1 dell'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331).

8 Introdotta dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Art. 2a9 Designazione dei biocarburanti

Il Consiglio federale designa i biocarburanti di cui all'articolo 2 capoverso 3 let­tera d.

9 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Art. 3 Oggetto dell'imposta

1 Sono soggette all'imposta:

a.
la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di merci secondo l'arti­colo 1 e l'articolo 2 capoversi 1 e 2;
b.
l'importazione di tali merci nel territorio svizzero.

2 Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.

Art. 4 Sorgere del credito fiscale

1 Il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci. Per immissione in consumo s'intende:

a.
per le merci importate, il momento della loro immissione in libera pratica do­ganale;
b.
per le merci in depositi autorizzati (art. 27-32), il momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate;
c.
per le merci svincolate da un regime di sospensione (art. 32), il momento secondo la lettera a o la lettera b;
d.
per le merci fabbricate al di fuori di un deposito autorizzato, il momento della loro fabbricazione.

2 Il credito fiscale sorge inoltre:

a.
per la differenza d'imposta gravante le merci tassate che sono cedute o uti­lizza­te a posteriori per scopi soggetti ad un'aliquota più elevata: nel momento in cui le merci sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione;
b.
per le merci esenti da imposta che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti all'imposta: nel momento in cui esse sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione.
Art. 5 Autorità fiscale

1 L'autorità fiscale è l'Amministrazione federale delle dogane. Essa esegue tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge e impartisce tutte le istruzioni necessarie a tal riguardo la cui emanazione non è espressamente riservata a un'altra autorità.

2 L'autorità fiscale conteggia le spese di riscossione sulle entrate dell'imposta sui carburanti.

Art. 6 Controlli da parte dell'autorità fiscale

1 L'autorità fiscale è abilitata a effettuare controlli in qualsiasi momento e senza pre­avviso, in particolare presso i contribuenti e le persone che devono tenere una con­tabilità merci o hanno presentato una domanda di restituzione.

2 L'autorità fiscale può esigere tutte le informazioni e i libri contabili, i documenti commerciali e altri documenti importanti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 7 Assistenza amministrativa

1 L'autorità fiscale può invitare a collaborare:

a.
i Cantoni e i Comuni per compiti connessi alla restituzione dell'imposta all'agri­coltura;
b.
le organizzazioni incaricate dell'esecuzione di provvedimenti connessi all'ap­provvigionamento economico del Paese.

2 Le polizie cantonali e comunali sono tenute a denunciare all'autorità fiscale tutte le infrazioni al diritto fiscale in materia di oli minerali, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale, e ad assecondare tale autorità nell'accerta­mento dei fatti nonché nel perseguimento dell'autore.

3 Sono tenuti a informare l'autorità fiscale, sempre che le informazioni richieste pos­sano essere importanti ai fini dell'esecuzione della presente legge:

a.
le autorità amministrative della Confederazione nonché gli istituti e le regìe federali autonomi;
b.
le autorità cantonali, distrettuali, circondariali e comunali;
c.
le organizzazioni che nell'ambito della loro attività si occupano di compiti di diritto pubblico.
Art. 8 Segreto

Chiunque è tenuto a collaborare all'esecuzione della presente legge o a informare l'autorità fiscale deve mantenere il segreto nei confronti di terzi per quanto concerne gli accertamenti fatti nell'esercizio delle sue funzioni e rifiutare loro la consultazione di atti ufficiali.

Sezione 2: Assoggettamento all'imposta

Art. 9 Persone soggette all'imposta

Sono soggetti all'imposta:

a.
gli importatori;
b.
i depositari autorizzati;
c.
le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci tassate per scopi soggetti a un'aliquota più elevata;
d.
le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non tassate.
Art. 10 Successione fiscale

1 Il successore fiscale subentra alla persona soggetta all'imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge.

2 Sono reputati successori fiscali:

a.
gli eredi in caso di decesso della persona soggetta all'imposta o del suc­ces­sore fiscale;
b.
i consoci con responsabilità personale o i loro eredi all'atto della liqui­da­zione di una società senza personalità giuridica;
c.
la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l'azien­da da un'altra persona giuridica.

3 Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti della società sino a concorrenza della loro quota ereditaria e i soci con responsabilità personale nei limiti della loro responsabilità.

4 Trattandosi di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonoma­mente i diritti risultanti dalla presente legge.

Art. 11 Responsabilità solidale

Rispondono solidalmente con la persona soggetta all'imposta o con il successore fiscale:

a.
in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza per­so­nalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella pro­cedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza del prodotto della liquida­zione;
b.
in caso di scioglimento di una persona giuridica che ha trasferito la sua sede all'estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell'importo patrimoniale netto della persona giuridica.

Sezione 3: Tariffe

Art. 12 Tariffa d'imposta

1 L'imposta sugli oli minerali è riscossa secondo la tariffa contenuta nell'Allegato 1 della presente legge.

2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 300 franchi per 1000 litri a 15°C.

Art. 12a10 Agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido

1 L'imposta sul gas naturale e sul gas liquido utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all'imposta secondo la tariffa dell'imposta sugli oli minerali.

2 L'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell'allegato 1a della presente legge.

10 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Art. 12b11 Agevolazione fiscale per biocarburanti

1 Su richiesta, per i biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

a.
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile;
b.
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti non inquinano l'ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;
c.
la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità;
d.
le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente;
e.
i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.

2 Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a-d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

3 Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione dei biocarburanti non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazio­nale.

4 Il Consiglio federale determina l'entità dell'agevolazione fiscale; a questo riguardo tiene conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.

11 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Art. 12c12 Prova e tracciabilità dei biocarburanti

1 Chiunque intenda ottenere un'agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3.

2 La prova consiste in:

a.
indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei biocarburanti attraverso tutte le fasi della produzione; e
b.
documenti a sostegno di tali indicazioni.

3 L'autorità fiscale può esigere che l'esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.

4 Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l'onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.

12 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Art. 12d13 Domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti

1 La domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti deve essere presentata per scritto all'autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

2 L'autorità fiscale decide in merito all'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Segreteria di Stato del­l'economia.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

13 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Art. 12e14 Neutralità dei proventi

1 Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate, al più tardi il 31 dicembre 2028, mediante una maggiore imposizione della benzina e dell'olio Diesel.

2 Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina e per l'olio Diesel contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamen­te le aliquote modificate.

14 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2028 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Art. 14 Imposta differenziata secondo l'impiego della merce

1 Le merci per le quali la tariffa d'imposta prevede aliquote differenziate secondo l'impiego sono assoggettate all'aliquota inferiore se la persona che le impiega ha depositato un impegno circa l'uso prima del sorgere del credito fiscale.

2 Chiunque fornisce merci assoggettate all'aliquota inferiore deve:

a.
tenere una contabilità merci e
b.
notificare al destinatario che la merce è oggetto di una riserva d'uso.
Art. 15 Olio da riscaldamento extra leggero

1 Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero deve adempiere gli obblighi di cui all'articolo 14 capoverso 2.

2 È considerato olio da riscaldamento extra leggero il gasolio destinato al riscalda­mento, colorato e marcato.

3 I prodotti contenenti olio da riscaldamento extra leggero, che non sono stati colo­rati né marcati, sono assoggettati all'aliquota prevista per l'olio Diesel.

4 Il Consiglio federale determina la procedura e fissa il tipo di colorazione e di mar­catura. La decolorazione è vietata.

Art. 16 Tasse

Per le decisioni e altre prestazioni possono essere riscosse tasse. Le aliquote sono fissate dal Consiglio federale.

Sezione 4: Esenzioni dall'imposta e restituzioni dell'imposta15

15 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Art. 17 Esenzioni

1 Sono esenti dall'imposta:

a.
le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali;
b.
le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi;
c.
le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infor­tu­nio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale;
d.
l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio;
e.
le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie;
f.
le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale;
g.16
le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200717 sullo Stato ospite;
h.18
le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

1bis Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura.19

2 Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti:

a.
destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea;
b.
destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destina­zione dell'estero;
c.
importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta;
d.
ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili.

3 ...20

16 Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

17 RS 192.12

18 Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

19 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951).

20 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951).

Art. 18 Restituzione dell'imposta

1 È restituita l'imposta riscossa:

a.
sugli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburante, convogliati in un deposito autorizzato al fine di recuperarli allo stato liquido;
b.
sulle merci tassate, nuovamente immesse in un deposito autorizzato e per le quali, entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta, il depositario pre­senta una domanda di restituzione.

1bis L'imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessio­narie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.21

1ter La parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla pre­parazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.22

2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra da taglio naturale o la pesca professionale.23

3 Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell'imposta se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d'interesse generale.

3bis Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 non possono essere chieste restituzioni dell'imposta secondo il capo­verso 3.24

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti.

5 Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse.

21 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951).

22 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2020 07 (RU 2007 2693; FF 2006 2283 2305).

24 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Sezione 5: Riscossione dell'imposta

Art. 19 Dichiarazione fiscale

1 Chiunque importa merci ai sensi della presente legge deve consegnare, contemporaneamente alla dichiarazione doganale, una dichiarazione fiscale.

2 Chiunque è autorizzato a consegnare periodicamente la dichiarazione fiscale può dichiarare provvisoriamente le merci importate. Egli deve prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

Art. 20 Dichiarazione fiscale periodica

1 Gli importatori autorizzati dalla Direzione generale delle dogane a dichiarare l'imposta periodicamente e i depositari autorizzati devono consegnare periodica­mente una dichiarazione fiscale definitiva.

2 Il Consiglio federale fissa i termini di presentazione della dichiarazione fiscale periodica.

Art. 20a25 Miscele di carburanti

1 All'atto della dichiarazione delle miscele di biocarburanti e altri carburanti, i con­tribuenti devono dichiarare separatamente:

a.
la quota di biocarburanti che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3;
b.
la quota di biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'arti-colo 12b capoversi 1 e 3; e
c.
la quota di altri carburanti.

2 Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano un'esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità.

3 L'agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anti­cipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l'agevolazione fiscale non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

25 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

Art. 21 Imposizione

1 In caso di dichiarazione fiscale periodica l'importo dell'imposta è riscosso in base alla dichiarazione fiscale definitiva.

2 Negli altri casi l'importo dell'imposta è fissato dall'autorità fiscale.

3 La dichiarazione fiscale è vincolante per l'estensore quale base per determinare l'importo dell'imposta. È fatto salvo l'esito di un controllo ufficiale.

Art. 22 Esigibilità dell'imposta

1 L'imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale.

2 Per le dichiarazioni fiscali periodiche il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità. Il Consiglio federale fissa gli altri termini di pagamento.

3 In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l'aliquota.

Art. 23 Garanzia dell'imposta

1 La Direzione generale delle dogane può esigere una garanzia:

a.
se la persona soggetta all'imposta è in ritardo con il pagamento o
b.
se il diritto all'imposta appare compromesso per altri motivi.

2 La decisione concernente la prestazione di garanzie è immediatamente esecutoria. Essa è parificata a un decreto di sequestro a tenore dell'articolo 274 della legge fede­rale dell'11 aprile 188926 sull'esecuzione e sul fallimento; l'opposizione al decreto di sequestro è esclusa.

Art. 24 Riscossione posticipata e restituzione dell'imposta

1 Se, per errore, nonostante la dichiarazione fiscale, un'imposta dovuta non è stata fissata o è stato fissato un importo troppo basso oppure è stato fissato un importo troppo alto per la restituzione, l'autorità fiscale riscuote posticipatamente l'importo mancante entro un anno a decorrere dalla notificazione della decisione.

2 Se, entro il termine di un anno, un controllo ufficiale dell'imposizione rivela che un'imposta è stata riscossa a torto, l'importo pagato in eccedenza viene restituito d'ufficio.

Art. 25 Prescrizione del credito fiscale

1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è sorto.

2 La prescrizione è interrotta:

a.
se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all'imposta;
b.
da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all'imposta.

3 Dopo ogni interruzione, l'intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere.

4 Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto.

Art. 26 Condono dell'imposta

1 L'imposta può essere condonata integralmente o parzialmente alla persona sogget­ta all'imposta:

a.
se la merce è andata persa per caso o per motivi di forza maggiore;
b.
se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla deter­minazione dei tributi, la riscossione costituisce un rigore particolare.

2 L'autorità fiscale decide in merito al condono dell'imposta.

Sezione 6: Depositi autorizzati

Art. 28 Autorizzazione

1 Possono essere riconosciuti come depositi autorizzati:

a.
le raffinerie di olio di petrolio;
b.
gli altri stabilimenti in cui sono estratti o fabbricati prodotti soggetti alla pre­sente legge;
c.
i punti franchi.

2 Non sono rilasciate autorizzazioni alle persone che depositano merci destinate uni­camente all'uso proprio.

3 Il Consiglio federale fissa le condizioni per l'attrezzatura e l'esercizio dei depositi autorizzati; l'autorità fiscale rilascia l'autorizzazione.

4 L'autorizzazione è revocata:

a.
se le condizioni per il rilascio non sono più adempite o
b.
se il depositario autorizzato non osserva gli impegni derivanti dalla presente legge.

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni speciali per le merci oggetto di scorte obbligatorie.

Art. 29 Sorveglianza

I depositi autorizzati possono essere subordinati alla sorveglianza dell'autorità fiscale.

Art. 30 Prestazione di garanzie

I depositari autorizzati prestano una garanzia adeguata per l'imposta e gli altri tri­buti. Per la prestazione di garanzie non sono riscosse tasse né sono pagati interessi.

Art. 31 Contabilità merci e obbligo d'annuncio

1 Per ogni genere di merce i depositari autorizzati devono registrare le scorte, le entrate e uscite, la produzione, l'uso proprio e le perdite. Essi fanno periodicamente rapporto all'autorità fiscale.

2 Sotto loro propria responsabilità, i depositari autorizzati possono incaricare una ditta depositaria di assumere impegni secondo il capoverso 1.

Art. 32 Trasporto di merci non tassate

1 Per le merci importate, non tassate, trasportate dal confine sino a un deposito auto­rizzato, gli importatori assumono gli impegni risultanti dalla presente legge; essi prestano una garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

2 Allorché agiscono in qualità di speditori, i depositari autorizzati assumono gli im­pegni derivanti dalla presente legge per il trasporto di merci, non tassate, tra de­positi autorizzati o, trattandosi di merci destinate all'esportazione, dal deposito autorizzato sino al confine; essi prestano una garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

3 La validità della garanzia si estingue:

a.
quando la merce è giunta al deposito autorizzato e il suo arrivo è stato rego­lar­mente contabilizzato o
b.
quando l'esportazione della merce è stata attestata dalla dogana.

4 Il depositario autorizzato deve notificare all'autorità fiscale ogni spedizione di merci non tassate.

Sezione 7: Statistica

Art. 33

1 L'autorità fiscale allestisce una statistica sul movimento delle merci soggette alla presente legge.

2 I dati rilevati sono utilizzati ai fini dell'esecuzione della presente legge e per la ste­sura di statistiche. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 8: Rimedi giuridici

Art. 34 Opposizione

1 Contro le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane può essere fatta opposizione entro 30 giorni. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie.

2 Le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 51 segg. del­la L del 20 dic. 196827 sulla procedura amministrativa) si applicano per analogia alla procedura d'opposizione.

Art. 35 Ricorso alle direzioni di circondario e alla Direzione generale delle dogane

1 Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate:

a.
in caso di imposizione definitiva all'importazione e all'esportazione, entro 60 giorni con ricorso alla direzione di circondario;
b.
negli altri casi, entro 30 giorni con ricorso alla Direzione generale delle dogane.28

2 Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.29

28 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2008 579; FF 2006 3889).

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 55 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Sezione 9: Disposizioni penali32

32 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 38 Messa in pericolo o sottrazione dell'imposta

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae o compromette l'imposta o procura o cerca di procurare un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell'imposta sottratta o compromessa o dell'indebito profitto. È fatta salva l'applicazione degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 197433 sul diritto penale amministrativo.

2 In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta la detenzione. Sono reputate circostanze aggravanti:

a.
il fatto di reclutare più persone per commettere un'infrazione;
b.
il fatto di commettere infrazioni per mestiere o abitualmente.

3 Se non può essere accertato esattamente, l'importo dell'imposta sottratto o com­promesso è stimato dall'autorità fiscale.

4 Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o sottrazione dell'impo­sta e un'infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l'Amministra­zione federale delle dogane è tenuta a perseguire, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 39 Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spac­cia o aiuta a spacciare merci di cui sa o deve supporre che sono state sottratte all'im­posta alla quale sono assoggettate, è punito secondo la pena applicabile all'autore dell'infrazione.

Art. 40 Violazione dell'obbligo di registrazione e di annuncio

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette le registrazioni prescritte nell'ar­ti­colo 31 o le effettua solo in modo lacunoso oppure omette totalmente o par­zialmente di fare periodicamente rapporto all'autorità fiscale, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 4134 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della pre­sente legge o di un disposto esecutivo, un'istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 5000 franchi.

34 Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2020 08 (RU 2008 579; FF 2006 3889).

Sezione 10: Disposizioni transitorie

Art. 45 Merci importate a un dazio di favore

Chiunque cede o utilizza a fini soggetti a un'imposta più elevata merci che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state sdoganate a un'aliquota di fa­vore in virtù del loro impiego, deve pagare la differenza tra l'imposta e i dazi pa­gati.

Art. 46 Merci all'interno e all'esterno di depositi autorizzati

1 Chiunque deposita al di fuori di depositi autorizzati merci che erano state deposi­tate non sdoganate prima dell'entrata in vigore della presente legge deve pagare l'imposta il giorno dell'entrata in vigore della stessa.

2 I dazi di cui è comprovato il pagamento prima dell'entrata in vigore della presente legge per merci trovantisi in un deposito autorizzato il giorno dell'entrata in vigore della legge stessa sono restituiti su richiesta; la richiesta va indirizzata all'autorità fiscale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 47 Olio da riscaldamento

1 Chiunque possiede merci che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state sdoganate come olio da riscaldamento da usare in quanto tale e non sono state né colorate né marcate conformemente alle prescrizioni, deve pagare la diffe­renza tra i dazi pagati e l'imposta gravante l'olio Diesel il giorno dell'entrata in vigo­re della presente legge, tranne per gli oli da riscaldamento medi e pesanti.

2 I consumatori di olio da riscaldamento non soggetti alla tassa reversale in virtù del diritto doganale sono esonerati dagli obblighi di cui al capoverso 1; per gli stessi rimangono applicabili le disposizioni del diritto doganale.

3 L'autorità fiscale può rinunciare alla riscossione posticipata dell'imposta presso i consumatori soggetti alla tassa reversale in virtù del diritto doganale qualora essi si impegnino a utilizzare loro stessi la merce per il riscaldamento.

Art. 48 Restituzioni

Le domande di restituzione per le merci assoggettate all'aliquota di favore e consu­mate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le di­spo­sizioni della stessa.

Sezione 11: Referendum ed entrata in vigore

Art. 49

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199737

37 DCF del 20 nov. 1996.

Allegato 138

38 Aggiornato dall'all. n. 1 dell'O del 3 lug. 2020 01 (RU 2001 2091), dall'all. 4 n. I dell'O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), dall'all. 3 n. 1 dell'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dall'all. 3 n. 2 dell'O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2016 2445) e dal n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 19 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

(art. 12 cpv. 1)

Tariffa d'imposta sugli oli minerali

Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota
di dazio
Fr.

per 1000 l
a 15 °C.

2707.

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei ca­trami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; pro­dotti analoghi nei quali i costituenti aromatici pre­dominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici:

- benzolo:

1010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

431.20

1090

- - altri

8.80

- toluolo:

2010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

431.20

2090

- - altri

8.80

- xilolo:

3010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

431.20

3090

- - altri

8.80

- naftaleni:

4010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

431.20

4090

- - altri

8.80

- altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86):

5010

- - destinate a essere utilizzate come carburante

431.20

5090

- - altre

8.80

- altri:

- - oli di creosoto:

9110

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

431.20

9190

- - - altri

8.80

- - altri:

9910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

431.20

9990

- - - altri

8.80

2709.

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:

0010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

431.20

0090

- - altri

8.80

2710.

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli:

- oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesel e diversi dai residui di oli:

- - oli leggeri e loro preparazioni:

- - - destinati a essere utilizzati come carburante:

1211

- - - - benzina e sue frazioni

431.20

1212

- - - - white spirit

452.10

1219

- - - - altri

458.70

- - - destinati a altri usi:

1291

- - - - benzina e sue frazioni

8.80

1292

- - - - white spirit

9.20

1299

- - - - altri

9.90

- - altri:

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

1911

- - - - petrolio

439.50

1912

- - - - olio Diesel

458.70

1919

- - - - altri

458.70

- - - destinati ad altri usi:

1991

- - - - petrolio

9.50

1992

- - - - oli per riscaldamento:

- - - - - extra leggero

3.00

per 1000 kg

- - - - - medio o pesante

3.60

1993

- - - - distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, non miscelati



11.90

1994

- - - - distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati


30.20

1995

- - - - grassi minerali lubrificanti

30.20

1999

- - - - altri distillati e prodotti

11.90

per 1000 l
a 15 °C

- oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costi­tuiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:

2010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

458.70

2090

- - destinati ad altri usi (solo quota fossile)

3.00

per 1000 kg

- residui di oli:

9100

- - contenenti dei difenili policlorurati (PCB), dei trifenili policlorurati (PTC) o dei difenili policromati (PBB)



11.90

9900

- - altri

11.90

2711.

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:

- liquefatti:

- - gas naturale:

1110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

409.90

1190

- - - altro

2.10

per 1000 l
a 15 °C

- - propano:

1210

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

209.10

1290

- - - altro

1.10

- - butani:

1310

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

209.10

1390

- - - altri

1.10

- - etilene, propilene, butilene e butadiene:

1410

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

209.10

1490

- - - altri

1.10

- - altri:

1910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante:

per 1000 kg

- - - - a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili

409.90

per 1000 l
a 15 °C

- - - - altri

209.10

1990

- - - altri

1.10

per 1000 kg

- allo stato gassoso:

- - gas naturale:

2110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

409.90

2190

- - - altro

2.10

- - altri:

2910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

409.90

2990

- - - altri

2.10

per 1000 l
a 15 °C

2901.

Idrocarburi aciclici:

- saturi:

- - gassosi, anche liquefatti:

1011

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

209.10

- - diversi da quelli gassosi:

1091

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

- non saturi:

- - etilene:

2110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

209.10

- - propene/propilene):

2210

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

209.10

- - butene (butilene) e suoi isomeri:

2310

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

209.10

- - butadiene 1,3 e isoprene:

- - - butadiene 1,3:

2411

- - - - destinato a essere utilizzato come carburante

209.10

- - - isoprene:

2421

- - - - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- - altri:

- - - gassosi, anche liquefatti:

2911

- - - - destinati a essere utilizzati come carburante

209.10

- - - diversi da quelli gassosi:

2991

- - - - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

2902.

Idrocarburi ciclici:

- cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:

- - cicloesano:

1110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- - altri:

1910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

- benzene:

2010

- - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- toluene:

3010

- - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- xileni:

- - o-xilene:

4110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- - m-xilene:

4210

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- - p-xilene:

4310

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- - miscele di isomeri dello xilene:

4410

- - - destinate a essere utilizzate come carburante

439.80

- etilbenzene:

6010

- - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- cumene:

7010

- - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- altri:

9010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

2905.

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

- monoalcoli saturi:

- - metanolo (alcole metilico):

1110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

439.80

- - propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

1210

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

- - altri butanoli:

1410

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

- - ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:

1610

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

- - altri:

1920

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

- monoalcoli non saturi:

- - alcoli terpenici aciclici:

2210

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

- - altri:

2910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

439.80

2909.

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

- eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

- - altri:

1910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

- eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

- eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

3010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

- eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

- - eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:

4310

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

- - altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:

4420

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

- - altri:

4910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

- eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

5010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

- perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

6010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

per 1000 kg

3403.

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazione per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:

1900

- - altre, diverse da quelle della voce 3403.1100

30.20

- altre:

9900

- - altre, diverse da quelle della voce 3403.9100

30.20

per 1000 l
a 15 °C

3811.

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

- altri (preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti):

9010

- - destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

3814.

Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:

0010

- destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

3817.

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:

0010

- destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

3824.

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; pro­dotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

- altri:

- - altri:

9020

- - - prodotti destinati a essere utilizzati come carburante

420.60

3826.

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %:

0010

- destinati a essere utilizzati come carburante

458.70

0090

- destinati ad altri usi (solo quota fossile)

3.00

...

Carburanti di altri prodotti di base

420.60

Allegato 1a39

39 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 19 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 4719 4827).

(art. 12a cpv. 2)

Tariffa d'imposta per il gas naturale e il gas liquido utilizzati come carburante

Voce di tariffa40

Designazione della merce

Imposizione fiscale41

(art. 12)

Agevolazione fiscale

(art. 12a)

Imposizione fiscale

(art. 12a)

Imposta sugli oli minerali

Supplemento fiscale sugli oli minerali

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

per 1000 kg

per 1000 kg

per 1000 kg

per 1000 kg

per 1000 kg

2711.

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:

- liquefatti:

- - gas naturale, non miscelato:

1110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

- - propano, non miscelato:

1210

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

- - butani, non miscelati:

1310

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

- - etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati:

1410

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

- - altri, non miscelati:

1910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante:

Voce di tariffa

Designazione della merce

Imposizione fiscale

(art. 12)

Agevolazione fiscale

(art. 12a)

Imposizione fiscale

(art. 12a)

Imposta sugli oli minerali

Supplemento fiscale sugli oli minerali

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

per 1000 kg

per 1000 kg

per 1000 kg

per 1000 kg

per 1000 kg

- - - - a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

- - - - altri

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

per 1000 kg

per 1000 kg

per 1000 kg

per 1000 kg

per 1000 kg

- allo stato gassoso:

- - gas naturale:

2110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

- - altri:

2910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

40 RS 632.10 Allegato; giusta l'art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS ), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo può essere consultato all'indirizzo www.ezv.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all'indirizzo www.tares.ch.

41 Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali.

Allegato 2

Diritto vigente: modifica

...42

42 Le mod. possono essere consultate alla RU 1996 3371.