01.01.2022 - * / In vigore
01.01.2018 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2017
01.06.2014 - 31.12.2016
01.11.2013 - 31.05.2014
01.08.2010 - 31.10.2013
01.01.2007 - 31.07.2010
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2004 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) del 21 marzo 2003 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74, 118 e 120 della Costituzione federale1;
in esecuzione di convenzioni internazionali2; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20003; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 30 aprile 20014, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di: a. proteggere l'uomo, la fauna e l'ambiente dagli abusi dell'ingegneria genetica;

b. servire al bene dell'uomo, della fauna e dell'ambiente nell'applicazione dell'ingegneria genetica.

2

In tale contesto, essa ha in particolare lo scopo di: a. proteggere la salute e la sicurezza dell'uomo, della fauna e dell'ambiente; b. assicurare durevolmente la diversità biologica e la fertilità del suolo; c. far rispettare la dignità della creatura; d. permettere la libertà di scelta dei consumatori; e. impedire inganni in relazione ai prodotti; f.

promuovere l'informazione del pubblico; g. tenere conto dell'importanza che la ricerca scientifica nel settore dell'ingegneria genetica riveste per l'uomo, la fauna e l'ambiente.

RU 2003 4803 1 RS

101

2 RS

0.451.43

3 FF

2000 2145

4

Boll. Uff., Allegati, CSt, sessione estiva 2001 pag. 22 814.91

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.91


Art. 2

Principio di prevenzione e di causalità 1

A scopo di prevenzione, i pericoli e pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati devono essere arginati precocemente.

2

Chi è causa di misure ai sensi della presente legge ne assume le spese.


Art. 3

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica all'utilizzazione di animali, vegetali e altri organismi geneticamente modificati, nonché dei loro metaboliti e dei loro rifiuti.

2

Ai prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati sono applicabili unicamente le norme relative all'etichettatura e all'informazione (art. 17 e 18).


Art. 4

Riserva di altre leggi Sono fatte salve le prescrizioni più severe previste da altre leggi federali che abbiano lo scopo di proteggere l'uomo, la fauna e l'ambiente contro i pericoli o i pregiudizi dovuti a organismi geneticamente modificati.


Art. 5

Definizioni 1 Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni, gli oggetti e i prodotti che contengono tali unità.

2

Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.

3

Per pregiudizi si intendono gli effetti nocivi o molesti sull'uomo, la fauna e l'ambiente causati da organismi geneticamente modificati.

4

Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a organismi, segnatamente la produzione, l'immissione sperimentale nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, la custodia, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.

5

Per messa in commercio si intende qualsiasi consegna di organismi a terzi in Svizzera, in particolare la vendita, lo scambio, la donazione, la locazione, il prestito e l'invio in visione nonché l'importazione; non è considerata messa in commercio la consegna per attività in sistemi chiusi e per immissioni sperimentali nell'ambiente.

6

Per impianti si intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.

Legge sull'ingegneria genetica 3

814.91

Capitolo 2: Utilizzazione di organismi geneticamente modificati Sezione 1: Principi generali

Art. 6

Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica 1

Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: a. non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

2

Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: a. i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi;

b. l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati;

c. essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria;

d. in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo.

3

Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che:

a. non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; b. non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; c. non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente;

d. non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo;

e. essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e f.

non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1.

4

I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati.

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.91


Art. 7

Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati e della libera scelta Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati né la libera scelta dei consumatori.


Art. 8

Rispetto della dignità della creatura 1

Le modificazioni del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati e non vi sono interessi degni di protezione che lo giustifichino. Per la valutazione del pregiudizio si tiene conto della differenza tra fauna e flora.

2

Per valutare se la dignità della creatura è lesa, si procede nel singolo caso a una ponderazione tra la gravità del pregiudizio arrecato a fauna e flora e l'importanza degli interessi degni di protezione. Sono interessi degni di protezione in particolare: a. la salute dell'uomo e dell'animale; b. la garanzia di un'alimentazione sufficiente; c. la riduzione di pregiudizi ecologici; d. il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di vita ecologiche; e. una sostanziale utilità per la società a livello economico, sociale ed ecologico;

f.

l'incremento del sapere.

3

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono eccezionalmente ammesse modificazioni del materiale genetico senza ponderazione degli interessi.


Art. 9

Modificazioni di vertebrati mediante tecniche d'ingegneria genetica La procreazione e la messa in commercio di vertebrati geneticamente modificati sono ammesse soltanto a scopi di ricerca, terapia e diagnostica sull'uomo o l'animale.


Art. 10

Attività in sistemi chiusi 1

Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati che non ha il diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale (art. 11) né di mettere in commercio (art. 12) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l'uomo, la fauna e l'ambiente.

2

Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione le attività in sistemi chiusi.

Legge sull'ingegneria genetica 5

814.91


Art. 11

Immissione sperimentale nell'ambiente 1

Chiunque intende immettere nell'ambiente a titolo sperimentale organismi geneticamente modificati che non ha il diritto di mettere in commercio (art. 12) deve esserne autorizzato dalla Confederazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina: a. la consultazione di esperti; b. la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali pericoli e pregiudizi; c. l'informazione del pubblico.


Art. 12

Messa in commercio

1

La messa in commercio di organismi geneticamente modificati è subordinata all'autorizzazione della Confederazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l'informazione del pubblico.


Art. 13

Verifica delle autorizzazioni 1

Le autorizzazioni sono verificate regolarmente ai fini della loro conferma.

2

Il titolare dell'autorizzazione comunica all'autorità che l'ha rilasciata, spontaneamente e non appena ne viene a conoscenza, le nuove conoscenze che potrebbero condurre a una nuova valutazione di pericoli e pregiudizi.


Art. 14

Deroghe all'obbligo di notifica e d'autorizzazione; controllo autonomo 1

Per determinati organismi geneticamente modificati, il Consiglio federale può prevedere deroghe o semplificazioni quanto all'obbligo di notifica o d'autorizzazione se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui agli articoli 6-9.

2

Se per un'attività svolta in sistemi chiusi o per la messa in commercio di determinati organismi geneticamente modificati non vi è obbligo d'autorizzazione, la persona o impresa responsabile controlla autonomamente il rispetto dei principi di cui agli articoli 6-9. Il Consiglio federale disciplina la natura, l'estensione e la verifica di tale controllo autonomo.

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.91

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 15

Informazione degli acquirenti 1

Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati deve: a. informare l'acquirente sulle loro proprietà importanti per l'applicazione degli articoli 6-9;

b. fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui agli articoli 6-9 non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.

2

Le istruzioni del fabbricante e dell'importatore devono essere osservate.

3

Per consegnare ad aziende agricole o silvicole organismi geneticamente modificati che devono essere etichettati come tali è necessario il consenso scritto del titolare dell'azienda.


Art. 16

Separazione del flusso delle merci 1

Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati deve prendere le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la separazione del flusso delle merci e i provvedimenti da adottare per evitare la presenza di contaminazioni. Esso tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l'estero.


Art. 17

Etichettatura

1

Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati deve etichettarli come tali per l'acquirente allo scopo di garantire la libera scelta dei consumatori ai sensi dell'articolo 7 e di impedire le frodi in relazione ai prodotti. Sull'etichetta deve figurare la scritta «geneticamente modificato». Il Consiglio federale disciplina i particolari.

2

Per le miscele, gli oggetti e i prodotti che contengono involontariamente tracce di organismi geneticamente modificati, il Consiglio federale fissa valori soglia al di sotto dei quali non è necessaria l'etichettatura.

3

Tracce di organismi geneticamente modificati sono considerate involontarie se le persone che sottostanno all'obbligo di etichettatura dimostrano di avere controllato e registrato accuratamente il flusso delle merci.

4

Il Consiglio federale disciplina l'etichettatura di prodotti, in particolare di derrate alimentari e additivi, ottenuti da organismi geneticamente modificati.

5

Esso disciplina in che modo gli organismi non geneticamente modificati possano essere etichettati come tali quando sono messi in commercio. Esso emana anche prescrizioni concernenti la protezione contro gli abusi di una simile etichettatura.

Legge sull'ingegneria genetica 7

814.91

6

Nell'emanare le prescrizioni di cui al presente articolo, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l'estero.


Art. 18

Accesso agli atti e informazione del pubblico 1

Su domanda, ognuno ha diritto di accedere, presso l'autorità esecutiva competente, alle informazioni rilevate nell'ambito dell'esecuzione della presente legge, di altre leggi federali o di accordi internazionali in merito all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti. Tale diritto non sussiste se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

2

Le autorità, sentiti gli interessati, possono pubblicare le informazioni ottenute nell'ambito dell'esecuzione (art. 24 cpv. 1) e i risultati di rilevamenti o controlli, a condizione che ciò sia nell'interesse generale. Esse possono trasmettere tali informazioni ad autorità estere o organizzazioni internazionali conformemente a quanto stabilito in una legge federale o in un accordo internazionale. Il segreto di fabbricazione e d'affari rimane garantito.


Art. 19

Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di organismi geneticamente modificati, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d'impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui agli articoli 6-9.

2

In particolare, il Consiglio federale può: a. disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito; b. subordinare a un'autorizzazione speciale, limitare o vietare l'utilizzazione di determinati organismi geneticamente modificati; c. prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi geneticamente modificati o a prevenirne l'apparizione;

d. prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile; e. prescrivere indagini a lungo termine per l'utilizzazione di determinati organismi geneticamente modificati;

f. prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d'autorizzazione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.91

Capitolo 3: Esecuzione

Art. 20

Competenze esecutive

1

L'esecuzione della presente legge spetta alla Confederazione. Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

2

Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni determinati compiti esecutivi previsti nella presente legge, nella misura in cui non siano già assegnati ai Cantoni in virtù di altre leggi federali che disciplinano segnatamente l'utilizzazione di oggetti e prodotti.

3

Il Consiglio federale può delegare determinati compiti esecutivi anche a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

4

I costi derivanti da provvedimenti che le autorità adottano per rimuovere un pericolo o pregiudizio imminente, come pure per accertarlo ed eliminarlo, sono a carico di chi lo ha causato.


Art. 21

Coordinamento dell'esecuzione 1

L'autorità federale che esegue prescrizioni concernenti organismi geneticamente modificati sulla base di un'altra legge federale o di un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di questo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Le autorità federali decidono con il consenso degli altri servizi federali interessati e, laddove lo prevede il diritto federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati.

2

Se l'utilizzazione di organismi geneticamente modificati è subordinata, oltre che a procedure d'autorizzazione o di notifica delle autorità federali, anche a procedure di pianificazione e d'autorizzazione cantonali, il Consiglio federale designa un organo direttivo che provvede al coordinamento delle procedure.


Art. 22

Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica 1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica, formata di specialisti delle diverse cerchie interessate. Gli interessi di protezione e di utilizzazione devono esservi rappresentati in modo adeguato.

2

La Commissione presta consulenza in materia di sicurezza biologica al Consiglio federale per l'emanazione di prescrizioni e alle autorità per l'esecuzione. Essa viene sentita in merito alle domande d'autorizzazione. Può emanare raccomandazioni relative a tali domande; in casi importanti e motivati, può chiedere preventivamente perizie ed esami.

3

La Commissione collabora con altre commissioni federali e cantonali che si occupano di questioni legate alla biotecnologia.

4

La Commissione dialoga con il pubblico. Riferisce periodicamente al Consiglio federale sulla propria attività.

Legge sull'ingegneria genetica 9

814.91


Art. 23

Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano 1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. La Commissione si compone di specialisti di etica esterni all'amministrazione e di persone provenienti da altri settori che dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in campo etico. Nella Commissione devono essere rappresentati diversi approcci etici.

2

La Commissione segue e valuta dal profilo etico gli sviluppi e le applicazioni della biotecnologia ed esprime pareri dal profilo etico sulle relative questioni scientifiche e sociali.

3

La Commissione presta consulenza: a. al Consiglio federale per l'emanazione di prescrizioni; b. alle autorità federali e cantonali per l'esecuzione. In particolare esprime il proprio parere in merito a domande d'autorizzazione o progetti di ricerca che rivestono un'importanza fondamentale o hanno un carattere esemplare; a tale scopo può visionare atti, raccogliere informazioni e ricorrere ad altri specialisti.

4

La Commissione collabora con altre commissioni federali e cantonali che si occupano di questioni legate alla biotecnologia.

5

La Commissione dialoga con il pubblico in merito a questioni etiche legate alla biotecnologia. Riferisce periodicamente al Consiglio federale sulla propria attività.


Art. 24

Obbligo d'informare; riservatezza 1

Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione e, se necessario, a svolgere o tollerare indagini.

2

Il Consiglio federale può ordinare che siano tenuti conservati e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità repertori contenenti indicazioni sul genere, la quantità e le proprietà di organismi geneticamente modificati.

3

La Confederazione procede a rilevamenti sull'utilizzazione di organismi geneticamente modificati. Il Consiglio federale stabilisce quali dati concernenti organismi geneticamente modificati che sono stati rilevati sulla base di altre leggi federali debbano essere messi a disposizione dell'autorità federale che effettua il rilevamento.

4

Le indicazioni a proposito della cui segretezza vi è un interesse degno di protezione, quali le indicazioni concernenti i segreti d'affari e di fabbricazione, sono trattate in maniera confidenziale.


Art. 25

Tasse Il Consiglio federale fissa le tasse per l'esecuzione da parte delle autorità federali e può stabilire importi minimi e massimi per le tasse cantonali. Può prevedere deroghe all'obbligo di pagare le tasse.

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.91


Art. 26

Promozione della ricerca, del dibattito pubblico e della formazione 1

La Confederazione può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell'impatto tecnologico.

2

Essa promuove le conoscenze della popolazione e il dibattito pubblico sull'impiego nonché sulle opportunità e i rischi della biotecnologia.

3

Può promuovere la formazione e il perfezionamento professionale delle persone incaricate dell'adempimento dei compiti previsti nella presente legge.

Capitolo 4: Rimedi giuridici

Art. 27


5

Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.


Art. 28

Ricorso delle associazioni 1

Le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni concernenti la messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente se sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.

2

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.


Art. 29

Ricorso delle autorità 1

L'Ufficio federale dell'ambiente6 può impugnare con i rimedi giuridici del diritto cantonale e del diritto federale le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

2

Lo stesso diritto spetta anche ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.

Capitolo 5: Responsabilità civile

Art. 30

Principi

1

La persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi geneticamente modificati, immette tali organismi nell'ambiente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è respon5

Nuovo testo giusta il n. 93 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

6

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Legge sull'ingegneria genetica 11

814.91

sabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione a causa della modifica del materiale genetico.

2

La responsabilità per i danni dovuti alla modifica del materiale genetico, causati alle aziende agricole e silvicole o ai consumatori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi geneticamente modificati, incombe esclusivamente alla persona soggetta all'obbligo di autorizzazione se gli organismi: a. sono contenuti in materie ausiliarie dell'agricoltura o della selvicoltura; o b. derivano da tali materie ausiliarie.

3

Nell'ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all'aggravamento del danno.

4

La responsabilità per i danni dovuti alla modifica del materiale genetico, causati dalla messa in commercio autorizzata di qualsiasi altro organismo geneticamente modificato, incombe alla persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione nel caso in cui l'organismo sia difettoso. Tale responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio dell'organismo.

5

Sono difettosi gli organismi geneticamente modificati che non offrono la sicurezza che è lecito attendersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare: a. del modo in cui sono presentati al pubblico; b. dell'uso ragionevolmente ipotizzabile; c. del momento in cui sono stati messi in commercio.

6

Un prodotto ottenuto con organismi geneticamente modificati non è da ritenersi difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato.

7

Il danno deve essersi verificato a causa: a. delle nuove caratteristiche degli organismi; b. della moltiplicazione o modificazione degli organismi; o c. della trasmissione del materiale genetico modificato degli organismi.

8

È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi.

9

Sono applicabili gli articoli 42-47e 49-53 del Codice delle obbligazioni7.

10

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch'essi secondo i capoversi 1-9.

7 RS

220

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.91


Art. 31

Danni arrecati all'ambiente 1

Il responsabile dei danni causati dall'utilizzazione di organismi geneticamente modificati deve rimborsare anche le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti. 2 Se le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un diritto reale o se l'avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostanze, il diritto al risarcimento spetta all'ente pubblico competente.


Art. 32

Prescrizione 1 Le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent'anni dal giorno in cui: a. l'evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell'azienda o nell'impianto; o

b. gli organismi geneticamente modificati sono stati messi in commercio.

2

Il diritto di regresso si prescrive anch'esso conformemente al capoverso 1. Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l'identità del corresponsabile.


Art. 33

Facilitazione della prova 1

La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno.

2

Se la prova del nesso causale non può essere fornita con certezza o se non si può ragionevolmente pretendere che la persona a cui le incombe la fornisca, il giudice può accontentarsi di un alto grado di verosimiglianza. Il giudice può inoltre ordinare d'ufficio l'accertamento dei fatti.


Art. 34

Garanzia Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può: a. prescrivere che le persone soggette all'obbligo d'autorizzazione o di notifica forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile; b. fissare l'entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l'autorità a decidere nel singolo caso; c. obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all'autorità esecutiva l'esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia;

d. prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.

Legge sull'ingegneria genetica 13

814.91

Capitolo 6: Disposizioni penali8

Art. 35

1 Chiunque intenzionalmente: a. utilizza organismi geneticamente modificati in modo tale che vengano violati i principi di cui agli articoli 6-9;

b. nell'utilizzare organismi geneticamente modificati non prende tutte le misure di confinamento necessarie o svolge senza notifica o autorizzazione un'attività in sistemi chiusi (art. 10);

c. senza autorizzazione, immette nell'ambiente a titolo sperimentale o mette in commercio organismi geneticamente modificati (art. 11 cpv. 1 e 12 cpv. 1); d. mette in commercio organismi geneticamente modificati senza fornire all'acquirente le informazioni e le istruzioni necessarie (art. 15 cpv. 1); e. utilizza organismi geneticamente modificati senza attenersi alle istruzioni (art. 15 cpv. 2);

f. viola le disposizioni sulla separazione del flusso delle merci e sui provvedimenti da adottare per evitare la presenza di contaminazioni (art. 16);

g. mette in commercio organismi geneticamente modificati senza etichettarli come tali per l'acquirente (art. 17 cpv. 1); h. viola le prescrizioni sull'etichettatura di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati (art. 17 cpv. 4);

i.

mette in commercio organismi geneticamente modificati etichettandoli come «non geneticamente modificati» (art. 17 cpv. 5); j.

viola prescrizioni particolari concernenti l'utilizzazione di organismi geneticamente modificati (art. 19), è punito con la detenzione o con la multa.

2

Se l'uomo, gli animali o l'ambiente sono stati messi in grave pericolo, la pena è della detenzione.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa.

8

A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.91

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 36

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato alla presente legge.


Art. 37

Periodo transitorio per l'impiego di geni resistenti agli antibiotici I geni resistenti agli antibiotici impiegati nella medicina umana e veterinaria possono essere utilizzati nelle immissioni sperimentali nell'ambiente fino al 31 dicembre 2008.


Art. 38

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20049 All. n. 4, art. 54 cpv. 2 II° per. : 1° agosto 200510 All. n. 3, art. 7a, 7c e 29 n. 1 lett. abis e aquater : 2 maggio 200611 All. n. 3, rimanenti modifiche: ulteriormente 9

DCF del 19 nov. 2003 (RU 2003 4816).

10 RU

2005 2601 2293 11 RU

2006 1425

Legge sull'ingegneria genetica 15

814.91

Allegato

(art. 36)


Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Codice penale12 Art. 230bis

...

2. Legge federale del 1° luglio 1966 13 sulla protezione della natura e del paesaggio Ingresso ...


Art. 25c

...

12 RS

311. La modifica qui appresso é inserita nel codice menzionato.

13

RS 451. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.91

3. Legge federale del 9 marzo 1978 14 sulla protezione degli animali Ingresso visti gli articoli 64, 80, 120 e 123 della Costituzione federale15;

Sezione 2a:... Art. 7a

...


Art. 7b

Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati 1

La produzione, l'allevamento, la custodia, il commercio e l'utilizzazione di animali geneticamente modificati necessitano ciascuno di un'autorizzazione cantonale. La procedura d'autorizzazione è retta dalle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali e dalla legge del 21 marzo 200318 sull'ingegneria genetica.

2

Il Consiglio federale, sentite le cerchie interessate, la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano, la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali (art. 19), stabilisce criteri per la ponderazione degli interessi in riferimento alla produzione, all'allevamento, alla custodia, al commercio e all'utilizzazione di animali geneticamente modificati. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o semplificazioni nella procedura d'autorizzazione, segnatamente quando è accertato che la produzione o l'allevamento non provoca negli animali dolori, sofferenze, lesioni o disturbi del comportamento e quando è altrimenti tenuta in considerazione la dignità della creatura.

14 RS

455. Le modifiche qui appresso entreranno in vigore ulteriormente, ad eccezione del tit. sez. 2a e degli art. 7a, 7c e 29 n. 1 lett. abis e aquater, che sono entrati in vigore il 2 mag. 2006.

15 RS 101

16 RS

0.454, 0.456, 0.457, 0.458 17 FF

1977 I 987

18 RS

814.91

Legge sull'ingegneria genetica 17

814.91


Art. 7c

...

Commissione federale per gli esperimenti sugli animali 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione di specialisti, la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, che consiglia l'Ufficio federale di veterinaria. La Commissione è pure a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e casi controversi.

2

La Commissione collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano.


Art. 19a
, rubrica e cpv. 4
Centro di documentazione, statistica e informazione 4

L'Ufficio federale di veterinaria informa l'opinione pubblica in merito agli esperimenti sugli animali e segnatamente alle modifiche genetiche sugli animali.

aquater....

4. Legge federale del 7 ottobre 198319 sulla protezione dell'ambiente Ingresso … 19 RS

814.01. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.91

5bis

Concerne solo il testo francese. 5ter

Concerne solo il testo francese. 5quater

...

6ter

...

Il capitolo 3 è integralmente sostituito come segue: ...


Art. 29a
-29h
...


Art. 41
cpv. 1
...


Art. 44
cpv. 3
...


Art. 49
cpv. 2
...


Art. 54
cpv. 2
e 3 ...


Art. 55
cpv. 1
...

Legge sull'ingegneria genetica 19

814.91


Art. 59a
, rubrica, cpv. 1 seconda frase, cpv. 2 frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 4
...


Art. 59abis

...


Art. 59b
lett. a
...


Art. 59c
-59d
...


Art. 60
cpv. 1 lett. e-l
...
l. Abrogata


Art. 65
cpv. 2, primo periodo
...

5. Legge federale del 24 gennaio 199120 sulla protezione delle acque Sostituzione di espressioni ...


Ingresso,Art. 67

...

6. Legge federale del 9 ottobre 199221 sulle derrate alimentari Ingresso … 20 RS

814.20. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

21 RS

817.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.91

7. Legge federale del 18 dicembre 197022 sulle epidemie Ingresso ...


Art. 29b
cpv. 2 Abrogato
Art. 29e
...

Titolo prima dell'art. 27a ...


Art. 27a

...

22 RS

818.101. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

23 RS

910.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Legge sull'ingegneria genetica 21

814.91


Art. 146a

...


9. Legge federale del 4 ottobre 199124 sulle foreste IngressoArt. 46
cpv. 1bis e 1ter
...

10. Legge federale del 20 giugno 198625 sulla caccia IngressoTitolo prima dell'art. 24 ...


Art. 25a

...


11. Legge federale del 21 giugno 199126 sulla pesca IngressoArt. 26a
-26b
...

24 RS

921.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

25 RS

922.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

26 RS

923.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.91