01.01.2021 - * / In vigore
01.07.2020 - 31.12.2020
14.08.2018 - 30.06.2020
01.01.2018 - 13.08.2018
04.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 03.07.2017
01.07.2013 - 31.12.2015
01.01.2010 - 30.06.2013
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01.01.2007 - 31.12.2009
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1

Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2010) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 87 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20042, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2

Essa regola anche la messa in commercio e la messa in servizio di componenti di sicurezza e sottosistemi per impianti a fune.

3

La presente legge è intesa a far sì che gli impianti a fune siano costruiti e gestiti in maniera sicura per l'essere umano, nonché compatibile con le esigenze ambientali, conforme alla pianificazione del territorio e concorrenziale.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica a tutti gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, segnatamente le funivie, le funicolari, le sciovie e gli impianti di trasporto analoghi con complesso motore (impianti a fune). 2

Essa non si applica: a. agli impianti a fune utilizzati nelle attività minerarie; b. agli impianti a fune trasferibili; c. agli apparecchi di fiere fissi o mobili e agli impianti di parchi di divertimento;

d. agli impianti a fune militari; e. agli ascensori.

RU 2006 5753 1 RS

101

2 FF

2005 793

743.01

Funivie e funicolari 2

743.01


Art. 3

Principi 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): a. un'approvazione dei piani; b. un'autorizzazione di esercizio.

2

Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale.

3

La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio.

4

Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

5

L'autorizzazione di esercizio è di regola rilasciata per la durata della concessione.


Art. 4

Requisiti essenziali e norme tecniche 1

Il Consiglio federale determina in un'ordinanza i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale.

2

In tal ambito, l'UFT, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia5 e dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale.


Art. 5

Adempimento dei requisiti essenziali 1

Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti.

2

Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti.

3 RS

744.10

4

Nuova espr. giusta il n. II 18 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Legge sugli impianti a fune 3

743.01

3

Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo.

4

Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute.


Art. 6

Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza 1

L'autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione.

2

L'autorità stabilisce per quali aspetti il richiedente deve fornire perizie sulla sicurezza.

3

Le perizie sulla sicurezza devono essere elaborate da servizi indipendenti.


Art. 7

Diritto d'espropriazione

1

Chi intende costruire o gestire un impianto a fune dispone del diritto d'espropriazione conformemente alla legislazione federale, sempreché l'impianto corrisponda ai piani d'utilizzazione.

2

La procedura d'espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o di ottenere una ricomposizione particellare.


Art. 8

Raccolta, trattamento e pubblicazione dei dati 1

L'UFT è autorizzato a raccogliere e a trattare i dati relativi a imprese di trasporto a fune necessari all'adempimento dei suoi compiti di vigilanza e ai fini delle statistiche ufficiali.

2

L'UFT può raccogliere e trattare i dati di persone necessari al rilascio di documenti di legittimazione.

3

Dopo aver esaminato la proporzionalità del provvedimento, l'UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione concernenti un'impresa di trasporto a fune se i dati in questione permettono di verificare che detta impresa rispetta le disposizioni rilevanti in materia di sicurezza. La pubblicazione avviene sotto forma di comunicato stampa o in un altro modo appropriato.

4

Sono dati degni di particolare protezione segnatamente le informazioni concernenti la revoca di un'autorizzazione.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della raccolta, del trattamento e della pubblicazione dei dati.

Funivie e funicolari 4

743.01

Sezione 2:

Costruzione di impianti a fune soggetti a concessione federale

Art. 9

Approvazione dei piani 1

L'approvazione dei piani conferisce il diritto di costruire l'impianto a fune. Con essa sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto.

Il diritto cantonale è preso in considerazione nella misura in cui non ostacoli in modo sproporzionato l'impresa di trasporto a fune nell'adempimento dei suoi compiti.

2

Contemporaneamente all'approvazione dei piani è rilasciata la corrispondente concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19936 sul trasporto viaggiatori.

3

L'approvazione dei piani è rilasciata quando: a. i requisiti essenziali, nonché le altre prescrizioni determinanti sono adempiuti;

b. nessun interesse pubblico rilevante, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di protezione della natura e del paesaggio o di protezione dell'ambiente, vi si oppone; e

c. le condizioni di rilascio della concessione per il trasporto di persone sono adempiute.

4

I bisogni dei disabili devono essere presi in considerazione ai sensi della legge del 13 dicembre 20027 sui disabili.

5

Le procedure d'approvazione dei piani devono essere svolte speditamente da tutte le autorità coinvolte. Il Consiglio federale stabilisce termini a tal fine.


Art. 10

Impianti accessori

L'allestimento e la modifica di costruzioni e impianti che non servono in modo preponderante all'esercizio dell'impianto a fune (impianti accessori) sottostanno alle prescrizioni generali del diritto federale e cantonale in materia di pianificazione del territorio, di costruzioni e di ambiente.


Art. 11

Apertura della procedura d'approvazione dei piani 1

La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'UFT corredata dei documenti richiesti.

2

L'UFT verifica se il dossier è completo e, se del caso, ne chiede il completamento.

3

Il Consiglio federale determina i documenti che il richiedente deve presentare.

6 [RU 1993 3128, 1997 2452 all. n. 6, 1998 2859, 2000 2877 n. I 2. RU 2009 5631 art. 64].

Vedi ora la LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).

7 RS

151.3

Legge sugli impianti a fune 5

743.01


Art. 12

Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani 1

L'UFT trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati, può eccezionalmente ridurre o prorogare tale termine.

2

La domanda dev'essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.


Art. 13

Opposizione 1 Chiunque ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa o della legge federale del 20 giugno 19309 sull'espropriazione può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'UFT.

2

I Comuni tutelano i propri interessi mediante opposizione.

3

Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.


Art. 14

Accentramento delle procedure decisionali nell'Amministrazione federale Il seguito della procedura in seno all'Amministrazione federale si svolge conformemente all'accentramento delle procedure decisionali di cui agli articoli 62a segg.

della legge federale del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 15

Procedura semplificata

1

La procedura semplificata si applica: a. alla modifica di un impianto a fune o alla trasformazione della sua destinazione qualora siffatta modifica o trasformazione non alteri in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'impianto, non leda interessi degni di protezione di terzi e abbia ripercussioni solo insignificanti sul territorio e sull'ambiente;

b. agli impianti a fune che al più tardi dopo tre anni vengono rimossi.

2

La procedura semplificata si applica altresì alla presentazione successiva di piani di dettaglio eventualmente prevista in sede di approvazione dei piani.

3

L'UFT può ordinare il picchettamento.

4

La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente.

5

L'UFT sottopone il progetto agli interessati, sempreché questi ultimi non abbiano dato previamente il loro consenso scritto, concedendo loro un termine di opposizione di 30 giorni.

8 RS

172.021

9 RS

711

10 RS

172.010

Funivie e funicolari 6

743.01

6

L'UFT può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Assegna un termine adeguato a tal fine.

7

Per il resto, si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria; in caso di dubbio, si applica quest'ultima.


Art. 16

Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 195711 sulle ferrovie e dalla legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione.

Sezione 3: Esercizio

Art. 17

Autorizzazione d'esercizio

1

L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da:

a. l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; b. l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune.

2

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza.

3

L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: a. è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza;

b. il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; c. sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; d. è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; e. è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine.

4

Se la concessione è prorogata, l'autorizzazione d'esercizio è prorogata per la stessa durata, sempre che sia adempiuto l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 18.


Art. 18

Obbligo di diligenza

Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio è responsabile della sicurezza dell'esercizio. Deve segnatamente provvedere a una manutenzione dell'impianto a fune tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

11 RS

742.101

12 RS

711

Legge sugli impianti a fune 7

743.01

a13 Diritto applicabile

Per l'esercizio di attività rilevanti ai fini della sicurezza del personale, per il finanziamento dell'infrastruttura e per l'inchiesta indipendente in caso di incidenti si applicano per analogia le relative prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie.


Art. 19

Smantellamento dell'impianto a fune Se l'esercizio di un impianto a fune cessa definitivamente, l'impianto dev'essere smantellato a spese del proprietario. L'autorità competente decide in qual misura dev'essere ripristinato lo stato anteriore.

Sezione 4: Responsabilità e obbligo di assicurazione

Art. 20

15 Responsabilità La responsabilità del gestore di un impianto a fune è retta dagli articoli 40b-40f della legge federale del 20 dicembre 195716 sulle ferrovie.


Art. 21

Obbligo di assicurazione

1

Il gestore di un impianto a fune è tenuto a stipulare una sufficiente copertura assicurativa contro le conseguenze della responsabilità civile con un'impresa d'assicurazione autorizzata a esercitare in Svizzera o con un altro istituto riconosciuto dall'autorità di sorveglianza sulle assicurazioni.

2

Fanno eccezione all'obbligo di assicurazione: a. le pretese del proprietario e del gestore dell'impianto a fune; b. le pretese derivanti da danni materiali subiti dai seguenti congiunti della persona tenuta a risarcire il danno: 1. il coniuge o il partner in unione domestica registrata, 2. gli ascendenti o i discendenti, 3. i fratelli e le sorelle che vivono nella stessa economia domestica;

c. le pretese derivanti da danni materiali alle cose trasportate.

3

I contratti d'assicurazione e le loro successive modifiche devono essere notificati all'autorità competente. L'assicuratore è tenuto a rilasciare un certificato di assicurazione a destinazione dell'autorità competente.

13 Introdotto dal n. II 18 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

14 RS

742.101

15 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973 5980; FF 2007 3997).

16 RS

742.101

Funivie e funicolari 8

743.01

4

L'assicuratore deve comunicare all'autorità competente la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

5

L'autorità competente può esigere un aumento della copertura assicurativa, qualora quest'ultima sia palesemente insufficiente.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 22

Autorità di vigilanza L'autorità di vigilanza è: a. l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; b. l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune.


Art. 23

Mansioni e competenze dell'autorità di vigilanza 1

L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. 2

L'autorità di vigilanza può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura.

3

Essa prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che l'impianto a fune potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio dell'impianto.


Art. 24

Obbligo di notifica e di collaborazione 1

Eventi particolari durante la costruzione o l'esercizio di un impianto a fune devono essere immediatamente notificati all'autorità di vigilanza. 2 Il gestore è tenuto in ogni tempo a fornire informazioni all'autorità di vigilanza e a presentare tutta la documentazione. Deve concedere all'autorità di vigilanza libero accesso a tutte le parti dell'impianto a fune e coadiuvarla a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 25

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. costruisce o fa costruire un impianto a fune senza la necessaria approvazione dei piani (art. 9) o in violazione della stessa o, se se si tratta d'impianto a fune non soggetto a concessione federale, senza la necessaria autorizzazione cantonale o in violazione della stessa; b. gestisce o fa gestire un impianto a fune senza l'autorizzazione d'esercizio (art. 17) o in violazione della stessa;

Legge sugli impianti a fune 9

743.01

c. contravviene all'obbligo di diligenza (art. 18), all'obbligo di notifica (art. 24 cpv. 1) o all'obbligo di collaborazione (art. 24 cpv. 2); d. contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale; e. contravviene a una decisione intimatagli in virtù della presente legge o di una prescrizione d'esecuzione e sotto comminatoria di una pena ai sensi del presente articolo è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

...17

3

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

4

Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 26

Disposizioni del Consiglio federale Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate, emana le disposizioni d'esecuzione. Emana inoltre prescrizioni concernenti: a. la pianificazione, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli impianti a fune;

b. la procedura atta a verificare la conformità degli impianti a fune, delle componenti di sicurezza e dei sottosistemi con i requisiti essenziali;

c. la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettuare le valutazioni di conformità.


Art. 27

Delega di compiti di vigilanza Il Consiglio federale può delegare compiti di vigilanza a servizi tecnici di controllo indipendenti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

17 Abrogato dal n. II 18 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

Funivie e funicolari 10

743.01


Art. 29

Disposizioni transitorie

1

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore dall'autorità competente in virtù del medesimo.

2

Le concessioni federali rilasciate conformemente al diritto anteriore rimangono valide fino alla loro scadenza. Alle autorizzazioni d'esercizio rilasciate conformemente al diritto cantonale o federale si applica l'articolo 17 capoverso 4.


Art. 30

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200718 18 DCF del 21 dic. 2006 (RU 2006 5762).

Legge sugli impianti a fune 11

743.01

Allegato

(art. 28)


2. Legge del 18 giugno 199320 sul trasporto viaggiatori Art. 1
cpv. 2
Art. 4 cpv. 1bis e 4, frase introduttivaArt. 4a
Art. 4b Ex art. 4a Art. 18a … 19 RS

742.101. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

20 [RU 1993 3128, 1997 2452 all. n. 6, 1998 2859, 2000 2877 n. I 2. RU 2009 5631 art. 64].

Funivie e funicolari 12

743.01