1 Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Istituto acquisisce la personalità giuridica. A partire da tale momento l'Istituto subentra all'Ufficio federale di metrologia; subentra nei rapporti giuridici in vigore fino a quel momento e, se necessario, li ridefinisce.
2 Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d'apertura.
3 Il Consiglio federale prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento, emana le disposizioni del caso e adotta le relative decisioni. Può segnatamente mettere a disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni preventivati per l'Ufficio federale di metrologia nel bilancio della Confederazione se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto.
4 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione alla costituzione dell'Istituto sono esenti da tasse e imposte .
5 L'AFF può concedere all'Istituto prestiti per la sua costituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 2.
6 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 20039 sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell'Istituto.