01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.06.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.05.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.03.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 28.02.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.06.2002 - 30.06.2004
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01.01.2001 - 31.05.2002
01.09.2000 - 31.12.2000
01.04.2000 - 31.08.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sull'imposta federale diretta
(LIFD)

del 14 dicembre 1990 (Stato 21 maggio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19833, decreta:

Parte prima: Introduzione

Art. 1

Oggetto della legge

La Confederazione riscuote a titolo d'imposta diretta secondo la presente legge: a.

un'imposta sul reddito delle persone fisiche; b.4 un'imposta sull'utile delle persone giuridiche; c.

un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche.


Art. 2

Riscossione dell'imposta La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto
la vigilanza della Confederazione.

RU 1991 1184 1

A queste disposizioni corrispondono gli art. 128 e 129 della Cost. federale del
18 aprile 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 324; FF 1999 4949).

3

FF 1983 III 1 4

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

642.11

Imposte

2

642.11

Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche Titolo primo: Assoggettamento Capitolo 1: Appartenenza fiscale Sezione 1: Appartenenza personale

Art. 3

1 Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

2 Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione
di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.

3 La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a.

almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; b.

almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

4 Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all'estero, soggiorna in Svizzera
unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.

5 Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente
dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in
virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha
acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro.
L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9.

Sezione 2: Appartenenza economica

Art. 4

Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate
all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a.

sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; b.

tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; c.

sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento
reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; d.

fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in
queste operazioni immobiliari.

Imposta federale diretta - LF 3

642.11

2 Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si
svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono
considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di
vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di
risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di
almeno dodici mesi.


Art. 5

Altri elementi imponibili 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate
all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a.

esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; b.

in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse o analoghe rimunerazioni; c.

sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o
manuale su fondi siti in Svizzera; d.

ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di
lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; e.

ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza
professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; f.

ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o
stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico
internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da
trasporto stradale.

2 Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi,
questi sono imponibili.

Sezione 3: Estensione dell'assoggettamento

Art. 6

1 L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si
estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.

2 L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del
reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5.
Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.

3 Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti
d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente
il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa
sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato
all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra

Imposte

4

642.11

degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della
tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello
Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per
determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero
sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta.
Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia
imposizione.

4 Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi
esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o
dell'usanza.

Sezione 4: Calcolo dell'imposta in caso d'assoggettamento parziale

Art. 7

1 Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera
devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla
totalità dei loro redditi.

2 I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti
d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito
in Svizzera.

Capitolo 2: Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 8

1 L'assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale
in Svizzera o vi sono acquisiti elementi imponibili.

2 L'assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dalla Svizzera
o con l'estinzione degli elementi imponibili in Svizzera.

3 L'assoggettamento non cessa in caso di trasferimento temporaneo della sede
all'estero nonché in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione
federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Capitolo 3: Norme speciali concernenti l'imposta sul reddito

Art. 9

Coniugi; figli sotto l'autorità parentale 1 Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il
regime dei beni.

2 Il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale.

Imposta federale diretta - LF 5

642.11


Art. 10

Comunioni ereditarie e società Il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di
società semplici, di società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto
agli elementi imponibili dei singoli soci.


Art. 11

Società commerciali estere e altre comunità di persone senza
personalità giuridica

Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità
giuridica assoggettate all'imposta in virtù dell'appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.


Art. 12

Successione fiscale

1 Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali.
Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza
delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

2 Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte
di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più dell'aliquota legale secondo il diritto svizzero.


Art. 13

Responsabilità e responsabilità solidale 1 I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta
complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli.

2 La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche
per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

3 Con il contribuente rispondono solidalmente: a.

i figli soggetti all'autorità parentale, sino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva; b.

i soci domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in
accomandita sino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte
dovute da soci domiciliati all'estero; c.

i compratori e i venditori di immobili siti in Svizzera, fino a concorrenza del
3 per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un commerciante
o da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimi non hanno domicilio
fiscale in Svizzera;

d.

le persone incaricate della liquidazione d'imprese o stabilimenti d'impresa
siti in Svizzera, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti in Svizzera, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo
netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.

Imposte

6

642.11

4 L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente
con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della
somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel
giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver
usato la diligenza imposta dalle circostanze.


Art. 14

Imposizione secondo il dispendio 1 Le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni,
acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata
sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso.

2 Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il
dispendio spetta loro anche oltre tale limite.

3 L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e
riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36). Deve tuttavia corrispondere
almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi
lordi seguenti:

a.

proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera; b.

proventi da beni mobili situati in Svizzera; c.

proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti
da pegno immobiliare;

d.

proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera; e.

assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; f.

proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale da
imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per la riscossione dell'imposta secondo il dispendio. Esso può prevedere basi d'imposizione e modi di calcolo
dell'imposta in deroga al capoverso 3 ove siano necessari per consentire ai contribuenti menzionati ai capoversi 1 e 2 l'ottenimento dello sgravio dalle imposte di uno
Stato estero con cui la Svizzera ha concluso una convenzione intesa a evitare la
doppia imposizione.

Capitolo 4: Esenzione

Art. 15

1 I membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari accreditate presso
la Confederazione come anche i membri di organizzazioni internazionali stabilite in
Svizzera e di missioni rappresentate presso quest'ultime sono esentati dall'imposta
nella misura prevista dal diritto federale.

2 In caso d'assoggettamento parziale si applica l'articolo 7 capoverso 1.

Imposta federale diretta - LF 7

642.11

Titolo secondo: Imposta sul reddito Capitolo 1: Proventi imponibili Sezione 1: In generale

Art. 16

1 Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici.

2 Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente
il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella
propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.

3 Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da
imposta.

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

Art. 17

1 Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o
pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie,
provvigioni, assegni, premi d'anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

2 Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con
l'attività dipendente come anche analoghe indennità in capitale del datore di lavoro
sono imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 38.

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 18

Principio

1 Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2 Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale
conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi
della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata
o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La
sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi
delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale

Imposte

8

642.11

sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario
le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.5 3 L'articolo 58 s'applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in
buona e debita forma.

4 Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento.


Art. 19

Trasformazioni, concentrazioni, scissioni 1 Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone)
non sono imponibili, a condizione che l'impresa rimanga assoggettata all'imposta in
Svizzera e che gli elementi fino allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi, nel caso di: a.

trasformazione in un'altra impresa di persone o in una persona giuridica, se
l'esercizio continua immutato e, fondamentalmente, le partecipazioni rimangono proporzionalmente inalterate; b.

concentrazione di imprese mediante il trasferimento di tutti gli attivi e i passivi a un'altra impresa di persone o a una persona giuridica; c.

scissione di un'impresa di persone mediante trasferimento di parti distinte di
quest'ultima ad altre imprese di persona o a persone giuridiche, se l'esercizio di queste parti continua immutato.

2 Rimane salva l'imposizione delle rivalutazioni contabili e delle prestazioni compensative.

3 I capoversi 1 e 2 s'applicano per analogia alle imprese in mano comune.

Sezione 4: Sostanza mobiliare

Art. 20

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: a.6

gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di
capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che
queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che
serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal
momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto
contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del
compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte; 5

Nuovo testo del per. giusta il n. I 5 della LF del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

6

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Imposta federale diretta - LF 9

642.11

b.

il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero), versato al portatore; c.7

i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).
In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla
società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della
legge federale del 13 ottobre 19658 sull'imposta preventiva, l'eccedenza di
liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale
dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva); d.

i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento di
beni mobili o diritti; e.

i proventi da quote di partecipazione a fondi d'investimento (art. 49 cpv. 2),
nella misura in cui la totalità dei proventi del fondo supera i proventi del
possesso fondiario diretto; f.

i proventi da beni immateriali.

2 Il ricavo dall'alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza,
a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

Sezione 5: Sostanza immobiliare

Art. 21

1 È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente: a.

i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento; b.

il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto
ottenuto a titolo gratuito; c.

i proventi da contratti di superficie; d.

i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del
suolo.

2 Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente.

7

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

8

RS 642.21

Imposte

10

642.11

Sezione 6: Proventi da fonti previdenziali

Art. 22

1 Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei
versamenti, premi e contributi.

2 I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni
delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le
polizze di libero passaggio.

3 Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per
cento.9

4 Rimane salvo l'articolo 24 lettera b.

Sezione 7: Altri proventi

Art. 23

Sono parimenti imponibili: a.

qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa; b.

le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale
permanente o pregiudizio durevole della salute; c.

gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività; d.

gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto; e.

i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe; f.

gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione
legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto
la sua autorità parentale.

Capitolo 2: Proventi esenti

Art. 24

Non sottostanno all'imposta sul reddito:10 a.

l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale; 9

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

10

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

Imposta federale diretta - LF 11

642.11

b.

l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; rimane salvo
l'articolo 20 capoverso 1 lettera a; c.

i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza
di libero passaggio;

d.

i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati; e.

le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di
famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'articolo 23 lettera f; f.11 il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;

g.

i versamenti a titolo di riparazione morale; h.

i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

i.12 i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge del 18 dicembre 199813 sulle case da gioco.

Capitolo 3: Determinazione del reddito netto Sezione 1: Norma generale

Art. 25

Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese
d'acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26-33.

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

Art. 26

1 Le spese professionali deducibili sono: a.

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b.

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni;

c.

le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; 11

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

12

Introdotta dal n. 2 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal
1° apr. 2000 (RS 935.52).

13

RS 935.52

Imposte

12

642.11

d.

le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.

2 Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a-c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettere a e c il contribuente può
giustificare spese più elevate.

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 27

In generale

1 In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

2 Sono tali segnatamente: a.

gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29; b.

le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate; c.

i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione
che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.

d.14 gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell'articolo 18 capoverso 2.

3 Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto
penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.15

Art. 28

Ammortamenti

1 Gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi
nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

2 In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei
singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile
d'utilizzazione dei singoli elementi.

3 Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite
potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 31 capoverso 1.

14

Introdotto dal n. I 5 della LF del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

15

Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni
corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147 2148; FF 1997 II 852, IV 1072).

Imposta federale diretta - LF 13

642.11


Art. 29

Accantonamenti

1 Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a.

gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora
indeterminato;

b.

i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle
merci e sui debitori;

c.

gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio; d.

futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento
del reddito aziendale imponibile, ma non oltre 1 milione di franchi.

2 Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.


Art. 30

Sostituzione di beni

1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con ugual funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori della Svizzera.

2 Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento
del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e
perdite.

3 Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente
all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.


Art. 31

Perdite

1 Dal reddito medio del periodo di computo (art. 43) possono essere dedotte le perdite dei tre precedenti periodi di computo che non hanno potuto essere considerate
nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

2 Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal
reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un
bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.

Sezione 4: Deduzioni sulla sostanza

Art. 32

1 Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d'amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.

Imposte

14

642.11

2 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. Il
Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati
alle spese di manutenzione.

3 Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su
loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.

4 Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili
privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio
federale stabilisce questa deduzione complessiva.

Sezione 5: Deduzioni generali

Art. 33


16

1 Sono dedotti dai proventi: a.17 gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali
concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al
suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari
con terzi;

b.18 il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti; c.

gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto
nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di
mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia; d.

i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire
diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché delle istituzioni di previdenza professionale; e.

i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale,
con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti; 16

Per i cpv. 1, lett. d, e e g e per il cpv. 2, vedi anche l'art. 3 dell'O del 4 mar. 1996 sulla
compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia
di imposta federale diretta (RS 642.119.2).

17

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

18

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Imposta federale diretta - LF 15

642.11

f.

i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per
l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni;

g.

i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché
gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui
sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
2300 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

1200 franchi per gli altri contribuenti;

queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano
contributi ai sensi della lettera d ed e.

Tali deduzioni sono aumentate di 500 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a o b.

h.

le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili,
dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33; i.

le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di
esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante
l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente
il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli
26-33.

2 Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 5400 franchi dal reddito
lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal
commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno
dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

Sezione 6: Costi e spese non deducibili

Art. 34

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: a.

le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le
spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; b.

le spese di formazione professionale; c.

le spese per l'estinzione di debiti; d.

le spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali; e.

le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili da sostanza
immobiliare e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

Imposte

16

642.11

Capitolo 4: Deduzioni sociali

Art. 35

1 Sono dedotti dal reddito netto: a.

per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 4300 franchi; b.

per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività
lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto
uguagli almeno l'importo della deduzione, 4300 franchi; questa deduzione
non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.19 2 Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione all'inizio del periodo
fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento.

3 In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente.

Capitolo 5: Calcolo dell'imposta Sezione 1: Tariffe

Art. 36


20

1 L'imposta per anno fiscale è: fino a

9 000 franchi di reddito, 0 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più, 0,77 franchi

fino a

21 000 franchi di reddito, 87,75 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 0,88 franchi in più

fino a

27 500 franchi di reddito, 144,95 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,64 franchi in più

fino a

36 700 franchi di reddito, 387,80 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,97 franchi in più

fino a

48 200 franchi di reddito, 729,35 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 5,94 franchi in più

fino a

51 900 franchi di reddito, 949,10 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 6,60 franchi in più

fino a

68 800 franchi di reddito, 2 064,50 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 8,80 franchi in più

19

Vedi anche l'art. 4 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della
progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta
(RS 642.119.2).

20

Vedi anche l'art. 2 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della
progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta
(RS 642.119.2).

Imposta federale diretta - LF 17

642.11

fino a

89 400 franchi di reddito, 3 877,30 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,00 franchi in più

fino a

116 900 franchi di reddito, 6 902,30 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,20 franchi in più

fino a

501 600 franchi di reddito, 57 682,70 franchi

fino a

501 700 franchi di reddito, 57 695,50 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,50 franchi

2 Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi,
separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica
con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale,
l'imposta annua ammonta: fino a

18 800 franchi di reddito, 0,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più, 1,-- franco;

fino a

33 800 franchi di reddito, 150,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,-- franchi in più

fino a

38 800 franchi di reddito, 250,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 3,-- franchi in più

fino a

50 000 franchi di reddito, 586,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 4,-- franchi in più

fino a

60 000 franchi di reddito, 986,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 5,-- franchi in più

fino a

68 700 franchi di reddito, 1 421,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 6,-- franchi in più

fino a

76 200 franchi di reddito, 1 871,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 7,-- franchi in più

fino a

82 500 franchi di reddito, 2 312,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 8,-- franchi in più

fino a

87 500 franchi di reddito, 2 712,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 9,-- franchi in più

fino a

91 200 franchi di reddito, 3 045,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 10,-- franchi in più

fino a

93 800 franchi di reddito, 3 305,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,-- franchi in più

fino a

95 100 franchi di reddito, 3 448,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 12,-- franchi in più

fino a

96 400 franchi di reddito, 3 604,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,-- franchi in più

fino a

595 200 franchi di reddito, 68 448,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,50 franchi in più.

3 L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Imposte

18

642.11

Sezione 2: Casi speciali

Art. 37

Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti Se il reddito comprende liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti, l'imposta
sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate,
all'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua
invece della prestazione unica.


Art. 38

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza 1 Le prestazioni in capitale secondo l'articolo 22, come anche le somme versate in
seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute
sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua
intera.

2 L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 36.

3 Le deduzioni sociali di cui all'articolo 35 non sono ammesse.

Capitolo 6: Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Art. 39

1 Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone
fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e
delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate
ai 100 franchi superiori o inferiori.

2 Il Consiglio federale decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al
consumo è aumentato del 7 per cento dall'entrata in vigore della presente legge o
dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale, la prima volta il 31 dicembre dell'anno d'entrata in vigore.

3 Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale dell'adeguamento deciso.

Titolo terzo: Basi temporali Capitolo 1: Periodo fiscale, anno fiscale

Art. 40

Periodo fiscale biennale 1 L'imposta sul reddito è fissata per un periodo fiscale e riscossa ogni anno fiscale
(anno civile).

2 Il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi. Inizia il primo giorno
degli anni dispari.

Imposta federale diretta - LF 19

642.11

3 L'anno fiscale coincide con quello civile. Ove le condizioni d'assoggettamento
siano realizzate unicamente per parte dell'anno fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte.


Art. 41

Periodo fiscale annuo facoltativo I Cantoni sono liberi, in deroga all'articolo 40, di fissare per le basi temporali un
periodo fiscale corrispondente all'anno civile, considerando lo stesso anno civile
come periodo di calcolo. In questo caso si applicano le prescrizioni del capitolo 3
(art. 208-220) delle disposizioni transitorie.

Capitolo 2: Tassazione ordinaria

Art. 42

Momento

Si procede a una tassazione ordinaria: a.

all'inizio dell'assoggettamento, per il resto del periodo fiscale in corso; b.

durante l'assoggettamento, all'inizio di ogni periodo fiscale.


Art. 43

Calcolo del reddito. Regola generale 1 Il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale.

2 Il reddito dell'attività lucrativa indipendente è determinato secondo il risultato
medio dell'esercizio commerciale chiuso nel periodo di computo.

3 Se l'esercizio commerciale comprende più o meno di dodici mesi, il risultato è
convertito in reddito annuo.


Art. 44

All'inizio dell'assoggettamento 1 All'inizio dell'assoggettamento, il reddito imponibile è calcolato: a.

per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi; b.

per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante un anno almeno, calcolato su dodici mesi.

2 Proventi e spese straordinari sono considerati soltanto per il periodo fiscale che
segue quello in cui inizia l'assoggettamento.

3 Le disposizioni relative al calcolo del reddito all'inizio dell'assoggettamento si
applicano anche al figlio che per la prima volta deve essere assoggettato all'imposta
sul reddito da attività lucrativa.

Imposte

20

642.11

Capitolo 3: Tassazione intermedia

Art. 45

Condizioni oggettive

Si procede a una tassazione intermedia in caso di: a.

divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi; b.

mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa, in seguito
a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione; c.

devoluzione per causa di morte.


Art. 46

Effetti

1 La tassazione intermedia si fa al momento del cambiamento.

2 La tassazione intermedia si fonda su quella ordinaria, aumentata o diminuita degli
elementi di reddito mutati.

3 Gli elementi di reddito aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili
all'inizio dell'assoggettamento.

4 Nella tassazione ordinaria successiva, gli elementi di reddito esclusi dalla tassazione intermedia non vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati
secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento.

Capitolo 4: Tassazione speciale

Art. 47

Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia 1 Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2, le liquidazioni in capitale in sostituzione di
prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un
diritto, che non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora
stati per un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale
in cui sono stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota
corrispondente a questi soli proventi.

2 Le deduzioni sociali di cui all'articolo 35 non sono concesse.

3 I proventi imposti secondo il capoverso 1 non sono considerati nella tassazione
ordinaria. Le tassazioni ordinarie già effettuate vanno rivedute.

4 L'imposta annua prevista al capoverso 1 è fissata per l'anno fiscale durante il quale
sono stati conseguiti i proventi corrispondenti. Questi sono cumulati al fine della
determinazione dell'aliquota dell'imposta.

Imposta federale diretta - LF 21

642.11


Art. 48

Per proventi tassati separatamente Le imposte sulle prestazioni di capitale provenienti dalla previdenza e sugli altri versamenti di cui all'articolo 38 sono fissate per l'anno fiscale durante il quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti.

Parte terza: Imposizione delle persone giuridiche Titolo primo: Assoggettamento Capitolo 1: Definizione di persona giuridica

Art. 49

1 Sono imponibili come persone giuridiche: a.

le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e
società a garanzia limitata) come pure le società cooperative; b.

le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.

2 I fondi d'investimento con possesso fondiario diretto giusta l'articolo 36 capoverso 2 lettera a della legge federale del 18 marzo 199421 sui fondi di investimento
sono assimilati alle altre persone giuridiche.22 3 Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità
di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l'articolo 11, sono
assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.

Capitolo 2: Appartenenza fiscale

Art. 50

Appartenenza personale Le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno sede o amministrazione effettiva in Svizzera.


Art. 51

Appartenenza economica 1 Le persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a.

sono associate a un'impresa commerciale in Svizzera; b.

tengono uno stabilimento di impresa in Svizzera; 21

RS 951.31

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 324; FF 1999 4949).

Imposte

22

642.11

c.

sono proprietarie di fondi in Svizzera o sono titolari su di essi di diritti di
godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente
assimilabili;

d.

sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi in Svizzera; e.

fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in
queste operazioni immobiliari.

2 Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si
svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze
permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come
anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.


Art. 52

Estensione dell'assoggettamento 1 L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si
estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.

2 L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato all'utile per cui
sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo l'articolo 51.23 3 Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti
d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente
il divieto della doppia imposizione intercantonale. Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili
realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto
conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i
riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. Sono fatte salve le disposizioni previste
dalle convenzioni di doppia imposizione.24 4 I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all'estero devono pagare
l'imposta sull'utile realizzato in Svizzera.25

Art. 53


26

23

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

24

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

25

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

26

Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 23

642.11

Capitolo 3: Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 54

1 L'assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica,
del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera o dell'acquisizione di un elemento imponibile in Svizzera.

2 L'assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona
giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'estero
oppure con l'estinzione dell'elemento imponibile in Svizzera.

3 Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica a un'altra, le
imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda.

4 L'assoggettamento non cessa con il trasferimento temporaneo della sede all'estero
né in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Capitolo 4: Responsabilità solidale

Art. 55

1 In caso di cessazione dell'assoggettamento di una persona giuridica, le persone
incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le
imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all'estero la sede o
l'amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona
giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

2 Se una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, le persone incaricate: a.

dello scioglimento di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa in Svizzera; b.

dell'alienazione o della realizzazione di un fondo in Svizzera o dei crediti
garantiti con tale fondo rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta,
fino a concorrenza del ricavo netto.

3 Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un'operazione immobiliare riguardante un immobile sito
in Svizzera, il compratore e il venditore dell'immobile sono solidalmente responsabili, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, delle imposte dovute
dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice.

4 Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e
comunità.

Imposte

24

642.11

Capitolo 5: Esenzioni

Art. 56

Sono esenti dall'imposta: a.

la Confederazione e i suoi stabilimenti; b.

i Cantoni e i loro stabilimenti; c.

i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i
loro stabilimenti;

d.

le imprese di trasporto concessionarie, importanti ai fini della politica dei
trasporti, a condizione che non abbiano realizzato utili netti durante l'anno
fiscale o che, durante l'anno fiscale e nei due anni precedenti, non abbiano
distribuito nessun dividendo né analoga partecipazione agli utili; e.

le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o
stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione
che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; f.

le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le
casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di
vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie; g.

le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.27 Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo
di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali; h.28 le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali
fini;

i.

gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, con riserva di reciprocità.

27

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

28

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 25

642.11

Titolo secondo: Imposta sull'utile Capitolo 1: Oggetto dell'imposta Sezione 1: Principio

Art. 57

L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto.

Sezione 2: Determinazione dell'utile netto

Art. 58

In generale

1 Costituiscono utile netto imponibile: a.

il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente; b.

tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di immobilizzi;

gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale;

i versamenti nelle riserve;

i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile;

le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale; c.

i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l'articolo 64. Il trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno
stabilimento d'impresa è parificato alla liquidazione.

2 L'utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti
e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1.

3 Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro
prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale
diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato
di conseguenza.

Imposte

26

642.11


Art. 59

Oneri giustificati dall'uso commerciale 1 Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: a.

le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali; b.

i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia
esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo; c.

le liberalità a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica
(art. 56 lett. g) fino a concorrenza del 10 per cento dell'utile netto; d.

i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture
e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano
alla distribuzione agli assicurati.

2 Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri
o stranieri.29


Art. 60

Operazioni senza influenza sul risultato Non costituiscono utile imponibile: a.

gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi
l'aggio e le prestazioni a fondo perso; b.

il trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa nel territorio svizzero, a condizione che non intervenga
né alienazione né rivalutazione contabile; c.

l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.


Art. 61

Trasformazioni, concentrazioni, scissioni 1 Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa non sono
imponibili se la società rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi
fino allora determinanti per l'imposta sull'utile sono ripresi nel caso di: a.

trasformazione in un'altra società di capitali o società cooperativa, se l'esercizio continua immutato e, fondamentalmente, le partecipazioni rimangono
proporzionalmente inalterate; b.

concentrazione di imprese mediante trasferimento di tutti gli attivi e i passivi
a un'altra società di capitali o società cooperativa (fusione, giusta gli articoli
748-750 CO30, o assunzione d'azienda, secondo l'articolo 181 CO); c.

scissione di un'impresa mediante il trasferimento di parti aziendali distinte
ad altre società di capitali o società cooperative, se l'esercizio di queste parti
continua immutato.

29

Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni
corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147 2148; FF 1997 II 852, IV 1072).

30

RS 220

Imposta federale diretta - LF 27

642.11

2 È fatta salva l'imposizione delle rivalutazioni contabili e delle prestazioni compensative.

3 La società che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a una società di
capitali o a una società cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di
detta società, non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile
sulla partecipazione è imponibile.


Art. 62

Ammortamenti

1 Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi
nella misura in cui sono allibrati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano
in speciali tabelle d'ammortamento.

2 Di regola, gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile
d'utilizzazione dei singoli elementi.

3 Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite
potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 67 capoverso 1.

4 Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle
partecipazioni del 20 per cento almeno sono aggiunti agli utili imponibili, per
quanto non siano più giustificati.31

Art. 63

Accantonamenti

1 Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a.

gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora
indeterminato;

b.

i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle
merci e sui debitori;

c.

gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio; d.

futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento
dell'utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.

2 Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.


Art. 64

Sostituzione di beni

1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con ugual funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori della Svizzera.

31

Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

28

642.11

2 Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento dev'essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del
nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

3 Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente
all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.


Art. 65


32

Interessi sul capitale proprio occulto Gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrano nell'utile imponibile delle società di capitali e
delle società cooperative.


Art. 66

Norme speciali per le associazioni, le fondazioni
e i fondi d'investimento 1 I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle
fondazioni non costituiscono utile imponibile.

2 Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le
spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella
misura in cui superano i contributi dei membri.

3 I fondi d'investimento (art. 49 cpv. 2) soggiacciono all'imposta sull'utile per il
reddito da possesso fondiario diretto.


Art. 67

Deduzione delle perdite 1 Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite di sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 79), in quanto non se ne sia potuto tenere conto
per il calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

2 Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte
dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un
bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai
sensi dell'articolo 60 lettera a.

32

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 29

642.11

Capitolo 2: Calcolo dell'imposta Sezione 1: Società di capitali e società cooperative

Art. 68


33

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è dell'8,5 per
cento dell'utile netto.

Sezione 2: Società di partecipazioni

Art. 69

Riduzione

Per le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per
cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi, l'imposta sull'utile
è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo.


Art. 70

Ricavo netto da partecipazioni 1 Il ricavo netto da partecipazioni secondo l'articolo 69 corrisponde al reddito delle
medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la
copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli
altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l'articolo 207a.34 2 Non sono ricavo da partecipazioni: a.

... 35

b.

i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso
la società di capitali o la società cooperativa che li versa; c.36 gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

3 Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto
nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su
questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 58 e segg.).37 33

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

34

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

35

Abrogata dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

36

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

37

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

30

642.11

4 Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto: a.

nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo
d'investimento;

b.

sempreché la partecipazione alienata fosse pari almeno al 20 per cento del
capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società e la società di
capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un
anno.38

5 Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo
implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è
risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi degli articoli 62, 69 e 70.39 Sezione 3: Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Art. 71

1 L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è del
4,25 per cento dell'utile netto.40 2 L'utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile.

Sezione 4: Fondi d'investimento

Art. 72


41

L'imposta sull'utile dei fondi di investimento (art. 49 cpv. 2) è del 4,25 per cento
dell'utile netto.

Titolo terzo: 42 ... Art. 73 a 78

38

Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

39

Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

40

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 324; FF 1999 4949).

42

Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 31

642.11

Titolo quarto: Basi temporali

Art. 79

Periodo fiscale

1 L'imposta sull'utile netto è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.43 2 Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale.

3 Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con
un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite. I conti devono pure essere chiusi
in caso di trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa come anche alla fine della liquidazione.


Art. 80

Calcolo dell'utile netto 1 L'utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il
periodo fiscale.

2 In caso di scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento all'estero della
sua sede o amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa, le
riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte
unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.


Art. 81

44

Art. 82

Aliquota d'imposta

Sono applicabili le aliquote d'imposta vigenti alla fine del periodo fiscale.

Quarta parte: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche Titolo primo: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 83

Persone assoggettate all'imposta alla fonte 1 I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri,
hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente.

2 I coniugi che vivono in comunione domestica vengono tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di
domicilio.

43

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

44

Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposte

32

642.11


Art. 84

Prestazioni imponibili 1 L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

2 Sono imponibili tutti i redditi provenienti da attività dipendente, compresi i redditi
accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per
anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in
denaro come anche i proventi compensativi come le indennità giornaliere versate da
assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione.

3 Le prestazioni in natura e le mance sono, di regola, valutate secondo le norme dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.


Art. 85

Basi della tariffa

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni allestisce la tariffa delle trattenute
secondo le aliquote d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2 Essa stabilisce inoltre, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono
essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.


Art. 86

Struttura della tariffa 1 La tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e i
premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli oneri
familiari (art. 35 e 36).

2 Le trattenute concernenti i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa sono calcolate secondo tariffe che tengono conto
del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle
deduzioni previsti al capoverso 1 e della deduzione concessa in caso d'attività
lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).


Art. 87

Imposta considerata

L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta sul reddito da attività
lucrativa riscossa secondo la procedura ordinaria. Per i casi di cui all'articolo 90 è
fatta salva la tassazione ordinaria.


Art. 88

Collaborazione del debitore della prestazione imponibile 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: a.

trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di
riscuotere, presso il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni
(segnatamente le prestazioni in natura e le mance); b.

specificare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta
d'imposta;

Imposta federale diretta - LF 33

642.11

c.

versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire,
all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla
medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

2 L'imposta deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in
un altro Cantone.

3 Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta
alla fonte.

4 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione, la
cui aliquota è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze.


Art. 89

Conteggio con la Confederazione L'autorità fiscale cantonale effettua un conteggio annuo dell'imposta federale diretta
trattenuta alla fonte.


Art. 90

Procedura ordinaria

1 Le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono imponibili secondo la procedura ordinaria per quanto concerne i redditi non assoggettati all'imposta alla fonte.
L'articolo 7 s'applica per analogia al calcolo dell'aliquota d'imposta.

2 Ove i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo
coniuge vivente in comunione domestica con lui superino nel corso di un anno civile
l'ammontare stabilito dal Dipartimento federale delle finanze, viene effettuata una
tassazione ulteriore che tiene conto dell'imposta già dedotta alla fonte.

Titolo secondo:
Persone fisiche e giuridiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera


Art. 91

Lavoratori

I lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come
frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività, conformemente agli articoli 83-86.


Art. 92

Artisti, sportivi e conferenzieri 1 I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i
proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.

Imposte

34

642.11

2 L'aliquota dell'imposta è di:
0,8 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi;
2,4 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1000 franchi;
5 per cento per introiti giornalieri di 1001 franchi fino a 3000 franchi;
7 per cento per introiti giornalieri superiori a 3000 franchi.

3 Gli introiti giornalieri comprendono le entrate lorde, comprensive di redditi accessori e indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento.

4 L'organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del
pagamento dell'imposta.

5 Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a stabilire ammontari minimi di
riscossione d'intesa con i Cantoni.


Art. 93

Amministratori

1 Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione
di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera, devono
l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse ed altre rimunerazioni
loro versate.

2 Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione
di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta
sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse e altre rimunerazioni loro versate e
addebitate allo stabilimento d'impresa.

3 L'aliquota dell'imposta è stabilita al 5 per cento dei proventi lordi.


Art. 94

Creditori ipotecari

1 Le persone, domiciliate all'estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti
mediante pegno immobiliare o manuale su fondi in Svizzera, devono l'imposta sugli
interessi loro versati.

2 L'aliquota dell'imposta è stabilita al 3 per cento dei proventi lordi.


Art. 95


45

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico 1 I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di
diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un
datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono
l'imposta su tali prestazioni.

2 L'aliquota dell'imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi nel caso delle
pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è calcolata secondo l'articolo 38
capoverso 2.

45

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Imposta federale diretta - LF 35

642.11


Art. 96

Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato 1 I beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni di istituzioni di diritto privato
svizzere di previdenza professionale o di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata devono l'imposta su queste prestazioni.

2 L'aliquota di imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi; per le prestazioni in capitale essa viene calcolata giusta l'articolo 38 capoverso 2.


Art. 97

Lavoratori in un'impresa di trasporto internazionale Le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di
una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e
che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o
stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni conformemente agli articoli 83-86.


Art. 98

Definizione

Sono contribuenti domiciliati all'estero ai sensi degli articoli 92-97 le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non
hanno né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera.


Art. 99

Imposta considerata

L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa secondo la procedura ordinaria.


Art. 100

Obblighi del debitore della prestazione imponibile 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: a.

trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di
riscuotere, presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni
(segnatamente le prestazioni in natura e le mance); b.

fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta
d'imposta;

c.

versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire,
all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla
medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

2 Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta
alla fonte.

3 Esso riceve una provvigione di riscossione la cui aliquota è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze.

Imposte

36

642.11


Art. 101

L'autorità fiscale cantonale effettua un conteggio annuo dell'imposta federale diretta
trattenuta alla fonte.

Parte quinta: Procedura Titolo primo: Autorità fiscali Capitolo 1: Autorità federali

Art. 102

Organizzazione

1 Il Dipartimento federale delle finanze esercita la vigilanza della Confederazione
(art. 2).

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni provvede all'applicazione uniforme della presente legge. Emana le prescrizioni per la tassazione e la riscossione
esatta e uniforme dell'imposta federale diretta. Può prescrivere l'uso di determinati
moduli.

3 Il Tribunale federale è l'autorità federale di ricorso.

4 Una Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta decide le
domande di condono d'imposta che non sono di competenza dell'autorità cantonale.
È composta di un presidente e di un vicepresidente designati dal Tribunale federale,
di un rappresentante dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e di un rappresentante dell'amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone nel quale
il richiedente è stato tassato. Il Dipartimento federale delle finanze ne emana il regolamento.


Art. 103

Vigilanza

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può in particolare: a.

eseguire controlli presso autorità cantonali di tassazione o di riscossione ed
esaminare gli incarti fiscali dei Cantoni e dei Comuni; b.

farsi rappresentare alle deliberazioni delle autorità di tassazione e presentare
proposte;

c.

ordinare, nei singoli casi, provvedimenti d'inchiesta o, se necessario, eseguirli direttamente; d.

esigere, nei singoli casi, che la tassazione o la decisione su reclamo le sia
pure notificata.

2 Il Dipartimento federale delle finanze può, su proposta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, prendere i provvedimenti necessari, se risulta che in un
Cantone le operazioni di tassazione sono eseguite in modo insufficiente o inadeguato. Presentando la proposta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni
avverte simultaneamente il Cantone che provvisoriamente le tassazioni non possono
più essere notificate.

Imposta federale diretta - LF 37

642.11

Capitolo 2: Autorità cantonali Sezione 1: Organizzazione

Art. 104

1 L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta dirige e sorveglia
l'applicazione e l'esecuzione uniforme della presente legge. L'articolo 103 capoverso 1 è applicabile per analogia.

2 Per la tassazione delle persone giuridiche, ciascun Cantone designa un solo ufficio.

3 Ogni Cantone istituisce una commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.

4 L'organizzazione delle autorità cantonali d'esecuzione è retta dal diritto cantonale,
nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Se un Cantone non
può prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni del caso.

Sezione 2: Competenza territoriale

Art. 105

Appartenenza personale 1 Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta dalle persone fisiche
che, all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento, hanno il domicilio fiscale
oppure, se non hanno un tale domicilio in Svizzera, la dimora fiscale nel Cantone.
Sono salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

2 I figli sottoposti all'autorità parentale sono tassati sul reddito da attività lucrativa
(art. 9 cpv. 2) nel Cantone in cui tale reddito secondo le norme del diritto federale
concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale è imponibile all'inizio
del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

3 Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta dalle persone giuridiche
che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento, hanno la sede o l'amministrazione effettiva nel Cantone.


Art. 106

Appartenenza economica 1 Per la riscossione dell'imposta federale diretta in virtù dell'appartenenza economica è competente: per le persone fisiche, il Cantone nel quale all'inizio del periodo fiscale o
dell'assoggettamento si verificano le condizioni di cui all'articolo 4; per le persone giuridiche, il Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o
dell'assoggettamento si verificano le condizioni di cui all'articolo 51.
Rimane salvo l'articolo 107.

Imposte

38

642.11

2 Se le condizioni d'assoggettamento giusta gli articoli 4 e 5146 si verificano in più
Cantoni, la competenza spetta al Cantone in cui si trova la maggior parte dei valori
imponibili.


Art. 107

Imposta alla fonte

1 Per la riscossione dell'imposta federale diretta alla fonte, è competente il Cantone
in cui:

a.

i lavoratori stranieri (art. 83) hanno il domicilio o la dimora fiscali all'atto
della scadenza della prestazione imponibile. Se il luogo di lavoro è situato in
un altro Cantone, l'autorità competente del luogo di lavoro trasmette gli
importi trattenuti alla fonte al Cantone nel quale il lavoratore ha il domicilio
o la dimora fiscali;

b.

gli artisti e gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

2 In tutti gli altri casi, è competente il Cantone in cui il debitore della prestazione
imponibile ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l'amministrazione
effettiva al momento della scadenza della prestazione. Se la prestazione imponibile è
pagata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o da uno stabilimento di un'impresa che non ha sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, è
competente il Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa.

3 La competenza per la tassazione ordinaria secondo l'articolo 90 è disciplinata giusta l'articolo 105.


Art. 108

Decisione in caso di dubbio 1 Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più
autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.

3 L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.

46

RU 1991 2106

Imposta federale diretta - LF 39

642.11

Titolo secondo: Principi di procedura generali Capitolo 1: Doveri delle autorità

Art. 109

Ricusazione

1 Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto a ricusarsi se: a.

ha un interesse personale nella causa; b.

è parente o affine, in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado con
una parte, oppure unito a essa per matrimonio, fidanzamento o adozione; c.

è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa; d.

può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2 Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla
procedura.

3 Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità designata dal diritto cantonale se si
tratta di un funzionario cantonale o il Dipartimento federale delle finanze se si tratta
di un funzionario federale. Il ricorso è salvo nei due casi.


Art. 110

Obbligo del segreto

1 Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua
funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali.

2 L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel
diritto federale.


Art. 111

Assistenza tra autorità fiscali 1 Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell'adempimento del loro compito; comunicano gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti,
dei circoli e dei Comuni e permettono loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all'obbligo del segreto secondo l'articolo 110.

2 Se, per la tassazione, la quota cantonale dev'essere ripartita fra più Cantoni, l'autorità fiscale competente ne informa le amministrazioni cantonali dell'imposta federale
diretta interessate.


Art. 112

Assistenza di altre autorità 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente
legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire
di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.

Imposte

40

642.11

2 Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti
dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza.

3 Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a
un segreto speciale imposto dalla legge.47
a48 Trattamento dei dati

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei
compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può
contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 111
si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le
autorità di cui all'articolo 112 trasmettono alle autorità incaricate dell'esecuzione
della presente legge i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.
Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

4 Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente: a.

l'identità;

b.

lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e
l'attività lucrativa;

c.

gli atti giuridici; d.

le prestazioni di un ente pubblico.

5 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di
dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da
qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.

6 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie dei
dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione,
l'archiviazione e la distruzione dei dati.

7 Se gli uffici federali non si accordano in merito alla comunicazione dei dati, il
Consiglio federale decide definitivamente. In tutti gli altri casi decide il Tribunale
federale conformemente agli articoli 116 segg. dell'organizzazione giudiziaria49.

47

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle
poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

48

Introdotto dal n. VI 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

49

RS 173.110

Imposta federale diretta - LF 41

642.11

Capitolo 2: Situazione procedurale dei coniugi

Art. 113

1 I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri
procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.

2 Entrambi firmano la dichiarazione d'imposta. Ove la dichiarazione d'imposta sia
firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo
spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

3 I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.

4 Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in
comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.

Capitolo 3: Diritti procedurali del contribuente

Art. 114

Esame degli atti

1 I contribuenti hanno facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. I
coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.

2 Egli può esaminare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.

3 L'atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui
soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare
prove contrarie.

4 A domanda del contribuente, l'autorità che nega il diritto d'esame gli conferma il
diniego mediante decisione impugnabile con ricorso.


Art. 115

Ammissione delle prove Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano
idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.


Art. 116

Notificazione

1 Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi
giuridici.

2 Se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.

Imposte

42

642.11


Art. 117

Rappresentanza contrattuale 1 Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione
personale non sia necessaria.

2 È ammesso come rappresentante chiunque ha l'esercizio dei diritti civili e gode dei
diritti civici. L'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

3 Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni
vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.

4 Se i coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate
separatamente a ciascuno di loro.


Art. 118

Rappresentanza obbligatoria Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero
designi un rappresentante in Svizzera.

Capitolo 4: Termini

Art. 119

1 I termini stabiliti nella presente legge sono perentori.

2 Un termine stabilito dall'autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.

Capitolo 5: Prescrizione

Art. 120

Prescrizione del diritto di tassare 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono
salvi gli articoli 152 e 184.

2 La prescrizione non decorre o è sospesa: a.

durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; b.

fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; c.

fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno
domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

3 Un nuovo termine di prescrizione decorre con: a.

ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito
fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;

Imposta federale diretta - LF 43

642.11

b.

ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o
del corresponsabile dell'imposta; c.

la presentazione di una domanda di condono; d.

il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o
per delitto fiscale.

4 Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo
fiscale.


Art. 121

Prescrizione del diritto di riscossione 1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.

2 La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli
120 capoversi 2 e 3.

3 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno
in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Titolo terzo: Procedura ordinaria di tassazione Capitolo 1: Operazioni preliminari

Art. 122

1 Le autorità di tassazione compilano un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengono a giorno.

2 Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati necessari, desunti dai loro registri di
controllo.

3 Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati.

Capitolo 2: Obblighi procedurali Sezione 1: Compiti delle autorità di tassazione

Art. 123

1 Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e
di diritto per una imposizione completa ed esatta.

2 Possono in particolare far capo a periti, svolgere ispezioni ed esaminare sul posto i
libri contabili e i giustificativi. Le spese che ne risultano possono essere addossate in
tutto o in parte al contribuente o ad un'altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali.

Imposte

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642.11

Sezione 2: Obblighi del contribuente

Art. 124

Dichiarazione d'imposta 1 I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a
presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo
devono chiederlo all'autorità competente.

2 Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo
personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il
termine stabilito.

3 Il contribuente, che omette d'inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un
modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

4 Nel caso d'invio tardivo e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per
completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine dev'essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal
Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla
in tempo e di avervi provvisto entro trenta giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati.50

Art. 125

Allegati

1 Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare: a.

i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente; b.

le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell'amministrazione o di
un altro organo di una persona giuridica; c.

gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti.

2 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme
all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come
anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

3 Ai fini della tassazione dell'imposta sull'utile, le società di capitali e le società
cooperative indicano inoltre il loro capitale proprio al termine del periodo fiscale o
dell'assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o il capitale
sociale liberato, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili
imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.51 50

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

51

Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 45

642.11


Art. 126

Altra collaborazione

1 Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa
ed esatta.

2 Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni
orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche
documenti concernenti le relazioni d'affari.

3 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui
all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività.
Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti
sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni52 (art. 957 e 963
cpv. 2).53

Sezione 3: Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni

Art. 127

1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente: a.

il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore; b.

i creditori e i debitori, su l'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie
di crediti;

c.

gli assicuratori54, su il valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni
pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; d.

i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e
le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l'amministrazione di
beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito; e.

le persone che sono o che sono state in rapporto d'affari con il contribuente,
sulle reciproche pretese e prestazioni.

2 Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale
può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Sezione 4: Obbligo dei terzi d'informare

Art. 128

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle
autorità fiscali informazioni sul loro rapporto di diritto con il contribuente, in particolare sulla sua quota, i suoi diritti e i suoi redditi.

52

RS 220; RU 2002 949 53

Nuovo testo giusta il n. II 1 delIa LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 949 952; FF 1999 4457).

54

RU 1992 1818

Imposte

46

642.11

Sezione 5: Obbligo dei terzi di comunicare

Art. 129

1 Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo
fiscale:

a.

le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro
beneficiari;

b.

le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari
(art. 22 cpv. 2);

c.

le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la
tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società.

2 Un doppio dell'attestazione dev'essere inviato al contribuente.

3 I fondi d'investimento (art. 49 cpv. 2) devono presentare all'autorità di tassazione,
per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per
la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.

Capitolo 3: Tassazione

Art. 130

Esecuzione

1 L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie.

2 Esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.


Art. 131

Notificazione

1 L'autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili
(reddito imponibile, utile netto imponibile), l'aliquota e l'importo di imposta. Inoltre
essa indica alle società di capitali e alle società cooperative l'importo del capitale
proprio dopo la tassazione dell'imposta sull'utile e considerato il riparto dell'utile.55 2 Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al momento della notificazione della decisione di tassazione.

55

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 47

642.11

3 La decisione di tassazione è notificata anche all'amministrazione cantonale
dell'imposta federale diretta e all'Amministrazione federale delle contribuzioni, se
hanno cooperato nella procedura di tassazione o hanno chiesto la notificazione
(art. 103 cpv. 1 lett. d e 104 cpv. 1).

Capitolo 4: Reclamo

Art. 132

Presupposti

1 Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

2 Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmessa come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri
proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b e 104 cpv. 1), alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.

3 Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev'essere motivato e indicare
eventuali mezzi di prova.


Art. 133

Termini

1 Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se
l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il
giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno
riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

2 Il reclamo presentato a un ufficio incompetente dev'essere trasmesso senza indugio
all'autorità di tassazione competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un
ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

3 L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova
che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi
rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro trenta
giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.56

Art. 134

Attribuzioni delle autorità fiscali 1 Nell'esame del reclamo, l'autorità di tassazione, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno le
medesime attribuzioni loro spettanti nella procedura di tassazione.

2 Non è dato corso al ritiro del reclamo se a norma delle circostanze debba ritenersi
che la tassazione era inesatta. La procedura di reclamo può inoltre essere sospesa 56

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

Imposte

48

642.11

unicamente con il consenso di tutte le autorità fiscali che hanno partecipato alla procedura di tassazione.


Art. 135

Decisione

1 L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

2 La decisione dev'essere motivata e notificata al contribuente e all'amministrazione
cantonale dell'imposta federale diretta. È parimenti comunicata all'Amministrazione
federale delle contribuzioni, se essa ha cooperato alla procedura di tassazione o se
ha chiesto la notificazione della decisione su reclamo (art. 103 cpv. 1).

3 La procedura di reclamo è gratuita. L'articolo 123 capoverso 2 ultimo periodo è
applicabile per analogia.

Titolo quarto: Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte

Art. 136

Obblighi procedurali

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta
alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte. Gli articoli 123-129 sono
applicabili per analogia.


Art. 137

Decisione

1 In caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della
prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, sino alla fine del mese
di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito
all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

2 Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad operare la trattenuta sino a
quando la decisione è cresciuta in giudicato.


Art. 138

Pagamento degli arretrati e restituzione 1 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo
in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta
non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

2 Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile
deve restituire la differenza al contribuente.


Art. 139

Rimedi giuridici

1 Contro una decisione in materia d'imposta alla fonte, l'interessato può presentare
reclamo secondo l'articolo 132.

Imposta federale diretta - LF 49

642.11

2 Se la ritenuta alla fonte su cui verte il litigio è fondata sul diritto federale e su quello cantonale, il diritto cantonale può prevedere nelle sue disposizioni d'esecuzione
che la procedura di reclamo e quella di ricorso alla commissione cantonale di ricorso
siano disciplinate giusta le disposizioni della procedura cantonale determinanti per
l'impugnazione e il riesame di una decisione relativa all'imposta cantonale riscossa
alla fonte.

Titolo quinto: Procedura di ricorso Capitolo 1:
Davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta


Art. 140

Ricorso del contribuente: condizioni 1 Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una
commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale. È salvo l'articolo 132 capoverso 2.

2 Il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse
sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o
designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che non si entrerà nel
merito.

3 Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e
della procedura anteriore.

4 L'articolo 133 è applicabile per analogia.


Art. 141

Ricorso dell'autorità di vigilanza: condizioni 1 L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione
federale delle contribuzioni possono ricorrere alla commissione cantonale di ricorso
in materia d'imposta contro ogni decisione di tassazione e ogni decisione su reclamo
dell'autorità di tassazione.

2 Il termine di ricorso è di: a.

30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione e quelle su
reclamo, notificate all'amministrazione ricorrente; b.

60 giorni dalla notificazione al contribuente, negli altri casi.


Art. 142

Procedura

1 La commissione cantonale di ricorso chiede all'autorità di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti. Essa invita a pronunciarsi anche l'amministrazione
cantonale dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Imposte

50

642.11

2 La commissione cantonale di ricorso invita il contribuente a pronunciarsi, se il
ricorso è presentato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta o
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3 Se il parere di un'autorità sul ricorso del contribuente contiene nuovi fatti o nuovi
aspetti, la commissione invita il contribuente a pronunciarsi anche a tale riguardo.

4 Nell'esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso ha le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

5 Il diritto del contribuente all'esame degli atti è disciplinato secondo le disposizioni
dell'articolo 114.


Art. 143

Decisione

1 La commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

2 Essa comunica per scritto la decisione motivata al contribuente e alle autorità che
hanno partecipato alla procedura.


Art. 144

Spese

1 Le spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso sono poste a
carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono
ripartite proporzionalmente.

2 Le spese sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se
questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere
soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato
con raggiri l'inchiesta della commissione cantonale di ricorso.

3 La commissione cantonale di ricorso può rinunciare all'addossamento delle spese
se circostanze particolari lo giustificano.

4 L'articolo 64 capoversi 1 a 3 della legge federale sulla procedura amministrativa57
si applica per analogia all'assegnazione di ripetibili.

5 L'importo delle spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso è
stabilito dal diritto cantonale.

Capitolo 2: Ricorso a un'altra autorità cantonale

Art. 145

1 La decisione su ricorso può essere impugnata davanti a un'altra autorità cantonale,
indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.

2 Gli articoli 140-144 si applicano per analogia.

57

RS 172.021

Imposta federale diretta - LF 51

642.11

Capitolo 3: Ricorso al Tribunale federale

Art. 146

La decisione della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte oppure,
nel caso dell'articolo 145, la decisione di un'altra autorità cantonale di ricorso può
essere impugnata, mediante ricorso di diritto amministrativo, al Tribunale federale,
entro trenta giorni dalla notificazione. Anche l'amministrazione cantonale
dell'imposta federale diretta è legittimata a ricorrere.

Titolo sesto: Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato Capitolo 1: Revisione

Art. 147

Motivi

1 Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del
contribuente, a sua domanda o d'ufficio: a.

se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b.

se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti
violato principi essenziali della procedura; c.

se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

2 La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può
essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

3 La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria58.


Art. 148

Termine

La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.


Art. 149

Procedura e decisione 1 La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

2 Se esiste un motivo di revisione, l'autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e pronuncia di nuovo.

58

RS 173.110

Imposte

52

642.11

3 La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono
essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore.

4 Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione
o sentenza anteriore.

Capitolo 2: Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

Art. 150

1 Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono
sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

2 La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.

Capitolo 3: Ricupero d'imposta

Art. 151

Presupposti

1 L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire
che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un
crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.

2 Il ricupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione
insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa
del reddito, della sostanza e dell'utile netto e ha giustificato in modo adeguato il
capitale proprio, e se l'autorità fiscale ha accettato la valutazione.59

Art. 152

Perenzione

1 Il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla
fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per
il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.

2 L'apertura del procedimento penale per sottrazione d'imposta o per delitto fiscale
vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d'imposta.

3 Il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo quindici anni dalla fine
del periodo fiscale al quale si riferisce.

59

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 53

642.11


Art. 153

Procedura

1 L'avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente.

2 La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente
è avviata o proseguita contro gli eredi.

3 Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni su i principi procedurali,
la procedura di tassazione e quella di ricorso.

Titolo settimo: Inventario Capitolo 1: Obbligo di allestire l'inventario

Art. 154

1 Entro due settimane dalla morte del contribuente dev'essere allestito un inventario
ufficiale.

2 L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.

Capitolo 2: Oggetto

Art. 155

1 L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei
figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del
decesso.

2 I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.

Capitolo 3: Procedura

Art. 156

Provvedimenti conservativi 1 Gli eredi e le persone che amministrano o custodiscono i beni della successione
possono disporne, prima dell'inventario, soltanto con il consenso dell'autorità incaricata dello stesso.

2 Per garantire la sicurezza dell'inventario, l'autorità incaricata del medesimo può
ordinare l'apposizione immediata dei sigilli.


Art. 157

Obbligo di collaborare 1 Gli eredi, i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione e gli esecutori testamentari devono: a.

fornire informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere rilevanti per l'accertamento degli elementi imponibili del defunto;

Imposte

54

642.11

b.

produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono
informare sulla successione; c.

permettere l'accesso a tutti i locali e mobili di cui disponeva il defunto.

2 Gli eredi e i loro rappresentanti legali, se vivevano in comunione domestica con il
defunto ovvero custodivano o amministravano suoi beni, devono parimenti permettere l'accesso ai loro locali e mobili.

3 Gli eredi e i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione o gli
esecutori testamentari che, dopo l'allestimento dell'inventario, apprendono l'esistenza di beni della successione non compresi in quest'ultimo, devono avvertirne entro
dieci giorni l'autorità incaricata dell'inventario.

4 All'allestimento dell'inventario devono assistere almeno un erede avente
l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o interdetti.


Art. 158

Obbligo d'informare e di rilasciare attestazioni 1 I terzi che custodivano o amministravano beni del defunto o verso i quali il defunto
vantava diritti o pretese valutabili in denaro sono tenuti a ragguagliare per scritto
l'erede che ne fa domanda, per informazione dell'autorità incaricata dell'inventario.

2 Il terzo può fornire le indicazioni richieste direttamente all'autorità incaricata dell'inventario, se all'adempimento dell'obbligo d'informare si oppongono motivi
importanti.

3 Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 127 e 128.

Capitolo 4: Autorità

Art. 159

1 Per l'allestimento dell'inventario e l'apposizione dei sigilli è competente l'autorità
cantonale del luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio o l'ultima dimora
fiscali o possedeva valori imponibili.

2 Se l'allestimento dell'inventario è ordinato dall'autorità tutoria o dal giudice, una
copia dev'essere trasmessa all'autorità incaricata dell'inventario. Questa autorità può
riprendere l'inventario immutato o, se necessario, completarlo.

3 Gli uffici di stato civile comunicano senza indugio ogni decesso all'autorità fiscale
competente nell'ultimo luogo di domicilio o di dimora fiscali (art. 3) del defunto.

Titolo ottavo: Riscossione e garanzia dell'imposta Capitolo 1: Cantone di riscossione

Art. 160

L'imposta è riscossa nel Cantone in cui è stata operata la tassazione.

Imposta federale diretta - LF 55

642.11

Capitolo 2: Scadenza

Art. 161

1 L'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Dipartimento federale delle
finanze (termine generale di scadenza). Può essere riscossa in singole rate.

2 L'autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell'imposta di contribuenti per i quali l'anno fiscale non coincide con l'anno civile (art. 79 cpv. 2).

3 Con la notificazione della decisione di tassazione scadono: a.

l'imposta sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza (art. 38); b.

l'imposta sui proventi straordinari in caso di fine dell'assoggettamento
(art. 47);

c.

il ricupero d'imposta (art. 151).

4 L'imposta scade in ogni caso: a.

il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza; b.

nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di
una persona giuridica assoggettata all'imposta; c.

nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un'impresa commerciale o una partecipazione a un'impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d'impresa in Svizzera, un possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 4, 5 e 51); d.

all'atto della dichiarazione del fallimento a carico del contribuente; e.

alla morte del contribuente.

5 Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un
calcolo provvisorio dell'imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso
contro la tassazione.

Capitolo 3: Riscossione dell'imposta

Art. 162

Riscossione provvisoria e riscossione definitiva 1 L'imposta federale diretta è riscossa conformemente alla tassazione. Se all'atto
della scadenza la tassazione non è ancora stata operata, l'imposta è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d'imposta, l'ultima tassazione o l'importo presumibilmente dovuto.

2 Le imposte riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

3 Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti
sono restituite. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura questi importi fruttano interessi.

Imposte

56

642.11


Art. 163

Pagamento

1 Le imposte devono essere pagate entro trenta giorni dalla scadenza. È fatta salva la
riscossione rateale delle imposte (art. 161 cpv. 1).

2 Il Dipartimento federale delle finanze fissa un interesse rimunerativo per i pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza.

3 I Cantoni pubblicano ufficialmente i termini generali di scadenza e di pagamento,
come anche gli uffici cantonali d'esazione.


Art. 164

Interesse di mora

1 Il debitore dell'imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il
termine stabilito, un interesse di mora fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

2 L'interesse decorre dopo trenta giorni dalla notificazione se il debitore dell'imposta, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il conteggio al
momento della scadenza.


Art. 165

Esecuzione forzata

1 Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva.

2 Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di
beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

3 Nella procedura d'esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle
autorità incaricate dell'applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di
una sentenza giudiziaria esecutiva.

4 Non è necessario indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici, né insinuarli
in caso di diffida pubblica ai creditori.


Art. 166

Facilitazioni di pagamento 1 Qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per
contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore,
l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali.
Può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

2 La concessione di facilitazioni può essere subordinata a un'adeguata costituzione
di garanzie.

3 Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

Imposta federale diretta - LF 57

642.11

Capitolo 4: Condono dell'imposta

Art. 167

1 Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione costituirebbe un grave rigore, gli importi
dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

2 La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, dev'essere presentata alla competente amministrazione cantonale dell'imposta
federale diretta. Nel caso dell'imposta alla fonte, la domanda deve essere indirizzata,
unitamente all'istanza di condono presentata in materia di imposte cantonali e
comunali, all'autorità competente in detta procedura. Questa stabilisce la quota dell'imposta federale e trasmette un duplo dell'istanza di condono all'autorità competente in materia di condono dell'imposta federale diretta se non è autorizzata ad
entrare essa stessa nel merito.

3 La Commissione federale di condono per l'imposta federale diretta (art. 102
cpv. 4) statuisce definitivamente sulla domanda. Nel caso di somme non superiori
all'importo stabilito dal Dipartimento federale delle finanze, decide definitivamente
l'ufficio cantonale competente.

4 La procedura di condono è gratuita. Al richiedente possono però essere addossate
interamente o parzialmente le spese, se ha presentato una domanda manifestamente
infondata.

Capitolo 5: Restituzione dell'imposta

Art. 168

1 Il contribuente può chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta
solo in parte, che egli ha pagato per errore.

2 Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla
data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Dipartimento federale delle
finanze.

3 La domanda di restituzione dev'essere presentata all'amministrazione cantonale
dell'imposta federale diretta, entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è
stato eseguito il versamento. Se l'amministrazione respinge la domanda, l'interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione
(art. 132). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno del
versamento.

Imposte

58

642.11

Capitolo 6: Garanzie

Art. 169

Costituzione

1 Se il contribuente non ha il domicilio in Svizzera o se il pagamento dell'imposta da
lui dovuta sembra compromesso, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale
diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. La decisione di richiesta di garanzie deve
indicare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura
d'esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

2 Le garanzie devono essere costituite in denaro, attraverso il deposito di titoli sicuri
e negoziabili o mediante fideiussione bancaria.

3 Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale, entro trenta giorni dalla notificazione.

4 Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione di richiesta di garanzie.


Art. 170

Sequestro

1 La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento60. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione.

2 Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro previsto nell'articolo 278
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.61

Art. 171

Cancellazione dal registro di commercio Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto
quando l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta abbia comunicato
all'ufficio del registro di commercio che l'imposta dovuta è stata pagata o coperta da
garanzie.


Art. 172

Iscrizione nel registro fondiario 1 Se una persona fisica o giuridica, assoggettata all'imposta unicamente a motivo di
possesso fondiario (art. 4 cpv. 1 lett. c e 51 cpv. 1 lett. c), aliena un fondo situato in
Svizzera, l'acquirente può essere iscritto come proprietario nel registro fondiario
soltanto con il consenso scritto dell'amministrazione cantonale dell'imposta federale
diretta.

2 L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta attesta all'alienante, per
l'ufficiale del registro fondiario, il suo consenso all'iscrizione, se l'imposta relativa
al possesso e all'alienazione del fondo è stata pagata o coperta da garanzia oppure se
è stabilito che non è dovuta alcuna imposta o se l'alienante offre sufficiente garanzia
che soddisferà i suoi obblighi fiscali.

60

RS 281.1

61

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1)

Imposta federale diretta - LF 59

642.11

3 Se l'amministrazione cantonale nega l'attestazione, può essere interposto ricorso
alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta.


Art. 173

Costituzione di garanzie per l'imposta dovuta in caso
di mediazione di fondi Se una persona fisica o giuridica, che non ha domicilio, né sede, né amministrazione
effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell'acquisto o nell'alienazione di un fondo
situato in Svizzera, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può
esigere dal compratore o dal venditore il deposito del tre per cento del prezzo come
garanzia dell'imposta dovuta per la mediazione.

Parte sesta: Disposizioni penali Titolo 1: Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta Capitolo 1: Obblighi procedurali

Art. 174

1 Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo
che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: a.

non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata; b.

non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; c.

viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura
d'inventario,

è punito con la multa.

2 La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

Capitolo 2: Sottrazione d'imposta

Art. 175

Sottrazione consumata 1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia
incompleta,
chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per
negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,
chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato,
è punito con la multa.

Imposte

60

642.11

2 La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo
dell'imposta sottratta.

3 Se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota
all'autorità fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta.


Art. 176

Tentativo di sottrazione 1 Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa.

2 La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e
consumata d'imposta.


Art. 177

Istigazione, complicità, concorso 1 Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto
oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la
multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e risponde solidalmente
per il pagamento dell'imposta sottratta.

2 La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000
franchi al massimo.


Art. 178

Dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura
d'inventario

1 Chiunque, come erede, rappresentante dell'erede, esecutore testamentario o terzo,
dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella
procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario,
chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto,
è punito con la multa.

2 La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000
franchi al massimo.

3 È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.


Art. 179

Responsabilità degli eredi 1 Gli eredi del contribuente che ha commesso una sottrazione d'imposta rispondono
solidalmente e indipendentemente dalla loro colpa del pagamento delle multe inflitte
con decisione passata in giudicato fino a concorrenza della loro quota ereditaria,
anticipi compresi.

2 Se, alla morte del contribuente, il procedimento per sottrazione d'imposta non è
ancora stato concluso con decisione passata in giudicato od è stato avviato soltanto
dopo, la multa non è riscossa in quanto gli eredi non abbiano colpa della tassazione
inesatta ed abbiano fatto quanto ragionevolmente possibile per accertare la sottrazione.

Imposta federale diretta - LF 61

642.11


Art. 180

Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione 1 Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato
soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili.

2 Ciascun coniuge può addurre la prova che la sottrazione dei suoi elementi imponibili è stata commessa dall'altro coniuge a sua insaputa o ch'egli non era in grado di
impedirla. Se questa prova riesce, l'altro coniuge è multato come se avesse sottratto
propri elementi imponibili.

Capitolo 3: Persone giuridiche

Art. 181

1 Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest'ultima.

2 L'articolo 177 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell'esercizio
della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa
da un terzo.

3 Sono salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica
secondo l'articolo 177.

4 I capoversi 1 a 3 s'applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di
diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

Capitolo 4: Procedura

Art. 182

In generale

1 L'autorità, terminata l'istruttoria, emana una decisione penale o un decreto d'abbandono, che sono notificati per scritto all'interessato.

2 Le decisioni penali della commissione cantonale di ricorso possono essere impugnate solo con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

3 Sono applicabili per analogia le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso.

4 Il Cantone designa i servizi incaricati del procedimento in caso di sottrazione d'imposta e di violazioni degli obblighi procedurali.


Art. 183

In caso di sottrazione d'imposta 1 L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per
scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo
alle imputazioni.

Imposte

62

642.11

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere il perseguimento
della sottrazione d'imposta. L'articolo 258 della legge federale sulla procedura
penale62 è applicabile per analogia.

3 La decisione penale o il decreto d'abbandono dell'autorità cantonale sono notificati anche all'Amministrazione federale delle contribuzioni se essa ha chiesto il procedimento o vi ha partecipato.

4 Le spese di provvedimenti speciali d'inchiesta (esame di libri, perizie ecc.) sono di
regola addossate alla persona punita per sottrazione d'imposta; possono esserle
addossate anche nel caso di sospensione dell'inchiesta, se essa ha cagionato il procedimento penale con un comportamento colpevole oppure se ha reso difficile o rallentato lo svolgimento dell'inchiesta.

Capitolo 5: Prescrizione dell'azione penale

Art. 184

1 L'azione penale si prescrive: a.

nel caso di violazione di obblighi procedurali, in due anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d'imposta, in quattro anni dopo la chiusura definitiva
del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali
oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione; b.

nel caso di sottrazione consumata d'imposta, in dieci anni dalla fine del
periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte
non è stata effettuata conformemente alla legge, ovvero in dieci anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una
restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta oppure sono stati dissimulati o distratti beni nella procedura d'inventario.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti del
contribuente o di una delle persone designate dall'articolo 177. L'interruzione è
opponibile al contribuente e a queste persone. Un nuovo termine decorre a contare
da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più
della metà della sua durata iniziale.

Capitolo 6: Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Art. 185

1 Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo
gli articoli 160 e 163-172.

2 La prescrizione è retta dall'articolo 121.

62

RS 312.0

Imposta federale diretta - LF 63

642.11

Titolo secondo: Delitti fiscali

Art. 186

Frode fiscale

1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta a' sensi degli articoli 175177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente
inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre
attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.

2 È salva la pena per sottrazione d'imposta.


Art. 187

Appropriazione indebita d'imposte alla fonte Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di
un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa sino a
30 000 franchi.


Art. 188

Procedura

1 L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, se presume che sia stato
commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denunzia il fatto all'autorità
competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d'imposta federale diretta.

2 La procedura è retta dalle norme del diritto processuale cantonale.

3 Se l'autore è condannato a una pena privativa della libertà per il reato fiscale cantonale, il reato commesso in materia d'imposta federale diretta è punito con una
pena complementare privativa della libertà; la sentenza cantonale di ultima istanza
può essere oggetto di ricorso per cassazione secondo l'articolo 268 della legge federale sulla procedura penale.63 4 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere l'apertura di un procedimento penale. È applicabile l'articolo 258 della legge federale sulla procedura
penale.


Art. 189

Prescrizione dell'azione penale 1 L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in dieci anni dall'ultima attività delittuosa.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti dell'autore, dell'istigatore o del complice. L'interruzione è opponibile a ciascuna di
queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più di cinque anni.

63

RS 312.0

Imposte

64

642.11

Titolo terzo:
Provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni


Art. 190

Presupposti

1 Il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione
federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.

2 Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di
importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).


Art. 191

Procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori 1 La procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50
della legge federale sul diritto penale amministrativo64. È escluso il fermo dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

2 All'obbligo d'informare si applica per analogia l'articolo 126 capoverso 2.


Art. 192

Provvedimenti d'inchiesta contro i terzi non implicati
nella procedura

1 I provvedimenti di inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura sono retti
dagli articoli 19-50 della legge federale sul diritto penale amministrativo65. È escluso il fermo dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul
diritto penale amministrativo.

2 Sono salvi gli articoli 127-129 concernenti l'obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni, informazioni e comunicazioni. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può punire la violazione di questi obblighi con una multa secondo l'articolo 174.
La multa dev'essere comminata.

3 Le persone interrogate come testimoni secondo gli articoli 41 e 42 della legge
federale sul diritto penale amministrativo possono essere invitate a produrre documenti e altri oggetti in loro possesso, atti a chiarire i fatti. Se un testimone ne rifiuta
la consegna, pur non esistendo uno dei motivi giustificanti il rifiuto di deporre di cui
agli articoli 75, 77 e 79 della legge federale sulla procedura penale66, l'autorità
fiscale lo avverte della comminatoria della pena prevista nell'articolo 292 del Codice
penale svizzero67 e se del caso può deferirlo al giudice penale per disobbedienza a
una decisione dell'autorità.

64

RS 313.0

65

RS 313.0

66

RS 312.0

67

RS 311.0

Imposta federale diretta - LF 65

642.11


Art. 193

Chiusura dell'inchiesta 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni, dopo la chiusura dell'inchiesta,
compila un rapporto che trasmette all'imputato e alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate.

2 Se non è stata commessa alcuna infrazione, il rapporto indica che l'inchiesta è stata
abbandonata.

3 Se l'Amministrazione federale delle contribuzioni conclude che è stata commessa
un'infrazione, l'imputato può, entro trenta giorni a contare dalla notificazione del
rapporto, esprimere il proprio parere e domandare un complemento d'inchiesta.
Entro lo stesso termine, è autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 114.

4 Contro la notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è ammesso alcun
rimedio giuridico. La reiezione di una domanda di complemento dell'inchiesta può
essere impugnata nel successivo procedimento per sottrazione d'imposta oppure in
quello per frode fiscale ovvero per appropriazione indebita d'imposta alla fonte.

5 Il rapporto non dev'essere notificato a un imputato che non ha un rappresentante o
un recapito in Svizzera, che è d'ignota dimora o ha il domicilio o la dimora
all'estero.


Art. 194

Domanda di proseguire il procedimento 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni, se conclude che è stata commessa
una sottrazione d'imposta (art. 175 e 176), chiede all'Amministrazione cantonale
competente per l'imposta federale diretta di avviare un procedimento per sottrazione
d'imposta.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni, se conclude che è stato commesso
un delitto fiscale, sporge denuncia all'autorità cantonale competente per il procedimento penale.

3 Nei due casi, si applica l'articolo 258 della legge federale sulla procedura penale68

Art. 195

Altre prescrizioni procedurali 1 Sono applicabili le prescrizioni sull'assistenza tra autorità (art. 111 e 112).

2 I funzionari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, incaricati di provvedimenti speciali d'inchiesta, sottostanno all'obbligo della ricusazione secondo
l'articolo 109.

3 Le spese dei provvedimenti speciali d'inchiesta sono addossate secondo l'articolo
183 capoverso 4.

4 Eventuali indennità all'imputato o a terzi sono pagate secondo gli articoli 99 e 100
della legge federale sul diritto penale amministrativo69.

5 Per le decisioni su reclamo secondo l'articolo 27 della legge federale sul diritto
penale amministrativo è riscossa una tassa di 10 a 500 franchi.

68

RS 312.0

69

RS 313.0

Imposte

66

642.11

Parte settima: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni

Art. 196

Quota della Confederazione 1 I Cantoni versano alla Confederazione il 70 per cento delle imposte incassate, delle
multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

2 Versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine
del mese successivo.

3 Compilano un conteggio annua delle imposte federale dirette riscosse alla fonte.


Art. 197

Ripartizione tra i Cantoni 1 Cantoni ripartiscono fra loro, secondo i principi del diritto federale relativi al
divieto della doppia imposizione, le imposte, le multe inflitte per sottrazione
d'imposta o violazione di obblighi procedurali e gli interessi dovuti dai contribuente
che hanno elementi imponibili in più Cantoni. Sono salve le disposizioni concernenti la perequazione finanziaria tra i Cantoni.

2 Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza
unica, secondo la procedura di diritto amministrativo.


Art. 198

Spese dei Cantoni

I Cantoni, nella misura in cui sono incaricati dell'esecuzione dell'imposta federale
diretta, ne assumono le spese.

Parte ottava: Disposizioni finali Titolo primo: Disposizioni esecutive

Art. 199

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Titolo secondo: Tasse di bollo cantonali

Art. 200

Per l'uso di documenti in un procedimento secondo la presente legge non è riscossa
alcuna tassa di bollo cantonale.

Imposta federale diretta - LF 67

642.11

Titolo terzo: Diritto previgente: abrogazione e modificazione

Art. 201

Abrogazione del DIFD

È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 194070 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta.


Art. 202

Modificazione della LAM L'articolo 47 capoverso 2 della legge federale del 20 settembre 194971 sull'assicurazione militare non è applicabile alle rendite e alle prestazioni in capitale che hanno
iniziato a decorrere o sono divenute esigibili dopo l'entrata in vigore della presente
legge.


Art. 203

Modificazione della LAVS La legge federale del 30 dicembre 194672 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

Titolo quarto: Disposizioni transitorie Capitolo 1: Persone fisiche

Art. 204

Rendite e liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza
professionale

1 Le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale,
decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti o esigibili prima
del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili come segue: a.

per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su
cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal
contribuente;

b.

per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente
sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del
20 per cento;

c.

interamente, negli altri casi.

70

[CS 6 358; RU 1950 1477 art. 1, 1951 40, 1954 1376 art. 1, 1958 412, 1971 946,
1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 878,
1992 1072].

71

RS 833.1

72

RS 831.10. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata

Imposte

68

642.11

2 Alle prestazioni del contribuente ai sensi del capoverso 1 lettere a e b sono equiparate le prestazioni dei congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi se il contribuente ha acquisito la pretesa assicurativa per devoluzione ereditaria, legato o donazione.


Art. 205

Acquisto d'anni d'assicurazione I contributi dell'assicurato per l'acquisto di anni d'assicurazione sono deducibili se
le prestazioni di vecchiaia decorrono o diventano esigibili dopo il 31 dicembre
2001.

a73 Assicurazioni di capitali sciolte tramite premio unico concluse entro
la fine del 1993

1 Gli interessi su assicurazione di capitale, giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettera a,
concluse prima del 1° gennaio 1994 sono esenti da imposta per quanto, al momento
del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato
abbia compiuto i 60 anni.

2 Nel caso di assicurazioni di capitali secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera a
concluse nel periodo tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1998, i proventi sono
esenti d'imposta se al momento del pagamento il rapporto contrattuale dura da
almeno cinque anni e se l'assicurato ha compiuto il 60° anno di età.74 Capitolo 2: Persone giuridiche

Art. 206

Modificazione delle basi temporali 1 L'imposta sull'utile netto delle persone giuridiche per il primo periodo fiscale
dopo l'entrata in vigore della presente legge è calcolata provvisoriamente giusta il
vecchio e il nuovo diritto. Se l'importo secondo il nuovo diritto è maggiore, è
dovuta l'imposta calcolata secondo questo diritto, altrimenti quella determinata
secondo il vecchio diritto.

2 I redditi straordinari realizzati nel corso degli esercizi chiusi durante gli anni civili
n-2 e n-1 sono sottoposti a un'imposta speciale calcolata giusta l'articolo 68, purché
non siano utilizzati per la copertura delle perdite di cui è autorizzata la deduzione.

3 Per redditi straordinari s'intendono gli utili da capitali, le rivalutazioni contabili
d'elementi patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti e l'omissione di ammortamenti e di accantonamenti giustificati dall'uso commerciale.

73

Introdotto dal n. I del DF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 1445;
FF 1993 I 948).

74

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Imposta federale diretta - LF 69

642.11

4 Se l'esercizio commerciale si estende sugli anni civili n-1 e n, l'imposta per il
periodo in n-1 viene calcolata secondo il vecchio diritto e computata sull'imposta
corrispondente allo stesso periodo, determinata secondo la presente legge;
l'eccedenza non è restituita.


Art. 207

Riduzione dell'imposta in caso di liquidazione di società
immobiliare

1 L'imposta sull'utile in capitale ottenuto da una società immobiliare costituita
innanzi l'entrata in vigore della presente legge, all'atto del trasferimento di un
immobile all'azionista, è ridotta del 75 per cento se la società viene sciolta.

2 L'imposta sull'eccedenza di liquidazione ottenuta dall'azionista è ridotta nella
stessa proporzione.

3 La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più
tardi il 31 dicembre 2003.75 4 Se l'azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell'immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l'imposta sull'utile di capitale della società
è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio
1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all'azionista deve essere iscritto nel registro
fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l'imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.76
a77 Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997 1 Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi
diritti d'opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente
all'articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva
già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e realizza prima del
1° gennaio 2007 gli utili menzionati.

2 Rispetto alle partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, i valori determinanti per l'imposta sull'utile
all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nel 1997 sono considerati alla stregua dei costi d'investimento (art. 62 cpv. 4 e 70 cpv. 4 lett. a).

3 Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera
del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio
1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale
sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante per l'imposta
sull'utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all'utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite 75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 324; FF 1999 4949).

76

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324;
FF 1999 4949).

77

Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

70

642.11

prima del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società
cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa
riserva è sciolta con incidenza fiscale se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena
una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o
la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d'imposta un elenco
delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo.
La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.

4 Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della modifica della
presente legge del 10 ottobre 1997, l'imposta sull'utile è calcolata secondo il nuovo
diritto per detto esercizio commerciale.

Capitolo 3: Tassazione annuale per le persone fisiche

Art. 208

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei Cantoni che prelevano
l'imposta dovuta dalle persone fisiche secondo l'articolo 41.


Art. 209

Periodo fiscale, anno fiscale 1 L'imposta sul reddito è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.

2 Per periodo fiscale si intende l'anno civile.

3 Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del
periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per
i proventi periodici l'aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. Rimane salvo l'articolo 38.


Art. 210

Determinazione del reddito 1 Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo
fiscale.

2 Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

3 I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere
alla chiusura dei conti per ogni periodo fiscale.


Art. 211

Deduzione delle perdite Le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 209) possono essere
dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tener conto al momento del calcolo
del reddito imponibile di tali anni.

Imposta federale diretta - LF 71

642.11


Art. 212


78

Deduzioni generali

1 Dai proventi sono dedotti i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla
vita, contro la malattia e, in quanto non compresa sotto la lettera f dell'articolo 33
capoverso 1, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del
contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza
di una somma globale di: 2500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

1300 franchi per gli altri contribuenti.

Queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere d e e.

Tali somme sono aumentate di 600 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per
cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 213 capoverso 1
lettere a o b.

2 Se i coniugi vivono in comunione domestica vengono dedotti 5900 franchi dal
reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; la stessa deduzione è concessa quando uno dei due coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

3 Per il resto si applica l'articolo 33.


Art. 213

Deduzioni sociali

1 Sono dedotti dal reddito: a.

per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 4700 franchi; b.

per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività
lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto
uguagli almeno l'importo della deduzione, 4700 franchi; questa deduzione
non è accordata per la moglie e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.79 2 Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 209) o dell'assoggettamento.

3 In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente.

78

Per i cpv. 1 e 2, vedi anche l'art. 6 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli
effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale
diretta(RS 642.119.2).

79

Vedi anche l'art. 7 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della
progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta
(RS 642.119.2).

Imposte

72

642.11


Art. 214

80 Tariffe

L'imposta per un anno fiscale è: fino a

10 600 franchi di reddito, 0 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più, 0,77 franchi

fino a

23 100 franchi di reddito, 96,25 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 0,88 franchi in più

fino a

27 500 franchi di reddito, 159,60 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,64 franchi in più

fino a

30 300 franchi di reddito, 426,20 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,97 franchi in più

fino a

40 400 franchi di reddito, 803,35 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 5,94 franchi in più

fino a

53 100 franchi di reddito, 1 046,85 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 6,60 franchi in più

fino a

57 200 franchi di reddito, 2 274,45 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 8,80 franchi in più

fino a

75 800 franchi di reddito, 4 272,05 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,00 franchi in più

fino a

98 500 franchi di reddito, 7 605,05 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,20 franchi in più

fino a

128 800 franchi di reddito, 57 682,70 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,20 franchi in più

fino a

552 700 franchi di reddito, 63 559,85 franchi

fino a

552 800 franchi di reddito, 53 572,00 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,50 franchi

2 Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi,
separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo
essenziale, l'imposta annua ammonta: fino a

20 700 franchi di reddito, 0,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più, 1,-- franco;

fino a

37 200 franchi di reddito, 165,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,-- franchi in più

fino a

42 700 franchi di reddito, 275,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 3,-- franchi in più

fino a

55 000 franchi di reddito, 644,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 4,-- franchi in più

fino a

66 000 franchi di reddito, 1 084,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 5,-- franchi in più

fino a

75 600 franchi di reddito, 1 564,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 6,-- franchi in più

80

Vedi anche l'art. 5 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della
progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta
(RS 642.119.2).

Imposta federale diretta - LF 73

642.11

fino a

83 900 franchi di reddito, 2 062,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 7,-- franchi in più

fino a

90 800 franchi di reddito, 2 545,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 8,-- franchi in più

fino a

96 300 franchi di reddito, 2 985,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 9,-- franchi in più

fino a

100 400 franchi di reddito, 3 354,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 10,-- franchi in più

fino a

103 300 franchi di reddito, 3 644,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,-- franchi in più

fino a

104 700 franchi di reddito, 3 798,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 12,-- franchi in più

fino a

106 100 franchi di reddito, 3 966,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,-- franchi in più

fino a

655 100 franchi di reddito, 75 336,-- franchi

fino a

655 200 franchi di reddito, 75 348,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,50 franchi in più.

3 L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.


Art. 215

Compensazione degli effetti della progressione a freddo 1 Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone
fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e
delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate
ai 100 franchi superiori o inferiori.

2 Il Consiglio federale decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al
consumo è aumentato del 7 per cento dall'entrata in vigore della presente legge o
dall'ultimo adeguamento. È determinante l'indice stabilito un anno prima dell'inizio
del periodo fiscale.81 3 Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale dell'adeguamento deciso.


Art. 216

Appartenenza territoriale in caso di appartenenza personale 1 Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone fisiche
che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio
fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone.
Rimangono salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

2 I figli soggetti all'autorità parentale sono assoggettati all'imposta sul reddito da
attività lucrativa (art. 9 cpv. 2) nel Cantone nel quale, alla fine del periodo fiscale o
dell'assoggettamento fiscale, sono assoggettati per tale reddito sulla base del diritto
federale relativo al divieto della doppia imposizione intercantonale.

81

Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti
intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Imposte

74

642.11

3 Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno sede o
amministrazione effettiva nel Cantone.


Art. 217

Appartenenza territoriale in caso di appartenenza economica 1 L'imposta federale diretta in virtù dell'appartenenza economica viene riscossa dal
Cantone nel quale le condizioni di cui all'articolo 4 sono rispettate alla fine del
periodo fiscale (art. 209) o dell'assoggettamento fiscale. Rimane salvo l'articolo 107.

2 Se le condizioni di cui all'articolo 4 si verificano in più Cantoni, l'imposta è
riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.


Art. 218


82

Cambiamento delle basi temporali 1 Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il
cambiamento delle basi temporali secondo l'articolo 41 viene assoggettato secondo
il nuovo diritto.

2 I proventi straordinari conseguiti negli anni n-1 e n-2 o in un esercizio che si è
concluso in uno di questi anni soggiacciono per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati a un'imposta annua intera all'aliquota applicabile unicamente per questi proventi; sono fatti salvi gli articoli 37 e 38. Le deduzioni sociali secondo l'articolo 35
non sono accordate. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi
straordinari possono essere dedotte.

3 Per proventi straordinari s'intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché, in applicazione analogica
dell'articolo 206 capoverso 3, i proventi straordinari di un'attività lucrativa indipendente.

4 Le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni n-1 e n-2 sono pure deducibili. Il Cantone cui compete la tassazione decide se la deduzione è ammessa: a.

dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale n-1/n-2; le tassazioni
già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente; oppure b.

dal reddito imponibile su cui si basano i periodi fiscali n e n+1.

5 Per spese straordinarie s'intendono: a.

le spese di manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione forfettaria; b.

i contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il
riscatto di anni contributivi; c.

le spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riqualificazione professionale, sempre che queste superino le spese già considerate.

82

Nuovo testo giusta la LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1308;
FF 1998 3901 3923).

Imposta federale diretta - LF 75

642.11

6 Le autorità fiscali cantonali determinano il reddito proveniente da attività lucrativa
indipendente per gli anni n-1 e n-2 conformemente all'articolo 9 capoverso 2
LAVS83 e annunciano tale reddito alle casse di compensazione.

7 In caso di cambiamento secondo l'articolo 41, i capoversi 1-6 si applicano la prima
volta il 1° gennaio 1999.


Art. 219

Unificazione delle basi temporali Alla scadenza di un termine di otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale e propone l'uniformazione
delle basi temporali.


Art. 220

Disposizioni esecutive 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive necessarie per le disposizioni
previste agli articoli 209-218. Regola in particolare i problemi che si pongono nelle
relazioni fra i Cantoni che calcolano le basi temporali secondo regolamenti diversi
(cambiamento di domicilio, lavoratori indipendenti con stabilimenti d'impresa in più
Cantoni e altri casi simili).

2 Il Consiglio federale provvede affinché, indipendentemente dal sistema di calcolo
delle basi temporali, l'imposizione fiscale sia equilibrata fra i Cantoni. A questo
fine, in caso di divergenze consistenti rispetto al sistema di tassazione biennale prenumerando, corregge le deduzioni previste agli articoli 212 e 213 e le tariffe dell'articolo 214.

Titolo quinto: Referendum e entrata in vigore

Art. 221

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 La presente legge decade contestualmente all'abrogazione del suo fondamento
costituzionale.


Art. 222


84

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199585 83

RS 831.10

84

Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

85

DCF del 3 giu. 1991 (RU 1991 1253).

Imposte

76

642.11