01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.06.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.05.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.03.2005 - 31.12.2005
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01.01.2005 - 28.02.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.06.2002 - 30.06.2004
01.01.2001 - 31.05.2002
01.09.2000 - 31.12.2000
01.04.2000 - 31.08.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) del 14 dicembre 1990 (Stato 22 febbraio 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19833, decreta: Parte prima: Introduzione

Art. 1

Oggetto della legge

La Confederazione riscuote a titolo d'imposta diretta secondo la presente legge: a. un'imposta sul reddito delle persone fisiche; b.4 un'imposta sull'utile delle persone giuridiche; c. un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche.


Art. 2

Riscossione dell'imposta La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione.

RU 1991 1184 1 [CS

1 3]. A queste disposizioni corrispondono gli art. 128 e 129 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

3

FF 1983 III 1 4

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

642.11

Imposte

2

642.11

Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche Titolo primo: Assoggettamento Capitolo 1: Appartenenza fiscale Sezione 1: Appartenenza personale

Art. 3

1 Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. 2 Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

3

La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

4

Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all'estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.

5

Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro.

L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9.

Sezione 2: Appartenenza economica

Art. 4

Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi 1

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; b. tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

Imposta federale diretta - LF 3

642.11

2

Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.


Art. 5

Altri elementi imponibili 1

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a. esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; b. in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse o analoghe rimunerazioni;

c. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera; d. ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; e. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; f. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.

2

Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.

Sezione 3: Estensione dell'assoggettamento

Art. 6

1 L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.

2

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5.

Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.

3

Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra

Imposte

4

642.11

degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta.

Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

4

Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza.

Sezione 4: Calcolo dell'imposta in caso d'assoggettamento parziale

Art. 7

1 Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.

2

I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.

Capitolo 2: Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 8

1 L'assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera o vi sono acquisiti elementi imponibili.

2

L'assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dalla Svizzera o con l'estinzione degli elementi imponibili in Svizzera.

3

L'assoggettamento non cessa in caso di trasferimento temporaneo della sede all'estero nonché in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Capitolo 3: Norme speciali concernenti l'imposta sul reddito

Art. 9

Coniugi; figli sotto l'autorità parentale 1

Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.

Imposta federale diretta - LF 5

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2

Il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale.


Art. 10

Comunioni ereditarie e società Il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci.


Art. 11

Società commerciali estere e altre comunità di persone senza personalità giuridica Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all'imposta in virtù dell'appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.


Art. 12

Successione fiscale

1

Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali.

Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

2

Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più dell'aliquota legale secondo il diritto svizzero.


Art. 13

Responsabilità e responsabilità solidale 1

I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli.

2

La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

3

Con il contribuente rispondono solidalmente: a. i figli soggetti all'autorità parentale, sino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva; b. i soci domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita sino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero; c. i compratori e i venditori di immobili siti in Svizzera, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un commerciante o da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimi non hanno domicilio fiscale in Svizzera;

Imposte

6

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d. le persone incaricate della liquidazione d'imprese o stabilimenti d'impresa siti in Svizzera, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti in Svizzera, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.

4

L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.


Art. 14

Imposizione secondo il dispendio 1

Le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso.

2

Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite.

3

L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti: a. proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera; b. proventi da beni mobili situati in Svizzera; c. proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare; d. proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera; e. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; f. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

4

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per la riscossione dell'imposta secondo il dispendio. Esso può prevedere basi d'imposizione e modi di calcolo dell'imposta in deroga al capoverso 3 ove siano necessari per consentire ai contribuenti menzionati ai capoversi 1 e 2 l'ottenimento dello sgravio dalle imposte di uno Stato estero con cui la Svizzera ha concluso una convenzione intesa a evitare la doppia imposizione.

Imposta federale diretta - LF 7

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Capitolo 4: Esenzione

Art. 15

1 I membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari accreditate presso la Confederazione come anche i membri di organizzazioni internazionali stabilite in Svizzera e di missioni rappresentate presso quest'ultime sono esentati dall'imposta nella misura prevista dal diritto federale.

2

In caso d'assoggettamento parziale si applica l'articolo 7 capoverso 1.

Titolo secondo: Imposta sul reddito Capitolo 1: Proventi imponibili Sezione 1: In generale

Art. 16

1 Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici.

2

Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.

3

Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta.

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

Art. 17

1 Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi d'anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

2

Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghe indennità in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 38.

Imposte

8

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Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 18

Principio

1

Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2

Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.5 3 L'articolo 58 s'applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.

4

Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento.


Art. 19

Ristrutturazioni6

1

Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l'impresa rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi: a. in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone; b. in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;

c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.7

2

Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151-153 se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione i diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del 5

Nuovo testo del per. giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

6

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

7

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

Imposta federale diretta - LF 9

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capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.8 3 I capoversi 1 e 2 s'applicano per analogia alle imprese in mano comune.

Sezione 4: Sostanza mobiliare

Art. 20

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: a.9 gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte; b. il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero), versato al portatore;

c.10 i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).

In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 196511 sull'imposta preventiva, l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis della LF del 13 ott. 1965 sull'imposta preventiva); d. i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti; e. i proventi da quote di partecipazione a fondi d'investimento (art. 49 cpv. 2), nella misura in cui la totalità dei proventi del fondo supera i proventi del possesso fondiario diretto; f.

i proventi da beni immateriali.

8

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

9

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

10 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

11 RS

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Imposte

10

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2

Il ricavo dall'alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

Sezione 5: Sostanza immobiliare

Art. 21

1 È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente: a. i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento; b. il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;

c. i proventi da contratti di superficie; d. i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

2

Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente.

Sezione 6: Proventi da fonti previdenziali

Art. 22

1 Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

2

I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

3

Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.12 4

Rimane salvo l'articolo 24 lettera b.

12 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Imposta federale diretta - LF 11

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Sezione 7: Altri proventi

Art. 23

Sono parimenti imponibili: a. qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa; b. le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute; c. gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività; d. gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto; e. i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe; f.

gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.

Capitolo 2: Proventi esenti

Art. 24

Non sottostanno all'imposta sul reddito:13 a. l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;

b. l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; rimane salvo l'articolo 20 capoverso 1 lettera a;

c. i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;

d. i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati; e. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'articolo 23 lettera f; f.14 il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;

g. i versamenti a titolo di riparazione morale; 13

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

14

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

Imposte

12

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h. i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

i.15 i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge del 18 dicembre 199816 sulle case da gioco.

Capitolo 3: Determinazione del reddito netto Sezione 1: Norma generale

Art. 25

Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d'acquisizione
e le deduzioni generali di cui agli articoli 26-33.

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

Art. 26

1 Le spese professionali deducibili sono: a. le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b. le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c. le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d. le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

2

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a-c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettere a e c il contribuente può giustificare spese più elevate.

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 27

In generale

1

In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

2

Sono tali segnatamente: a. gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29; b. le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate; 15 Introdotta dal n. 2 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 935.52).

16 RS

935.52

Imposta federale diretta - LF 13

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c. i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.

d.17 gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell'articolo 18 capoverso 2.

3

Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.18

Art. 28

Ammortamenti

1

Gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

2

In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d'utilizzazione dei singoli elementi.

3

Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 31 capoverso 1.


Art. 29

Accantonamenti

1

Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a. gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;

b. i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;

c. gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio; d. futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento del reddito aziendale imponibile, ma non oltre 1 milione di franchi.

2

Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.


Art. 30

Sostituzione di beni

1

In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con ugual funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori della Svizzera.

2

Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accan

17 Introdotto dal n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

18 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147 2148; FF 1997 II 852, IV 1072).

Imposte

14

642.11

tonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

3

Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.


Art. 31

Perdite

1

Dal reddito medio del periodo di computo (art. 43) possono essere dedotte le perdite dei tre precedenti periodi di computo che non hanno potuto essere considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

2

Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.

Sezione 4: Deduzioni sulla sostanza

Art. 32

1 Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d'amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.

2

Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.

3

Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.

4

Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.

Imposta federale diretta - LF 15

642.11

Sezione 5: Deduzioni generali

Art. 33

19 1 Sono dedotti dai proventi: a.20 gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi; b.21 il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti; c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia; d.22 i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;

e. i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti; f. i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di: -

2300 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica; 1200 franchi per gli altri contribuenti;

queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi della lettera d ed e.

19 Per i cpv. 1, lett. d, e e g e per il cpv. 2, vedi anche l'art. 3 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (RS 642.119.2).

20 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

21 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

22 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

Imposte

16

642.11

Tali deduzioni sono aumentate di 500 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a o b.

h.23 le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33; hbis.24 le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200225 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo; i. le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33.

2

Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 5400 franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

Sezione 6: Costi e spese non deducibili

Art. 34

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: a. le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; b. le spese di formazione professionale; c. le spese per l'estinzione di debiti; d. le spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali; e. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili da sostanza immobiliare e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

23 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 151.3).

24 Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 151.3).

25 RS

151.3

Imposta federale diretta - LF 17

642.11

Capitolo 4: Deduzioni sociali

Art. 35

1 Sono dedotti dal reddito netto: a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 4300 franchi; b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 4300 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.26 2

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento.

3

In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente.

Capitolo 5: Calcolo dell'imposta Sezione 1: Tariffe

Art. 36

27 1 L'imposta per anno fiscale è: - fino

a

9 000 franchi di reddito, 0 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più, 0,77 franchi

- fino

a

21 000 franchi di reddito, 87,75 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 0,88 franchi in più

- fino

a

27 500 franchi di reddito, 144,95 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,64 franchi in più

- fino

a

36 700 franchi di reddito, 387,80 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,97 franchi in più

- fino

a

48 200 franchi di reddito, 729,35 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 5,94 franchi in più

- fino

a

51 900 franchi di reddito, 949,10 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 6,60 franchi in più

- fino

a

68 800 franchi di reddito, 2 064,50 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 8,80 franchi in più

26 Vedi anche l'art. 4 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (RS 642.119.2).

27 Vedi anche l'art. 2 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (RS 642.119.2).

Imposte

18

642.11

- fino

a

89 400 franchi di reddito, 3 877,30 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,00 franchi in più

- fino

a

116 900 franchi di reddito, 6 902,30 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,20 franchi in più

- fino

a

501 600 franchi di reddito, 57 682,70 franchi

- fino

a

501 700 franchi di reddito, 57 695,50 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,50 franchi

2

Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua ammonta:fino a

18 800 franchi di reddito, 0,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più, 1,-- franco;

fino a

33 800 franchi di reddito, 150,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,-- franchi in più

fino a

38 800 franchi di reddito, 250,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 3,-- franchi in più

fino a

50 000 franchi di reddito, 586,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 4,-- franchi in più

fino a

60 000 franchi di reddito, 986,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 5,-- franchi in più

fino a

68 700 franchi di reddito, 1 421,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 6,-- franchi in più

fino a

76 200 franchi di reddito, 1 871,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 7,-- franchi in più

fino a

82 500 franchi di reddito, 2 312,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 8,-- franchi in più

fino a

87 500 franchi di reddito, 2 712,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 9,-- franchi in più

fino a

91 200 franchi di reddito, 3 045,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 10,-- franchi in più

fino a

93 800 franchi di reddito, 3 305,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,-- franchi in più

fino a

95 100 franchi di reddito, 3 448,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 12,-- franchi in più

fino a

96 400 franchi di reddito, 3 604,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,-- franchi in più

fino a

595 200 franchi di reddito, 68 448,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,50 franchi in più.

3

L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Imposta federale diretta - LF 19

642.11

Sezione 2: Casi speciali

Art. 37

Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti Se il reddito comprende liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.


Art. 38

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza 1

Le prestazioni in capitale secondo l'articolo 22, come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera.

2

L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 36.

3

Le deduzioni sociali di cui all'articolo 35 non sono ammesse.

Capitolo 6: Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Art. 39

1 Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori.

2

Il Consiglio federale decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 7 per cento dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale, la prima volta il 31 dicembre dell'anno d'entrata in vigore.

3

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale dell'adeguamento deciso.

Titolo terzo: Basi temporali Capitolo 1: Periodo fiscale, anno fiscale

Art. 40

Periodo fiscale biennale 1

L'imposta sul reddito è fissata per un periodo fiscale e riscossa ogni anno fiscale (anno civile).

2

Il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi. Inizia il primo giorno degli anni dispari.

Imposte

20

642.11

3

L'anno fiscale coincide con quello civile. Ove le condizioni d'assoggettamento siano realizzate unicamente per parte dell'anno fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte.


Art. 41

Periodo fiscale annuo facoltativo I Cantoni sono liberi, in deroga all'articolo 40, di fissare per le basi temporali un periodo fiscale corrispondente all'anno civile, considerando lo stesso anno civile come periodo di calcolo. In questo caso si applicano le prescrizioni del capitolo 3 (art. 208-220) delle disposizioni transitorie.

Capitolo 2: Tassazione ordinaria

Art. 42

Momento

Si procede a una tassazione ordinaria: a. all'inizio dell'assoggettamento, per il resto del periodo fiscale in corso; b. durante l'assoggettamento, all'inizio di ogni periodo fiscale.


Art. 43

Calcolo del reddito. Regola generale 1

Il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale.

2

Il reddito dell'attività lucrativa indipendente è determinato secondo il risultato medio dell'esercizio commerciale chiuso nel periodo di computo.

3

Se l'esercizio commerciale comprende più o meno di dodici mesi, il risultato è convertito in reddito annuo.


Art. 44

All'inizio dell'assoggettamento 1

All'inizio dell'assoggettamento, il reddito imponibile è calcolato: a. per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi; b. per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante un anno almeno, calcolato su dodici mesi.

2

Proventi e spese straordinari sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento.

3

Le disposizioni relative al calcolo del reddito all'inizio dell'assoggettamento si applicano anche al figlio che per la prima volta deve essere assoggettato all'imposta sul reddito da attività lucrativa.

Imposta federale diretta - LF 21

642.11

Capitolo 3: Tassazione intermedia

Art. 45

Condizioni oggettive

Si procede a una tassazione intermedia in caso di: a. divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi; b. mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa, in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione; c. devoluzione per causa di morte.


Art. 46

Effetti

1

La tassazione intermedia si fa al momento del cambiamento.

2

La tassazione intermedia si fonda su quella ordinaria, aumentata o diminuita degli elementi di reddito mutati.

3

Gli elementi di reddito aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento.

4

Nella tassazione ordinaria successiva, gli elementi di reddito esclusi dalla tassazione intermedia non vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento.

Capitolo 4: Tassazione speciale

Art. 47

Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia 1

Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in cui sono stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota corrispondente a questi soli proventi.

2

Le deduzioni sociali di cui all'articolo 35 non sono concesse.

3

I proventi imposti secondo il capoverso 1 non sono considerati nella tassazione ordinaria. Le tassazioni ordinarie già effettuate vanno rivedute.

4

L'imposta annua prevista al capoverso 1 è fissata per l'anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti. Questi sono cumulati al fine della determinazione dell'aliquota dell'imposta.

Imposte

22

642.11


Art. 48

Per proventi tassati separatamente Le imposte sulle prestazioni di capitale provenienti dalla previdenza e sugli altri versamenti di cui all'articolo 38 sono fissate per l'anno fiscale durante il quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti.

Parte terza: Imposizione delle persone giuridiche Titolo primo: Assoggettamento Capitolo 1: Definizione di persona giuridica

Art. 49

1 Sono imponibili come persone giuridiche: a. le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative; b. le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.

2

I fondi d'investimento con possesso fondiario diretto giusta l'articolo 36 capoverso 2 lettera a della legge federale del 18 marzo 199428 sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.29 3

Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l'articolo 11, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.

Capitolo 2: Appartenenza fiscale

Art. 50

Appartenenza personale Le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva in Svizzera.


Art. 51

Appartenenza economica 1

Le persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

a. sono associate a un'impresa commerciale in Svizzera; b. tengono uno stabilimento di impresa in Svizzera; 28 RS

951.31

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

Imposta federale diretta - LF 23

642.11

c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; d. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi in Svizzera; e. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

2

Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.


Art. 52

Estensione dell'assoggettamento 1

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.

2

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato all'utile per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo l'articolo 51.30 3 Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto della doppia imposizione intercantonale. Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione.31 4 I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all'estero devono pagare l'imposta sull'utile realizzato in Svizzera.32

Art. 53


33

30 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

31 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

32 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

33 Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposte

24

642.11

Capitolo 3: Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 54

1 L'assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera o dell'acquisizione di un elemento imponibile in Svizzera.

2

L'assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'estero oppure con l'estinzione dell'elemento imponibile in Svizzera.

3

Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica a un'altra, le imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda.

4

L'assoggettamento non cessa con il trasferimento temporaneo della sede all'estero né in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Capitolo 4: Responsabilità solidale

Art. 55

1 In caso di cessazione dell'assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all'estero la sede o l'amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

2

Se una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, le persone incaricate:

a. dello scioglimento di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa in Svizzera;

b. dell'alienazione o della realizzazione di un fondo in Svizzera o dei crediti garantiti con tale fondo rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del ricavo netto.

3

Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un'operazione immobiliare riguardante un immobile sito in Svizzera, il compratore e il venditore dell'immobile sono solidalmente responsabili, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice.

4

Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità.

Imposta federale diretta - LF 25

642.11

Capitolo 5: Esenzioni

Art. 56

Sono esenti dall'imposta: a. la Confederazione e i suoi stabilimenti; b. i Cantoni e i loro stabilimenti; c. i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti;

d. le imprese di trasporto concessionarie, importanti ai fini della politica dei trasporti, a condizione che non abbiano realizzato utili netti durante l'anno fiscale o che, durante l'anno fiscale e nei due anni precedenti, non abbiano distribuito nessun dividendo né analoga partecipazione agli utili; e. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; f.

le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie; g. le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.34 Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;

h.35 le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini; i.

gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, con riserva di reciprocità.

34 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

35 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

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642.11

Titolo secondo: Imposta sull'utile Capitolo 1: Oggetto dell'imposta Sezione 1: Principio

Art. 57

L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto.

Sezione 2: Determinazione dell'utile netto

Art. 58

In generale

1

Costituiscono utile netto imponibile: a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente; b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare: -

le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di immobilizzi; - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale;

i versamenti nelle riserve;

- i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile;

le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale;

c. i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l'articolo 64. Il trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa è parificato alla liquidazione.

2

L'utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1.

3

Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.

Imposta federale diretta - LF 27

642.11


Art. 59

Oneri giustificati dall'uso commerciale 1

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: a. le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali; b. i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo; c. le liberalità a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica (art. 56 lett. g) fino a concorrenza del 10 per cento dell'utile netto; d. i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati.

2

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.36


Art. 60

Operazioni senza influenza sul risultato Non costituiscono utile imponibile: a. gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l'aggio e le prestazioni a fondo perso; b. il trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa nel territorio svizzero, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;

c. l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.


Art. 61

37 Ristrutturazioni 1 Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi: a. in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;

b. in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;

c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;

36 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147 2148; FF 1997 II 852, IV 1072).

37 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

Imposte

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642.11

d. in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

2

In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151-153, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

3

Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimane salvo il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettera d.

4

Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151-153. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

5

La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.


Art. 62

Ammortamenti

1

Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle d'ammortamento.

2

Di regola, gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d'utilizzazione dei singoli elementi.

3

Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 67 capoverso 1.

Imposta federale diretta - LF 29

642.11

4

Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni del 20 per cento almeno sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.38

Art. 63

Accantonamenti

1

Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a. gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;

b. i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;

c. gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio; d. futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell'utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.

2

Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.


Art. 64

Sostituzione di beni

1

In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con ugual funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori della Svizzera.

1bis

In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.39 2

Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento dev'essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

3

Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.


Art. 65


40

Interessi sul capitale proprio occulto Gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrano nell'utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative.

38 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

39 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

40 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

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Art. 66

Norme speciali per le associazioni, le fondazioni e i fondi d'investimento 1

I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.

2

Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.

3

I fondi d'investimento (art. 49 cpv. 2) soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.


Art. 67

Deduzione delle perdite 1

Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite di sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 79), in quanto non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

2

Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell'articolo 60 lettera a.

Capitolo 2: Calcolo dell'imposta Sezione 1: Società di capitali e società cooperative

Art. 68

41 L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è dell'8,5 per cento dell'utile netto.

Sezione 2: Società di partecipazioni

Art. 69

Riduzione

Per le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo.

41 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 31

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Art. 70

Ricavo netto da partecipazioni 1

Il ricavo netto da partecipazioni secondo l'articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l'articolo 207a.42 2 Non sono ricavo da partecipazioni: a. ... 43 b. i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa; c.44 gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

3

Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 58 e segg.).45 4 Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto: a. nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento;

b. sempreché la partecipazione alienata fosse pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.46 5

Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi degli articoli 62, 69 e 70.47 42 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

43 Abrogata dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

44 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

45 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

46 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

47 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

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Sezione 3: Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Art. 71

1 L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è del 4,25 per cento dell'utile netto.48 2 L'utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile.

Sezione 4: Fondi d'investimento

Art. 72

49 L'imposta sull'utile dei fondi di investimento (art. 49 cpv. 2) è del 4,25 per cento
dell'utile netto.


Titolo terzo: 50 ... Art. 73 a 78

Titolo quarto: Basi temporali

Art. 79

Periodo fiscale

1

L'imposta sull'utile netto è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.51 2

Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale.

3

Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa come anche alla fine della liquidazione.


Art. 80

Calcolo dell'utile netto 1

L'utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo fiscale.

48 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

50 Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

51 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 33

642.11

2

In caso di scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento all'estero della sua sede o amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.


Art. 81


52



Art. 82

Aliquota d'imposta

Sono applicabili le aliquote d'imposta vigenti alla fine del periodo fiscale.

Quarta parte: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche Titolo primo: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 83

Persone assoggettate all'imposta alla fonte 1

I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente.

2

I coniugi che vivono in comunione domestica vengono tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.


Art. 84

Prestazioni imponibili 1

L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

2

Sono imponibili tutti i redditi provenienti da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro come anche i proventi compensativi come le indennità giornaliere versate da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione.

3

Le prestazioni in natura e le mance sono, di regola, valutate secondo le norme dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.


Art. 85

Basi della tariffa

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni allestisce la tariffa delle trattenute secondo le aliquote d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2

Essa stabilisce inoltre, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.

52 Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposte

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642.11


Art. 86

Struttura della tariffa 1

La tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36).

2

Le trattenute concernenti i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa sono calcolate secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 1 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).


Art. 87

Imposta considerata

L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta sul reddito da attività lucrativa riscossa secondo la procedura ordinaria. Per i casi di cui all'articolo 90 è fatta salva la tassazione ordinaria.


Art. 88

Collaborazione del debitore della prestazione imponibile 1

Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: a. trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance); b. specificare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;

c. versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

2

L'imposta deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.

3

Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.

4

Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione, la cui aliquota è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze.


Art. 89

Conteggio con la Confederazione L'autorità fiscale cantonale effettua un conteggio annuo dell'imposta federale diretta trattenuta alla fonte.


Art. 90

Procedura ordinaria

1

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono imponibili secondo la procedura ordinaria per quanto concerne i redditi non assoggettati all'imposta alla fonte.

L'articolo 7 s'applica per analogia al calcolo dell'aliquota d'imposta.

Imposta federale diretta - LF 35

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2

Ove i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superino nel corso di un anno civile l'ammontare stabilito dal Dipartimento federale delle finanze, viene effettuata una tassazione ulteriore che tiene conto dell'imposta già dedotta alla fonte.

Titolo secondo: Persone fisiche e giuridiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 91

Lavoratori

I lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività, conformemente agli articoli 83-86.


Art. 92

Artisti, sportivi e conferenzieri 1

I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.

2

L'aliquota dell'imposta è di: 0,8 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi; 2,4 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1000 franchi; 5 per cento per introiti giornalieri di 1001 franchi fino a 3000 franchi; 7 per cento per introiti giornalieri superiori a 3000 franchi.

3

Gli introiti giornalieri comprendono le entrate lorde, comprensive di redditi accessori e indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento.

4

L'organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.

5

Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a stabilire ammontari minimi di riscossione d'intesa con i Cantoni.


Art. 93

Amministratori

1

Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse ed altre rimunerazioni loro versate.

Imposte

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2

Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

3

L'aliquota dell'imposta è stabilita al 5 per cento dei proventi lordi.


Art. 94

Creditori ipotecari

1

Le persone, domiciliate all'estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi in Svizzera, devono l'imposta sugli interessi loro versati.

2

L'aliquota dell'imposta è stabilita al 3 per cento dei proventi lordi.


Art. 95


53

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico 1

I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni.

2

L'aliquota dell'imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi nel caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è calcolata secondo l'articolo 38 capoverso 2.


Art. 96

Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato 1

I beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni di istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata devono l'imposta su queste prestazioni.

2

L'aliquota di imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi; per le prestazioni in capitale essa viene calcolata giusta l'articolo 38 capoverso 2.


Art. 97

Lavoratori in un'impresa di trasporto internazionale Le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni conformemente agli articoli 83-86.


Art. 98

Definizione

Sono contribuenti domiciliati all'estero ai sensi degli articoli 92-97 le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera.

53 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

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642.11


Art. 99

Imposta considerata

L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa secondo la procedura ordinaria.


Art. 100

Obblighi del debitore della prestazione imponibile 1

Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: a. trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance); b. fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;

c. versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

2

Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.

3

Esso riceve una provvigione di riscossione la cui aliquota è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze.


Art. 101

L'autorità fiscale cantonale effettua un conteggio annuo dell'imposta federale diretta
trattenuta alla fonte.

Parte quinta: Procedura Titolo primo: Autorità fiscali Capitolo 1: Autorità federali

Art. 102

Organizzazione

1

Il Dipartimento federale delle finanze esercita la vigilanza della Confederazione (art. 2).

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni provvede all'applicazione uniforme della presente legge. Emana le prescrizioni per la tassazione e la riscossione esatta e uniforme dell'imposta federale diretta. Può prescrivere l'uso di determinati moduli.

3

Il Tribunale federale è l'autorità federale di ricorso.

4

Una Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta decide le domande di condono d'imposta che non sono di competenza dell'autorità cantonale.

È composta di un presidente e di un vicepresidente designati dal Tribunale federale,

Imposte

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di un rappresentante dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e di un rappresentante dell'amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone nel quale il richiedente è stato tassato. Il Dipartimento federale delle finanze ne emana il regolamento.


Art. 103

Vigilanza

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può in particolare: a. eseguire controlli presso autorità cantonali di tassazione o di riscossione ed esaminare gli incarti fiscali dei Cantoni e dei Comuni; b. farsi rappresentare alle deliberazioni delle autorità di tassazione e presentare proposte;

c. ordinare, nei singoli casi, provvedimenti d'inchiesta o, se necessario, eseguirli direttamente;

d. esigere, nei singoli casi, che la tassazione o la decisione su reclamo le sia pure notificata.

2

Il Dipartimento federale delle finanze può, su proposta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, prendere i provvedimenti necessari, se risulta che in un Cantone le operazioni di tassazione sono eseguite in modo insufficiente o inadeguato. Presentando la proposta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni avverte simultaneamente il Cantone che provvisoriamente le tassazioni non possono più essere notificate.

Capitolo 2: Autorità cantonali Sezione 1: Organizzazione

Art. 104

1 L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta dirige e sorveglia l'applicazione e l'esecuzione uniforme della presente legge. L'articolo 103 capoverso 1 è applicabile per analogia.

2

Per la tassazione delle persone giuridiche, ciascun Cantone designa un solo ufficio.

3

Ogni Cantone istituisce una commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.

4

L'organizzazione delle autorità cantonali d'esecuzione è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Se un Cantone non può prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni del caso.

Imposta federale diretta - LF 39

642.11

Sezione 2: Competenza territoriale

Art. 105

Appartenenza personale 1

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta dalle persone fisiche che, all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento, hanno il domicilio fiscale oppure, se non hanno un tale domicilio in Svizzera, la dimora fiscale nel Cantone. Sono salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

2

I figli sottoposti all'autorità parentale sono tassati sul reddito da attività lucrativa (art. 9 cpv. 2) nel Cantone in cui tale reddito secondo le norme del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale è imponibile all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

3

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta dalle persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento, hanno la sede o l'amministrazione effettiva nel Cantone.


Art. 106

Appartenenza economica 1

Per la riscossione dell'imposta federale diretta in virtù dell'appartenenza economica è competente:

- per le persone fisiche, il Cantone nel quale all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento si verificano le condizioni di cui all'articolo 4; per le persone giuridiche, il Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento si verificano le condizioni di cui all'articolo 51.

Rimane salvo l'articolo 107.

2

Se le condizioni d'assoggettamento giusta gli articoli 4 e 51 si verificano in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone in cui si trova la maggior parte dei valori imponibili.


Art. 107

Imposta alla fonte

1

Per la riscossione dell'imposta federale diretta alla fonte, è competente il Cantone in cui:

a. i lavoratori stranieri (art. 83) hanno il domicilio o la dimora fiscali all'atto della scadenza della prestazione imponibile. Se il luogo di lavoro è situato in un altro Cantone, l'autorità competente del luogo di lavoro trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone nel quale il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali; b. gli artisti e gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

2

In tutti gli altri casi, è competente il Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l'amministrazione effettiva al momento della scadenza della prestazione. Se la prestazione imponibile è pagata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o da uno stabilimento di un'impresa che non ha sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, è competente il Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa.

Imposte

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3

La competenza per la tassazione ordinaria secondo l'articolo 90 è disciplinata giusta l'articolo 105.


Art. 108

Decisione in caso di dubbio 1

Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.

3

L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.

Titolo secondo: Principi di procedura generali Capitolo 1: Doveri delle autorità

Art. 109

Ricusazione

1

Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto a ricusarsi se:

a. ha un interesse personale nella causa; b. è parente o affine, in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure unito a essa per matrimonio, fidanzamento o adozione; c. è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa; d. può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2

Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura.

3

Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità designata dal diritto cantonale se si tratta di un funzionario cantonale o il Dipartimento federale delle finanze se si tratta di un funzionario federale. Il ricorso è salvo nei due casi.


Art. 110

Obbligo del segreto

1

Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali.

2

L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale.

Imposta federale diretta - LF 41

642.11


Art. 111

Assistenza tra autorità fiscali 1

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell'adempimento del loro compito; comunicano gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettono loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali.

I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all'obbligo del segreto secondo l'articolo 110.

2

Se, per la tassazione, la quota cantonale dev'essere ripartita fra più Cantoni, l'autorità fiscale competente ne informa le amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate.


Art. 112

Assistenza di altre autorità 1

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.

2

Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza.

3

Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.54

a55 Trattamento dei dati

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 111 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 112 trasmettono alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

3

I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

4

Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

54 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

55 Introdotto dal n. VI 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Imposte

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642.11

a. l'identità; b. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa; c. gli atti giuridici; d. le prestazioni di un ente pubblico.

5

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.

6

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie dei dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

7

Se gli uffici federali non si accordano in merito alla comunicazione dei dati, il Consiglio federale decide definitivamente. In tutti gli altri casi decide il Tribunale federale conformemente agli articoli 116 segg. della legge federale del 16 dicembre 194356 sull'organizzazione giudiziaria.

Capitolo 2: Situazione procedurale dei coniugi

Art. 113

1 I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.

2

Entrambi firmano la dichiarazione d'imposta. Ove la dichiarazione d'imposta sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

3

I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.

4

Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.

Capitolo 3: Diritti procedurali del contribuente

Art. 114

Esame degli atti

1

I contribuenti hanno facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.

2

Egli può esaminare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.

56 RS

173.110

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642.11

3

L'atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.

4

A domanda del contribuente, l'autorità che nega il diritto d'esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso.


Art. 115

Ammissione delle prove Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.


Art. 116

Notificazione

1

Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.

2

Se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.


Art. 117

Rappresentanza contrattuale 1

Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

2

È ammesso come rappresentante chiunque ha l'esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

3

Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.

4

Se i coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate separatamente a ciascuno di loro.


Art. 118

Rappresentanza obbligatoria Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

Imposte

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Capitolo 4: Termini

Art. 119

1 I termini stabiliti nella presente legge sono perentori.

2

Un termine stabilito dall'autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.

Capitolo 5: Prescrizione

Art. 120

Prescrizione del diritto di tassare 1

Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.

2

La prescrizione non decorre o è sospesa: a. durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; b. fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;

c. fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

3

Un nuovo termine di prescrizione decorre con: a. ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;

b. ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; c. la presentazione di una domanda di condono; d. il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.

4

Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale.


Art. 121

Prescrizione del diritto di riscossione 1

I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.

2

La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3.

3

Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Imposta federale diretta - LF 45

642.11

Titolo terzo: Procedura ordinaria di tassazione Capitolo 1: Operazioni preliminari

Art. 122

1 Le autorità di tassazione compilano un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengono a giorno.

2

Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo.

3

Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati.

Capitolo 2: Obblighi procedurali Sezione 1: Compiti delle autorità di tassazione

Art. 123

1 Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

2

Possono in particolare far capo a periti, svolgere ispezioni ed esaminare sul posto i libri contabili e i giustificativi. Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un'altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali.

Sezione 2: Obblighi del contribuente

Art. 124

Dichiarazione d'imposta 1

I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente.

2

Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

3

Il contribuente, che omette d'inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

4

Nel caso d'invio tardivo e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine dev'essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in

Imposte

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tempo e di avervi provvisto entro trenta giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati.57

Art. 125

Allegati

1

Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare: a. i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente;

b. le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica; c. gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti.

2

Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

3

Ai fini della tassazione dell'imposta sull'utile, le società di capitali e le società cooperative indicano inoltre il loro capitale proprio al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o il capitale sociale liberato, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.58

Art. 126

Altra collaborazione

1

Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.

2

Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

3

Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni59 (art. 957 e 963 cpv.

2).60

57

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

58 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

59

RS 220; RU 2002 949 60 Nuovo testo giusta il n. II 1 delIa LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949 952; FF 1999 4457).

Imposta federale diretta - LF 47

642.11

Sezione 3: Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni

Art. 127

1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente: a. il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore; b. i creditori e i debitori, su l'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;

c. gli assicuratori, su il valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; d. i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l'amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito; e. le persone che sono o che sono state in rapporto d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

2

Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Sezione 4: Obbligo dei terzi d'informare

Art. 128

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle
autorità fiscali informazioni sul loro rapporto di diritto con il contribuente, in particolare sulla sua quota, i suoi diritti e i suoi redditi.

Sezione 5: Obbligo dei terzi di comunicare

Art. 129

1 Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

a. le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;

b. le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 22 cpv. 2);

c. le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società.

2

Un doppio dell'attestazione dev'essere inviato al contribuente.

Imposte

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3

I fondi d'investimento (art. 49 cpv. 2) devono presentare all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.

Capitolo 3: Tassazione

Art. 130

Esecuzione

1

L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie.

2

Esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.


Art. 131

Notificazione

1

L'autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile), l'aliquota e l'importo di imposta. Inoltre essa indica alle società di capitali e alle società cooperative l'importo del capitale proprio dopo la tassazione dell'imposta sull'utile e considerato il riparto dell'utile.61 2 Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al momento della notificazione della decisione di tassazione.

3

La decisione di tassazione è notificata anche all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e all'Amministrazione federale delle contribuzioni, se hanno cooperato nella procedura di tassazione o hanno chiesto la notificazione (art. 103 cpv. 1 lett. d e 104 cpv. 1).

Capitolo 4: Reclamo

Art. 132

Presupposti

1

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

2

Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmessa come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b e 104 cpv. 1), alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.

61 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 49

642.11

3

Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.


Art. 133

Termini

1

Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

2

Il reclamo presentato a un ufficio incompetente dev'essere trasmesso senza indugio all'autorità di tassazione competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

3

L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro trenta giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.62

Art. 134

Attribuzioni delle autorità fiscali 1

Nell'esame del reclamo, l'autorità di tassazione, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno le medesime attribuzioni loro spettanti nella procedura di tassazione.

2

Non è dato corso al ritiro del reclamo se a norma delle circostanze debba ritenersi che la tassazione era inesatta. La procedura di reclamo può inoltre essere sospesa unicamente con il consenso di tutte le autorità fiscali che hanno partecipato alla procedura di tassazione.


Art. 135

Decisione

1

L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

2

La decisione dev'essere motivata e notificata al contribuente e all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta. È parimenti comunicata all'Amministrazione federale delle contribuzioni, se essa ha cooperato alla procedura di tassazione o se ha chiesto la notificazione della decisione su reclamo (art. 103 cpv. 1).

3

La procedura di reclamo è gratuita. L'articolo 123 capoverso 2 ultimo periodo è applicabile per analogia.

62

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

Imposte

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642.11

Titolo quarto: Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte

Art. 136

Obblighi procedurali

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte. Gli articoli 123-129 sono applicabili per analogia.


Art. 137

Decisione

1

In caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

2

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad operare la trattenuta sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.


Art. 138

Pagamento degli arretrati e restituzione 1

Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

2

Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.


Art. 139

Rimedi giuridici

1

Contro una decisione in materia d'imposta alla fonte, l'interessato può presentare reclamo secondo l'articolo 132.

2

Se la ritenuta alla fonte su cui verte il litigio è fondata sul diritto federale e su quello cantonale, il diritto cantonale può prevedere nelle sue disposizioni d'esecuzione che la procedura di reclamo e quella di ricorso alla commissione cantonale di ricorso siano disciplinate giusta le disposizioni della procedura cantonale determinanti per l'impugnazione e il riesame di una decisione relativa all'imposta cantonale riscossa alla fonte.

Titolo quinto: Procedura di ricorso Capitolo 1: Davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta

Art. 140

Ricorso del contribuente: condizioni 1

Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale. È salvo l'articolo 132 capoverso 2.

Imposta federale diretta - LF 51

642.11

2

Il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che non si entrerà nel merito.

3

Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

4

L'articolo 133 è applicabile per analogia.


Art. 141

Ricorso dell'autorità di vigilanza: condizioni 1

L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni possono ricorrere alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta contro ogni decisione di tassazione e ogni decisione su reclamo dell'autorità di tassazione.

2

Il termine di ricorso è di: a. 30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione e quelle su reclamo, notificate all'amministrazione ricorrente;

b. 60 giorni dalla notificazione al contribuente, negli altri casi.


Art. 142

Procedura

1

La commissione cantonale di ricorso chiede all'autorità di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti. Essa invita a pronunciarsi anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2

La commissione cantonale di ricorso invita il contribuente a pronunciarsi, se il ricorso è presentato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta o dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3

Se il parere di un'autorità sul ricorso del contribuente contiene nuovi fatti o nuovi aspetti, la commissione invita il contribuente a pronunciarsi anche a tale riguardo.

4

Nell'esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso ha le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

5

Il diritto del contribuente all'esame degli atti è disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 114.


Art. 143

Decisione

1

La commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

2

Essa comunica per scritto la decisione motivata al contribuente e alle autorità che hanno partecipato alla procedura.

Imposte

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642.11


Art. 144

Spese

1

Le spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.

2

Le spese sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l'inchiesta della commissione cantonale di ricorso.

3

La commissione cantonale di ricorso può rinunciare all'addossamento delle spese se circostanze particolari lo giustificano.

4

L'articolo 64 capoversi 1 a 3 della legge federale del 20 dicembre 196863 sulla procedura amministrativa si applica per analogia all'assegnazione di ripetibili.

5

L'importo delle spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso è stabilito dal diritto cantonale.

Capitolo 2: Ricorso a un'altra autorità cantonale

Art. 145

1 La decisione su ricorso può essere impugnata davanti a un'altra autorità cantonale, indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.

2

Gli articoli 140-144 si applicano per analogia.

Capitolo 3: Ricorso al Tribunale federale

Art. 146

La decisione della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte oppure,
nel caso dell'articolo 145, la decisione di un'altra autorità cantonale di ricorso può essere impugnata, mediante ricorso di diritto amministrativo, al Tribunale federale, entro trenta giorni dalla notificazione. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta è legittimata a ricorrere.

Titolo sesto: Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato Capitolo 1: Revisione

Art. 147

Motivi

1

Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio: 63

RS 172.021

Imposta federale diretta - LF 53

642.11

a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b. se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

2

La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

3

La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge federale del 16 dicembre 194364 sull'organizzazione giudiziaria.


Art. 148

Termine

La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.


Art. 149

Procedura e decisione 1

La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

2

Se esiste un motivo di revisione, l'autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e pronuncia di nuovo.

3

La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore.

4

Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore.

Capitolo 2: Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

Art. 150

1 Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

2

La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.

64

RS 173.110

Imposte

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642.11

Capitolo 3: Ricupero d'imposta

Art. 151

Presupposti

1

L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.

2

Il ricupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell'utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l'autorità fiscale ha accettato la valutazione.65

Art. 152

Perenzione

1

Il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.

2

L'apertura del procedimento penale per sottrazione d'imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d'imposta.

3

Il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo quindici anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce.


Art. 153

Procedura

1

L'avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente.

2

La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi.

3

Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni su i principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso.

Titolo settimo: Inventario Capitolo 1: Obbligo di allestire l'inventario

Art. 154

1 Entro due settimane dalla morte del contribuente dev'essere allestito un inventario ufficiale.

2

L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.

65 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta - LF 55

642.11

Capitolo 2: Oggetto

Art. 155

1 L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso.

2

I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.

Capitolo 3: Procedura

Art. 156

Provvedimenti conservativi 1

Gli eredi e le persone che amministrano o custodiscono i beni della successione possono disporne, prima dell'inventario, soltanto con il consenso dell'autorità incaricata dello stesso.

2

Per garantire la sicurezza dell'inventario, l'autorità incaricata del medesimo può ordinare l'apposizione immediata dei sigilli.


Art. 157

Obbligo di collaborare 1

Gli eredi, i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione e gli esecutori testamentari devono:

a. fornire informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere rilevanti per l'accertamento degli elementi imponibili del defunto;

b. produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono informare sulla successione; c. permettere l'accesso a tutti i locali e mobili di cui disponeva il defunto.

2

Gli eredi e i loro rappresentanti legali, se vivevano in comunione domestica con il defunto ovvero custodivano o amministravano suoi beni, devono parimenti permettere l'accesso ai loro locali e mobili.

3

Gli eredi e i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione o gli esecutori testamentari che, dopo l'allestimento dell'inventario, apprendono l'esistenza di beni della successione non compresi in quest'ultimo, devono avvertirne entro dieci giorni l'autorità incaricata dell'inventario.

4

All'allestimento dell'inventario devono assistere almeno un erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o interdetti.


Art. 158

Obbligo d'informare e di rilasciare attestazioni 1

I terzi che custodivano o amministravano beni del defunto o verso i quali il defunto vantava diritti o pretese valutabili in denaro sono tenuti a ragguagliare per scritto l'erede che ne fa domanda, per informazione dell'autorità incaricata dell'inventario.

Imposte

56

642.11

2

Il terzo può fornire le indicazioni richieste direttamente all'autorità incaricata dell'inventario, se all'adempimento dell'obbligo d'informare si oppongono motivi importanti.

3

Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 127 e 128.

Capitolo 4: Autorità

Art. 159

1 Per l'allestimento dell'inventario e l'apposizione dei sigilli è competente l'autorità cantonale del luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio o l'ultima dimora fiscali o possedeva valori imponibili.

2

Se l'allestimento dell'inventario è ordinato dall'autorità tutoria o dal giudice, una copia dev'essere trasmessa all'autorità incaricata dell'inventario. Questa autorità può riprendere l'inventario immutato o, se necessario, completarlo.

3

Gli uffici di stato civile comunicano senza indugio ogni decesso all'autorità fiscale competente nell'ultimo luogo di domicilio o di dimora fiscali (art. 3) del defunto.

Titolo ottavo: Riscossione e garanzia dell'imposta Capitolo 1: Cantone di riscossione

Art. 160

L'imposta è riscossa nel Cantone in cui è stata operata la tassazione.

Capitolo 2: Scadenza

Art. 161

1 L'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Dipartimento federale delle finanze (termine generale di scadenza). Può essere riscossa in singole rate.

2

L'autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell'imposta di contribuenti per i quali l'anno fiscale non coincide con l'anno civile (art. 79 cpv. 2).

3

Con la notificazione della decisione di tassazione scadono: a. l'imposta sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza (art. 38); b. l'imposta sui proventi straordinari in caso di fine dell'assoggettamento (art. 47);

c. il ricupero d'imposta (art. 151).

4

L'imposta scade in ogni caso:

Imposta federale diretta - LF 57

642.11

a. il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza;

b. nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica assoggettata all'imposta; c. nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un'impresa commerciale o una partecipazione a un'impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d'impresa in Svizzera, un possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 4, 5 e 51);

d. all'atto della dichiarazione del fallimento a carico del contribuente; e. alla morte del contribuente.

5

Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.

Capitolo 3: Riscossione dell'imposta

Art. 162

Riscossione provvisoria e riscossione definitiva 1

L'imposta federale diretta è riscossa conformemente alla tassazione. Se all'atto della scadenza la tassazione non è ancora stata operata, l'imposta è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d'imposta, l'ultima tassazione o l'importo presumibilmente dovuto.

2

Le imposte riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

3

Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti sono restituite. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura questi importi fruttano interessi.


Art. 163

Pagamento

1

Le imposte devono essere pagate entro trenta giorni dalla scadenza. È fatta salva la riscossione rateale delle imposte (art. 161 cpv. 1).

2

Il Dipartimento federale delle finanze fissa un interesse rimunerativo per i pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza.

3

I Cantoni pubblicano ufficialmente i termini generali di scadenza e di pagamento, come anche gli uffici cantonali d'esazione.


Art. 164

Interesse di mora

1

Il debitore dell'imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di mora fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

Imposte

58

642.11

2

L'interesse decorre dopo trenta giorni dalla notificazione se il debitore dell'imposta, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il conteggio al momento della scadenza.


Art. 165

Esecuzione forzata

1

Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva.

2

Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

3

Nella procedura d'esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

4

Non è necessario indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.


Art. 166

Facilitazioni di pagamento 1

Qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore, l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali.

Può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

2

La concessione di facilitazioni può essere subordinata a un'adeguata costituzione di garanzie.

3

Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

Capitolo 4: Condono dell'imposta

Art. 167

1 Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione costituirebbe un grave rigore, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

2

La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, dev'essere presentata alla competente amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta. Nel caso dell'imposta alla fonte, la domanda deve essere indirizzata, unitamente all'istanza di condono presentata in materia di imposte cantonali e comunali, all'autorità competente in detta procedura. Questa stabilisce la quota dell'imposta federale e trasmette un duplo dell'istanza di condono all'autorità competente in materia di condono dell'imposta federale diretta se non è autorizzata ad entrare essa stessa nel merito.

Imposta federale diretta - LF 59

642.11

3

La Commissione federale di condono per l'imposta federale diretta (art. 102 cpv. 4) statuisce definitivamente sulla domanda. Nel caso di somme non superiori all'importo stabilito dal Dipartimento federale delle finanze, decide definitivamente l'ufficio cantonale competente.

4

La procedura di condono è gratuita. Al richiedente possono però essere addossate interamente o parzialmente le spese, se ha presentato una domanda manifestamente infondata.

Capitolo 5: Restituzione dell'imposta

Art. 168

1 Il contribuente può chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.

2

Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Dipartimento federale delle finanze.

3

La domanda di restituzione dev'essere presentata all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se l'amministrazione respinge la domanda, l'interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 132). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno del versamento.

Capitolo 6: Garanzie

Art. 169

Costituzione

1

Se il contribuente non ha il domicilio in Svizzera o se il pagamento dell'imposta da lui dovuta sembra compromesso, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d'esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

2

Le garanzie devono essere costituite in denaro, attraverso il deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione bancaria.

3

Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro trenta giorni dalla notificazione.

4

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione di richiesta di garanzie.

Imposte

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Art. 170

Sequestro

1

La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188966 sull'esecuzione e sul fallimento.

Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione.

2

Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro previsto nell'articolo 278 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.67

Art. 171

Cancellazione dal registro di commercio Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta abbia comunicato all'ufficio del registro di commercio che l'imposta dovuta è stata pagata o coperta da garanzie.


Art. 172

Iscrizione nel registro fondiario 1

Se una persona fisica o giuridica, assoggettata all'imposta unicamente a motivo di possesso fondiario (art. 4 cpv. 1 lett. c e 51 cpv. 1 lett. c), aliena un fondo situato in Svizzera, l'acquirente può essere iscritto come proprietario nel registro fondiario soltanto con il consenso scritto dell'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

2

L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta attesta all'alienante, per l'ufficiale del registro fondiario, il suo consenso all'iscrizione, se l'imposta relativa al possesso e all'alienazione del fondo è stata pagata o coperta da garanzia oppure se è stabilito che non è dovuta alcuna imposta o se l'alienante offre sufficiente garanzia che soddisferà i suoi obblighi fiscali.

3

Se l'amministrazione cantonale nega l'attestazione, può essere interposto ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta.


Art. 173

Costituzione di garanzie per l'imposta dovuta in caso di mediazione di fondi Se una persona fisica o giuridica, che non ha domicilio, né sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell'acquisto o nell'alienazione di un fondo situato in Svizzera, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del tre per cento del prezzo come garanzia dell'imposta dovuta per la mediazione.

66

RS 281.1

67

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1)

Imposta federale diretta - LF 61

642.11

Parte sesta: Disposizioni penali Titolo 1: Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta Capitolo 1: Obblighi procedurali

Art. 174

1 Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: a. non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata;

b. non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; c. viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario,

è punito con la multa.

2

La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

Capitolo 2: Sottrazione d'imposta

Art. 175

Sottrazione consumata 1

Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato,

è punito con la multa.

2

La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.

3

Se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all'autorità fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta.


Art. 176

Tentativo di sottrazione 1

Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa.

2

La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.

Imposte

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642.11


Art. 177

Istigazione, complicità, concorso 1

Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta.

2

La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.


Art. 178

Dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura d'inventario 1

Chiunque, come erede, rappresentante dell'erede, esecutore testamentario o terzo, dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con la multa.

2

La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

3

È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.


Art. 179


68



Art. 180

Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione 1

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili.

2

Ciascun coniuge può addurre la prova che la sottrazione dei suoi elementi imponibili è stata commessa dall'altro coniuge a sua insaputa o ch'egli non era in grado di impedirla. Se questa prova riesce, l'altro coniuge è multato come se avesse sottratto propri elementi imponibili.

Capitolo 3: Persone giuridiche

Art. 181

1 Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest'ultima.

68 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, con effetto dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1051 1052; FF 2004 1239 1253).

Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Imposta federale diretta - LF 63

642.11

2

L'articolo 177 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell'esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.

3

Sono salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l'articolo 177.

4

I capoversi 1 a 3 s'applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

Capitolo 4: Procedura

Art. 182

In generale

1

L'autorità, terminata l'istruttoria, emana una decisione penale o un decreto d'abbandono, che sono notificati per scritto all'interessato.

2

Le decisioni penali della commissione cantonale di ricorso possono essere impugnate solo con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

3

Sono applicabili per analogia le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso.

4

Il Cantone designa i servizi incaricati del procedimento in caso di sottrazione d'imposta e di violazioni degli obblighi procedurali.


Art. 183

In caso di sottrazione d'imposta 1

L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere il perseguimento della sottrazione d'imposta. L'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 193469 sulla procedura penale è applicabile per analogia.

3

La decisione penale o il decreto d'abbandono dell'autorità cantonale sono notificati anche all'Amministrazione federale delle contribuzioni se essa ha chiesto il procedimento o vi ha partecipato.

4

Le spese di provvedimenti speciali d'inchiesta (esame di libri, perizie ecc.) sono di regola addossate alla persona punita per sottrazione d'imposta; possono esserle addossate anche nel caso di sospensione dell'inchiesta, se essa ha cagionato il procedimento penale con un comportamento colpevole oppure se ha reso difficile orallentato lo svolgimento dell'inchiesta.

69

RS 312.0

Imposte

64

642.11

Capitolo 5: Prescrizione dell'azione penale

Art. 184

1 L'azione penale si prescrive: a. nel caso di violazione di obblighi procedurali, in due anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d'imposta, in quattro anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;

b. nel caso di sottrazione consumata d'imposta, in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, ovvero in dieci anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta oppure sono stati dissimulati o distratti beni nella procedura d'inventario.

2

La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti del contribuente o di una delle persone designate dall'articolo 177. L'interruzione è opponibile al contribuente e a queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più della metà della sua durata iniziale.

Capitolo 6: Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Art. 185

1 Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 160 e 163-172.

2

La prescrizione è retta dall'articolo 121.

Titolo secondo: Delitti fiscali

Art. 186

Frode fiscale

1

Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta a' sensi degli articoli 175177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.

2

È salva la pena per sottrazione d'imposta.

Imposta federale diretta - LF 65

642.11


Art. 187

Appropriazione indebita d'imposte alla fonte Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.


Art. 188

Procedura

1

L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denunzia il fatto all'autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d'imposta federale diretta.

2

La procedura è retta dalle norme del diritto processuale cantonale.

3

Se l'autore è condannato a una pena privativa della libertà per il reato fiscale cantonale, il reato commesso in materia d'imposta federale diretta è punito con una pena complementare privativa della libertà; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere oggetto di ricorso per cassazione secondo l'articolo 268 della legge federale del 15 giugno 193470 sulla procedura penale.

4

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere l'apertura di un procedimento penale. È applicabile l'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.


Art. 189

Prescrizione dell'azione penale 1

L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in dieci anni dall'ultima attività delittuosa.

2

La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti dell'autore, dell'istigatore o del complice. L'interruzione è opponibile a ciascuna di queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più di cinque anni.

Titolo terzo: Provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 190

Presupposti

1

Il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.

2

Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).

70

RS 312.0

Imposte

66

642.11


Art. 191

Procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori 1

La procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 della legge federale del 22 marzo 197471 sul diritto penale amministrativo. È escluso il fermo dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

All'obbligo d'informare si applica per analogia l'articolo 126 capoverso 2.


Art. 192

Provvedimenti d'inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura 1

I provvedimenti di inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura sono retti dagli articoli 19-50 della legge federale del 22 marzo 197472 sul diritto penale amministrativo. È escluso il fermo dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

Sono salvi gli articoli 127-129 concernenti l'obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni, informazioni e comunicazioni. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può punire la violazione di questi obblighi con una multa secondo l'articolo 174.

La multa dev'essere comminata.

3

Le persone interrogate come testimoni secondo gli articoli 41 e 42 della legge federale sul diritto penale amministrativo possono essere invitate a produrre documenti e altri oggetti in loro possesso, atti a chiarire i fatti. Se un testimone ne rifiuta la consegna, pur non esistendo uno dei motivi giustificanti il rifiuto di deporre di cui agli articoli 75, 77 e 79 della legge federale del 15 giugno 193473sulla procedura penale, l'autorità fiscale lo avverte della comminatoria della pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale svizzero74 e se del caso può deferirlo al giudice penale per disobbedienza a una decisione dell'autorità.


Art. 193

Chiusura dell'inchiesta 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, dopo la chiusura dell'inchiesta, compila un rapporto che trasmette all'imputato e alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate.

2

Se non è stata commessa alcuna infrazione, il rapporto indica che l'inchiesta è stata abbandonata.

3

Se l'Amministrazione federale delle contribuzioni conclude che è stata commessa un'infrazione, l'imputato può, entro trenta giorni a contare dalla notificazione del rapporto, esprimere il proprio parere e domandare un complemento d'inchiesta.

Entro lo stesso termine, è autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 114.

4

Contro la notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è ammesso alcun rimedio giuridico. La reiezione di una domanda di complemento dell'inchiesta può 71

RS 313.0

72

RS 313.0

73

RS 312.0

74

RS 311.0

Imposta federale diretta - LF 67

642.11

essere impugnata nel successivo procedimento per sottrazione d'imposta oppure in quello per frode fiscale ovvero per appropriazione indebita d'imposta alla fonte.

5

Il rapporto non dev'essere notificato a un imputato che non ha un rappresentante o un recapito in Svizzera, che è d'ignota dimora o ha il domicilio o la dimora all'estero.


Art. 194

Domanda di proseguire il procedimento 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, se conclude che è stata commessa una sottrazione d'imposta (art. 175 e 176), chiede all'Amministrazione cantonale competente per l'imposta federale diretta di avviare un procedimento per sottrazione d'imposta.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, se conclude che è stato commesso un delitto fiscale, sporge denuncia all'autorità cantonale competente per il procedimento penale.

3

Nei due casi, si applica l'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 193475 sulla procedura penale.


Art. 195

Altre prescrizioni procedurali 1

Sono applicabili le prescrizioni sull'assistenza tra autorità (art. 111 e 112).

2

I funzionari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, incaricati di provvedimenti speciali d'inchiesta, sottostanno all'obbligo della ricusazione secondo l'articolo 109.

3

Le spese dei provvedimenti speciali d'inchiesta sono addossate secondo l'articolo 183 capoverso 4.

4

Eventuali indennità all'imputato o a terzi sono pagate secondo gli articoli 99 e 100 della legge federale del 22 marzo 197476 sul diritto penale amministrativo.

5

Per le decisioni su reclamo secondo l'articolo 27 della legge federale sul diritto penale amministrativo è riscossa una tassa di 10 a 500 franchi.

Parte settima: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni

Art. 196

Quota della Confederazione 1

I Cantoni versano alla Confederazione il 70 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

2

Versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.

75

RS 312.0

76

RS 313.0

Imposte

68

642.11

3

Compilano un conteggio annua delle imposte federale dirette riscosse alla fonte.


Art. 197

Ripartizione tra i Cantoni 1

Cantoni ripartiscono fra loro, secondo i principi del diritto federale relativi al divieto della doppia imposizione, le imposte, le multe inflitte per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali e gli interessi dovuti dai contribuente che hanno elementi imponibili in più Cantoni. Sono salve le disposizioni concernenti la perequazione finanziaria tra i Cantoni.

2

Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica, secondo la procedura di diritto amministrativo.


Art. 198

Spese dei Cantoni

I Cantoni, nella misura in cui sono incaricati dell'esecuzione dell'imposta federale diretta, ne assumono le spese.

Parte ottava: Disposizioni finali Titolo primo: Disposizioni esecutive

Art. 199

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Titolo secondo: Tasse di bollo cantonali

Art. 200

Per l'uso di documenti in un procedimento secondo la presente legge non è riscossa
alcuna tassa di bollo cantonale.

Titolo terzo: Diritto previgente: abrogazione e modificazione

Art. 201

Abrogazione del DIFD

È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 194077 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta.

77

[CS 6 358; RU 1950 1477 art. 1, 1951 40, 1954 1376 art. 1, 1958 412, 1971 946, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 878, 1992 1072].

Imposta federale diretta - LF 69

642.11


Art. 202

Modificazione della LAM L'articolo 47 capoverso 2 della legge federale del 20 settembre 194978 sull'assicurazione militare non è applicabile alle rendite e alle prestazioni in capitale che hanno iniziato a decorrere o sono divenute esigibili dopo l'entrata in vigore della presente legge.


Art. 203

Titolo quarto: Disposizioni transitorie Capitolo 1: Persone fisiche

Art. 204

Rendite e liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale 1

Le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili come segue: a. per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal contribuente; b. per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20 per cento; c. interamente, negli altri casi.

2

Alle prestazioni del contribuente ai sensi del capoverso 1 lettere a e b sono equiparate le prestazioni dei congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi se il contribuente ha acquisito la pretesa assicurativa per devoluzione ereditaria, legato o donazione.

78

[RU 1949 1775, 1956 825, 1959 293, 1964 245 n. I, II, 1968 580, 1972 1074 art. 15 n. 1, 1973 1756, 1982 1676 all. n. 5 2184 art. 116, 1990 1882 app. n. 9, 1991 362 n. II 414.

RU 1993 3043 all. n. 1]. Vedi ora l'art. 116 della LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare (RS 833.1).

79

RS 831.10. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata

Imposte

70

642.11


Art. 205

Acquisto d'anni d'assicurazione I contributi dell'assicurato per l'acquisto di anni d'assicurazione sono deducibili se le prestazioni di vecchiaia decorrono o diventano esigibili dopo il 31 dicembre 2001.

a80 Assicurazioni di capitali sciolte tramite premio unico concluse entro la fine del 1993 1

Gli interessi su assicurazione di capitale, giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettera a, concluse prima del 1° gennaio 1994 sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato abbia compiuto i 60 anni.

2

Nel caso di assicurazioni di capitali secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera a concluse nel periodo tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1998, i proventi sono esenti d'imposta se al momento del pagamento il rapporto contrattuale dura da almeno cinque anni e se l'assicurato ha compiuto il 60° anno di età.81 Capitolo 2: Persone giuridiche

Art. 206

Modificazione delle basi temporali 1

L'imposta sull'utile netto delle persone giuridiche per il primo periodo fiscale dopo l'entrata in vigore della presente legge è calcolata provvisoriamente giusta il vecchio e il nuovo diritto. Se l'importo secondo il nuovo diritto è maggiore, è dovuta l'imposta calcolata secondo questo diritto, altrimenti quella determinata secondo il vecchio diritto.

2

I redditi straordinari realizzati nel corso degli esercizi chiusi durante gli anni civili n-2 e n-1 sono sottoposti a un'imposta speciale calcolata giusta l'articolo 68, purché non siano utilizzati per la copertura delle perdite di cui è autorizzata la deduzione.

3

Per redditi straordinari s'intendono gli utili da capitali, le rivalutazioni contabili d'elementi patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti e l'omissione di ammortamenti e di accantonamenti giustificati dall'uso commerciale.

4

Se l'esercizio commerciale si estende sugli anni civili n-1 e n, l'imposta per il periodo in n-1 viene calcolata secondo il vecchio diritto e computata sull'imposta corrispondente allo stesso periodo, determinata secondo la presente legge; l'eccedenza non è restituita.

80

Introdotto dal n. I del DF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 1445; FF 1993 I 948).

81 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Imposta federale diretta - LF 71

642.11


Art. 207

Riduzione dell'imposta in caso di liquidazione di società immobiliare 1

L'imposta sull'utile in capitale ottenuto da una società immobiliare costituita innanzi l'entrata in vigore della presente legge, all'atto del trasferimento di un immobile all'azionista, è ridotta del 75 per cento se la società viene sciolta.

2

L'imposta sull'eccedenza di liquidazione ottenuta dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.

3

La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003.82 4 Se l'azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell'immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l'imposta sull'utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all'azionista deve essere iscritto nel registro fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l'imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.83

a84 Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997 1

Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d'opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all'articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e realizza prima del 1° gennaio 2007 gli utili menzionati.

2

Rispetto alle partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, i valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nel 1997 sono considerati alla stregua dei costi d'investimento (art. 62 cpv. 4 e 70 cpv. 4 lett. a).

3

Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all'utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta con incidenza fiscale se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o 82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

83 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

84 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

72

642.11

la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d'imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo.

La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.

4

Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997, l'imposta sull'utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.

Capitolo 3: Tassazione annuale per le persone fisiche

Art. 208

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei Cantoni che prelevano l'imposta dovuta dalle persone fisiche secondo l'articolo 41.


Art. 209

Periodo fiscale, anno fiscale 1

L'imposta sul reddito è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.

2

Per periodo fiscale si intende l'anno civile.

3

Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l'aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. Rimane salvo l'articolo 38.


Art. 210

Determinazione del reddito 1

Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.

2

Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

3

I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti per ogni periodo fiscale.


Art. 211

Deduzione delle perdite Le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 209) possono essere dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tener conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

Imposta federale diretta - LF 73

642.11


Art. 212


85

Deduzioni generali

1

Dai proventi sono dedotti i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non compresa sotto la lettera f dell'articolo 33 capoverso 1, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di: 2500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

1300 franchi per gli altri contribuenti.

Queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere d e e.

Tali somme sono aumentate di 600 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 213 capoverso 1 lettere a o b.

2

Se i coniugi vivono in comunione domestica vengono dedotti 5900 franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; la stessa deduzione è concessa quando uno dei due coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

3

Per il resto si applica l'articolo 33.


Art. 213

Deduzioni sociali

1

Sono dedotti dal reddito: a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 4700 franchi; b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 4700 franchi; questa deduzione non è accordata per la moglie e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.86

2

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 209) o dell'assoggettamento.

3

In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente.

85 Per i cpv. 1 e 2, vedi anche l'art. 6 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta(RS 642.119.2).

86 Vedi anche l'art. 7 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (RS 642.119.2).

Imposte

74

642.11


Art. 214

87 Tariffe

L'imposta per un anno fiscale è:fino a

10 600 franchi di reddito, 0 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più, 0,77 franchi

- fino

a

23 100 franchi di reddito, 96,25 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 0,88 franchi in più

- fino

a

27 500 franchi di reddito, 159,60 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,64 franchi in più

- fino

a

30 300 franchi di reddito, 426,20 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,97 franchi in più

- fino

a

40 400 franchi di reddito, 803,35 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 5,94 franchi in più

- fino

a

53 100 franchi di reddito, 1 046,85 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 6,60 franchi in più

- fino

a

57 200 franchi di reddito, 2 274,45 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 8,80 franchi in più

- fino

a

75 800 franchi di reddito, 4 272,05 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,00 franchi in più

- fino

a

98 500 franchi di reddito, 7 605,05 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,20 franchi in più

- fino

a

128 800 franchi di reddito, 57 682,70 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,20 franchi in più

- fino

a

552 700 franchi di reddito, 63 559,85 franchi

- fino

a

552 800 franchi di reddito, 53 572,00 franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,50 franchi

2

Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, l'imposta annua ammonta:fino a

20 700 franchi di reddito, 0,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più, 1,-- franco;

fino a

37 200 franchi di reddito, 165,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 2,-- franchi in più

fino a

42 700 franchi di reddito, 275,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 3,-- franchi in più

fino a

55 000 franchi di reddito, 644,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 4,-- franchi in più

fino a

66 000 franchi di reddito, 1 084,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 5,-- franchi in più

fino a

75 600 franchi di reddito, 1 564,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 6,-- franchi in più

87 Vedi anche l'art. 5 dell'O del 4 mar. 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (RS 642.119.2).

Imposta federale diretta - LF 75

642.11

fino a

83 900 franchi di reddito, 2 062,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 7,-- franchi in più

fino a

90 800 franchi di reddito, 2 545,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 8,-- franchi in più

- fino

a

96 300 franchi di reddito, 2 985,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 9,-- franchi in più

- fino

a

100 400 franchi di reddito, 3 354,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 10,-- franchi in più

- fino

a

103 300 franchi di reddito, 3 644,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,-- franchi in più

- fino

a

104 700 franchi di reddito, 3 798,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 12,-- franchi in più

- fino

a

106 100 franchi di reddito, 3 966,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 13,-- franchi in più

- fino

a

655 100 franchi di reddito, 75 336,-- franchi

- fino

a

655 200 franchi di reddito, 75 348,-- franchi

e, per

100 franchi di reddito, in più 11,50 franchi in più.

3

L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.


Art. 215

Compensazione degli effetti della progressione a freddo 1

Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori.

2

Il Consiglio federale decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 7 per cento dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento. È determinante l'indice stabilito un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.88 3 Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale dell'adeguamento deciso.


Art. 216

Appartenenza territoriale in caso di appartenenza personale 1

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone.

Rimangono salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

2

I figli soggetti all'autorità parentale sono assoggettati all'imposta sul reddito da attività lucrativa (art. 9 cpv. 2) nel Cantone nel quale, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, sono assoggettati per tale reddito sulla base del diritto federale relativo al divieto della doppia imposizione intercantonale.

88 Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Imposte

76

642.11

3

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.


Art. 217

Appartenenza territoriale in caso di appartenenza economica 1

L'imposta federale diretta in virtù dell'appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale le condizioni di cui all'articolo 4 sono rispettate alla fine del periodo fiscale (art. 209) o dell'assoggettamento fiscale. Rimane salvo l'articolo 107.

2

Se le condizioni di cui all'articolo 4 si verificano in più Cantoni, l'imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.


Art. 218


89

Cambiamento delle basi temporali 1

Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il cambiamento delle basi temporali secondo l'articolo 41 viene assoggettato secondo il nuovo diritto.

2

I proventi straordinari conseguiti negli anni n-1 e n-2 o in un esercizio che si è concluso in uno di questi anni soggiacciono per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati a un'imposta annua intera all'aliquota applicabile unicamente per questi proventi; sono fatti salvi gli articoli 37 e 38. Le deduzioni sociali secondo l'articolo 35 non sono accordate. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.

3

Per proventi straordinari s'intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché, in applicazione analogica dell'articolo 206 capoverso 3, i proventi straordinari di un'attività lucrativa indipendente.

4

Le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni n-1 e n-2 sono pure deducibili. Il Cantone cui compete la tassazione decide se la deduzione è ammessa:

a. dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale n-1/n-2; le tassazioni già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente; oppure b. dal reddito imponibile su cui si basano i periodi fiscali n e n+1.

5

Per spese straordinarie s'intendono: a. le spese di manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione forfettaria;

b. i contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi; c. le spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riqualificazione professionale, sempre che queste superino le spese già considerate.

89 Nuovo testo giusta la LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1308; FF 1998 3901 3923).

Imposta federale diretta - LF 77

642.11

6

Le autorità fiscali cantonali determinano il reddito proveniente da attività lucrativa indipendente per gli anni n-1 e n-2 conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LAVS90 e annunciano tale reddito alle casse di compensazione.

7

In caso di cambiamento secondo l'articolo 41, i capoversi 1-6 si applicano la prima volta il 1° gennaio 1999.


Art. 219

Unificazione delle basi temporali Alla scadenza di un termine di otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale e propone l'uniformazione delle basi temporali.


Art. 220

Disposizioni esecutive 1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive necessarie per le disposizioni previste agli articoli 209-218. Regola in particolare i problemi che si pongono nelle relazioni fra i Cantoni che calcolano le basi temporali secondo regolamenti diversi (cambiamento di domicilio, lavoratori indipendenti con stabilimenti d'impresa in più Cantoni e altri casi simili).

2

Il Consiglio federale provvede affinché, indipendentemente dal sistema di calcolo delle basi temporali, l'imposizione fiscale sia equilibrata fra i Cantoni. A questo fine, in caso di divergenze consistenti rispetto al sistema di tassazione biennale prenumerando, corregge le deduzioni previste agli articoli 212 e 213 e le tariffe dell'articolo 214.

Titolo quinto: Referendum e entrata in vigore

Art. 221

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge decade contestualmente all'abrogazione del suo fondamento costituzionale.


Art. 222


91

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199592 90 RS

831.10

91 Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

92

DCF del 3 giu. 1991 (RU 1991 1253).

Imposte

78

642.11

Disposizioni finali relative alla modifica dell'8 ottobre 200493 1

Le multe ai sensi dell'articolo 17994 non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione.

2

A richiesta degli interessati, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni.

93 RU

2005 1051; FF 2004 1239 1253 94 RU

1991 1184