01.01.2025 - *
16.05.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.03.2024 - 15.05.2024
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
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01.06.2017 - 31.12.2017
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01.01.2013 - 31.12.2013
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01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.03.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 28.02.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.06.2002 - 30.06.2004
01.01.2001 - 31.05.2002
01.09.2000 - 31.12.2000
01.04.2000 - 31.08.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) del 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19833, decreta: Parte prima: Introduzione

Art. 1

Oggetto della legge

La Confederazione riscuote a titolo d'imposta diretta secondo la presente legge: a. un'imposta sul reddito delle persone fisiche; b.4 un'imposta sull'utile delle persone giuridiche; c. un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche.


Art. 2

Riscossione dell'imposta La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione.

RU 1991 1184 1 [CS

1 3]. A queste disp. corrispondono gli art. 128 e 129 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

3

FF 1983 III 1 4

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

642.11

Imposte

2

642.11

Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche Titolo primo: Assoggettamento Capitolo 1: Appartenenza fiscale Sezione 1: Appartenenza personale

Art. 3

1 Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

2

Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

3

La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

4

Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all'estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.

5

Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro.

L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9.

Sezione 2: Appartenenza economica

Art. 4

Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi 1

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; b. tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

Imposta federale diretta. LF 3

642.11

2

Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.


Art. 5

Altri elementi imponibili 1

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a. esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; b.5 in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;

c. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;

d. ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; e. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; f. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.

2

Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.

Sezione 3: Estensione dell'assoggettamento

Art. 6

1 L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.

2

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5.

Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.

5

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Imposte

4

642.11

3

Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta.

Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

4

Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza.

Sezione 4: Calcolo dell'imposta in caso d'assoggettamento parziale

Art. 7

1 Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.

2

I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.

Capitolo 2: Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 8

1 L'assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera o vi sono acquisiti elementi imponibili.

2

L'assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dalla Svizzera o con l'estinzione degli elementi imponibili in Svizzera.

3

L'assoggettamento non cessa in caso di trasferimento temporaneo della sede all'estero nonché in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Imposta federale diretta. LF 5

642.11

Capitolo 3: Norme speciali concernenti l'imposta sul reddito

Art. 9

Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale6 1

Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.

1bis

Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.7 2 Il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale.


Art. 10

Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale8 1

Il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci.

2

Il reddito degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 20069 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.10

Art. 11

Società commerciali estere e altre comunità di persone senza personalità giuridica Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all'imposta in virtù dell'appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.


Art. 12

Successione fiscale

1

Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali.

Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

6

Nuovo testo giusta il n. 24 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

7

Introdotto dal n. 24 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

8

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

9 RS

951.31

10 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Imposte

6

642.11

2

Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più dell'aliquota legale secondo il diritto svizzero.

3

Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell'importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge del 18 giugno 200411 sull'unione domestica registrata.12

Art. 13

Responsabilità e responsabilità solidale 1

I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli.

2

La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

3

Con il contribuente rispondono solidalmente: a. i figli soggetti all'autorità parentale, sino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva; b. i soci domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita sino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;

c. i compratori e i venditori di immobili siti in Svizzera, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un commerciante o da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimi non hanno domicilio fiscale in Svizzera; d. le persone incaricate della liquidazione d'imprese o stabilimenti d'impresa siti in Svizzera, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti in Svizzera, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.

4

L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

11 RS

211.231

12 Introdotto dal n. 24 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Imposta federale diretta. LF 7

642.11


Art. 14

Imposizione secondo il dispendio 1

Le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso.

2

Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite.

3

L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36 cpv. 1 e 2). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti:13 a. proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera; b. proventi da beni mobili situati in Svizzera; c. proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare; d. proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera; e. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; f. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

4

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per la riscossione dell'imposta secondo il dispendio. Esso può prevedere basi d'imposizione e modi di calcolo dell'imposta in deroga al capoverso 3 ove siano necessari per consentire ai contribuenti menzionati ai capoversi 1 e 2 l'ottenimento dello sgravio dalle imposte di uno Stato estero con cui la Svizzera ha concluso una convenzione intesa a evitare la doppia imposizione.

Capitolo 4: Esenzione

Art. 15

1 Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200714 sullo Stato ospite sono esentate dall'imposta nella misura prevista dal diritto federale.15 2 In caso d'assoggettamento parziale si applica l'articolo 7 capoverso 1.

13 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).

14 RS

192.12

15 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

Imposte

8

642.11

Titolo secondo: Imposta sul reddito Capitolo 1: Proventi imponibili Sezione 1: In generale

Art. 16

1 Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici.

2

Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.

3

Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta.

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

Art. 17

Principio16

1

Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.17 2 Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghe indennità in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 38.

a18 Partecipazioni di collaboratore 1

Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore: a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori; b. le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

2

Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

16 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

17 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

18 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Imposta federale diretta. LF 9

642.11

b19 Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore 1

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

2

Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

3

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime.

La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

c20 Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

d21 Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 17b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 18

Principio

1

Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2

Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integral19 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di

collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

20 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

21 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Imposte

10

642.11

mente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'articolo 18b.22 3 L'articolo 58 s'applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.

4

Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento.

a23 Fattispecie che giustificano un differimento 1

Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.

2

L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

3

Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

b24 Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale 1

I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

2

L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

22 Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

23 Introdotto dal n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

24 Introdotto dal n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Imposta federale diretta. LF 11

642.11


Art. 19

Ristrutturazioni25

1

Le riserve occulte di un'impresa di persone (impresa individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, nella misura in cui l'impresa rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi:26

a. in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone; b. in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;

c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.27

2

Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151-153 se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione i diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.28 3 I capoversi 1 e 2 s'applicano per analogia alle imprese in mano comune.

Sezione 4: Sostanza mobiliare

Art. 20

Principio29

1

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: a.30 gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto 25 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

26 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

27 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

28 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

29 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4883; FF 2005 4241).

30 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

Imposte

12

642.11

contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte; b. il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero), versato al portatore;

c.31 i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).32 In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 196533 sull'imposta preventiva (LIP), l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP); rimane salvo il capoverso 1bis;

d. i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti; e.34 i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale, nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto;

f.

i proventi da beni immateriali.

1bis

I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.35 2

Il ricavo dall'alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

3

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.36 31 Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

32 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

33 RS

642.21

34 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

35 Introdotto dal n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

36 Introdotto dal n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Imposta federale diretta. LF 13

642.11

a37 Casi speciali

1

È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c anche:

a. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 151 capoverso 1, 152 e 153;

b. il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

2

Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Sezione 5: Sostanza immobiliare

Art. 21

1 È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente: a. i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento; b. il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;

c. i proventi da contratti di superficie; d. i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

37 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4883; FF 2005 4241).

Imposte

14

642.11

2

Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente.

Sezione 6: Proventi da fonti previdenziali

Art. 22

1 Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

2

I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

3

Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.38 4

Rimane salvo l'articolo 24 lettera b.

Sezione 7: Altri proventi

Art. 23

Sono parimenti imponibili: a. qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa; b. le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute; c. gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività; d. gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto; e. i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe; f.

gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.

38 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

Imposta federale diretta. LF 15

642.11

Capitolo 2: Proventi esenti

Art. 24

Non sottostanno all'imposta sul reddito:39 a. l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;

b. l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; rimane salvo l'articolo 20 capoverso 1 lettera a;

c. i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;

d. i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati; e. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'articolo 23 lettera f; f.40 il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;

fbis.41 il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri; g. i versamenti a titolo di riparazione morale; h. i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

i.42 i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge del 18 dicembre 199843 sulle case da gioco.

39

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

40

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

41 Introdotta dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2011 sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 489; FF 2010 2497).

42 Introdotta dal n. 2 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 677; FF 1997 III 129).

43 RS

935.52

Imposte

16

642.11

Capitolo 3: Determinazione del reddito netto Sezione 1: Norma generale

Art. 25

44 Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d'acquisizione
e le deduzioni generali di cui agli articoli 26-33a.

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

Art. 26

1 Le spese professionali deducibili sono: a. le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b. le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c. le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d. le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

2

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a-c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettere a e c il contribuente può giustificare spese più elevate.

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 27

In generale

1

In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

2

Sono tali segnatamente: a. gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29; b. le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate; c. i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.

d.45 gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell'articolo 18 capoverso 2.

44 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

45 Introdotto dal n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

Imposta federale diretta. LF 17

642.11

3

Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.46

Art. 28

Ammortamenti

1

Gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

2

In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d'utilizzazione dei singoli elementi.

3

Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 31 capoverso 1.


Art. 29

Accantonamenti

1

Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a. gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;

b. i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;

c. gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio; d. futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento del reddito aziendale imponibile, ma non oltre 1 milione di franchi.

2

Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.


Art. 30

Sostituzione di beni

1

In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.47 2

Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

46 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147; FF 1997 II 852, IV 1072).

47 Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Imposte

18

642.11

3

Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.


Art. 31

Perdite

1

Dal reddito medio del periodo di computo (art. 43) possono essere dedotte le perdite dei tre precedenti periodi di computo che non hanno potuto essere considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

2

Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.

Sezione 4: Deduzioni sulla sostanza

Art. 32

1 Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d'amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.

2

Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi.48 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.

3

Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.

4

Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.

48 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 7201 7217).

Imposta federale diretta. LF 19

642.11

Sezione 5: Deduzioni generali

Art. 33

Interessi su debiti e altre deduzioni49 1

Sono dedotti dai proventi: a.50 gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi.

Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi; b.51 il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti; c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia; d.52 i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;

e. i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti;

f. i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di: - 3200

franchi53 per i coniugi che vivono in comunione domestica; - 1600

franchi54 per gli altri contribuenti; 49 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

50 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

51 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

52 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

53 Nuova somma giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'O del DFF del 28 set. 2010 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4483).

54 Nuova somma giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'O del DFF del 28 set. 2010 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4483).

Imposte

20

642.11

queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi della lettera d ed e.

Tali deduzioni sono aumentate di 600 franchi55 per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a o b.

h.56 le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33;

hbis.57 le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200258 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo; i.59 fino a concorrenza in un importo di 10 100 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti: 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 197660 sui diritti politici, 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

2

Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 7400 e al massimo 12 200 franchi.61 Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d-f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.62 3 Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 9200 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sem55 In applicazione dell'art. 39 cpv. 2 LIFD, questa somma è stata adattata giusta l'art. 3

cpv. 2 dell'O del 4 mar. 1996 sulla progressione a freddo (RU 1996 1118).

56 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).

57 Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).

58 RS

151.3

59 Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

60 RS

161.1

61 Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 615; FF 2006 4087).

Imposta federale diretta. LF 21

642.11

pre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.63
a64 Prestazioni volontarie Dai proventi sono inoltre dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a-c) sono deducibili nella medesima misura.

Sezione 6: Costi e spese non deducibili

Art. 34

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: a. le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; b. le spese di formazione professionale; c. le spese per l'estinzione di debiti; d. le spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali; e. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili da sostanza immobiliare e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

Capitolo 4: Deduzioni sociali

Art. 35

1 Sono dedotti dal reddito netto: a.65 per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5900 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; 63 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

64 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

65 Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

Imposte

22

642.11

b.66 per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 5900 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a; c.67 per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2400 franchi.

2

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento.

3

In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente.

Capitolo 5: Calcolo dell'imposta Sezione 1: Tariffe

Art. 36

1 L'imposta per anno fiscale è: Fr.

fino a 13 200 franchi di reddito 0.00

e per 100 franchi di reddito in più 0.77

per

28 700 franchi di reddito 119.35

e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più

per

37 600 franchi di reddito 197.65

e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più

per

50 100 franchi di reddito 527.65

e per 100 franchi di reddito in più 2.97 in più

per

65 800 franchi di reddito 993.90

e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più

per

70 900 franchi di reddito 1 296.80

e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più

per

94 100 franchi di reddito 2 828.00

e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più

per

122 300 franchi di reddito 5 309.60

e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più

per

159 900 franchi di reddito 9 445.60

66 Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

67 Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi) (RU 2007 615; FF 2006 4087). Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O del DFF del 28 set. 2010 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4483).

Imposta federale diretta. LF 23

642.11

Fr.

e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più

per

685 900 franchi di reddito 78 877.60;

per

686 000 franchi di reddito 78 890.00

e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. 68

2

Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a:69 Fr.

fino a 25 700 franchi di reddito 0.00

e per 100 franchi di reddito in più 1.00

per

46 200 franchi di reddito 205.00

e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più

per

53 000 franchi di reddito 341.00

e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più

per

68 400 franchi di reddito 803.00

e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più

per

82 000 franchi di reddito 1 347.00

e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più

per

93 900 franchi di reddito 1 942.00

e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più

per

104 200 franchi di reddito 2 560.00

e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più

per

112 800 franchi di reddito 3 162.00

e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più

per

119 600 franchi di reddito 3 706.00

e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più

per

124 700 franchi di reddito 4 165.00

e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più

per

128 200 franchi di reddito 4 515.00

e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più

per

129 900 franchi di reddito 4 702.00

e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più

per

131 600 franchi di reddito 4 906.00

e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più

per

813 400 franchi di reddito 93 540.00

per

813 500 franchi di reddito 93 552.50

68 Nuove tariffe giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

69 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).

Imposte

24

642.11

Fr.

e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. 70

2bis

Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 227 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.71 3 L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Sezione 2: Casi speciali

Art. 37

Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti Se il reddito comprende liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.

a72 Procedura di conteggio semplificata 1

Per le piccole rimunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota dello 0,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 200573 contro il lavoro nero. L'imposta sul reddito risulta così saldata.

2

L'articolo 88 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.

3

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS.

4

La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta. Essa trasferisce all'autorità fiscale competente le imposte incassate.

5

Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l'articolo 88 capoverso 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.

6

Il Consiglio federale disciplina i particolari; in tal ambito tiene conto degli articoli 88 e 89.

70 Nuove tariffe giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

71 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

72 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

73 RS

822.41

Imposta federale diretta. LF 25

642.11

b74 Utili di liquidazione 1

In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.

2

Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.


Art. 38

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza 1

Le prestazioni in capitale secondo l'articolo 22, come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera.

2

L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214 capoversi 1 e 2.75 3

Le deduzioni sociali non sono ammesse.76 Capitolo 6: Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Art. 39

1 Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori.

2

Il Dipartimento federale delle finanze adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale. L'adeguamento è escluso se l'anda74 Introdotto dal n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle

imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).

Imposte

26

642.11

mento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effettuata sulla base dell'ultimo adeguamento.77 3 ...78

Titolo terzo: Basi temporali Capitolo 1: Periodo fiscale, anno fiscale

Art. 40

Periodo fiscale biennale 1

L'imposta sul reddito è fissata per un periodo fiscale e riscossa ogni anno fiscale (anno civile).

2

Il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi. Inizia il primo giorno degli anni dispari.

3

L'anno fiscale coincide con quello civile. Ove le condizioni d'assoggettamento siano realizzate unicamente per parte dell'anno fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte.


Art. 41

Periodo fiscale annuo facoltativo I Cantoni sono liberi, in deroga all'articolo 40, di fissare per le basi temporali un periodo fiscale corrispondente all'anno civile, considerando lo stesso anno civile come periodo di calcolo. In questo caso si applicano le prescrizioni del capitolo 3 (art. 208-220) delle disposizioni transitorie.

Capitolo 2: Tassazione ordinaria

Art. 42

Momento

Si procede a una tassazione ordinaria: a. all'inizio dell'assoggettamento, per il resto del periodo fiscale in corso; b. durante l'assoggettamento, all'inizio di ogni periodo fiscale.


Art. 43

Calcolo del reddito. Regola generale 1

Il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale.

2

Il reddito dell'attività lucrativa indipendente è determinato secondo il risultato medio dell'esercizio commerciale chiuso nel periodo di computo.

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).

78 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).

Imposta federale diretta. LF 27

642.11

3

Se l'esercizio commerciale comprende più o meno di 12 mesi, il risultato è convertito in reddito annuo.


Art. 44

All'inizio dell'assoggettamento 1

All'inizio dell'assoggettamento, il reddito imponibile è calcolato: a. per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su 12 mesi; b. per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante un anno almeno, calcolato su 12 mesi.

2

Proventi e spese straordinari sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento.

3

Le disposizioni relative al calcolo del reddito all'inizio dell'assoggettamento si applicano anche al figlio che per la prima volta deve essere assoggettato all'imposta sul reddito da attività lucrativa.

Capitolo 3: Tassazione intermedia

Art. 45

Condizioni oggettive

Si procede a una tassazione intermedia in caso di: a. divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi; b. mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa, in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione; c. devoluzione per causa di morte.


Art. 46

Effetti

1

La tassazione intermedia si fa al momento del cambiamento.

2

La tassazione intermedia si fonda su quella ordinaria, aumentata o diminuita degli elementi di reddito mutati.

3

Gli elementi di reddito aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento.

4

Nella tassazione ordinaria successiva, gli elementi di reddito esclusi dalla tassazione intermedia non vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento.

Imposte

28

642.11

Capitolo 4: Tassazione speciale

Art. 47

Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia 1

Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in cui sono stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota corrispondente a questi soli proventi.

2

Le deduzioni sociali di cui all'articolo 35 non sono concesse.

3

I proventi imposti secondo il capoverso 1 non sono considerati nella tassazione ordinaria. Le tassazioni ordinarie già effettuate vanno rivedute.

4

L'imposta annua prevista al capoverso 1 è fissata per l'anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti. Questi sono cumulati al fine della determinazione dell'aliquota dell'imposta.


Art. 48

Per proventi tassati separatamente Le imposte sulle prestazioni di capitale provenienti dalla previdenza e sugli altri versamenti di cui all'articolo 38 sono fissate per l'anno fiscale durante il quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti.

Parte terza: Imposizione delle persone giuridiche Titolo primo: Assoggettamento Capitolo 1: Definizione di persona giuridica

Art. 49

1 Sono imponibili come persone giuridiche: a. le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative; b. le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.

2

Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 LICol79 sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.80

79 RS

951.31

80 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Imposta federale diretta. LF 29

642.11

3

Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l'articolo 11, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.

Capitolo 2: Appartenenza fiscale

Art. 50

Appartenenza personale Le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva in Svizzera.


Art. 51

Appartenenza economica 1

Le persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

a. sono associate a un'impresa commerciale in Svizzera; b. tengono uno stabilimento di impresa in Svizzera; c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; d. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi in Svizzera;

e. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

2

Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.


Art. 52

Estensione dell'assoggettamento 1

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.

2

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato all'utile per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo l'articolo 51.81 3 Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto della doppia imposizione intercantonale. Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili 81 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposte

30

642.11

realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione.82 4 I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all'estero devono pagare l'imposta sull'utile realizzato in Svizzera.83

Art. 53


84

Capitolo 3: Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 54

1 L'assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera o dell'acquisizione di un elemento imponibile in Svizzera.

2

L'assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'estero oppure con l'estinzione dell'elemento imponibile in Svizzera.

3

Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica a un'altra, le imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda.

4

L'assoggettamento non cessa con il trasferimento temporaneo della sede all'estero né in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Capitolo 4: Responsabilità solidale

Art. 55

1 In caso di cessazione dell'assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all'estero la sede o l'amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona 82 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

83 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

84 Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta. LF 31

642.11

giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

2

Se una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, le persone incaricate:

a. dello scioglimento di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa in Svizzera;

b. dell'alienazione o della realizzazione di un fondo in Svizzera o dei crediti garantiti con tale fondo rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del ricavo netto.

3

Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un'operazione immobiliare riguardante un immobile sito in Svizzera, il compratore e il venditore dell'immobile sono solidalmente responsabili, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice.

4

Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità.

Capitolo 5: Esenzioni

Art. 56

Sono esenti dall'imposta: a. la Confederazione e i suoi stabilimenti; b. i Cantoni e i loro stabilimenti; c. i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti;

d.85 le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria; e. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; 85 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

Imposte

32

642.11

f.

le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie; g. le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.86 Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;

h.87 le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini; i.88 gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200789 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;

j.90 gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera e o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera f.

Titolo secondo: Imposta sull'utile Capitolo 1: Oggetto dell'imposta Sezione 1: Principio

Art. 57

L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto.

86 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

87 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

88 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

89 RS

192.12

90 Introdotta dal n. II 6 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Imposta federale diretta. LF 33

642.11

Sezione 2: Determinazione dell'utile netto

Art. 58

In generale

1

Costituiscono utile netto imponibile: a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente; b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare: -

le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di immobilizzi; - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale;

i versamenti nelle riserve;

- i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile;

le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale;

c. i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l'articolo 64. Il trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa è parificato alla liquidazione.

2

L'utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1.

3

Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.


Art. 59

Oneri giustificati dall'uso commerciale 1

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: a. le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali; b. i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo; c.91 le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a-c); 91 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

Imposte

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642.11

d. i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati.

2

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.92


Art. 60

Operazioni senza influenza sul risultato Non costituiscono utile imponibile: a. gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l'aggio e le prestazioni a fondo perso; b. il trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa nel territorio svizzero, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;

c. l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.


Art. 61

93 Ristrutturazioni 1 Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi: a. in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;

b. in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;

c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;

d. in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

2

In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151-153, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasfe92 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni

corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147; FF 1997 II 852, IV 1072).

93 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

Imposta federale diretta. LF 35

642.11

riti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

3

Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimane salvo il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettera d.

4

Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151-153. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

5

La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.


Art. 62

Ammortamenti

1

Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle d'ammortamento.

2

Di regola, gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d'utilizzazione dei singoli elementi.

3

Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 67 capoverso 1.

4

Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.94 94 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963). Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Imposte

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642.11


Art. 63

Accantonamenti

1

Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: a. gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;

b. i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;

c. gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio; d. futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell'utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.

2

Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.


Art. 64

Sostituzione di beni

1

In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.95 1bis In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell'utile e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.96 2

Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento dev'essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

3

Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.


Art. 65


97

Interessi sul capitale proprio occulto Gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrano nell'utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative.

95 Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

96 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU 2004 2617; FF 2000 3765). Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

97 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

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642.11


Art. 66

Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale98 1

I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.

2

Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.

3

Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.99


Art. 67

Deduzione delle perdite 1

Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite di sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 79), in quanto non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

2

Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell'articolo 60 lettera a.

Capitolo 2: Calcolo dell'imposta Sezione 1: Società di capitali e società cooperative

Art. 68

100 L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è dell'8,5 per cento dell'utile netto.

Sezione 2: Società di partecipazioni

Art. 69


101

Riduzione

L'imposta sull'utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo se la società: a. partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;

98 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

99 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

100 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

101 Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Imposte

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642.11

b. partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o

c. detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.


Art. 70

Ricavo netto da partecipazioni 1

Il ricavo netto da partecipazioni secondo l'articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l'articolo 207a.102 2 Non sono ricavo da partecipazioni: a. ...103 b. i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa; c.104 gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

3

Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 58 e segg.).105 4 Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto: a. nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento;

b.106 se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fi102 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione

delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

103 Abrogata dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

104 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

105 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

106 Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

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642.11

ne dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.107 5

Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi degli articoli 62, 69 e 70.108 Sezione 3: Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Art. 71

1 L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è del 4,25 per cento dell'utile netto.109 2 L'utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile.

Sezione 4:110 Investimenti collettivi di capitale

Art. 72

L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario
diretto è del 4,25 per cento dell'utile netto.

Titolo terzo: ...

Art. 73

a 78111 Titolo quarto: Basi temporali

Art. 79

Periodo fiscale

1

L'imposta sull'utile netto è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.112 107 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

108 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

109 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

110 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

111 Abrogati dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

112 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposte

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2

Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale.

3

Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa come anche alla fine della liquidazione.


Art. 80

Calcolo dell'utile netto 1

L'utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo fiscale.

2

In caso di scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento all'estero della sua sede o amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.


Art. 81


113



Art. 82

Aliquota d'imposta

Sono applicabili le aliquote d'imposta vigenti alla fine del periodo fiscale.

Quarta parte: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche Titolo primo: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 83

Persone assoggettate all'imposta alla fonte 1

I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati gli introiti assoggettati all'imposizione secondo l'articolo 37a.114 2 I coniugi che vivono in comunione domestica vengono tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.


Art. 84

Prestazioni imponibili 1

L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

2

Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in 113 Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

114 Per. introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

Imposta federale diretta. LF 41

642.11

denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro come anche i proventi compensativi quali le indennità giornaliere versate da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione.115 3 Le prestazioni in natura e le mance sono, di regola, valutate secondo le norme dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.


Art. 85

Basi della tariffa

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni allestisce la tariffa delle trattenute secondo le aliquote d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2

Essa stabilisce inoltre, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.


Art. 86

Struttura della tariffa 1

La tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36).

2

Le trattenute concernenti i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa sono calcolate secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 1 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).


Art. 87

Imposta considerata

L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta sul reddito da attività lucrativa riscossa secondo la procedura ordinaria. Per i casi di cui all'articolo 90 è fatta salva la tassazione ordinaria.


Art. 88

Collaborazione del debitore della prestazione imponibile 1

Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: a. trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance); b. specificare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;

c. versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

115 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Imposte

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2

L'imposta deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.

3

Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.

4

Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione, la cui aliquota è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze.


Art. 89

Conteggio con la Confederazione L'autorità fiscale cantonale effettua un conteggio annuo dell'imposta federale diretta trattenuta alla fonte.


Art. 90

Procedura ordinaria

1

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono imponibili secondo la procedura ordinaria per quanto concerne i redditi non assoggettati all'imposta alla fonte.

L'articolo 7 s'applica per analogia al calcolo dell'aliquota d'imposta.

2

Ove i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superino nel corso di un anno civile l'ammontare stabilito dal Dipartimento federale delle finanze, viene effettuata una tassazione ulteriore che tiene conto dell'imposta già dedotta alla fonte.

Titolo secondo: Persone fisiche e giuridiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 91

Lavoratori

I lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività, conformemente agli articoli 83-86.


Art. 92

Artisti, sportivi e conferenzieri 1

I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.

2

L'aliquota dell'imposta è di: 0,8 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi; 2,4 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1000 franchi; 5 per cento per introiti giornalieri di 1001 franchi fino a 3000 franchi; 7 per cento per introiti giornalieri superiori a 3000 franchi.

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3

Gli introiti giornalieri comprendono le entrate lorde, comprensive di redditi accessori e indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento.

4

L'organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.

5

Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a stabilire ammontari minimi di riscossione d'intesa con i Cantoni.


Art. 93

Amministratori

1

Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore ed altre rimunerazioni loro versate.116 2 Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa in Svizzera devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.117 3 L'aliquota dell'imposta è stabilita al 5 per cento dei proventi lordi.


Art. 94

Creditori ipotecari

1

Le persone, domiciliate all'estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi in Svizzera, devono l'imposta sugli interessi loro versati.

2

L'aliquota dell'imposta è stabilita al 3 per cento dei proventi lordi.


Art. 95


118

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico 1

I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni.

2

L'aliquota dell'imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi nel caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è calcolata secondo l'articolo 38 capoverso 2.

116 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

117 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

118 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

Imposte

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Art. 96

Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato 1

I beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni di istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata devono l'imposta su queste prestazioni.

2

L'aliquota di imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi; per le prestazioni in capitale essa viene calcolata giusta l'articolo 38 capoverso 2.


Art. 97

Lavoratori in un'impresa di trasporto internazionale Le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni conformemente agli articoli 83-86.

a119 Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore 1

Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 17b cpv. 3) devono, conformemente all'articolo 17d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

2

L'aliquota dell'imposta è fissata all'11,5 per cento del vantaggio valutabile in denaro.


Art. 98

120 Definizione Sono contribuenti domiciliati all'estero ai sensi degli articoli 92-97a le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera.


Art. 99

Imposta considerata

L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa secondo la procedura ordinaria.


Art. 100

Obblighi del debitore della prestazione imponibile 1

Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: a. trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance); 119 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

120 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Imposta federale diretta. LF 45

642.11

b. fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;

c. versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta; d.121 versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

2

Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.

3

Esso riceve una provvigione di riscossione la cui aliquota è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze.


Art. 101

L'autorità fiscale cantonale effettua un conteggio annuo dell'imposta federale diretta
trattenuta alla fonte.

Parte quinta: Procedura Titolo primo: Autorità fiscali Capitolo 1: Autorità federali

Art. 102

Organizzazione

1

Il Dipartimento federale delle finanze esercita la vigilanza della Confederazione (art. 2).

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni provvede all'applicazione uniforme della presente legge. Emana le prescrizioni per la tassazione e la riscossione esatta e uniforme dell'imposta federale diretta. Può prescrivere l'uso di determinati moduli.

3

Il Tribunale federale è l'autorità federale di ricorso.

4

Una Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta decide le domande di condono d'imposta che non sono di competenza dell'autorità cantonale.

È composta di un presidente e di un vicepresidente designati dal Tribunale federale, di un rappresentante dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e di un rappresentante dell'amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone nel quale il richiedente è stato tassato. Il Dipartimento federale delle finanze ne emana il regolamento.

121 Introdotta dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Imposte

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642.11


Art. 103

Vigilanza

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può in particolare: a. eseguire controlli presso autorità cantonali di tassazione o di riscossione ed esaminare gli incarti fiscali dei Cantoni e dei Comuni; b. farsi rappresentare alle deliberazioni delle autorità di tassazione e presentare proposte;

c. ordinare, nei singoli casi, provvedimenti d'inchiesta o, se necessario, eseguirli direttamente;

d. esigere, nei singoli casi, che la tassazione o la decisione su reclamo le sia pure notificata.

2

Il Dipartimento federale delle finanze può, su proposta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, prendere i provvedimenti necessari, se risulta che in un Cantone le operazioni di tassazione sono eseguite in modo insufficiente o inadeguato. Presentando la proposta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni avverte simultaneamente il Cantone che provvisoriamente le tassazioni non possono più essere notificate.

Capitolo 2: Autorità cantonali Sezione 1: Organizzazione

Art. 104

1 L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta dirige e sorveglia l'applicazione e l'esecuzione uniforme della presente legge. L'articolo 103 capoverso 1 è applicabile per analogia.

2

Per la tassazione delle persone giuridiche, ciascun Cantone designa un solo ufficio.

3

Ogni Cantone istituisce una commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.

4

L'organizzazione delle autorità cantonali d'esecuzione è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Se un Cantone non può prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni del caso.

Sezione 2: Competenza territoriale

Art. 105

Appartenenza personale 1

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta dalle persone fisiche che, all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento, hanno il domicilio fiscale oppure, se non hanno un tale domicilio in Svizzera, la dimora fiscale nel Cantone. Sono salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

Imposta federale diretta. LF 47

642.11

2

I figli sottoposti all'autorità parentale sono tassati sul reddito da attività lucrativa (art. 9 cpv. 2) nel Cantone in cui tale reddito secondo le norme del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale è imponibile all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

3

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta dalle persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento, hanno la sede o l'amministrazione effettiva nel Cantone.


Art. 106

Appartenenza economica 1

Per la riscossione dell'imposta federale diretta in virtù dell'appartenenza economica è competente:

- per le persone fisiche, il Cantone nel quale all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento si verificano le condizioni di cui all'articolo 4; per le persone giuridiche, il Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento si verificano le condizioni di cui all'articolo 51.

Rimane salvo l'articolo 107.

2

Se le condizioni d'assoggettamento giusta gli articoli 4 e 51 si verificano in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone in cui si trova la maggior parte dei valori imponibili.


Art. 107

Imposta alla fonte

1

Per la riscossione dell'imposta federale diretta alla fonte, è competente il Cantone in cui:

a. i lavoratori stranieri (art. 83) hanno il domicilio o la dimora fiscali all'atto della scadenza della prestazione imponibile. Se il luogo di lavoro è situato in un altro Cantone, l'autorità competente del luogo di lavoro trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone nel quale il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali; b. gli artisti e gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

2

In tutti gli altri casi, è competente il Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l'amministrazione effettiva al momento della scadenza della prestazione. Se la prestazione imponibile è pagata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o da uno stabilimento di un'impresa che non ha sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, è competente il Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa.

3

La competenza per la tassazione ordinaria secondo l'articolo 90 è disciplinata giusta l'articolo 105.


Art. 108

Decisione in caso di dubbio 1

Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'Amministrazione federale delle

Imposte

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642.11

contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.122 2 L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.

3

L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.

Titolo secondo: Principi di procedura generali Capitolo 1: Doveri delle autorità

Art. 109

Ricusazione

1

Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto a ricusarsi se:

a. ha un interesse personale nella causa; b.123 è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei; bbis.124 è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;

c. è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa; d. può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2

Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura.

3

Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità designata dal diritto cantonale se si tratta di un funzionario cantonale o il Dipartimento federale delle finanze se si tratta di un funzionario federale. Il ricorso è salvo nei due casi.


Art. 110

Obbligo del segreto

1

Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali.

2

L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale.

122 Nuovo testo del per. giusta il n. 57 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3197; FF 2001 3764).

123 Nuovo testo giusta il n. 24 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

124 Introdotta dal n. 24 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Imposta federale diretta. LF 49

642.11


Art. 111

Assistenza tra autorità fiscali 1

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell'adempimento del loro compito; comunicano gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettono loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali.

I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all'obbligo del segreto secondo l'articolo 110.

2

Se, per la tassazione, la quota cantonale dev'essere ripartita fra più Cantoni, l'autorità fiscale competente ne informa le amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate.


Art. 112

Assistenza di altre autorità 1

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.

2

Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza.

3

Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.125

a126 Trattamento dei dati 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

1bis

Per adempiere i loro compiti legali, l'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 111 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946127 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).128 2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 111 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 112 trasmettono alle autorità incaricate dell'esecuzione 125 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).

126 Introdotto dal n. VI 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

127 RS

831.10

128 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

Imposte

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642.11

della presente legge i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

3

I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

4

Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

a. l'identità; b. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa; c. gli atti giuridici; d. le prestazioni di un ente pubblico.

5

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.

6

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie dei dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

7

Se gli uffici federali non si accordano in merito alla comunicazione dei dati, il Consiglio federale decide definitivamente. In tutti gli altri casi, decide il Tribunale federale conformemente alla procedura prevista dall'articolo 120 della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130 Capitolo 2: Situazione procedurale dei coniugi

Art. 113

1 I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.

2

Entrambi firmano la dichiarazione d'imposta. Ove la dichiarazione d'imposta sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

3

I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.

4

Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.

129 RS

173.110

130 Nuovo testo del per. giusta il n. 57 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3197; FF 2001 3764).

Imposta federale diretta. LF 51

642.11

Capitolo 3: Diritti procedurali del contribuente

Art. 114

Esame degli atti

1

I contribuenti hanno facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.

2

Egli può esaminare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.

3

L'atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.

4

A domanda del contribuente, l'autorità che nega il diritto d'esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso.


Art. 115

Ammissione delle prove Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.


Art. 116

Notificazione

1

Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.

2

Se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.


Art. 117

Rappresentanza contrattuale 1

Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

2

È ammesso come rappresentante chiunque ha l'esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

3

Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.

4

Se i coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate separatamente a ciascuno di loro.

Imposte

52

642.11


Art. 118

Rappresentanza obbligatoria Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

Capitolo 4: Termini

Art. 119

1 I termini stabiliti nella presente legge sono perentori.

2

Un termine stabilito dall'autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.

Capitolo 5: Prescrizione

Art. 120

Prescrizione del diritto di tassare 1

Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.

2

La prescrizione non decorre o è sospesa: a. durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; b. fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;

c. fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

3

Un nuovo termine di prescrizione decorre con: a. ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;

b. ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; c. la presentazione di una domanda di condono; d. il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.

4

Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale.


Art. 121

Prescrizione del diritto di riscossione 1

I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.

Imposta federale diretta. LF 53

642.11

2

La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3.

3

Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Titolo terzo: Procedura ordinaria di tassazione Capitolo 1: Operazioni preliminari

Art. 122

1 Le autorità di tassazione compilano un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengono a giorno.

2

Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo.

3

Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati.

Capitolo 2: Obblighi procedurali Sezione 1: Compiti delle autorità di tassazione

Art. 123

1 Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

2

Possono in particolare far capo a periti, svolgere ispezioni ed esaminare sul posto i libri contabili e i giustificativi. Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un'altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali.

Sezione 2: Obblighi del contribuente

Art. 124

Dichiarazione d'imposta 1

I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente.

2

Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

Imposte

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3

Il contribuente, che omette d'inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

4

Nel caso d'invio tardivo e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine dev'essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati.131

Art. 125

Allegati

1

Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare: a. i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente;

b. le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica; c. gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti.

2

Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

3

Ai fini della tassazione dell'imposta sull'utile, le società di capitali e le società cooperative indicano inoltre il loro capitale proprio al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.132 133

Art. 126

Altra collaborazione

1

Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.

131 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

132 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

133 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposta federale diretta. LF 55

642.11

2

Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

3

Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni134 (art. 957, 957a, 958 e 958a958f CO).135 136

Sezione 3: Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni

Art. 127

1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente: a. il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore; b. i creditori e i debitori, su l'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;

c. gli assicuratori, su il valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; d. i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l'amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito; e. le persone che sono o che sono state in rapporto d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

2

Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Sezione 4: Obbligo dei terzi d'informare

Art. 128

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle
autorità fiscali informazioni sul loro rapporto di diritto con il contribuente, in particolare sulla sua quota, i suoi diritti e i suoi redditi.

134 RS

220

135 Nuovo testo del per. giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

136 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949; FF 1999 4457).

Imposte

56

642.11

Sezione 5: Obbligo dei terzi di comunicare

Art. 129

1 Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

a. le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;

b. le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 22 cpv. 2);

c. le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società; d.137 i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.

2

Un doppio dell'attestazione dev'essere inviato al contribuente.

3

Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto devono presentare all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.138

Capitolo 3: Tassazione

Art. 130

Esecuzione

1

L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie.

2

Esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.


Art. 131

Notificazione

1

L'autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile), l'aliquota e l'importo di imposta. Inoltre 137 Introdotta dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

138 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Imposta federale diretta. LF 57

642.11

essa indica alle società di capitali e alle società cooperative l'importo del capitale proprio dopo la tassazione dell'imposta sull'utile e considerato il riparto dell'utile.139 2 Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al momento della notificazione della decisione di tassazione.

3

La decisione di tassazione è notificata anche all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e all'Amministrazione federale delle contribuzioni, se hanno cooperato nella procedura di tassazione o hanno chiesto la notificazione (art. 103 cpv. 1 lett. d e 104 cpv. 1).

Capitolo 4: Reclamo

Art. 132

Presupposti

1

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.

2

Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmessa come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b e 104 cpv. 1), alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.

3

Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.


Art. 133

Termini

1

Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

2

Il reclamo presentato a un ufficio incompetente dev'essere trasmesso senza indugio all'autorità di tassazione competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

3

L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.140 139 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

140 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

Imposte

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642.11


Art. 134

Attribuzioni delle autorità fiscali 1

Nell'esame del reclamo, l'autorità di tassazione, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno le medesime attribuzioni loro spettanti nella procedura di tassazione.

2

Non è dato corso al ritiro del reclamo se a norma delle circostanze debba ritenersi che la tassazione era inesatta. La procedura di reclamo può inoltre essere sospesa unicamente con il consenso di tutte le autorità fiscali che hanno partecipato alla procedura di tassazione.


Art. 135

Decisione

1

L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

2

La decisione dev'essere motivata e notificata al contribuente e all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta. È parimenti comunicata all'Amministrazione federale delle contribuzioni, se essa ha cooperato alla procedura di tassazione o se ha chiesto la notificazione della decisione su reclamo (art. 103 cpv. 1).

3

La procedura di reclamo è gratuita. L'articolo 123 capoverso 2 ultimo periodo è applicabile per analogia.

Titolo quarto: Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte

Art. 136

Obblighi procedurali

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte. Gli articoli 123-129 sono applicabili per analogia.


Art. 137

Decisione

1

In caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

2

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad operare la trattenuta sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.


Art. 138

Pagamento degli arretrati e restituzione 1

Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

Imposta federale diretta. LF 59

642.11

2

Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.


Art. 139

Rimedi giuridici

1

Contro una decisione in materia d'imposta alla fonte, l'interessato può presentare reclamo secondo l'articolo 132.

2

Se la ritenuta alla fonte su cui verte il litigio è fondata sul diritto federale e su quello cantonale, il diritto cantonale può prevedere nelle sue disposizioni d'esecuzione che la procedura di reclamo e quella di ricorso alla commissione cantonale di ricorso siano disciplinate giusta le disposizioni della procedura cantonale determinanti per l'impugnazione e il riesame di una decisione relativa all'imposta cantonale riscossa alla fonte.

Titolo quinto: Procedura di ricorso Capitolo 1: Davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta

Art. 140

Ricorso del contribuente: condizioni 1

Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale. È salvo l'articolo 132 capoverso 2.

2

Il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che non si entrerà nel merito.

3

Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

4

L'articolo 133 è applicabile per analogia.


Art. 141

Ricorso dell'autorità di vigilanza: condizioni 1

L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni possono ricorrere alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta contro ogni decisione di tassazione e ogni decisione su reclamo dell'autorità di tassazione.

2

Il termine di ricorso è di: a. 30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione e quelle su reclamo, notificate all'amministrazione ricorrente;

b. 60 giorni dalla notificazione al contribuente, negli altri casi.

Imposte

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Art. 142

Procedura

1

La commissione cantonale di ricorso chiede all'autorità di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti. Essa invita a pronunciarsi anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2

La commissione cantonale di ricorso invita il contribuente a pronunciarsi, se il ricorso è presentato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta o dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3

Se il parere di un'autorità sul ricorso del contribuente contiene nuovi fatti o nuovi aspetti, la commissione invita il contribuente a pronunciarsi anche a tale riguardo.

4

Nell'esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso ha le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

5

Il diritto del contribuente all'esame degli atti è disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 114.


Art. 143

Decisione

1

La commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

2

Essa comunica per scritto la decisione motivata al contribuente e alle autorità che hanno partecipato alla procedura.


Art. 144

Spese

1

Le spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.

2

Le spese sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l'inchiesta della commissione cantonale di ricorso.

3

La commissione cantonale di ricorso può rinunciare all'addossamento delle spese se circostanze particolari lo giustificano.

4

L'articolo 64 capoversi 1 a 3 della legge federale del 20 dicembre 1968141 sulla procedura amministrativa si applica per analogia all'assegnazione di ripetibili.

5

L'importo delle spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso è stabilito dal diritto cantonale.

141 RS 172.021

Imposta federale diretta. LF 61

642.11

Capitolo 2: Ricorso a un'altra autorità cantonale

Art. 145

1 La decisione su ricorso può essere impugnata davanti a un'altra autorità cantonale, indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.

2

Gli articoli 140-144 si applicano per analogia.

Capitolo 3: Ricorso al Tribunale federale

Art. 146

142 La decisione della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte oppure,
nel caso dell'articolo 145, la decisione di un'altra autorità cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta è legittimata a ricorrere.

Titolo sesto: Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato Capitolo 1: Revisione

Art. 147

Motivi

1

Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio: a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b. se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

2

La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

3

La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005143 sul Tribunale federale.144 142 Nuovo testo giusta il n. 57 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3197; FF 2001 3764).

143 RS

173.110

144 Nuovo testo giusta il n. 57 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3197; FF 2001 3764).

Imposte

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Art. 148

Termine

La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.


Art. 149

Procedura e decisione 1

La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

2

Se esiste un motivo di revisione, l'autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e pronuncia di nuovo.

3

La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore.

4

Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore.

Capitolo 2: Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

Art. 150

1 Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

2

La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.

Capitolo 3: Ricupero d'imposta

Art. 151

Ricupero ordinario d'imposta145 1

L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.

2

Il ricupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa 145 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

Imposta federale diretta. LF 63

642.11

del reddito, della sostanza e dell'utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l'autorità fiscale ha accettato la valutazione.146

Art. 152

Perenzione

1

Il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.

2

L'apertura del procedimento penale per sottrazione d'imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d'imposta.

3

Il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce.


Art. 153

Procedura

1

L'avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente.

1bis

Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.147 2 La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi.

3

Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni su i principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso.

a148 Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi 1

Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che: a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e

c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

2

Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

146 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

147 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).

148 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

Imposte

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3

Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

4

Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.

Titolo settimo: Inventario Capitolo 1: Obbligo di allestire l'inventario

Art. 154

1 Entro due settimane dalla morte del contribuente dev'essere allestito un inventario ufficiale.

2

L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.

Capitolo 2: Oggetto

Art. 155

1 L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso.

2

I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.

Capitolo 3: Procedura

Art. 156

Provvedimenti conservativi 1

Gli eredi e le persone che amministrano o custodiscono i beni della successione possono disporne, prima dell'inventario, soltanto con il consenso dell'autorità incaricata dello stesso.

2

Per garantire la sicurezza dell'inventario, l'autorità incaricata del medesimo può ordinare l'apposizione immediata dei sigilli.


Art. 157

Obbligo di collaborare 1

Gli eredi, i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione e gli esecutori testamentari devono:

a. fornire informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere rilevanti per l'accertamento degli elementi imponibili del defunto;

b. produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono informare sulla successione;

Imposta federale diretta. LF 65

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c. permettere l'accesso a tutti i locali e mobili di cui disponeva il defunto.

2

Gli eredi e i loro rappresentanti legali, se vivevano in comunione domestica con il defunto ovvero custodivano o amministravano suoi beni, devono parimenti permettere l'accesso ai loro locali e mobili.

3

Gli eredi e i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione o gli esecutori testamentari che, dopo l'allestimento dell'inventario, apprendono l'esistenza di beni della successione non compresi in quest'ultimo, devono avvertirne entro dieci giorni l'autorità incaricata dell'inventario.

4

All'allestimento dell'inventario devono assistere almeno un erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale o il mandatario designato con mandato precauzionale.149


Art. 158

Obbligo d'informare e di rilasciare attestazioni 1

I terzi che custodivano o amministravano beni del defunto o verso i quali il defunto vantava diritti o pretese valutabili in denaro sono tenuti a ragguagliare per scritto l'erede che ne fa domanda, per informazione dell'autorità incaricata dell'inventario.

2

Il terzo può fornire le indicazioni richieste direttamente all'autorità incaricata dell'inventario, se all'adempimento dell'obbligo d'informare si oppongono motivi importanti.

3

Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 127 e 128.

Capitolo 4: Autorità

Art. 159

1 Per l'allestimento dell'inventario e l'apposizione dei sigilli è competente l'autorità cantonale del luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio o l'ultima dimora fiscali o possedeva valori imponibili.

2

Se l'allestimento dell'inventario è ordinato dall'autorità di protezione degli adulti o dal giudice, una copia dev'essere trasmessa all'autorità incaricata dell'inventario.150 Questa autorità può riprendere l'inventario immutato o, se necessario, completarlo.

3

Gli uffici di stato civile comunicano senza indugio ogni decesso all'autorità fiscale competente nell'ultimo luogo di domicilio o di dimora fiscali (art. 3) del defunto.

149 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

150 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Imposte

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Titolo ottavo: Riscossione e garanzia dell'imposta Capitolo 1: Cantone di riscossione

Art. 160

L'imposta è riscossa nel Cantone in cui è stata operata la tassazione.

Capitolo 2: Scadenza

Art. 161

1 L'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Dipartimento federale delle finanze (termine generale di scadenza). Può essere riscossa in singole rate.

2

L'autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell'imposta di contribuenti per i quali l'anno fiscale non coincide con l'anno civile (art. 79 cpv. 2).

3

Con la notificazione della decisione di tassazione scadono: a. l'imposta sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza (art. 38); b. l'imposta sui proventi straordinari in caso di fine dell'assoggettamento (art. 47);

c. il ricupero d'imposta (art. 151).

4

L'imposta scade in ogni caso: a. il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza;

b. nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica assoggettata all'imposta; c. nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un'impresa commerciale o una partecipazione a un'impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d'impresa in Svizzera, un possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 4, 5 e 51);

d. all'atto della dichiarazione del fallimento a carico del contribuente; e. alla morte del contribuente.

5

Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.

Imposta federale diretta. LF 67

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Capitolo 3: Riscossione dell'imposta

Art. 162

Riscossione provvisoria e riscossione definitiva 1

L'imposta federale diretta è riscossa conformemente alla tassazione. Se all'atto della scadenza la tassazione non è ancora stata operata, l'imposta è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d'imposta, l'ultima tassazione o l'importo presumibilmente dovuto.

2

Le imposte riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

3

Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti sono restituite. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura questi importi fruttano interessi.


Art. 163

Pagamento

1

Le imposte devono essere pagate entro 30 giorni dalla scadenza. È fatta salva la riscossione rateale delle imposte (art. 161 cpv. 1).

2

Il Dipartimento federale delle finanze fissa un interesse rimunerativo per i pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza.

3

I Cantoni pubblicano ufficialmente i termini generali di scadenza e di pagamento, come anche gli uffici cantonali d'esazione.


Art. 164

Interesse di mora

1

Il debitore dell'imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di mora fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

2

L'interesse decorre dopo 30 giorni dalla notificazione se il debitore dell'imposta, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il conteggio al momento della scadenza.


Art. 165

Esecuzione forzata

1

Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva.

2

Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

3

Nella procedura d'esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

4

Non è necessario indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

Imposte

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Art. 166

Facilitazioni di pagamento 1

Qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore, l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali.

Può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

2

La concessione di facilitazioni può essere subordinata a un'adeguata costituzione di garanzie.

3

Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

Capitolo 4: Condono dell'imposta

Art. 167

1 Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione costituirebbe un grave rigore, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

2

La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, dev'essere presentata alla competente amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta. Nel caso dell'imposta alla fonte, la domanda deve essere indirizzata, unitamente all'istanza di condono presentata in materia di imposte cantonali e comunali, all'autorità competente in detta procedura. Questa stabilisce la quota dell'imposta federale e trasmette un duplo dell'istanza di condono all'autorità competente in materia di condono dell'imposta federale diretta se non è autorizzata ad entrare essa stessa nel merito.

3

...151

4

La procedura di condono è gratuita. Al richiedente possono però essere addossate interamente o parzialmente le spese, se ha presentato una domanda manifestamente infondata.

Capitolo 5: Restituzione dell'imposta

Art. 168

1 Il contribuente può chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.

2

Gli importi restituiti più di 30 giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Dipartimento federale delle finanze.

151 Abrogato dal n. 57 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3197; FF 2001 3764).

Imposta federale diretta. LF 69

642.11

3

La domanda di restituzione dev'essere presentata all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se l'amministrazione respinge la domanda, l'interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 132). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno del versamento.

Capitolo 6: Garanzie

Art. 169

Costituzione

1

Se il contribuente non ha il domicilio in Svizzera o se il pagamento dell'imposta da lui dovuta sembra compromesso, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d'esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

2

Le garanzie devono essere costituite in denaro, attraverso il deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione bancaria.

3

Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile l'articolo 146.152 4 Il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.153

Art. 170

Sequestro

1

La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889154 sull'esecuzione e sul fallimento. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione.

2

Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro previsto nell'articolo 278 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.155

Art. 171

Cancellazione dal registro di commercio Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta abbia comunicato all'ufficio del registro di commercio che l'imposta dovuta è stata pagata o coperta da garanzie.

152 Nuovo testo giusta il n. 57 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3197; FF 2001 3764).

153 Nuovo testo giusta il n. 57 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3197; FF 2001 3764).

154 RS 281.1 155 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1)

Imposte

70

642.11


Art. 172

Iscrizione nel registro fondiario 1

Se una persona fisica o giuridica, assoggettata all'imposta unicamente a motivo di possesso fondiario (art. 4 cpv. 1 lett. c e 51 cpv. 1 lett. c), aliena un fondo situato in Svizzera, l'acquirente può essere iscritto come proprietario nel registro fondiario soltanto con il consenso scritto dell'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

2

L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta attesta all'alienante, per l'ufficiale del registro fondiario, il suo consenso all'iscrizione, se l'imposta relativa al possesso e all'alienazione del fondo è stata pagata o coperta da garanzia oppure se è stabilito che non è dovuta alcuna imposta o se l'alienante offre sufficiente garanzia che soddisferà i suoi obblighi fiscali.

3

Se l'amministrazione cantonale nega l'attestazione, può essere interposto ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta.


Art. 173

Costituzione di garanzie per l'imposta dovuta in caso di mediazione di fondi Se una persona fisica o giuridica, che non ha domicilio, né sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell'acquisto o nell'alienazione di un fondo situato in Svizzera, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del tre per cento del prezzo come garanzia dell'imposta dovuta per la mediazione.

Parte sesta: Disposizioni penali Titolo 1: Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta Capitolo 1: Obblighi procedurali

Art. 174

1 Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: a. non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata;

b. non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; c. viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario,

è punito con la multa.

2

La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

Imposta federale diretta. LF 71

642.11

Capitolo 2: Sottrazione d'imposta

Art. 175

Sottrazione consumata 1

Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato,

è punito con la multa.

2

La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.

3

Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.156 4

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3.157

Art. 176

Tentativo di sottrazione 1

Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa.

2

La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.


Art. 177

Istigazione, complicità, concorso 1

Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta.

2

La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

156 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

157 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

Imposte

72

642.11

3

Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all'articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.158

Art. 178

Dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura d'inventario 1

Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con la multa.159 2

La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

3

È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.

4

Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a. l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e b. la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.160

Art. 179


161



Art. 180


162
Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 177.

Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 177.

158 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

159 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

160 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

161 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, con effetto dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1051; FF 2004 1239 1253).

Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

162 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).

Imposta federale diretta. LF 73

642.11

Capitolo 3: Persone giuridiche

Art. 181

In generale163

1

Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest'ultima.

2

L'articolo 177 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell'esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.

3

Sono salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l'articolo 177.

4

I capoversi 1 a 3 s'applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

a164 Autodenuncia 1 Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

2

L'autodenuncia esente da pena può essere presentata anche: a. dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;

b. dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53-68 della legge del 3 ottobre 2003165 sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;

c. dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

163 Introdotta dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

164 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

165 RS

221.301

Imposte

74

642.11

3

L'autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

4

Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che è stata commessa da quest'ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.

5

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

6

Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.

Capitolo 4: Procedura

Art. 182

In generale

1

L'autorità, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.166 2 Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005167 sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.168 3 Sono applicabili per analogia le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso.

4

Il Cantone designa i servizi incaricati del procedimento in caso di sottrazione d'imposta e di violazioni degli obblighi procedurali.


Art. 183

In caso di sottrazione d'imposta 1

L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.169 166 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 7 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 447; FF 2004 5273).

167 RS

173.110

168 Nuovo testo giusta l'art. 51 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2006 3197; FF 2001 3764).

169 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).

Imposta federale diretta. LF 75

642.11

1bis

I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 130 cpv. 2) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 132 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.170 2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere il perseguimento della sottrazione d'imposta. ...171 3 La decisione penale o il decreto d'abbandono dell'autorità cantonale sono notificati anche all'Amministrazione federale delle contribuzioni se essa ha chiesto il procedimento o vi ha partecipato.

4

Le spese di provvedimenti speciali d'inchiesta (esame di libri, perizie ecc.) sono di regola addossate alla persona punita per sottrazione d'imposta; possono esserle addossate anche nel caso di sospensione dell'inchiesta, se essa ha cagionato il procedimento penale con un comportamento colpevole oppure se ha reso difficile o rallentato lo svolgimento dell'inchiesta.

Capitolo 5: Prescrizione dell'azione penale

Art. 184

1 L'azione penale si prescrive: a. nel caso di violazione di obblighi procedurali, in due anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d'imposta, in quattro anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;

b. nel caso di sottrazione consumata d'imposta, in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, ovvero in dieci anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta oppure sono stati dissimulati o distratti beni nella procedura d'inventario.

2

La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti del contribuente o di una delle persone designate dall'articolo 177. L'interruzione è opponibile al contribuente e a queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più della metà della sua durata iniziale.

170 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).

171 Per. abrogato dal n. II 19 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Imposte

76

642.11

Capitolo 6: Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Art. 185

1 Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 160 e 163-172.

2

La prescrizione è retta dall'articolo 121.

Titolo secondo: Delitti fiscali

Art. 186

Frode fiscale

1

Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta a' sensi degli articoli 175177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.

2

È salva la pena per sottrazione d'imposta.

3

In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.172

Art. 187

Appropriazione indebita d'imposte alla fonte 1

Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.

2

In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d'imposte alla fonte e per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.173

Art. 188

Procedura

1

L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denunzia il fatto all'autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d'imposta federale diretta.

172 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

173 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

Imposta federale diretta. LF 77

642.11

2

La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007174 (CPP).175 3

Se l'autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale cantonale, il delitto commesso in materia d'imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 78-81 della legge del 17 giugno 2005176 sul Tribunale federale.177 4 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere l'apertura di un procedimento penale.178


Art. 189

Prescrizione dell'azione penale 1

L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in dieci anni dall'ultima attività delittuosa.

2

La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti dell'autore, dell'istigatore o del complice. L'interruzione è opponibile a ciascuna di queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più di cinque anni.

Titolo terzo: Provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 190

Presupposti

1

Il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.

2

Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).


Art. 191

Procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori 1

La procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 della legge federale del 22 marzo 1974179 sul diritto penale amministrativo. È esclu174 RS

312.0

175 Nuovo testo giusta il n. II 19 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

176 RS

173.110

177 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

178 Nuovo testo giusta il n. II 19 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

179 RS 313.0

Imposte

78

642.11

so il fermo dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

All'obbligo d'informare si applica per analogia l'articolo 126 capoverso 2.


Art. 192

Provvedimenti d'inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura 1

I provvedimenti di inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura sono retti dagli articoli 19-50 della legge federale del 22 marzo 1974180 sul diritto penale amministrativo. È escluso il fermo dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

Sono salvi gli articoli 127-129 concernenti l'obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni, informazioni e comunicazioni. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può punire la violazione di questi obblighi con una multa secondo l'articolo 174.

La multa dev'essere comminata.

3

Le persone interrogate come testimoni secondo gli articoli 41 e 42 della legge federale sul diritto penale amministrativo possono essere invitate a produrre documenti e altri oggetti in loro possesso, atti a chiarire i fatti. Se un testimone ne rifiuta la consegna, pur non esistendo uno dei motivi giustificanti il rifiuto di deporre di cui agli articoli 168, 169, 171 e 172 CPP181, l'autorità fiscale lo avverte della comminatoria della pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale182 e se del caso può deferirlo al giudice penale per disobbedienza a una decisione dell'autorità.183

Art. 193

Chiusura dell'inchiesta 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, dopo la chiusura dell'inchiesta, compila un rapporto che trasmette all'imputato e alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate.

2

Se non è stata commessa alcuna infrazione, il rapporto indica che l'inchiesta è stata abbandonata.

3

Se l'Amministrazione federale delle contribuzioni conclude che è stata commessa un'infrazione, l'imputato può, entro 30 giorni a contare dalla notificazione del rapporto, esprimere il proprio parere e domandare un complemento d'inchiesta.

Entro lo stesso termine, è autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 114.

4

Contro la notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è ammesso alcun rimedio giuridico. La reiezione di una domanda di complemento dell'inchiesta può essere impugnata nel successivo procedimento per sottrazione d'imposta oppure in quello per frode fiscale ovvero per appropriazione indebita d'imposta alla fonte.

180 RS 313.0 181 RS

312.0

182 RS

311.0

183 Nuovo testo del per. giusta il n. II 19 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott.

2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Imposta federale diretta. LF 79

642.11

5

Il rapporto non dev'essere notificato a un imputato che non ha un rappresentante o un recapito in Svizzera, che è d'ignota dimora o ha il domicilio o la dimora all'estero.


Art. 194

Domanda di proseguire il procedimento 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, se conclude che è stata commessa una sottrazione d'imposta (art. 175 e 176), chiede all'Amministrazione cantonale competente per l'imposta federale diretta di avviare un procedimento per sottrazione d'imposta.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, se conclude che è stato commesso un delitto fiscale, sporge denuncia all'autorità cantonale competente per il procedimento penale.

3

...184


Art. 195

Altre prescrizioni procedurali 1

Sono applicabili le prescrizioni sull'assistenza tra autorità (art. 111 e 112).

2

I funzionari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, incaricati di provvedimenti speciali d'inchiesta, sottostanno all'obbligo della ricusazione secondo l'articolo 109.

3

Le spese dei provvedimenti speciali d'inchiesta sono addossate secondo l'articolo 183 capoverso 4.

4

Eventuali indennità all'imputato o a terzi sono pagate secondo gli articoli 99 e 100 della legge federale del 22 marzo 1974185 sul diritto penale amministrativo.

5

Per le decisioni su reclamo secondo l'articolo 27 della legge federale sul diritto penale amministrativo è riscossa una tassa di 10 a 500 franchi.

Parte settima: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni

Art. 196

Quota della Confederazione 1

I Cantoni versano alla Confederazione l'83 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.186 2 Versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.

3

Compilano un conteggio annua delle imposte federale dirette riscosse alla fonte.

184 Abrogato dal n. II 19 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

185 RS 313.0 186 Nuovo testo giusta il n. II 11 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Imposte

80

642.11


Art. 197

Ripartizione tra i Cantoni 1

Cantoni ripartiscono fra loro, secondo i principi del diritto federale relativi al divieto della doppia imposizione, le imposte, le multe inflitte per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali e gli interessi dovuti dai contribuente che hanno elementi imponibili in più Cantoni. ...187 2 Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica.188


Art. 198

Spese dei Cantoni

I Cantoni, nella misura in cui sono incaricati dell'esecuzione dell'imposta federale diretta, ne assumono le spese.

Parte ottava: Disposizioni finali Titolo primo: Disposizioni esecutive

Art. 199

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Titolo secondo: Tasse di bollo cantonali

Art. 200

Per l'uso di documenti in un procedimento secondo la presente legge non è riscossa
alcuna tassa di bollo cantonale.

Titolo terzo: Diritto previgente: abrogazione e modificazione

Art. 201

Abrogazione del DIFD

È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940189 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta.

187 Abrogato dal n. II 11 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

188 Nuovo testo giusta il n. 57 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3197; FF 2001 3764).

189 [CS 6 358; RU 1950 1477 art. 1, 1951 40, 1954 1376 art. 1, 1958 412, 1971 946, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 878, 1992 1072].

Imposta federale diretta. LF 81

642.11


Art. 202

Modificazione della LAM L'articolo 47 capoverso 2 della legge federale del 20 settembre 1949190 sull'assicurazione militare non è applicabile alle rendite e alle prestazioni in capitale che hanno iniziato a decorrere o sono divenute esigibili dopo l'entrata in vigore della presente legge.


Art. 203

Modificazione della LAVS ...191

Titolo quarto: Disposizioni transitorie Capitolo 1: Persone fisiche

Art. 204

Rendite e liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale 1

Le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili come segue: a. per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal contribuente; b. per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20 per cento; c. interamente, negli altri casi.

2

Alle prestazioni del contribuente ai sensi del capoverso 1 lettere a e b sono equiparate le prestazioni dei congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi se il contribuente ha acquisito la pretesa assicurativa per devoluzione ereditaria, legato o donazione.


Art. 205

Acquisto d'anni d'assicurazione I contributi dell'assicurato per l'acquisto di anni d'assicurazione sono deducibili se le prestazioni di vecchiaia decorrono o diventano esigibili dopo il 31 dicembre 2001.

190 [RU 1949 1775, 1956 825, 1959 293, 1964 245 n. I, II, 1968 580, 1972 1074 art. 15 n. 1, 1973 1756, 1982 1676 all. n. 5 2184 art. 116, 1990 1882 app. n. 9, 1991 362 n. II 414.

RU 1993 3043 all. n. 1]. Vedi ora l'art. 116 della LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare (RS 833.1).

191 La modifica può essere consultata alla RU 1991 1184.

Imposte

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642.11

a192 Assicurazioni di capitali sciolte tramite premio unico concluse entro la fine del 1993

1

Gli interessi su assicurazione di capitale, giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettera a, concluse prima del 1° gennaio 1994 sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato abbia compiuto i 60 anni.

2

Nel caso di assicurazioni di capitali secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera a concluse nel periodo tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1998, i proventi sono esenti d'imposta se al momento del pagamento il rapporto contrattuale dura da almeno cinque anni e se l'assicurato ha compiuto il 60° anno di età.193
b194 Adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese; retroattività L'articolo 20a capoverso 1 lettera a si applica anche alle tassazioni dei redditi conseguiti negli anni fiscali dal 2001 in poi, non ancora passate in giudicato.

c195 Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009 Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni per l'anno fiscale 2010 all'indice nazionale dei prezzi al consumo se la presente modifica è approvata al più tardi nella sessione estiva 2009 e dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum. In caso contrario, il primo adeguamento avrà luogo per l'anno fiscale 2011.

Capitolo 2: Persone giuridiche

Art. 206

Modificazione delle basi temporali 1

L'imposta sull'utile netto delle persone giuridiche per il primo periodo fiscale dopo l'entrata in vigore della presente legge è calcolata provvisoriamente giusta il vecchio e il nuovo diritto. Se l'importo secondo il nuovo diritto è maggiore, è dovuta l'imposta calcolata secondo questo diritto, altrimenti quella determinata secondo il vecchio diritto.

2

I redditi straordinari realizzati nel corso degli esercizi chiusi durante gli anni civili n-2 e n-1 sono sottoposti a un'imposta speciale calcolata giusta l'articolo 68, purché non siano utilizzati per la copertura delle perdite di cui è autorizzata la deduzione.

192 Introdotto dal n. I del DF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 1445; FF 1993 I 948).

193 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

194 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4883; FF 2005 4241).

195 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).

Imposta federale diretta. LF 83

642.11

3

Per redditi straordinari s'intendono gli utili da capitali, le rivalutazioni contabili d'elementi patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti e l'omissione di ammortamenti e di accantonamenti giustificati dall'uso commerciale.

4

Se l'esercizio commerciale si estende sugli anni civili n-1 e n, l'imposta per il periodo in n-1 viene calcolata secondo il vecchio diritto e computata sull'imposta corrispondente allo stesso periodo, determinata secondo la presente legge; l'eccedenza non è restituita.


Art. 207

Riduzione dell'imposta in caso di liquidazione di società immobiliare 1

L'imposta sull'utile in capitale ottenuto da una società immobiliare costituita innanzi l'entrata in vigore della presente legge, all'atto del trasferimento di un immobile all'azionista, è ridotta del 75 per cento se la società viene sciolta.

2

L'imposta sull'eccedenza di liquidazione ottenuta dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.

3

La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003.196 4 Se l'azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell'immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l'imposta sull'utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all'azionista deve essere iscritto nel registro fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l'imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.197

a198 Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997 1 Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d'opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all'articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e realizza prima del 1° gennaio 2007 gli utili menzionati.

2

Rispetto alle partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, i valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nel 1997 sono considerati alla stregua dei costi d'investimento (art. 62 cpv. 4 e 70 cpv. 4 lett. a).

3

Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio 196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

197 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).

198 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

Imposte

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642.11

1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all'utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta con incidenza fiscale se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d'imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo.

La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.

4

Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997, l'imposta sull'utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.

Capitolo 3: Tassazione annuale per le persone fisiche

Art. 208

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei Cantoni che prelevano l'imposta dovuta dalle persone fisiche secondo l'articolo 41.


Art. 209

Periodo fiscale, anno fiscale 1

L'imposta sul reddito è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.

2

Per periodo fiscale si intende l'anno civile.

3

Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l'aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. Rimane salvo l'articolo 38.


Art. 210

Determinazione del reddito 1

Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.

2

Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

3

I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti per ogni periodo fiscale.

Imposta federale diretta. LF 85

642.11


Art. 211

Deduzione delle perdite Le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 209) possono essere dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tener conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.


Art. 212

Deduzioni generali

1

Dai proventi sono dedotti i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non compresa sotto la lettera f dell'articolo 33 capoverso 1, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di: - 3500

franchi199 per i coniugi che vivono in comunione domestica; - 1700

franchi200 per gli altri contribuenti.

Queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere d e e.

Tali somme sono aumentate di 700 franchi201 per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 213 capoverso 1 lettere a o b.

2

Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8100 e al massimo 13 400 franchi.202 Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le deduzioni generali di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d-f.

Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.203 2bis Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.204 199 Nuova somma giusta l'art. 6 cpv. 1 dell'O del DFF del 28 set. 2010 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4483).

200 In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 LIFD, questa somma è stata adattata giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a n. 2 dell'O del 4 mar. 1996 sulla progressione a freddo (RU 1996 1118).

201 In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 LIFD, questa somma è stata adattata giusta l'art. 6 cpv. 2 dell'O del 4 mar. 1996 sulla progressione a freddo (RU 1996 1118).

202 Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 1 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 615; FF 2006 4087).

204 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 2 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

Imposte

86

642.11

3

Per il resto si applica l'articolo 33.


Art. 213

Deduzioni sociali

1

Sono dedotti dal reddito netto:205 a.206 per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; b.207 per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a; c.208 per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2600 franchi.

2

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 209) o dell'assoggettamento.

3

In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente.


Art. 214

Tariffe

1

L'imposta per un anno fiscale è: Fr.

fino a 14 500 franchi di reddito 0.00

e per 100 franchi di reddito in più 0.77

per

31 600 franchi di reddito 131.65

e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più

per

41 400 franchi di reddito 217.90

e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più

per

55 200 franchi di reddito 582.20

e per 10 franchi di reddito in più 2.97 in più

per

72 500 franchi di reddito 1 096.00

205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 615; FF 2006 4087).

206 Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

207 Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

208 Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi) (RU 2007 615; FF 2006 4087). Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'O del DFF del 28 set. 2010 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4483).

Imposta federale diretta. LF 87

642.11

Fr.

e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più

per

78 100 franchi di reddito 1 428.60

e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più

per

103 600 franchi di reddito 3 111.60

e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più

per

134 600 franchi di reddito 5 839.60

e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più

per

176 000 franchi di reddito 10 393.60

e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più

per

755 200 franchi di reddito 86 848.00

e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. 209

2

Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a:210 Fr.

fino a 28 300 franchi di reddito 0.00

e per 100 franchi di reddito in più 1.00

per

50 900 franchi di reddito 226.00

e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più

per

58 400 franchi di reddito 376.00

e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più

per

75 300 franchi di reddito 883.00

e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più

per

90 300 franchi di reddito 1 483.00

e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più

per

103 400 franchi di reddito 2 138.00

e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più

per

114 700 franchi di reddito 2 816.00

e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più

per

124 200 franchi di reddito 3 481.00

e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più

per

131 700 franchi di reddito 4 081.00

e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più

per

137 300 franchi di reddito 4 585.00

e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più

per

141 200 franchi di reddito 4 975.00

e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più

209 Nuove tariffe giusta l'art. 5 cpv. 1 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

210 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).

Imposte

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642.11

Fr.

per

143 100 franchi di reddito 5 184.00

e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più

per

145 000 franchi di reddito 5 412.00

e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più

per

895 800 franchi di reddito 103 016.00

per

895 900 franchi di reddito 103 028.50

e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. 211

2bis

Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.212 3 L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.


Art. 215

Compensazione degli effetti della progressione a freddo 1

Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori.

2

Il Dipartimento federale delle finanze adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale. L'adeguamento è escluso se l'andamento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effettuata sulla base dell'ultimo adeguamento.213 3 ... 214


Art. 216

Appartenenza territoriale in caso di appartenenza personale 1

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone.

Rimangono salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

2

I figli soggetti all'autorità parentale sono assoggettati all'imposta sul reddito da attività lucrativa (art. 9 cpv. 2) nel Cantone nel quale, alla fine del periodo fiscale o 211 Nuove tariffe giusta l'art. 5 cpv. 2 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

212 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l'art. 5 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).

213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).

214 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).

Imposta federale diretta. LF 89

642.11

dell'assoggettamento fiscale, sono assoggettati per tale reddito sulla base del diritto federale relativo al divieto della doppia imposizione intercantonale.

3

Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.


Art. 217

Appartenenza territoriale in caso di appartenenza economica 1

L'imposta federale diretta in virtù dell'appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale le condizioni di cui all'articolo 4 sono rispettate alla fine del periodo fiscale (art. 209) o dell'assoggettamento fiscale. Rimane salvo l'articolo 107.

2

Se le condizioni di cui all'articolo 4 si verificano in più Cantoni, l'imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.


Art. 218


215

Cambiamento delle basi temporali 1

Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il cambiamento delle basi temporali secondo l'articolo 41 viene assoggettato secondo il nuovo diritto.

2

I proventi straordinari conseguiti negli anni n-1 e n-2 o in un esercizio che si è concluso in uno di questi anni soggiacciono per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati a un'imposta annua intera all'aliquota applicabile unicamente per questi proventi; sono fatti salvi gli articoli 37 e 38. Le deduzioni sociali secondo l'articolo 35 non sono accordate. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.

3

Per proventi straordinari s'intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché, in applicazione analogica dell'articolo 206 capoverso 3, i proventi straordinari di un'attività lucrativa indipendente.

4

Le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni n-1 e n-2 sono pure deducibili. Il Cantone cui compete la tassazione decide se la deduzione è ammessa:

a. dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale n-1/n-2; le tassazioni già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente; oppure b. dal reddito imponibile su cui si basano i periodi fiscali n e n+1.

5

Per spese straordinarie s'intendono: a. le spese di manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione forfettaria;

b. i contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi; 215 Nuovo testo giusta la LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1308; FF 1998 3901 3923).

Imposte

90

642.11

c. le spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riqualificazione professionale, sempre che queste superino le spese già considerate.

6

Le autorità fiscali cantonali determinano il reddito proveniente da attività lucrativa indipendente per gli anni n-1 e n-2 conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LAVS216 e annunciano tale reddito alle casse di compensazione.

7

In caso di cambiamento secondo l'articolo 41, i capoversi 1-6 si applicano la prima volta il 1° gennaio 1999.


Art. 219

Unificazione delle basi temporali Alla scadenza di un termine di otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale e propone l'uniformazione delle basi temporali.


Art. 220

Disposizioni esecutive 1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive necessarie per le disposizioni previste agli articoli 209-218. Regola in particolare i problemi che si pongono nelle relazioni fra i Cantoni che calcolano le basi temporali secondo regolamenti diversi (cambiamento di domicilio, lavoratori indipendenti con stabilimenti d'impresa in più Cantoni e altri casi simili).

2

Il Consiglio federale provvede affinché, indipendentemente dal sistema di calcolo delle basi temporali, l'imposizione fiscale sia equilibrata fra i Cantoni. A questo fine, in caso di divergenze consistenti rispetto al sistema di tassazione biennale prenumerando, corregge le deduzioni previste agli articoli 212 e 213 e le tariffe dell'articolo 214.

a217 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 marzo 2008 Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 sono applicabili le disposizioni sul ricupero d'imposta del diritto anteriore.

Titolo quinto: Referendum e entrata in vigore

Art. 221

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge decade contestualmente all'abrogazione del suo fondamento costituzionale.

216 RS

831.10

217 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

Imposta federale diretta. LF 91

642.11


Art. 222


218

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1995219 Disposizioni finali relative alla modifica dell'8 ottobre 2004220 1

Le multe ai sensi dell'articolo 179221 non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione.

2

A richiesta degli interessati, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni.

218 Abrogato dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

219 DCF del 3 giu. 1991 (RU 1991 1253).

220 RU

2005 1051; FF 2004 1239 1253 221 RU

1991 1184

Imposte

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642.11